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Repubblica Italiana



CODICE
DI PROCEDURA CIVILE





LIBRO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I: DEL GIUDICE

Capo II: DEL CANCELLIERE E DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Capo III: DEL CONSULENTE TECNICODEL CUSTODE

TITOLO II: DEL PUBBLICO MINISTERO

TITOLO III: DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

Capo I: DELLE PARTI

Capo II: DEI DIFENSORI

Capo III: DEI DOVERI DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

Capo IV: DELLE RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

TITOLO IV: DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE

TITOLO V: DEI POTERI DEL GIUDICE

TITOLO VI: DEGLI ATTI PROCESSUALI

Capo I: DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI

Capo II: DEI TERMINI

Capo III: DELLA NULLITÀ DEGLI ATTI

LIBRO SECONDO - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

TITOLO I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo I: DELL'INTRODUZIONE DELLA CAUSA

Capo II: DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA

Capo III: DELLA DECISIONE DELLA CAUSA

Capo IV: DELL'ESECUTORIETÀ E DELLA NOTIFICAZIONE DELLE SENTENZE

Capo V: DELLA CORREZIONE DELLE SENTENZE E DELLE ORDINANZE

Capo VI: DEL PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA

Capo VII: DELLA SOSPENSIONEINTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

TITOLO II: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE

Capo I: DISPOSIZIONI COMUNI

Capo II: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE

Capo III: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

TITOLO III: DELLE IMPUGNAZIONI

Capo I: DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Capo II: DELL'APPELLO

Capo III: DEL RICORSO PER CASSAZIONE

Capo IV: DELLA REVOCAZIONE

Capo V: DELL'OPPOSIZIONE DI TERZO

TITOLO IV: NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO

Capo I: DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

Capo II: DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA

LIBRO TERZO - DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

TITOLO I: DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO

TITOLO II: DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Capo I: DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE

Capo II: DELL'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

Capo III: DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

Capo IV: DELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

Capo V: DELL'ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI

Capo VI: DELL'ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO

TITOLO III: DELL'ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO

TITOLO V: DELLE OPPOSIZIONI

Capo I: DELLE OPPOSIZIONI DEL DEBITORE E DEL TERZO ASSOGGETTATO ALL'ESECUZIONE

Capo II: DELLE OPPOSIZIONI DI TERZI

TITOLO VI: DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO

Capo I: DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO

Capo II: DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO

LIBRO QUARTO - DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo I: DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

Capo II: DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO

Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI

Capo IV: DEI PROCEDIMENTI POSSESSORI

TITOLO II: DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE

Capo I: DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

Capo II: DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE

Capo III:DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSENZA

Capo IV: DISPOSIZIONI RELATIVE AI MINORIAGLI INTERDETTI E AGLI INABILITATI

Capo V: DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI

Capo VI. DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

TITOLO III: DELLA COPIA E DELLA COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI

TITOLO IV: DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'APERTURA DELLE SUCCESSIONI

Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Capo II: DELL'APPOSIZIONE E DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI

Capo III: DELL'INVENTARIO

Capo IV: DEL BENEFICIO DI INVENTARIO

Capo V: DEL CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE

TITOLO V: DELLO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI

TITOLO VI: DEL PROCESSO DI LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE

TITOLO VII: DELL'EFFICACIA DELLE SENTENZE STRANIERE E DELL'ESECUZIONE DI ALTRI ATTI DI AUTORITÀ STRANIERE

TITOLO VIII: DELL'ARBITRATO

Capo I: DEL COMPROMESSO E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Capo II: DEGLI ARBITRI

Capo III: DEL PROCEDIMENTO

Capo IV: DEL LODO Rubrica così sostituita dall'art. 15Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Capo V: DELLE IMPUGNAZIONI

Capo VI: DELL'ARBITRATO INTERNAZIONALE (Capo aggiunto dall'art. 24Legge 5 gennaio 1994n. 25)

Capo VII: DEI LODI STRANIERI (Capo aggiunto dall'art. 24Legge 5 gennaio 1994n. 25)

 

LIBRO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE

Art. 1 (Giurisdizione dei giudici ordinari)

La giurisdizione civilesalvo speciali disposizioni di leggeè esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.

Art. 2 (Inderogabilità convenzionale della giurisdizione)

La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione stranieranè di arbitri che pronuncino all'esterosalvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente nè domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto.

Articolo abrogato dall'art. 73L. 31 maggio 1995n. 218.

Art. 3 (Pendenza di lite davanti a giudice straniero)

La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa.

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 73L. 31 maggio 1995n. 218.

Art. 4 (Giurisdizione rispetto allo straniero)

Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica:

1) se quivi è residente o domiciliatoanche elettivamenteo vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77oppure se ha accettato la giurisdizione italianasalvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;

2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblicaoppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi;

3) se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italianooppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere;

4) senel caso reciprocoil giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano.

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 73L. 31 maggio 1995n. 218.

Art. 5 (Momento determinante della giurisdizione e della competenza)

La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domandae non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

Articolo così sostituito dall'art. 2L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 6 (Inderogabilità convenzionale della competenza)

La competenza non può essere derogata per accordo delle partisalvo che nei casi stabiliti dalla legge.

Sezione II: DELLA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE

Art. 7 (Competenza del giudice di pace)

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioniquando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natantipurchè il valore della controversia non superi lire trenta milioni.

Il giudice di pace è inoltre competentecon il limite di valore di cui al secondo commaper le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981n. 689salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (1).

E' competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla leggedai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di caloreesalazionirumoriscuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990n. 309 (2).

Articolo così sostituito dall'art. 17L. 21 novembre 1991n. 374.

(1) Comma abrogato dall’art. 1comma 1D.L. 18 ottobre 1995n. 432.

(2) Numero abrogato dall’art. 1comma 1D.L. 18 ottobre 1995n. 432.

Art. 8 (Competenza del pretore)

Il pretore è competente per le causeanche se relative a beni immobilidi valore non superiore a lire cinquanta milioniin quanto non siano di competenza del giudice di pace (1).

E' competentequalunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessoriesalvo il disposto dell'articolo 704e per le denunce di nuova opera e di danno temutosalvo il disposto dell'articolo 688secondo comma;

2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla leggedai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (2);

3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziendein quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case (2).

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N.B.: Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1984n. 399.

(1) Comma sostituito dall’art. 18L. 21 novembre 1991n. 374 e successivamente così sostituito dall’art. 2D.L. 18 ottobre 1995n. 432.

(2) Numero abrogato dall’art. 47L. 21 novembre 1991n. 374.

Art. 9 (Competenza del tribunale)

Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del conciliatore o del pretore. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasseper quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorificiper la querela di falsoein generaleper ogni causa di valore indeterminabile.

Art. 10 (Determinazione del valore)

Il valore della causaai fini della competenzasi determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loroe gli interessi scadutile spese e i dannianteriori alla proposizione si sommano col capitale.

Art. 11 (Cause relative a quote di obbligazione tra più parti)

Se è chiesto da più persone o contro più persone l'adempimento per quote di un'obbligazioneil valore della causa si determina dall'intera obbligazione.

Art. 12 (Cause relative a rapporti obbligatoria locazioni e a divisioni)

Il valore delle cause relative all'esistenzaalla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

Nelle cause per finita locazione d'immobili il valore si determina in base all'ammontare del fitto o della pigione per un annoma se sorge controversia sulla continuazione della locazioneil valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso (1).

Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.

(1) Comma abrogato dall'art. 89L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 13 (Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite)

Nelle cause per prestazioni alimentari periodichese il titolo è controversoil valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Nelle cause relative a rendite perpetuese il titolo è controversoil valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitaliziecumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci.

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.

Art. 14 (Cause relative a somme di danaro e a beni mobili)

Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobiliil valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazionela causa si presume di competenza del giudice adito.

Il convenuto può contestarema soltanto nella prima difesail valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decideai soli fini della competenzain base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presuntoquesto rimane fissatoanche agli effetti del meritonei limiti della competenza del giudice adito.

Art. 15 (Cause relative a beni immobili)

Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufruttoall'usoall'abitazionealla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversase questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastaleil giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli attise questi non offrono elementi per la stimaritiene la causa di valore indeterminabile.

N.B.: Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1984n. 399.

Art. 16 (Esecuzione forzata)

Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose mobili e di crediti è competente il pretore.

Per l'espropriazione forzata di cose immobili è competente il tribunale.

Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovanoper l'espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il pretore.

Art. 17 (Cause relative all'esecuzione forzata)

Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede; quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619dal valore dei beni controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzionedal valore del maggiore dei crediti contestati.

Sezione III: DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO

Art. 18 (Foro generale delle persone fisiche)

Salvo che la legge disponga altrimentiè competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilioese questi sono sconosciutiquello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

Se il convenuto non ha residenzanè domicilionè dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciutaè competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.

Art. 19 (Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute)

Salvo che la legge disponga altrimentiqualora sia convenuta una persona giuridicaè competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

Ai fini della competenzale società non aventi personalità giuridicale associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.

Art. 20 (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione)

Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Art. 21 (Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie)

Per le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 8 è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile. Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarieè competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributoè competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.

Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

Art. 22 (Foro per le cause ereditarie)

È competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause:

1) relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;

2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quotepurchè proposte entro un biennio dalla divisione;

3) relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall'eredepurchè proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;

4) contro l'esecutore testamentariopurchè proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

Se la successione si è aperta fuori della Repubblicale cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblicaoin mancanza di questidel luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.

Art. 23 (Foro per le cause tra soci e tra condomini)

Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condominiil giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominiopurchè la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

Art. 24 (Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali)

Per le cause relative alla gestione di una tutela o di un'amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell'autorità è competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o dell'amministrazione.

Art. 25 (Foro della pubblica amministrazione)

Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competentea norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previstiil giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Statonel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenutatale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.

Art. 26 (Foro dell'esecuzione forzata)

Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunalesi applica l'art. 21.

Per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.

Art. 27 (Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione)

Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzionesalva la disposizione dell'art. 480 terzo comma.

Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.

Art. 28 (Foro stabilito per accordo delle parti)

La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle partisalvo che per le cause previste nei numeri 123 e 5 dell'articolo 70per i casi di esecuzione forzatadi opposizione alla stessadi procedimenti cautelari e possessoridi procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.

Art. 29 (Forma ed effetti dell'accordo delle parti)

L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.

L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.

Art. 30 (Foro del domicilio eletto)

Chi ha eletto domicilio a norma dell'art. 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.

Sezione IV: DELLE MODIFICAZIONI DELLA COMPETENZA

PER RAGIONE DI CONNESSIONE

Art. 31 (Cause accessorie)

La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinchè sia decisa nello stesso processoosservataquanto alla competenza per valorela disposizione dell'art. 10 secondo comma.

Può tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valorequalora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia.

Art. 32 (Cause di garanzia)

La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinchè sia decisa nello stesso processoanche se eccede la sua competenza per valore.

*

Art. 33 (Cumulo soggettivo)

Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversise sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esseper essere decise nello stesso processo.

Art. 34 (Accertamenti incidentali)

Il giudicese per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiorerimette tutta la causa a quest'ultimoassegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.

Art. 35 (Eccezione di compensazione)

Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice aditoquestise la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabilepuò decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazionesubordinandoquando occorrel'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente.

Art. 36 (Cause riconvenzionali)

Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezionepurchè non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.

Sezione V: DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE

DELLA INCOMPETENZA E DELLA LITISPENDENZA

Art. 37 (Difetto di giurisdizione)

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevatoanche d'ufficioin qualunque stato e grado del processo.

Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è rilevato dal giudice d'ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all'estero; in ogni altro caso è rilevato egualmente d'ufficio dal giudice se il convenuto è contumace e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 73L. 31 maggio 1995n. 218.

Art. 38 (Incompetenza)

L'incompetenza per materiaquella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevateanche d'ufficionon oltre la prima udienza di trattazione.

L'incompetenza per territoriofuori dei casi previsti dall'articolo 28è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazionela competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono deciseai soli fini della competenzain base a quello che risulta dagli atti equando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudiceassunte sommarie informazioni.

N.B.: Articolo così sostituito dall'art. 4L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 39 (Litispendenza e continenza di cause)

Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversiquello successivamente aditoin qualunque stato e grado del processoanche d'ufficio dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.

Nel caso di continenza di causese il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamenteil giudice di questa dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente propostala dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione.

Art. 40 (Connessione)

Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le qualiper ragione di connessione possono essere decise in un solo processoil giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principalee negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.

La connessione non può essere eccepita dalle parti nè rilevata d'ufficio dopo la prima udienza e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

Nei casi previsti negli articoli 31323435 e 36le causecumulativamente proposte o successivamente riunitedebbono essere trattate e decise col rito ordinariosalva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442 (1).

Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza oin subordinecol rito previsto per la causa di maggior valore (1).

Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo commail giudice provvede a norma degli articoli 426427 e 439 (1).

Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31323435 e 36 con altra causa di competenza del pretore o del tribunalele relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinchè siano decise nello stesso processo (2).

Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunaleil giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale (2).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 5L. 26 novembre 1990n. 353.

(2) Comma aggiunto dall'art. 19comma 1L. 21 novembre 1991n. 374.

Sezione VI: DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA

Art. 41 (Regolamento di giurisdizione)

Finchè la causa non sia decisa nel merito in primo gradociascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguentie produce gli effetti di cui all'articolo 367.

La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessafinchè la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

Art. 42 (Regolamento necessario di competenza)

La sentenza chepronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.

Articolo così sostituito dall'art. 6L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 43 (Regolamento facoltativo di competenza)

La sentenza che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento.

Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinariai termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza; se è proposta doposi applica la disposizione dell'articolo 48.

Art. 44 (Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza)

La sentenza cheanche a norma degli articoli 39 e 40dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciatase non è impugnata con l'istanza di regolamentorende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 50salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.

Art. 45 (Conflitto di competenza)

Quandoin seguito alla sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudicequestise ritiene di essere a sua volta incompetenterichiede d'ufficio il regolamento di competenza.

Art. 46 (Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza)

Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.

Art. 47 (Procedimento del regolamento di competenza)

L'istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla partese questa si è costituita personalmente.

Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

La parte che propone l'istanzanei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle partideve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.

Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudiceil quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione.

Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudicepossononei venti giorni successividepositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

N.B.: Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 48 (Sospensione dei processi)

I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento.

Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.

Art. 49 (Sentenza di regolamento di competenza)

Il regolamento è pronunciato con sentenza in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'art. 47 ultimo comma.

Con la sentenza la Corte di cassazione statuisce sulla competenzadà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimettequando occorrele parti in termini affinchè provvedano alla loro difesa.

Art. 50 (Riassunzione della causa)

Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice aditoil processo continua davanti al nuovo giudice.

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicatiil processo si estingue.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Sezione VII: DELL'ASTENSIONEDELLA RICUSAZIONE

E DELLA RESPONSABILITÀ DEI GIUDICI

Art. 51 (Astensione del giudice)

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazioneo è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causao ha deposto in essa come testimoneoppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutorecuratoreprocuratoreagente o datore di lavoro di una delle parti; seinoltreè amministratore o gerente di un entedi un'associazione anche non riconosciutadi un comitatodi una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienzail giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi: quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficiol'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 (Ricusazione del giudice)

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersiciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorsosottoscritto dalla parte o dal difensoredeve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienzase al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causae prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

Art. 53 (Giudice competente)

Sulla ricusazione decide il pretore se è ricusato un conciliatore o un vice pretore del mandamento; il presidente del tribunale se è ricusato un pretore della circoscrizione; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.

La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabileudito il giudice ricusato e assuntequando occorrele prove offerte.

Art. 54 (Ordinanza sulla ricusazione)

L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

La ricusazione è dichiarata inammissibilese non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52.

L'ordinanzache dichiara inammissibile o rigetta la ricusazioneprovvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.

Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle partile quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 55

Abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987n. 497.

Art. 56

Abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987n. 497.

Capo II: DEL CANCELLIERE E DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Art. 57 (Attività del cancelliere)

Il cancelliere documenta a tutti gli effettinei casi e nei modi previsti dalla leggele attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.

Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.

Quando il giudice provvede per iscrittosalvo che la legge disponga altrimentiil cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.

Art. 58 (Altre attività del cancelliere)

Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodottiall'iscrizione delle cause a ruoloalla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle partialle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudicenonchè alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

Art. 59 (Attività dell'ufficiale giudiziario)

L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienzaprovvede all'esecuzione dei suoi ordiniesegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

Art. 60 (Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario)

Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:

1) quandosenza giusto motivoricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine chesu istanza di parteè fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;

2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.

Capo III: DEL CONSULENTE TECNICODEL CUSTODE

E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE

Art. 61 (Consulente tecnico)

Quando è necessarioil giudice può farsi assistereper il compimento di singoli atti o per tutto il processoda uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 62 (Attività del consulente)

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e forniscein udienza e in camera di consiglioi chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguentie degli articoli 441 e 463.

Art. 63 (Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente)

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficiotranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

Art. 64 (Responsabilità del consulente)

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni casoil consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiestiè punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

Articolo così sostituito dalla L. 4 giugno 1985n. 281.

Art. 65 (Custode)

La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custodequando la legge non dispone altrimenti.

Il compenso al custode è stabilitocon decretodal pretore nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziarioe in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.

Art. 66 (Sostituzione del custode)

Il giudiced'ufficio o su istanza di partepuò disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.

Il provvedimento di sostituzione è datocon ordinanza non impugnabile dal pretore o dal giudice di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 67 (Responsabilità del custode)

Ferme le disposizioni del codice penaleil custode che non esegue l'incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila.

Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle partise non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

Art. 68 (Altri ausiliari)

Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessitàil giudiceil cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione ein generaleda persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sè solo.

Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.

TITOLO II: DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 69 (Azione del pubblico ministero)

Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 70 (Intervento in causa del pubblico ministero)

Il pubblico ministero deve intervenirea pena di nullità rilevabile d'ufficio:

1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

2) nelle cause matrimonialicomprese quelle di separazione personale dei coniugi;

3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;

4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello (1);

5) negli altri casi previsti dalla legge.

Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.

Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

La Corte costituzionalecon sentenza 25 giugno 1996n. 214ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prescrive l’intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli"nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.

(1) Numero abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 71 (Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero)

Il giudicedavanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedenteordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinchè possa intervenire.

Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 72 (Poteri del pubblico ministero)

Il pubblico ministeroche interviene nelle cause che avrebbe potuto proporreha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

Negli altri casi di intervento previsti nell'art. 70tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione il pubblico ministero può produrre documentidedurre proveprendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.

Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimonialisalvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarano l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimonialisalvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quartola facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'art. 133.

Restano salve le disposizioni dell'art. 397.

Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1950n. 534.

Art. 73 (Astensione del pubblico ministero)

Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudicima non quelle relative alla ricusazione.

Art. 74

Articolo abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987n. 497.

TITOLO III: DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

Capo I: DELLE PARTI

Art. 75 (Capacità processuale)

Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.

Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentateassistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.

Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.

Le associazioni e i comitatiche non sono persone giuridichestanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 ss. del codice civile.

La Corte costituzionalecon sentenza n. 220 del 16 ottobre 1986ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevedeove emerga una situazione di scomparsa del convenutola interruzione del processo e la segnalazionead opera del giudicedel caso al pubblico ministero perchè promuova la nomina di un curatorenei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.

Art. 76

Articolo abrogato

Art. 77 (Rappresentanza del procuratore e dell'institore)

Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponentequando questo potere non è stato loro conferito espressamenteper iscrittotranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.

Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.

Art. 78 (Curatore speciale)

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenzae vi sono ragioni di urgenzapuò essere nominato all'incapacealla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finchè subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentatoquando vi è conflitto d'interessi col rappresentante.

Art. 79 (Istanza di nomina del curatore speciale)

La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistitasebbene incapacenonchè dai suoi prossimi congiunti ein caso di conflitto di interessidal rappresentante.

Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.

Art. 80 (Provvedimento di nomina del curatore speciale)

L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatoreal pretore o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa.

Il giudiceassunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessateprovvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinchè provochiquando occorrei provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapacedella persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

Art. 81 (Sostituzione processuale)

Fuori dei casi espressamente previsti dalla leggenessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

Capo II: DEI DIFENSORI

Art. 82 (Patrocinio)

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.

Negli altri casile parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttaviain considerazione della natura ed entità della causacon decreto emesso anche su istanza verbale della partepuò autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimentidavanti al pretoreal tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.

Articolo così sostituito dall'art. 20L. 21 novembre 1991n. 374.

Art. 83 (Procura alle liti)

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensorequesti deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o specialee deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazionedel ricorsodel controricorsodella comparsa di risposta o d'interventodel precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processoquando nell'atto non è espressa volontà diversa.

La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce.

Articolo così modificato dall'art. 1L. 27 maggio 1997n. 141.

Art. 84 (Poteri del difensore)

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensorequesti può compiere e riceverenell'interesse della parte stessatutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesase non ne ha ricevuto espressamente il potere.

Art. 85 (Revoca e rinuncia alla procura)

La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvima la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

Art. 86 (Difesa personale della parte)

La parte o la persona che la rappresenta o assistequando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice aditopuò stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Art. 87 (Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico)

La parte può farsi assistere da uno o più avvocatie anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

Capo III: DEI DOVERI DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

Art. 88 (Dovere di lealtà e di probità)

Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

In caso di mancanza dei difensori a tale dovereil giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

Art. 89 (Espressioni sconvenienti od offensive)

Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudicele parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.

Il giudicein ogni stato dell'istruzionepuò disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensiveecon la sentenza che decide la causapuò inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale soffertoquando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.

Capo IV: DELLE RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

PER LE SPESE E PER I DANNI PROCESSUALI

Art. 90 (Onere delle spese)

Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinionel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiedee deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal giudice.

Art. 91 (Condanna alle spese)

Il giudicecon la sentenza che chiude il processo davanti a luicondanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenzadel titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli artt. 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)

. Il giudicenel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedentepuò escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitricese le ritiene eccessive o superflue; e puòindipendentemente dalla soccombenzacondannare una parte al rimborso delle speseanche non ripetibilicheper trasgressione al dovere di cui all'art. 88essa ha causato all'altra parte.

Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motiviil giudice può compensareparzialmente o per interole spese tra le parti.

Se le parti si sono conciliatele spese si intendono compensatesalvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Art. 93 (Distrazione delle spese)

Il difensore con procura può chiedere che il giudicenella stessa sentenza in cui condanna alle spesedistragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

Finchè il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuitola parte può chiedere al giudicecon le forme stabilite per la correzione delle sentenzela revoca del provvedimentoqualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

Art. 94 (Condanna di rappresentanti o curatori)

Gli eredi beneficiatii tutorii curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmenteper motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenzaalle spese dell'intero processo o di singoli attianche in solido con la parte rappresentata o assistita.

Art. 95 (Spese del processo di esecuzione)

Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzionefermo il privilegio stabilito dal codice civile.

Art. 96 (Responsabilità aggravata)

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa graveil giudicesu istanza dell'altra partela condannaoltre che alle speseal risarcimento dei danniche liquidaanche di ufficionella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelareo trascritta domanda giudiziaria o iscritta ipoteca giudizialeoppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzatasu istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedenteche ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

Art. 97 (Responsabilità di più soccombenti)

Se le parti soccombenti sono piùil giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra essequando hanno interesse comune.

Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danniquesta si fa per quote uguali.

Art. 98 (Cauzione per le spese)

Il giudice istruttoreil pretore o il conciliatoresu istanza del convenutopuò disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spesequando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.

Se la cauzione non è prestata nel termine stabilitoil processo si estingue.

La Corte costituzionalecon sentenza n. 67 del 29 novembre 1960ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

TITOLO IV: DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE

Art. 99 (Principio della domanda)

Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.

Art. 100 (Interesse ad agire)

Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

Art. 101 (Principio del contraddittorio)

Il giudicesalvo che la legge disponga altrimentinon può statuire sopra alcuna domandase la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

Art. 102 (Litisconsorzio necessario)

Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più partiqueste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esseil giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.

Art. 103 (Litisconsorzio facoltativo)

Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processoquando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendonooppure quando la decisione dipendetotalmente o parzialmentedalla risoluzione di identiche questioni.

Il giudice può disporrenel corso della istruzione o nella decisionela separazione delle causese vi è istanza di tutte le partiovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processoe può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 104 (Pluralità di domande contro la stessa parte)

Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connessepurchè sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma.

È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Articolo così sostituito dalla 14 luglio 1950n. 581.

Art. 105 (Intervento volontario)

Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valerein confronto di tutte le parti o di alcune di esseun diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle partiquando vi ha un proprio interesse.

Art. 106 (Intervento su istanza di parte)

Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.

Art. 107 (Intervento per ordine del giudice)

Il giudicequando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comunene ordina l'intervento.

Art. 108 (Estromissione del garantito)

Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantitoquesti può chiederequalora le altre parti non si opponganola propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.

Art. 109 (Estromissione dell'obbligato)

Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha dirittoil giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta edopo il depositopuò estromettere l'obbligato dal processo.

