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Repubblica Italiana



Disciplina dei diritti dei consumatori
e degli utenti



Legge 30 luglio 1998n. 281

Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1998



Art. 1.
Finalita' ed oggetto della legge

1. In conformita' ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunita' europee e nel trattato sull'Unione europea nonche' nella normativa comunitaria derivatasono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utentine e' promossa la tutela in sede nazionale e localeanche in forma collettiva e associativasono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalita'anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezzatrasparenza ed equita' nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo liberovolontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) "consumatori e utenti": le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attivita' imprenditoriale e professionale eventualmente svolta;
b) "associazioni dei consumatori e degli utenti": le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti.

Art. 3.
Legittimazione ad agire

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivirichiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo' contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivareprima del ricorso al giudicela procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercioindustriaartigianato e agricoltura competente per territorio a norma dell'articolo 2comma 4lettera a)della legge 29 dicembre 1993n. 580. La procedura e'in ogni casodefinita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazionesottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commercioindustriaartigianato e agricolturae' depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il pretoreaccertata la regolarita' formale del processo verbalelo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabilea mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimentola cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenzal'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

7. Fatte salve le norme sulla litispendenzasulla continenzasulla connessione e sulla riunione dei procedimentile disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

Art. 4.
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

1. E' istituito presso il Ministero dell'industriadel commercio e dell'artigianatoil Consiglio nazionale dei consumatori e degli utentidi seguito denominato "Consiglio".

2. Il Consiglioche si avvaleper le proprie iniziativedella struttura e del personale del Ministero dell'industriadel commercio e dell'artigianatoe' composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 e da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla conferenza dei presidenti delle regionie delle province autonomeed e' presieduto dal Ministro dell'industriadel commercio e dell'artigianato o da un suo delegato. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministrisu proposta del Ministro dell'industriadel commercio e dell'artigianatoe dura in carica tre anni.

3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercatodelle categorie economiche e sociali interessatedelle pubbliche amministrazioni competentinonche' esperti delle materie trattate.

4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareriove richiestosugli schemi di disegni di legge del Governononche' sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utentianche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studiricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utentied il controllo della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utentiassumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tal fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea.

Art. 5.
Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale

1. Presso il Ministero dell'industriadel commercio e dell'artigianato e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possessoda comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industriadel commercio e dell'artigianatoda emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggedei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzioneper atto pubblico o per scrittura privata autenticatada almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utentisenza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscrittiaggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 05 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonomecon un numero di iscritti non inferiore allo 02 per mille degli abitanti di ciascuna di esseda certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968n. 15;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabiliconformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condannapassata in giudicatoin relazione all'attivita' dell'associazione medesimae non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituiteper gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministro dell'industriadel commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciutein possesso dei requisiti di cui al comma 2lettere a)b)d)e) e f)nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 05 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimentoda certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968n. 15.

Art. 6.
Agevolazioni e contributi

1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981n. 416in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoriasono estesicon le modalita' ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggealle attivita' editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 7.
Copertura finanziaria

1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa massima di 3 miliardi di lire annue a decorrere dal 1998da destinarerispettivamentenella misura di lire 2 miliardi annue allo svolgimento delle attivita' promozionali del Consiglio di cui all'articolo 4 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'articolo 6.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscrittoai fini del bilancio triennale 1998-2000nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesorodel bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesorodel bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportarecon propri decretile occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
Norma transitoria

1. Fino al 31 dicembre 1999il Consiglio di cui all'articolo 4 e' composto dai membri della Consulta dei consumatori e degli utenti istituita con decreto del Ministro dell'industriadel commercio e dell'artigianato 11 novembre 1994e successive modificazionied e' integrato dai rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5ove non gia' rappresentate nella Consulta.

2. Fino alla data di cui al comma 1il Ministro dell'industriadel commercio e dell'artigianatosentito il parere del Consiglio di cui all'articolo 4puo' iscrivere in via provvisoria nell'elenco di cui all'articolo 5 associazioni che non siano in possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 5fermi i restanti requisiti. Tale iscrizione ha effetto fino alla data di cui al comma 1.

La presente leggemunita del sigillo dello Statosara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.




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