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Repubblica Italiana



Disciplina dell'adozione
e dell'affidamento dei minori





Legge 4 maggio 1983n. 184 (suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 133del 17 maggio).

 

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Art. 1. Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali.

Articolo 2

Art. 2. Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famigliapossibilmente con figli minorio ad una persona singolao ad una comunità di tipo familiareal fine di assicurargli il mantenimentol'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiareè consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privatoda realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.

Articolo 3

Art. 3. L'istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistitosecondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice civilefino a quando non si provveda alla nomina di un tutoreed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. All'istituto di assistenza spettano i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all'art. 5. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestàl'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Articolo 4

Art. 4. L'affidamento familiare è disposto dal servizio localeprevio consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestàovvero dal tutoresentito il minore che ha compiuto gli anni dodici ese opportunoanche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutoreprovvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di essononchè i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorennia seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo comma. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha dispostovalutato l'interesse del minorequando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinatoovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Il giudice tutelaretrascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedenterichiedese necessarioal competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. Il tribunalesulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo commaprovvede ai sensi dello stesso comma.

Articolo 5

Art. 5. L'affidatario deve accogliere presso di sè il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzionetenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civileo del tutoreed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante. Si applicanoin quanto compatibilile disposizioni dell'art. 316 del codice civile. L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. Le norme di cui ai commi precedenti si applicanoin quanto compatibilinel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto.

Articolo 6

Art. 6. L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educareistruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.

Articolo 7

Art. 7. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti. Il minoreil quale ha compiuto gli anni quattordicinon può essere adottato se non presta personalmente il proprio consensoche deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età sopra indicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha età inferiore puòse opportunoessere sentitosalvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.

Articolo 8

Art. 8. Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovanoi minori in situazione di abbandono perchè privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervipurchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. La situazione di abbandono sussistesempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedenteanche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

Articolo 9

Art. 9. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficialigli incaricati di un pubblico serviziogli esercenti un servizio di pubblica necessitàdebbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio. La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal giudice. Gli istituti di assistenza pubblici o privati devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogoove hanno sedel'elenco di tutti i minori ricoverati con l'indicazione specificaper ciascuno di essidella località di residenza dei genitoridei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelareassunte le necessarie informazioniriferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di abbandonospecificandone i motivi. Il giudice tutelareogni sei mesiprocede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma precedente. Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo. Chiunquenon essendo parente entro il quarto gradoaccoglie stabilmente nella propria abitazione un minorequalora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesidevetrascorso tale periododarne segnalazione al giudice tutelareche trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'art. 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

Articolo 10

Art. 10. Il presidente del tribunale per i minorennio un giudice da lui delegatoricevute le informazioni di cui all'articolo precedentedispone di urgenza tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minoresull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minoreivi compresese del casola sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio. In caso di urgente necessitài provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il tribunaleentro trenta giornideve confermaremodificare o revocare i provvedimenti urgenti così assunti. Il tribunale provvede in camera di consigliosentito il pubblico ministeroi genitoriil tutoreil rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici ese opportunoanche il minore di età inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Articolo 11

Art. 11. Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto gradoil tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilitàsalvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'art. 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmenteil tribunale per i minorennisenza eseguire ulteriori accertamentiprovvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chiaffermando di essere uno dei genitori naturalichiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi semprechè nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo convenientepermanendo comunque un rapporto con il genitore naturale. Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitorela procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturalepurchè sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo annoil genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedentinomina al minorese necessarioun tutore provvisorio. Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimentodeve dichiararsi chiusa la proceduraove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimentosi provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità. Il tribunalein ogni casoanche a mezzo dei servizi localiinforma entrambi i presunti genitorise possibileo comunque quello reperibileche si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma. Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivoil riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.