Art. 110 (Successione nel processo)

Quando la parte vien meno per morte o per altra causail processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

Art. 111 (Successione a titolo particolare nel diritto controverso)

Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolareil processo prosegue tra le parti originarie.

Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morteil processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo ese le altre parti vi consentonol'alienante o il successore universale può esserne estromesso.

La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da luisalve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.

TITOLO V: DEI POTERI DEL GIUDICE

Art. 112 (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato)

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioniche possono essere proposte soltanto dalle parti.

Art. 113 (Pronuncia secondo diritto)

Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del dirittosalvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 21L. 21 novembre 1991n. 374.

Art. 114 (Pronuncia secondo equità a richiesta di parte)

Il giudicesia in primo grado che in appellodecide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.

Art. 115 (Disponibilità delle prove)

Salvi i casi previsti dalla leggeil giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.

Può tuttaviasenza bisogno di provaporre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

Art. 116 (Valutazione delle prove)

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamentosalvo che la legge disponga altrimenti.

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguentedal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate ein generaledal contegno delle parti stesse nel processo.

Art. 117 (Interrogatorio non formale delle parti)

Il giudicein qualunque stato e grado del processoha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.

Art. 118 (Ordine d'ispezione di persone e di cose)

Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiano indispensabili per conoscere i fatti della causapurchè ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzoe senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale.

Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivoil giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116secondo comma.

Se rifiuta il terzoil giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a lire ottomila.

Art. 119 (Imposizione di cauzione)

Il giudicenel provvedimento col quale impone una cauzionedeve indicare l'oggetto di essail modo di prestarlae il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.

Art. 120 (Pubblicità della sentenza)

Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il dannoil giudicesu istanza di partepuò ordinarla a cura e spese del soccombentemediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati.

Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudicepuò procedervi la parte a favore della quale è stata dispostacon diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

TITOLO VI: DEGLI ATTI PROCESSUALI

Capo I: DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI

Sezione I: DEGLI ATTI IN GENERALE

Art. 121 (Libertà di forme)

Gli atti del processoper i quali la legge non richiede forme determinatepossono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

Art. 122 (Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete)

In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana.

Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italianail giudice può nominare un interprete.

Questiprima di esercitare le sue funzionipresta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

Art. 123 (Nomina del traduttore)

Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italianail giudice può nominare un traduttoreil quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

Art. 124 (Interrogazione del sordo e del muto)

Se nel procedimento deve essere sentito un sordoun muto o un sordomutole interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

Quando occorreil giudice nomina un interpreteil quale presta giuramento a norma dell'articolo 122 ultimo comma.

Art. 125 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)

Salvo che la legge disponga altrimentila citazioneil ricorsola comparsail controricorsoil precetto debbono indicare l'ufficio giudiziariole partil'oggettole ragioni della domanda e le conclusioni o la istanzaetanto nell'originale quanto nelle copie da notificaredebbono essere sottoscritti dalla partese essa sta in giudizio personalmenteoppure dal difensore.

La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'attopurchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 126 (Contenuto del processo verbale)

Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fattenonchè le dichiarazioni ricevute.

Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenutiil cancellierequando la legge non dispone altrimentidà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscriverene è fatta espressa menzione.

Sezione II: DELLE UDIENZE

Art. 127 (Direzione dell'udienza)

L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinchè la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuoregola la discussionedetermina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

Art. 128 (Udienza pubblica)

L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullitàma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiusese ricorrono ragioni di sicurezza dello Statodi ordine pubblico o di buon costume.

Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

Art. 129 (Doveri di chi interviene o assiste all'udienza)

Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

Art. 130 (Redazione del processo verbale)

Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà letturasalvo espressa istanza di parte.

Sezione III:DEI PROVVEDIMENTI

Art. 131 (Forma dei provvedimenti in generale)

La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenzaordinanza o decreto.

In mancanza di tali prescrizionii provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbaleil quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissensosuccintamente motivatoche qualcuno dei componenti del collegioda indicarsi nominativamenteabbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbaleredatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stessoè conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 16L. 13 aprile 1988n. 117.

La Corte costituzionalecon sentenza 19 gennaio 1989n. 18ha dichiarato l'illegittimità del predetto art. 16 nella parte cui dispone che "è compilato sommario processo verbale" anzichè "puòse uno dei componenti l'organo collegiale lo richiedaessere compilato sommario processo verbale".

Art. 132 (Contenuto della sentenza)

La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica italiana.

Essa deve contenere:

1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;

2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;

3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione;

5) il dispositivola data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimentola sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegiopurchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidentepurchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento (1).

(1) Comma così sostituito dalla L. 8 agosto 1977n. 532.

Art. 133 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza)

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firmaed entro cinque giornimediante biglietto contenente il dispositivone dà notizia alle parti che si sono costituite.

Art. 134 (Formacontenuto e comunicazione dell'ordinanza)

L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienzaè inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienzaè scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separatomunito della data e della sottoscrizione del giudice oquando questo è collegialedel presidente.

Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienzasalvo che la legge ne prescriva la notificazione.

Art. 135 (Forma e contenuto del decreto)

Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.

Se è pronunciato su ricorsoè scritto in calce al medesimo.

Quando l'istanza è proposta verbalmentese ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.

Il decreto non è motivatosalvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è dato ed è sottoscritto dal giudice oquando questo è collegialedal presidente.

Sezione IV: DELLE COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI

Art. 136 (Comunicazioni)

Il cancellierecon biglietto di cancelleria in carta non bollatafa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministeroalle partial consulenteagli altri ausiliari del giudice e ai testimonie dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatarioche ne rilascia ricevutao è notificato dall'ufficiale giudiziario (1).

(1) Comma così sostituito dalla L. 7 febbraio 1979n. 59.

Art. 137 (Notificazioni)

Le notificazioniquando non è disposto altrimentisono eseguite dall'ufficiale giudiziariosu istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

Art. 138 (Notificazione in mani proprie)

L'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatarioovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copial'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazionee la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Art. 139 (Notificazione nella residenzanella dimora o nel domicilio)

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedentela notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatarioricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghil'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casaall'ufficio o all'aziendapurchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedentela copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazionel'ufficio o l'aziendaequando anche il portiere mancaa un vicino di casa che accetti di riceverla.

Il portiere o il vicino deve sotto scrivere l'originalee l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'attoa mezzo di lettera raccomandata.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantilel'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Quando non è noto il comune di residenzala notificazione si fa nel comune di dimoraese anche questa è ignotanel comune di domicilioosservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

Art. 140 (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedentel'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsiaffigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatarioe gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 141 (Notificazione presso il domiciliatario)

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatarionel luogo indicato nell'elezione.

Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contrattola notificazione presso il domiciliatario è obbligatoriase così è stato espressamente dichiarato.

La consegnaa norma dell'art. 138della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilioequivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.

Art. 142 (Notificazione a persona non residentenè dimorantenè domiciliata nella Repubblica)

Salvo quanto disposto nel terzo commase il destinatario non ha residenzadimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77l'atto è notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato (1).

Una terza copia è consegnata al pubblico ministeroche ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967n. 200 (2).

(1) Comma così sostituito dalla L. 6 febbraio 1981n. 42.

(2) Comma aggiunto dalla L. 6 febbraio 1981n. 42. Successivamente la Corte costituzionalecon sentenza 3 marzo 1994n. 69ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente commanella parte in cui non prevede che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioniai fini dell'osservanza del prescritto terminecon il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967n. 200.

Art. 143 (Notificazione a persona di residenzadimora e domicilio sconosciuti)

Se non sono conosciuti la residenzala dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza ose questa è ignotain quella del luogo di nascita del destinatarioe mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.

Se non sono noti nè il luogo dell'ultima residenza nè quello di nascital'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedentela notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (1).

(1) Comma così sostituito dalla L. 6 febbraio 1981n. 42. La Corte costituzionalecon sentenza 3 marzo 1994n. 69ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioniai fini dell'osservanza del prescritto terminecon il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967n. 200.

Art. 144 (Notificazione alle amministrazioni dello Stato)

Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Fuori dei casi previsti nel comma precedentele notificazioni si fanno direttamente presso l'amministrazione destinatariaa chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.

Art. 145 (Notificazione alle persone giuridiche)

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sedemediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni oin mancanzaad altra persona addetta alla sede stessa.

La notificazione alle società non aventi personalità giuridicaalle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedentenella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente si osservano le disposizioni degli articoli 138139 e 141.

Art. 146 (Notificazione a militari in attività di servizio)

Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprieosservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguentisi consegna una copia al pubblico ministeroche ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Art. 147 (Tempo delle notificazioni)

Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20.

Art. 148 (Relazione di notificazione)

L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscrittaapposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualitànonchè il luogo della consegnaoppure le ricercheanche anagrafichefatte dall'ufficiale giudiziarioi motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale)

Se non ne è fatto espresso divieto dalla leggela notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tale caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'attofacendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

Art. 150 (Notificazione per pubblici proclami)

Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tuttiil capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede ein caso di procedimento davanti al pretoreil presidente del tribunalenella cui circoscrizione è posta la preturapuò autorizzaresu istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministerola notificazione per pubblici proclami.

L'autorizzazione è data con decreto stesso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designatiquando occorrei destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni casocopia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processoe un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

La notificazione si ha per avvenuta quandoeseguito ciò che è prescritto nel presente articolol'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'attocon la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svoltanella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore.

Art. 151 (Forme di notificazione ordinate dal giudice)

Il giudice può prescrivereanche d'ufficiocon decreto steso in calce all'attoche la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla leggee anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità.

Capo II: DEI TERMINI

Art. 152 (Termini legali e termini giudiziari)

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenzasoltanto se la legge lo permette espressamente.

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatoritranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Art. 153 (Improrogabilità dei termini perentori)

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogatinemmeno sull'accordo delle parti.

Art. 154 (Prorogabilità del termine ordinatorio)

Il giudiceprima della scadenzapuò abbreviare o prorogareanche d'ufficioil termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriorese non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

Art. 155 (Computo dei termini)

Nel computo dei termini a giorni o ad oresi escludono il giorno o l'ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad annisi osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Capo III: DELLA NULLITÀ DEGLI ATTI

Art. 156 (Rilevanza della nullità)

Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processose la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

La nullità non può mai essere pronunciatase l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

*

Art. 157 (Rilevabilità e sanatoria della nullità)

Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di partese la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.

Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stessoma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causanè da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

Art. 158 (Nullità derivante dalla costituzione del giudice)

La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficiosalva la disposizione dell'art. 161.

Art. 159 (Estensione della nullità)

La nullità di un atto non importa quella degli atti precedentinè di quelli successivi che ne sono indipendenti.

La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

Se il vizio impedisce un determinato effettol'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

Art. 160 (Nullità della notificazione)

La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copiao se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla datasalva l'applicazione degli articoli 156 e 157.

Art. 161 (Nullità della sentenza)

La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

Art. 162 (Pronuncia sulla nullità)

Il giudice che pronuncia la nullità deve disporrequando sia possibilela rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliereall'ufficiale giudiziario o al difensoreil giudicecol provvedimento col quale la pronunciapone le spese della rinnovazione a carico del responsabile esu istanza di partecon la sentenza che decide la causa può condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità a norma dell'articolo 60 n. 2.

LIBRO SECONDO - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

TITOLO I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo I: DELL'INTRODUZIONE DELLA CAUSA

Sezione I: DELLA CITAZIONE E DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI

Art. 163 (Contenuto della citazione)

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziariocon decreto approvato dal primo presidente della Corte di appelloi giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

L'atto di citazione deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2) il nomeil cognome e la residenza dell'attoreil nomeil cognomela residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridicaun'associazione non riconosciuta o un comitatola citazione deve contenere la denominazione o la dittacon l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domandacon le relative conclusioni;

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procuraqualora questa sia stata già rilasciata;

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei terminie a comparirenell'udienza indicatadinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-biscon l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 167 (1).

L'atto di citazionesottoscritto a norma dell'art. 125è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziarioil quale lo notifica a norma degli artt. 137 e seguenti.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

(1) Comma così sostituito dall'art. 7L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 163 bis (Termini per comparire)

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero (1).

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente puòsu istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazioneabbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo commail convenutocostituendosi prima della scadenza del termine minimopuò chiedere al presidente del tribunale chesempre osservata la misura di quest'ultimo terminel'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decretoche deve essere comunicato dal cancelliere all'attorealmeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.

Articolo aggiunto dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

(1) Comma così sostituito dall'art. 8L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 164 (Nullità della citazione)

La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizionese è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.

Se il convenuto non si costituisce in giudizioil giudicerilevata la nullità della citazione ai sensi del primo commane dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguitail giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307comma terzo.

La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttaviase il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

Il giudicerilevata la nullità ai sensi del comma precedentefissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione ose il convenuto si è costituitoper integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

Nel caso di integrazione della domandail giudice fissa l'udienza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 183 e si applica l'articolo 167.

Articolo così sostituito dall'art. 9L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 165 (Costituzione dell'attore)

L'attoreentro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenutoovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163 bisdeve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratoreo personalmente nei casi consentiti dalla leggedepositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazionela procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmentedeve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

Se la citazione è notificata a più personel'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581

Art. 166 (Costituzione del convenuto)

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratoreo personalmente nei casi consentiti dalla leggealmeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazioneo almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bisovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bisquinto commadepositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificatala procura e i documenti che offre in comunicazione.

Articolo sostituito dall'art. 10L. 26 novembre 1990n. 353 e successivamente così modificato dall'art. 1D.L. 7 ottobre 1994n. 571.

Art. 167 (Comparsa di risposta)

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domandaindicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazioneformulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali . Se è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionaleil giudicerilevata la nullitàfissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione (1).

Se intende chiamare un terzo in causadeve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.

Articolo così sostituito dall'art. 11L. 26 novembre 1990n. 353.

(1) Comma così sostituito dall’art. 3D.L. 18 ottobre 1995n. 432.

Art. 168 (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio)

All'atto della costituzione dell'attoreose questi non si è costituitoall'atto della costituzione del convenutosu presentazione della nota d'iscrizione a ruoloil cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.

Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficionel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolocopia dell'atto di citazionedelle comparse e delle memorie in carta non bollata esuccessivamentei processi verbali d'udienzai provvedimenti del giudicegli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 168 bis (Designazione del giudice istruttore)

Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedenteil cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunaleil qualecon decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolodesigna il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparirese non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di essee il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezionesu quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo (1).

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienzala comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato (1).

Il giudice istruttore può differirecon decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolola data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 12L. 26 novembre 1990n. 353.

(2) Comma sostituito dall'art. 12L. 26 novembre 1990n. 353 e successivamente così modificato dall'art. 2D.L. 7 ottobre 1994n. 571.

Art. 169 (Ritiro dei fascicoli di parte)

Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 170 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento)

Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituitosalvo che la legge disponga altrimenti.

E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'attoanche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che sia costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originalein calce o in marginedel visto della parte o del procuratore. Il giudice può prescrivere per singoli atti che si segua una o altra di queste forme.

Art. 171 (Ritardata costituzione delle parti)

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabilitisi applicano le disposizioni dell'articolo 307primo e secondo comma.

Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnatol'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienzama restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167 (1).

La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttoresalva la disposizione dell'articolo 291.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

(1) Comma così sostituito dall'art. 13L. 26 novembre 1990n. 353.

Sezione II: DELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Art. 172 Articolo abrogato dalla L. 14 luglio 1950n. 581

Art. 173 Articolo abrogato dalla L. 14 luglio 1950n. 581

Art. 174 (Immutabilità del giudice istruttore)

Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio.

Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere dispostaquando è indispensabileanche per il compimento dei singoli atti.

Capo II: DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA

Sezione I: DEI POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE IN GENERALE

Art. 175 (Direzione del procedimento)

Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.

Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedentesi applica la disposizione dell'articolo 289.

Art. 176 (Forma dei provvedimenti)

Tutti i provvedimenti del giudice istruttoresalvo che la legge disponga altrimentihanno la forma dell'ordinanza.

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi.

Art. 177 (Effetti e revoca delle ordinanze)

Le ordinanzecomunque motivatenon possono mai pregiudicare la decisione della causa.

Salvo quanto disposto dal seguente commale ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

Non sono modificabili nè revocabili dal giudice che le ha pronunciate:

1) le ordinanze pronunciate sull'accordo delle partiin materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegioquando vi sia l'accordo di tutte le parti;

2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;

3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo (1);

4) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente (2).

(1) Punto così modificato dall'art. 14L. 26 novembre 1990n. 353.

(2) Punto abrogato dall'art. 89L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 178 (Controllo del collegio sulle ordinanze)

Le partisenza bisogno di mezzi di impugnazionepossono proporre al collegioquando la causa è rimessa a questo a norma dell'art. 189tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

L'ordinanza del giudice istruttoreche non operi in funzione di giudice unicoquando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio (1).

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienzao altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.

Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienzao con ricorso al giudice istruttore.

Se il reclamo è presentato in udienzail giudice assegna nella stessa udienzaove le parti lo richiedonoil termine per la comunicazione di una memoriae quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorsoquesto è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre partiinsieme con decretoin calcedel giudice istruttoreche assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali terminiil collegio provvede entro i quindici giorni successivi (2).

Scaduti i termini previsti dal comma precedenteil collegioentro i quindici giorni successiviprovvede in camera di consiglio con ordinanzaalla quale si applicano le disposizioni dell'articolo 279 quarto commae dell'articolo 280 (3).

Il provvedimento del collegio è limitato all'ammissibilità e alla rilevanza del mezzo di provae pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni di meritonè totali nè parziali. Tuttavia il collegiosu richiesta di parte o d'ufficiopuò limitarsi a rimettere con l'ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190 (3).

L'esecuzione dell'ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questosalvo che il giudice istruttorenei casi d'urgenzal'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo (3).

(1) Comma così sostituito dall'art. 15comma 1L. 26 novembre 1990n. 353.

(2) Comma così modificato dall'art. 15comma 2L. 26 novembre 1990n. 353.

(3) Comma abrogato dall'art. 89L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 179 (Ordinanze di condanna a pene pecuniarie)

Se la legge non dispone altrimentile condanne a pene pecuniarie previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore.

L'ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell'interessato e previa contestazione dell'addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannatoil qualenel termine perentorio di tre giornipuò proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata.

Questivalutate le giustificazioni addottepronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile.

Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.

Sezione II: DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA

Art. 180 (Udienza di prima comparizione e forma della trattazione) (°)

All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio equando occorrepronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo 102secondo commedall’articolo 164dall’articolo 167dall’articolo 182 e dall’articolo 291primo comma (1).

La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiestoil giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell’ultimo comma dell’articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazioneassegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio (1).

Della trattazione della causa si redige processo verbalenel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

(°) Rubrica così sostituita dall’art. 4comma 1D.L. 18 ottobre 1995n. 432.

(1) L’originario primo comma è stato sostituito con gli attuali primo e secondo comma dall’art. 4comma 1D.L. 18 ottobre 1995n. 432.

Art. 181 (Mancata comparizione delle parti)

Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienzail giudice fissa una udienza successivadi cui il cancelliere dà comunicazioni alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza il giudicecon ordinanza non impugnabiledispone la cancellazione della causa dal ruolo (1).

Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienzae il convenuto non chiede che si proceda in assenza di luiil giudice fissa una nuova udienzadella quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienzail giudicese il convenuto non chiede che si proceda in assenza di luiordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

(1) Comma modificato dall’art. 16L. 26 novembre 1990n. 353 e successivamente così modificato dall’art. 4comma 1 bisD.L. 18 ottobre 1995n. 432.

Art. 182 (Difetto di rappresentanza o di autorizzazione)

Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti equando occorrele invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

Quando rileva un difetto di rappresentanzadi assistenza o di autorizzazioneil giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenzao per il rilascio delle necessarie autorizzazionisalvo che si sia avverata una decadenza.

Art. 183 (Prima udienza di trattazione)

Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti equando la natura della causa lo consentetenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o specialeil quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticatae deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenzasenza gravi ragionidei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il giudice richiede alle partisulla base dei fatti allegatii chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269terzo commase l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e modificare le domandele eccezioni e le conclusioni già formulate (1).

Se richiestoil giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domandedelle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184 (1).

Articolo così sostituito dall'art. 17L. 26 novembre 1990n. 353.

(1) Comma così sostituito dall’art. 5D.L. 18 ottobre 1995n. 432.

Art. 184 (Deduzioni istruttorie)

Salva l'applicazione dell'articolo 187 il giudice istruttorese ritiene che siano ammissibili e rilevantiammette i mezzi di prova proposti; ovverosu istanza di parterinvia ad altra udienzaassegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di provanonchè altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.

I termini di cui al comma precedente sono perentori.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di provaciascuna parte può dedurreentro un termine perentorio assegnato dal giudicei mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi.

Articolo così sostituito dall'art. 18L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 184 bis (Rimessione in termini)

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini (1).

Il giudice provvede a norma dell'articolo 294secondo e terzo comma.

Articolo aggiunto dall'art. 19L. 26 novembre 1990n. 353.

(1) Comma così sostituito dall’art. 6D.L. 18 ottobre 1995n. 432.

Art. 185 (Tentativo di conciliazione)

Se la natura della causa lo consenteil giudice istruttorenella prima udienzadeve cercare di conciliare le partidisponendoquando occorrela loro comparizione personale (1).

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

Quando le parti si sono conciliatesi forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

(1) Comma abrogato dall'art. 89L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 186 (Pronuncia dei provvedimenti)

Sulle domande e sulle eccezioni delle partiil giudice istruttoresentite le loro ragionidà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.

Art. 186 bis (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate)

Su istanza di parte il giudice istruttore può disporrefino al momento della precisazione delle conclusioniil pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177primo e secondo commae 178primo comma.

Articolo aggiunto dall'art. 20L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 186 ter (Istanza di ingiunzione)

Fino al momento della precisazione delle conclusioniquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 633primo comman. 1)e secondo commae di cui all'art. 634la parte può chiedere al giudice istruttorein ogni stato del processodi pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna.

L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'art. 641ultimo commaed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 642nonchèove la controparte non sia rimasta contumacequelli di cui all'art. 648primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178primo comma.

Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653primo comma.

Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumacel'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento cheove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notificadiverrà esecutiva ai sensi dell'art. 647.

L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Articolo aggiunto dall'art. 21L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 186 quater (Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione)

Esaurita l’istruzioneil giudice istruttoresu istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di benipuò disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascionei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l’ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

L’ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Sedopo la pronuncia dell’ordinanzail processo si estinguel’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza.

La parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenzacon atto notificato all’altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell’atto modificatol’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza.

Articolo aggiunto dall’art. 7D.L. 18 ottobre 1995n. 432.

Art. 187 (Provvedimenti del giudice istruttore)

Il giudice istruttorese ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di provarimette le parti davanti al collegio.

Può rimettere le parti al collegio affinchè sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminaresolo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudizialima può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279secondo commanumero 4)i termini di cui all'articolo 184non concessi prima della rimessione al collegiosono assegnati dal giudice istruttoresu istanza di partenella prima udienza dinanzi a lui (1).

Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

(1) Comma così modificato dall'art. 22L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 188 (Attività istruttoria del giudice)

Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova eesaurita l'istruzionerimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente.

Art. 189 (Rimessione al collegio)

Il giudice istruttorequando rimette la causa al collegioa norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stessonei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187secondo e terzo comma (1).

La rimessione investe il collegio di tutta la causaanche quando avviene a norma dell'articolo 187secondo e terzo comma.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

(1) Comma così sostituito dall'art. 23L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 190 (Comparse conclusionali e memorie)

Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.

Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttorequando rimette la causa al collegiopuò fissare un termine più brevecomunque non inferiore a venti giorni.

Articolo così sostituito dall'art. 24L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 190 bis (Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico)

Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unicoquestifatte precisare le conclusioni ai sensi dell'articolo 189dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 equindideposita la sentenza in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Se una delle parti lo richiede il giudicedisposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'articolo 190fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

Articolo aggiunto dall'art. 25L. 26 novembre 1990n. 353.

Sezione III: DELL'ISTRUZIONE PROBATORIA

§ 1: DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO

Art. 191 (Nomina del consulente tecnico)

Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttorecon l'ordinanza prevista nell'articolo 187 ultimo comma o con altra successivanomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

Art. 192 (Astensione e ricusazione del consulente)

L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancellierecon invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello cheobbligato a prestare il suo ufficiointende astenersideve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazionedepositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

Art. 193 (Giuramento del consulente)

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempieree ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

Art. 194 (Attività del consulente)

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compieanche fuori della circoscrizione giudiziariale indagini di cui all'articolo 62da sè solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle partiad assumere informazioni da terzi e a eseguire piantecalchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sè solole parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensorie possono presentare al consulenteper iscritto o a voceosservazioni e istanze.

