Versione ebook di Readme.it powered by Softwarehouse.it Parte IIOrdinamento della RepubblicaTitolo IIIIl GovernoSezione IIl Consiglio dei MinistriArticolo 92Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministriche costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri esu proposta di questoi Ministri.
Articolo 93Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministriprima di assumere le funzioniprestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Articolo 94Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Articolo 95Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativopromuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministrie individualmente degli atti dei loro dicasteriLa legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numerole attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.
Articolo 96Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministrianche se cessati dalla caricasono sottopostiper i reati commessi nell'esercizio delle loro funzionialla giurisdizione ordinariaprevia autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputatisecondo le norme stabilite con legge costituzionale