Articolo 12

Art. 12. Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedenteche abbiano mantenuto rapporti significativi con il minoree ne è nota la residenzail presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizioneentro un congruo terminedinanzi a sè o ad un giudice da lui delegato. Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procedela loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza. In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente. Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parentiil presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegatoove ne ravvisi l'opportunitàimpartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza moraleil mantenimentol'istruzione e l'educazione del minorestabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi localiai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia. Il presidente o il giudice delegato puòaltresìchiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge eal tempo stessodisponeove d'uopoprovvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'art. 10.

Articolo 13

Art. 13. Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenzala dimora o il domicilioil tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civileprevie nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.

Articolo 14

Art. 14. Il tribunale per i minorenni può disporreprima della dichiarazione di adottabilitàla sospensione del procedimentoquando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un annoeventualmente prorogabile. La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perchè adottino le iniziative opportune.

Articolo 15

Art. 15. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedentiove risulti la situazione di abbandono di cui all'art. 8lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando: 1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo; 2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi; 3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivatosentito il pubblico ministerononchè il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essereparimentisentito il tutoreove esistaed il minore che abbia compiuto i dodici anni ese opportunoanche il minore di età inferiore. Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministeroai genitoriai parenti indicati nel primo comma dell'art. 12al tutorecon contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all'art. 17. Il tribunale per i minorenni nominase necessarioun tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

Articolo 16

Art. 16. Il tribunale per i minorenniesaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilitàdichiara che non vi è luogo a provvedere. Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 15. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Articolo 17

Art. 17. Il pubblico ministeroi genitorii parenti indicati nell'art. 12primo commail tutore possono proporre ricorso avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità dinanzi allo stesso tribunale che lo ha pronunciatoentro trenta giorni dalla notificazione. A seguito della opposizioneil presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione dinanzi al tribunale da tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorsodisponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonchè la convocazione per l'udienza fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'art. 15. All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrentele persone convocatenonchè quelle indicate dalle parti equindisulle conclusioni di queste e del pubblico ministeroove non occorra ulteriore istruttoriadecide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministeroall'opponente e al curatore speciale del minore. Avverso la sentenza il pubblico ministerol'opponente o il curatore speciale possono con ricorso proporre impugnazioneentro trenta giorni dalla notificadinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appellola qualesentiti il ricorrente e il pubblico ministero eove occorra le persone indicate nel penultimo comma dell'art. 15ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportunidecide nei modi stabiliti nel presente comma. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.

Articolo 18

Art. 18. La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascrittaa cura del cancelliere del tribunale per i minorennisu apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto di adottabilità è divenuto definitivo. A questo effettoil cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

Articolo 19

Art. 19. Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori. Il tribunale per i minorenni nomina un tutoreove già non esistae adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Articolo 20

Art. 20. Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.

Articolo 21

Art. 21. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revocanell'interesse del minorein quanto siano venute meno le condizioni di cui all'art. 8successivamente alla pronuncia del decreto di cui all'art. 15. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministerooppure dei genitori. Il tribunale provvede in camera di consigliosentito il pubblico ministero. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivolo stato di adottabilità non può essere revocato.

Articolo 22

Art. 22. I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorennispecificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. é ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorennipurchè in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttorirelativi ai medesimi coniugiagli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata. Il tribunale per i minorenniaccertati previamente i requisiti di cui all'art. 6dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine a educare il minorela situazione personale ed economicala salutel'ambiente familiare degli adottantii motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Il tribunale per i minorenniin camera di consigliosentiti il pubblico ministerogli ascendenti degli adottanti ove esistanoil minore che abbia compiuto gli anni dodici ese opportunoanche il minore di età inferioreomessa ogni altra formalità di proceduradispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevantirelativi al minoreemersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratellitutti in stato di adottabilitàsalvo che non sussistano gravi ragioni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivodivenuto definitivoè trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'art. 18. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali.