Art. 195 (Processo verbale e relazione)

Delle indagini del consulente si forma processo verbalequando sono compiute con l'intervento del giudice istruttorema questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudiceil consulente deve farne relazionenella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

Art. 196 (Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente)

Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini eper gravi motivila sostituzione del consulente tecnico.

Art. 197 (Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio)

Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle partile quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

Art. 198 (Esame contabile)

Quando è necessario esaminare documenti contabili e registriil giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnicoaffidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

Il consulente sente le parti eprevio consenso di tuttepuò esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttaviasenza il consenso di tutte le partinon può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

Art. 199 (Processo verbale di conciliazione)

Se le parti si concilianosi redige processo verbale della conciliazioneche è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.

Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.

Art. 200 (Mancata conciliazione)

Se la conciliazione delle parti non riesceil consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazioneche deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.

Le dichiarazioni delle partiriportate dal consulente nella relazionepossono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

Art. 201 (Consulente tecnico di parte)

Il giudice istruttorecon l'ordinanza di nomina del consulenteassegna alle parti un termine entro il quale possono nominarecon dichiarazione ricevuta dal cancelliereun loro consulente tecnico.

Il consulente della parteoltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudicepartecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudiceper chiarire e svolgere con l'autorizzazione del presidentele sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

§ 2: DELL'ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERALE

Art. 202 (Tempoluogo e modo dell'assunzione)

Quando dispone mezzi di provail giudice istruttorese non può assumerli nella stessa udienzastabilisce il tempoil luogo e il modo dell'assunzione.

Se questa non si esaurisce nell'udienza fissatail giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.

Art. 203 (Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale)

Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunaleil giudice istruttore delega a procedervi il pretore del luogosalvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consente che vi si trasferisca il giudice stesso.

Nell'ordinanza di delega al pretoreil giudice fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.

Il pretoresu istanza della parte interessataprocede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice istruttore prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizioanche se l'assunzione non è esaurita.

Le parti possono rivolgere al giudice istruttoredirettamente o a mezzo del pretore delegatoistanza per la proroga del termine.

Art. 204 (Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani)

Le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per l'esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica.

Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all'esteroil giudice istruttore delega il console competenteche provvede a norma della legge consolare.

Per l'assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizioil giudice pronuncia i provvedimenti previsti negli ultimi tre commi dell'articolo precedente.

Art. 205 (Risoluzione degli incidenti relativi alla prova)

Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di provaanche se delegato a norma dell'articolo 203pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

Art. 206 (Assistenza delle parti all'assunzione)

Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova.

Art. 207 (Processo verbale dell'assunzione)

Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.

Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante che le sottoscrive.

Il giudicequando lo ritiene opportunonel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.

Art. 208 (Decadenza dall'assunzione)

Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la provail giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumeresalvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.

La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanzaquando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.

Articolo così sostituito dall'art. 26L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 209 (Chiusura dell'assunzione)

Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quandodichiarata la decadenza di cui all'articolo precedentenon vi sono altri mezzi da assumereoppure quando egli ravvisa superfluaper i risultati già raggiuntila ulteriore assunzione.

§ 3: DELL'ESIBIZIONE DELLE PROVE

Art. 210 (Ordine di esibizione alla parte o al terzo)

Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzoil giudice istruttoresu istanza di partepuò ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.

Nell'ordinare l'esibizioneil giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempoil luogo e il modo dell'esibizione.

Se l'esibizione importa una spesaquesta deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l'istanza di esibizione.

Art. 211 (Tutela dei diritti del terzo)

Quando l'esibizione è ordinata ad un terzoil giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzoe prima di ordinare l'esibizione può disporre che il terzo sia citato in giudizioassegnando alla parte istante un termine per provvedervi.

Il terzo può sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizioneintervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli.

Art. 212 (Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio)

Il giudice istruttore può disporre chein sostituzione dell'originalesi esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del documento.

Nell'ordinare l'esibizione di libri di commercio o di registri al fine di estrarne determinate partiteil giudicesu istanza dell'interessatopuò disporre che siano prodotti estrattiper la formazione dei quali nomina un notaio equando occorreun esperto affinchè lo assista.

Art. 213 (Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione)

Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessache è necessario acquisire al processo.

§ 4: DEL RICONOSCIMENTO E DELLA VERIFICAZIONE

DELLA SCRITTURA PRIVATA

Art. 214 (Disconoscimento della scrittura privata)

Colui contro il quale è prodotta una scrittura privatase intende disconoscerlaè tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.

Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

Art. 215 (Riconoscimento tacito della scrittura privata)

La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:

1) se la partealla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodottaè contumacesalva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;

2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autenticail giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.

Art. 216 (Istanza di verificazione)

La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazioneproponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.

L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazionequando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scritturale spese sono poste a carico dell'attore.

Art. 217 (Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori)

Quando è chiesta la verificazioneil giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documentostabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazionenominaquando occorreun consulente tecnico e provvede all'ammissione delle altre prove.

Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazioneil giudice ammettein mancanza di accordo delle partiquelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.

Art. 218 (Scritture di comparazione presso depositari)

Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l'asportazione non ne è vietatail giudice istruttore può disporre il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato.

Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scrittureil giudice dà le disposizioni necessarie per le operazioniche debbono compiersi in presenza del depositario.

Art. 219 (Redazione di scritture di comparazione)

Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettaturaanche alla presenza del consulente tecnico.

Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivola scrittura si può ritenere riconosciuta.

Art. 220 (Pronuncia del collegio)

Sull'istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.

Il collegionella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l'ha negatapuò condannare quest'ultima a una pena pecuniaria non inferiore a lire duemila e non superiore a lire quarantamila.

§ 5: DELLA QUERELA DI FALSO

Art. 221 (Modo di proposizione e contenuto della querela)

La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudiziofinchè la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

La querela deve contenerea pena di nullitàl'indicazione degli elementi e delle prove della falsitàe deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore specialecon atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.

È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.

Art. 222 (Interpello della parte che ha prodotto la scrittura)

Quando è proposta querela di falso in corso di causail giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativail documento non è utilizzabile in causa; se è affermativail giudiceche ritiene il documento rilevanteautorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idoneie dispone i modi e i termini della loro assunzione.

Art. 223 (Processo verbale di deposito del documento)

Nell'udienza in cui è presentata la querelasi forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato.

Il processo verbale è redatto in presenza del pubblico ministero e delle partie deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trovacon indicazione delle cancellatureabrasioniaggiuntescritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra.

Il giudice istruttoreil pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica.

Art. 224 (Sequestro del documento)

Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositarioil giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penaledopo di che si redige il processo verbale di cui all'articolo precedente.

Se non è possibile il deposito del documento in cancelleriail giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositarionel luogo dove il documento si trova.

Art. 225 (Decisione sulla querela)

Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio.

Il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal casosu istanza di partepuò disporre che la trattazione della causa continui davanti a sè relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.

Art. 226 (Contenuto della sentenza)

Il collegiocon la sentenza che rigetta la querela di falsoordina la restituzione del documento e dispone chea cura del cancellieresia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire quarantamila.

Con la sentenza che accerta la falsità il collegioanche d'ufficiodà le disposizioni di cui all'articolo 480 del codice di procedura penale

Art. 227 (Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela)

L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.

Se non è richiesta dalle partil'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanzain quanto applicabilidelle norme dell'articolo 481 del codice di procedura penale.

§ 6: DELLA CONFESSIONE GIUDIZIALE E DELL'INTERROGATORIO FORMALE

Art. 228 (Confessione giudiziale)

La confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.

Art. 229 (Confessione spontanea)

La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmentesalvo il caso dell'articolo 117.

Art. 230 (Modo dell'interrogatorio)

L'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici.

Il giudice istruttore procede all'assunzione dell'interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell'ordinanza che l'ammette.

Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoliad eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.

Art. 231 (Risposta)

La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di scritti preparatima il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o appuntiquando deve fare riferimento a nomi o a cifreo quando particolari circostanze lo consigliano.

Art. 232 (Mancata risposta)

Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivoil collegiovalutato ogni altro elemento di provapuò ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Il giudice istruttoreche riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatoriodispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.

§ 7: DEL GIURAMENTO

Art. 233 (Deferimento del giuramento decisorio)

Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttorecon dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.

Esso deve essere formulato in articoli separatiin modo chiaro e specifico.

Art. 234 (Riferimento)

Finchè non abbia dichiarato di essere pronta a giurarela partealla quale il giuramento decisorio è stato deferitopuò riferirlo all'avversario nei limiti fissati dal codice civile.

Art. 235 (Irrevocabilità)

La parteche ha deferito o riferito il giuramento decisorionon può più revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.

Art. 236 (Caso di revocabilità)

Se nell'ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla partequesta può revocarlo.

Art. 237 (Risoluzione delle contestazioni)

Le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio.

L'ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.

Art. 238 (Prestazione)

Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza religiosa e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni falsee quindi lo invita a giurare (1).

Il giurantein piedipronuncia a chiara voce le parole: "consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uominigiuro..."e continua ripetendo le parole della formula su cui giura (1).

(1) La Corte costituzionalecon sentenza 8 ottobre 1996n. 334ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma limitatamente alle parole "religiosa e" e del secondo comma limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uomini".

Art. 239 (Mancata prestazione)

La parte alla quale il giuramento decisorio è deferitose non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissataocomparendorifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversariosoccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversariase rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito.

Il giudice istruttorese ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramentoprovvede a norma dell'articolo 232 secondo comma.

Art. 240 (Deferimento del giuramento suppletorio)

Nelle cause riservate alla decisione collegialeil giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio.

Articolo così modificato dall'art. 27L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 241 (Ammissibilità e contenuto del giuramento d'estimazione)

Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle partisoltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.

Art. 242 (Divieto di riferire il giuramento suppletorio)

Il giuramento deferito d'ufficio a una delle parti non può da questa essere riferito all'altra.

Art. 243 (Rinvio alle norme sul giuramento decisorio)

Per la prestazione del giuramento deferito d'ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio.

§ 8: DELLA PROVA PER TESTIMONI

Art. 244 (Modo di deduzione)

La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fattiformulati in articoli separatisui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.

La parte contro la quale la prova è propostaanche quando si oppone all'ammissionedeve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate (1).

Il giudice istruttoresecondo le circostanzepuò assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare tali indicazioni.

(1) Comma abrogato dall'art. 89L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 245 (Ordinanza di ammissione)

Con l'ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.

La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.

Art. 246 (Incapacità a testimoniare)

Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

Art. 247 (Divieto di testimoniare)

Non possono deporre il coniuge ancorchè separatoi parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazionesalvo che la causa verta su questioni di statodi separazione personale o relative a rapporti di famiglia.

La Corte costituzionalecon sentenza 23 luglio 1974n. 248ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 248 (Audizione dei minori degli anni quattordici)

I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.

La Corte costituzionalecon sentenza 11 giugno 1975n. 139ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 249 (Facoltà d'astensione)

Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale relative alla facoltà d'astensione dei testimoni.

Art. 250 (Intimazione ai testimoni)

L'ufficiale giudiziariosu richiesta della parte interessataintima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogonel giorno e nell'ora fissatiindicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

Art. 251 (Giuramento dei testimoni)

I testimoni sono esaminati separatamente.

Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticentie legge la formula: "consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uominigiurate di dire la veritànull'altro che la verità". Quindi il testimonein piedipresta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro" (1).

(1) La Corte costituzionalecon sentenza n. 117 del 10 ottobre 1979ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non contiene l'inciso "se credente". Successivamente la stessa Cortecon sentenza 5 maggio 1995n. 149ha dichiarato l'illegittimità del comma nella parte in cui prevede:

a) che il giudice istruttore "ammonisce il testimone sull'importanza religiosase credentee morale del giuramento e sulle"anzichè stabilire che il giudice istruttore "avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle";

b) che il giudice istruttore "legge la formula: "Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Diose credentee agli uominigiurate di dire la veritànull'altro che la verità"anzichè stabilire che il giudice istruttore "lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizionemi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza";

c) "Quindi il testimonein piedipresta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro".

Art. 252 (Identificazione dei testimoni)

Il giudice istruttore richiede al testimone il nomeil cognomeil luogo e la data di nascital'età e la professionelo invita a dichiarare se ha rapporti di parentelaaffinitàaffiliazione o dipendenza con alcuna delle partioppure interesse nella causa.

Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità del testimonee questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone.

Art. 253 (Interrogazioni e risposte)

Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgerglid'ufficio o su istanza di partetutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.

È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.

Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell'articolo 231.

Art. 254 (Confronto dei testimoni)

Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoniil giudice istruttoresu istanza di parte o d'ufficiopuò disporre che essi siano messi a confronto.

Art. 255 (Mancata comparizione dei testimoni)

Se il testimone regolarmente intimato non si presentail giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a lire quattrocento e non superiore a lire ottomilaoltre che alle spese causate dalla mancata presentazione.

Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionaliil giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; ese questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunaledelega all'esame il pretore del luogo.

Art. 256 (Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza)

Se il testimonepresentandosirifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivoo se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticenteil giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministeroal quale trasmette copia del processo verbale. Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone.

Art. 257 (Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame)

Se alcuno dei testimoni si riferisceper la conoscenza dei fattiad altre personeil giudice istruttore può disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre.

Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogatial fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame.

§ 9: DELLE ISPEZIONIDELLE RIPRODUZIONI MECCANICHE

E DEGLI ESPERIMENTI

Art. 258 (Ordinanza d'ispezione)

L'ispezione di luoghidi cose mobili e immobilio delle persone è disposta dal giudice istruttoreil quale fissa il tempoil luogo e il modo dell'ispezione.

Art. 259 (Modo dell'ispezione)

All'ispezione procede personalmente il giudice istruttoreassistitoquando occorreda un consulente tecnicoanche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunaletranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il pretore a norma dell'articolo 203.

Art. 260 (Ispezione corporale)

Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.

All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.

Art. 261 (Riproduzionicopie ed esperimenti)

Il giudice istruttore può disporre che siano eseguiti rilievicalchi e riproduzioni anche fotografiche di oggettidocumenti e luoghiequando occorrerilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l'impiego di mezzistrumenti o procedimenti meccanici.

Egualmenteper accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modoil giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stessofacendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica.

Il giudice presiede all'esperimento equando occorrene affida l'esecuzione a un esperto che presta giuramento a norma dell'articolo 193.

Art. 262 (Poteri del giudice istruttore)

Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla località.

Può anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processosentite se è possibile queste ultimee prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.

§ 10: DEL RENDIMENTO DEI CONTI

Art. 263 (Presentazione e accettazione del conto)

Se il giudice ordina la presentazione di un contoquesto deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativialmeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso.

Se il conto viene accettatoil giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L'ordinanza non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo.

Art. 264 (Impugnazione e discussione)

La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare. Se chiede un termine per la specificazioneil giudice istruttore fissa un'udienza per tale scopo.

Se le partiin seguito alla discussioneconcordano nel risultato del contoil giudice provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

In ogni caso il giudice può disporrecon ordinanza non impugnabile il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso.

Art. 265 (Giuramento)

Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovutese la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace. Si applica in tal caso la disposizione dell'articolo 241.

Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si puòo non si suole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramentoquando sono verosimili e ragionevoli.

Art. 266 (Revisione del conto approvato)

La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiestaanche in separato processosoltanto in caso di errore materialeomissionefalsità o duplicazione di partite.

Sezione IV: DELL'INTERVENTO DI TERZI E DELLA RIUNIONE DI PROCEDIMENTI

§ 1: DELL'INTERVENTO DI TERZI

Art. 267 (Costituzione del terzo interveniente)

Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con le copie per le altre partii documenti e la procura.

Il cancelliere dà notizia dell'intervento alle altre partise la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza.

Art. 268 (Termine per l'intervento)

L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.

Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra partesalvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.

Articolo così sostituito dall'art. 28L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 269 (Chiamata di un terzo in causa)

Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articoloosservati i termini dell'articolo 163-bis.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa devea pena di decadenzafarne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice istruttoreentro cinque giorni dalla richiestaprovvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

Ovea seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di rispostasia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzol'attore devea pena di decadenzachiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttorese concede l'autorizzazionefissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166.

Nell'ipotesi prevista dal terzo commarestano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazionema il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 183 è fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzoe i termini di cui all'articolo 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione del terzo.

Articolo così sostituito dall'art. 29L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 270 (Chiamata di un terzo per ordine del giudice)

La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.

Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzoil giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 271 (Costituzione del terzo chiamato)

Al terzo si applicanocon riferimento all'udienza per la quale è citatole disposizioni degli articoli 166 e 167primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzodeve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269.

Articolo così sostituito dall'art. 30L. 26 novembre 1990n. 353. Successivamente la Corte costituzionalecon sentenza 23 luglio 1997n. 260ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167secondo commadel presente codice.

Art. 272 (Decisione delle questioni relative all'intervento)

Le questioni relative all'intervento sono decise dal collegio insieme col meritosalvo che il giudice istruttore disponga a norma dell'articolo 187 secondo comma.

§ 2: DELLA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI

Art. 273 (Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa)

Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudicequestianche d'ufficione ordina la riunione.

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunalene riferisce al presidenteil qualesentite le partiordina con decreto la riunionedeterminando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.

Art. 274 (Riunione di procedimenti relativi a cause connesse)

Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudicequestianche d'ufficiopuò disporne la riunione.

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunalene riferisce al presidenteil qualesentite le partiordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.

Art. 274 bis (Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico)

Il collegioquando rileva che una causarimessa dinanzi a lui per la decisionedeve essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unicorimette la causa dinanzi a quest'ultimo con ordinanza non impugnabile. Il giudice istruttore provvede ai sensi dell'articolo 190-bis.

Il giudice istruttorequando rileva che una causariservata per la decisione dinanzi a sè in funzione di giudice unicodeve essere rimessa al collegioprovvede ai sensi degli articoli 187188 e 189.

In caso di connessione tra cause attribuite al collegio e cause attribuite al giudice istruttore in funzione di giudice unicoquesti ne ordina la riunione eall'esito dell'istruttoriale rimetteai sensi dell'articolo 189al collegioil quale si pronuncia su tutte le domandea meno che non sia disposta la separazione ai sensi dell'articolo 279secondo commanumero 5).

Alla nullità derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli articoli 158 e 161primo comma.

Articolo aggiunto dall'art. 31L. 26 novembre 1990n. 353.

Capo III: DELLA DECISIONE DELLA CAUSA

Art. 275 (Decisione del collegio)

Rimessa la causa al collegiola sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190.

Ciascuna delle partinel precisare le conclusionipuò chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal casofermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scrittela richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussioneda tenersi entro sessanta giorni.

Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazioneil presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

Articolo così sostituito dall'art. 32L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 276 (Deliberazione)

La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

Il collegiosotto la direzione del presidentedecide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.

La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatorequindi l'altro giudice e infine il presidente.

Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazioneil presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne unaquindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restantee così successivamente finchè le soluzioni siano ridotte a duesulle quali avviene la votazione definitiva.

Chiusa la votazioneil presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatorea meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice.

Art. 277 (Pronuncia sul merito)

Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezionidefinendo il giudizio.

Tuttavia il collegioanche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'articolo 187 primo commapuò limitare la decisione ad alcune domandese riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un'ulteriore istruzionee se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.

Art. 278 (Condanna generica - Provvisionale)

Quando è già accertata la sussistenza di un dirittoma è ancora controversa la quantità della prestazione dovutail collegiosu istanza di partepuò limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazionedisponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.

In tal caso il collegiocon la stessa sentenza e sempre su istanza di partepuò altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionalenei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 279 (Forma dei provvedimenti del collegio)

Il collegio quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causasenza definire il giudiziopronuncia ordinanza.

Il collegio pronuncia sentenza:

1) quando definisce il giudiziodecidendo questioni di giurisdizione o di competenza;

2) quando definisce il giudiziodecidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;

3) quando definisce il giudiziodecidendo totalmente il merito;

4) quandodecidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 12 e 3non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;

5) quandovalendosi della facoltà di cui agli articoli 103secondo commae 104secondo commadecide solo alcune delle cause fino a quel momento riunitee con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesimeovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.

I provvedimenti per l'ulteriore istruzioneprevisti dai numeri 4 e 5sono dati con separata ordinanza.

I provvedimenti del collegioche hanno forma di ordinanzacomunque motivatinon possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimentiessi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegioe non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttaviaquando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo commail giudice istruttoresu istanza concorde delle partiqualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnatapuò disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.

L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 280 (Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio)

Con la sua ordinanza il collegio fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sè nel caso previsto nell'articolo seguente.

Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'articolo 176 secondo comma.

Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 281 (Rinnovazione di prove davanti al collegio)

Quando ne ravvisa la necessitàil collegioanche d'ufficiopuò disporre la riassunzione davanti a sè di uno o più mezzi di prova.

Capo IV: DELL'ESECUTORIETÀ E DELLA NOTIFICAZIONE DELLE SENTENZE

Art. 282 (Esecuzione provvisoria)

La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Articolo così sostituito dall'art. 33L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello)

Il giudice d'appello su istanza di parteproposta con l'impugnazione principale o con quella incidentalequando ricorrono gravi motivisospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata.

Articolo così sostituito dall'art. 34L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 284 Articolo abrogato dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 285 (Modo di notificazione della sentenza)

La notificazione della sentenzaal fine della decorrenza del termine per l'impugnazionesi fasu istanza di partea norma dell'articolo 170 primo e terzo comma.

Art. 286 (Notificazione nel caso d'interruzione)

Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299la notificazione della sentenza si può fareanche a norma dell'articolo 303 secondo commaa coloro ai quali spetta stare in giudizio.

Se si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301la notificazione si fa alla parte personalmente.

Capo V: DELLA CORREZIONE DELLE SENTENZE E DELLE ORDINANZE

Art. 287 (Casi di correzione)

Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere correttesu ricorso di partedallo stesso giudice che le ha pronunciatequalora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Art. 288 (Procedimento di correzione)

Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzioneil giudice provvede con decreto.

Se è chiesta da una delle partiil giudicecon decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo commafissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanzache deve essere annotata sull'originale del provvedimento.

Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazioneil ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione.

Art. 289 (Integrazione dei provvedimenti istruttori)

I provvedimenti istruttoriche non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processualipossono essere integratisu istanza di parte o d'ufficioentro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciatioppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

L'integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casicon decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Capo VI: DEL PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA

Art. 290 (Contumacia dell'attore)

Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo commail giudice istruttorese il convenuto ne fa richiestaordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell'articolo 187altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruoloe il processo si estingue.

Art. 291 (Contumacia del convenuto)

Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazionefissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedenteil giudice provvede a norma dell'articolo 171ultimo comma.

Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguitoil giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307comma terzo.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 292 (Notificazione e comunicazione di atti al contumace)

L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramentoe le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza (1).

Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale.

Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

La Corte costituzionalecon sentenza 28 novembre 1986n. 250ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatoredi cui al titolo II del libro II del c.p.c.

(1) La Corte costituzionalesentenza 6 giugno 1989n. 317ha dichiarato l'illegittimità del presente commain relazione all'art. 215n. 1dello stesso codicenella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza.

Art. 293 (Costituzione del contumace)

La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell'articolo 189.

La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsadella procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.

In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscerenella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttorele scritture contro di lui prodotte.

Art. 294 (Rimessione in termini)

Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero preclusese dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

Il giudicese ritiene verosimili i fatti allegatiammettequando occorrela prova dell'impedimentoe quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgeresenza il consenso delle altre partiattività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Capo VII: DELLA SOSPENSIONEINTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

Sezione I: DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO

Art. 295 (Sospensione necessaria)

Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversiadalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Articolo così sostituito dall'art. 35L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 296 (Sospensione su istanza delle parti)

Il giudice istruttoresu istanza di tutte le partipuò disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a quattro mesi.

Art. 297 (Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione)

Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguirele parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295 (1).

Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore oin mancanzaal presidente del tribunale.

Il ricorsocol decreto che fissa l'udienzaè notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

(1) La Corte costituzionalecon sentenza 4 marzo 1970n. 34ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anzichè dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.

Art. 298 (Effetti della sospensione)

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

La sospensione interrompe i termini in corsoi quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.

Sezione II: DELL'INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Art. 299 (Morte o perdita della capacità prima della costituzione)

Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttoresopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanzail processo è interrottosalvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamenteoppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzioneosservati i termini di cui all'articolo 163 bis.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 857.

Art. 300 (Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace)

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratorequesti lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrottosalvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

Se la parte è costituita personalmenteil processo è interrotto al momento dell'evento.

Se questo riguarda la parte dichiarata contumaceil processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292. Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegioesso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.

La Corte costituzionalecon sentenza 16 ottobre 1986n. 220ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevedeove emerga una situazione di scomparsa del convenutola interruzione del processo e la segnalazionead opera del giudicedel caso al pubblico ministero perchè promuova la nomina di un curatorenei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.

Art. 301 (Morte o impedimento del procuratore)

Se la parte è costituita a mezzo di procuratoreil processo è interrotto dal giorno della morteradiazione o sospensione del procuratore stesso.

