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Costituzione
della
Repubblica Italiana

(pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre1947)




Principi Fondamentali

Art. 1. L'Italia è una Repubblica democraticafondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolochela esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i dirittiinviolabili dell'uomosia come singolo sia nelle formazioni socialiove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento deidoveri inderogabili di solidarietà politicaeconomica esociale.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità socialee sono eguali davanti alla leggesenza distinzione di sessodirazzadi linguadi religionedi opinioni politichedi condizionipersonali e sociali.
È compito della Repubblica rimuoveregli ostacoii di ordine economico e socialechelimitando di fattola liberta e l'eguaglianza dei cittadiniimpediscono il pienosviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti ilavoratori all'organizzazione politicaeconomica e sociale delPaese.

Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini ildiritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivoquesto diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgeresecondole proprie possibilita e la propria sceltauna attività o unafunzione che concorra al progresso materiale o spirituale dellasocietà.

Art. 5. La Repubblicauna e indivisibilericonosce epromuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dalloStato il piu ampio decentramento amministrativo; adegua i principi edi metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e deldecentramento.

Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme leminoranze linguistiche.

Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sonociascuno nelproprio ordineindipendenti e sovrani.
I loro rapporti sonoregolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Pattiaccettatedalle due partinon richiedono procedimento di revisionecostituzionale.

Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmentelibere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dallacattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statutiinquanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
Iloro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base diintese con le relative rappresentanze.

Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura ela ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e ilpatrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma allenorme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Lacondizione giuridica dello straniero e regolata dalla legge inconformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lostranieroal quale sia impedito nel suo paese l'effettivo eserciziodelle liberta democratiche garantite dalla Costituzione italianahadiritto d'asilo nel territorio della Repubblicasecondo lecondizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessal'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento dioffesa alla liberta degli altri popoli e come mezzo di risoluzionedelle controversie internazionali; consentein condizioni di paritàcon gli altri Statialle limitazioni di sovranità necessariead un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a talescopo.

Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricoloreitaliano: verde bianco e rossoa tre bande verticali di egualidimensioni.



PARTE I
Diritti e Doveri deiCittadini



TITOLO I
Rapporti Civili



Art. 13. La libertà personale è inviolabile.
Non e ammessa forma alcuna di detenzionedi ispezione operquisizione personalenè qualsiasi altra restrizione dellaliberta personalese non per atto motivato dall'autorita giudiziariae nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionalidi necessità ed urgenzaindicati tassativamente dalla leggel'autorità di pubblica sicurezza può adottareprovvedimenti provvisoriche devono essere comunicati entroquarantotto ore alla autorita giudiziaria ese questa non liconvalida nelle successive quarantotto oresi intendono revocati erestano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenzafisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni diliberta.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazionepreventiva.

Art. 14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi sipossono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestrise non neicasi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte perla tutela della liberta personale.
Gli accertamenti e leispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblicao a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15. La libertà e la segretezza dellacorrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sonoinviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto peratto motivato dell'autorita giudiziaria con le garanzie stabilitedalla legge.

Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornareliberamente in qualsiasi parte del territorio nazionalesalvo lelimitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi disanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può esseredeterminata da ragioni politiche.
Ogni cittadino e libero diuscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvisalvo gliobblighi di legge.

Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsipacificamente e senz'armi.
Per le riunionianche in luogo apertoal pubbliconon è richiesto preavviso.
Delle riunioni inluogo pubblico deve essere dato preavviso alle autoritàchepossono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o diincolumità pubblica.

Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsiliberamentesenza autorizzazioneper fini che non sono vietati aisingoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segretee quelle che perseguonoanche indirettamentescopi politicimediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente lapropria fede religiosa in qualsiasi formaindividuale o associatadi farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico ilcultopurchè non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religioneo di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causadi speciali limitazioni legislativenè di speciali gravamifiscali per la sua costituzionecapacità giuridica e ogniforma di attività.

Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente ilproprio pensiero con la parolalo scritto e ogni altro mezzo didiffusione.
La stampa non può essere soggetta adautorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestrosoltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel casodi delittiper i quali la legge sulla stampa espressamente loautorizzio nel caso di violazione delle norme che la legge stessaprescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casiquando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivointervento dell'autorità giudiziariail sequestro dellastampa periodica può essere eseguito da ufficiali di poliziagiudiziariache devono immediatamentee non mai oltre ventiquattroorefare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non loconvalida nelle ventiquattro ore successiveil sequestro si intenderevocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilirecon norme di carattere generaleche siano resi noti i mezzi difinanziamento della stampa periodica.
Sono vietate lepubblicazioni a stampagli spettacoli e tutte le altremanifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisceprovvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22. Nessuno può essere privatoper motivipoliticidella capacità giuridicadella cittadinanzadelnome.

Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale puòessere imposta se non in base alla legge.

Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela deipropri diritti e interessi legittimi.
La difesa è dirittoinviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sonoassicurati ai non abbienticon appositi istitutii mezzi per agiree difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina lecondizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudicenaturale precostituito per legge.
Nessuno può esserepunito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore primadel fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misuredi sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26. L'estradizione del cittadino può essereconsentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioniinternazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reatipolitici.

Art. 27. La responsabilita penale è personale.
L'imputato non e considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al sensodi umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.Non è ammessa la pena di mortese non nei casi previsti dalleleggi militari di guerra.

Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e deglienti pubblici sono direttamente responsabilisecondo le leggipenalicivili e amministrativedegli atti compiuti in violazione didiritti. In tali casi la responsabilità civile si estende alloStato e agli enti pubblici.



TITOLO II
Rapporti Etico-Sociali



Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famigliacome società naturale fondata sul matrimonio.
Ilmatrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica deiconiugicon i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unitàfamiliare.

Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenereistruire ed educare i figlianche se nati fuori del matrimonio.
Neicasi di incapacità dei genitorila legge provvede a che sianoassolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori delmatrimonio ogni tutela giuridica e socialecompatibile con i dirittidei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e ilimiti per la ricerca della paternità.

Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche ealtre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento deicompiti relativicon particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternital'infanzia e la gioventùfavorendogli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentalediritto dell'individuo e interesse della collettivitàegarantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puòessere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non perdisposizione di legge. La legge non può in nessun caso violarei limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne èl'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generalisull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini egradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole edistituti di educazionesenza oneri per lo Stato.
La leggenelfissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali chechiedono la paritàdeve assicurare ad esse piena libertàe ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quellodegli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame diStato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per laconclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta culturauniversità ed accademiehanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabilitidalle leggi dello Stato.

Art. 34. La scuola è aperta a tutti.
L'istruzioneinferioreimpartita per almeno otto anniè obbligatoria egratuita.
I capaci e meritevolianche se privi di mezzihannodiritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
LaRepubblica rende effettivo questo diritto con borse di studioassegni alle famiglie ed altre provvidenzeche devono essereattribuite per concorso.

TITOLO III
Rapporti Economici



Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sueforme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazioneprofessionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi ele organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare idiritti del lavoro.
Riconosce la liberta di emigrazionesalvogli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generalee tutelail lavoro italiano all'estero.

Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzioneproporzionata alla quantita e qualita del suo lavoro e in ogni casosufficiente ad assicurare a se e alla famiglia un'esistenza libera edignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa estabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al ripososettimanale e a ferie annuali retribuitee non puòrinunziarvi.

Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti eaparità di lavorole stesse retribuzioni che spettano allavoratore. Le con- dizioni di lavoro devono consentire l'adempimentodella sua essen- ziale funzione familiare e assicurare alla madre eal bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisceil limite minimo di età per il lavoro salariato.
LaRepubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme egarantisce ad essia parità di lavoroil diritto alla paritàdi retribuzione.

Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto deimezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento eall'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che sianopreveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita incaso di infortuniomalattiainvalidita e vecchiaiadisoccupazioneinvolontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno dirittoall'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compitiprevisti in questo articolo provvedono organi ed istituti predispostio integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.

Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera.
Aisindacati non può essere imposto altro obbligo se non la lororegistrazione presso uffici locali o centralisecondo le norme dilegge.
È condizione per la registrazione che gli statutidei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.Possonorappresentati unitariamente in proporzione dei loroiscrittistipulare contratti collettivi di lavoro con efficaciaobbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali ilcontratto si riferisce.

Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambitodelle leggi che lo regolano.

Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilitàsociale o in modo da recare danno alla sicurezzaalla libertàalla dignità umana.
La legge determina i programmi e icontrolli opportuni perché l'attivita economica pubblica eprivata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. Ibeni economici appartengono allo Statoad enti o a privati.
Laproprietà privata è riconosciuta e garantita dallaleggeche ne determina i modi di acquistodi godimento e i limitiallo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderlaaccessibile a tutti.
La proprietà privata puòesserenei casi preveduti dalla leggee salvo indennizzoespropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce lenorme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e idiritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43. A fini di utilità generale la legge puòriservare originariamente o trasferiremediante espropriazione esalvo indennizzoallo Statoad enti pubblici o a comunita dilavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di impreseche si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energiao a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminenteinteresse generale.

Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamentodel suolo e di stabilire equi rapporti socialila legge imponeobblighi e vincoli alla proprietà terriera privatafissalimiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrariepromuove ed impone la bonifica delle terrela trasformazione dellatifondo e la ricostituzione delle unita produttive; aiuta lapiccola e la media proprietà.
La legge disponeprovvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale dellacooperazione a carattere di mutualità e senza fini dispeculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incrementocon i mezzi piu idonei e ne assicuracon gli opportuni controlliilcarattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela eallo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale dellavoro e in armonia con le esigenze della produzione la Repubblicariconosce il diritto dei lavoratori a collaborarenei modi e neilimiti stabiliti dalle leggialla gestione delle aziende.

Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio intutte le sue forme; disciplinacoordina e controlla l'esercizio delcredito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare allaproprietà dell'abitazionealla proprietà direttacoltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario neigrandi complessi produttivi del paese.



TITOLO IV
Rapporti Politici



Art. 48. Sono elettori tutti i cittadiniuomini e donneche hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto e personaleed egualelibero e segreto. Il suo esercizio e dovere civico.
Ildiritto di voto non può essere limitato se non per incapacitacivile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi diindegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsiliberamente in partiti per concorrere con metodo democratico adeterminare la politica nazionale.

Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alleCamere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuninecessità.

Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sessopossono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive incondizioni di eguaglianzasecondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge puòper l'ammissione ai pubblici uffici e allecariche elettiveparificare ai cittadini gli italiani nonappartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzionipubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario alloro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere delcittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limitie modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica laposizione di lavoro del cittadinone l'esercizio dei dirittipolitici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allospirito democratico della Repubblica.

Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spesepubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Ilsistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedelialla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. Icittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere diadempierle con disciplina ed onore prestando giuramento nei casistabiliti dalla legge.



PARTE II
Ordinamento dellaRepubblica



TITOLO I
Il Parlamento



Sezione I
Le Camere



Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputatie del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce inseduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabilitidalla Costituzione.

Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragiouniversale e direttoin ragione di un deputato per ottantamilaabitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibilia deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hannocompiuto i venticinque anni di età.

Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a baseregionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore perduecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
NessunaRegione può avere un numero di senatori inferiore a sei. LaValle d'Aosta ha un solo senatore.

Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale ediretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno dietà.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hannocompiuto il quarantesimo anno.

Art. 59. È senatore di diritto e a vitasalvorinunziachi e stato Presidente della Repubblica.
Il Presidentedella Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadiniche hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel camposocialescientificoartistico e letterario.

Art. 60. La Camera dei deputati e eletta per cinque anniil Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Cameranon può essere prorogata se non per legge e soltanto in casodi guerra.

Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entrosettanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione haluogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finchènon siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delleprecedenti.

Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giornonon festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera puòessere convocata in via straordinaria per iniziativa del suoPresidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoicomponenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Cameraeconvocata di diritto anche l'altra.

Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti ilPresidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento siriunisce in seduta comuneil Presidente e l'Ufficio di presidenzasono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento amaggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sonopubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento aCamere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Ledeliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide senon è presente la maggioranza dei loro componentie se nonsono adottate a maggioranza dei presentisalvo che la Costituzioneprescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governoanchese non fanno parte delle Camerehanno dirittoe se richiestiobbligodi assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni voltache lo richiedono.

Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilitàe di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle dueCamere.

Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissionedei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilitàe di incompatibilità.

Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazioneed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68. I membri del Parlamento non possono essereperseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'eserciziodelle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla qualeappartienenessun membro del Parlamento può essere sottopostoa procedimento penale; ne può essere arrestatoo altrimentiprivato della libertà personaleo sottoposto a perquisizionepersonale o domiciliaresalvo che sia colto nell'atto di commettereun delitto per il quale e obbligatorio il mandato o l'ordine dicattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre inarresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento inesecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Art. 69. I membri del Parlamento ricevono una indennitàstabilita dalla legge.



Sezione II
La formazione delle leggi

Art. 70. La funzione legislativa è esercitatacollettivamente dalle due Camere.

Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governoaciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali siaconferita da legge costituzionale.
Il popolo esercital'iniziativa delle leggimediante la propostada parte di almenocinquantamila elettoridi un progetto redatto in articoli.

Art. 72. Ogni disegno di leggepresentato ad una Camera èsecondo le norme del suo regolamentoesaminato da una commissione epoi dalla Camera stessache l'approva articolo per articolo e convotazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimentiabbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiaratal'urgenza.
Puo altresì stabilire in quali casi e formel'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti acommissionianche permanenticomposte in modo da rispecchiare laproporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casifino almomento della sua approvazione definitivail disegno di legge erimesso alla Camerase il Governo o un decimo dei componenti dellaCamera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso evotato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla suaapprovazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamentodetermina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da partedella Camera e sempre adottata per i disegni di legge in materiacostituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativadi autorizzazione a ratificare trattati internazionalidiapprovazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73. Le leggi sono promulgate dai Presidente dellaRepubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camereciascuna a maggioranza assoluta dei propri componentine dichiaranol'urgenzala legge è promulgata nel termine da essastabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazioneed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loropubblicazionesalvo che le leggi stesse stabiliscano un terminediverso.

