Readme.it in English  home page
Readme.it in Italiano  pagina iniziale
readme.it by logo SoftwareHouse.it

notaio a Roma

Ebook in formato Kindle (mobi) - Kindle File Ebook (mobi)

Formato per Iphone, Ipad e Ebook (epub) - Ipad, Iphone and Ebook reader format (epub)

Versione ebook di Readme.it powered by Softwarehouse.it


Repubblica Italiana



Norme per la tutela sociale della maternitàBR> e sull'interruzione volontaria della gravidanza





L. 22 maggio 1978n. 194 (1).

 

1. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabilericonosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.
L'interruzione volontaria della gravidanzadi cui alla presente leggenon è mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Statole regioni e gli enti localinell'ambito delle proprie funzioni e competenzepromuovono e sviluppano i servizi socio-sanitarinonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1978n. 140.

2. I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975n. 405 (2)fermo restando quanto stabilito dalla stessa leggeassistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionalee sui servizi socialisanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventiquando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersiper i fini previsti dalla leggedella collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariatoche possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.
La somministrazione su prescrizione medicanelle strutture sanitarie e nei consultoridei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.
(2) Riportata al n. VII.

3. Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiariil fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975n. 405 (2)è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annuida ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportarecon propri decretile necessarie variazioni di bilancio.
(2) Riportata al n. VII

4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giornila donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanzail parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichicain relazione o al suo stato di saluteo alle sue condizioni economicheo sociali o familiario alle circostanze in cui è avvenuto il concepimentoo a previsioni di anomalie o malformazioni del concepitosi rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2lettera a)della legge 29 luglio 1975 numero 405 (2)o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regioneo a un medico di sua fiducia.
(2) Riportata al n. VII.

5. Il consultorio e la struttura socio-sanitariaoltre a dover garantire i necessari accertamenti medicihanno il compito in ogni casoe specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economicheo socialio familiari sulla salute della gestantedi esaminare con la donna e con il padre del concepitoove la donna lo consentanel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepitole possibili soluzioni dei problemi propostidi aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanzadi metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madredi promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donnaoffrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessarinel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepitoove la donna lo consentanel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepitoanche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui soprale circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorsononché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitariao il medico di fiduciariscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'interventorilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenzaal termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitariao il medico di fiduciadi fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4le rilascia copia di un documentofirmato anche dalla donnaattestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiestae la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giornila donna può presentarsiper ottenere la interruzione della gravidanzasulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente commapresso una delle sedi autorizzate.

6. L'interruzione volontaria della gravidanzadopo i primi novanta giornipuò essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologicitra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituroche determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

7. I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'interventoche ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donnal'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casiil medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del fetol'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

8. L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968numero 132 (3)il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.
Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzatigli istituti ed enti di cui all'articolo 1penultimo commadella legge 12 febbraio 1968n. 132 (3)e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973numero 817 (3)ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958n. 754sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.
Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regionefornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.
Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzatea praticare gli interventi di interruzione della gravidanzastabilendo:
1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogoin rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura;
2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanzarispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.
Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura. (4).
Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersifra i due sopra fissati.
Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuatidopo la costituzione delle unità socio-sanitarie localipresso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzatifunzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 ealla scadenza dei sette giorniil documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento ese necessarioil ricovero.
(3) Riportata alla voce Ospedali.
(4) Vedi il D.M. 20 ottobre 1978riportato al n. XI.

9. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienzacon preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale enel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di curaanche al direttore sanitarioentro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.
L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente commama in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanzae non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 57 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitarioed esercente le attività ausiliarie quandodata la particolarità delle circostanzeil loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
L'obiezione di coscienza si intende revocatacon effettoimmediatose chi l'ha sollevata prende parte a procedure o ainterventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente leggeal di fuori dei casi di cui al comma precedente.

10. L'accertamentol'interventola cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974n. 386 (3/a).
Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenticure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il partoriguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblicio che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regionesono a carico degli enti mutualisticisino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.
(3/a) Riportata alla voce Ospedali.

11. L'ente ospedalierola casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenutosenza fare menzione dell'identità della donna.
Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarieapprovato con il regio decreto 27 luglio 1934n. 1265 (4)sono abrogate.
(4) Vedi il D.M. 20 ottobre 1978riportato al n. XI.

12. La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.
Se la donna è di età inferiore ai diciotto anniper l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavianei primi novanta giorniquando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutelaoppure questeinterpellaterifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformiil consultorio o la struttura socio-sanitariao il medico di fiduciaespleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazionecorredata del proprio parereal giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelareentro cinque giornisentita la donna e tenuto conto della sua volontàdelle ragioni che adduce e della relazione trasmessaglipuò autorizzare la donnacon atto non soggetto a reclamoa decidere la interruzione della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anniindipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelarecertifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento ese necessarioil ricovero.
Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giornisi applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.

13. Se la donna è interdetta per infermità di mentela richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentataoltre che da lei personalmenteanche dal tutore o dal marito non tutoreche non sia legalmente separato.
Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal maritodeve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.
Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitariao il medico di fiduciatrasmette al giudice tutelareentro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiestauna relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienzasull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutorese espresso.
Il giudice tutelaresentiti se lo ritiene opportuno gli interessatidecide entro cinque giorni dal ricevimento della relazionecon atto non soggetto a reclamo.
Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

14. Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascitenonché a renderla partecipe dei procedimenti abortiviche devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna.
In presenza di processi patologicifra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituroil medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.

15. Le regionid'intesa con le università e con gli enti ospedalieripromuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabilesui metodi anticoncezionalisul decorso della gravidanzasul parto e sull'uso delle tecniche più modernepiù rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessualeal decorso della gravidanzaal partoai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza.
Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionalee sui servizi socialisanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.

16. Entro il mese di febbraioa partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Presente leggeil Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effettianche in riferimento al problema della prevenzione.
Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun annosulla base di questionari predisposti dal Ministro.
Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

17. Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedentediminuita fino alla metà.
Nei casi previsti dai commi precedentise il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

18. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.

19. Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8è punito con la reclusione sino a tre anni.
La donna è punita con la multa fino a lire centomila.
Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.
Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciottoo interdettafuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.
Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donnasi applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.

20. Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.

21. Chiunquefuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penaleessendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficiorivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente leggeè punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.

22. Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato.
Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.
Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condannanon è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente leggese il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.




Google