In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.

Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

Art. 302 (Prosecuzione del processo)

Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non è fissata alcuna udienzala parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore oin mancanzaal presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.

Art. 303 (Riassunzione del processo)

Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedentel'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienzanotificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domandae la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredinell'ultimo domicilio del defunto.

Se vi sono altre parti in causail decreto è notificato anche ad esse.

Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissatasi procede in sua contumacia.

Art. 304 (Effetti dell'interruzione)

In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo 298.

Art. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione)

Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzionealtrimenti si estingue.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581. Successivamente la Corte Costituzionalecon sentenza 15 dicembre 1967n. 139ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo per la parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301. Con successiva sentenza 6 luglio 1971n. 159la stessa Corte ha esteso l'illegittimità alla parte in cui si dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 e dell'art. 300 c.p.c. decorre dall'interruzione anzichè dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.

Sezione III: DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO

Art. 306 (Rinuncia agli atti del giudizio)

Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori specialiverbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

Il giudicese la rinuncia e l'accettazione sono regolaridichiara l'estinzione del processo.

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre partisalvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.

Art. 307 (Estinzione del processo per inattività delle parti)

Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166ovverosedopo la costituzione delle stesseil giudicenei casi previsti dalla leggeabbia ordinata la cancellazione della causa dal ruoloil processosalvo il disposto del secondo comma dell'articolo 181 e dell'articolo 290deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un annoche decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

Il processouna volta riassunto a norma del precedente commasi estingue se nessuna delle parti siasi costituitaovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

Oltre che nei casi previsti dai commi precedentie salvo diverse disposizioni di leggeil processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazioneo di proseguireriassumere o integrare il giudizionon vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla leggeo dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il terminequesto non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei.

L'estinzione opera di dirittoma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttoreovvero con sentenza del collegiose dinanzi a questo venga eccepita.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 308 (Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza)

L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178 commi terzoquarto e quinto.

Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenzase respinge il reclamoe con ordinanza non impugnabilese l'accoglie.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 309 (Mancata comparizione all'udienza)

Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienzail giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 310 (Effetti dell'estinzione del processo)

L'estinzione del processo non estingue l'azione.

L'estinzione rende inefficaci gli atti compiutima non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza.

Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

TITOLO II: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE

Capo I: DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 311 (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)

Il procedimento davanti al pretore e al giudice di paceper tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioniè retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunalein quanto applicabili.

Articolo così sostituito dall'art. 22L. 21 novembre 1991n. 374.

Art. 312 (Poteri istruttori del giudice)

Il pretore o il giudice di pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoliquando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Articolo così sostituito dall'art. 23L. 21 novembre 1991n. 374.

Art. 313 (Querela di falso)

Se è proposta querela di falsoil pretore o il giudice di pacequando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisionesospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225secondo comma.

Articolo così sostituito dall'art. 24L. 21 novembre 1991n. 374.

Capo II: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE

Art. 314 (Decisione a seguito di trattazione scritta)

Il pretorequando ritiene la causa matura per la decisioneinvita le parti a precisare le conclusionidispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 equindideposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Articolo così sostituito dall'art. 38L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 315 (Conservazione di documenti)

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo d'ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 857.

Capo III: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

Art. 316 (Forma della domanda)

Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale chea cura dell'attoreè notificato con citazione a comparire a udienza fissa.

Articolo sostituito dall'art. 40L. 26 novembre 1990n. 353 e successivamente così sostituito dall'art. 25comma 2L. 21 novembre 1991n. 374.

Art. 317 (Rappresentanza davanti al giudice di pace)

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separatosalvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

Articolo sostituito dall'art. 41L. 26 novembre 1990n. 353 e successivamente così sostituito dall'art. 26L. 21 novembre 1991n. 374.

Art. 318 (Contenuto della domanda)

La domandacomunque propostadeve contenereoltre l'indicazione del giudice e delle partil'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto (1).

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bisridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienzala comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.

Articolo sostituito dall'art. 42L. 26 novembre 1990n. 353 e successivamente così sostituito dall'art. 27L. 21 novembre 1991n. 374.

(1) La Corte costituzionalecon sentenza 22 aprile 1997n. 110ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

Art. 319 (Costituzione delle parti)

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione equando occorrela procuraoppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le partiche non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pacedebbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

Articolo sostituito dall'art. 43L. 26 novembre 1990n. 353 e successivamente così sostituito dall'art. 28L. 21 novembre 1991n. 374.

Art. 320 (Trattazione della causa)

Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185ultimo comma.

Se la conciliazione non riesceil giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domandedifese ed eccezionia produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienzail giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

Articolo sostituito dall'art. 44L. 26 novembre 1990n. 353 e successivamente così sostituito dall'art. 29L. 21 novembre 1991n. 374.

Art. 321 (Decisione)

Il giudice di pacequando ritiene matura la causa per la decisioneinvita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindi giorni dalla discussione.

Articolo sostituito dall'art. 45L. 26 novembre 1990n. 353 e successivamente così sostituito dall'art. 30L. 21 novembre 1991n. 374.

Art. 322 (Conciliazione in sede non contenziosa)

L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione IIIcapo Ititolo Idel libro primo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185ultimo commase la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Articolo sostituito dall'art. 46L. 26 novembre 1990n. 353 e successivamente così sostituito dall'art. 31L. 21 novembre 1991n. 374.

TITOLO III: DELLE IMPUGNAZIONI

Capo I: DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Art. 323 (Mezzi di impugnazione)

I mezzi per impugnare le sentenzeoltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla leggesono: l'appelloil ricorso per cassazionela revocazione e l'opposizione di terzo.

Art. 324 (Cosa giudicata formale)

Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta nè a regolamento di competenzanè ad appellonè a ricorso per cassazionenè a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.

Art. 325 (Termini per le impugnazioni)

Il termine per proporre l'appellola revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404secondo commaè di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello (1).

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.

(1) Comma sostituito dall'art. 47L. 26 novembre 1990n. 353 e successivamente così sostituito dall'art. 32L. 21 novembre 1991n. 374.

Art. 326 (Decorrenza dei termini)

I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenzatranne per i casi previsti nei numeri 123 e 6 dell'art. 395 e negli articoli 397 e 404 secondo commariguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.

Nel caso previsto nell'art. 332l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.

Art. 327 (Decadenza dall'impugnazione)

Indipendentemente dalla notificazionel'appelloil ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essae per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292.

Art. 328 (Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta)

Sedurante la decorrenza del termine di cui all'art. 325sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'art. 299il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmentenell'ultimo domicilio del defunto.

Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'art. 299il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.

La Corte costituzionalecon sentenza 3 marzo 1986n. 41ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c.la mortela radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituitosopravvenute nel corso del termine stesso.

Art. 329 (Acquiescenza totale o parziale)

Salvi i casi di cui ai numeri 123 e 6 dell'art. 395l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.

L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.

Art. 330 (Luogo di notificazione dell'impugnazione)

Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciatal'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.

Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio ein ogni casodopo un anno dalla pubblicazione della sentenzal'impugnazionese è ancora ammessa dalla leggesi notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Art. 331 (Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili)

Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutteil giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta ese è necessariol'udienza di comparizione.

L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.

Art. 332 (Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili)

Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esseil giudice ne ordina la notificazione alle altrein confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusafissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta ese è necessariol'udienza di comparizione.

Se la notificazione ordinata dal giudice non avvieneil processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.

Art. 333 (Impugnazioni incidentali)

Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporrea pena di decadenzale loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.

Art. 334 (Impugnazioni incidentali tardive)

Le particontro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

In tal casose l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

Art. 335 (Riunione delle impugnazioni separate)

Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riuniteanche d'ufficioin un solo processo.

Art. 336 (Effetti della riforma o della cassazione)

La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 48L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 337 (Sospensione dell'esecuzione e dei processi)

L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essasalve le disposizioni degli articoli 283373401 e 407 (1).

Quando l'autorità di una sentenza è invocata in diverso processoquesto può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.

(1) Comma così sostituito dall'art. 49L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 338 (Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione)

L'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnatasalvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.

Capo II: DELL'APPELLO

Art. 339 (Appellabilità delle sentenze)

Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo gradopurchè l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360secondo comma.

E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

Sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità (1).

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

(1) Comma così sostituito dall'art. 33L. 21 novembre 1991n. 374.

Art. 340 (Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive)

Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279l'appello può essere differitoqualora la parte soccombente ne faccia riservaa pena di decadenzaentro il termine per appellare ein ogni casonon oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente commal'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga propostodalla stessa o da altra partecontro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

La riserva non può più farsie se già fatta rimane priva di effettoquando contro la stessa sentenza da alcuna delle parti sia proposto immediatamente appello.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 341 (Giudice dell'appello)

L'appello contro le sentenze del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (1).

Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1984n. 399.

(1) Comma aggiunto dall'art. 34L. 21 novembre 1991n. 374.

Art. 342 (Forma dell'appello)

L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonchè le indicazioni prescritte nell'articolo 163.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis.

Articolo così sostituito dall'art. 50L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 343 (Modo e termine dell'appello incidentale)

L'appello incidentale si proponea pena di decadenzanella comparsa di rispostaall'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166 (1).

Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principaletale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.

(1) Comma così sostituito dall'art. 51L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 344 (Intervento in appello)

Nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terziche potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404.

Art. 345 (Domande ed eccezioni nuove)

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove ese propostedebbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessii frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnatanonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioniche non siano rilevabili anche d'ufficio.

Non sono ammessi nuovi mezzi di provasalvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

Articolo così sostituito dall'art. 52L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 346 (Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte)

Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo gradoche non sono espressamente riproposte in appellosi intendono rinunciate.

Art. 347 (Forme e termini della costituzione in appello)

La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale (1).

L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

Il cancelliere provvede a norma dell'art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

(1) Comma così sostituito dall'art. 53L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 348 (Improcedibilità dell'appello)

L'appello è dichiarato improcedibileanche d'ufficiose l'appellante non si costituisce in termini.

Se l'appellante non compare alla prima udienzabenchè si sia anteriormente costituitoil collegiocon ordinanza non impugnabilerinvia la causa ad una prossima udienzadella quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non comparel'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

Articolo così sostituito dall'art. 54L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 349

N.B.: Articolo abrogato dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 857.

Art. 350 (Trattazione)

La trattazione dell'appello è collegiale.

Nella prima udienza di trattazione il collegio verifica la regolare costituzione del giudizio equando occorreordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

Nella stessa udienza il collegio dichiara la contumacia dell'appellatoprovvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinandoquando occorrela comparizione personale delle parti.

Articolo così sostituito dall'art. 55L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 351 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria)

Sull'istanza di cui all'articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza.

La partemediante ricorso al presidente del collegiopuò chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell'udienza di comparizione.

Il presidente del collegiocon decreto in calce al ricorsoordina la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio. Con lo stesso decretose ricorrono giusti motivi di urgenzapuò disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso all'udienza in camera di consiglio il collegio confermamodifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

Articolo così sostituito dall'art. 56L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 352 (Decisione)

Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351il collegioove non provveda ai sensi dell'articolo 356invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Ciascuna delle partinel precisare le conclusionipuò chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal casofermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scrittela richiesta deve essere riproposta al presidente della Corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa altresì il relatore.

La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è deposita in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

Articolo così sostituito dall'art. 57L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 353 (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza)

Il giudice d'appellose riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudicepronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza.

Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazioneil termine è interrotto.

La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretorein riforma della sentenza del conciliatoredichiara la competenza di questo (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 89L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 354 (Rimessione al primo giudice per altri motivi)

Fuori dei casi previsti nell'articolo precedenteil giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudicetranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttivaoppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parteovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma.

Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308.

Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedentisi applicano le disposizioni dell'articolo 353.

Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo gradone ordinain quanto possibilela rinnovazione a norma dell'articolo 356.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 857.

Art. 355 (Provvedimenti sulla querela di falso)

Se nel giudizio d'appello è proposta querela di falsoil giudicequando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causasospende con ordinanza il giudizioe fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.

Art. 356 (Ammissione e assunzione di prove)

Ferma l'applicabilità della norma di cui al numero 4)del secondo comma dell'articolo 279il giudice d'appellose dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuarepronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti (1).

Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questionirispetto alle quali il giudice di primo gradonon definendo il giudizioabbia dispostocon separata ordinanzala prosecuzione dell'istruzione.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

(1) Comma così sostituito dall'art. 58L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 357 (Reclamo contro ordinanze)

Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiaratoa norma dell'articolo 350 secondo commala inammissibilità o l'improcedibilità dell'appelloovvero l'estinzione del procedimento d'appelloe le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall'articolo 351possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'articolo 178 terzoquarto e quinto comma.

Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consigliosalvo chetrattandosi delle ordinanze previste dall'art. 350 secondo commaalcuna delle partiprima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replicaproponga istanza al presidente del collegioperchè il reclamo sia discusso in udienza. In tal caso il presidente fissa l'udienza per la discussionecon decreto che è comunicato alle parti a cura del cancelliere.

La decisione è pronunciata con sentenza se è respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall'art. 350 secondo comma; negli altri casi è pronunciata con ordinanza non impugnabile. Articolo abrogato dall'art. 89L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 358 (Non riproponibilità d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile)

L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere ripropostoanche se non è decorso il termine fissato dalla legge.

Art. 359 (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)

Nei procedimenti d'appello davanti alla Corte o al tribunale si osservanoin quanto applicabilile norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunalese non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo.

Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d'appello le norme del procedimento di primo gradoin quanto applicabili (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 89L. 26 novembre 1990n. 353.

Capo III: DEL RICORSO PER CASSAZIONE

Sezione I: DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI E DEI RICORSI

Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso)

Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico gradopossono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenzaquando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omessainsufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversiaprospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio (1).

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunalese le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

(1) L'alinea del primo comma è stato così modificato dall'art. 59L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 361 (Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive)

Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4) del secondo comma dell'articolo 279il ricorso per cassazione può essere differitoqualora la parte soccombente ne faccia riservaa pena di decadenzaentro il termine per la proposizione del ricorsoe in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa (1).

Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente commail ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizioo con quello che venga propostodalla stessa o da altra partecontro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

La riserva non può farsie se già fatta rimane priva di effettoquando contro la stessa sentenza da alcuna delle parti sia proposto immediatamente ricorso.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

(1) Comma così sostituito dall'art. 60L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 362 (Altri casi di ricorso)

Possono essere impugnate con ricorso per cassazionenel termine di cui all'articolo 325 secondo commale decisioni in grado d'appello o in unico grado di un giudice specialeper motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici specialio tra questi e i giudici ordinari;

2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.

Art. 363 (Ricorso nell'interesse della legge)

Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciatoil procuratore generale presso la Corte di cassazione può proporre ricorso per chiedere che sia cassata la sentenza nell'interesse della legge.

In tal caso le parti non possono giovarsi della cassazione della sentenza.

Art. 364 Articolo abrogato dalla L. 18 ottobre 1977n. 793.

Art. 365 (Sottoscrizione del ricorso)

Il ricorso è diretto alla corte e sottoscrittoa pena d'inammissibilitàda un avvocato iscritto nell'apposito albomunito di procura speciale.

Art. 366 (Contenuto del ricorso)

Il ricorso deve contenerea pena d'inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti;

2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;

3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;

4) i motivi per i quali si chiede la cassazionecon l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;

5) l'indicazione della procurase conferita con atto separato enel caso di ammissione al gratuito patrociniodel relativo decreto (1).

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Romale notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Nel caso previsto nell'art. 360secondo commal'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura specialeoppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso.

(1) Numero così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977n. 793.

Art. 367 (Sospensione del processo di merito)

Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41primo commaè depositatadopo la notificazione alle altre partinella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causail quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza (1).

Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinariole parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

(1) Comma così sostituito dall'art. 61L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 368 (Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto)

Nel caso previsto nell'art. 41secondo commala richiesta per la decisione della Corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato.

Il decreto è notificatosu richiesta del prefettoalle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunalese la causa pende davanti a questo o davanti a un pretoreoppure al procuratore generale presso la Corte di appellose pende davanti alla Corte.

Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronunciasotto pena di decadenza della richiesta.

La Corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte più diligentenel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 369 (Deposito del ricorso)

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della cortea pena d'improcedibilitànel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Insieme col ricorso debbono essere depositatisempre a pena d'improcedibilità:

1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio (1);

2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazionese questa è avvenutatranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;

3) la procura specialese questa è conferita con atto separato;

4) gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda. Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di vistoe deve essere depositata insieme col ricorso.

(1) Numero così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977n. 793.

Art. 370 (Controricorso)

La parte contro la quale il ricorso è direttose intende contraddiredeve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazioneessa non può presentare memoriema soltanto partecipare alla discussione orale.

Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366in quanto è possibile.

Il controricorso è depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazioneinsieme con gli atti e i documenti e con la procura specialese conferita con atto separato.

Art. 371 (Ricorso incidentale)

La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.

La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazionecon atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.

Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365366 e 369 (1).

Per resistere al ricorso incidentale può essere notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente.

Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnatanon è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

(1) Comma così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977n. 793.

Art. 371 bis (Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio)

Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorioassegnando alle parti un termine perentorio per provvederviil ricorso notificatocontenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione del contraddittorio"deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessaa pena di improcedibilitàentro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

Articolo aggiunto dall'art. 62L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 372 (Produzione di altri documenti)

Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processotranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorsoma deve essere notificato mediante elencoalle altre parti.

Art. 373 (Sospensione dell'esecuzione)

Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puòsu istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile dannodisporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

L'istanza si propone con ricorso al conciliatoreal pretore o al presidente del collegioil qualecon decreto in calce al ricorsoordina la comparizione delle parti rispettivamente d'innanzi a sè o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parteovvero alla parte stessase questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decretoin caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione (1).

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

(1) Comma così sostituito dall'art. 63L. 26 novembre 1990n. 353.

Sezione II: DEL PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI

Art. 374 (Pronuncia a sezioni unite)

La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1 dell'articolo 360 e nell'articolo 362.

Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplicie su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.

Art. 375 (Pronuncia in camera di consiglio)

Oltre che per il caso di regolamento di competenzala Cortesia a sezioni unite che a sezione semplicepronuncia in camera di consiglio con ordinanza quandosu richiesta del pubblico ministero o d'ufficioriconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentalepronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia (1).

La Cortese ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui al comma precedenterinvia la causa alla pubblica udienza (1).

Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio agli avvocati delle partii quali hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378.

(1) Comma così sostituito dall'art. 64L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 376 (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni)

I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni semplici dal primo presidente.

La parteche ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplicepuò proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unitefino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso.

All'udienza della sezione semplicela rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficiocon ordinanza inserita nel processo verbale.

Art. 377 (Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio)

Il primo presidentesu presentazione del ricorso a cura del cancellierefissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

Articolo così sostituito dall'art. 65L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 378 (Deposito di memorie di parte)

Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima della udienza.

Art. 379 (Discussione)

All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorsoil contenuto del provvedimento impugnato ein riassuntose non vi è discussione delle partii motivi del ricorso e del controricorso.

Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese.

Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate.

Non sono ammesse replichema gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.

Art. 380 (Deliberazione della sentenza)

La Cortedopo la discussione della causadeliberanella stessa sedutala sentenza in camera di consiglio (1).

Si applica alla deliberazione della Corte la disposizione dell'articolo 276.

(1) Comma così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 381 Articolo abrogato dalla L. 18 ottobre 1977n. 793.

Art. 382 (Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza)

La Cortequando decide una questione di giurisdizionestatuisce su questadeterminandoquando occorreil giudice competente.

Quando cassa per violazione delle norme sulla competenzastatuisce su questa.

Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizionecassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.

Art. 383 (Cassazione con rinvio)

La Cortequando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedenterinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

Nel caso previsto dall'articolo 360 secondo commala causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.

La Cortese riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudicerinvia la causa a quest'ultimo.

Art. 384 (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito)

La Cortequando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di dirittoenuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Articolo così sostituito dall'art. 66L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 385 (Provvedimenti sulle spese)

La Cortese rigetta il ricorsocondanna il ricorrente alle spese.

Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenzaprovvede sulle spese di tutti i precedenti giudiziliquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Se rinvia la causa ad altro giudicepuò provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

Art. 386 (Effetti della decisione sulla giurisdizione)

La decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda equando prosegue il giudizionon pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda.

Art. 387 (Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile)

Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibilenon può essere ripropostoanche se non è scaduto il termine fissato dalla legge.

Art. 388 (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito)

Copia del dispositivo della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnataaffinchè ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultimo.

Art. 389 (Domande conseguenti alla cassazione)

Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio ein caso di cassazione senza rinvioal giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Art. 390 (Rinuncia)

La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione all'udienzao sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'art. 375.

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesseche vi appongono il visto.

Art. 391 (Pronuncia sulla rinuncia)

Sulla rinuncia la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimentoaltrimenti provvede con ordinanza.

L'ordinanza o la sentenzache provvede sulla rinunciacondanna il rinunciante alle spese (1).

L'ordinanza ha efficacia di titolo esecutivo.

La condanna non è pronunciatase alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

(1) Comma così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977n. 793.

Art. 391 bis (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione)

Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395numero 4)la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenzaovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.

Sul ricorso la Corte pronuncia in camera di consiglio a norma dell'articolo 375.

La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicatonè è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

Articolo aggiunto dall'art. 67L. 26 novembre 1990n. 353. Successivamente la Corte Costituzionalecon sentenza 18 aprile 1996n. 119ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell’istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione.

Sezione III: DEL GIUDIZIO DI RINVIO

Art. 392 (Riassunzione della causa)

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.

La riassunzione si fa con citazionela quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Art. 393 (Estinzione del processo)

Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedenteo si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinviol'intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

Art. 394 (Procedimento in sede di rinvio)

In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.

Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorioma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassatasalvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione.

Capo IV: DELLA REVOCAZIONE

Art. 395 (Casi di revocazione)

Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra (1);

2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza.

3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusaoppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilitae tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicatapurchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

6) se la sentenza è effetto del dolo del giudiceaccertato con sentenza passata in giudicato.

La Corte costituzionalecon sentenza 30 gennaio 1986n. 17ha dichiarato l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui non prevede la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione rese su ricorsi basati sull'art. 360n. 4del codice di procedura civile ed affette dall'errore di cui all'art. 395n. 4c.p.c..

Con successiva sentenza n. 558 del 20 dicembre 1989 la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 395prima partee n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto e licenza per finita locazione e di convalida di sfratto per morosità emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato.

(1) La Corte costituzionalecon sentenza 20 febbraio 1995n. 51ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero 1) del presente articolo nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.

Art. 396 (Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello)

Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 123 e 6 dell'articolo precedentepurchè la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appelloil termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

Art. 397 (Revocazione proponibile dal pubblico ministero)

Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo commale sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:

1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;

2) quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

Art. 398 (Proposizione della domanda)

La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

La citazione deve indicarea pena d'inammissibilitàil motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 123 e 6 dell'articolo 395del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsitào del recupero dei documenti.

La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale (1).

La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazionesu istanza di partepuò sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazionequalora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta (2).

(1) Comma così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977n. 793.

(2) Comma così sostituito dall'art. 68L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 399 (Deposito della citazione e della risposta)

Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appellola citazione deve essere depositataa pena di improcedibilitàentro venti giorni dalla notificazione nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata (1).

Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

Se la revocazione è proposta davanti al pretore o al conciliatore il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 314.

(1) Comma così sostituito dalla L. 18 dicembre 1977n. 793.

Art. 400 (Procedimento)

Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a luiin quanto non derogate da quelle del presente capo.

Art. 401 (Sospensione dell'esecuzione)

Il giudice della revocazione può pronunciare su istanza di parte inserita nell'atto di citazionela ordinanza prevista nell'articolo 373con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

Articolo così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977n. 793.

Art. 402 (Decisione)

Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata (1).

Il giudicese per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttoripronunciacon sentenzala revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore (2).

(1) Comma così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977n. 793.

(2) Comma così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 857.

Art. 403 (Impugnazione della sentenza di revocazione)

Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

Capo V: DELL'OPPOSIZIONE DI TERZO

Art. 404 (Casi di opposizione di terzo)

Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti (1).

Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenzaquando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette:

- l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazioneemanata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso (sentenza 7 giugno 1984n. 167).

- l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosità (sentenza 25 ottobre 1985n. 237).

- l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza con la quale il pretore dispone l'affrancazione del fondo ex art. 4 della legge 22 luglio 1966n. 607 (sentenza 20 dicembre 1988n. 1105).

(1) La Corte costituzionalecon sentenza n. 192 del 26 maggio 1995ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo commanella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione.

Art. 405 (Domanda di opposizione)

L'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenzasecondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.

La citazione deve contenereoltre agli elementi di cui all'art. 163anche l'indicazione della sentenza impugnata enel caso del secondo comma dell'articolo precedente l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusionee della relativa prova.

Art. 406 (Procedimento)

Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a luiin quanto non derogate da quelle del presente capo.

Art. 407 (Sospensione dell'esecuzione)

Il giudice dell'opposizione può pronunciaresu istanza di parte inserita nell'atto di citazionel'ordinanza prevista nell'art. 373con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 857.

Art. 408 (Decisione)

Il giudicese dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivicondanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di lire quattrocento se la sentenza impugnata è del conciliatoredi lire seicento se è del pretoredi lire milleduecento se è del tribunale e di lire duemilaquattrocento in ogni altro caso.

TITOLO IV: NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO

Capo I: DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 409 (Controversie individuali di lavoro)

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privatoanche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadriadi colonia parziariadi compartecipazione agrariadi affitto a coltivatore direttononchè rapporti derivanti da altri contratti agrarisalva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenziadi rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinataprevalentemente personaleanche se non a carattere subordinato;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblicosemprechè non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 410 (Tentativo facoltativo di conciliazione)

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedentee non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivipuò promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazionenella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questaalla quale è addetto il lavoratoreo presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

La commissionericevuta la richiestatenta la conciliazione della controversiaconvocando le partiper una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provinciapresso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazioneuna commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegatoin qualità di presidenteda quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratoridesignati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituitecon le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente commaanche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioniquando se ne ravvisi la necessitàaffidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissionipresiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegatoche rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente commail direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 411 (Processo verbale di conciliazione)

Se la conciliazione riescesi forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativoil quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il pretoresu istanza della parte interessataaccertata la regolarità formale del verbale di conciliazionelo dichiara esecutivo con decreto.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacaleil processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttoreo un suo delegatoaccertatane la autenticitàprovvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato redatto. Il pretoresu istanza della parte interessataaccertata la regolarità formale del verbale di conciliazionelo dichiara esecutivo con decreto.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 412 (Processo verbale di mancata conciliazione)

Se la conciliazione non riescesi forma processo verbale: in esso le parti possono indicare la soluzioneanche parzialenella quale concordanoprecisandoquando è possibilel'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivoosservate le disposizioni di cui all'articolo 411.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l'obbligo di rilasciarealla parte che ne faccia richiestacopia del verbale nel termine di cinque giorni.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Sezione II: DEL PROCEDIMENTO

§ 1: DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO

Art. 413 (Giudice competente)

Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenzapurchè la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agentedel rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409 (1).

Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedentisi applicano quelle dell'articolo 18.

Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

(1) Comma aggiunto dall'art. 1L. 11 febbraio 1992n. 128.

Art. 414 (Forma della domanda)

La domanda si propone con ricorsoil quale deve contenere:

1) l'indicazione del giudice;

2) il nomeil cognomenonchè la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice aditoil nomeil cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridicaun'associazione non riconosciuta o un comitatoil ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonchè la sede del ricorrente o del convenuto;

3) la determinazione dell'oggetto della domanda;

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 415 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza)

Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il giudiceentro cinque giorni dal deposito del ricorsofissacon decretol'udienza di discussionealla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.

Il ricorsounitamente al decreto di fissazione dell'udienzadeve essere notificato al convenutoa cura dell'attoreentro dieci giorni dalla data di pronuncia del decretosalvo quanto disposto dall'articolo 417.

Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 416 (Costituzione del convenuto)

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienzadichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensivanella quale devono essere propostea pena di decadenzale eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizionein maniera precisa e non limitata ad una generica contestazionecirca i fatti affermati dall'attore a fondamento della domandaproporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamentea pena di decadenzai mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 417 (Costituzione e difesa personali delle parti)

In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le lire duecentocinquantamila.

La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.

Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al pretore che ne fa redigere processo verbale.

Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.

Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 418 (Notificazione della domanda riconvenzionale)

Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 devecon istanza contenuta nella stessa memoriaa pena di decadenza dalla riconvenzionale medesimachiedere al giudice chea modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415pronuncinon oltre cinque giorniun nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.

Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni.

Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore a cura dell'ufficiounitamente alla memoria difensivaentro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giornie quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 419 (Intervento volontario)

Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittoriol'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenutocon le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533. La Corte costituzionalecon sentenza n. 193 del 29 giugno 1983ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cuiove un terzo spieghi intervento volontarionon attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare - con il rispetto del termine di cui all'art. 415comma 5 (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcune delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero) - una nuova udienzanon meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memoriee di disporre cheentro cinque giornisiano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'intervenientee che sia notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.

Art. 420 (Udienza di discussione della causa)

Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle partisenza giustificato motivocostituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possonose ricorrono gravi motivimodificare le domandeeccezioni e conclusioni già formulateprevia autorizzazione del giudice.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o specialeil quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenzasenza gravi ragionidei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisioneo se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizioil giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre primase ritiene che siano rilevantidisponendocon ordinanza resa nell'udienzaper la loro immediata assunzione.

Qualora ciò non sia possibilefissa altra udienzanon oltre dieci giorni dalla primaconcedendo alle partiove ricorrano giusti motiviun termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di provaa norma del quinto commala controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessicon assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammettese rilevantii nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza oin caso di necessitàin udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102secondo comma106 e 107 il giudice fissa una nuova udienza e dispone cheentro cinque giornisiano notificati al terzo il provvedimento nonchè il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenutoosservati i termini di cui ai commi terzoquinto e sesto dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissatadepositando la propria memoria a norma dell'articolo 416.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.

Le udienze di mero rinvio sono vietate.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 421 (Poteri istruttori del giudice)

Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervisalvo gli eventuali diritti quesiti.

Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di provaanche fuori dei limiti stabiliti dal codice civilead eccezione del giuramento decisoriononchè la richiesta di informazioni e osservazionisia scritte che oralialle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo precedente.

Disponesu istanza di partel'accesso sul luogo di lavoropurchè necessario al fine dell'accertamento dei fattie dispone altresìse ne ravvisa l'utilitàl'esame dei testimoni sul luogo stesso.

Il giudiceove lo ritenga necessariopuò ordinare la comparizioneper interrogarle liberamente sui fatti della causaanche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 422 (Registrazione su nastro)

Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 423 (Ordinanze per il pagamento di somme)

Il giudicesu istanza di partein ogni stato del giudiziodispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Egualmentein ogni stato del giudizioil giudice puòsu istanza del lavoratoredisporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

L'ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 424 (Assistenza del consulente tecnico)

Se la natura della controversia lo richiedeil giudicein qualsiasi momentonomina uno o più consulenti tecniciscelti in albi specialia norma dell'articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.

Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbalesalvo quanto previsto dal precedente articolo 422.

Se il consulente chiede di presentare relazione scrittail giudice fissa un termine non superiore a venti giorninon prorogabilerinviando la trattazione ad altra udienza.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 425 (Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali)

Su istanza di partel'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudiziotramite un suo rappresentanteinformazioni e osservazioni orali o scritte.

Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.

A tal fineil giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.

Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoroanche aziendalida applicare nella causa.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 426 (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale)

Il pretore quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533. Successivamente la Corte costituzionalecon sentenza 14 gennaio 1977n. 14ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 426 del codice di procedura civilecome modificato dall'art. 1della legge 11 agosto 1973n. 533 (sul nuovo rito del lavoro)e dell'articolo 20 della legge medesima nella parte in cuicon riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della leggenon è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza che fissa la udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti.

Art. 427 (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario)

Il pretore quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributariealtrimenti la rimette con ordinanza al giudice competentefissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.

In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 428 (Incompetenza del giudice)

Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetentel'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la udienza di cui all'articolo 420.

Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedenteil giudice rimette la causa al pretore in funzione di giudice del lavorofissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 429 (Pronuncia della sentenza)

Nell'udienzail giudiceesaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle partipronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo.

Se il giudice lo ritiene necessariosu richiesta delle particoncede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensiverinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddettoper la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudicequando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavorodeve determinareoltre gli interessi nella misura legaleil maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo creditocondannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 430 (Deposito della sentenza)

La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 431 (Esecutorietà della sentenza)

Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivoin pendenza del termine per il deposito della sentenza.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.

La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale ein ogni casol'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire cinquecentomila.

Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283 (1).

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi (1).

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

(1) Comma aggiunto dall'art. 69L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 432 (Valutazione equitativa delle prestazioni)

Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovutail giudice la liquida con valutazione equitativa.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

§ 2: DELLE IMPUGNAZIONI

Art. 433 (Giudice d'appello)

L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.

Ove l'esecuzione sia iniziataprima della notificazione della sentenzal'appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 434 (Deposito del ricorso in appello)

Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazionenonchè le indicazioni prescritte dall'articolo 414.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla notificazione della sentenzaoppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 435 (Decreto del presidente)

Il presidente del tribunale entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissanon oltre sessanta giorni dalla data medesimal'udienza di discussione dinanzi al collegio.

L'appellantenei dieci giorni successivi al deposito del decretoprovvede alla notifica del ricorso e del decreto dell'appellato (1).

Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'esteroi termini di cui al primo e al terzo comma sono elevatirispettivamentea ottanta e sessanta giorni.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

(1) La Corte costituzionalecon sentenza 14 gennaio 1977n. 15ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato.

Art. 436 (Costituzione dell'appellato e appello incidentale)

L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.

La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensivanella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

Se propone appello incidentalel'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere propostoa pena di decadenzanella memoria di costituzioneda notificarsia cura dell'appellatoalla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.

Si osservanoin quanto applicabilile disposizioni dell'articolo 416.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 437 (Udienza di discussione)

Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegiosentiti i difensori delle partipronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di provatranne il giuramento estimatoriosalvo che il collegioanche d'ufficioli ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.

È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

Qualora ammetta le nuove proveil collegio fissaentro venti giornil'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 429.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 438 (Deposito della sentenza di appello)

Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 439 (Cambiamento del rito in appello)

Il tribunalese ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescrittoprocede a norma degli articoli 426 e 427.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 440 (Appellabilità delle sentenze)

Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 441 (Consulente tecnico in appello)

Il collegionell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.

Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Capo II: DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA

E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE

Art. 442 (Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie)

Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni socialigli infortuni sul lavorole malattie professionaligli assegni familiari nonchè ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatoriesi osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533. Successivamente la Corte costituzionalecon sentenza 12 aprile 1991n. 156ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolonella parte in cui non prevede che il giudicequando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza socialedeve determinareoltre gli interessi nella misura legaleil maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo creditoapplicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento. Con sentenza n. 196 del 27 aprile 1993la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non prevedequando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoriail medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito.

Art. 443 (Rilevanza del procedimento amministrativo)

La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o sianocomunquedecorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedentesospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

Il processo deve essere riassuntoa cura dell'attorenel termine perentorio di centottanta giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 444 (Giudice competente)

Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del pretorein funzione di giudice del lavoroche ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittimaè competente il pretorein funzione di giudice del lavorodel luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighiè competente il pretorein funzione di giudice del lavorodel luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 445 (Consulente tecnico)

Nei processi regolati nel presente caporelativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecniciil giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albiai sensi dell'articolo 424.

Nei casi di particolare complessità il termine di cui all'articolo 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 446 (Istituti di patronato e di assistenza sociale)

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possonosu istanza dell'assistitoin ogni grado del giudiziorendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 447 (Esecuzione provvisoria)

Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.

Si applica il disposto dell'articolo 431.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 447 bis (Norme applicabili alle controversie in materia di locazione

di comodato e di affitto)

Le controversie di cui all'articolo 8secondo commanumero 3)sono disciplinate dagli articoli 414415416417418419420421primo comma422423primo e terzo comma424425426427428429primo e secondo comma430433434435436437438439440441in quanto applicabili.

Per le controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 8secondo commanumero 3)è competente il giudice del luogo dove si trova la cosa. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.

Il giudice può disporre d'ufficioin qualsiasi momentol'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di provaad eccezione del giuramento decisoriononchè la richiesta di informazionisia scritte che oralialle associazioni di categoria indicate dalle parti.

Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo danno.

Articolo aggiunto dall'art. 70L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 448 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 449 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 450 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 451 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 452 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 453 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 454 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 455 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 456 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 457 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 458 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 459 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 460 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 461 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 462 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 463 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 464 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 465 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 466 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 467 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 468 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 469 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 470 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 471 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 472 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

Art. 473 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973n. 533.

LIBRO TERZO - DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

TITOLO I: DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO

Art. 474 Titolo esecutivo

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certoliquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenzee i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le cambialinonchè gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverlirelativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.

Art. 475 Spedizione in forma esecutiva

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficialeper valere come titolo per l'esecuzione forzatadebbono essere muniti della formula esecutivasalvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazioneo ai suoi successoricon indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficialesull'originale o sulla copiadella seguente formula: "comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spettidi mettere a esecuzione il presente titoloal pubblico ministero di darvi assistenzae a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrerviquando ne siano legalmente richiesti".

Art. 476 Altre copie in forma esecutiva

Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessatain caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciatoe negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.

Sull'istanza si provvede con decreto.

Il cancelliereil notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria non superiore a lire quattromilacon decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.

Art. 477 Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredima si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

Entro un anno dalla mortela notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmentenell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 478 Prestazione della cauzione

Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzionenon si può iniziare l'esecuzione forzata finchè quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutivao con atto separato che deve essere unito al titolo.

Art. 479 Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Se la legge non dispone altrimentil'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta dalla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; mase esso è costituito da una sentenzala notificazioneentro l'anno dalla pubblicazionepuò essere fatta a norma dell'articolo 170.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questopurchè la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

Art. 480 Forma del precetto

Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giornisalva l'autorizzazione di cui all'articolo 482con l'avvertimento chein mancanzasi procederà a esecuzione forzata.

Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle partidella data di notificazione del titolo esecutivose questa è fatta separatamenteo la trascrizione integrale del titolo stessoquando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziarioprima della relazione di notificazionedeve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificatoe le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Art. 481 Cessazione dell'efficacia del precetto

Il precetto diventa inefficacese nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.

Se contro il precetto è proposta opposizioneil termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.

Art. 482 Termine ad adempiere

Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il capo dell'ufficio competente per l'esecuzionese vi è pericolo nel ritardopuò autorizzare l'esecuzione immediatacon cauzione o senza. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

TITOLO II: DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Capo I: DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE

Sezione I: DEI MODI E DELLE FORME DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE

Art. 483 Cumulo dei mezzi di espropriazione

Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge; masu opposizione del debitoreil giudice dell'esecuzione immobiliarequando è iniziata anche questanegli altri casi il pretorecon ordinanza non impugnabilepossono limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie oin mancanzaa quello che il giudice stesso determina.

Art. 484 Giudice dell'esecuzione

L'espropriazione è diretta da un giudice.

Nei tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidentesu presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da che è stato formato.

Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente.

Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.

Art. 485 Audizione degli interessati

Quando la legge richiedeo il giudice ritiene necessarioche le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorantei creditori intervenutiil debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.

Il decreto è comunicato dal cancelliere.

Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontàil giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa.

Art. 486 Forma delle domande e delle istanze

Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzionese la legge non dispone altrimentisono proposte oralmente quando avvengono all'udienzae con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.

Art. 487 Forma dei provvedimenti del giudice

Salvo che la legge disponga altrimentii provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanzache può essere dal giudice stesso modificata o revocata finchè non abbia avuto esecuzione.

Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186.

Art. 488 Fascicolo dell'esecuzione

Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolonel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudicedal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

Il pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositarein luogo dell'originaleuna copia autentica del titolo esecutivocon obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.

Art. 489 Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni

Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenutinella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento.

In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione .

Art. 490 Pubblicità degli avvisi

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notiziaun avviso contenente tutti i datiche possono interessare il pubblicodeve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

In caso di espropriazione immobiliare il medesimo avviso è inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.

Il giudice può anche disporre che l'avviso sia inserito una o più volte in determinati giornali equando occorreche sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale.

Sezione II: DEL PIGNORAMENTO

Art. 491 Inizio dell'espropriazione

Salva l'ipotesi prevista nell'art. 502l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento.

Art. 492 Forma del pignoramento

Salve le forme particolari previste nei capi seguentiil pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivoil pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488 secondo comma.

Art. 493 Pignoramenti su istanza di più creditori

Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.

Ogni pignoramento ha effetto indipendenteanche se è unito ad altri in unico processo.

Art. 494 Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario

Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spesecon l'incarico di consegnarli al creditore.

All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.

Può altresì evitare il pignoramento di cosedepositando nelle mani dell'ufficiale giudiziarioin luogo di essecome oggetto di pignoramentouna somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle speseaumentato di due decimi.

Articolo così sostituito dalla Legge 14 luglio 1950n. 581.

Art. 495 Conversione del pignoramento

In qualsiasi momento anteriore alla venditail debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleriaa pena di inammissibilitàla somma corrispondente ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenutiindicati nei rispettivi atti di intervento. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzionesentite le parti.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzioneil giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo commala somma versata unitamente alla presentazione dell'istanza forma parte dei beni pignorati.

L'istanza può essere avanzata una sola voltaa pena di inammissibilità.

Articolo così sostituito dall'art. 71L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 496 Riduzione del pignoramento

Su istanza del debitore o anche d'ufficioquando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedenteil giudicesentiti il creditore pignorante e i creditori intervenutipuò disporre la riduzione del pignoramento.

Art. 497 Cessazione dell'efficacia del pignoramento

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.

Sezione III: DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI

Art. 498 Avviso ai creditori iscritti

Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.

A tal fine è notificato a ciascuno di essia cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramentoun avviso contenente l'indicazione del creditore pignorantedel credito per il quale si procededel titolo e delle cose pignorate.

In mancanza della prova di tale notificazioneil giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.

Art. 499 Intervento

Oltre i creditori indicati nell'articolo precedentepossono intervenire nella esecuzione gli altri creditoriancorchè non privilegiati.

Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di essola domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.

Art. 500 Effetti dell'intervento

L'intervento dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavataesecondo le disposizioni contenute nei capi seguentipuò anche dare diritto a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.

Sezione IV: DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE

Art. 501 Termine dilatorio del pignoramento

L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramentotranne che per le cose deteriorabilidelle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.

Art. 502 Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno

Salve le disposizioni speciali del codice civileper l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codicema l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.

In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.

Art. 503 Modi della vendita forzata

La vendita forzata può farsi con incanto o senzasecondo le forme previste nei capi seguenti.

Art. 504 Cessazione della vendita forzata

Se la vendita è fatta in più volte o in più lottideve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 primo comma.

Art. 505 Assegnazione

Il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignoratinei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.

Se sono intervenuti altri creditoril'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di piùd'accordo fra tutti.

Art. 506 Valore minimo per l'assegnazione

L'assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente.

Se il valore eccede quello indicato nel comma precedentesull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditoriosservate le cause di prelazione che li assistono.

Art. 507 Forma dell'assegnazione

L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contente l'indicazione dell'assegnatariodel creditore pignorantedi quelli intervenutidel debitoreed eventualmente del terzo proprietariodel bene assegnato e del prezzo di assegnazione.

Art. 508 Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario

Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipotecal'aggiudicatario o assegnatariocon l'autorizzazione del giudice dell'esecuzionepuò concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerentiliberando il debitore.

In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.

Sezione V: DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA

Art. 509 Composizione della somma ricavata

La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnatedi rendita o provento delle cose pignoratedi multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario.

Art. 510 Distribuzione della somma ricavata

Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditoriil giudice dell'esecuzionesentito il debitoredispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitaleinteressi e spese.

In caso diversola somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenticon riguardo alle cause legittime di prelazione.

Il residuo della somma ricavata è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.

Art. 511 Domanda di sostituzione

I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituitiproponendo domanda a norma dell'articolo 499 secondo comma.

Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confrontima le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.

Art. 512 Risoluzione delle controversie

Sein sede di distribuzionesorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditori e debitori o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazioneil giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causase è competente; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell'articolo 17fissando un termine perentorio per la riassunzione.

Il giudicese non sospende totalmente il procedimentoprovvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 857.

Capo II: DELL'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

Sezione I : DEL PIGNORAMENTO

Art. 513 Ricerca delle cose da pignorare

L'ufficiale giudiziariomunito del titolo esecutivo e del precettopuò ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitoreosservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Quando è necessario aprire porteripostigli o recipientivincere la resistenza opposta dal debitore o da terzioppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramentol'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanzerichiedendoquando occorrel'assistenza della forza pubblica.

Il pretoresu ricorso del creditorepuò autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitorema delle quali egli può direttamente disporre.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramentosecondo le norme della presente sezionele cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.

Art. 514 Cose mobili assolutamente impignorabili

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di leggenon si possono pignorare:

1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;

2) l'anello nuzialei vestitila biancheriai lettii tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sediegli armadi guardarobai cassettoniil frigoriferole stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettricila lavatricegli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerliin quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobilimeno i lettidi rilevante valore economicoanche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4) gli strumentigli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professionedell'arte o del mestiere del debitore;

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valorele letterei registri e in generale gli scritti di famiglianonchè i manoscrittisalvo che formino parte di una collezione.

Articolo così sostituito dalla L. 8 maggio 1971n. 302.

Art. 515 Cose mobili relativamente impignorabili

Le coseche il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimopossono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il pretoresu istanza del debitore e sentito il creditorepuò escludere dal pignoramentocon ordinanza non impugnabilequelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo o può anche permetterne l'usosebbene pignoratecon le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

Le stesse disposizioni il pretore può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.

Art. 516 Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedonose non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazionetranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.

Art. 517 Scelta delle cose da pignorare

Il pignoramentoquando non v'è pregiudizio per il creditoredeve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contantegli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.

Art. 518 Forma del pignoramento

L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbalenel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignoratedeterminandone approssimativamente il valorecon l'assistenzaquando occorredi uno stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da setal'ufficiale giudiziario ne descrive la naturala qualità e l'ubicazione.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presentel'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139 secondo commae consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria entro le ventiquattrore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.

Art. 519 Tempo del pignoramento

Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi nè fuori delle ore indicate nell'articolo 147salvo che ne sia data autorizzazione dal pretore.

Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.

Art. 520 Custodia dei mobili pignorati

L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere della pretura il danaroi titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziarimentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il pretore determina.

Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode.

Art. 521 Nomina e obblighi del custode

Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitorenè il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.

Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.

Al fine della conservazione delle cose pignoratel'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.

Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del pretore e deve rendere il conto a norma dell'art. 593.

Art. 522 Compenso del custode

Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.

Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.

Art. 523 Unione di pignoramenti

L'ufficiale giudiziarioche trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziariocontinua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale.

Art. 524 Pignoramento successivo

L'ufficiale giudiziarioche trova un pignoramento già compiutone dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignoratie quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.

Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramentose quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 525 secondo commaovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel terzo comma dell'articolo 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.

Il pignoramento successivose è compiuto dopo l'udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predettoha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beniper questi ha luogo separato processo.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 857.

Sezione II: DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI

Art. 525 Condizione a tempo dell'intervento

Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certoliquido ed esigibile.

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

Qualora il valore dei beni pignoratideterminato a norma dell'articolo 518non superi le lire dieci milionil'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorsoprevista dall'articolo 529 (1).

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

(1) Comma così sostituito dall'art. 72L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 526 Facoltà dei creditori intervenuti

I creditori intervenuti a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati ese muniti di titolo esecutivopossono provocarne i singoli atti.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 857.

Art. 527 Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione

Ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 secondo e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicarealla udienza o con atto notificato ein ogni casonon oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancellierel'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabilie di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo oaltrimentiad anticipare le spese necessarie per l'estensione.

Se i creditori intervenuti non si giovanosenza giusto motivodelle indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il termine di dieci giorniil creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 857.

Art. 528 Intervento tardivo

I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 525 secondo commaovvero oltre la data di presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista nell'articolo 525 terzo commama prima del provvedimento di distribuzioneconcorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza.

I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorateanche se intervengono a norma del comma precedenteconcorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 857.

Sezione III: DELL'ASSEGNAZIONE E DELLA VENDITA

Art. 529 Istanza di assegnazione o di vendita

Decorso il termine di cui all'articolo 501il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.

Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione.

Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.

Art. 530 Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita

Sull'istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita e debbono proporrea pena di decadenzale opposizioni agli atti esecutivise non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparseil pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorsoil pretore provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedentima saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 531 Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili

La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazionesalvo diverse consuetudini locali.

La vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli.

Delle cose indicate nell'articolo 515 il pretore può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.

Art. 532 Vendita a mezzo di commissionario

Quando lo ritiene opportunoil pretore può disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionarioaffinchè proceda alla vendita.

Nello stesso provvedimento il pretoresentito quando occorre uno stimatorefissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguitae può imporre al commissionario una cauzione.

Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercatola vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.

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N.B.: Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 857.

Art. 533 Obblighi del commissionario

Il commissionario non può vendere se non per contanti. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificatofattura o fissato bollato in doppio esemplareuno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla venditanel termine stabilito dal pretore nel suo provvedimento.

Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazioneil commissionariosalvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenutideve riconsegnare i beniaffinchè siano venduti all'incanto.

Il compenso al commissionario è stabilito dal pretore con decreto.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 857.

Art. 534 Vendita all'incanto

Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incantiil pretorecol provvedimento di cui all'articolo 530stabilisce il giornol'ora e il luogo in cui deve eseguirsie ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.

Nello stesso provvedimento il pretore può disporre cheoltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'articolo 490sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 857.

Art. 535 Prezzo base dell'incanto

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercatoil prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

In ogni altro caso il pretorenel provvedimento di cui all'articolo 530sentito quando occorre uno stimatorefissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizzase le circostanze lo consiglianola vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.

Art. 536 Trasporto e ricognizione delle cose da vendere

Chi è incaricato della vendita fa trasportarequando occorrele cose pignorate nel luogo stabilito per l'incantoe può richiedere l'intervento della forza pubblica.

In ogni casoprima di addivenire agli incanti deve farein concorso col custodela ricognizione degli oggetti da vendersiconfrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.

Art. 537 Modo dell'incanto

Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienzaper il prezzo base di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quandodopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiuntonon è fatta una maggiore offerta.

Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilitoè continuata nel primo giorno seguente non festivo.

Dell'incanto si redige processo verbaleche si deposita immediatamente nella cancelleria.

Art. 538 Nuovo incanto

Quando una cosa messa all'incanto resta invendutail cancelliere ne dà notizia alle parti.

Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'articolo 535 secondo commail pretore ordina un nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta.

Art. 539 Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

Se restano invendutisono assegnati per tale valore ai creditori.

Art. 540 Pagamento del prezzo e rivendita

La vendita all'incanto si fa per contanti.

Se il prezzo non è pagatosi procede immediatamente a nuovo incantoa spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.

La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.

Sezione IV: DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA

Art. 541 Distribuzione amichevole

Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordatoil pretoresentito il debitoreprovvede in conformità.

Art. 542 Distribuzione giudiziale

Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il pretore non l'approvaognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.

Il pretoresentite le partidistribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.

Capo III: DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

Sezione I: DEL PIGNORAMENTO E DELL'INTERVENTO

Art. 543 Forma del pignoramento

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzisi esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenereoltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

1) l'indicazione del credito per il quale si procededel titolo esecutivo e del precetto;

2) l'indicazionealmeno genericadelle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il pretore competente;

4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzoaffinchè questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

L'ufficiale giudiziarioche ha proceduto alla notificazione dell'attoè tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria della pretura per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.

Art. 544 Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

Se il credito pignorato è garantito da pegnos'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.

Se il credito pignorato è garantito da ipotecal'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.

Art. 545 Crediti impignorabili

Non possono essere pignorati i crediti alimentaritranne che per causa di alimenti e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poverioppure sussidi dovuti per maternitàmalattie e funerali da casse di assicurazioneda enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendiodi salario di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamentopossono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Statoalle province e ai comunied in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

Art. 546 Obblighi del terzo

Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543il terzo è soggettorelativamente alle cose e alle somme da lui dovuteagli obblighi che la legge impone al custode.

Art. 547 Dichiarazione del terzo

Con dichiarazione all'udienza il terzopersonalmente o a mezzo di mandatario specialedeve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possessoe quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

Art. 548 Mancata o contestata dichiarazione del terzo

Se il terzo non comparisce all'udienza stabilita ocomparendorifiuta di fare la dichiarazioneo se intorno a questa sorgono contestazioniil pretoresu istanza di parteprovvede all'istruzione della causa a norma del libro secondose essa non eccede i limiti della sua competenza; altrimenti rimette le parti davanti al tribunale competenteassegnando loro un termine perentorio per la riassunzione.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo gradopuò essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232 primo comma.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 857.

Art. 549 Accertamento dell'obbligo del terzo

Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all'articolo precedenteil giudicese accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzofissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo.

Art. 550 Pluralità di pignoramenti

Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.

Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazioneegli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.

Art. 551 Intervento

L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.

Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

Sezione II: DELL'ASSEGNAZIONE E DELLA VENDITA

Art. 552 Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitoreil pretoresentite le partiprovvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguentio per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.

Art. 553 Assegnazione e vendita di crediti

Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorniil pretore le assegna in pagamentosalvo esazione ai creditori concorrenti.

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggioreo si tratta di censi o di rendite perpetue o temporaneee i creditori non ne chiedano d'accordo l'assegnazionesi applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.

Il valore delle rendite perpetue e dei censiquando sono assegnati ai creditorideve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.

Art. 554 Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegnoil pretore dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designasentite le parti.

Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipotecail provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari.

Capo IV: DELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

Sezione I: DEL PIGNORAMENTO

Art. 555 Forma del pignoramento

Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamentecon gli estremi richiesti dal codice civile per la individuazione dell'immobile ipotecatoi beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzionee gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492.

Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliariche trascrive l'atto e gli restituisce una delle note.

Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignoranteal quale l'ufficiale giudiziariose richiestodeve consegnare gli atti di cui sopra.

Art. 556 Espropriazione di mobili insieme con immobili

Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredanoquando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitariamente.

In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobilima li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.

Art. 557 Deposito dell'atto di pignoramento

L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento eappena possibilela nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro cinque giorni dal pignoramento enell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo commala nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione.

Art. 558 Limitazione dell'espropriazione

Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favoreil giudice dell'esecuzione può applicare il disposto dell'articolo 496oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.

Art. 559 Custodia dei beni pignorati

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori compresi le pertinenze e i fruttisenza diritto a compenso.

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenutoil giudice dell'esecuzionesentito il debitorepuò nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore.

Art. 560 Modo della custodia

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.

Con l'autorizzazione del giudice il debitore può continuare ad abitare nell'immobile pignoratooccupando i locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia.

Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamentoil giudice può anche concedergli un assegno alimentare sulle renditenei limiti dello stretto necessario.

Art. 561 Pignoramento successivo

Il conservatore dei registri immobiliarise nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramentone fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.

L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramentose quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 563 secondo comma. In tal caso l'esecuzione si svolge in unico processo.

Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui soprasi applica l'articolo 524 ultimo comma.

Art. 562 Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.

Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.

Sezione II: DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI

Art. 563 Condizioni e tempo dell'intervento

Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un creditoanche se sottoposto a termine o a condizione.

Per gli effetti di cui all'articolo seguente l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita.

Art. 564 Facoltà dei creditori intervenuti

I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato ese muniti di titolo esecutivopossono provocarne i singoli atti.

Art. 565 Intervento tardivo

I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 563 secondo commama prima di quella prevista nell'articolo 596concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.

Art. 566 Intervento dei creditori iscritti e privilegiati

I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 563 secondo commama prima di quella prevista nell'articolo 596concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazioneequando sono muniti di titolo esecutivopossono provocare atti dell'espropriazione.

Sezione III: DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE

§ 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 567 Istanza di vendita

Decorso il termine di cui all'articolo 501il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Al ricorso si debbono unire l'estratto del catasto e delle mappe censuariei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato e il certificato del tributo diretto verso lo Stato.

Art. 568 Determinazione del valore dell'immobile

Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile si determina a norma dell'articolo 15 primo comma.

Per il diritto del direttarioil valoreagli effetti indicatisi determina in base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell'articolo 13 ultimo comma.

Se il bene non è soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguatoil valore è determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli può fornire un esperto da lui nominato.

Art. 569 Provvedimento per l'autorizzazione della vendita

Sulla istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e debbono proporrea pena di decadenzale opposizioni agli atti esecutivise non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparseil giudice dispone con ordinanza la venditala quale si fa a norma degli articoli seguentise egli non ritiene opportuno che si svolga col sistema dell'incanto.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificataa cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzatoai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.

§ 2: VENDITA SENZA INCANTO

Art. 570 Avviso della vendita

Dell'ordine di vendita è dato dal cancellierea norma dell'articolo 490pubblico avviso contenente l'indicazione del debitoredegli estremi previsti nell'articolo 555 e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale.

Art. 571 Offerte d'acquisto

Ognunotranne il debitoreè ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente la indicazione del prezzodel tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall'offerentel'offerta non può essere revocata prima di venti giorni.

L'offerta non è efficace se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

Art. 572 Deliberazione sull'offerta

Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l'offerta non supera di almeno un quarto il valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere.

Se supera questo limiteil giudice può fare luogo alla venditaquando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto.

Si applica anche in questo caso la disposizione dell'articolo 577.

Art. 573 Gara tra gli offerenti

Se vi sono più offerteil giudice dell'esecuzione convoca gli offerenti e li invita a una gara sull'offerta più alta.

Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesione degli offerentiil giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.

Art. 574 Provvedimenti relativi alla vendita

Il giudice dell'esecuzionequando fa luogo alla venditadispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il terminedalla comunicazione del decretoentro il quale il versamento deve farsiequando questo è avvenutopronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.

Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'articolo 583.

Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al primo commail giudice provvede a norma dell'articolo 587.

Art. 575 Termine delle offerte senza incanto

Se il decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente non è pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nell'articolo 570il giudice dell'esecuzione ordina l'incanto.

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi.

§ 3: VENDITA CON INCANTO

Art. 576 Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

Il giudice dell'esecuzionequando ordina l'incantostabiliscesentito quando occorre un esperto:

1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;

2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;

3) il giorno e l'ora dell'incanto;

4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incantononchè le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;

5) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;

7) il terminenon superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazioneentro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.

L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.

Art. 577 Indivisibilità dei fondi

La divisione in lotti non può essere disposta se l'immobile costituisce un'unità colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.

Art. 578 Delega a compiere la vendita

Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunalecon l'ordinanza che dispone la vendita il giudice dell'esecuzione può stabilire che l'incanto avvengaper quella partedavanti al tribunale del luogo in cui è situata.

In tal casocopia dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegatoil quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.

Art. 579 Persone ammesse agli incanti

Salvo quanto è disposto nell'articolo seguenteognunoeccetto il debitoreè ammesso a fare offerte all'incanto.

Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.

Art. 580 Prestazione della cauzione

Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576e avere depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.

Se l'offerente non diviene aggiudicatariola cauzione e il deposito per le spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell'incanto.

Art. 581 Modalità dell'incanto

L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzionenella sala delle udienze pubblichecol sistema della candela vergine.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

Subito dopo ciascuna offerta si accendono successivamente fino a tre candele che durino ciascuna un minuto circa. Quando la terza candela si è spenta senza che sia fatta una maggiore offertal'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altraanche se poi questa è dichiarata nulla.

Art. 582 Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.

Art. 583 Aggiudicazione per persona da nominare

Il procuratore legaleche è rimasto aggiudicatario per persona da nominaredeve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offertadepositando il mandato.

In mancanzal'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.

Art. 584 Offerte dopo l'incanto

Avvenuto l'incantopossono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giornima non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello raggiunto nell'incanto.

Tali offerte si fanno a norma dell'articolo 571 eprima di procedere alla gara di cui all'articolo 573il cancelliere dà pubblico avviso dell'offerta più alta a norma dell'articolo 570.

Art. 585 Versamento del prezzo

L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipotecail giudice dell'esecuzione può limitarecon suo decretoil versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

Art. 586 Trasferimento del bene espropriato

Avvenuto il versamento del prezzoil giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giustoovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriatoripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecariese queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508 (1).

Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.

Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.

(1) Comma così modificato dall'art. 19 bisD.L. 13 maggio 1991n. 152.

Art. 587 Inadempienza dell'aggiudicatario

Se il prezzo non è depositato nel termine stabilitoil giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatariopronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.

Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricavaunito alla cauzione confiscatarisulta inferiore a quello dell'incanto precedentel'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

Art. 588 Esito negativo dell'incanto

Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerteogni creditore nel termine di dieci giorni può fare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente.

Art. 589 Istanza di assegnazione

L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 e al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.

Art. 590 Provvedimento di assegnazione

Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato desertoil giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti.

All'udienza il giudicese vi sono domande di assegnazioneprovvede su di essefissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamentoil giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.

Art. 591 Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto

All'udienza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzionese non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierledispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguentioppure ordina che si proceda a nuovo incanto.

In quest'ultimo casoil giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicitàfissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente.

Sezione IV: DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

Art. 592 Nomina dell'amministratore giudiziario

L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzatooppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.

All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.

Art. 593 Rendiconto

L'amministratorenel termine fissato dal giudice dell'esecuzionee in ogni caso alla fine di ciascun trimestredeve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.

Al termine della gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto finale.

I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questicon ordinanza non impugnabilerisolve le contestazioni che sorgono in merito ad essiapplicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.

Art. 594 Assegnazione delle rendite

Durante il corso dell'amministrazione giudiziariail giudice dell'esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.

Art. 595 Cessazione dell'amministrazione giudiziaria

In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzionesentite le altre partiproceda a nuovo incanto o all'assegnazione dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta di acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.

L'amministrazione cessae deve essere ordinato un nuovo incantoquando viene a scadere il termine previsto nell'ordinanza di cui all'articolo 592tranne che il giudicesu richiesta di tutte le partinon ritenga di poter concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni.

Sezione V: DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA

Art. 596 Formazione del progetto di distribuzione

Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo commail giudice dell'esecuzionenon più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzoprovvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipanoe lo deposita in cancelleria affinchè possa essere consultato dai creditori e dal debitorefissando l'udienza per la loro audizione.

Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.

Art. 597 Mancata comparizione

La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell'articolo 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente.

Art. 598 Approvazione del progetto

Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le partise ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione ordina il pagamento delle singole quotealtrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512.

Capo V: DELL'ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI

Art. 599 Pignoramento

Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

In tal caso del pignoramento è notificato avvisoa cura del creditore pignoranteanche agli altri comproprietariai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

Art. 600 Convocazione dei comproprietari

Il giudice dell'esecuzionesu istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessatiprovvedequando è possibilealla separazione della quota in natura spettante al debitore.

Se la separazione non è possibilepuò ordinare la vendita della quota indivisa o disporre che si proceda alla divisione a norma del codice civile.

Art. 601 Divisione

Se si deve procedere alla divisionel'esecuzione è sospesa finchè sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.

Avvenuta la divisionela vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.

Capo VI: DELL'ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO

Art. 602 Modo dell'espropriazione

Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altruioppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frodesi applicano le disposizioni contenute nei capi precedentiin quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

Art. 603 Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.

Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

Art. 604 Disposizioni particolari

Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzoal quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitoretranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma.

Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitoreè sentito anche il terzo.

TITOLO III: DELL'ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO

Art. 605 Precetto per consegna o rilascio

Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenereoltre le indicazioni di cui all'articolo 480anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilasciol'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.

Art. 606 Modo della consegna

Decorso il termine indicato nel precettol'ufficiale giudiziariomunito del titolo esecutivo e del precettosi reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.

Art. 607 Cose pignorate

Se le cose da consegnare sono pignoratela consegna non può avere luogoe la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.

Art. 608 Modo del rilascio

L'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parteche è tenuta a rilasciare l'immobileil giorno e l'ora in cui procederà.

Nel giorno e nell'ora stabilitil'ufficiale giudiziariomunito del titolo esecutivo e del precettosi reca sul luogo dell'esecuzione efacendo usoquando occorredei poteri a lui consentiti dall'articolo 513immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobiledel quale le consegna le chiaviingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

Art. 609 Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione

Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnatel'ufficiale giudiziariose la stessa parte non le asporta immediatamentepuò disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istantese consente di custodirleo il trasporto in altro luogo.

Se le cose sono pignorate o sequestratel'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestroe al pretore per l'eventuale sostituzione del custode.

Art. 610 Provvedimenti temporanei

Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazioneciascuna parte può chiedere al pretoreanche verbalmentei provvedimenti temporanei occorrenti.

Titolo IV: DELL'ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE

Art. 612 Provvedimento

Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non faredopo la notificazione del precettodeve chiedere con ricorso al pretore che siano determinate le modalità dell'esecuzione.

Il pretore provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.

Art. 613 Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione

L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al pretore le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il pretore provvede con decreto.

Art. 614 Rimborso delle spese

Al termine dell'esecuzione o nel corso di essala parte istante presenta al pretore la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario con domanda di decreto d'ingiunzione.

Il pretorequando riconosce giustificate le spese denunciateprovvede con decreto a norma dell'articolo 642.

TITOLO V: DELLE OPPOSIZIONI

Capo I: DELLE OPPOSIZIONI DEL DEBITORE E DEL TERZO ASSOGGETTATO ALL'ESECUZIONE

Sezione I:DELLE OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE

Art. 615 Forma dell'opposizione

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziatasi può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27.

Quando è iniziata l'esecuzionel'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Art. 616 Provvedimenti del giudice dell'esecuzione

Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzionequesti provvede all'istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti rimette le parti davanti all'ufficio giudiziario competente per valoreassegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.

Sezione II: DELLE OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI

Art. 617 Forma dell'opposizione

Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongonoprima che sia iniziata l'esecuzionedavanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo commacon atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzionese riguardano il titolo esecutivo o il precettooppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

Art. 618 Provvedimenti del giudice dell'esecuzione

Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decretoe dànei casi urgentii provvedimenti opportuni.

All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causache è poi decisa dal collegio con sentenza non impugnabile.

Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.

Sezione III: OPPOSIZIONE IN MATERIA DI LAVORODI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

Art. 618 bis Procedimento

Per le materie trattate nei Capi I e II del titolo IV del libro secondole opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 615 e dal secondo comma dell'art. 617.

Sezione e articolo aggiunti dall'art. 3L. 13 agosto 1973n. 533.

Capo II: DELLE OPPOSIZIONI DI TERZI

Art. 619 Forma dell'opposizione

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzioneprima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.

Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Se all'udienza le parti non raggiungono un accordoil giudicequando è competente l'ufficio giudiziario al quale appartieneprovvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti fissa all'opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all'ufficio giudiziario competente per valore.

Art. 620 Opposizione tardiva

Se in seguito alla opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessai diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.

Art. 621 Limiti della prova testimoniale

Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitoretranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

Art. 622 Opposizione della moglie del debitore

L'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitorerelativamente ai beni mobili pignorati nella casa di luitranne che per i beni dotali o per i beni che essa provicon atto di data certaesserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.

La Corte costituzionalecon sentenza 15 dicembre 1967n. 143ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

TITOLO VI: DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO

Capo I: DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO

Art. 623 Limiti della sospensione

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivol'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Art. 624 Sospensione per opposizione all'esecuzione

Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 secondo comma e 619il giudice dell'esecuzioneconcorrendo gravi motivisospendesu istanza di parteil processo con cauzione o senza.

Il giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle controversie previste nell'articolo 512.

Art. 625 Procedimento

Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedenteil giudice dell'esecuzione provvede con ordinanzasentite le parti.

Nei casi urgentiil giudice può disporre la sospensione con decretonel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti. Alla udienza provvede con ordinanza.

Art. 626 Effetti della sospensione

Quando il processo è sospesonessun atto esecutivo può essere compiutosalvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.

Art. 627 Riassunzione

Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione ein ogni casonon più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 628 Sospensione del termine di efficacia del pignoramento

La opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell'articolo 497.

Capo II: DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO

Art. 629 Rinuncia

Il processo si estingue seprima dell'aggiudicazione o dell'assegnazioneil creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

In quanto possibilesi applicano le disposizioni dell'articolo 306.

Art. 630 Inattività delle parti

Oltre che nei casi espressamente previsti dalla leggeil processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.

L'estinzione opera di dirittoma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesasalvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione è dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzionela quale è comunicata a cura del cancellierese è pronunciata fuori dall'udienza.

Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzoquarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza (1).

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 847.

(1) La Corte costituzionalecon sentenza 17 dicembre 1981n. 195ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non estendein relazione all'art. 629 c.p.c.il reclamo previsto dall'art. 630ultimo commaall'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.

Art. 631 Mancata comparizione all'udienza

Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienzail giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.

Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienzail giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 847.

Art. 632 Effetti dell'estinzione del processo

Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazioneessa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazionela somma ricavata è consegnata al debitore.

Avvenuta l'estinzione del processoil custode rende al debitore il contoche è discusso e chiuso davanti al giudice della esecuzione.

Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma.

LIBRO QUARTO - DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo I: DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

Art. 633 Condizioni di ammissibilità

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibilio di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinatail giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocatiprocuratoricancellieriufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3) se il credito riguarda onoraridiritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionaleoppure ad altri esercenti una libera professione o arteper la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizionepurchè il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'art. 643 deve avvenire fuori della Repubblica.

Art. 634 Prova scritta

Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammianche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danarononchè per prestazioni di servizifatte da imprenditori che esercitano un'attività commercialeanche a persone che non esercitano tale attivitàsono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civilepurchè bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenutenonchè gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributariequando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture (1).

(1) Comma così modificato dall’art. 8comma 3D.L. 18 ottobre 1995n. 432.

Art. 635 Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici

Per i crediti dello Statoo di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Statosono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazionequando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.

Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'art. 459 (1) secondo commasono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.

(1) L'art. 459 citato è stato abrogato dalla Legge 11 agosto 1973n. 533. Vedioraart. 442.

Art. 636 Parcella delle spese e prestazioni

Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazionimunita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudicese non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640deve attenersi al parere nei limiti della somma domandatasalva la correzione degli errori materiali.

Art. 637 Giudice competente

Per l'ingiunzione è competente il conciliatoreil pretore o il presidente del tribunaleche sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Per i crediti previsti nel numero 2 dell'art. 633 è competente anche il capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati e i procuratori possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede l'associazione professionale alla quale sono iscritti: e i notai possono proporlaosservate le disposizioni relative alla competenza per valoreal pretore del mandamento in cui si trova il loro ufficio o al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consiglio notarile dal quale dipendono.

Art. 638 Forma della domanda e deposito

La domanda di ingiunzione si propone con ricorso contenenteoltre i requisiti indicati nell'art. 125l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppurequando è ammessa la costituzione di personala dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domiciliole notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.

Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 641.

Art. 639 Ricorso per consegna di cose fungibili

Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibiliil ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in naturaa definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudicese ritiene la somma dichiarata non proporzionataprima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercioindustria e agricoltura.

Art. 640 Rigetto della domanda

Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domandadispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrenteinvitandolo a provvedere alla prova.

Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibileil giudice la rigetta con decreto motivato.

Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domandaanche in via ordinaria.

Art. 641 Accoglimento della domanda

Se esistono le condizioni previste nell'art. 633il giudicecon decreto motivatoingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giornicon l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e chein mancanza di opposizionesi procederà a esecuzione forzata (1).

Quando concorrono giusti motiviil termine può essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato fino a sessanta. Se l'intimato risiede nelle province libiche o in territori soggetti alla sovranità italianail termine non può essere minore di trenta nè maggiore di centoventi giorni (2).

Nel decreto (eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni)il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento (3).

(1) Comma così modificato dall’art. 8comma 1D.L. 18 ottobre 1995n. 432.

(2) Comma così modificato dall’art. 8comma 2D.L. 18 ottobre 1995n. 432.

(3) Comma così sostituito dalla L. 10 maggio 1976n. 358. Successivamentela Corte costituzionalecon sentenza 31 dicembre 1986n. 303ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente commaper contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzionenella parte in cui non consente la liquidazione delle spese e competenze all'istante che abbia già a proprio favore un titolo esecutivo.

Art. 642 Esecuzione provvisoria

Se il credito è fondato su cambialeassegno bancarioassegno circolarecertificato di liquidazione di borsao su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzatoil giudicesu istanza del ricorrenteingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazioneautorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.

L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardoma il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482.

Art. 643 Notificazione del decreto

L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli art. 137 e seguenti. La notificazione determina la pendenza della lite.

Art. 644 Mancata notificazione del decreto

Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronunciase deve avvenire nel territorio della Repubblica escluse le province libichee di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

N.B.: Articolo così modificato dall’art. 8comma 3 bisD.L. 18 ottobre 1995n. 432.

Art. 645 Opposizione

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decretocon atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinchè ne prenda nota sull'originale del decreto.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 847.

Art. 646 Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro

Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoroentro cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'articolo 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.

In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione.

Durante il corso del terminestabilito per il tentativo di conciliazionel'opponente può chiedere con ricorso al pretore o al presidente la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decretochein caso di accoglimento dell'istanzadeve essere notificato alla controparte.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 847.

Art. 647 Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilitooppure l'opponente non si è costituitoil conciliatoreil pretore o il presidentesu istanza anche verbale del ricorrentedichiara esecutivo il decreto. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazionequando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolol'opposizione non può essere più proposta nè proseguitasalvo il disposto dell'art. 650e la cauzione eventualmente prestata è liberata.

Art. 648 Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Il giudice istruttorese l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzionepuò concederecon ordinanza non impugnabilel'esecuzione provvisoria del decretoqualora non sia stata concessa a norma dell'art. 642.

Deve in ogni caso concederlase la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzionispese e danni (1).

(1) La Corte costituzionalecon sentenza 4 maggio 1984n. 137ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttorese la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzionispese e dannidebba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all'art. 648primo commae la corrispondenza della offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel secondo comma dello stesso art. 48.

Art. 649 Sospensione dell'esecuzione provvisoria

Il giudice istruttoresu istanza dell'opponentequando ricorrono gravi motivipuòcon ordinanza non impugnabilesospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642.

Art. 650 Opposizione tardiva

L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decretose prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1).

In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.

L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

(1) La Corte costituzionalecon sentenza 20 maggio 1976n. 120ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivonon abbia potutoper caso fortuito o forza maggiorefare opposizione entro il termine fissato nel decreto.

Art. 651 Articolo abrogato dalla L. 18 ottobre 1977n. 793.

Art. 652 Conciliazione

Se nel giudizio di opposizionele parti si concilianoil giudicecon ordinanza non impugnabiledichiara o conferma l'esecutorietà del decreto oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo casorimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari.

Art. 653 Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione

Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutivaoppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processoil decretoche non ne sia già munitoacquista efficacia esecutiva.

Se l'opposizione è accolta solo in parteil titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenzama gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.

Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioniil giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo (1).

(1) Comma aggiunto dalla L. 10 maggio 1976n. 358. Successivamente la Corte costituzionalecon sentenza 31 dicembre 1986n. 303ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso comma per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost.nella parte in cui non consente la liquidazione delle spese e competenze all'istante che abbia già a proprio favore un titolo esecutivo.

Art. 654 Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del conciliatoredel pretore o del presidente scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione.

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula.

Art. 655 Iscrizione d'ipoteca

I decreti dichiarati esecutivi a norma degli artt. 642647 e 648 e quelli rispetto ai quali è rigettata l'opposizione costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Art. 656 Impugnazioni

Il decreto d'ingiunzionedivenuto esecutivo a norma dell'art. 647può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 125 e 6 dell'art. 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'art. 404comma 2.

Capo II: DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO

Art. 657 Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione

Il locatore o il concedente può intimare al conduttoreall'affittuario coltivatore direttoal mezzadro o al colono licenza per finita locazioneprima della scadenza del contrattocon la contestuale citazione per la convalidarispettando i termini prescritti dal contrattodalla legge o dagli usi locali.

Può altresì intimare lo sfrattocon la contestuale citazione per la convalidadopo la scadenza del contrattosein virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedentiè esclusa la tacita riconduzione.

Art. 658 Intimazione di sfratto per morosità

Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenzee chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti (1).

Se il canone consiste in derrateil locatore deve dichiarare a norma dell'articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione.

(1) Comma così sostituito dalla L. 30 luglio 1984n. 399.

Art. 659 Rapporto di locazione d'opera

Se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'operal'intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalidaa norma degli articoli precedentipuò essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.

Art. 660 Forma dell'intimazione

Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguentiesclusa la notificazione al domicilio eletto.

Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice aditoaltrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria.

La citazione per la convalidaredatta a norma dell’articolo 125in luogo dell’invito e dell’avvertimento al convenuto previsti dall’articolo 163terzo commanumero 7)deve contenerecon l’invito a comparire nell’udienza indicatal’avvertimento che se non comparisce ocomparendonon si opponeil giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell’articolo 663 (1).

Tra il giorno della notificazione dell’intimazione e quello dell’udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il pretore puòsu istanza dell’intimantecon decreto motivatoscritto in calce all’originale e alle copie dell’intimazioneabreviare fino alla metà i termini di comparizione (1).

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l’intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di rispostaoppure presentando tali atti al giudice in udienza (1).

Ai fini dell’opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666è sufficiente la comparizione personale dell’intimato (1).

Se l'intimazione non è stata notificata in mani propriel'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandatae allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione.

(1) Comma inserito dall’art. 8comma 3 terD.L. 18 ottobre 1995n. 432.

Art. 661 Giudice competente

Quando si intima la licenza o lo sfrattola citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata.

Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1984n. 339.

Art. 662 Mancata comparizione del locatore

Gli effetti dell'intimazione cessanose il locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di citazione.

Art. 663 Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato

Se l'intimato non comparisce o comparendo non si opponeil giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazionese risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso che l'intimato non sia comparsola formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data dell'apposizione (1).

Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canonela convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione.

(1) Comma aggiunto dalla L. 22 dicembre 1973n. 841.

Art. 664 Pagamento dei canoni

Nel caso previsto nell'articolo 658il giudice adito pronuncia separato decreto d'ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfrattoe per le spese relative all'intimazione.

Il decreto è esteso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istanteda conservarsi in cancelleria.

Il decreto è immediatamente esecutivoma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.

Art. 665 Opposizioneprovvedimenti del giudice

Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scrittail giudicesu istanza del locatorese non sussistono gravi motivi in contrariopronuncia ordinanza non impugnabile di rilasciocon riserva delle eccezioni del convenuto.

L'ordinanza è immediatamente esecutivama può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese.

Art. 666 Contestazione sull'ammontare dei canoni

Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canonee il convenuto nega la propria morosità contestando l'ammontare della somma pretesail giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.

Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamentoil giudice convalida l'intimazione di sfratto enel caso previsto nell'articolo 658pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.

Art. 667 Mutamento del rito

Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666il giudizio prosegue nelle forme del rito specialeprevia ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426.

Articolo così sostituito dall'art. 73L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 668 Opposizione dopo la convalida

Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimatoquesti può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1).

Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzionel'opposizione non è più ammessae la cauzioneprestata a norma dell'articolo 663 terzo commaè liberata.

L'opposizione si propone davanti al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili (2).

L'opposizione non sospende il processo esecutivoma il giudicecon ordinanza non impugnabilepuò disporne la sospensione per gravi motiviimponendoquando lo ritiene opportuno una cauzione all'opponente.

(1) La Corte costituzionalecon sentenza 18 maggio 1972n. 89ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato chepur avendo avuto conoscenza della citazionenon sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore.

(2) Comma così sostituito dalla L. 30 luglio 1984n. 399.

Art. 669 Giudizio separato per il pagamento di canoni

Se nel caso previsto nell'articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canonila pronuncia sullo sfratto risolve la locazionema lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.

Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sezione I: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE

Art. 669 bis Forma della domanda

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.

Articolo aggiunto dall'art. 74L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 669 ter Competenza anteriore alla causa

Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

Se competente per la causa di merito è il conciliatorela domanda si propone al pretore.

Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di meritola domanda si propone al giudiceche sarebbe competente per materia o valoredel luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del Tribunale o al pretore dirigente il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Articolo aggiunto dall'art. 74L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 669 quater Competenza in corso di causa

Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppurese questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrottoal presidenteil quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669 ter.

Se la causa pende davanti al conciliatorela domanda si propone al pretore.

In pendenza dei termini per proporre l'impugnazionela domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.

Se la causa pende davanti al giudice stranieroe il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di meritosi applica il terzo comma dell'articolo 669 ter.

Il terzo comma dell'articolo 669 ter si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penalesalva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice di procedura penale.

Articolo aggiunto dall'art. 74L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 669 quinquies Competenza in caso di clausola compromissoriadi compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale

Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente il giudizio arbitralela domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

Articolo aggiunto dall'art. 74Legge 26 novembre 1990n. 353.

Art. 669 sexies Procedimento

Il giudice sentite le partiomessa ogni formalità non essenziale al contraddittorioprocede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiestoe provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimentoprovvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissacon lo stesso decretol'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore ad otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudicecon ordinanzaconfermamodifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'esteroi termini di cui al comma precedente sono triplicati.

Articolo aggiunto dall'art. 74Legge 26 novembre 1990n. 353.

Art. 669 septies Provvedimento negativo

L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di meritocon essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabilinel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Articolo aggiunto dall'art. 74Legge 26 novembre 1990n. 353.

Art. 669 octies Provvedimento di accoglimento

L'ordinanza di accoglimentoove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di meritodeve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di meritosalva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669 novies.

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudicela causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoriala partenei termini di cui ai commi precedentideve notificare all'altra un'atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitralepropone la domanda e procedeper quanto le spettaalla nomina degli arbitri (1).

Articolo aggiunto dall'art. 74L. 26 novembre 1990n. 353.

(1) Comma aggiunto dall'art. 1L. 5 gennaio 1994n. 25.

Art. 669 novies Inefficacia del provvedimento cautelare

Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669 octiesovvero se successivamente al suo inizio si estingueil provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

In entrambi i casiil giudice che ha emesso il provvedimentosu ricorso della parte interessataconvocate le parti con decreto in calce al ricorsodichiarase non c'è contestazionecon ordinanza avente efficacia esecutivache il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutivasalva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669 decies.

Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669 undeciesovvero se con sentenzaanche non passata in giudicatoè dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza oin mancanzacon ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o esteroil provvedimento cautelareoltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo commaperde altresì efficacia:

1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

2) se sono pronunciati sentenza stranieraanche non passata in giudicatoo lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

Articolo aggiunto dall'art. 74L. 26 novembre 1990353.

Art. 669 decies Revoca e modifica

Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito puòsu istanza di partemodificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitratoovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penalei provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.

Articolo aggiunto dall'art. 74L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 669 undecies Cauzione

Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istantevalutata ogni circostanzauna cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.

Articolo aggiunto dall'art. 74L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 669 duodecies Attuazione

Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestril'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibilimentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegnarilasciofare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione eove sorgano difficoltà o contestazionidà con ordinanza i provvedimenti opportunisentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

Articolo aggiunto dall'art. 74Legge 26 novembre 1990n. 353.

Art. 669 terdecies Reclamo contro i provvedimenti cautelari

Contro l'ordinanza con la qualeprima dell'inizio o nel corso della causa di meritosia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'art. 739secondo comma.

Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunalequello contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegiodel quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'appelloil reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte oin mancanzaalla Corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Il collegioconvocate le partipronuncianon oltre venti giorni dal deposito del ricorsoordinanza non impugnabile con la quale confermamodifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamoquando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave dannopuò disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

Articolo aggiunto dall'art. 74L. 26 novembre 1990n. 353. Successivamente la Corte costituzionalecon sentenza 23 giugno 1994n. 253ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previstoanche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.

Art. 669 quaterdecies Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni IIIII e V di questo capononchèin quanto compatibiliagli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669 septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.

Articolo aggiunto dall'art. 74L. 26 novembre 1990n. 353.

Sezione II: DEL SEQUESTRO

Art. 670 Sequestro giudiziario

Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:

1) di beni mobili o immobiliaziende o altre universalità di beniquando ne è controversa la proprietà o il possessoed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;

2) di libriregistridocumentimodellicampioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di provaquando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione; ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.

Art. 671 Sequestro conservativo

Il giudicesu istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio creditopuò autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovutenei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

Art. 672 Articolo abrogato dall'art. 89L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 673 Articolo abrogato dall'art. 89L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 674 Cauzione

Articolo abrogato dall'art. 89L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 675 Termine d'efficacia del provvedimento

Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficaciase non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.

Art. 676 Custodia nel caso di sequestro giudiziario

Nel disporre il sequestro giudiziarioil giudice nomina il custodestabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione.

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521522 e 560.

Art. 677 Esecuzione del sequestro giudiziario

Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguentiin quanto applicabiliomessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonchè la comunicazione di cui all'articolo 608primo comma.

L'articolo 608primo commaè applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore (1).

Il giudicecol provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamentepuò ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

(1) Comma così sostituito dalla L. 23 maggio 1951n. 400.

Art. 678 Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In questo ultimo caso il sequestrante devecon l'atto di sequestrocitare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul meritoa meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi (1).

Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrareil giudice può provvedere nei confronti del terzo detentorea norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Si applica l'articolo 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.

Articolo così sostituito dalla Legge 14 luglio 1950n. 581.

(1) Comma così sostituito dall'art. 75Legge 26 novembre 1990n. 353.

Art. 679 Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili

Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.

Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.

Art. 680 Articolo abrogato dall'art. 89L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 681 Articolo abrogato dall'art. 89L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 682 Articolo abrogato dall'art. 89L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 683 Articolo abrogato dall'art. 89Legge 26 novembre 1990n. 353.

Art. 684 Revoca del sequestro

Il debitore può ottenere dal giudice istruttorecon ordinanza non impugnabilela revoca del sequestro conservativoprestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spesein ragione del valore delle cose sequestrate.

Art. 685 Vendita delle cose deteriorabili

In caso di pericolo di deterioramento delle cose che formano oggetto del sequestroil giudicecon lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivopuò ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.

Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

Art. 686 Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.

Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditoriil sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.

Art. 687 Casi speciali di sequestro

Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazionequando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegnao l'idoneità della cosa offerta.

Sezione III: DEI PROCEDIMENTI DI DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO

Art. 688 Forma dell'istanza

La denuncia di nuova opera o di danno tenuto si propone con ricorso al pretore competente a norma dell'articolo 21.

Quando vi è causa pendente per il meritola denuncia si propone a norma dell'articolo 669 quater (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 76L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 689 Articolo abrogato dall'art. 89L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 690 Articolo abrogato dall'art. 89L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 691 Contravvenzione al divieto del giudice

Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordineil giudicesu ricorso della parte interessatapuò disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.

Sezione IV: DEI PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

Art. 692 Assunzione di testimoni

Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimonile cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporrepuò chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.

Art. 693 Istanza

L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.

In caso d'eccezionale urgenzal'istanza può anche proporsi al pretore del luogo in cui la prova deve essere assunta.

Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimonie l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata.

Art. 694 Ordine di comparizione

Il presidente del tribunaleil pretore o il conciliatore fissacon decretol'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.

Art. 695 Ammissione del mezzo di prova

Il presidente del tribunaleil pretore o il conciliatoreassuntequando occorresommarie informazioniprovvede con ordinanza non impugnabile ese ammette l'esame testimonialefissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi.

Art. 696 Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

Chi ha urgenza di far verificareprima del giudiziolo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cosepuò chiederea norma degli articoli 692 e seguentiche sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale (1).

Il presidente del tribunaleil pretore o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695in quanto applicabilinomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

(1) La Corte costituzionalecon sentenza 22 ottobre 1990n. 471ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante.

Art. 697 Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

In caso di eccezionale urgenzail presidente del tribunaleil pretore o il conciliatore può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decretodispensando il ricorrente dalla notificazione alle altri parti; in tal caso può nominare un procuratoreche intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.

Non oltre il giorno successivoa cura del cancellieredeve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.

Art. 698 Assunzione ed efficacia delle prove preventive

Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicanoin quanto possibilegli articoli 191 e seguenti.

L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanzanè impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

I processi verbali delle prove non possono essere prodottinè richiamatinè riprodotti in copia nel giudizio di meritoprima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

Art. 699 Istruzione preventiva in corso di causa

L'istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione o la sospensione del giudizio.

Il giudice provvede con ordinanza.

Sezione V: DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA

Art. 700 Condizioni per la concessione

Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capochi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinariaquesto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabilepuò chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenzache appaionosecondo le circostanzepiù idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Art. 701 Articolo abrogato dall'art. 89L. 26 novembre 1990n. 353.

Art. 702 Articolo abrogato dall'art. 89L. 26 novembre 1990n. 353.

Capo IV: DEI PROCEDIMENTI POSSESSORI

Art. 703 Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al pretore competente a norma dell'articolo 21.

Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti.

Articolo così modificato dall'art. 77Legge 26 novembre 1990n. 353.

Art. 704 Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio

Ogni domanda relativa al possessoper fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitoriodeve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.

Può essere tuttavia domandata al pretore la reintegrazione del possesso; in tale caso il pretore dà i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.

Art. 705 Divieto di proporre giudizio petitorio

Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitoriofinchè il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita (1).

Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore.

(1) La Corte costituzionalecon sentenza 3 febbraio 1992n. 25ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto.

TITOLO II: DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE

Capo I: DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

Art. 706 Forma della domanda

La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domiciliocon ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Art. 707 Comparizione personale delle parti

I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore (1).

Se il ricorrente non si presentala domanda non ha effetto.

Se non si presenta il coniuge convenutoil presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizioneordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

(1) La Corte costituzionalecon sentenza 30 giugno 1971n. 151ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ai coniugicomparsi personalmente davanti al presidente del tribunalee in caso di mancata conciliazioneè inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori.

Art. 708 Tentativo di conciliazioneprovvedimenti del presidente

Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamenteprocurando di conciliarli.

Se i coniugi si concilianoil presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesceil presidenteanche d'ufficiodà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prolenomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.

Se si verificano mutamenti nelle circostanzel'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177.

La Corte costituzionalecon sentenza 30 giugno 1971n. 151ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui ai coniugicomparsi personalmente davanti al presidente del tribunalee in caso di mancata conciliazioneè inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori.

Art. 709 Notificazione della fissazione dell'udienza

L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparsonel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessaed è comunicata al pubblico ministero.

Art. 710 Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

Le parti possono sempre chiederecon le forme del procedimento in camera di consigliola modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

Il tribunalesentite le partiprovvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

Ove il procedimento non possa essere immediatamente definitoil tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.

Articolo così sostituito dall'art. 1L. 29 luglio 1988n. 331. Successivamentela Corte costituzionalecon sentenza 9 novembre 1992n. 416ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.

Art. 711 Separazione consensuale

Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civileil presidentesu ricorso di entrambi i coniugideve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708.

Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugisi applica l'articolo 706 ultimo comma.

Se la conciliazione non riescesi dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunaleil quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.

Capo II: DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE

Art. 712 Forma della domanda

La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.

Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniugedei parenti entro il quarto gradodegli affini entro il secondo grado ese vi sonodel tutore o curatoredell'interdicendo o dell'inabilitando.

Art. 713 Provvedimenti del presidente

Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiestapuò con decreto rigettare senz'altro la domandaaltrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrentedell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorsole cui informazioni ritenga utili (1).

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrenteentro il termine fissato nel decreto stessoalle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.

(1) La Corte costituzionalecon sentenza 5 luglio 1968n. 87ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente commasecondo periodonella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz'altroe cioè senza istituire contraddittorio con la parte istantela domanda d'interdizione o d'inabilitazioneove il pubblico ministero ne faccia richiestain riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

Art. 714 Istruzione preliminare

All'udienzail giudice istruttorecon l'intervento del pubblico ministeroprocede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitandosente il parere delle altre persone citateinterrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioniesercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile.

Art. 715 Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando

Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttorequesticon l'intervento del pubblico ministerosi reca per sentirlo nel luogo dove si trova.

Art. 716 Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando

L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimentocomprese le impugnazionianche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.

Art. 717 Nomina del tutore e del curatore provvisorio

Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominatoanche d'ufficiocon decreto del giudice istruttore.

Finchè non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazionelo stesso giudice istruttore può revocare la nominaanche d'ufficio.

Art. 718 Legittimazione all'impugnazione

La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o di inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domandaanche se non parteciparono al giudizioe del tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.

Art. 719 Termine per l'impugnazione

Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenzafatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.

Se è stato nominato un tutore o curatore provvisoriol'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

Art. 720 Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione

Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.

Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domandae possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revocaanche se non parteciparono al giudizio.

Capo III:DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSENZA

E ALLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Art. 721 Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso

I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consigliosu ricorso degli interessatisentito il pubblico ministero.

Art. 722 Domanda per dichiarazione d'assenza

La domanda per dichiarazione d'assenza si propone con ricorsonel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso ese esistonodel suo procuratore o rappresentante legale.

Art. 723 Fissazione dell'udienza di comparizione

Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sè o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedentee stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

Art. 724 Procedimento

Il giudice interroga le persone comparse sulle ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunaleche questo pronuncia con sentenza.

Art. 725 Immissione in possesso temporaneo

Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assentequando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.

Se la domanda è proposta da altri interessatiil giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.

Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneosono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell'articolo 50ultimo commadel codice civilee sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice.

Art. 726 Domanda per dichiarazione di morte presunta

La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorsonel quale debbono essere indicati il nomecognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso ese esistonodel suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre personeche a notizia del ricorrenteperderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioniper effetto della morte dello scomparso.

Art. 727 Pubblicazione della domanda

Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 723 e ordina che a cura del ricorrente la domandaentro il termine che egli stesso fissasia inserita per estrattodue volte consecutive a distanza di dieci giorninella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornalicon invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato la domanda s'intende abbandonata.

Il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Art. 728 Comparizione

Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazioneil giudicesu istanza del ricorrentefissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sè del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazionie quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunaleche questo pronuncia con sentenza.

Art. 729 Pubblicazione della sentenza

. La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali indicati nella sentenza stessa. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza (1) e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenzaper l'annotazione sull'originale.

Recte: Gazzetta Ufficiale.

Art. 730 Esecuzione

La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione di cui all'articolo precedente.

Art. 731 Comunicazione all'ufficio di stato civile

Il cancelliere dà notiziaa norma dell'articolo 133 secondo commaall'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.

Capo IV: DISPOSIZIONI RELATIVE AI MINORIAGLI INTERDETTI E AGLI INABILITATI

Art. 732 Provvedimenti su parere del giudice tutelare

I provvedimenti relativi ai minoriagli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consigliosalvo che la legge disponga altrimenti.

Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minoriinterdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelareil parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.

Qualora non sia prodottoil presidente provvede a richiederlo d'ufficio.

Art. 733 Vendita di beni

Senell'autorizzare la vendita di beni di minoriinterdetti o inabilitatiil tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incantidesigna per procedervi un ufficiale giudiziario della pretura del luogo in cui si trovano i beni mobilioppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.

L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli artt. 534 e ss.in quanto applicabilie premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.

Art. 734 Esito negativo dell'incanto

Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'art. 376primo commadel codice civilel'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.

Il tribunalese non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferioreautorizza la vendita a trattative private.

Capo V: DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI

Art. 735 Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare

La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare può essere chiestanel caso previsto nell'art. 174 del codice civiledall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiuntio dal pubblico ministeroenel caso previsto nell'art. 176da uno dei figli maggiorenni o emancipatida un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.

Art. 736 Procedimento

La domanda per i provvedimenti previsti nell'art. precedente si propone con ricorso.

Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sè o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Dopo l'audizione delle partiil presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunaleche decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Capo VI. DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Art. 737 Forma della domanda e del provvedimento

I provvedimentiche debbono essere pronunciati in camera di consigliosi chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivatosalvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 738 Procedimento

Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatoreche riferisce in camera di consiglio.

Se deve essere sentito il pubblico ministerogli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.

Il giudice può assumere informazioni.

Art. 739 Reclami delle parti

Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunaleche pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appelloche pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decretose è dato in confronto di una sola parteo dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

Salvo che la legge disponga altrimentinon è ammesso reclamo contro i decreti della Corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

Art. 740 Reclami del pubblico ministero

Il pubblico ministeroentro dieci giorni dalla comunicazionepuò proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere.

Art. 741 Efficacia dei provvedimenti

I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.

Se vi sono ragioni d'urgenzail giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.

Art. 742 Revocabilità dei provvedimenti

I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocatima restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

Art. 742 bis Ambito di applicazione degli articoli precedenti

Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglioancorchè non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.

Articolo aggiunto dalla L. 14 luglio 1950n. 581.

TITOLO III: DELLA COPIA E DELLA COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI

Art. 743 Copia degli atti

Qualunque depositario pubblicoautorizzato a spedire copia degli atti che detienedeve rilasciarne copia autenticaancorchè l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'attosotto pena dei danni e delle spesesalve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.

La copia d'un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del testatoretranne che a sua istanzadella quale si fa menzione nella copia.

Art. 744 Copie o estratti da pubblici registri

I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenutieccettuati i casi determinati dalla leggea spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenutisotto pena dei danni e delle spese.

Art. 745 Rifiuto o ritardo nel rilascio

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedentel'istante può ricorrere al conciliatoreal pretore o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.

Il presidenteil pretoreo il conciliatore provvede con decretosentito il pubblico ufficiale.

Art. 746 Collazione di copie

Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'articolo 743 ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiutapuò ricorrere al pretore del mandamento nel quale il depositario esercita le sue funzioni. Il pretoresentito il depositariodà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario.

TITOLO IV: DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'APERTURA DELLE SUCCESSIONI

Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 747 Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.

Il giudice provvede sul ricorso con decretocontro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.

Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specieil ricorso deve essere notificato al legatario.

Art. 748 Forma della vendita

La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.

Il giudicequando occorrefissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.

Art. 749 Procedimento per la fissazione dei termini

L'istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato attose non è proposta nel corso di un giudiziosi propone con ricorso al pretore del luogo in cui si è aperta la successione.

Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificatia cura del ricorrentealla persona stessa.

Il pretore provvede con ordinanzacontro la quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglioprevia audizione degli interessati a norma del comma precedente.

Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso.

Art. 750 Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

L'istanza per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatarionei casi previsti dalla leggeè propostaquando non vi è giudizio pendentecon ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e dell'erede o legatario davanti a sè e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.

Il presidente stabilisce le modalità e l'ammontare della cauzione con ordinanzacontro la quale è ammesso reclamo al presidente della Corte d'appello a norma dell'articolo 739. Il presidente della Corte d'appello provvede con ordinanza non impugnabileprevia audizione degli interessati a norma del comma precedente.

Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civilerelativamente agli esecutori testamentari.

Art. 751 Scelta dell'onerato

L'istanza per la scelta prevista nell'articolo 631ultimo commadel codice civile è proposta con ricorsoche deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato.

La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto.

Capo II: DELL'APPOSIZIONE E DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI

Sezione I: DELL'APPOSIZIONE DEI SIGILLI

Art. 752 Giudice competente

All'apposizione dei sigilli procede il pretore.

Nei comuni in cui non ha sede il pretorei sigilli possono essere apposti in caso di urgenzadal conciliatore. Il processo verbale è trasmesso immediatamente al pretore.

Art. 753 Persone che possono chiedere l'apposizione

Possono chiedere l'apposizione dei sigilli:

1) l'esecutore testamentario;

2) coloro che possono avere diritto alla successione;

3) le persone che coabitavano col defuntoo che al momento della morte erano addette al suo serviziose il coniugegli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;

4) i creditori.

L'istanza si propone mediante ricorsonel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura.

Art. 754 Apposizione d'ufficio

L'apposizione dei sigilli è disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:

1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo;

2) se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore;

3) se il defunto è stato depositario pubblicooppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato.

La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.

Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositatio ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.

Art. 755 Poteri del pretore

Se le porte sono chiuseo si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigillio sorgono altre difficoltàtanto prima quanto durante l'apposizioneil pretore può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.

Art. 756 Custodia delle chiavi

Le chiavi delle serraturesulle quali sono stati apposti i sigillifinchè non sia ordinata la rimozione di questidebbono essere custodite dal cancelliere.

Art. 757 Conservazione di testamenti e di carte

Se nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importantiil pretore provvede alla conservazione di essi.

Se non può provvedervi nello stesso giornonel processo verbale descrive la forma esterna delle cartee le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto in presenza delle partifissando il giorno e l'ora in cui emetterà i provvedimenti ulteriori.

Art. 758 Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili

Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigillio che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casase ne fa descrizione nel processo verbale.

Delle cose che possono deteriorarsiil pretore può ordinare con decreto la vendita immediataincaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.

Art. 759 Informazioni e nomina del custode

Durante le operazioni di apposizione dei sigilliil pretore assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata.

Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.

Art. 760 Apposizione di sigilli durante e dopo l'inventario

L'apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l'inventario può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.

Esaurito l'inventarionon si fa luogo all'apposizione dei sigillisalvo che l'inventario sia impugnato.

Art. 761 Accesso nei luoghi sigillati

Il pretore e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigillifinchè non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762salvo che il pretore disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.

Sezione II: DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI

Art. 762 Termine

I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizionesalvo che il pretore per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.

Se alcuno degli eredi è minore non emancipatonon si può procedere alla rimozione dei sigilli finchè non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.

Art. 763 Provvedimento di rimozione

La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal pretore su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 12 e 4.

Nei casi previsti nell'articolo 754 può essere ordinata anche d'ufficio ese ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3la rimozione deve essere seguita dall'inventario.

L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.

Art. 764 Opposizione

Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al pretore.

Il pretore fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell'opponente.

Il pretore provvede con ordinanza non impugnabileese ordina la rimozionepuò disporre che essa sia seguita dall'inventario e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.

Art. 765 Ufficiale procedente

La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.

Se non occorre l'inventariola rimozione è eseguita dal cancelliere della pretura. Nei comuni in cui non ha sede la pretura la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del conciliatore.

Art. 766 Avviso alle persone interessate

Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avvisonelle forme stabilite nell'articolo 772alle persone indicate nell'articolo 771.

Art. 767 Alterazioni nello stato dei sigilli

L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.

Se trova in essi qualche alterazionedeve sospendere ogni operazione ulteriorefacendone immediatamente rapporto al pretoreil quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell'inventario.

Art. 768 Disposizione generale

Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigillisalvo che la legge stabilisca altrimenti.

Capo III: DELL'INVENTARIO

Art. 769 Istanza

L'inventario può essere chiesto al pretore dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere della pretura o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal pretore.

L'istanza si propone con ricorsonel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura.

Il pretore provvede con decreto.

Art. 770 Inventario da eseguirsi dal notaio

Quando all'inventario deve procedere un notaioil cancelliere gli consegnaritirandone ricevuta:

1) le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756;

2) copia del processo verbale di apposizione dei sigillidell'istanza e del decreto di rimozione;

3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nomecognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.

La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario.

Art. 771 Persone che hanno diritto ad assistere all'inventario

Hanno diritto ad assistere alla formazione dell'inventario:

1) il coniuge superstite;

2) gli eredi legittimi presunti;

3) l'esecutore testamentariogli eredi istituiti e i legatari;

4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

Art. 772 Avviso dell'inizio dell'inventario

L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avvisoalmeno tre giorni primaalle persone indicate nell'articolo precedente del luogogiorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.

L'avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunalenella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio chesu istanza di chi ha chiesto l'inventarioè nominato con decreto dal pretore per rappresentarli.

Art. 773 Nomina di stimatore

L'ufficiale che procede all'inventario nominaquando occorreuno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili.

Art. 774 Rinvio delle operazioni

Quando l'inventario non può essere ultimato nel giorno del suo iniziol'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimoavvertendone verbalmente le parti presenti.

Art. 775 Processo verbale d'inventario

Il processo verbale d'inventario contiene:

1) la descrizione degli immobilimediante l'indicazione della loro naturadella loro situazionedei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;

2) la descrizione e la stima dei mobilicon la specificazione del peso o del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;

3) l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;

4) l'indicazione delle altre attività e passività;

5) la descrizione delle cartescritture e note relative allo stato attivo e passivole quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commerciofirmarne i foglie lineare gli intervalli.

Se alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggettol'ufficiale lo descrive nel processo verbalefacendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

Art. 776 Consegna delle cose mobili inventariate

Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessateoin mancanzanominata con decreto del pretoresu istanza di una delle partisentite le altre.

Art. 777 Applicabilità delle norme agli altri casi di inventario

Le disposizioni contenute in questo capo (sezione) si applicano a ogni inventario ordinato dalla leggesalve le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori.

Capo IV: DEL BENEFICIO DI INVENTARIO

Art. 778 Reclami contro lo stato di graduazione

I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'articolo 501 del codice civile sono proposti al pretore o al tribunale competente per valore del luogo dell'aperta successione.

Il valore della causa è determinato da quello dell'attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell'articolo 15 per gli immobili.

I reclami si propongono con citazione da notificarsi all'erede e a coloro i cui diritti sono contestatie sono decisi in unico giudizio.

Art. 779 Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'articolo 509 del codice civile si propone con ricorso.

Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.

Il pretore provvede sull'istanza con ordinanzacontro la quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglioprevia audizione degli interessati a norma del comma precedente.

L'istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamose alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario.

Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civileil pretore rimette le parti davanti al giudice competentefissando un termine perentorio per la riassunzione e disponendo gli opportuni mezzi conservativicompresa eventualmente la nomina del curatore.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950n. 857.

Art. 780 Domanda dell'erede contro l'eredità

Le domande dell'erede con beneficio d'inventario contro l'eredità sono proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domandail giudice nomina un curatore in rappresentanza dell'eredità.

Capo V: DEL CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE

Art. 781 Notificazione del decreto di nomina

Il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente è notificato alla persona nominata a cura del cancellierenel termine stabilito nello stesso decreto.

Art. 782 Vigilanza del pretore

L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del pretore. Questiquando lo crede opportunopuò prefiggerecon decretotermini per la presentazione dei conti della gestionee può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal pretore.

Art. 783 Vendita di beni ereditari

La vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventariosalvo che il pretorecon decreto motivatonon disponga altrimenti.

La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.

TITOLO V: DELLO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI

Art. 784 Litisconsorzio necessario

Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono.

Art. 785 Pronuncia sulla domanda di divisione

Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisioneessa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.

Art. 786 Direzione delle operazioni

Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttoreil qualeanche nel corso di essepuò delegarne la direzione a un notaio.

Art. 787 Vendita di mobili

Quando occorre procedere alla vendita di mobilicensi o renditeil giudice istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e seguentise non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Se sorge controversiala vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

Art. 788 Vendita di immobili

Quando occorre procedere alla vendita di immobiliil giudice istruttore provvede con ordinanza a norma degli articoli 576 e seguentise non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Se sorge controversiala vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

L'incanto si svolge davanti al giudice istruttore chequando occorrepuò disporre altri incanti a norma dell'articolo 591.

Quando le operazioni sono affidate a un notaioquesti provvede direttamente alla venditaa norma delle disposizioni del presente articolo.

Art. 789 Progetto di divisione e contestazioni su di esso

Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progettoordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.

Il decreto è comunicato alle parti.

Se non sorgono contestazioniil giudice istruttorecon ordinanza non impugnabiledichiara esecutivo il progettoaltrimenti provvede a norma dell'articolo 187.

In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.

Art. 790 Operazioni davanti al notaio

Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaioquesti dà avvisoalmeno cinque giorni primaai condividenti e ai creditori intervenuti del luogogiorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.

Le operazioni si svolgono alla presenza delle partiassistitese lo richiedono e a loro spesedai propri procuratori.

Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesseil notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.

Questi fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle partialle quali il decreto stesso è comunicato dal cancelliere.

Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza.

Art. 791 Progetto di divisione formato dal notaio

Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.

Formato il progetto delle quote e dei lottise le parti non si accordano su di essoil notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttoreentro cinque giorni dalla sottoscrizione.

Il giudice provvede come al penultimo comma dell'articolo precedente per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell'articolo 187.

L'estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudiceemessa a norma dell'articolo 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato.

TITOLO VI: DEL PROCESSO DI LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE

Art. 792 Deposito del prezzo

L'acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l'immobile acquistato dalle ipoteche deve chiederecon ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazionela determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il presidente provvede con decreto.

Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscrittil'acquirentenel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazionedeve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del depositoil titolo d'acquisto col certificato di trascrizioneun estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.

Art. 793 Convocazione dei creditori

Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedenteil presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirentedel precedente proprietario e dei creditori iscrittie stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre partia cura dell'acquirente.

Art. 794 Provvedimenti del giudice

All'udienza il giudiceaccertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimentodispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazionee quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.

Art. 795 Espropriazione

Se è fatta istanza di espropriazioneil giudiceverificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essadispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.

La vendita non può essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.

L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.

Alla distribuzione della somma ricavata partecipanooltre ai creditori privilegiati e ipotecarii creditori dell'acquirente.

Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.

TITOLO VII: DELL'EFFICACIA DELLE SENTENZE STRANIERE E DELL'ESECUZIONE DI ALTRI ATTI DI AUTORITÀ STRANIERE

Art. 796 Giudice competente

Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla Corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.

La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomaticaquando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo casose la parte interessata non ha costituito un procuratoreil presidente della Corte d'appellosu richiesta del pubblico ministeronomina un curatore speciale per proporre la domanda.

L'intervento del pubblico ministero è sempre necessario. Articolo abrogatoa decorrere dal 31 dicembre 1996dall'art. 73L. 31 maggio 1995n. 218.

Art. 797 Condizioni per la dichiarazione di efficacia

La Corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:

1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;

2) che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;

3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;

4) che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;

5) che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;

6) che non è pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse partiistituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;

7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della Corte d'appello che ne dichiara l'efficacia. Articolo abrogatoa decorrere dal 31 dicembre 1996dall'art. 73L. 31 maggio 1995n. 218.

Art. 798 Riesame del merito

Su domanda del convenuto la Corte di appello procede al riesame del merito della causaquando la sentenza è stata pronunciata in contumaciao quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1234 e 6 dell'articolo 395.

In questi casi la cortesecondo i risultati della istruzione e della discussionedecide sul meritooppure dichiara l'efficacia della sentenza straniera. Articolo abrogatoa decorrere dal 31 dicembre 1996dall'art. 73L. 31 maggio 1995n. 218.

Art. 799 Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente

La sentenza straniera può essere fatta valere anche in corso di giudizioquando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere. Mase vi procede la Corte d'appello competente a norma dell'articolo 796l'efficacia della sentenza può esseresu istanza di parteespressamente dichiarata a tutti gli effetti.

Se la parte contro la quale è fatta valere la sentenza domanda il riesame del merito a norma dell'articolo precedenteil giudice sospende il procedimento e fissa un termine perentorio per proporre la domanda di riesame davanti alla Corte d'appello competente. Articolo abrogatoa decorrere dal 31 dicembre 1996dall'art. 73Legge 31 maggio 1995n. 218.

Art. 800 Sentenze arbitrali straniere

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali stranierepronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all'esteropurchè non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell'articolo 806 esecondo la legge del luogo in cui sono state pronunciateabbiano efficacia di una sentenza dell'autorità giudiziaria. Articolo abrogato dall'art. 24L. 5 gennaio 1994n. 25.

Art. 801 Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione

Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizionequando si vuole farli valere in Italiaè attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili. Articolo abrogatoa decorrere dal 31 dicembre 1996dall'art. 73L. 31 maggio 1995n. 218.

Art. 802 Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri

Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoniaccertamenti tecnicigiuramentiinterrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nelle Repubblica sono resi esecutivi con decreto della Corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali attisentito il pubblico ministero.

Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessatal'istanza è proposta alla Corte mediante ricorsoal quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.

Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudicela richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.

La Corte delibera in camera di consiglio equalora autorizzi l'assunzionerimette gli atti al giudice competente. Articolo abrogatoa decorrere dal 31 dicembre 1996dall'art. 73Legge 31 maggio 1995n. 218.

Art. 803 Esecuzione richiesta in via diplomatica

Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzionei provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedentee le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.

Quando i mezzi richiesti lo esigonolo stesso giudice può nominare d'ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata. Articolo abrogatoa decorrere dal 31 dicembre 1996dall'art. 73L. 31 maggio 1995n. 218.

Art. 804 Atti pubblici ricevuti all'estero

L'efficacia esecutiva nella Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero è dichiarata con sentenza della Corte d'appello del luogo in cui l'atto deve eseguirsiprevio accertamento che l'atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale è stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Articolo abrogatoa decorrere dal 31 dicembre 1996dall'art. 73L. 31 maggio 1995n. 218.

Art. 805 Notificazione di atti giudiziari di autorità straniere

La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunalenella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguitaa cura del pubblico ministeroda un ufficiale giudiziario da lui richiesto. Articolo abrogatoa decorrere dal 31 dicembre 1996dall'art. 73L. 31 maggio 1995n. 218.

TITOLO VIII: DELL'ARBITRATO

Capo I: DEL COMPROMESSO E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 806 Compromesso

Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insortetranne quelle previste negli articoli 409 e 442quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione.

Art. 807 Forma del compromesso

Il compromesso devea pena di nullitàessere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.

La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente (1).

Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

(1) Comma aggiunto dall'art. 2Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Art. 808 Clausola compromissoria

Le partinel contratto che stipulano o in un atto separatopossono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitripurchè si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'art. 807commi 1° e 2°.

Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoropurchè ciò avvengaa pena di nullitàsenza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiari il lodo non impugnabile.

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttaviail potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.

Articolo così sostituito dall'art. 3Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Art. 809 Numero e modo di nomina degli arbitri

Gli arbitri possono essere uno o piùpurchè in numero dispari.

Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.

In caso di indicazione di un numero pari di arbitril'ulteriore arbitrose le parti non hanno diversamente convenutoè nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino a riguardogli arbitri sono tre ein mancanza di nominase le parti non hanno diversamente convenutoprovvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810 (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 4Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Capo II: DEGLI ARBITRI

Art. 810 Nomina degli arbitri

Quando a norma del compromesso o della clausola compromissoria gli arbitri debbono essere nominati dalle particiascuna di essecon atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziariopuò rendere noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nominacon invito a procedere alla designazione dei propri. La partealla quale è rivolto l'invitodeve notificarenei venti giorni successivile generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.

In mancanzala parte che ha fatto l'invito può chiederemediante ricorsoche la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sedeil ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppurese tale luogo è all'esteroal presidente del tribunale di Roma. Il presidentesentitaquando occorrel'altra parteprovvede con ordinanza non impugnabile (1).

La stessa disposizione si applica se la nomina di uno o più arbitri sia dal compromesso o dalla clausola compromissoria demandata all'autorità giudiziaria o seessendo demandata a un terzoquesti non vi abbia provveduto.

(1) Comma così sostituito dall'art. 5Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Art. 811 Sostituzione di arbitri

Quando per qualsiasi motivo vengano a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominatisi provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nel compromesso o nella clausola compromissoria. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede o se il compromesso o la clausola compromissoria nulla dispongono al riguardosi applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 812 Capacità di essere arbitro

Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri (1).

Non possono essere arbitri i minorigli interdettigli inabilitatii fallitie coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici.

(1) Comma così sostituito dalla Legge 9 febbraio 1983n. 28.

Art. 813 Accettazione e obblighi degli arbitri

L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso.

Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanzanel caso di annullamento del lodo per questo motivosono tenuti al risarcimento dei danni. Sono egualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.

Se le parti non hanno diversamente convenutol'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzionipuò essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In mancanzadecorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'attociascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il presidentesentite le partiprovvede con ordinanza non impugnabile eove accerti l'omissione o il ritardodichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione.

Articolo così sostituito dall'art. 6Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Art. 814 Diritti degli arbitri

Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestatasalvo che vi abbiano rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamentosalvo rivalsa tra loro.

Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorariotale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza non impugnabile dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo commasu ricorso degli arbitri e sentite le parti.

L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti.

Art. 815 Ricusazione degli arbitri

La parte può ricusare l'arbitroche essa non ha nominatoper i motivi indicati nell'articolo 51.

La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810secondo commaentro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabilesentito l'arbitro ricusato e assuntequando occorresommarie informazioni (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 7Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Capo III: DEL PROCEDIMENTO

Art. 816 Svolgimento del procedimento

Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.

Le parti possono stabilire nel compromessonella clausola compromissoria o con atto scritto separatopurchè anteriore all'inizio del giudizio arbitralele norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memoriee per esporre le loro repliche.

Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819.

Articolo così sostituito dall'art. 8Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Art. 817 Eccezione d'incompetenza

La parteche non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della clausola compromissorianon puòper questo motivoimpugnare di nullità il lodo.

Articolo così modificato dall'art. 9Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Art. 818 Provvedimenti cautelari

Gli arbitri non possono concedere sequestrinè altri provvedimenti cautelari.

Il giudiceche ha concesso un sequestro relativamente a una controversia compromessa in arbitripronuncia anche sulla convalida di essosenza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudicequando è intervenuta la pronuncia degli arbitriprovvede all'eventuale revoca del sequestro (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 89Legge 26 novembre 1990n. 353.

Art. 819 Questioni incidentali

Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitralegli arbitriqualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questionesospendono il procedimento.

Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.

Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorniè prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni.

Articolo così sostituito dall'art. 10Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Art. 819 bis Connessione

La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice.

Articolo aggiunto dall'art. 11Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Art. 819 ter Assunzione delle testimonianze

Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sè la testimonianzaovvero deliberare di assumere la deposizione del testimoneove questi vi consentanella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.

Articolo aggiunto dall'art. 12L. 5 gennaio 1994n. 25.

Capo IV: DEL LODO
Rubrica così sostituita dall'art. 15Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Art. 820 Termini per la decisione

Se le parti non hanno disposto altrimentigli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tuttiil termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essaed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivogli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di centottanta giorni.

Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni.

Le partid'accordopossono consentire con atto scritto la proroga del termine.

Articolo così sostituito dall'art. 13L. 5 gennaio 1994n. 25.

Art. 821 Rilevanza del decorso del termine

Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parteprima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitrinon abbia notificato alla altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.

Articolo così modificato dall'art. 14Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Art. 822 Norme per la deliberazione (.)

Gli arbitri decidono secondo le norme di dirittosalvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità.

Art. 823 Deliberazione e requisiti del lodo

Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed è quindi redatto per iscritto.

Esso deve contenere:

1) l'indicazione delle parti;

2) l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei requisiti relativi;

3) l'esposizione sommaria dei motivi;

4) il dispositivo;

5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato (1);

6) la sottoscrizione di tutti gli arbitricon l'indicazione del giornomese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono più di unole varie sottoscrizionisenza necessità di ulteriore conferenza personalepossono avvenire in luoghi diversi (2).

Tuttavia è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitripurchè si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutticon l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.

Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione (3).

(1) Numero così sostituito dall'art. 16L. 5 gennaio 1994n. 25.

(2) Numero così sostituito dalla L. 9 febbraio 1983n. 28.

(3) Comma aggiunto dalla L. 9 febbraio 1983n. 28.

Art. 824 Luogo di pronuncia

Il lodo deve essere pronunciato nel territorio della Repubblica.

Articolo abrograto dall'art. 16L. 5 gennaio 1994n. 25.

Art. 825 Deposito del lodo

Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna partemediante consegna di un originaleanche con spedizione in plico raccomandatoentro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale o in copia conformeinsieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollentein originale o in copia conformenella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

Il pretoreaccertata la regolarità formale del lodolo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizionein tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del pretore è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133secondo comma.

Contro il decreto del pretore che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo mediante ricorso al tribunaleentro trenta giorni dalla comunicazione; il tribunalesentite le partiprovvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Articolo così sostituito dall'art. 17Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Art. 826 Correzione del lodo (1)

Il lodo può essere correttosu istanza di partedagli stessi arbitri che lo hanno pronunziatoqualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Gli arbitrisentite le partiprovvedono entro venti giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle partianche con spedizione in plico raccomandatoentro 10 dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Se il lodo è già stato depositatola correzione è richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applica le disposizioni dell'art. 288 in quanto compatibili.

Articolo così sostituito dall'art. 18Legge 5 gennaio 1994n. 25.

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 13Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Capo V: DELLE IMPUGNAZIONI

Art. 827 Mezzi di impugnazione

Il lodo è soggetto soltanto all'impugnazione per nullitàper revocazione o per opposizione di terzo.

I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabilema il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

Articolo così sostituito dall'art. 19Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Art. 828 Impugnazione per nullità

L'impugnazione per nullità si proponenel termine di novanta giorni dalla notificazione del lododavanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinaria decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione.

Articolo così sostituito dall'art. 20Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Art. 829 Casi di nullità

L'impugnazione per nullità è ammessanonostante qualunque rinuncianei casi seguenti:

1) se il compromesso è nullo;

2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolopurchè la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;

4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contraddittoriesalva la disposizione dell'articolo 817;

5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 345 e 6 del secondo comma dell'articolo 823salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;

6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820salvo il disposto dell'articolo 821;

7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullitàquando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullità non è stata sanata;

8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le partipurchè la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di dirittosalvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equitào avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Nel caso previsto nell'articolo 808secondo commail lodo è soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi.

Articolo così sostituito dall'art. 21Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Art. 830 Decisione sull'impugnazione per nullità

La corte d'appelloquando accoglie l'impugnazionedichiara con sentenza la nullità del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altredichiara la nullità parziale del lodo.

Salvo volontà contraria di tutte le partila corte d'appello pronuncia anche sul meritose la causa è in condizione di essere decisaovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttorese per la decisione del merito è necessaria una nuova istruzione.

In pendenza del giudiziosu istanza di partela corte d'appello può sospendere con ordinanza l'esecutorietà del lodo.

Articolo così sostituito dall'art. 22Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Art. 831 Revocazione ed opposizione di terzo

Il lodononostante qualsiasi rinunciaè soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1)2)3) e 6) dell'articolo 395osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullitàil termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404.

Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullitàper revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processosalvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.

Articolo così sostituito dall'art. 23Legge 5 gennaio 1994n. 25.

Capo VI: DELL'ARBITRATO INTERNAZIONALE
(Capo aggiunto dall'art. 24Legge 5 gennaio 1994n. 25)

Art. 832 Arbitrato internazionale

Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferiscele disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dal presente capo.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

Art. 833 Forma della clausola compromissoria

La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta all'approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

E' valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle partipurchè le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

Art. 834 Norme applicabili al merito

Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedonosi applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.

In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.

Art. 835 Lingua dell'arbitrato

Se le parti non hanno diversamente convenutola lingua del procedimento è determinata dagli arbitritenuto conto delle circostanze.

Art. 836 Ricusazione degli arbitri

La ricusazione degli arbitri è regolata dall'art. 815se le parti non hanno diversamente convenuto.

Art. 837 Deliberazione del lodo

Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personaleanche videotelefonicasalvo che le parti abbiano deliberato diversamenteed è quindi redatto per iscritto.

Art. 838 Impugnazione

All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829secondo commadell'articolo 830secondo commae dell'articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.

Capo VII: DEI LODI STRANIERI
(Capo aggiunto dall'art. 24Legge 5 gennaio 1994n. 25)

Art. 839 Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri

Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma.

Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conformeinsieme con l'atto di compromessoo documento equipollentein originale o in copia conforme.

Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una produzione certificata conforme.

Il presidente della corte d'appelloaccertata la regolarità formale del lododichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblicasalvochè:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Art. 840 Opposizione

Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazionenel caso di decreto che nega l'efficaciaovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad essi applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta oin mancanza di indicazione a tale propositosecondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

2) la parte nei cui confronti il lodo invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoriaoppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttaviase le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitratole prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti oin mancanza di tale accordoalla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;

5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel qualeo secondo la legge del qualeè stato reso.

Allorchè l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo commala corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione puòin caso di sospensioneordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorchè la corte d'appello accerta che:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.




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