Art. 74. Il Presidente della Repubblicaprima dipromulgare la leggepuò con messaggio motivato alle Camerechiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvanonuovamente la leggequesta deve essere promulgata.

Art. 75. È indetto referendum popolare perdeliberare l'abrogazionetotale o parzialedi una legge o di unatto avente valore di leggequando lo richiedono cinquecentomilaelettori o cinque Consigli regionali.
Non e ammesso il referendumper le leggi tributarie e di bilanciodi amnistia e di indultodiautorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hannodiritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati adeleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta areferendum è approvata se ha partecipato alla votazione lamaggioranza degli aventi dirittoe se è raggiunta lamaggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina lemodalità di attuazione del referendum.

Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puòessere delegato al Governo se non con determinazione di principi ecriteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggettidefiniti.

Art. 77. Il Governo non puòsenza delegazione delleCamereemanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quandoin casi straordinari di necessità e di urgenzailGoverno adottasotto la sua responsabilitàprovvedimentiprovvisori con la forza di leggedeve il giorno stesso presentarliper la conversione alle Camere cheanche se scioltesonoappositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
Idecreti perdono efficacia sin dall'iniziose non sono convertiti inlegge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camerepossono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sullabase dei decreti non convertiti.

Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra econferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi dalPresidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente allaproposta di delegazione.

Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica deitrattati internazionali che sono di natura politicao prevedonoarbitrati o regolamenti giudiziario importano variazioni delterritorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e ilrendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizioprovvisorio del bilancio non può essere concesso se non perlegge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possonostabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge cheimporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvifronte.

Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste sumaterie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propricomponenti una commissione formata in modo da rispecchiare laproporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alleindagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazionidell'autorità giudiziaria.



TITOLO II
Il Presidente dellaRepubblica



Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalParlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezionepartecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglioregionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delleminoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione delPresidente della Repubblica ha luogo per scru- tinio segreto amaggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio esufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84. Può essere eletto Presidente dellaRepubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di etàe goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidentedella Repubblica e incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati perlegge.

Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto persette anni.
Trenta giorni prima che scada il termineilPresidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune ilParlamento e i delegati regionaliper eleggere il nuovo Presidentedella Repubblica.
Se le Camere sono sciolteo manca meno di tremesi alla loro cessazionela elezione ha luogo entro quindici giornidalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati ipoteri del Presidente in carica.

Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblicainogni caso che egli non possa adempierlesono esercitate dalPresidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o dimorte o di dimissioni del Presidente della Repubblicail Presidentedella Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidentedella Repubblica entro quindici giornisalvo il maggior termineprevisto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla lorocessazione.

Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capodello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Puo inviaremessaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e nefissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Cameredei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggied emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indiceil referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nominanei casi indicati dalla leggei funzionari dello Stato.
Accreditae riceve i rappresentanti diplomaticiratifica i trattatiinternazionalipreviaquando occorral'autorizzazione delleCamere.
Ha il comando delle Forze armatepresiede il Consigliosupremo di difesa costituito secondo la leggedichiara lo stato diguerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superioredella magistratura.
Può concedere grazia e commutare lepene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88. Il Presidente della Repubblica puòsentitii loro Pre- sidentisciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tali facolta negli ultimi sei mesi delsuo mandato.

Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica èvalido se non è controfirmato dai ministri proponentiche neassumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valorelegislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anchedal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90. Il Presidente della Repubblica non èresponsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzionitranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
Intali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in sedutacomunea maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91. Il Presidente della Repubblicaprima di assumerele sue funzionipresta giuramento di fedeltà alla Repubblicae di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in sedutacomune.

TITOLO III
Il Governo



Sezione I
Il Consiglio dei ministri



Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto delPresidente del Consiglio e dei ministriche costituiscono insieme ilConsiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina ilPresidente del Consiglio dei ministri esu proposta di questoiministri.

Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e iministriprima di assumere le funzioniprestano giuramento nellemani del Presidente della Repubblica.

Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozionemotivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dallasua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere lafiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su unaproposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
Lamozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo deicomponenti della Camera e non può essere messa in discussioneprima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige lapolitica generale del Governo e ne è responsabile. Mantienel'unità di indirizzo politico ed amministrativopromuovendo ecoordinando l'attivita dei ministri.
I ministri sono responsabilicollegialmente degli atti del Consiglio dei ministrieindividualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvedeall'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numerole attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e iministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comuneper reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.



