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Repubblica Italiana



CODICE
DI
PROCEDURA PENALE



LIBRO I - SOGGETTI Vai

Art. 1-108 Vai


PARTE PRIMA Vai

LIBRO I Vai

SOGGETTI Vai

TITOLO I Vai

GIUDICE Vai


CAPO I Giurisdizione Vai

1 Giurisdizione penale Vai

Art. 2 Cognizione del giudice Vai

Art. 3 Questioni pregiudiziali Vai

CAPO II Competenza Vai

SEZIONE I Disposizione generale Vai

Art. 4 Regole per ladeterminazione della competenza Vai

SEZIONE II Competenza per materia Vai

SEZIONE III Competenza per territorio Vai

SEZIONE IV Competenza per connessione Vai

CAPO III Vai

Riunione e separazione dl processiVai

CAPO IV Vai

Provvedimenti sulla giurisdizione esulla competenza Vai

CAPO V Vai

Conflitti di giurisdizione e dicompetenza Vai

Art. 29 Cessazione del conflitto Vai

Art. 30 Proposizione del conflitto Vai

Capo VI Vai

CAPACITA' E COMPOSIZIONE DELGIUDICE Vai

Art. 33 Capacità delgiudice Vai

Art. 33-bis. (Attribuzioni deltribunale in composizione collegiale). Vai

Art. 33-ter. (Attribuzioni deltribunale in composizione monocratica). Vai

Art. 33-quater. (Effetti dellaconnessione sulla composizione del giudice). Vai

Capo VI-bis Vai

PROVVEDIMENTI SULLA COMPOSIZIONE Vai

COLLEGIALE O MONOCRATICA DELTRIBUNALE Vai

Capo aggiunto dal D. Lgs. 19.2. 1998n. 51 Vai

Art. 33-quinquies.(Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale Vai

o monocratica del tribunale). - Vai

Art. 33-sexies. (Inosservanzadichiarata nell'udienza preliminare). Vai

Art. 33-septies. (Inosservanzadichiarata nel dibattimento di primo grado). Vai

Art. 33-octies. (Inosservanzadichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione). Vai

Art. 33-nonies. (Validitàdelle prove acquisite). Vai

CAPO VII Vai

Incompatibilitàastensionee ricusazione del giudice Vai

Art. 34 Incompatibilitàdeterminata da atti compiuti nel procedimento Vai

Art. 35 Incompatibilitàper ragioni di parentelaaffinità o coniugio Vai

Art. 36 Astensione Vai

Art. 37 Ricusazione Vai

Art. 38 Termini e forme per ladichiarazione di ricusazione Vai

Art. 39 Concorso di astensione edi ricusazione Vai

Art. 40 Competenza a decideresulla ricusazione Vai

Art. 41 Decisione sulladichiarazione di ricusazione Vai

Art. 42 Provvedimenti in caso diaccoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione Vai

Art. 43 Sostituzione del giudiceastenuto o ricusato Vai

Art. 44 Sanzioni in caso diinammissibilità o di rigetto della dichiarazione diricusazione Vai

CAPO VIII Vai

Rimessione del processo Vai

Art. 45 Casi di rimessione Vai

Art. 46 Richiesta di rimessione Vai

Art. 47 Effetti della richiesta Vai

Art. 48 Decisione Vai

Art. 49 Nuova richiesta dirimessione Vai

TITOLO II Vai

PUBBLICO MINISTERO Vai

Art. 50 Azione penale Vai

Art. 51 Uffici del pubblicoministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblicadistrettuale Vai

Art. 52 Astensione Vai

Art. 53 Autonomia del pubblicoministero nell`udienza. Casi di sostituzione Vai

Art. 54 Contrasti negativi trapubblici ministeri Vai

Art. 54 bis Contrasti positivitra uffici del pubblico ministero Vai

Art. 54 ter Contrasti trapubblici ministeri in materia di criminalità organizzata Vai


TITOLO III Vai

POLIZIA GIUDIZIARIA Vai


Art. 55 Funzioni della poliziagiudiziaria Vai

Art. 56 Servizi e sezioni dipolizia giudiziaria Vai

Art. 57 Ufficiali e agenti dipolizia giudiziaria Vai

Art. 58 Disponibilitàdella polizia giudiziaria Vai

Art. 59 Subordinazione dellapolizia giudiziaria Vai


TITOLO IV Vai

IMPUTATO Vai


Art. 60 Assunzione della qualitàdi imputato Vai

Art. 61 Estensione dei diritti edelle garanzie dell`imputato Vai

Art. 62 Divieto di testimonianzasulle dichiarazioni dell`imputato Vai

Art. 63 Dichiarazioni indiziantiVai

Art. 64 Regole generali perl`interrogatorio Vai

Art. 65 Interrogatorio nel meritoVai

Art. 66 Verifica dell`identitàpersonale dell`imputato Vai

Art. 67 Incertezza sull`etàdell`imputato Vai

Art. 68 Errore sull`identitàfisica dell`imputato Vai

Art. 69 Morte dell`imputato Vai

Art. 70 Accertamenti sullacapacità dell`imputato Vai

Art. 71 Sospensione delprocedimento per incapacità dell`imputato Vai

Art. 72 Revoca dell`ordinanza disospensione Vai

Art. 73 Provvedimenti cautelari Vai


TITOLO V Vai

PARTE CIVILERESPONSABILE CIVILE E Vai

CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA Vai


Art. 74 Legittimazione all`azionecivile Vai

Art. 75 Rapporti tra azionecivile e azione penale Vai

Art. 76 Costituzione di partecivile Vai

Art. 77 Capacitàprocessuale della parte civile Vai

Art. 78 Formalità dellacostituzione di parte civile Vai

Art. 79 Termine per lacostituzione di parte civile Vai

Art. 80 Richiesta di esclusionedella parte civile Vai

Art. 81 Esclusione di ufficiodella parte civile Vai

Art. 82 Revoca della costituzionedi parte civile Vai

Art. 83 Citazione delresponsabile civile Vai

Art. 84 Costituzione delresponsabile civile Vai

Art. 85 Intervento volontario delresponsabile civile Vai

Art. 86 Richiesta di esclusionedel responsabile civile Vai

Art. 87 Esclusione di ufficio delresponsabile civile Vai

Art. 88 Effetti dell`ammissione odell`esclusione della parte civile o del responsabile civile Vai

Art. 89 Citazione del civilmenteobbligato per la pena pecuniaria Vai

TITOLO VI Vai

PERSONA OFFESA DAL REATO Vai

Art. 90 Diritti e facoltàdella persona offesa dal reato Vai

Art. 91 Diritti e facoltàdegli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesidal reato Vai

Art. 92 Consenso della personaoffesa Vai

Art. 93 Intervento degli enti odelle associazioni Vai

Art. 94 Termine per l`interventoVai

95 Provvedimenti del giudice Vai

Art. 96 Difensore di fiducia Vai

Art. 97 Difensore di ufficio Vai

Art. 98 Patrocinio dei nonabbienti Vai

Art. 99 Estensione al difensoredei diritti dell`imputato Vai

Art. 100 Difensore delle altreparti private Vai

Art. 101 Difensore della personaoffesa Vai

Art. 102 Sostituto del difensoreVai

Art. 103 Garanzie di libertàdel difensore Vai

Art. 104 Colloqui del difensorecon l`imputato in custodia cautelare Vai

Art. 105 Abbandono e rifiutodella difesa Vai

Art. 106 Incompatibilitàdella difesa di più imputati nello stesso procedimento Vai

Art. 107 Non accettazionerinuncia o revoca del difensore Vai

Art. 108 Termine per la difesa Vai


LIBRO II Vai

ATTI Vai

TITOLO I Vai

DISPOSIZIONI GENERALI Vai


Artt. 109-124 Vai


TITOLO II Vai

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE Vai


Artt. 125-133 Vai


TITOLO III Vai

DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI Vai


Artt. 134-142 Vai


TITOLO IV Vai

TRADUZIONE DEGLI ATTI Vai


Artt. 143-147 Vai


TITOLO V Vai

NOTIFICAZIONI Vai


Artt. 148-171 Vai


TITOLO VI Vai

TERMINI Vai


Artt. 172-176 Vai


TITOLO VII Vai

NULLITA` Vai


Artt. 177-186 Vai


LIBRO III Vai

PROVE Vai

TITOLO I Vai

DISPOSIZIONI GENERALI Vai


Artt. 187-193 Vai


TITOLO II Vai

MEZZI DI PROVA Vai


CAPO I Testimonianza Vai

Artt. 194-207 Vai

CAPO II Vai

Esame delle parti Vai

Artt. 208-210 Vai

CAPO III Vai

Confronti Vai

211 Presupposti del confronto Vai

212 Modalità del confronto Vai

CAPO IV Vai

Ricognizioni Vai

Artt. 213-217 Vai

CAPO V Vai

Esperimenti giudiziali Vai

Artt. 218-233 Vai

CAPO VII Vai

Documenti Vai

Artt. 234-243 Vai


TITOLO III Vai

MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA Vai


CAPO I Ispezioni Vai

Artt. 244-246 Vai

CAPO II Vai

Perquisizioni Vai

Artt. 247-252 Vai

CAPO III Vai

Sequestri Vai

Artt. 253-265 Vai

CAPO IV Vai

Intercettazioni di conversazioni ocomunicazioni Vai

Artt. 266-271 Vai


LIBRO IV Vai

MISURE CAUTELARI Vai

TITOLO I Vai

MISURE CAUTELARI PERSONALI Vai


CAPO I Vai

Disposizioni generali Vai

Artt 272-279 Vai

CAPO II Vai

Misure coercitive Vai

Artt. 280-286bis Vai

CAPO III Vai

Misure interdittive Vai

Artt. 287-290 Vai

CAPO IV Vai

Forma ed esecuzione deiprovvedimenti Vai

Artt. 291-298 Vai

CAPO V Vai

Estinzione delle misure Vai

Artt. 299-308 Vai

CAPO VI Vai

Impugnazioni Vai

Artt. 309-311 Vai

CAPO VII Vai

Applicazione provvisoria di misuredi sicurezza Vai

Artt. 312-313 Vai

CAPO VIII Vai

Riparazione per l`ingiustadetenzione Vai

Artt. 314-515 Vai


TITOLO II Vai

MISURE CAUTELARI REALI Vai


CAPO I Sequestro conservativo Vai

Artt. 316-320 Vai

CAPO II Vai

Sequestro preventivo Vai

Artt. 321-323 Vai

CAPO III Impugnazioni Vai

Artt. 324-325 Vai


PARTE SECONDA Vai

LIBRO V Vai

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE Vai

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Vai


Artt. 326-329 Vai


TITOLO II NOTIZIA DI REATO Vai


Artt. 330-335 Vai


TITOLO III CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA` Vai


Artt. 336-346 Vai


TITOLO IV Vai

ATTIVITA` A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA Vai


Artt. 347-357 Vai


TITOLO V Vai

ATTIVITA` DEL PUBBLICO MINISTERO Vai


Artt. 358-378 Vai


TITOLO VI Vai

ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO Vai


Artt. 379-391 Vai


TITOLO VII Vai

INCIDENTE PROBATORIO Vai


Artt. 392-404 Vai


TITOLO VIII Vai

CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI Vai


Artt. 405-415 Vai


TITOLO IX UDIENZA PRELIMINARE Vai


Artt. 416-433 Vai


TITOLO X Vai

REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE Vai


Artt. 434-437 Vai


LIBRO VI Vai

PROCEDIMENTI SPECIALI Vai

TITOLO I GIUDIZIO ABBREVIATO Vai


Artt. 438-443 Vai


TITOLO II Vai

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI Vai


Artt. 444-448 Vai


TITOLO III Vai

GIUDIZIO DIRETTISSIMO Vai


Artt449-452 Vai


TITOLO IV Vai

GIUDIZIO IMMEDIATO Vai


Artt. 453-458 Vai


TITOLO V Vai

PROCEDIMENTO PER DECRETO Vai


Artt. 459-464 Vai


LIBRO VII GIUDIZIO Vai

TITOLO I Vai

ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO Vai


Artt. 465-469 Vai


TITOLO II DIBATTIMENTO Vai


CAPO I Disposizioni generali Vai

Artt. 470-483 Vai

CAPO II Atti introduttivi Vai

Artt. 484-495 Vai

CAPO III Istruzione dibattimentaleVai

Artt. 496-515 Vai

CAPO IV Nuove contestazioni Vai

Artt. 516-522 Vai

521 Correlazione tra l`imputazionecontestata e la sentenza Vai

Art. 521-bis. (Modifiche dellacomposizione del giudice a seguito di nuove contestazioni). Vai

CAPO V Discussione finale Vai

523 Svolgimento della discussione Vai

524 Chiusura del dibattimento Vai


TITOLO III SENTENZA Vai


CAPO I Deliberazione Vai

Artt. 525-528 Vai

CAPO II Decisione Vai

SEZIONE I Sentenza di proscioglimento Vai

Artt. 529-543 Vai

SEZIONE III Decisione sulle questioni civili Vai

CAPO III Atti successivi alladeliberazione Vai

Artt. 544-548 Vai


LIBRO VIII Vai

PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE Vai

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Vai

TITOLO I Vai

DISPOSIZIONE GENERALE Vai


Art. 549. (Norme applicabili alprocedimento davanti al tribunale in composizione monocratica). Vai


TITOLO II INDAGINI PRELIMINARI Vai


Artt. 551-554 Vai


TITOLO III Vai

ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO Vai


Artt. 555-559 Vai

558 Trasmissione degli atti algiudice del dibattimento Vai


TITOLO IV Vai

DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO Vai


Artt. 560-567 Vai


LIBRO IX Vai

IMPUGNAZIONI Vai

TITOLO I Vai

DISPOSIZIONI GENERALI Vai


Artt. 568-592 Vai


TITOLO II Vai

APPELLO Vai


Artt. 593-605 Vai

TITOLO III Vai

RICORSO PER CASSAZIONE Vai

Artt. Artt. 606-628 Vai


TITOLO IV Vai

REVISIONE Vai


Artt. 629-647 Vai


LIBRO X Vai

ESECUZIONE Vai

TITOLO I Vai

GIUDICATO Vai


Artt. 648-654 Vai


TITOLO II Vai

ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI Vai

TITOLO III Vai

ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI Vai


CAPO I Giudice dell`esecuzione Vai

Artt. 665-684 Vai


TITOLO IV Vai

. CASELLARIO GIUDIZIALE Vai


Artt. 685-690 Vai


TITOLO V Vai

SPESE Vai


Artt. 691-695 Vai


LIBRO XI Vai

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA` STRANIERE Vai

TITOLO I Vai

DISPOSIZIONI GENERALI Vai


696 Prevalenza delle convenzioni edel diritto internazionale generale Vai


TITOLO II Vai

ESTRADIZIONE Vai


CAPO I Estradizione per l`estero Vai

SEZIONE I Procedimento Vai

Artt. 697-722 Vai


TITOLO III Vai

ROGATORIE INTERNAZIONALI Vai

Artt. 723-729 Vai

TITOLO IV Vai

EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE Vai

ESECUZIONE ALL`ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANEVai


Artt. 730-746 Vai

CAPO I Effetti delle sentenzepenali straniere Vai


 

 

PARTEPRIMA

 

LIBRO I

SOGGETTI

 

TITOLO I

GIUDICE

 

CAPO IGiurisdizione

 

1Giurisdizione penale

1. La giurisdizione penale èesercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamentogiudiziario (102 Cost. ; 1 ord. giud. ) secondo le norme diquesto codice.

 

Art. 2Cognizione del giudice

1. Il giudice penale risolve ogniquestione da cui dipende la decisionesalvo che sia diversamentestabilito (330263-3324-5479) .

2. La decisione del giudice penaleche risolve incidentalmente una questione civileamministrativa openale non ha efficacia colante in nessun altro processo.

 

Art. 3Questioni pregiudiziali

1. Quando la decisione dipende dallarisoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o dicittadinanzail giudicese la questione è seria e sel`azione a norma delle leggi civili è già in corsopuòsospendere il processo (18-1 1ett b) fino al passaggio in giudicatodella sentenza che definisce la questione (479).

2. La sospensione è dispostacon ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La Corte decide incamera di consiglio (611).

3. La sospensione del processo nonimpedisce il compimento degli atti urgenti (467).

4. La sentenza irrevocabile delgiudice civile che ha deciso una questione Sullo stato di famiglia odi cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

 

CAPO IICompetenza

 

SEZIONE IDisposizione generale

 

Art. 4Regole per la determinazione della competenza

1. Per determinare la competenza siha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reatoconsumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione (81 c.p. )della recidiva (99 c. p. ) e delle circostanze del reato (61s. c. p. )fatta eccezione delle circostanze aggravanti per lequali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quellaordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (63-3 c. p. ).

 

SEZIONE IICompetenza per materia

 

Art. 5 Competenza della Corte di Assise

1. La Corte di Assise ècompetente:

a) per i delitti per i quali la leggestabilisce la pena dell`ergastolo o della reclusione non inferiorenel massimo a ventiquattro anniesclusi il delitto di tentatoomicidio (56575 c. p. ) comunque aggravato e i delitti previstidall`art. 630comma 1 c. p. e dalla L. 22 dicembre 1975 n.685 ;

b) per i delitti consumati previstidagli artt. 579580584600601 e 602 del codice penale;

c) per ogni delitto doloso se dal fattoè derivata la morte di una o più personeescluse leipotesi previste dagli artt. 586 588 e 593 c. p. ;

d) per i delitti previsti dalle leggidi attuazione della XII disposizione finale della Costituzionedalla L. 9 ottobre 1967 n. 962 e nel Titolo I del Libro II delCodice Penale (241-313 c. p. )sempre che per tali delitti siastabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a

dieci anni.

Art. 6 Competenza del tribunale

1. Il tribunale è competenteper i reati che non appartengono alla competenza della Corte diAssise .

2. Il tribunale è altresìcompetente per i reaticonsumati o tentatiprevisti dal Capo I delTitolo II del Libro II del Codice Penaleesclusi quelli di cui agliartt. 329330primo comma331primo comma332333334 e 335.

Art. 7 Competenza del pretore(Abrogato Dal D. Lgs. 19. 2. 1998n.

 

SEZIONE IIICompetenza per territorio

 

Art. 8 Regole generali

1. La competenza per territorio èdeterminata dal luogo in cui il reato è stato consumato .

2. Se si tratta di fatto dal quale èderivata la morte di una o più personeè competente ilgiudice del luogo in cui è avvenuta l`azione o l`omissione.

3. Se si tratta di reato permanenteè competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio laconsumazioneanche se dal fatto è derivata la morte di una opiù persone.

4. Se si tratta di delitto tentato(56)è competente il giudice del luogo in cui è statocompiuto l`ultimo atto diretto a commettere il delitto.

Art. 9 Regole suppletive

1. Se la competenza non puòessere determinata a norma dell`art. 8è competente ilgiudice dell`ultimo luogo in cui è avvenuta una partedell`azione o dell`omissione.

2. Se non è noto il luogoindicato nel comma 1la competenza appartiene successivamente algiudice della residenzadella dimora o del domicilio dell`imputato.

3. Se nemmeno in tale modo èpossibile determinare la competenzaquesta appartiene al giudice delluogo in cui ha sede l`ufficio del pubblico ministero che haprovveduto per primo a iscrivere la notizia di reato (330 seguenti.) nel registro previsto dall`art. 335.

Art. 10 Competenza per reati commessi all`estero

1. Se il reato è statocommesso interamente all`estero (42 c. p. )la competenza èdeterminata successivamente dal luogo della residenzadella dimoradel domiciliodell`arresto (380 s. ) o della consegna (720 s. )dell`imputato. Nel caso di pluralità di imputatiprocede ilgiudice competente per il maggior numero di essi (16).

2. Se non è possibiledeterminare nei modi indicati nel comma 1 la competenzalegge-delega. questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sedel`ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo aiscrivere la notizia di reato (330 s. ) nel registro previstodall`art. 335.

3. Se il reato è statocommesso in parte all`esterola competenza è determinata anorma degli artt. 8 e 9.

Art. 11 Competenza per i procedimenti riguardanti imagistrati

1. I procedimenti in cui unmagistrato assume la qualità di imputato (6061) ovvero dipersona offesa o danneggiata dal reatoche secondo le norme diquesto Capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficiogiudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita lesue funzioni ovvero le esercitava al momento del fattosono dicompetenza del giudiceugualmente competente per materiache hasede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello piùvicino (1 att. )salvo che in tale distretto il magistrato stessosia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In taleultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogodi altro distretto più vicino a quello in cui il magistratoesercitava le sue funzioni al momento del fatto.

2. I procedimenti connessi a quelliin cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero dipersona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza delmedesimo giudice individuato a norma del comma 1.

3. (Salve le norme sull`astensione esulla ricusazione del giudicele disposizioni dei commi 1 e 2 non siapplicano quando il reato dal quale il magistrato è offeso odanneggiato è commesso in udienza) (Comma dichiaratoillegittimo dalla Corte Costituzionale).

 

SEZIONE IVCompetenza per connessione

 

Art. 12 Casi di connessione

1. Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede èstato commesso da più persone in concorso (110 c. p. ) ocooperazione (113 c. p. ) fra loroo se più persone concondotte indipendenti (41 c. p. ) hanno determinato l`evento;

b) se una persona è imputata(6061) di più reati commessi con una sola azione odomissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di unmedesimo disegno criminoso (81 c. p. ) ;

c) se dei reati per cui si procede gliuni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o inoccasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevoleo ad altri il profittoil prezzoil prodotto o l`impunità(61 n. 2 c. p. ) .

Art. 13 Connessione di procedimenti di competenzadi giudici ordinari e speciali

1. Se alcuni dei procedimenticonnessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altria quella della Corte Costituzionaleè competente per tuttiquest`ultima.

2. Fra reati comuni e reati militarila connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comuneè più grave di quello militareavuto riguardo aicriteri previsti dall`art. 16 comma 3. In tale caso la competenzaper tutti i reati è del giudice ordinario.

Art. 14 Limiti alla connessione nel caso di reaticommessi da minorenni

1. La connessione non opera fraprocedimenti relativi a imputati che al momento del fatto eranominorenni (98 c. p. ; 67; 38 min. ) e procedimenti relativi aimputati maggiorenni.

2. La connessione non operaaltresìfra procedimenti per reati commessi quando l`imputato era minorenne eprocedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

Art. 15 Competenza per materia determinata dallaconnessione

1. Se alcuni dei procedimenticonnessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altria quella del tribunaleè competente per tutti la corte diassise. (così sostituito dal D. Lgs. 19. 2. 1998n. 51)

16 Competenza per territorio determinata dallaconnessione

1. La competenza per territorio per iprocedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sonougualmente competenti per materia appartiene al giudice competenteper il reato più grave ein caso di pari gravitàalgiudice competente per il primo reato.

2. Nel caso previsto dall`art. 12comma 1 lett. a) se le azioni od omissioni sono state commesse inluoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di unapersonaè competente il giudice del luogo in cui si èverificato l`evento.

3. I delitti si considerano piùgravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni siconsidera più grave il reato per il quale è prevista lapena più elevata nel massimo ovveroin caso di paritàdei massimila pena più elevata nel minimo; se sono previstepene detentive e pene pecuniariedi queste Si tiene conto solo incaso di parità delle pene detentive.

 

CAPO III

Riunionee separazione dl processi

 

Art. 17 Riunione di processi

1. La riunione di processi pendentinello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puòessere disposta quando non pregiudichi la rapida definizione deglistessi:

a) nei casi previsti dall`art. 12;

b) soppressa ;

c) nei casi di reati commessi da piùpersone in danno reciproco le une delle altre;

d) nei casi in cui la prova di un reatoo di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reatoo di una sua circostanza.

1-bis. Se alcuni dei processi pendonodavanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunalemonocraticola riunione è disposta davanti al tribunale incomposizione collegiale.

Tale composizione resta ferma anche nelcaso di successiva separazione dei processi. (comma aggiunto dal D.Lgs. 19. 2. 1998n. 51)

 

Art. 18 Separazione di processi

1. La separazione di processi èdisposta (610-3)salvo che il giudice ritenga la riunioneassolutamente necessaria per l`accertamento dei fatti :

a) senell`udienza preliminareneiconfronti di uno o più imputati o per una o piùimputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisionementre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni ènecessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell`art. 422;

b) se nei confronti di uno o piùimputati o per una o più imputazioni è stata ordinatala sospensione del procedimento (3414771344479; 28 min. );

c) se uno o più imputati nonsono comparsi al dibattimento per nullità dell`atto dicitazione o della sua notificazione (178179487-1)per legittimoimpedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell`atto dicitazione (485-487);

d) se uno o più difensori diimputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovveroper legittimo impedimento;

e) se nei confronti di uno o piùimputati o per una o più imputazioni l`istruzionedibattimentale risulta conclusamentre nei confronti di altriimputati o per altre imputazioni è necessario il compimento diulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alladecisione.

2. Fuori dei casi previsti dal comma1la separazione può essere altresì dispostasull`accordo delle partiqualora il giudice la ritenga utile ai finidella speditezza del processo.

Art. 19 Provvedimenti sulla riunione e separazione

1. La riunione e la separazione diprocessi sono disposte con ordinanzaanche di ufficiosentite leparti.

 

CAPO IV

Provvedimentisulla giurisdizione e sulla competenza

 

Art. 20 Difetto di giurisdizione

1. Il difetto di giurisdizione èrilevatoanche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Se il difetto di giurisdizione èrilevato nel corso delle indagini preliminarisi applicano ledisposizioni previste dall`art. 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusuradelle indagini preliminari (405554) e in ogni stato e grado delprocesso il giudice pronuncia sentenza e ordinase del casolatrasmissione degli atti all`autorità competente (620).

Art. 21 Incompetenza

1. L`incompetenza per materia èrilevataanche di ufficioin ogni stato e grado del processosalvoquanto previsto dal comma 3 e dall`art. 23 comma 2.

2. L`incompetenza per territorio èrilevata o eccepitaa pena di decadenzaprima della conclusionedell`udienza preliminare (424) ose questa manchientro il termineprevisto dall`art. 491 comma 1. Entro quest`ultimo termine deveessere riproposta l`eccezione di incompetenza respinta nell`udienzapreliminare.

3. L`incompetenza derivante daconnessione è rilevata o eccepitaa pena di decadenzaentroi termini previsti dal comma 2.

Art. 22 Incompetenza dichiarata dal giudice per leindagini preliminari

1. Nel corso delle indaginipreliminari il giudicese riconosce la propria incompetenza perqualsiasi causapronuncia ordinanza e dispone la restituzione degliatti al pubblico ministero.

2. L`ordinanza pronunciata a normadel comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

3. Dopo la chiusura delle indaginipreliminari (405554) il giudicese riconosce la propriaincompetenza per qualsiasi causala dichiara con sentenza e ordinala trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudicecompetente.

Art. 23 Incompetenza dichiarata nel dibattimento diprimo grado

1. Se nel dibattimento di primo gradoil giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza dialtro giudicedichiara con sentenza la propria incompetenza perqualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudicecompetente .

2. Se il reato appartiene allacognizione di un giudice di competenza inferiorel`incompetenza èrilevata o eccepitaa pena di decadenzaentro il termine stabilitodall`art. 491 comma 1 (211). Il giudicese ritiene la propriaincompetenzaprovvede a norma del comma 1.

Art. 24 Decisioni del giudice di appello sullacompetenza

1. Il giudice di appello pronunciasentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti algiudice di primo grado (604) competente quando riconosce che ilgiudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell`art.23 comma 1 ovvero per territorio o per connessionepurchéin tali ultime ipotesil`incompetenza sia stata eccepita a normadell`art. 21 e l`eccezione sia stata riproposta nei motivi diappello (581) .

2. Negli altri casi il giudice diappello pronuncia nel meritosalvo che si tratti di decisioneinappellabile (593).

Art. 25 Effetti delle decisioni della Corte diCassazione sulla giurisdizione e sulla competenza

1. La decisione della Corte diCassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolantenel corso del processosalvo che risultino nuovi fatti checomportino una diversa definizione giuridica da cui derivi lamodificazione della giurisdizione o la competenza di un giudicesuperiore.

Art. 26 Prove acquisite dal giudice incompetente

1. L`inosservanza delle norme sullacompetenza non produce l`inefficacia delle prove già acquisite(5431854).

2. Le dichiarazioni rese al giudiceincompetente per materiase ripetibilisono utilizzabili soltantonell`udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli artt.500 e 503.

Art. 27 Misure cautelari disposte dal giudiceincompetente

1. Le misure cautelari (272 s. )disposte dal giudice checontestualmente o successivamentesidichiara incompetente per qualsiasi causa (291) cessano di avereeffetto seentro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degliattid giudice competente non provvede a norma degli artt. 292317 e 321.

 

CAPO V

Conflittidi giurisdizione e di competenza

 

Art. 28 Casi di conflitto

1. Vi è conflitto quando inqualsiasi stato e grado del processo:

a) uno o più giudici ordinari euno o più giudici speciali contemporaneamente prendono oricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito allastessa persona;

b) due o più giudici ordinaricontemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione delmedesimo fatto attribuito alla stessa persona.

2. Le norme sui conflitti siapplicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1.Tuttaviaqualora il contrasto sia tra giudice dell`udienzapreliminare e giudice del dibattimentoprevale la decisione diquest`ultimo.

3. Nel corso delle indaginipreliminarinon può essere proposto conflitto positivo (54)fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dallaconnessione.

 

Art. 29Cessazione del conflitto

1. I conflitti previsti dall`art.28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici chedichiaraanche di ufficiola propria competenza o la propriaincompetenza.

 

Art. 30Proposizione del conflitto

1. Il giudice che rileva un caso diconflitto (28) pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte diCassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione conl`indicazione delle parti e dei difensori.

2. Il conflitto può esseredenunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflittoovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nellacancelleria di uno dei giudici in conflittocon dichiarazionescritta e motivata alla quale è unita la documentazionenecessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte diCassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degliatti necessari alla risoluzione del conflittocon l`indicazionedelle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

3. L`ordinanza e la denuncia previstedai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sul procedimenti incorso.

Art. 31 Comunicazione al giudice in conflitto

1. Il giudice che ha pronunciatol`ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall`art. 30 ne dàimmediata comunicazione al giudice in conflitto.

2. Questi trasmette immediatamentealla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla risoluzionedel conflittocon l`indicazione delle parti e dei difensori e coneventuali osservazioni.

Art. 32 Risoluzione del conflitto

1. I conflitti sono decisi dallaCorte di Cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo leforme previste dall`art. 127. La Corte assume le informazioni eacquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.

2. L`estratto della sentenza èimmediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblicoministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle partiprivate.

3. Si applicano le disposizioni degliartt. 2526 e 27ma il termine previsto da quest`ultimo articolodecorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.

 

Capo VI

CAPACITA'E COMPOSIZIONE DEL GIUDICE

Art. 33Capacità del giudice

  1. Le condizioni dicapacità del giudice e il numero dei giudici necessario percostituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamentogiudiziario.

  2. 2. Non siconsiderano attinenti alla capacità del giudice ledisposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari ealle sezionisulla formazione dei collegi e sulla assegnazione deiprocessi a sezionicollegi e giudici.

  3. 3. Non si considerano altresì attinentialla capacità del giudice nè al numero dei giudicinecessario per costituire l'organo giudicante le disposizionisull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale omonocratico ( sostituito dal D. Lgs. 19. 2. 1998n. 51)

 

Art.33-bis. (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale).

1. Sono attribuiti al tribunale incomposizione collegiale i seguenti reaticonsumati o tentati:

a) delitti indicati nell'articolo 407comma 2lettera a)sempre che per essi non sia stabilita lacompetenza della corte di assise;

b) delitti previsti dal capo I deltitolo II del libro II del codice penaleesclusi quelli indicatidagli articoli 329331 comma 1332334 e 335;

c) delitti previsti dagli articoli 416416-ter419420 comma 3426428429 comma 2430431 comma 2432 comma 3433 comma 3434 comma 2440449 comma 2452 comma 1numeri 1 e 2499513-bis564578 comma 1609-bis609-quater609-octies644648-bis e 648-ter del codice penale;

d) delitti previsti dagli articoli262126282629 e 2637 del codice civilenonché dalledisposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi daquelli in essi indicati;

e) delitti previsti dagli articoli1135113611371138 e 1153 del codice della navigazione approvatocon regio decreto 30 marzo 1942n. 327;

f) delitti previsti dagli articoli 6 e11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989n. 1;

g) delitti previsti dagli articoli 216223 e 228 della legge 16 marzo 1942n. 267in materiafallimentarenonché dalle disposizioni che ne estendonol'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

h) delitti previsti dall'articolo 1 deldecreto legislativo 14 febbraio 1948n. 43in materia diassociazioni di carattere militare;

i) delitti previsti dalla legge 20giugno 1952n. 645attuativa della XII disposizione transitoria efinale della Costituzione;

l) delitto previsto dall'articolo 18della legge 22 maggio 1978n. 194in materia di interruzionevolontaria della gravidanza;

m) delitto previsto dall'articolo 2della legge 25 gennaio 1982n. 17in materia di associazionisegrete;

n) delitto previsto dall'articolo 29comma 2 della legge 13 settembre 1982n. 646in materia di misuredi prevenzione;

o) delitto previsto dall'articolo12-quinquies comma 1 della legge 7 agosto 1992n. 356in materiadi trasferimento fraudolento di valori;

p) delitti previsti dall'articolo 6commi 3 e 4 della legge 25 giugno 1993n. 205in materia didiscriminazione razzialeetnica e religiosa;

q) delitti previsti dall'articolo 25comma 1 della legge 9 luglio 1990n. 185 e dall'articolo 10 dellalegge 18 novembre 1995n. 496in materia di armamenti ed armichimiche.

2. Sono attribuiti altresì altribunale in composizione collegiale i delitti puniti con la penadella reclusione superiore nel massimo a venti anni. Per ladeterminazione della pena si ha riguardo al massimo della penastabilita dalla legge per il reatoconsumato o tentatotenuto contodell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.

(Articolo aggiunto dal D. Lgs. 19.2. 1998n. 51)

 

 

Art.33-ter. (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica).

Fuori dei casi previsti dall'articolo33-bis o da altre disposizioni di leggeil tribunale giudica incomposizione monocratica.

(Articolo aggiunto dal D. Lgs. 19.2. 1998n. 51)

 

Art.33-quater. (Effetti della connessione sulla composizione delgiudice).

1. Se alcuni dei procedimenticonnessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizionecollegiale ed altri a quella del tribunale in composizionemonocraticasi applicano le disposizioni relative al procedimentodavanti al giudice collegialeal quale sono attribuiti tutti iprocedimenti connessi

(Articolo aggiunto dal D. Lgs. 19.2. 1998n. 51)

 

CapoVI-bis

PROVVEDIMENTISULLA COMPOSIZIONE

COLLEGIALEO MONOCRATICA DEL TRIBUNALE

Capoaggiunto dal D. Lgs. 19. 2. 1998n. 51

Art.33-quinquies. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizionecollegiale

omonocratica del tribunale). -

1. L'inosservanza delle disposizionirelative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale incomposizione collegiale o monocratica e delle disposizioniprocessuali collegate è rilevata o eccepitaa pena didecadenzaprima della conclusione dell'udienza preliminare osequesta mancaentro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.

Entro quest'ultimo termine deve essereriproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.

Art.33-sexies. (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare).

1. Se nell'udienza preliminare ilgiudice ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunalein composizione monocraticapronuncia ordinanza e contestualedecreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 555disponendola trasmissione degli atti al pubblico ministero.

2. Si applicano le disposizionipreviste dagli articoli 424 commi 2 e 3557558 e 559.

Art.33-septies. (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primogrado).

1. Nel dibattimento di primo gradoil collegiose ritiene che il reato appartiene alla cognizione delgiudice monocraticopronuncia ordinanza e fissa la data dell'udienzadavanti a questo; se il giudice monocratico ritiene che il reatoappartiene alla cognizione del collegiodispone con ordinanza latrasmissione degli atti al pubblico ministero.

2. Si applica la disposizionedell'articolo 486 comma 4.

Art.33-octies. (Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dallacorte di cassazione).

1. Il giudice di appello o la cortedi cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina latrasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice diprimo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizionisull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale incomposizione collegiale o monocraticapurché la stessa siastata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta neimotivi di impugnazione.

2. Il giudice di appello pronunciatuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene allacognizione del tribunale in composizione monocratica.

Art.33-nonies. (Validità delle prove acquisite).

1. L'inosservanza delle disposizionisulla composizione collegiale o monocratica del tribunale nondetermina l'invalidità degli atti del procedimentonèl'inutilizzabilità delle prove già acquisite.

 

 

 

CAPO VII

Incompatibilitàastensione e ricusazione del giudice

 

Art. 34Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

1. Il giudice che ha pronunciato o haconcorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non puòesercitare funzioni di giudice negli altri gradinépartecipare al giudizio di rinvio dopo l`annullamento (627) o algiudizio per revisione (636 s. ).

2. Non può partecipare algiudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivodell`udienza preliminare (424) o ha disposto il giudizio immediato(455) o ha emesso decreto penale di condanna (460) o ha decisosull`impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (428)(Comma dichiarato parzialmente illegittimo dalla CorteCostituzionale).

2-bis. Il giudice che nel medesimoprocedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indaginipreliminari non può emettere il decreto penale di condannanètenere l'udienza preliminare; inoltreanche fuori dei casi previstidal comma 2non può partecipare al giudizio. ( CommaAggiunto dal D. Lgs. 19. 2. 1998n. 51)

3. Chi ha esercitato funzioni dipubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o haprestato ufficio di difensoredi procuratore specialedi curatoredi una parte ovvero di testimoneperitoconsulente tecnico o haproposto denuncia (331)querela (336)istanza (341) o richiesta(342) o ha deliberato o ha concorso a deliberare l`autorizzazione aprocedere (343) non può esercitare nel medesimo procedimentol`ufficio di giudice .

 

Art. 35Incompatibilità per ragioni di parentelaaffinità oconiugio

1. Nello stesso procedimento nonpossono esercitare funzionianche separate o diversegiudici chesono tra loro coniugiparenti o affini fino al secondo grado.

 

Art. 36Astensione

1. Il giudice ha l`obbligo diastenersi:

a) se ha interesse nel procedimento ose alcuna delle parti private o un difensore è debitore ocreditore di luidel coniuge o dei figli;

b) se è tutorecuratoreprocuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero seil difensoreprocuratore o curatore di una di dette parti èprossimo congiunto (307-4 c. p. ) di lui o del coniuge;

c) se ha dato consigli o manifestato ilsuo parere sull`oggetto del procedimento fuori dell`esercizio dellefunzioni giudiziarie;

d) se vi è inimicizia grave fralui o un suo prossimo congiunto (3074 c. p. ) e una delle partiprivate;

e) se alcuno dei prossimi congiunti(307-4 c. p. ) di lui o del coniuge è offeso o danneggiatodal reato o parte privata;

f) se un prossimo congiunto di lui odel coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

g) se si trova in taluna dellesituazioni di incompatibilità stabilite dagli artt. 34 e 35e dalle leggi di ordinamento giudiziario (18; 19 ord. giud. );

h) se esistono altre gravi ragioni diconvenienza.

2. I motivi di astensione indicatinel comma 1 lett. b) seconda ipotesi e lett. e) o derivanti daincompatibilità per ragioni di coniugio o affinitàsussistono anche dopo l`annullamentolo scioglimento o la cessazionedegli effetti civili del matrimonio.

3. La dichiarazione di astensione èpresentata al presidente della Corte o del tribunale che decide condecreto senza formalità di procedura (125).

4. Sulla dichiarazione di astensionedel presidente del tribunale decide il presidente della corte diappello; su quella del presidente della corte di appello decide ilpresidente della corte di cassazione. . ( Comma sostituito dal D.Lgs. 19. 2. 1998n. 51)

 

Art. 37Ricusazione

1. Il giudice può esserericusato dalle parti:

a) nei casi previsti dall`art. 36comma 1 lett. a)b)c)d)e)f)g);

b) se nell`esercizio delle funzioni eprima che sia pronunciata sentenzaegli ha manifestato indebitamenteil proprio convincimento sui fatti oggetto dell`imputazione.

2. Il giudice ricusato non puòpronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a chenon sia intervenuta l`ordinanza che dichiara inammissibile o rigettala ricusazione (41).

 

Art. 38Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione

1. La dichiarazione di ricusazionepuò essere proposta (41)nell`udienza preliminarefino a chenon siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delleparti (420); nel giudiziofino a che non sia scaduto il termineprevisto dall`art. 491 comma 1; in ogni altro casoprima delcompimento dell`atto da parte del giudice.

2. Qualora la causa di ricusazionesia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previstidal comma 1la dichiarazione può essere proposta entro tregiorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durantel`udienzala dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni casoproposta prima del termine dell`udienza.

3. La dichiarazione contenentel`indicazione dei motivi e delle prove è proposta con attoscritto ed è presentataassieme ai documentinellacancelleria del giudice competente a decidere (40). Copia delladichiarazione è depositata nella cancelleria dell`ufficio cuiè addetto il giudice ricusato.

4. La dichiarazionequando non èfatta personalmente dall`interessatopuò essere proposta amezzo del difensore o di un procuratore speciale (122). Nell`attodi procura devono essere indicatia pena di inammissibilitài motivi della ricusazione.

 

Art. 39Concorso di astensione e di ricusazione

1. La dichiarazione di ricusazione siconsidera come non proposta quando il giudiceanche successivamentead essa dichiara di astenersi (36) e l`astensione è accolta.

 

Art. 40Competenza a decidere sulla ricusazione

1. Sulla ricusazione del pretoredecide il tribunale su quella di un giudice del tribunale o dellaCorte di Assise o della Corte di Assise di appello decide la Corte diAppello; su quella di un giudice della Corte di Appello decide unasezione della Corte stessadiversa da quella a cui appartiene ilgiudice ricusato. ( Comma sostituito dal D. Lgs. 19. 2. 1998n. 51)

2. Sulla ricusazione di un giudicedella Corte di Cassazione decide una sezione della Cortediversa daquella a cui appartiene il giudice ricusato.

3. Non è ammessa laricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

 

Art. 41Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

  1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale odella corte di assise o della corte di assise di appello decide lacorte di appello; su quella di un giudice della corte di appellodecide una sezione della corte stessadiversa da quella a cuiappartiene il giudice ricusato.

2. Fuori dei casi di inammissibilitàdella dichiarazione di ricusazionela Corte può disporreconordinanzache il giudice sospenda temporaneamente ogni attivitàprocessuale (18-1 lett b)) o si limiti al compimento degli attiurgenti (467).

3. Sul merito della ricusazione laCorte decide a norma dell`art. 127 dopo aver assuntosenecessariole opportune informazioni.

4. L`ordinanza pronunciata a normadei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e alpubblico ministero ed è notificata alle parti private (44).

 

Art. 42Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione diastensione o ricusazione

1. Se la dichiarazione di astensioneo di ricusazione è accoltail giudice non può compierealcun atto del procedimento.

2. Il provvedimento che accoglie ladichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in qualeparte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi oricusato conservano efficacia.

 

Art. 43Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

1. Il giudice astenuto o ricusato èsostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designatosecondo le leggi di ordinamento giudiziario.

2. Qualora non sia possibile lasostituzione prevista dal comma 1la Corte o il tribunale rimette ilprocedimento al giudice ugualmente competente per materia determinatoa norma dell`art. 11.

 

Art. 44Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto delladichiarazione di ricusazione

1. Con l`ordinanza che dichiarainammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione (41)laparte privata che l`ha proposta può essere condannata alpagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L.500. 000 a L. 3 milionisenza pregiudizio di ogni azione civile openale.

 

CAPO VIII

Rimessionedel processo

 

Art. 45Casi di rimessione

1. In ogni stato e grado del processodi meritoquando la sicurezza o l`incolumità pubblica ovverola libertà di determinazione delle persone che partecipano alprocesso sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbarelo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabilila Corte diCassazionesu richiesta (46) motivata del procuratore generalepresso la Corte di Appello o del pubblico ministero presso il giudiceche procede o dell`imputato (60)rimette il processo ad altrogiudicedesignato a norma dell`art. 11.

 

Art. 46Richiesta di rimessione

1. La richiesta è depositatacon i documenti che vi si riferiscononella cancelleria del giudiceed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente allealtre parti.

2. La richiesta dell`imputato èsottoscritta da lui personalmente (99) o da un suo procuratorespeciale (122).

3. Il giudice trasmetteimmediatamente alla Corte di Cassazione la richiesta con i documentiallegati e con eventuali osservazioni.

4. L`inosservanza delle forme e deitermini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilitàdella richiesta (492173).

 

Art. 47Effetti della richiesta

1. La richiesta di rimessione nonsospende il processoma il giudice non può pronunciaresentenza fino a che non sia intervenuta l`ordinanza (48) che dichiarainammissibile o rigetta la richiesta.

2. La Corte di Cassazione puòdisporre con ordinanza la sospensione del processo (18-1 1ett b).La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti (467).

 

Art. 48Decisione

1. La Corte di Cassazione decide incamera di consiglio a norma dell`art. 127dopo aver assuntosenecessariole opportune informazioni.

2. L`ordinanza che accoglie larichiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e aquello designato (45). Il giudice procedente trasmetteimmediatamente gli atti del processo al giudice designato e disponeche l`ordinanza della Corte di Cassazione sia per estratto comunicataal pubblico ministero e notificata alle parti private.

3. Il giudice designato dalla Cortedi Cassazione dichiaracon ordinanzase e in quale parte gli attigià compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti atale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltàche sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamentecompetente.

4. Se la Corte rigetta o dichiarainammissibile la richiesta dell`imputato (492) questi con la stessaordinanza può essere condannato al pagamento a favore dellacassa delle ammende di una somma da L. 500. 000 a L. 3 milioni.

 

Art. 49Nuova richiesta di rimessione

1. Anche quando la richiesta dirimessione è stata accoltail pubblico ministero o l`imputatopuò chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quelloprecedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservanole disposizioni dell`art. 47.

2. L`ordinanza che rigetta o dichiarainammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione(48) non impedisce che questa sia nuovamente proposta purchésia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiaratainammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta.

 

TITOLO II

PUBBLICOMINISTERO

 

Art. 50Azione penale

1. Il pubblico ministero esercital`azione penale (112 Cost.405; 27 min. ) quando non sussistono ipresupposti per la richiesta di archiviazione (408411415).

2. Quando non è necessaria laquerela (336)la richiesta (342)l`istanza (341) o l`autorizzazionea procedere (343)l`azione penale è esercitata di ufficio.

3. L`esercizio dell`azione penale puòessere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previstidalla legge (341477071343344; 27-29 min. ).

 

Art. 51Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore dellaRepubblica distrettuale

1. Le funzioni di pubblico ministerosono esercitate ( disp. di att. 3):

a) nelle indagini preliminari e neiprocedimenti di primo grado dai magistrati della procura dellaRepubblica presso il tribunale;

b) nei giudizi di impugnazione daimagistrati della procura generale presso la Corte di Appello o pressola Corte di Cassazione (570-3).

2. Nei casi di avocazione (53-3372412)le funzioni previste dal comma 1 lett. a) sono esercitate daimagistrati della procura generale presso la Corte di Appello. Neicasi di avocazione previsti dall`art. 371 bissono esercitate daimagistrati della Direzione nazionale antimafia .

3. Le funzioni previste dal comma 1sono attribuite all`ufficio del pubblico ministero presso il giudicecompetente a norma del Capo II del Titolo I (655678-3).

3 bis. Quando si tratta diprocedimenti per i delitticonsumati o tentatidi cui agli artt.416 bis e 630 c. p.per i delitti commessi avvalendosi dellecondizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine diagevolare l`attività delle associazioni previste dallo stessoarticolononché per i delitti previsti dall`art. 74 delTesto Unico approvato con D. P. R. 9 ottobre 1990n. 309lefunzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono attribuite all`ufficiodel pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo deldistretto nel cui ambito ha sede il giudice competente .

3 ter. Nei casi previsti dal comma 3bis se ne fa richiesta il procuratore distrettuale il procuratoregenerale presso la Corte di Appello puòper giustificatimotividisporre che le funzioni di pubblico ministero per ildibattimento siano esercitate da un magistrato designato dalprocuratore della Repubblica presso il giudice competente .

 

Art. 52Astensione

1. Il magistrato del pubblicoministero ha la facoltà di astenersi quando esistono graviragioni di convenienza (36-1 lett. h)

2. Sulla dichiarazione di astensionedecidononell`ambito dei rispettivi ufficiil procuratore dellaRepubblica presso il tribunale e il procuratore generale.

3. Sulla dichiarazione di astensionedel procuratore della Repubblica presso il tribunale e delprocuratore generale presso la Corte di Appello decidonorispettivamenteil procuratore generale presso la Corte di Appello eil procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

4. Con il provvedimento che accogliela dichiarazione di astensioneil magistrato del pubblico ministeroastenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblicoministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimenoquando vieneaccolta la dichiarazione di astensionedel procuratore dellaRepubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso laCorte di Appellopuò essere designato alla sostituzione altromagistrato del pubblico ministero appartenente all`ufficio ugualmentecompetente determinato a norma dell`art. 11 .

 

Art. 53Autonomia del pubblico ministero nell`udienza. Casi di sostituzione

1. Nell`udienzail magistrato delpubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.

2. Il capo dell`ufficio provvede allasostituzione del magistrato nei casi di grave impedimentodirilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall`art. 36comma 1 lett. a)b)d)e). Negli altri casi il magistrato puòessere sostituito solo con il suo consenso.

3. Quando il capo dell`ufficio omettedi provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previstidall`art. 36 comma 1 lett. a)b)d)e)il procuratoregenerale presso la Corte di Appello designa per l`udienza unmagistrato appartenente al suo ufficio (372).

 

Art. 54Contrasti negativi tra pubblici ministeri

1. Il pubblico ministerose durantele indagini preliminari ritiene che il reato appartenga allacompetenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercitale funzioni (51)trasmette immediatamente gli atti all`ufficio delpubblico ministero presso il giudice competente.

2. Il pubblico ministero che haricevuto gli attise ritiene che debba procedere l`ufficio che li hatrasmessiinforma il procuratore generale presso la Corte di Appelloovveroqualora appartenga a un diverso distrettoil procuratoregenerale presso la Corte di Cassazione (4 att. ). Il procuratoregeneraleesaminati gli atti (54 ter)determina quale ufficio delpubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agliuffici interessati.

3. Gli atti di indagine preliminarecompiuti prima della trasmissione o della designazione indicate neicommi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previstidalla legge.

3 bis. Le disposizioni dei commi 1 e2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubbliciministeri .

 

Art. 54bis Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero

1. Quando il pubblico ministeroriceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indaginipreliminaria carico della stessa persona e per il medesimo fatto inrelazione al quale egli procedeinforma senza ritardo il pubblicoministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli attia norma dell`art. 54 comma 1.

2. Il pubblico ministero che haricevuto la richiestaove non ritenga di aderireinforma ilprocuratore generale presso la Corte di Appello ovveroqualoraappartenga a un diverso distrettoil procuratore generale presso laCorte di Cassazione. Il procuratore generaleassunte le necessarieinformazioni (54 ter)determina con decreto motivato secondo leregole sulla competenza dei giudicequale ufficio del pubblicoministero deve procedere e ne dà comunicazione agli ufficiinteressati. All`ufficio del pubblico ministero designato sonoimmediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

3. Il contrasto si intende risoltoquandoprima della designazione prevista dal comma 2uno degliuffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti anorma dell`art. 54 comma 1.

4. Gli atti di indagine preliminarecompiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunqueutilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Le disposizioni dei commi 1t 2 e 3si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubbliciministeri.

 

Art. 54ter Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalitàorganizzata

1. Quando il contrasto previsto dagliartt. 54 e 54 bis riguarda taluno dei reati indicati nell`art. 51comma 3 bisse la decisione spetta al procuratore generale presso laCorte di Cassazionequesti provvede sentito il procuratore nazionaleantimafia (371 bis); se spetta al procuratore generale presso laCorte di Appelloquesti informa il procuratore nazionale antimafiadei provvedimenti adottati.

 

TITOLOIII

POLIZIAGIUDIZIARIA

 

Art. 55Funzioni della polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria deveanchedi propria iniziativaprendere notizia dei reati (347)impedire chevengano portati a conseguenze ulterioriricercarne gli autoricompiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (348) eraccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della leggepenale (326).

2. Svolge ogni indagine e attivitàdisposta o delegata dall`autorità giudiziaria (58131348-3370378).

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria(57383).

 

Art. 56Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

1. Le funzioni di polizia giudiziariasono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell`autoritàgiudiziaria (5859):

a) dai servizi di polizia giudiziariaprevisti dalla legge (12-15 att. ) ;

b) dalle sezioni di polizia giudiziariaistituite presso ogni procura della Repubblica e composte conpersonale dei servizi di polizia giudiziaria (5-111520 att. ; 5min. ; 6 att. min. );

c) dagli ufficiali e dagli agenti dipolizia giudiziaria (57) appartenenti agli altri organi cui la leggefa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia dl reato(347).

 

Art. 57Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggispecialisono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigentii commissarigliispettorii sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia diStato ai quali l`ordinamento dell`amministrazione della pubblicasicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiorie i sottufficiali dei carabinieridella guardia di finanzadegliagenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonchégli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai qualil`ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce talequalità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbiasede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell`armadei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria(55-3):

a) il personale della polizia di Statoal quale l`ordinamento dell`amministrazione della pubblica sicurezzariconosce tale qualità;

b) i carabinierile guardie difinanzagli agenti di custodiale guardie forestali enell`ambitoterritoriale dell`ente di appartenenzale guardie delle province edei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali eagenti di polizia giudiziarianei limiti del servizio cui sonodestinate e secondo le rispettive attribuzionile persone alle qualile leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall`art.55.

 

Art. 58Disponibilità della polizia giudiziaria

1. Ogni procura della Repubblicadispone (327) della rispettiva sezione (56); la procura generalepresso la Corte di Appello dispone di tutte le sezioni istituite neldistretto (9 att. ; 83 ord. giud. ; 6 att. ord. giud. ).

2. Le attività di poliziagiudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezioneistituita presso la corrispondente procura della Repubblica.

3. L`autorità giudiziaria siavvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altroorgano di polizia giudiziaria .

 

Art. 59Subordinazione della polizia giudiziaria

1. Le sezioni di polizia giudiziaria(56) dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i qualisono istituite (83 ord. giud. ; 6 att. ord. giud. ).

2. L`ufficiale preposto ai servizi dipolizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore dellaRepubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell`attivitàdi polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personaledipendente (13 att. ; 6 att. ord. giud. ).

3. Gli ufficiali e gli agenti dipolizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati(16 att. ). Gli appartenenti alle sezioni non possono esseredistolti dall`attività di polizia giudiziaria se non perdisposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.

 

TITOLO IV

IMPUTATO

 

Art. 60Assunzione della qualità di imputato

1. Assume la qualità diimputato (61) la persona alla quale è attribuito il reatonella richiesta di rinvio a giudizio (416)di giudizio immediato(453)di decreto penale di condanna (459)di applicazione dellapena a norma dell`art. 447 comma 1nel decreto di citazione agiudizio emesso a norma dell`art. 555 e nel giudizio direttissimo(449556) .

2. La qualità di imputato siconserva in ogni stato e grado del processosino a che non sia piùsoggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere (428)sia divenuta irrevocabile (648) la sentenza di proscioglimento (129529-531) o di condanna (533) o sia divenuto esecutivo (461) ildecreto penale di condanna.

3. La qualità di imputato siriassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere(434) e qualora sia disposta la revisione (629 s. ) del processo.

 

Art. 61Estensione dei diritti e delle garanzie dell`imputato

1. I diritti e le garanziedell`imputato (60) si estendono alla persona sottoposta alle indaginipreliminari.

2. Alla stessa persona si estendeogni altra disposizione relativa all`imputatosalvo che siadiversamente stabilito .

 

Art. 62Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell`imputato

1. Le dichiarazioni comunque rese(64-66228294350364374388391421422494503) nelcorso del procedimento dall`imputato o dalla persona sottoposta alleindagini non possono formare oggetto di testimonianza (191).

 

Art. 63Dichiarazioni indizianti

1. Se davanti all`autoritàgiudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata (60)ovvero una persona non sottoposta alle indagini (61) rendedichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suocaricol`autorità procedente ne interrompe l`esameavvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno esseresvolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare undifensore (96). Le precedenti dichiarazioni non possono essereutilizzate contro la persona che le ha rese (191).

2. Se la persona doveva esseresentita sin dall`inizio in qualità di imputato o di personasottoposta alle indaginile sue dichiarazioni non possono essereutilizzate (191).

 

Art. 64Regole generali per l`interrogatorio

1. La persona sottoposta alleindaginianche se in stato di custodia cautelare (284-286) o sedetenuta per altra causa interviene libera all`interrogatorio (350-1)salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o diviolenze (474).

2. Non possono essere utilizzatineppure con il consenso della persona interrogatametodi o tecnicheidonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o adalterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti (188).

3. Prima che abbia iniziol`interrogatoriola persona deve essere avvertita chesalvo quantodisposto dall`art. 66 comma 1ha facoltà di non rispondere(2104) e chese anche non rispondeil procedimento seguiràil suo corso.

 

Art. 65Interrogatorio nel merito

1. L`autorità giudiziaria(294364388391) contesta alla persona sottoposta alle indaginiin forma chiara e precisa il fatto che le è attribuitolerende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei ese nonpuò derivarne pregiudizio per le indaginigliene comunica lefonti.

2. Invitaquindila persona adesporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamentedomande (4227).

3. Se la persona rifiuta dirisponderene è fatta menzione nel verbale (134). Nelverbale è fatta anche menzionequando occorredei connotatifisici e di eventuali segni particolari della persona.

 

Art. 66Verifica dell`identità personale dell`imputato

1. Nel primo atto cui èpresente l`imputato (6061)l`autorità giudiziaria (349) loinvita a dichiarare le proprie generalità e quant`altro puòvalere a identificarlo (21 att. )ammonendolo circa le conseguenzecui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità ole dà false (495496 c. p. ).

2. L`impossibilità diattribuire all`imputato le sue esatte generalità nonpregiudica il compimento di alcun atto da parte dell`autoritàprocedentequando sia certa l`identità fisica della persona.

3. Le erronee generalitàattribuite all`imputato sono rettificate nelle forme previstedall`art. 130 (668).

 

Art. 67Incertezza sull`età dell`imputato

1. In ogni stato e grado delprocedimentoquando vi è ragione di ritenere che l`imputato(6061) sia minorenne (98 c. p.3 min. )l`autoritàgiudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica pressoil tribunale per i minorenni (8 min. ).

 

Art. 68Errore sull`identità fisica dell`imputato

1. Se risulta l`errore di personainogni stato e grado del processo il giudicesentiti il pubblicoministero e il difensorepronuncia sentenza a norma dell`art. 129(620667).

 

Art. 69Morte dell`imputato

1. Se risulta la morte dell`imputato(150 c. p. )in ogni stato e grado del processo il giudicesentiti il pubblico ministero e il difensorepronuncia sentenza anorma dell`art. 129 (411).

2. La sentenza non impediscel`esercizio dell`azione penale (405) per il medesimo fatto e controla medesima personaqualora successivamente si accerti che la mortedell`imputato è stata erroneamente dichiarata.

 

Art. 70Accertamenti sulla capacità dell`imputato

1. Quando non deve essere pronunciatasentenza di proscioglimento ( 129529-531) o di non luogo aprocedere (425) e vi è ragione di ritenere cheper infermitàmentale sopravvenuta al fatto (ìsopravvenuta al fatto" èstato giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale). l`imputatonon è in grado di partecipare coscientemente al processoilgiudicese occorre dispone anche di ufficio (190-2) perizia (220).

2. Durante il tempo occorrente perl`espletamento della perizia il giudice assumea richiesta deldifensorele prove che possono condurre al proscioglimentodell`imputatoequando vi è pericolo nel ritardo (467)ognialtra prova richiesta dalle parti (190-1).

3. Se la necessità diprovvedere risulta durante le indagini preliminarila perizia èdisposta dal giudice a richiesta di parte (328) con le forme previsteper l`incidente probatorio (392 s. ). Nel frattempo restanosospesi i termini per le indagini preliminari (405-407) e il pubblicoministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazionecosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi èpericolo nel ritardopossono essere assunte le prove nel casiprevisti dall`art. 392.

 

Art. 71Sospensione del procedimento per incapacità dell`imputato

1. Sea seguito degli accertamentiprevisti dall`art. 70risulta che lo stato mentale dell`imputato ètale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimentoilgiudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso (18-1 lett.b))sempre che non debba essere pronunciata sentenza diproscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425).

2. Con l`ordinanza di sospensione ilgiudice nomina all`imputato un curatore speciale (166)designando dipreferenza l`eventuale rappresentante legale.

3. Contro l`ordinanza possonoricorrere per cassazione il pubblico ministerol`imputato e il suodifensore nonché il curatore speciale nominato all`imputato.

4. La sospensione non impedisce algiudice di assumere provealle condizioni e nei limiti stabilitidall`art. 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anchea richiesta del curatore specialeche in ogni caso ha facoltàdi assistere agli atti disposti sulla persona dell`imputatononchéagli atti cui questi ha facoltà di assistere.

5. Se la sospensione interviene nelcorso delle indagini preliminarisi applicano le disposizionipreviste dall`art. 70 comma 3.

6. Nel caso di sospensionenon siapplica la disposizione dell`art. 75 comma 3 .

 

Art. 72Revoca dell`ordinanza di sospensione

1. Allo scadere del sesto mese dallapronuncia dell`ordinanza di sospensione del procedimento (71)oanche prima quando ne ravvisi l`esigenzail giudice disponeulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell`imputato.Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesiqualorail procedimento non abbia ripreso il suo corso (313-2).

2. La sospensione è revocatacon ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell`imputatone consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero chenei confronti dell`imputato deve essere pronunciata sentenza diproscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425).

 

Art. 73Provvedimenti cautelari

1. In ogni caso in cui lo stato dimente dell`imputato appare tale da renderne necessaria la curanell`ambito del servizio psichiatricoil giudice informa con ilmezzo più rapido l`autorità competente per l`adozionedelle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario permalattie mentali.

2. Qualora vi sia pericolo nelritardoil giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisoriodell`imputato in idonea struttura del servizio psichiatricoospedaliero. L`ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momentoin cui viene data esecuzione al provvedimento dell`autoritàindicata nel comma 1.

3. Quando è stata o deveessere disposta la custodia cautelare (284-286) dell`imputatoilgiudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previstedall`art. 286.

4. Nel corso delle indaginipreliminariil pubblico ministero provvede all`informativa previstadal comma 1 ese ne ricorrono le condizionichiede al giudice ilprovvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.

 

TITOLO V

PARTECIVILERESPONSABILE CIVILE E

CIVILMENTEOBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

 

Art. 74Legittimazione all`azione civile

1. L`azione civile per lerestituzioni e per il risarcimento del danno di cui all`art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale (76; 10 min.) dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoisuccessori universalinei confronti dell`imputato (60) e delresponsabile civile (83 s. ).

 

Art. 75Rapporti tra azione civile e azione penale

1. L`azione civile proposta davantial giudice civile può essere trasferita nel processo penalefino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza dimerito anche non passata in giudicato (324 c. p. c. ).L`esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti delgiudizio (306 c. p. c. ); il giudice penale provvede anche sullespese del procedimento civile (541).

2. L`azione civile prosegue in sedecivile se non è trasferita nel processo penale o èstata iniziata quando non è più ammessa la costituzionedi parte civile (79).

3. Se l`azione è proposta insede civile nei confronti dell`imputato dopo la costituzione di partecivile nel processo penale (76822) o dopo la sentenza penale diprimo gradoil processo civile è sospeso fino alla pronunciadella sentenza penale non più soggetta a impugnazionesalvele eccezioni previste dalla legge (7188441444).

 

Art. 76Costituzione di parte civile

1. L`azione civile nel processopenale è esercitata (74)anche a mezzo di procuratorespecialemediante la costituzione di parte civile .

2. La costituzione di parte civileproduce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (441-2444-2)

 

Art. 77Capacità processuale della parte civile

1. Le persone che non hanno il liberoesercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se nonsono rappresentateautorizzate o assistite nelle forme prescritteper l`esercizio delle azioni civili (75 c. p. c. ).

2. Se manca la persona a cui spettala rappresentanza o l`assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovverovi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lorappresentail pubblico ministero può chiedere al giudice dinominare un curatore speciale (338-4). La nomina può esserechiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata oassistita ovvero dai suoi prossimi congiunti (307-4 c. p. ) eincaso di conflitto di interessidal rappresentante.

3. Il giudiceassunte le opportuneinformazioni e sentite se possibile le persone interessateprovvedecon decretoche è comunicato al pubblico ministero affinchéprovochiquando occorrei provvedimenti per la costituzione dellanormale rappresentanza o assistenza dell`incapace.

4. In caso di assoluta urgenzal`azione civile nell`interesse del danneggiato incapace per infermitàdi mente o per età minore può essere esercitata dalpubblico ministero (83-1 e 4)finché subentri a norma deicommi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza ol`assistenza ovvero il curatore speciale.

 

Art. 78Formalità della costituzione di parte civile

1. La dichiarazione di costituzionedi parte civile è depositata nella cancelleria del giudice cheprocede o presentata in udienza e deve contenerea pena diinammissibilità:

a) le generalità della personafisica o la denominazione dell`associazione o dell`ente che sicostituisce parte civile e le generalità del suo legalerappresentante;

b) le generalità dell`imputatonei cui confronti viene esercitata l`azione civile o le altreindicazioni personali che valgono a identificarlo;

c) il nome e il cognome del difensore el`indicazione della procura

d) l`esposizione delle ragioni chegiustificano la domanda;

e) la sottoscrizione (110) deldifensore.

2. Se è presentata fuoriudienzala dichiarazione deve essere notificata (152) a cura dellaparte civilealle altre parti e produce effetto per ciascuna di essedal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

3. La procura conferita nelle formepreviste dall`art. 100comma 1 è depositata nellacancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione dicostituzione di parte civile.

 

Art. 79Termine per la costituzione di parte civile

1. La costituzione di parte civilepuò avvenire per l`udienza preliminare (416 s. ) esuccessivamentefino a che non siano compiuti gli adempimentiprevisti dall`art. 484.

2. n termine previsto dal comma 1 èstabilito a pena di decadenza.

3. Se la costituzione avviene dopo lascadenza del termine previsto dall`art. 468 comma 1la partecivile non può avvalersi della facoltà di presentare leliste dei testimoniperiti o consulenti tecnici.

 

Art. 80Richiesta di esclusione della parte civile

1. Il pubblico ministerol`imputatoe il responsabile civile possono proporre richiesta motivata diesclusione della parte civile.

2. Nel caso di costituzione di partecivile per l`udienza preliminare (416 s. )la richiesta èpropostaa pena di decadenza non oltre il momento degli accertamentirelativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare(420) o nel dibattimento (484491).

3. Se la costituzione avviene nelcorso degli atti preliminari al dibattimento (465-469) o introduttividello stesso (478-495)la richiesta è proposta oralmente anorma dell`art. 491 comma 1.

4. Sulla richiesta il giudice decidesenza ritardo con ordinanza.

5. L`esclusione della parte civileordinata nell`udienza preliminare non impedisce una successivacostituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previstidall`art. 484.

 

Art. 81Esclusione di ufficio della parte civile

1. Fino a che non sia dichiaratoaperto il dibattimento di primo grado (492)il giudicequaloraaccerti che non esistono i requisiti per la costituzione di partecivile ne dispone l`esclusione di ufficio con ordinanza (444-2)

2. Il giudice provvede a norma delcomma 1 anche quando la richiesta di esclusione è statarigettata nella udienza preliminare (420).

 

Art. 82Revoca della costituzione di parte civile

1. La costituzione di parte civile(7678) può essere revocata in ogni stato e grado delprocedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o daun suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scrittodepositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altreparti.

2. La costituzione si intenderevocata (232 att. ) se la parte civile non presenta le conclusionia norma dell`art. 523 ovvero se promuove l`azione davanti algiudice civile.

3. Avvenuta la revoca dellacostituzione a norma dei commi 1 e 2il giudice penale non puòconoscere delle spese e dei danni che l`intervento della parte civileha cagionato all`imputato e al responsabile civile. L`azionerelativa può essere proposta davanti al giudice civile.

4. La revoca non preclude ilsuccessivo esercizio dell`azione in sede civile.

 

Art. 83Citazione del responsabile civile

1. Il responsabile civile per ilfatto dell`imputato può essere citato nel processo penale arichiesta della parte civile enel caso previsto dall`art. 77comma 4a richiesta del pubblico ministero. L`imputato puòessere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputatiper il caso in cui venga prosciolto (529-531) o sia pronunciata neisuoi confronti sentenza di non luogo a procedere (425).

2. La richiesta deve essere propostaal più tardi per il dibattimento.

3. La citazione è ordinata condecreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:

a) le generalità o ladenominazione della parte civilecon l`indicazione del difensore ele generalità del responsabile civilese è una personafisicaovvero la denominazione dell`associazione o dell`entechiamato a rispondere e le generalità del suo legalerappresentante;

b) l`indicazione delle domande che sifanno valere contro il responsabile civile;

c) l`invito a costituirsi nei modiprevisti dall`art. 84;

d) la data e le sottoscrizioni (110)del giudice e dell`ausiliario (126) che lo assiste.

4. Copia del decreto ènotificata (152) a cura della parte civileal responsabile civileal pubblico ministero e all`imputato. Nel caso previsto dall`art.77 comma 4la copia del decreto è notificata al responsabilecivile e all`imputato a cura del pubblico ministero. L`originaledell`atto con la relazione di notificazione è depositato nellacancelleria del giudice che procede.

5. La citazione del responsabilecivile è nulla (178-1 lett. b) se per omissione o pererronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabilecivile non è stato posto in condizione di esercitare i suoidiritti nell`udienza preliminare (416 s. ) o nel giudizio (465 s. ). La nullità della notificazione rende nulla la citazione.

6. La citazione del responsabilecivile perde efficacia se la costituzione di parte civile èrevocata (82) o se è ordinata l`esclusione (8081) dellaparte civile.

 

Art. 84Costituzione del responsabile civile

1. Chi è citato comeresponsabile civile (83) può costituirsi in ogni stato e gradodel processoanche a mezzo di procuratore specialecondichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede opresentata in udienza.

2. La dichiarazione deve contenere apena di inammissibilità:

a) le generalità della personafisica o la denominazione dell`associazione o dell`ente che sicostituisce e le generalità del suo legale rappresentante;

b) il nome e il cognome del difensore el`indicazione della procura;

c) la sottoscrizione (110) deldifensore.

3. La procura conferita nelle formepreviste dall`art. 100 comma 1 è depositata nellacancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione dicostituzione del responsabile civile.

4. La costituzione produce i suoieffetti in ogni stato e grado del processo (83-6).

 

Art. 85Intervento volontario del responsabile civile

1. Quando vi è costituzione diparte civile (76) o quando il pubblico ministero esercita l`azionecivile a norma dell`art. 77 comma 4il responsabile civile puòintervenire volontariamente nel processoanche a mezzo diprocuratore specialeper l`udienza preliminare (416 s. ) esuccessivamentefino a che non siano compiuti gli adempimentiprevisti dall`art. 484 presentando una dichiarazione scritta anorma dell`art. 84 commi 1 e 2.

2. Il termine previsto dal comma 1 èstabilito a pena di decadenza. Se l`intervento avviene dopo lascadenza del termine previsto dall`art. 468 comma 1ilresponsabile civile non può avvalersi della facoltà dipresentare le liste dei testimoniperiti o consulenti tecnici.

3. Se è presentata fuoriudienzala dichiarazione è notificata (152)a cura delresponsabile civilealle altre parti e produce effetto per ciascunadi esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

4. L`intervento del responsabilecivile perde efficacia se la costituzione di parte civile èrevocata (82) o se è ordinata l`esclusione (8081) dellaparte civile.

 

Art. 86Richiesta di esclusione del responsabile civile

1. La richiesta di esclusione delresponsabile civile può essere proposta dall`imputato nonchédalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbianorichiesto la citazione.

2. La richiesta può essereproposta altresì dal responsabile civile che non siaintervenuto volontariamente (85) anche qualora gli elementi di provaraccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla suadifesa in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654.

3. La richiesta deve essere motivataed è propostaa pena di decadenzanon oltre il momento degliaccertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienzapreliminare (420) o nel dibattimento (484-491). Il giudice decidesenza ritardo con ordinanza.

 

Art. 87Esclusione di ufficio del responsabile civile

1. Fino a che non sia dichiaratoaperto il dibattimento di primo grado (492)il giudicequaloraaccerti che non esistono i requisiti per la citazione o perl`intervento del responsabile civilene dispone l`esclusione diufficiocon ordinanza.

2. Il giudice provvede a norma delcomma 1 anche quando la richiesta di esclusione è statarigettata nella udienza

preliminare.

3. L`esclusione è dispostasenza ritardo anche di ufficioquando il giudice accoglie larichiesta di giudizio abbreviato (440).

 

Art. 88Effetti dell`ammissione o dell`esclusione della parte civile o delresponsabile civile

1. L`ammissione della parte civile odel responsabile civile non pregiudica la successiva decisione suldiritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

2. L`esclusione della parte civile(8081) o del responsabile civile (8687) non pregiudical`esercizio in sede civile dell`azione per le restituzioni e ilrisarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile èstato escluso su richiesta della parte civilequesta non puòesercitare l`azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto .

3. Nel caso di esclusione della partecivile non si applica la disposizione dell`art. 75 comma 3.

 

Art. 89Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

1. La persona civilmente obbligataper la pena pecuniaria è citata per l`udienza preliminare (416s. ) o per il giudizio (465 s. ) a richiesta del pubblico ministeroo dell`imputato.

2. Si osservano in quanto applicabilile disposizioni relative alla citazione e alla costituzione delresponsabile civile (83 s. ). Non si applica la disposizionedell`art. 87 comma 3.

 

TITOLO VI

PERSONAOFFESA DAL REATO

 

Art. 90Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

1. La persona offesa dal reatooltread esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamentericonosciuti dalla legge (101336341360367369394398401408-410413419429451456564572)in ogni stato egrado del procedimento può presentare memorie econesclusione del giudizio di cassazioneindicare elementi di prova (33att. ).

2. La persona offesa minoreinterdetta per infermità di mente o inabilitata esercita lefacoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggettiindicati negli artt. 120 e 121 c. p.

3. Qualora la persona offesa siadeceduta in conseguenza del reatole facoltà e i dirittiprevisti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa(3074 c. p. ).

 

Art. 91Diritti e facoltà degli enti e delle associazionirappresentativi di interessi lesi dal reato

1. Gli enti e le associazioni senzascopo di lucro ai qualianteriormente alla commissione del fatto percui si procedesono state riconosciutein forza di legge finalitàdi tutela degli interessi lesi dal reatopossono esercitarein ognistato e grado del procedimentoi diritti e le facoltàattribuiti alla persona offesa dal reato (90505511; 212 coord. ).

 

Art. 92Consenso della persona offesa

1. L`esercizio dei diritti e dellefacoltà spettanti agli enti e alle associazionirappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato alconsenso della persona offesa.

2. Il consenso deve risultare da attopubblico o da scrittura privata autenticata e può essereprestato a non più di uno degli enti o delle associazioni.

3. Il consenso può essererevocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.

4. La persona offesa che ha revocatoil consenso non può prestarlo successivamente né allostesso né ad altro ente o associazione.

 

Art. 93Intervento degli enti o delle associazioni

1. Per l`esercizio dei diritti edelle facoltà previsti dall`art. 91 l`ente o l`associazionepresenta all`autorità procedente un atto di intervento checontiene a pena di inammissibilità:

a) le indicazioni relative alladenominazione dell`ente o dell`associazionealla sedealledisposizioni che riconoscono le finalità di tutela degliinteressi lesialle generalità del legale rappresentante;

b) l`indicazione del procedimento

c) il nome e il cognome del difensore el`indicazione della procura (100101);

d) l`esposizione sommaria delle ragioniche giustificano l`intervento;

e) la sottoscrizione (110) deldifensore.

2. Unitamente all`atto di interventosono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa(92) e la procura al difensore se questa è stata conferitanelle forme previste dall`art. 100 comma 1.

3. Se è presentato fuoriudienzal`atto di intervento deve essere notificato (152) alle partie produce effetto dal giorno dell`ultima notificazione.

4. L`intervento produce i suoieffetti in ogni stato e grado del procedimento.

 

Art. 94Termine per l`intervento

1. Gli enti e le associazionirappresentativi di interessi lesi dal reato (91) possono intervenire(93) nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimentiprevisti dall`art. 484 (491).

 

95Provvedimenti del giudice

1. Entro tre giorni dallanotificazione eseguita a norma dell`art. 93 comma 3le partipossono opporsi con dichiarazione scritta all`intervento dell`ente odell`associazione. L`opposizione è notificata al legalerappresentante dell`ente o dell`associazioneil quale puòpresentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.

2. Se l`intervento è avvenutoprima dell`esercizio dell`azione penale (405)Sull`opposizioneprovvede il giudice per le indagini preliminari; se è avvenutonell`udienza preliminarel`opposizione è proposta primadell`apertura della discussione (421); se è avvenuto indibattimentol`opposizione è proposta a norma dell`art. 491comma 1.

3. I termini previsti dai commi 1 e 2sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senzaritardo con ordinanza.

4. In ogni stato e grado del processoil giudicequalora accerti che non esistono i requisiti perl`esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall`art.91dispone anche di ufficiocon ordinanzal`esclusione dell`ente odell`associazione.

 

 

Art. 96Difensore di fiducia

1. L`imputato (6061) ha diritto dinominare non più di due difensori di fiducia (655-2; 24-2638att. ) .

2. La nomina è fatta condichiarazione resa all`autorità procedente ovvero consegnataalla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (2765 att.).

3. La nomina del difensore di fiduciadella persona fermataarrestata (386) o in custodia cautelare (293)finché la stessa non vi ha provvedutopuò essere fattada un prossimo congiunto (3074 c. p. )con le forme previste dalcomma 2.

 

Art. 97Difensore di ufficio

1. L`imputato (6061) che non hanominato un difensore di fiducia (96) o ne è rimasto privo èassistito da un difensore di ufficio (655-4; 38 att. ) .

2. Il Consiglio dell`Ordine forenseal fine di garantire l`effettività della difesa di ufficiopredispone gli elenchi dei difensori (29 att. ; 1 min. ; 15 att.min. ) ed`intesa con il presidente del tribunalefissa i criteriper la loro nomina sulla base di turni di reperibilità.

3. Il giudiceil pubblico ministeroe la polizia giudiziariase devono compiere un atto per il quale èprevista l`assistenza del difensore e l`imputato ne è privodanno avviso (65 att. ) dell`atto al difensore individuato sullabase dei criteri indicati nel comma 2 (26-227-31 att. ).

4. Quando è richiesta lapresenza del difensore (350391401420484666) e quello difiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non èstato reperitonon è comparso o ha abbandonato la difesa(105)il giudice o il pubblico ministero designa come sostitutoaltro difensore immediatamente reperibile (262 30-2 att. ) per ilquale si applicano le disposizioni dell`art. 102 (108).

5. Il difensore di ufficio hal`obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituitosolo per giustificato motivo (30-3 att. ).

6. Il difensore di ufficio cessadalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducía.

 

Art. 98Patrocinio dei non abbienti

1. L`imputato (6061)la personaoffesa dal reato (101)il danneggiato che intende costituirsi partecivile (76) e il responsabile civile (83 s. ) possono chiedere diessere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (225-2613-5)secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti (32 att.) .

 

Art. 99Estensione al difensore dei diritti dell`imputato

1. Al difensore competono le facoltàe i diritti che la legge riconosce all`imputatoa meno che essisiano riservati personalmente a quest`ultimo (46141419-5438446571589).

2. L`imputato può togliereeffettocon espressa dichiarazione contrariaall`atto compiuto daldifensore prima chein relazione all`atto stessosia intervenuto unprovvedimento del giudice.

 

Art.100 Difensore delle altre parti private

1. La parte civile (76)ilresponsabile civile (83 s. ) e la persona civilmente obbligata perla pena pecuniaria (89) stanno in giudizio col ministero di undifensore (24 2638 att. )munito di procura speciale conferitacon atto pubblico o scrittura privata autenticata (122; 27 att. ).

2. La procura speciale puòessere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione dicostituzione di parte civile (178)del decreto di citazione o (83) odella dichiarazione di costituzione (84) o di intervento (85) delresponsabile civile e della persona civilmente obbligata per la penapecuniaria (89). In tali casi l`autografia della sottoscrizione(110) della parte è certificata dal difensore.

3. La procura speciale si presumeconferita soltanto per un determinato grado del processoquandonell`atto non è espressa volontà diversa.

4. Il difensore può compiere ericevere nell`interesse della parte rappresentatatutti gli atti delprocedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati(828485589). In ogni caso non può compiere atti cheimportino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevutoespressamente il potere.

5. Il domicilio delle parti privateindicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende elettopresso il difensore (154-4; 65 att . ) .

 

Art.101 Difensore della persona offesa

1. La persona offesa dal reatoperl`esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti(90)può nominare un difensore (2438 att. ) nelle formepreviste dall`art. 96 comma 2 (273365 att. ).

2. Per la nomina dei difensori deglienti e delle associazioni che intervengono a norma dell`art. 93 siapplicano le disposizioni dell`art. 100.

 

Art.102 Sostituto del difensore

1. Il difensoreper il caso diimpedimento e per tutta la durata di questopuò designare unsostituto (97-4; 3 att. ).

2. Il sostituto esercita i diritti eassume i doveri del difensore (38 att. ).

 

Art.103 Garanzie di libertà del difensore

1. Le ispezioni (244) e leperquisizioni (247352) negli uffici dei difensori (9697) sonoconsentite solo:

a) quando essi o altre persone chesvolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sonoimputati (6061)limitatamente ai fini dell`accertamento del reatoloro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effettimateriali del reato o per ricercare cose o persone specificamentepredeterminate (244247).

2. Presso i difensori e i consulentitecnici (225233359) non si può procedere a sequestro (252253354) di carte o documenti relativi all`oggetto della difesasalvo che costituiscano corpo del reato.

3. Nell`accingersi a eseguire unaispezioneuna perquisizione o un sequestro nell`ufficio di undifensorel`autorità giudiziaria a pena di nullitàavvisa il consiglio dell`ordine forense del luogo perché ilpresidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alleoperazioni. Allo stessose interviene e ne fa richiestaèconsegnata copia del provvedimento.

4. Alle ispezionialle perquisizionie ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente ilgiudice ovveronel corso delle indagini preliminariil pubblicoministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non è consentital`intercettazione (271) relativa a conversazioni o comunicazioni deidifensoriconsulenti tecnici e loro ausiliariné a quelletra i medesimi e le persone da loro assistite.

6. Sono vietati il sequestro e ogniforma di controllo della corrispondenza (353) tra l`imputato e ilproprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritteindicazioni salvo che l`autorità giudiziaria abbia fondatomotivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3e dall`art. 271i risultati delle ispezioni perquisizionisequestriintercettazioni di conversazioni o comunicazionieseguitiin violazione delle disposizioni precedentinon possono essereutilizzati (191).

 

Art.104 Colloqui del difensore con l`imputato in custodia cautelare

1. L`imputato in stato di custodiacautelare (284-286) ha diritto di conferire con il difensore findall`inizio dell`esecuzione della misura (293; 36 att. ).

2. La persona arrestata in flagranza(380 s. ) o fermata a norma dell`art. 384 ha diritto di conferirecon il difensore subito dopo l`arresto o il fermo.

3. Nel corso delle indaginipreliminariquando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni dicautelail giudice su richiesta del pubblico ministero puòcon decreto motivatodilazionareper un tempo non superiore a settegiornil`esercizio del diritto di conferire con il difensore.

4. Nell`ipotesi di arresto o difermoil potere previsto dal comma 3 è esercitato dalpubblico ministero fino al momento in cui l`arrestato o il fermato èposto a disposizione del giudice (390).

 

Art.105 Abbandono e rifiuto della difesa

1. Il consiglio dell`ordine forenseha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relativeall`abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio (97).

2. Il procedimento disciplinare èautonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenutol`abbandono o il rifiuto.

3. Nei casi di abbandono o di rifiutomotivati da violazione dei diritti della difesaquando il consigliodell`ordine li ritiene comunque giustificatila sanzione non èapplicataanche se la violazione dei diritti della difesa èesclusa dal giudice.

4. L`autorità giudiziariariferisce al consiglio dell`ordine i casi di abbandono della difesadi rifiuto della difesa di ufficio e di violazione da parte deidifensori nel procedimento dei doveri di lealtà e di probità.

5. L`abbandono della difesa delleparti private diverse dall`imputato (100)della persona offesadegli enti e delle associazioni previsti dall`art. 91 (101) nonimpedisce in alcun caso l`immediata continuazione del procedimento enon interrompe l`udienza.

 

Art.106 Incompatibilità della difesa di più imputati nellostesso procedimento

1. La difesa di più imputatipuò essere assunta da un difensore comunepurché lediverse posizioni non siano tra loro incompatibili.

2. L`autorità giudiziariaserileva una situazione di incompatibilitàla indica e neespone i motivifissando un termine per rimuoverla.

3. Qualora l`incompatibilitànon sia rimossail giudice la dichiara con ordinanza provvedendoalle necessarie sostituzioni a norma dell`art. 97.

4. Se l`incompatibilità èrilevata nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministeroil giudicesu richiesta di questo e sentite le parti interessateprovvede a norma del comma 3.

 

Art.107 Non accettazionerinuncia o revoca del difensore

1. Il difensore che non accettal`incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subitocomunicazione all`autorità procedente e a chi lo ha nominato.

2. La non accettazione ha effetto dalmomento in cui è comunicata all`autorità procedente.

3. La rinuncia non ha effetto finchéla parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o daun difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmenteconcesso a norma dell`art. 108.

4. La disposizione del comma 3 siapplica anche nel caso di revoca.

 

Art.108 Termine per la difesa

1. Nei casi di rinunciadi revocadi incompatibilità e nel caso di abbandono (105-107)al nuovodifensore dell`imputato o a quello designato in sostituzione che nefa richiesta è dato un termine congruodi norma non inferiorea tre giorniper prendere cognizione degli atti e per informarsi suifatti oggetto del procedimento.

 

LIBRO II

ATTI

 

TITOLO I

DISPOSIZIONIGENERALI

Artt.109-124

 

Art. 109 Lingua degli atti

1. Gli atti del procedimento penalesono compiuti in lingua italiana (169-3; 63201 att. ).

2. Davanti all`autoritàgiudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su unterritorio dove è insediata una minoranza linguisticariconosciutail cittadino italiano che appartiene a questa minoranzaèa sua richiestainterrogato o esaminato nella madre linguae il relativo verbale è redatto anche in tale lingua (26 att.). Nella stessa lingua sono tradotti (143 s. ) gli atti delprocedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta.Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e daconvenzioni internazionali .

3. Le disposizioni di questo articolosi osservano a pena di nullità.

110 Sottoscrizione degli atti

1. Quando è richiesta lasottoscrizione di un attose la legge non dispone altrimenti (119-2122337)è sufficiente la scrittura di propria manoun finedell`attodel nome e cognome di chi deve firmare.

2. Non è valida lasottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dallascrittura.

3. Se chi deve firmare non èin grado di scrivereil pubblico ufficialeal quale èpresentato l`atto scritto o che riceve l`atto oraleaccertatal`identità della personane fa annotazione in fine dell`attomedesimo.

111 Data degli atti

1. Quando la legge richiede la datadi un attosono indicati il giornoil mesel`anno e il luogo incui l`atto è compiuto. L`indicazione dell`ora ènecessaria solo se espressamente prescritta.

2. Se l`indicazione della data di unatto è prescritta a pena di nullità (292)questasussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi concertezza in base ad elementi contenuti nell`atto medesimo o in atti aquesto connessi.

112 Surrogazione di copie aglioriginali mancanti

1. Salvo che la legge dispongaaltrimentiquando l`originale di una sentenza o di un altro atto delprocedimento del quale occorre fare usoè per qualsiasi causadistruttosmarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo(234)la copia autentica ha valore di originale (40 att. ) ed èposta nel luogo in cui l`originale dovrebbe trovarsi.

2. A tal fineil presidente dellaCorte o del tribunaleanche di ufficio ordina con decreto a chidetiene la copia di consegnarla alla cancelleriasalvo il dirittodel detentore di avere gratuitamente un`altra copia autentica.

113 Ricostituzione di atti

1. Se non è possibileprovvedere a norma dell`art. 112 il giudiceanche di ufficioaccerta il contenuto dell`atto mancante e stabilisce con ordinanza see in quale tenore esso deve essere ricostituito ( 41 att. ).

2. Se esiste la minuta dell`attomancantequesto è ricostituito secondo il tenore dellamedesimaquando alcuno dei giudici che l`hanno sottoscritto (110)riconosce che questo era conforme alla minuta.

3. Quando non si puòprovvedere a norma dei commi 1 e 2il giudice dispone con ordinanzala rinnovazione dell`atto mancantese necessaria e possibileprescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altriatti che devono essere rinnovati.

114 Divieto di pubblicazione di atti

1. E` vietata la pubblicazioneancheparziale o per riassuntocon il mezzo della stampa o con altro mezzodi diffusionedegli atti coperti dal segreto o anche solo del lorocontenuto .

2. E` vietata (115) la pubblicazioneanche parzialedegli atti non più coperti dal segreto fino ache non siano concluse le indagini preliminari (405554) ovvero finoal termine dell`udienza preliminare (424 s. ).

3. Se si procede al dibattimentononè consentita la pubblicazioneanche parziale degli atti delfascicolo per il dibattimento (431)se non dopo la pronuncia dellasentenza di primo grado (529 s. )e di quelli del fascicolo delpubblico ministero (433)se non dopo la pronuncia della sentenza ingrado di appello (605). E` sempre consentita la pubblicazione degliatti utilizzati per le contestazioni (500503).

4. E` vietata la pubblicazioneancheparzialedegli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse neicasi previsti dall`art. 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudicesentite le partipuò disporre il divieto di pubblicazioneanche degli atti o di parte degli atti utilizzati per lecontestazioni. n divieto di pubblicazione cessa comunque quandosono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Statoovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenzairrevocabile (648) e la pubblicazione è autorizzata dalMinistro di Grazia e Giustizia.

5. Se non si procede al dibattimentoil giudicesentite le partipuò disporre il divieto dipubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione diessi può offendere il buon costume o comportare la diffusionedi notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segretonell`interesse dello Stato (256-258261-263 c. p. ) ovvero causarepregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private.Si applica la disposizione dell`ultimo periodo del comma 4.

6. E` vietata la pubblicazione dellegeneralità e dell`immagine dei minorenni testimonipersoneoffese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenutimaggiorenni. Il tribunale per i minorenninell`interesse esclusivodel minorenneo il minorenne che ha compiuto i sedici annipuòconsentire la pubblicazione (13 min. ).

7. E` sempre consentita lapubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

115 Violazione del divieto dipubblicazione

1. Salve le sanzioni previste dallalegge penale (684 c. p. )la violazione del divieto dipubblicazione previsto dagli artt. 114 e 329 comma 3 lett. b)costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commessoda impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da personeesercenti una professione per la quale è richiesta unaspeciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto dipubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblicoministero informa l`organo titolare del potere disciplinare.

116 Copieestratti e certificati

1. Durante il procedimento e dopo lasua definizione (675)chiunque vi abbia interesse puòottenere il rilascio (42 att. ) a proprie spese di copieestratti ocertificati di singoli atti (141-2243258329335366) .

2. Sulla richiesta provvede ilpubblico ministero o il giudice che procede al momento dellapresentazione della domanda ovverodopo la definizione delprocedimentoil presidente del collegio o il giudice che ha emessoil provvedimento di archiviazione o la sentenza (43 att. ).

3. n rilascio non fa venire meno ildivieto di pubblicazione stabilito dall`art. 114.

117 Richiesta di copie di atti e diinformazioni da parte del pubblico ministero

1. Fermo quanto disposto dall`art.371quando è necessario per il compimento delle proprieindaginiil pubblico ministero può ottenere dall`autoritàgiudiziaria competenteanche in deroga al divieto stabilitodall`art. 329copie di atti relativi ad altri procedimenti penalie informazioni scritte sul loro contenuto. L`autoritàgiudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anchedi propria iniziativa.

2. L`autorità giudiziariaprovvede senza ritardo e può rigettare la richiesta condecreto motivato.

2 bis. Il procuratore nazionaleantimafia (76 bis ord. giud. )nell`ambito delle funzionipreviste dall`art. 371 bisaccede al registro delle notizie direato (335) e alle banche dati istituite appositamente presso ledirezioni distrettuali antimafia (70 bisord. giud. ) realizzandose del caso collegamenti reciproci .

118 Richiesta di copie di atti e diinformazioni da parte del ministro dell`interno

1. Il Ministro dell`Internodirettamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o delpersonale della Direzione investigativa antimafia appositamentedelegatopuò ottenere dall`autorità giudiziariacompetenteanche un deroga ai divieto stabilito dall`art. 329copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sui lorocontenutoritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti peri quali è obbligatorio l`arresto in flagranza (380).L`autorità giudiziaria può trasmettere le copie e leinformazioni anche di propria iniziativa.

1 bis. Ai medesimi fini l`autoritàgiudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1all`accesso diretto al registro previsto dall`art. 335anche setenuto in forma automatizzata .

2. L`autorità giudiziariaprovvede senza ritardo e può rigettare la richiesta condecreto motivato.

3. Le copie e le informazioniacquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio(326 c. p. ) .

119 Partecipazione del sordomuto osordomuto ad atti del procedimento

1. Quando un sordoun muto o unsordomuto vuole o deve fare dichiarazionial sordo si presentano periscritto le domande gli avvertimenti e le ammonizioni ed eglirisponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domandegliavvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; alsordomuto si presentano per iscritto le domandegli avvertimenti ele ammonizioni ed egli risponde per iscritto.

2. Se il sordoil muto o ilsordomuto non sa leggere o scrivere (110)l`autoritàprocedente nomina uno o più interpreti (143)scelti dipreferenza fra le persone abituate a trattare con lui.

120 Testimoni ad atti del procedimento

1. Non possono intervenire cometestimoni ad atti del procedimento:

a) i minori degli anni quattordici e lepersone palesemente affette da infermità di mente o in statodi manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti opsicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;

b) le persone sottoposte a misure disicurezza detentive (215 c. p. ) o a misure di prevenzione.

121 Memorie e richieste delle parti

1. In ogni stato e grado delprocedimento le parti (90-1233) e i difensori possono presentare algiudice (367) memorie o richieste scrittemediante deposito nellacancelleria.

2. Sulle richieste ritualmenteformulate il giudice provvede senza ritardo e comunquesalvespecifiche disposizioni di legge (299-3398418)entro quindicigiorni.

122 Procura speciale per determinatiatti

1. Quando la legge consente che unatto sia compiuto per mezzo di un procuratore specialela procuradevea pena di inammissibilitàessere rilasciata per attopubblico o scrittura privata autenticata (2703 c. c. ) e devecontenereoltre alle indicazioni richieste specificamente dallaleggela determinazione dell`oggetto per cui è conferita edei fatti ai quali si riferisce (37 att. ). La procura èunita agli atti.

2. Per le pubbliche amministrazioni èsufficiente che la procura sia sottoscritta (110) dal dirigentedell`ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita delsigillo dell`ufficio.

3. Non è ammessa alcunaratifica degli atti compiuti nell`interesse altrui senza procuraspeciale nei casi un cui questa è richiesta dalla legge.

123 Dichiarazioni e richieste dipersone detenute o internate

1. L`imputato detenuto o internato inun istituto per l`esecuzione di misure di sicurezza ha facoltàdi presentare impugnazioni (582)dichiarazioni e richieste (121) conatto ricevuto dal direttore (161-3). Esse sono iscritte un appositoregistrosono immediatamente comunicate all`autoritàcompetente (44 att. ) e hanno efficacia come se fossero ricevutedirettamente dall`autorità giudiziaria.

2. Quando l`imputato è instato di arresto (284) o di detenzione domiciliare ovvero ècustodito in un luogo di cura (286)ha facoltà di presentareimpugnazionidichiarazioni e richieste con atto ricevuto da unufficiale di polizia giudiziaria (57)il quale ne cura l`immediatatrasmissione all`autorità competente (44 att. ). Leimpugnazionile dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come sefossero ricevute direttamente dall`autorità giudiziaria.

3. Le disposizioni del comma 1 siapplicano alle denuncieimpugnazionidichiarazioni e richiestepresentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.

124 Obbligo di osservanza delle normeprocessuali

1. I magistratii cancellieri e glialtri ausiliari (126) del giudicegli ufficiali giudiziarigliufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) sono tenuti aosservare le norme di questo Codice anche quando l`inosservanza nonimporta nullità (177s. ) o altra sanzione processuale.

2. I dirigenti degli uffici vigilanosull`osservanza delle norme anche ai fini della responsabilitàdisciplinare.

 

 

TITOLO II

ATTI EPROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Artt.125-133

 

125 Forme dei provvedimenti del giudice

1. La legge stabilisce i casi neiquali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenzadell`ordinanza o del decreto (48 att. ).

2. La sentenza è pronunciatain nome del popolo italiano.

3. Le sentenze e le ordinanze sonomotivatea pena di nullità (546547). I decreti sonomotivatia pena di nullitànei casi in cui la motivazione èespressamente prescritta dalla legge (111 Cost. ).

4. Il giudice delibera in camera diconsiglio senza la presenza dell`ausiliario (126) designato adassisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.

5. Nel caso di provvedimenticollegialise lo richiede un componente del collegio che non haespresso voto conforme alla decisioneè compilato sommarioverbale (140) contenente l`indicazione del dissenzientedellaquestione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e deimotivi dello stessosuccintamente esposti. Il verbaleredatto dalmeno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto (110)da tutti i componentiè conservato a cura del presidente unplico sigillato presso la cancelleria dell`ufficio .

6. Tutti gli altri provvedimenti sonoadottati senza l`osservanza di particolari formalità equandonon è stabilito altrimentianche oralmente.

126 Assistenza al giudice

1. Il giudiceun tutti gli atti aiquali procedeè assistito dall`ausiliario a ciòdesignato a norma dell`ordinamento (1 reg. )se la legge nondispone altrimenti (1254135; 5051 att. ).

127 Procedimento in camera di consiglio

1. Quando si deve procedere in cameradi consiglio (45 att. )il giudice o il presidente del collegiofissa la data dell`udienza e ne fa dare avviso alle partialle altrepersone interessate e ai difensori. L`avviso è comunicato onotificato almeno dieci giorni prima della data predetta (172-5).Se l`imputato è privo di difensorel`avviso è dato aquello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni primadell`udienza (172-5) possono essere presentate memorie (121) incancelleria.

3. Il pubblico ministerogli altridestinatari dell`avviso nonché i difensori sono sentiti secompaiono. Se l`interessato è detenuto o internato in luogoposto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta (123)deve essere sentito prima del giorno dell`udienza dal magistrato disorveglianza del luogo .

4. L`udienza è rinviata sesussiste un legittimo impedimento (48610 att. ) dell`imputato odel condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e chenon sia detenuto o internato un luogo diverso da quello un cui hasede il giudice.

5. Le disposizioni del commi 13 e 4sono previste a pena di nullità.

6. L`udienza si svolge senza lapresenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanzacomunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma1che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospendel`esecuzione dell`ordinanza (588)a meno che il giudice che l`haemessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L`inammissibilità dell`attointroduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice conordinanzaanche senza formalità di procedurasalvo che siaaltrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza èredatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell`art. 140 comma 2(420-5666-9) .

128 Deposito dei provvedimenti delgiudice

1. Salvo quanto disposto per iprovvedimenti emessi nell`udienza preliminare (424) e neldibattimento (544)gli originali dei provvedimenti del giudice sonodepositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione(391-7). Quando si tratta di provvedimenti impugnabili (111 Cost.; 568)l`avviso di deposito contenente l`indicazione del dispositivoè comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti colorocui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.

129 Obbligo della immediatadeclaratoria di determinate cause di non punibilità

1. In ogni stato e grado delprocessoil giudiceil quale riconosce che il fatto non sussiste oche l`imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituiscereato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che ilreato è estinto o che manca una condizione di procedibilitàlo dichiara di ufficio con sentenza (44244445545946953126min. ).

2. Quando ricorre una causa diestinzione del reato (150 s. c. p. ) ma dagli atti risultaevidente che il fatto non sussiste o che l`imputato non lo hacommesso o che il fatto non costituisce reato o non è previstodalla legge come reatoil giudice pronuncia sentenza di assoluzione(530) o di non luogo a procedere (425) con la formula prescritta.

130 Correzione di errori materiali

1. La correzione delle sentenze(535-4547)delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori odomissioni che non determinano nullitàe la cui eliminazionenon comporta una modificazione essenziale dell`attoèdispostaanche di ufficiodal giudice che ha emesso ilprovvedimento (66-3624668; 48 att. ). Se questo èimpugnatoe l`impugnazione non è dichiarata inammissibile(591)la correzione è disposta dal giudice competente aconoscere dell`impugnazione

2. Il giudice provvede in camera diconsiglio a norma dell`art. 127. Dell`ordinanza che ha dispostola correzione è fatta annotazione sull`originale dell`atto.

131 Poteri coercitivi del giudice

1. Il giudice nell`esercizio dellesue funzioni può chiedere l`intervento della poliziagiudiziaria (58) ese necessariodella forza pubblicaprescrivendotutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimentodegli atti ai quali procede (378).

132 Accompagnamento coattivodell`imputato

1. L`accompagnamento coattivo (375376399490; 31 min. ) è dispostonei casi previsti dallaleggecon decreto motivatocon il quale il giudice ordina dicondurre l`imputato (6061210-2) alla sua presenzase occorreanche con la forza (46 att. ).

2. La persona sottoposta adaccompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizioneoltre il compimento dell`atto previsto e di quelli conseguenziali peri quali perduri la necessità della sua presenza. In ognicaso la persona non può essere trattenuta oltre leventiquattro ore.

133 Accompagnamento coattivo di altrepersone

1. Se il testimoneil peritoilconsulente tecnicol`interprete o il custode di cose sequestrateregolarmente citati o convocatiomettono senza un legittimoimpedimento di comparire nel luogogiorno e ora stabilitiilgiudice (377) può ordinarne l`accompagnamento coattivo (46att. ) e può altresì condannarlicon ordinanzaalpagamento di una somma da L. 100. 000 a L. 1 milione a favoredella cassa delle ammende (47 att. ) nonché alle spese allequali la mancata comparizione ha dato causa

2. Si applicano le disposizionidell`art. 132.

 

TITOLOIII

DOCUMENTAZIONEDEGLI ATTI

Artt.134-142

134 Modalità di documentazione

1. Alla documentazione degli atti siprocede mediante verbale (357373480510).

2. Il verbale è redattoinforma integrale o riassuntiva (125127140268357-3373-3420481-1567666)con la stenotipia o altro strumento meccanico(l35-2; 50 att. )ovvero in caso di impossibilità di ricorsoa tali mezzicon la scrittura manuale.

3. Quando il verbale è redattoin forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzionefonografica (139).

4. Quando le modalità didocumentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficientipuò essere aggiunta la riproduzione audiovisiva seassolutamente indispensabile.

135 Redazione del verbale

1. Il verbale è redattodall`ausiliario (12650 att. ; 1 reg. ) che assiste il giudice.

2. Quando il verbale è redattocon la stenotipia o altro strumento meccanico (134-2)il giudiceautorizza l`ausiliario che non possiede le necessarie competenze afarsi assistere da personale tecnicoanche esternoall`amministrazione dello Stato (5051 att. ).

136 Contenuto del verbale

1. Il verbale contiene (480481) lamenzione del luogodell`annodel mesedel giorno equandooccorredell`ora in cui è cominciato e chiusole generalitàdelle persone intervenutel`indicazione delle causese conosciutedella mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenireladescrizione di quanto l`ausiliario (126) ha fatto o ha constatato odi quanto è avvenuto in sua presenza nonché ledichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egliassiste.

2. Per ogni dichiarazione èindicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda eintale casoè riprodotta anche la domandase la dichiarazioneè stata dettata dal dichiarante (482)o se questi si èavvalso dell`autorizzazione a consultare note scrittene èfatta menzione (499501).

137 Sottoscrizione del verbale

1. Salvo quanto previsto dall`art.483 comma 1il verbaleprevia letturaè sottoscritto (110)ala fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redattodalgiudice e dalle persone intervenuteanche quando le operazioni nonsono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.

2. Se alcuno degli intervenuti nonvuole o non è in grado di sottoscriverene è fattamenzione con l`indicazione del motivo.

138 Trascrizione del verbale redattocon il mezzo della stenotipia

1. Salvo quanto previsto dall`art.483 comma 2 i nastri impressi con i caratteri della stenotipia ( 134)sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo aquello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti delprocessoinsieme con la trascrizione.

2. Se la persona che ha impresso inastri è impeditail giudice dispone che la trascrizione siaaffidata a persona idonea anche estranea all`amministrazione delloStato (51 att. ).

139 Riproduzione fonografica oaudiovisiva

1. La riproduzione fonografica oaudiovisiva (134) è effettuata da personale tecnicoancheestraneo all`amministrazione dello Statosotto la direzionedell`ausiliario (126) che assiste il giudice.

2. Quando si effettua la riproduzionefonograficanel verbale è indicato il momento di inizio e dicessazione delle operazioni di riproduzione (136).

3. Per la parte in cui lariproduzione fonograficaper qualsiasi motivonon ha avuto effettoo non è chiaramente intelligibilefa prova il verbale redattoin forma riassuntiva (134).

4. La trascrizione della riproduzioneè effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudicepuò disporre che essa sia affidata a persona idonea estraneaall`amministrazione dello Stato.

5. Quando le parti vi consentonoilgiudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.

6. Le registrazioni fonografiche oaudiovisive e le trascrizionise effettuatesono unite agli attidel procedimento (49 att. ; 24 reg. ).

140 Modalità di documentazionein casi particolari

1. Il giudice dispone che si effettuisoltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntivaquando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitatarilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilitàdi strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.

2. Quando è redatto soltantoil verbale in forma riassuntiva (125-2127-10420-5494-2567-3666-9)il giudice vigila affinché sia riprodottanell`originaria genuina espressione la parte essenziale delledichiarazionicon la descrizione delle circostanze nelle quali sonorese se queste possono servire a valutarne la credibilità.

141 Dichiarazioni orali delle parti

1. Quando la legge non impone laforma scritta (125-6)le parti possono farepersonalmente o a mezzodi procuratore specialerichieste o dichiarazioni orali attinenti alprocedimento. In tal caso l`ausiliario (126) che assiste il giudiceredige il verbale (134136) e cura la registrazione delledichiarazioni a norma degli articoli precedenti (482). Al verbale èunitase ne è il casola procura speciale.

2. Alla parte che lo richiede èrilasciataa sue speseuna certificazione ovvero una copia delledichiarazioni rese (116).

141 bis Modalità didocumentazione dell`interrogatorio di persona in stato di detenzione

Ogni interrogatorio di persona che sitrovia qualsiasi titoloin stato di detenzionee che non sisvolga in udienzadeve essere documentato integralmentea pena diinutilizzabilitàcon mezzi di riproduzione fonografica oaudiovisiva.

Quando si verifica una indisponibilitàdi strumenti di riproduzione o di personale tecnicosi provvede conle forme della periziaovvero della consulenza tecnica.Dell`interrogatorio é anche redatto verbale in formariassuntiva. La trascrizione della riproduzione é dispostasolo se richiesta dalle parti.

142 Nullità dei verbali

1. Salve particolari disposizioni dileggeil verbale è nullo se vi è incertezza assolutasulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione (110) delpubblico ufficiale che lo ha redatto.

 

TITOLO IV

TRADUZIONEDEGLI ATTI

Artt.143-147

 

143 Nomina dell`interprete

1. L`imputato (6061) che nonconosce la lingua italiana (109) ha diritto di farsi assisteregratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l`accusacontro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cuipartecipa. La conoscenza della lingua italiana è presuntafino a prova contraria per chi sia cittadino italiano (169-3) .

2. Oltre che nel caso previsto dalcomma 1 e dall`art. 119l`autorità procedente nomina uninterprete (52 att. ) quando occorre tradurre uno scritto in linguastraniera o in un dialetto non facilmente intelligibile (242) ovveroquando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione (141) nonconosce la lingua italiana. La dichiarazione può ancheessere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nelverbale (134) con la traduzione eseguita dall`interprete.

3. L`interprete è nominatoanche quando il giudiceil pubblico ministero o l`ufficiale dipolizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o deldialetto da interpretare.

4. La prestazione dell`ufficio diinterprete è obbligatoria (133; 336 c. p. ).

144 Incapacità e incompatibilitàdell`interprete

1. Non può prestare ufficio diinterpretea pena di nullità:

a) il minorennel`interdetto (414 c.c.32 c. p. )l`inabilitato (415 c. c. ) e chi èaffetto da infermità di mente;

b) chi è interdetto anchetemporaneamente dai pubblici uffici (282931 c. p. ) ovvero èinterdetto o sospeso dall`esercizio di una professione o di un`arte(3031 c. p. );

c) chi è sottoposto a misure disicurezza personali (215 c. p. ) o a misure di prevenzione;

d) chi non può essere assuntocome testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare(199) o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o diperito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stessoprocedimento o in un procedimento connesso (12). Nondimenonelcaso previsto dall`art. 119la qualità di interprete puòessere assunta da un prossimo congiunto della persona sordamuta osordomuta.

145 Ricusazione e astensionedell`interprete

1. L`interprete può esserericusato per i motivi indicati nell`art. 144dalle parti privateein rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudiceanche dalpubblico ministero.

2. Quando esiste un motivo diricusazioneanche se non propostoovvero se vi sono gravi ragionidi convenienza per astenersil`interprete ha obbligo di dichiararlo.

3. La dichiarazione di ricusazione odi astensione può essere presentata fino a che non sianoesaurite le formalità di conferimento dell`incarico (146) equando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciutisuccessivamenteprima che l`interprete abbia espletato il proprioincarico.

4. Sulla dichiarazione di ricusazioneo di astensione decide il giudice con ordinanza.

146 Conferimento dell`incarico

1. L`autorità procedenteaccerta l`identità dell`interprete e gli chiede se versi inuna delle situazioni previste dagli artt. 144 e 145.

2. Lo ammonisce poi sull`obbligo diadempiere bene e fedelmente l`incarico affidatoglisenz`altro scopoche quello di far conoscere la veritàe di mantenere ilsegreto (329; 326 c. p. ) su tutti gli atti che si faranno per suomezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l`ufficio

147 Termine per le traduzioni scritte.Sostituzione dell`interprete

1. Per la traduzione di scritture cherichiedono un lavoro di lunga duratal`autorità procedentefissa all`interprete un termine che può essere prorogato pergiusta causa una sola volta. L`interprete può esseresostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.

2. L`interprete sostituitodopoessere stato citato a comparire per discolparsipuò esserecondannato dal giudice (53 att. ) al pagamento a favore della cassadelle ammende di una somma da L. 100. 000 a L. 1 milione.

 

TITOLO V

NOTIFICAZIONI

Artt.148-171

 

148 Organi e forme delle notificazioni

1. Le notificazioni degli attisalvoche la legge disponga altrimentisono eseguite dall`ufficialegiudiziario o da chi ne esercita le funzioni (142-2 att. ).

2. Il giudiceove ne ravvisi lanecessità può disporre che le notificazioni sianoeseguite dalla polizia giudiziariacon l`osservanza delle norme delpresente Titolo.

3. L`atto è notificato perintero (171) salvo che la legge disponga altrimenti (32-248-2149-5397-4 520548-3585-2 lett d)

4. La consegna di copia (54 att. )dell`atto all`interessato da parte della cancelleria ha valore dinotificazione (151-2). Il pubblico ufficiale addetto annotasull`originale dell`atto la eseguita consegna e la data in cui questaè avvenuta.

5. La lettura dei provvedimenti allepersone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmenteagli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni(391-7424429477486)purché ne sia fatta menzione nelverbale (151-3) .

149 Notificazioni urgenti a mezzo deltelefono e del telegrafo

1. Nei casi di urgenza (167; 64 att.)il giudice può disporreanche su richiesta di partechele persone diverse dall`imputato siano avvisate o convocate a mezzodel telefono a cura della Cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull`originale dell`avviso o dellaconvocazione sono annotati il numero telefonico chiamatoil nomelefunzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve lacomunicazioneil suo rapporto con il destinatarioil giorno e l`oradella telefonata (552 att. ).

3. Alla comunicazione si procedechiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicatinell`art. 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non èricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anchetemporaneamente col medesimo.

4. La comunicazione telefonica havalore di notificazione con effetto dal momento in cui èavvenutasempre che della stessa sia data immediata conferma aldestinatario mediante telegramma (55 att. ).

5. Quando non è possibileprocedere nel modo indicato nei commi precedentila notificazione èeseguitaper estrattomediante telegramma (55 att. ).

150 Forme particolari di notificazionedisposte dal giudice

1. Quando lo consigliano circostanzeparticolariil giudice può prescrivereanche di ufficiocondecreto motivato in calce all`attoche la notificazione a personadiversa dall`imputato sia eseguita mediante l`impiego di mezzitecnici che garantiscano la conoscenza dell`atto (171; 643 att. ).

2. Nel decreto sono indicate lemodalità necessarie per portare l`atto a conoscenza deldestinatario.

151 Notificazioni richieste dalpubblico ministero

1. Le notificazioni di atti delpubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguitedalla polizia giudiziaria o dall`ufficiale giudiziario (142-2 att.).

2. La consegna di copia (54 att. )dell`atto all`interessato da parte della segreteria ha valore dinotificazione (148-4). Il pubblico ufficiale addetto annotasull`originale dell`atto la eseguita consegna e la data in cui questaè avvenuta (l53-2)

3. La lettura dei provvedimenti allepersone presenti e gli avvisi (360-1364366-l388-l) che sonodati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loropresenza sostituiscono le notificazionipurché ne sia fattamenzione nel verbale (148-5) .

4. Soppresso .

152 Notificazioni richieste dalle partiprivate

1. Salvo che la legge dispongaaltrimentile notificazioni richieste dalle parti private possonoessere sostituite dall`invio di copia dell`atto effettuata daldifensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (56att. ).

153 Notificazioni e comunicazioni alpubblico ministero

1. Le notificazioni al pubblicoministero sono eseguiteanche direttamente dalle parti o daidifensori mediante consegna di copia dell`atto nella segreteria. Ilpubblico ufficiale addetto annota sull`originale e sulla copiadell`atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e ladata in cui questa è avvenuta.

2. Le comunicazioni di atti eprovvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a curadella cancelleria nello stesso modo (64 att. )salvo che ilpubblico ministero prenda visione dell`atto sottoscrivendolo. npubblico ufficiale addetto annota sull`originale dell`atto laeseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta (151-2).

154 Notificazioni alla persona offesaalla parte civileal responsabile civile e al civilmente obbligatoper la pena pecuniaria

1. Le notificazioni alla personaoffesa dal reato sono eseguite a norma dell`art. 157 commi 1234 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicatila notificazione èeseguita mediante deposito dell`atto nella cancelleria. Qualorarisulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza (43 c. c.) o di dimora all`esterola persona offesa è invitatamediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare oeleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine diventi giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuatala dichiarazione o l`elezione di domicilio ovvero se la stessa èinsufficiente o risulta inidoneala notificazione è eseguitamediante deposito dell`atto nella cancelleria.

2. La notificazione della primacitazione al responsabile civile (83 s. ) e alla persona civilmenteobbligata per la pena pecuniaria (89) è eseguita con le formestabilite per la prima notificazione all`imputato non detenuto.

3. Se si tratta di pubblicheamministrazionidi persone giuridiche o di enti privi di personalitàgiuridicale notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite peril processo civile.

4. Le notificazioni alla parte civile(76 s. )al responsabile civile (83 s. ) e alla persona civilmenteobbligata per la pena pecuniaria (89) costituiti in giudizio sonoeseguite presso i difensori (100-5). Il responsabile civile e lapersona civilmente obbligata per la pena pecuniariase non sonocostituitidevono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nelluogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria delgiudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione ose la stessa è insufficiente o inidoneale notificazioni sonoeseguite mediante deposito nella cancelleria.

155 Notificazioni per pubblici annunzialle persone offese

1. Quando per il numero deidestinatari o per l`impossibilità di identificarne alcunilanotificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risultidifficilel`autorità giudiziaria può disporrecondecreto in calce all`atto da notificare che la notificazione siaeseguita mediante pubblici annunzi. Nel decreto sono designatiquando occorrei destinatari nei cui confronti la notificazione deveessere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi cheappaiono opportuni per portare l`atto a conoscenza degli altriinteressati.

2. In ogni casocopia dell`atto èdepositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l`autoritàprocedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica.

3. La notificazione si ha peravvenuta quando l`ufficiale giudiziario deposita una copia dell`attocon la relazione (168) e i documenti giustificativi dell`attivitàsvolta nella cancelleria o segreteria dell`autoritàprocedente.

156 Notificazioni all`imputato detenuto

1. Le notificazioni all`imputato (6061) detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegnadi copia alla persona.

2. In caso di rifiuto dellaricezionese ne fa menzione nella relazione (168) di notificazione ela copia rifiutata è consegnata al direttore dell`istituto o achi ne fa le veci (5758 att. ). Nello stesso modo si provvedequando non è possibile consegnare la copia direttamenteall`imputatoperché legittimamente assente. In tal casodella avvenuta notificazione il direttore dell`istituto informaimmediatamente l`interessato con il mezzo più celere.

3. Le notificazioni all`imputatodetenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari (284286386-5449-1566-1 e 2) sono eseguite a norma dell`art. 157.

4. Le disposizioni che precedono siapplicano anche quando dagli atti risulta che l`imputato èdetenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deveeseguirsi la notlficazione o e internato in un istitutopenitenziario.

5. In nessun caso le notificazioniall`imputato detenuto o internato possono essere eseguite con leforme dell`art. 159 (164).

157 Prima notificazione all`imputatonon detenuto

1. Salvo quanto previsto dagli artt.161 e 162la prima notificazione all`imputato (6061) non detenuto(156) è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Senon è possibile consegnare personalmente la copialanotificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogoin cui l`imputato esercita abitualmente l`attività lavorativamediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente oin mancanzaal portiere o a chi ne fa le veci .

2. Qualora i luoghi indicati nelcomma 1 non siano conosciutila notificazione è eseguita nelluogo dove l`imputato ha temporanea dimora o recapitomedianteconsegna a una delle predette persone.

3. Il portiere o chi ne fa le vecisottoscrive (110) l`originale dell`atto notificato (171) el`ufficiale giudiziario dà notizia al destinatariodell`avvenuta notificazione dell`atto a mezzo di lettera raccomandatacon avviso di ricevimento (4 reg. ). Gli effetti dellanotificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

4. La copia non può essereconsegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato dimanifesta incapacità di intendere o di volere.

5. L`autorità giudiziariadispone la rinnovazione della notificazione quando la copia èstata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appareprobabile che l`imputato non abbia avuto effettiva conoscenzadell`atto notificato (420-4485).

6. La consegna alla personaconviventeal portiere o a chi ne fa le veci è effettuata inplico chiuso e la relazione di notificazione (168) è scrittaall`esterno del plico stesso (811 att. ).

7. Se le persone indicate nel comma 1mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copiasiprocede nuovamente alla ricerca dell`imputatotornando nei luoghiindicati nei commi 1 e 2 (59 att. ).

8. Se neppure in tal modo èpossibile eseguire la notificazionel`atto è depositato nellacasa del comune dove l`imputato ha l`abitazioneoin mancanza diquestadel comune dove egli esercita abitualmente la sua attivitàlavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla portadella casa di abitazione dell`imputato ovvero alla porta del luogodove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa(171). L`ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazioneall`imputato dell`avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandatacon avviso di ricevimento (4 reg. ). Gli effetti dellanotificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

158 Prima notificazione all`imputato inservizio militare

1. La prima notificazioneall`imputato (6061) militare in servizio attivo il cui statorisulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiedeper ragioni di serviziomediante consegna alla persona. Se laconsegna non è possibilel`atto è notificato pressol`ufficio del comandante il quale informa immediatamentel`interessato della avvenuta notificazione con il mezzo piùcelere (60 att. ).

159 Notificazioni all`imputato in casodi irreperibilità

1. Se non è possibile eseguirele notificazioni nei modi previsti dall`art. 157l`autoritàgiudiziaria dispone nuove ricerche dell`imputatoparticolarmente nelluogo di nascitadell`ultima residenza (43 c. c. ) anagraficadell`ultima dimorain quello dove egli abitualmente esercita la suaattività lavorativa e presso l`amministrazione carcerariacentrale (156 61 att. ). Qualora le ricerche non diano esitopositivol`autorità giudiziaria emette decreto diirreperibilità (4604) con il qualedopo avere designato undifensore all`imputato che ne sia privoordina che la notificazionesia eseguita mediante consegna di copia al difensore .

2. Le notificazioni in tal modoeseguite sono valide a ogni effetto. L`irreperibile èrappresentato dal difensore.

160 Efficacia del decreto diirreperibilità

1. Il decreto di irreperibilità(159) emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delleindagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia delprovvedimento che definisce l`udienza preliminare (424) ovveroquando questa manchicon la chiusura delle indagini preliminari(405554).

2. Il decreto di irreperibilitàemesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttividell`udienza preliminare (419) nonché il decreto diirreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero perla notificazione del provvedimento che dispone il giudizio (432450-2456464-1555560-2) cessano di avere efficacia con lapronuncia della sentenza di primo grado (442448529 s. ).

3. Il decreto di irreperibilitàemesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa diavere efficacia con la pronuncia della sentenza (605627).

4. Ogni decreto di irreperibilitàdeve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell`art.159 .

161 Domicilio dichiaratoeletto odeterminato per le notificazioni

1. Il giudiceil pubblico ministeroo la polizia giudiziarianel primo atto compiuto con l`interventodella persona sottoposta alle indagini (61) o dell`imputato (60) nondetenuto né internatolo invitano a dichiarare uno dei luoghiindicati nell`art. 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per lenotificazioniavvertendolo chenella sua qualità di personasottoposta alle indagini o di imputatoha l`obbligo di comunicareogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza ditale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggeredomiciliole notificazioni verranno eseguite mediante consegna aldifensore (171-1 lett e)Della dichiarazione o della elezione didomicilioovvero del rifiuto di compierlaè fatta menzionenel verbale.

2. Fuori del caso previsto dal comma1 l`invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato conl`informazione di garanzia (369) o con il primo atto notificato perdisposizione dell`autorità giudiziaria. L`imputato èavvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiaratoo eletto e che in caso di mancanzadi insufficienza o di inidoneitàdella dichiarazione o della elezionele successive notificazioniverranno eseguite nel luogo in cui l`atto è stato notificato.

3. L`imputato detenuto che deveessere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo el`imputato che deve essere dimesso da un istituto per l`esecuzione dimisure di sicurezzaall`atto della scarcerazione o della dimissioneha l`obbligo di fare la dichiarazione o l`elezione di domicilio conatto ricevuto a verbale dal direttore dell`istituto (123). Questilo avverte a norma del comma 1iscrive la dichiarazione o elezionenell`apposito registro e trasmette immediatamente il verbaleall`autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

4. Se la notificazione nel domiciliodeterminato a norma del comma 2 diviene impossibilele notificazionisono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo siprocede quandonei casi previsti dai commi 1 e 3la dichiarazione ol`elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee.Tuttaviaquando risulta cheper caso fortuito o forza maggiorel`imputato non è stato nella condizione di comunicare ilmutamento del luogo dichiarato o elettosi applicano le disposizionidegli artt. 157 e 159.

162 Comunicazione del domiciliodichiarato o del domicilio eletto

1. Il domicilio dichiaratoildomicilio eletto (16162 att. ) e ogni loro mutamento sonocomunicati dall`imputato all`autorità che procedecondichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o letteraraccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da personaautorizzata o dal difensore.

2. La dichiarazione può esserefatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel qualel`imputato si trova.

3. Nel caso previsto dal comma 2 ilverbale è trasmesso immediatamente all`autoritàgiudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casiin cui la comunicazione è ricevuta da una autoritàgiudiziaria chenel frattempoabbia trasmesso gli atti ad altraautorità.

4. Finché l`autoritàgiudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o lacomunicazionesono valide le notificazioni disposte nel domicilioprecedentemente dichiarato o eletto.

163 Formalità per lenotificazioni nel domicilio dichiarato o eletto

1. Per le notificazioni eseguite neldomicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 siosservanoin quanto applicabilile disposizioni dell`art. 157.

164 Durata del domicilio dichiarato oeletto

1. La determinazione del domiciliodichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado delprocedimentosalvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613comma 2.

165 Notificazioni all`imputatolatitante o evaso

1. Le notificazioni all`imputatolatitante (296) o evaso (385 c. p. ) sono eseguite medianteconsegna di copia al difensore.

2. Se l`imputato è privo didifensore l`autorità giudiziaria designa un difensore diufficio (97).

3. L`imputato latitante o evaso èrappresentato a ogni effetto dal difensore.

166 Notificazioni all`imputatointerdetto o infermo di mente

1. Se l`imputato è interdetto(414 c. c. ; 32 c. p. )le notificazioni si eseguono a normadegli articoli precedenti e presso il tutore; se l`imputato si trovanelle condizioni previste dall`art. 71 comma 1le notificazioni sieseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatorespeciale.

167 Notificazioni ad altri soggetti

1. Le notificazioni a soggettidiversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono anorma dell`art. 157 commi 1234 e 8 (65 att. )salvi i casidi urgenza previsti dall`art. 149 (726) .

168 Relazione di notificazione

1. Salvo quanto previsto dall`art.157 comma 6 (155)l`ufficiale giudiziario che procede allanotificazione scrivein calce all`originale e alla copia notificatala relazione in cui indica l`autorità o la parte privatarichiedentele ricerche effettuatele generalità dellapersona alla quale è stata consegnata la copiai suoirapporti con il destinatariole funzioni o le mansioni da essasvolteil luogo e la data (59 att. ) della consegna della copiaapponendo la propria sottoscrizione (110171).

2. Quando vi è contraddizionetra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenutanell`originalevalgono per ciascun interessato le attestazionicontenute nella copia notificata.

3. La notificazione produce effettoper ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

169 Notificazioni all`imputatoall`estero

1. Se risulta dagli atti notiziaprecisa del luogo di residenza (43 c. c. ) o di dimora all`esterodella persona nei cui confronti si deve procedere il giudice o ilpubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimentocontenente l`indicazione della autorità che procedeil titolodel reato e la data e il luogo in cui è stato commesso (369)nonché l`invito a dichiarare o eleggere domicilio nelterritorio dello Stato (161). Se nel termine di trenta giorni dallaricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione ol`elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente orisulta inidoneale notificazioni sono eseguite mediante consegna aldifensore.

2. Nello stesso modo si provvede sela persona risulta essersi trasferita all`estero successivamente aldecreto di irreperibilità emesso a norma dell`art. 159 .

3. L`invito previsto dal comma 1 èredatto nella lingua dell`imputato straniero (63 att. ) quando dagliatti non risulta che egli conosca la lingua italiana (143).

4. Quando dagli atti risulta che lapersona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimoraall`esteroma non si hanno notizie sufficienti per provvedere anorma del comma 1il giudice o il pubblico ministeroprima dipronunciare decreto di irreperibilità (159)dispone lericerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentitidalle convenzioni internazionali.

5. Le disposizioni precedenti siapplicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona èdetenuta all`estero.

170 Notificazioni col mezzo della posta

1. Le notificazioni possono essereeseguite anche col mezzo degli uffici postalinei modi stabilitidalle relative norme speciali .

2. E` valida la notificazione anchese eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cuiinizialmente fu diretto il piego.

3. Qualora l`ufficio postalerestituisca il piego per irreperibilità del destinatariol`ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modiordinari.

171 Nullità delle notificazioni

1. La notificazione è nulla(177 s. ):

a) se l`atto è notificato inmodo incompletofuori dei casi nei quali la legge consente lanotificazione per estratto (1483);

b) se vi è incertezza assolutasull`autorità o sulla parte privata richiedente ovvero suldestinatario;

c) se nella relazione (168) della copianotificata manca la sottoscrizione (110) di chi l`ha eseguita;

d) se sono violate le disposizionicirca la persona a cui deve essere consegnata la copia;

e) se non è stato datol`avvertimento nei casi previsti dall`art. 161 commi 12 e 3 e lanotificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;

f) se è stata omessal`affissione o non è stata data la comunicazione prescrittadall`art. 157 comma 8;

g) se sull`originale dell`attonotificato manca la sottoscrizione (110) della persona indicatanell`art. 157 comma 3;

h) se non sono state osservate lemodalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall`art.150 e l`atto non è giunto a conoscenza del destinatario.

 

 

TITOLO VI

TERMINI

Artt.172-176

 

172 Regole generali

1. I termini processuali sonostabiliti a orea giornia mesi o ad anni.

2. I termini si computano secondo ilcalendario comune.

3. Il termine stabilito a giorniilquale scade in giorno festivoè prorogato di diritto algiorno successivo non festivo.

4. Salvo che la legge dispongaaltrimentinel termine non si computa l`ora o il giorno in cui ne èiniziata la decorrenza; si computa l`ultima ora o l`ultimo giorno.

5. Quando è stabilito soltantoil momento finalele unità di tempo stabilite per il terminesi computano intere e libere.

6. Il termine per fare dichiarazionidepositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziariosi considera scaduto nel momento in cuisecondo i regolamentil`ufficio viene chiuso al pubblico.

173 Termini a pena di decadenza.Abbreviazione

1. I termini si considerano stabilitia pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge.

2. I termini stabiliti dalla legge apena di decadenza non possono essere prorogatisalvo che la leggedisponga altrimenti (175).

3. La parte a favore della quale èstabilito un termine può chiederne o consentirnel`abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nellasegreteria dell`autorità procedente.

174 Prolungamento dei termini dicomparizione

1. Se la residenza dell`imputatorisultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a normadell`art. 161 è fuori del comune nel quale ha sedel`autorità giudiziaria procedenteil termine per comparire èprolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Ilprolungamento è di un giorno ogni cinquecento chilometri didistanzaquando è possibile l`uso dei mezzi pubblici ditrasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lostesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internatifuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento deltermine non può essere superiore a tre giorni. Perl`imputato residente all`estero (169) il prolungamento del termine èstabilito dall`autorità giudiziariatenendo conto delladistanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.

2. Le stesse disposizioni siapplicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazionedi ogni altra persona per la quale l`autorità procedenteemette ordine o invito.

175 Restituzione nel termine

l. Il pubblico ministerole partiprivate e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena didecadenza (173)se provano di non averlo potuto osservare per casofortuito o per forza maggiore.

2. Se è stata pronunciatasentenza contumaciale (487548-3585-1 lett d) o decreto dicondanna (460462)può essere chiesta la restituzione neltermine per proporre impugnazione (585) od opposizione (461) anchedall`imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza delprovvedimentosempre che l`impugnazione non sia stata giàproposta dal difensore (571-3) e il fatto non sia dovuto a sua colpaovveroquando la sentenza contumaciale è stata notificatamediante consegna al difensore nei casi previsti dagli artt. 159161 comma 4 e 169l`imputato non si sia sottratto volontariamentealla conoscenza degli atti del procedimento.

3. La richiesta per la restituzionenel termine è presentataa pena di decadenzaentro diecigiorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente casofortuito o forza maggiore ovveronei casi previsti dal comma 2daquello in cui l`imputato ha avuto effettiva conoscenza dell`atto.La restituzione non può essere concessa più di unavolta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

4. Sulla richiesta decide conordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione dellastessa. Prima dell`esercizio dell`azione penale (405) provvede ilgiudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciatisentenza o decreto di condannadecide il giudice che sarebbecompetente sulla impugnazione o sulla opposizione.

5. L`ordinanza che concede larestituzione nel termine per la proposizione della Impugnazione odella opposizione può essere impugnata solo con la sentenzache decide sulla impugnazione o sulla opposizione.

6. Contro l`ordinanza che respinge larichiesta di restituzione nel termine può essere propostoricorso per cassazione.

7. Quando accoglie la richiesta direstituzione nel termine per proporre impugnazioneil giudiceseoccorreordina la scarcerazione dell`imputato detenuto e adottatutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effettideterminati dalla scadenza del termine.

8. Se la restituzione nel termine èconcessa a norma del comma 2non si tiene contoai fini dellaprescrizione del reato (157 c. p. )del tempo intercorso tra lanotificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna ela notificazione alla parte dell`avviso di deposito dell`ordinanzache concede la restituzione.

176 Effetti della restituzione neltermine

1. Il giudice che ha disposto larestituzione (175-4) provvede a richiesta di parte e in quanto siapossibilealla rinnovazione degli atti ai quali la parte avevadiritto di assistere.

2. Se la restituzione nel termine èconcessa dalla corte di cassazioneal compimento degli atti di cui èdisposta la rinnovazione provvede il giudice competente per ilmerito.

 

TITOLOVII

NULLITA`

Artt.177-186

 

177 Tassatività

1. L`inosservanza delle disposizionistabilite per gli atti del procedimento è causa di nullitàsoltanto nei casi previsti dalla legge.

178 Nullità di ordine generale

1. E` sempre prescritta a pena dinullità l`osservanza delle disposizioni concernenti:

a) le condizioni di capacità delgiudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegistabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario (33)

b) l`iniziativa del pubblico ministeronell`esercizio dell`azione penale (405) e la sua partecipazione alprocedimento

c) l`interventol`assistenza e larappresentanza dell`imputato e delle altre parti private nonchéla citazione in giudizio della persona offesa dal reato (9091) edel querelante (336 s. ) .

179 Nullità assolute

1. Sono insanabili e sono rilevate diufficio in ogni stato e grado del procedimento (627-4) le nullitàpreviste dall`art. 178 comma 1 lett. a) quelle concernentil`iniziativa del pubblico ministero nell`esercizio dell`azione penalee quelle derivanti dalla omessa citazione dell`imputato odall`assenza del suo difensore nei casi in cui ne èobbligatoria la presenza.

2. Sono altresì insanabili esono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento lenullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.

180 Regime delle altre nullitàdi ordine generale

1. Salvo quanto disposto dall`art.179le nullità previste dall`art. 178 sono rilevate anchedi ufficioma non possono più essere rilevate nédedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (442444525) ovverose si sono verificate nel giudiziodopo ladeliberazione della sentenza del grado successivo.

181 Nullità relative

1. Le nullità diverse daquelle previste dagli artt. 178 e 179 comma 2 sono dichiarate sueccezione di parte.

2. Le nullità concernenti gliatti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell`incidenteprobatorio (392 s. ) e le nullità concernenti gli attidell`udienza preliminare (419 s. ) devono essere eccepite prima chesia pronunciato il provvedimento previsto dall`art. 424. Quandomanchi l`udienza preliminare (447449453459555)le nullitàdevono essere eccepite entro il termine previsto dall`art. 491comma 1.

3. Le nullità concernenti ildecreto che dispone il giudizio (429450-2456555) ovvero gliatti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro iltermine previsto dall`art. 491 comma 1. Entro lo stesso termineovvero con l`impugnazione della sentenza di non luogo a procedere(428)devono essere riproposte le nullità eccepite a normadel primo periodo del comma 2che non siano state dichiarate dalgiudice.

4. Le nullità verificatesi nelgiudizio (438 s.444 s.465 s. ) devono essere eccepite conl`impugnazione della relativa sentenza.

182 Deducibilità delle nullità

1. Le nullità previste dagliartt. 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o haconcorso a darvi causa ovvero non ha interesse all`osservanza delladisposizione violata.

2. Quando la parte vi assistelanullità di un atto deve essere eccepita prima del suocompimento ovverose ciò non è possibileimmediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essereeccepita entro i termini previsti dagli artt. 180 e 181 commi 23e 4.

3. I termini per rilevare o eccepirele nullità sono stabiliti a pena di decadenza.

183 Sanatorie generali delle nullità

1. Salvo che sia diversamentestabilitole nullità (180181) sono sanate:

a) se la parte interessata harinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effettidell`atto;

b) se la parte si è avvalsadella facoltà al cui esercizio l`atto omesso o nullo èpreordinato.

184 Sanatoria delle nullitàdelle citazioni degli avvisi e delle notificazioni

1. La nullità di una citazioneo di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni èsanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato acomparire.

2. La parte la quale dichiari che lacomparizione è determinata dal solo intento di far rilevarel`irregolarità ha diritto a un termine per la difesa noninferiore a cinque giorni.

3. Quando la nullità riguardala citazione a comparire al dibattimentoil termine non puòessere inferiore a quello previsto dall`art. 429.

185 Effetti della dichiarazione dinullità

1. La nullità di un atto rendeinvalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiaratonullo.

2. Il giudice che dichiara la nullitàdi un atto ne dispone la rinnovazionequalora sia necessaria epossibileponendo le spese a carico di chi ha dato causa allanullità per dolo o colpa grave.

3. La dichiarazione di nullitàcomporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cuiè stato compiuto l`atto nullo salvo che sia diversamentestabilito (604).

4. La disposizione del comma 3 non siapplica alle nullità concernenti le prove (26191).

186 Inosservanza di norme tributarie

1. Quando la legge assoggetta un attoa una imposta o a una tassal`inosservanza della norma tributarianon rende inammissibile l`atto né impedisce il suo compimentosalve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

 

LIBRO III

PROVE

 

TITOLO I

DISPOSIZIONIGENERALI

Artt.187-193

 

187 Oggetto della prova

1. Sono oggetto di prova i fatti chesi riferiscono all`imputazionealla punibilità e alladeterminazione della pena o della misura di sicurezza.

2. Sono altresì oggetto diprova i fatti dai quali dipende l`applicazione di norme processuali.

3. Se vi è costituzione diparte civile (76 s. )sono inoltre oggetto di prova i fattiinerenti alla responsabilità civile derivante dal reato (74;185 c. p. ).

188 Libertà morale della personanell`assunzione della prova

1. Non possono essere utilizzatineppure con il consenso della persona interessatametodi o tecnicheidonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o adalterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti (642).

189 Prove non disciplinate dalla legge

1. Quando è richiesta unaprova non disciplinata dalla leggeil giudice può assumerlase essa risulta idonea ad assicurare l`accertamento dei fatti (187) enon pregiudica la libertà morale della persona (642). Ilgiudice provvede all`ammissionesentite le parti sulle modalitàdi assunzione della prova.

190 Diritto alla prova

1. Le prove sono ammesse a richiestadi parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza (495)escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamentesono superflue (190 bis4954) o irrilevanti (468).

2. La legge stabilisce i casi in cuile prove sono ammesse di ufficio (70195 224237507508511603).

3. I provvedimenti sull`ammissionedella prova possono essere revocati sentite le parti incontraddittorio (495).

190 bis Requisiti della prova in casiparticolari

1. Nei procedimenti per taluno deidelitti indicati nell`art. 51comma 3 bisquando èrichiesto l`esame di un testimone (194 s.497 s. ) o di una dellepersone indicate nell`art. 210 e queste hanno già resodichiarazioni in sede di incidente probatorio (392) ovverodichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell`art.238l`esame è ammesso solo se il giudice lo ritieneassolutamente necessario.

191 Prove illegittimamente acquisite

1. Le prove acquisite in violazionedei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

2. L`inutilizzabilità èrilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento(185-4).

192 Valutazione della prova

1. Il giudice valuta la prova dandoconto nella motivazione (125-3606-1 lett. e) dei risultatiacquisiti e dei criteri adottati.

2. L`esistenza di un fatto non puòessere desunta da indizi a meno che questi siano graviprecisi econcordanti (2729 c. c. ).

3. Le dichiarazioni rese dalcoimputato del medesimo reato o da persona imputata in unprocedimento connesso a norma dell`art. 12 sono valutate unitamenteagli altri elementi di prova che ne confermano l`attendibilità(210).

4. La disposizione del comma 3 siapplica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reatocollegato a quello per cui si procedenel caso previsto dall`art.371 comma 2 lett. b).

193 Limiti di prova stabiliti dalleleggi civili

1. Nel processo penale non siosservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civilieccettuatiquelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.

 

TITOLO II

MEZZI DIPROVA

 

CAPO ITestimonianza

Artt.194-207

 

194 Oggetto e limiti dellatestimonianza

1. Il testimone è esaminatosui fatti che costituiscono oggetto di prova (187). Non puòdeporre sulla moralità dell`imputato (234-3)salvo che sitratti di fatti specificiidonei a qualificarne la personalità(133 c. p. ) in relazione al reato e alla pericolositàsociale (203 c. p. ).

2. L`esame può estendersianche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra iltestimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanzeil cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità.La deposizione sui fatti che servono a definire la personalitàdella persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fattodell`imputato deve essere valutato in relazione al comportamento diquella persona.

3. Il testimone è esaminato sufatti determinati (499). