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Repubblica Italiana



Disciplina dei casi
di scioglimento del matrimonio





Legge 1° dicembre 1970 n. 898

1. 1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civilequandoesperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970n. 306.

2. 1. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascrittoil giudicequandoesperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
3. 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quandodopo la celebrazione del matrimoniol'altro coniuge è stato condannatocon sentenza passata in giudicatoanche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindicianche con più sentenzeper uno o più delitti non colposiesclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519521523 e 524 del codice penaleovvero per induzionecostrizionesfruttamento o favoreggiamento della prostituzione (2);
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio (3);
d) a qualsiasi pena detentivacon due o più condanneper i delitti di cui all'art. 582quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583e agli articoli 570572 e 643 del codice penalein danno del coniuge o di un figlio (4).
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accertaanche in considerazione del comportamento successivo del convenutola di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articoloquando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugiovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970 (5). In tutti i predetti casiper la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimoniole separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta (6);
........................................................(7);
il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reatoquando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniugecittadino stranieroha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non è stato consumato;
g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982n. 164 (8).
(2) Lettera così sostituita dall'art. 1L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.
(3) Lettera così sostituita dall'art. 2L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.
(4) Lettera così modificata dall'art. 3L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.
(5) Lettera così modificata dall'art. 4L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.
(6) Capoverso così sostituito dall'art. 5L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.
(7) Capoverso abrogato dall'art. 6L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.
(8) Lettera aggiunta dall'art. 7L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.

4. 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppurenel caso di irreperibilità o di residenza all'esteroal tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente enel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugia qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorsoil quale deve contenere:
a) l'indicazione del giudice;
b) il nome e il cognomenonché la residenza o il domicilio del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice aditoil nome e il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del coniuge convenuto;
c) l'oggetto della domanda;
d) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stessocon le relative conclusioni;
e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi.
3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimilegittimati od adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5. Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce al ricorsonei cinque giorni successivi al deposito in cancelleriala data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
6. Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all'art. 163-bis del codice di procedura civile ridotti alla metà.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmentesalvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamentetentando di conciliarli. Se i coniugi si concilianoo comunquese il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domandail presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.
8. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesceil presidentesentitiqualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro etài figli minoridàanche d'ufficiocon ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prolenomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177 del codice di procedura civile. Si applica l'art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegnoil tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicatosi applica la previsione di cui all'art. 10.
10. Quando vi sia stata la sentenza non definitivail tribunaleemettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegnopuò disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
11. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
12. L'appello è deciso in camera di consiglio.
13. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economiciè proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunalesentiti i coniugiverificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figlidecide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessisi applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo (9).
(9) Così sostituito dall'art. 8L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.

5. 1. Il tribunale aditoin contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministeroaccertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.
2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio (10).
3. Il tribunalecon la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimoniopuò autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela (10).
4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenzaper motivi di particolare gravitàsu istanza di una delle parti (10).
5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civileproporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonioil tribunaletenuto conto delle condizioni dei coniugidelle ragioni della decisionedel contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comunedel reddito di entrambie valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimoniodispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive (11).
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegnoalmeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale puòin caso di palese iniquitàescludere la previsione con motivata decisione (11).
8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico (11).
9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditisui patrimoni e sull'effettivo tenore di vitavalendosise del casoanche della polizia tributaria (11).
10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniugeal quale deve essere corrispostopassa a nuove nozze.
11. Il coniugeal quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titoloconserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze (12).
(10) Gli attuali commi secondoterzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 9L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.
(11) Gli attuali commi sestosettimoottavo e nono così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'art. 10L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.
(12) Comma aggiunto dall'art. 1L. 1° agosto 1978n. 436 (Gazz. Uff. 16 agosto 1978n. 227).