Articolo 23

Art. 23. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedentequando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenniin camera di consigliocon decreto motivato. Debbono essere sentitioltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza di revocail minore che abbia compiuto gli anni dodici ese opportunoanche il minore di età inferioregli affidatariil tutoreil giudice tutelare ed i servizi localise incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine. Il decreto è comunicato al pubblico ministeroal presentatore dell'istanza di revocaagli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivodivenuto definitivoè annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'art. 18. In caso di revocail tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'art. 10. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Articolo 24

Art. 24. Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revocaentro dieci giorni dalla comunicazionecon reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appellosentiti il ricorrenteil pubblico ministero eove occorrale persone indicate nell'art. 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportunidecide in camera di consiglio con decreto motivato.

Articolo 25

Art. 25. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilitàdecorso un anno dall'affidamentosentiti i coniugi adottantiil minore che abbia compiuto gli anni dodici ese opportunoanche il minore di età inferioreil pubblico ministeroil tutoreil giudice tutelare ed i servizi localise incaricati della vigilanzaverifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo esenza altra formalità di proceduraprovvede sull'adozione con decreto motivato in camera di consigliodecidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimatiquestise maggiori degli anni quattordicidebbono essere sentiti. Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un annod'ufficio o su domanda dei coniugi affidataricon ordinanza motivata. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivol'adozionenell'interesse del minorepuò essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambicon effettoper il coniuge decedutodalla data della morte. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidataril'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambinell'esclusivo interesse del minorequalora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministeroai coniugi adottanti ed al tutore. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'art. 10. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Articolo 26

Art. 26. Il pubblico ministeroi coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla comunicazionecon reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appellosentiti il ricorrenteil pubblico ministero eove occorrale persone indicate nell'art. 25primo commaeffettuato ogni altro accertamento e indagine opportunidecide in camera di consigliocon decreto motivato. Avverso il decreto della corte d'appello è ammessoentro trenta giorniricorso in Cassazione per violazione di legge. Il provvedimento che pronuncia l'adozionedivenuto definitivoè trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorennientro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazionesul registro di cui all'art. 18 e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effettoil cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

Articolo 27

Art. 27. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottantidei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separataai sensi dell'art. 25quinto commal'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di originesalvi i divieti matrimoniali.

Articolo 28

Art. 28. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'art. 26. L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizieinformazionicertificatiestratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozionesalvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.

Articolo 29

Art. 29. Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza degli adottanti o affidatari. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

Articolo 30

Art. 30. I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità all'adozione. Il tribunaleprevie adeguate indaginiaccerta la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 6. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero il tribunale potrà avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle località dove gli adottanti sono vissuti in Italia. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di consiglio con decreto motivatosentito il pubblico ministeroe sono impugnabili ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.

Articolo 31

Art. 31. L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso da una autorità straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato stranieroo altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori. L'autorità consolare del luogo ove il provvedimento è stato emesso dichiara che esso è conforme alla legislazione di quello Stato. L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è altresì consentito quando vi sia il nulla ostaemesso dal Ministro degli affari esteri d'intesa con quello dell'interno.

Articolo 32

Art. 32. Il tribunale per i minorenni dichiara l'efficacia nello Stato dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente quando accerta: a) che è stata emanatain precedenzala dichiarazione di idoneità dei coniugi adottantiai sensi dell'art. 30; b) che il provvedimento straniero è conforme alla legislazione dello Stato che lo ha emesso; c) che il provvedimento straniero non è contrario ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori. La dichiarazione di efficacia è emessa in camera di consiglio con decreto motivatosentito il pubblico ministero. Avverso la decisione del tribunale è ammesso ricorso per Cassazione.

Articolo 33

Art. 33. Il provvedimento emesso da un'autorità straniera non può essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno. Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo o comunque questo non sia stato effettuatoesso è dichiarato efficace come affidamento preadottivo. In tal casodopo un anno di permanenza del minore in Italia presso gli adottantiil tribunale per i minorenni competente pronuncia il decreto di cui all'art. 25. Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi in cui il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozioneil tribunale applica l'art. 37dandone comunicazioneper il tramite del Ministero degli affari esteriallo Stato di appartenenza del minore.

Articolo 34

Art. 34. Il nulla osta di cui al secondo comma dell'art. 31 è concessosu richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di idoneità all'adozionequando nell'ordinamento dello Stato di provenienza del minore non sia prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 31qualora sussistano motivi di esclusivo interesse del minore stesso all'ingresso nello Stato a scopo di adozione. Il nulla osta è concesso anche nel caso in cui per eventi bellicicalamità naturali o altri eventi di carattere eccezionalenon sia possibile l'emanazione del provvedimento anzidetto. Il nulla osta non può essere concesso in mancanza di autorizzazione all'espatrio del minore a scopo di adozione o di affidamento da parte dell'autorità dello Stato di provenienza competente secondo l'attestazione dell'autorità consolare e tenuto conto delle circostanze indicate nei commi precedentia provvedere in merito alla protezione dei minori e alla salvaguardia dei loro diritti. Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti di cui ai commi precedentiacquisisce ogni possibile notizia in ordine alla situazione del minore e ne dichiara lo stato di adottabilità disponendone l'affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti. Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivoil tribunale applica l'art. 37.

Articolo 35

Art. 35. é fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di frontiera di consentire l'introduzione di stranieri minori degli anni quattordici a scopo di adozioneal di fuori delle ipotesi di cui all'art. 31. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordicial quale non viene consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 31provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel paese di origine.

Articolo 36

Art. 36. Al di fuori di quanto previsto nell'art. 31l'ingresso nello Stato di stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai genitori o da parenti entro il quarto grado deve essere immediatamente segnalato dagli uffici di polizia di frontiera al tribunale per i minorenni del distretto ove è diretto il minoreovveronella ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello Statoal tribunale per i minorenni di Roma. Dette segnalazioni devono contenere l'indicazione del nome della persona che eventualmente accompagna il minore. Le segnalazioni sopra indicate non devono effettuarsi nel caso di ingresso di minori per motivi turistici e di studiosempre che la permanenza non sia superiore ai tre mesi.

Articolo 37

Art. 37. Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Statosi applica la legge italiana in materia di adozionedi affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Articolo 38

Art. 38. Il Ministro degli affari esteridi concerto con il Ministro di grazia e giustiziapuò autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri.

Articolo 39

Art. 39. Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza. La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 40

Art. 40. I residenti all'esterostranieri o cittadini italianiche intendono adottare un cittadino italiano minore di etàdevono presentare domanda al console italiano competente per territorioche la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minoreovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Statoè competente il tribunale per i minorenni di Roma.

Articolo 41

Art. 41. Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosiove lo ritenga opportunodell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere. Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichinocomunquefatti incompatibili con l'affidamento preadottivoil console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento. Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perchè i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.

Articolo 42

Art. 42. Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranierio a cittadini italiani residenti all'esteronon può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.

Articolo 43

Art. 43. Le disposizioni di cui al sestosettimo e ottavo comma dell'art. 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero. Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolarisi applicanoin quanto compatibiligli articoli 3435 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967n. 200. Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'art. 10compreso se del caso il rimpatrioè il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

Articolo 44

Art. 44. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7: a) da persone unite al minoreorfano di padre e di madreda vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. L'adozionenei casi indicati nel precedente commaè consentita anche in presenza di figli legittimi. Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentitaoltre che ai coniugianche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separatail minore deve essere adottato da entrambi i coniugi. In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare.

Articolo 45

Art. 45. Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore puòse opportunoessere sentito.