Sezione II
La Pubblica Amministrazione

Art. 97. I pubblici uffici sono organizzatisecondo disposizioni di leggein modo che siano assicurati il buonandamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere dicompetenzale attribuzioni e le responsabilità proprie deifunzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni siaccede mediante concorsosalvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivodella Nazione.
Se sono membri del Parlamentonon possonoconseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono conlegge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partitipolitici per i magistratii militari di carriera in servizio attivoi funzionari ed agenti di poliziai rappresentanti diplomatici econsolari all estero.



Sezione III
Gli organi ausiliari

Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economiae del lavoro è compostonei modi stabiliti dalla leggediesperti e di rappresentanti delle categorie produttivein misura chetenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
Èorgano di consulenza delle Camere e del Governo per le materie esecondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Hal'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazionedella legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro ilimiti stabiliti dalla legge.

Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo diconsulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizianell'amministrazione.
La Corte dei Conti esercita il controllopreventivo di legittimità sugli atti del Governoe anchequello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipanei casi e nelle forme stabiliti dalla leggal controllo sullagestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in viaordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato delriscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei dueistituti e dei loro componenti di fronte al Governo.



TITOLO IV
La Magistratura



Sezione I
Ordinamento giurisdizionale

Art. 101. La giustizia è amministratain nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitatada magistrati ordinari istituiti e regolati dalle normesull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituitigiudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsipresso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate perdeterminate materieanche con la partecipazione di cittadini idoneiestranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le formedella partecipazione diretta del popolo all'amministrazione dellagiustizia.

Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi digiustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela neiconfronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi ein particolari materie indicate dalla leggeanche dei dirittisoggettivi.
La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie dicontabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
Itribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizionestabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltantoper i reati militari commessi da appartenenti alle Forme armate.

Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo eindipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore dellamagistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Nefanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generaledella Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti perdue terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti allevarie categoriee per un terzo dal Parlamento in seduta comune traprofessori ordinari di università in materie giuridiche edavvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge unvicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
Imembri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e nonsono immediatamente rieleggibili.
Non possonofinche sono incaricaessere iscritti negli albi professionaline far parte delParlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105. Spettano al Consiglio superiore dellamagistraturasecondo le norme dell'ordinamento giudiziarioleassunzionile assegnazioni ed i trasferimentile promozioni e iprovvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo perconcorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario puòammettere la nominaanche elettivadi magistrati onorari per tuttele funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione delConsiglio superiore della magistratura possono essere chiamatiall'ufficio di consiglieri di cassazioneper meriti insigniprofessori ordinari di universita in materie giuridiche e avvocatiche abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albispeciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono esseredispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi ofunzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore dellamagistraturaadottata o per i motivi e con le garanzie di difesastabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
IlMinistro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azionedisciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto perdiversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode dellegaranzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamentogiudiziario.

Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ognimagistratura sono stabilite con legge.
La legge assicural'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni specialidel pubblicoministero presso di essee degli estranei che partecipanoall'amministrazione della giustizia.

Art. 109. L'autorità giudiziaria disponedirettamente della polizia giudiziaria.

Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore dellamagistraturaspettano al Ministro della giustizia l'organizzazione eil funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.



Sezione II
Norme sulla giurisdizione

Art. 111. Tutti i provvedimentigiurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze econtro i provvedimenti sulla liberta personalepronunciati dagliorgani giurisdizionali ordinari o specialie sempre ammesso ricorsoin Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a talenorma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo diguerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Cortedei Conti il ricorso in Cassazione e ammesso per i soli motiviinerenti alla giurisdizione.

Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitarel'azione penale.

Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione èsempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degliinteressi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria oamministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essereesclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o perdeterminate categorie di atti.
La legge determina quali organi digiurisdizione possono annullare gli atti della pubblicaamministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla leggestessa.



TITOLO V
Le Regionile ProvinceiComuni



Art. 114. La Repubblica si riparte in RegioniProvincie eComuni.

Art. 115. Le Regioni sono costituite in enti autonomi conpropri poteri e funzioni secondo i principi fissati nellaCostituzione.

Art. 116. Alla Siciliaalla Sardegnaal Trentino-AltoAdigeal Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuiteforme e condizioni particolari di autonomiasecondo statuti specialiadottati con leggi costituzionali.

Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie normelegislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalleleggi dello Statosemprechè le norme stesse non siano incontrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

  • ordinamento degli uffici e deglienti amministrativi dipendenti dalla Regione;

  • circoscrizioni comunali;

  • polizia locale urbana e rurale;

  • fiere e mercati;

  • beneficenza pubblica ed assistenzasanitaria ed ospedaliera;

  • istruzione artigiana eprofessionale e assistenza scolastica;

  • musei e biblioteche di entilocali;

  • urbanistica;

  • turismo e industria alberghiera;

  • tramvie e linee automobilistiched'interesse regionale;

  • viabilitàacquedotti elavori pubblici di interesse regionale;

  • navigazione e porti lacuali;

  • acque minerali e termali;

  • cave e torbiere;

  • caccia;

  • pesca nelle acque interne;

  • agricoltura e foreste;

  • artigianato;

  • altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il poteredi emanare norme per la loro attuazione.