6. 1. L'obbligoai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civiledi mantenereeducare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civilipermane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
2. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Ove il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minorianche in relazione all'età degli stessipuò essere disposto l'affidamento congiunto o alternato.
3. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimentoall'istruzione e all'educazione dei figlinonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
4. Il genitore cui sono affidati i figlisalva diversa disposizione del tribunaleha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilitole decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettateil tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di affidamento.
6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazionein quanto trascrittaè opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile.
7. Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli enell'ipotesi in cui l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitoricirca il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
8. In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitoriil tribunale procede all'affidamento familiare di cui all'art. 2 della legge 4 maggio 1983n. 184.
9. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimentoil giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordoed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudiceivi compresaqualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro etàl'audizione dei figli minori.
10. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del meritoenel caso previsto dal comma 8anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessaa cura del pubblico ministeroal giudice tutelare.
11. Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stessoalmeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
12. In presenza di figli minoriciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altroentro il termine perentorio di trenta giornil'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto (13).
(13) Così sostituito dall'art. 11L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.

7. 1. Il secondo comma dell'art. 252 del codice civile è così modificato:
"I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore cheal tempo del concepimentoera unito in matrimonioqualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso".

8. 1. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.
2. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.
3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegnodopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giornipuò notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovutedandone comunicazione al coniuge inadempiente (14).
4. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempiail coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6 (14).
5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazioneall'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegnoil creditore procedente e i creditori intervenuti nell'esecuzioneprovvede il giudice dell'esecuzione (14).
6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestroil pignoramento e la cessione degli stipendisalari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioniapprovato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950n. 180nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodicanon possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligatocomprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori (14).
7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6su richiesta dell'avente dirittoil giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6 (14).
(14) Gli attuali commi terzoquartoquintosesto e settimo così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. 12L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.

9. 1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonioil tribunalein camera di consiglio eper i provvedimenti relativi ai figlicon la partecipazione del pubblico ministeropuòsu istanza di partedisporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilitàil coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha dirittose non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5alla pensione di reversibilitàsempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilitàuna quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunaletenendo conto della durata del rapportoal coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più personeil tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegninonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
4. Restano ferminei limiti stabiliti dalla legislazione vigentei diritti spettanti a figligenitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorioai sensi della legge 4 gennaio 1968n. 15dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni casola sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutelanei confronti dei beneficiaridegli aventi diritto pretermessisalva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci (15).
(15) Così sostituito prima dall'art 2L. 1° agosto 1978n. 436 e poi dall'art. 13L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.

9-bis. 1. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5qualora versi in stato di bisognoil tribunaledopo il decesso dell'obbligatopuò attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle sommedella entità del bisognodell'eventuale pensione di reversibilitàdelle sostanze ereditariedel numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
2. Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito (16).
(16) Aggiunto dall'art. 3L. 1° agosto 1978n. 436 (Gazz. Uff. 16 agosto 1978n. 227).

10. 1. La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonioquando sia passata in giudicatodeve essere trasmessa in copia autenticaa cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessaall'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascrittoper le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939n. 1238.
2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimoniopronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente leggehanno efficaciaa tutti gli effetti civilidal giorno dell'annotazione della sentenza.

11. .....................................................(17).
(17) Soppresso dall'art. 14L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.

12. 1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio naturale si applicanoper quanto di ragioneanche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (18).
(18) Così sostituito dall'art. 15L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.

12-bis. 1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha dirittose non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (19).
(19) Aggiunto dall'art. 16L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.

12-ter. 1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimoniola pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti eguali a ciascun genitore.
2. Alla morte di uno dei genitorila quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.
3. Analogamente si provvedein presenza della predetta sentenzaper la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973n. 1092 (20).
(20) Aggiunto dall'art. 17L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.

12-quater. 1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio (21).
(21) Aggiunto dall'art. 18L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.

12-quinquies. 1. Allo stranieroconiuge di cittadina italianala legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimoniosi applicano le disposizioni di cui alla presente legge (22).
(22) Aggiunto dall'art. 20L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.

12-sexies 1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene prevsite dall'art. 570 del codice penale (23).
(23) Aggiunto dall'art. 21L. 6 marzo 1987n. 74riportata al n. C/II.




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