Articolo 46

Art. 46. Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando. Quando è negato l'assenso previsto dal primo commail tribunalesentiti gli interessatisu istanza dell'adottantepuòove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottandopronunciare ugualmente l'adozionesalvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniugese conviventedell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Articolo 47

Art. 47. L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia. Finchè il decreto non è emanatotanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decretosi può procederesu istanza dell'altro coniugeal compimento degli atti necessari per l'adozione. Se l'adozione è ammessaessa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

Articolo 48

Art. 48. Se il minore è adottato da due coniugio dal coniuge di uno dei genitorila potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottatodi istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'art. 147 del codice civile. Se l'adottato ha beni propril'amministrazione di essidurante la minore età dell'adottato stessospetta all'adottanteil quale non ne ha l'usufrutto legalema può impiegarne le rendite per le spese di mantenimentoistruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'art. 382 del codice civile.

Articolo 49

Art. 49. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservanoin quanto applicabilile disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelaresalvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

Articolo 50

Art. 50. Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestàil tribunale per i minorenni su istanza dell'adottatodei suoi parenti o affini o del pubblico ministeroo anche d'ufficiopuò emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottatola sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi benianche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Articolo 51

Art. 51. La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottantequando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniugedei suoi discendenti o ascendentiovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentatola revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti. Il tribunaleassunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indaginesentiti il pubblico ministerol'adottante e l'adottatopronuncia la sentenza. Il tribunalesentito il pubblico ministero ed il minorepuò emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minorela rappresentanza e l'amministrazione dei beni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto commail tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.

Articolo 52

Art. 52. Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottatooppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di luila revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero. Il tribunaleassunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indaginesentiti il pubblico ministerol'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici ese opportunoanche di età inferiorepronuncia sentenza. Inoltre il tribunalesentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici ese opportunoanche di età inferiorepuò dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minorela sua rappresentanza e l'amministrazione dei benianche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.

Articolo 53

Art. 53. La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Articolo 54

Art. 54. Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottatol'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

Articolo 55

Art. 55. Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293294295299300 e 304 del codice civile.

Articolo 56

Art. 56. Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore. Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato. L'assenso delle persone indicate nell'art. 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civileferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.

Articolo 57

Art. 57. Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le circostanze di cui all'art. 44; 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorennisentiti i genitori dell'adottandodispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsitramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezzasull'adottantesul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà riguardare in particolare: a) l'attitudine a educare il minorela situazione personale ed economicala salutel'ambiente familiare degli adottanti; b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; c) la personalità del minore; d) la possibilità di idonea convivenzatenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.

Articolo 58

Art. 58. L'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: << Dell'adozione di persone maggiori di età >>.

Articolo 59

Art. 59. L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: << Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti >>.

Articolo 60

Art. 60. Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età.

Articolo 61

Art. 61. L'art. 299 del codice civile è sostituito dal seguente: << Art. 299. Cognome dell'adottato. -- L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciutosalvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottatoassume il cognome dell'adottante. Se l'adozione è compiuta da coniugil'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritatal'adottatoche non sia figlio del maritoassume il cognome della famiglia di lei >>.

Articolo 62

Art. 62. L'art. 307 del codice civile è sostituito dal seguente: << Art. 307. Revoca per indegnità dell'adottante. -- Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottatooppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di luila revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato >>.

Articolo 63

Art. 63. L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: << Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età >>.

Articolo 64

Art. 64. L'art. 312 del codice civile è sostituito dal seguente: << Art. 312. Accertamenti del tribunale. -- Il tribunaleassunte le opportune informazioniverifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l'adozione conviene all'adottando >>.

Articolo 65

Art. 65. L'art. 313 del codice civile è sostituito dal seguente: << Art. 313. Provvedimento del tribunale. -- Il tribunalein camera di consigliosentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di proceduraprovvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L'adottanteil pubblico ministerol'adottandoentro trenta giorni dalla comunicazionepossono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appelloche decide in camera di consigliosentito il pubblico ministero >>.

Articolo 66

Art. 66. I primi due commi dell'art. 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: << Il decreto che pronuncia l'adozionedivenuto definitivoè trascritto a cura del cancelliere del tribunale competenteentro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazioneda effettuarsi non oltre cinque giorni dal depositoda parte del cancelliere del giudice dell'impugnazionesu apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozionepassata in giudicato >>.

Articolo 67

Art. 67. Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'art. 293il secondo e il terzo comma dell'art. 296gli articoli 301302303308 e 310 del codice civile. é abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.

Articolo 68

Art. 68. Il primo comma dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente: << Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 8490171194secondo comma250252262264316317-bis330332333334335 e 371ultimo commanonchè nel caso di minori dall'art. 269primo commadel codice civile >>.

Articolo 69

Art. 69. In aggiunta a quanto disposto nell'art. 51 delle disposizioni di attuazione del codice civilenel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

Articolo 70

Art. 70. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficiosono puniti ai sensi dell'art. 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 400.000. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimisono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 2.000.000.

Articolo 71

Art. 71. Chiunquein violazione delle norme di legge in materia di adozioneaffida a terzi con carattere di definitività un minoreovvero lo avvia all'estero perchè sia definitivamente affidatoè punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazionedi istruzionedi vigilanza e di custodiala pena è aumentata della metà. Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Se il fatto è commesso da pubblici ufficialida incaricati di un pubblico servizioda esercenti la professione sanitaria o forenseda appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'art. 61numeri 9 e 11del codice penalela pena è raddoppiata. La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro checonsegnando o promettendo denaro od altra utilità a terziaccolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 2.000.000.

Articolo 72

Art. 72. Chiunqueper procurarsi danaro o altra utilitàin violazione delle disposizioni della presente leggeintroduce nello Stato uno straniero minore di età perchè sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro checonsegnando o promettendo danaro o altra utilità a terziaccolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Articolo 73

Art. 73. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 900.000. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico serviziosi applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.

Articolo 74

Art. 74. Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazionesottoscritta dal dichiarantedell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento. Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assumeanche d'ufficioi provvedimenti di cui all'art. 264secondo commadel codice civile.

Articolo 75

Art. 75. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge. La liquidazione delle spesedelle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanzaa richiesta del difensoreallorchè l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata. Si applica la disposizione di cui all'art. 14secondo commadella legge 11 agosto 1973n. 533.

Articolo 76

Art. 76. Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.

Articolo 77

Art. 77. Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'art. 87 del codice civile.

Articolo 78

Art. 78. Il quarto comma dell'art. 87 del codice civile è sostituito dal seguente: << Il tribunalesu ricorso degli interessaticon decreto emesso in camera di consigliosentito il pubblico ministeropuò autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo >>.

Articolo 79

Art. 79. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'art. 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiararesemprechè il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliatocon decreto motivatol'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civileprecedentemente in vigorese minorenni all'epoca del relativo provvedimento. Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'art. 57sugli adottanti e sull'adottato o affiliato. Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici ese opportunoanche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso. Il coniuge dell'adottato o affiliatose convivente e non legalmente separatodeve prestare l'assenso. I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti. Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivatosu ricorso degli adottanti o affiliantisentiti il pubblico ministeroi genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimose ha compiuto gli anni dodicidecide il tribunale con sentenza chein caso di accoglimento della domandatiene luogo dell'assenso mancante. Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2527 e 28in quanto compatibili. Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.

Articolo 80

Art. 80. Il giudicese del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamentopuò disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario. Le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973n. 597e successive modificazionie gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977n. 903si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famigliepersone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinchè tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

Articolo 81

Art. 81. L'ultimo comma dell'art. 244 del codice civile è sostituito dal seguente: <<L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudiceassunte sommarie informazionisu istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici annio del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore>>.

Articolo 82

Art. 82. Gli attii documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di etàsono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesatassa e diritto dovuti ai pubblici uffici. Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente leggevalutati in annue L. 100.000.000si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportarecon propri decretile occorrenti variazioni di bilancio.




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Convenzione europea in materia di adozione di minori




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