Art. 118. Spettano alla Regione le funzioni amministrativeper le materie elencate nel precedente articolosalvo quelle diinteresse esclusivamente localeche possono essere attribuite dalleleggi della Repubblica alle Provincieai Comuni o ad altri entilocali. Lo Stato può con legge delegare alla Regionel'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercitanormalmente le sue funzioni amministrative delegandole alleProvincieai Comuni o ad altri enti localio valendosi dei lorouffici.

Art. 119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelleforme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblicache lacoordinano con la finanza dello Stato delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributierarialiin relazione ai bisogni delle Regioni per le spesenecessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvederea scopi determinatie particolarmente per valorizzare il Mezzogiornoe le Isolelo Stato assegna per legge a singole Regioni contributispeciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimoniosecondole modalità stabilite con legge della Repubblica.

Art. 120. La Regione non può istituire dazid'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non puòadottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la liberacircolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non puolimitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque partedel territorio nazionale la loro professioneimpiego o lavoro.

Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglioregionalela Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionaleesercita le potestà legislative e regolamentari attribuitealla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione edalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
LaGiunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
IlPresidente della Giunta rappresenta la Regione: promulga le leggi edi regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegatedallo Stato alla Regioneconformandosi alle istruzioni del Governocentrale.

Art. 122. Il sistema d'elezioneil numero e i casi diineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieriregionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno puoappartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad unadelle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
IlConsiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio dipresidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali nonpossono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e deivoti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed imembri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoicomponenti.

Art. 123. Ogni Regione ha uno statuto il qualein armoniacon la Costituzione e con le leggi della Repubblicastabilisce lenorme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo Statutoregola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum suleggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazionedelle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo Statuto èdeliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoicomponentied è approvato con legge della Repubblica.

Art. 124. Un commissario del Governoresidente nelcapoluogo della Regionesopraintende alle funzioni amministrativeesercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dallaRegione.

Art. 125. Il controllo di legittimità sugli attiamministrativi della Regione è esercitatoin formadecentratada un organo dello Statonei modi e nei limiti stabilitida leggi della Repubblica. La legge può in determinati casiammettere il controllo di meritoal solo effetto di promuovereconrichiesta motivatail riesame della deliberazione da parte delConsiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi digiustizia amministrativa di primo gradosecondo l'ordinamentostabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni consede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126. Il Consiglio regionale può essere scioltoquando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni dileggeo non corrisponda all'invito del Governo di sostituire laGiunta o il Presidenteche abbiano compiuto analoghi atti oviolazioni.
Può essere sciolto quandoper dimissioni oper impossibilita di formare una maggioranzanon sia in grado difunzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni disicurezza nazionale.
Lo scioglimento e disposto con decretomotivato del Presidente della Repubblicasentita una Commissione dideputati e senatori costituitaper le questioni regionalinei modistabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimentoe nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglioregionaleche indice le elezioni entro tre mesi e provvedeall'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli attiimprorogabilida sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Art. 127. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale ècomunicata al Commissario chesalvo il caso di opposizione da partedel Governodeve vistarla nel termine di trenta giorni dallacomunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giornidall'apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindicigiorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarataurgente dai Consiglio regionalee il Governo della Repubblica loconsentela promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinateai termini indicati.
Il Governo della Repubblicaquando ritengache una legge approvata dal Consigio regionale ecceda la competenzadella Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli dialtre Regionila rinvia al Consiglio regionale nel termine fissatoper l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale laapprovi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componentiilGoverno della Repubblica puònei quindici giorni dallacomunicazionepromuovere la questione di legittimita davanti allaCorte Costituzionaleo quella di merito per contrasto di interessidavanti alle Camere. In caso di dubbiola Corte decide di chi sia lacompetenza.

Art. 128. Le Provincie e i Comuni sono enti autonominell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblicache ne determinano le funzioni.

Art. 129. Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizionidi decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioniprovinciali possono essere suddivise in circondari con funzioniesclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

Art. 130. Un organo della Regionecostituito nei modistabiliti da legge della Repubblicaesercitaanche in formadecentratail controllo di legittimità sugli atti delleProvinciedei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinatidalla legge può essere esercitato il controllo di meritonella forma di richiesta motivataagli enti deliberantidiriesaminare la loro deliberazione.

Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:

  • Piemonte;

  • Valle d'Aosta;

  • Lombardia;

  • Trentino-Alto Adige;

  • Veneto;

  • Friuli-Venezia Giulia;

  • Liguria;

  • Emilia-Romagna;

  • Toscana;

  • Umbria;

  • Marche;

  • Lazio;

  • Abruzzi e Molise;

  • Campania;

  • Puglia;

  • Basilicata;

  • Calabria;

  • Sicilia;

  • Sardegna.

Art. 132. Si può con legge costituzionalesentiti iConsigli regiona]idisporre la fusione di Regioni esistenti o lacreazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitantiquando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali cherappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessatee laproposta sia approvata con referendum dalla maggioranza dellepopolazioni stesse.
Si puocon referendum e con legge dellaRepubblicasentiti i Consigli regionaliconsentire che Provincie eComuniche ne facciano richiestasiano staccati da una Regione edaggregati ad un'altra.

Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali ela istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sonostabiliti con leggi della Repubblicasu iniziative dei Comunisentita la stessa Regione.
La Regionesentite le popolazioniinteressatepuo con sue leggi istituire nel proprio territorio nuoviComuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI
Garanzie Costituzionali



Sezione I
La Corte Costituzionale

Art. 134. La Corte Costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimitàcostituzionale delle leggi e degli attiaventi forza di leggedelloStato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteridello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regionie tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed iMinistria norma della Costituzione.

Art. 135. La Corte Costituzionale è composta diquindici giudici nominati per un terzo dal Presidente dellaRepubblicaper un terzo dal Parlamento in seduta comune e per unterzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
Igiudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anchea riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativeiprofessori ordinari di università in materie giuridiche e gliavvocati dopo venti anni d'esercizio.
La Corte elegge ilpresidente fra i suoi componenti. I giudici sono nominati per dodiciannisi rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dallalegge e non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio digiudice della Corte e incompatibile con quello di membro delParlamento o d'un Consiglio regionalecon l'esercizio dellaprofessione d'avvocatoe con ogni carica ed ufficio indicati dallalegge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblicae contro i Ministri intervengonooltre i giudici ordinari dellaCortesedici membri elettiall'inizio di ogni legislaturadalParlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti perl'eleggibilità a senatore.

Art. 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimitàcostituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di leggela norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo allapubblicazione della decisione.
La decisione della Corte èpubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionaliinteressatiaffinchéove lo ritengano necessarioprovvedanonelle forme costituzionali.

Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce lecondizionile formei termini di proponibilità dei giudizidi legittimità costituzionalee le garanzie d'indipendenzadei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite lealtre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento dellaCorte.
Contro le decisioni della Corte Costituzionale non eammessa alcuna impugnazione.



Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggicostituzionali.

Art. 138. Le leggi di revisione dellaCostituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate daciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo nonminore di tre mesie sono approvate a maggioranza assoluta deicomponenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggistesse sono sottoposte a referendum popolare quandoentro tre mesidalla loro pubblicazionene facciano domanda un quinto dei membri diuna Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Lalegge sottoposta a referendum non è promulgatase non èapprovata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo areferendum se la legge e stata approvata nella seconda votazione daciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139. La forma repubblicana non può essereoggetto di revisione costituzionale.



Disposizioni Transitorie e Finali



I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capoprovvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente dellaRepubblica e ne assume il titolo.

II. Se alla data della elezione del Presidente dellaRepubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionalipartecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III. Per la prima composizione del Senato della Repubblicasono nominati senatoricon decreto del Presidente della Repubblicai deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti dilegge per essere senatori e che:
sono stati presidenti delConsiglio dei ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto partedel disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezionicompresaquella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decadutinella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hannoscontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni inseguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesadello Stato.
Sono nominati altresì senatoricon decretodel Presidente della Repubblicai membri del disciolto Senato chehanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di esserenominati senatori si può rinunciare prima della firma deldecreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezionipolitiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV. Per la prima elezione del Senato il Molise econsiderato come Regione a se stantecon il numero dei senatori chegli compete in base alla sua popolazione.

V. La disposizione dell'art. 80 della Costituzioneperquanto concerne i trattati internazionali che importano oneri allefinanze o modificazioni di leggeha effetto dalla data diconvocazione delle Camere.

VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore dellaCostituzione si procede alla revisione degli organi speciali digiurisdizione attualmente esistentisalvo le giurisdizioni delConsiglio di Statodella Corte dei Conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge alriordinamento del tribunale supremo militare in relazione all'art.III.

VII. Fino a quando non sia emanata la nuova leggesull'ordinamento giudiziario in conformità con laCostituzionecontinuano ad osservarsi le norme dell'ordinamentovigente.
Fino a quando non entri in funzione la CorteCostituzionalela decisione delle controversie indicatenell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle normepreesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
I giudicidella Corte Costituzionale nominati nella prima composizione dellaCorte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano incarica dodici anni.

VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organielettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un annodall'entrata in vigore della Costituzione
Leggi della Repubblicaregolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggiodelle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non siaprovveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioniamministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed aiComuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui leRegioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblicaregolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti delloStatoanche delle amministrazioni centraliche sia reso necessariodal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regionidevonotranne che in casi di necessitatrarre il proprio personaleda quello dello Stato e degli enti locali.

XI. La Repubblicaentro tre anni dall'entrata in vigoredella Costituzioneadegua le sue leggi alle esigenze delle autonomielocali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giuliadi cuiall'articolo I 16si applicano provvisoriamente le norme generalidel Titolo V della parte secondaferma restando la tutela delleminoranze linguistiche in conformita con l'articolo 6.

XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore dellaCostituzione si possonocon leggi costituzionaliformare altreRegionia modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131anchesenza il concorso delle condizioni richieste dal primo commadell'articolo 132fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire lepopolazioni interessate.

XII. È vietata la riorganizzazionesotto qualsiasiformadel disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48sono stabilite con leggeper non oltre un quinquennio dalla entratain vigore della Costituzionelimitazioni temporanee al diritto divoto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regimefascista.

XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sonoelettori e non possono ricoprire uffici pubblici ne cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoiaalle loro consorti e ai lorodiscendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nelterritorio nazionale.
I beniesistenti nel territorio nazionaledegli ex re di Casa Savoiadelle loro consorti e dei lorodiscendenti maschisono avocati allo Stato. I trasferimenti e lecostituzioni di diritti reali sui beni stessiche siano avvenutidopo il 2 giugno 1946sono nulli.

XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
Ipredicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono comeparte del nome.
L'Ordine mauriziano e conservato come enteospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge
La leggeregola la soppressione della Consulta araldica.

XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha perconvertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno1944n. 151sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore dellaCostituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essadelle precedenti leggi costituzionali che non siano state finoraesplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII. L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suoPresidente per deliberareentro il 31 gennaio 1948sulla legge perla elezione del Senato della Repubblicasugli statuti regionalispeciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delleelezioni delle nuove Camerel'Assemblea Costituente puòessere convocataquando vi sia necessità di deliberare nellematerie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2primo esecondo commae 3comma primo e secondodel decreto legislativo 16marzo 1946n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanentirestano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegnidi leggead esse trasmessicon eventuali osservazioni e proposte diemendamenti.
I deputati possono presentare al Governointerrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'AssembleaCostituenteagli effetti di cui al secondo comma del presentearticoloe convocata dal suo Presidente su richiesta motivata delGoverno o di almeno duecento deputati.

XVIII. La presente Costituzione e promulgata dal Capoprovvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione daparte dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1 gennaio1948.
Il testo della Costituzione e depositato nella salacomunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi espostodurante tutto l'anno 1948affinché ogni cittadino possaprenderne cognizione.



Legge costituzionale 9-2-63 n.2
(G.U.12-2-63 n.40)


Art 56. La Camera dei deputati èeletta a suffragio universale diretto.
Il numero dei deputati èdi seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettoriche nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni dietà.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni sieffettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblicaqualerisulta dall'ultimo censimento generale della popolazioneperseicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazionedi ogni circoscrizionesulla base dei quozienti interi e dei piùalti resti.

Art 57. Il Senato della Repubblica è eletto a baseregionale.
Il numero dei senatori elettivi è ditrecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numerosenatori inferiore a sette; il Molise ne ha duela Valle d'Aostauno.
La ripartizione dei seggi tra le Regionipreviaapplicazione del precedente commasi effettua in proporzione allapopolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimentogenerale sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
[N.B.: che il Molise ne abbia due è stato aggiunto conlegge costituzionale 27-12-63 n.3 (G.U. 4-1-64 n.3) quindi simodifica anche l'art. 131.]

Art 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblicasono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non puòessere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.



Legge costituzionale 22-11-67 n.2
(G.U.25-11-67 n.294)


Art. 135. La Corte Costituzionale ècomposta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidentedella Repubblicaper un terzo dal Parlamento in seduta comune e perun terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
Igiudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anchea riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativeiprofessori ordinari di università in materie giuridiche e gliavvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della Cortecostituzionale sono nominati per nove annidecorrenti per ciascunodi essi dal giorno del giuramentoe non possono essere nuovamentenominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionalecessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corteelegge tra i suoi componentisecondo le norme stabilite dalla leggeil Presidenteche rimane in carica per un triennioed èrieleggibile fermi in ogni casi i termini di scadenza dall'ufficio digiudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibilecon quello di membro del Parlamentodi un consiglio regionaleconl'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica edufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro ilPresidente della Republica e contro i ministri intervengonooltre igiudici ordinari della Cortesedici membri tratti a sorte da unelenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità asenatoreche il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezionecon le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudiciordinari.




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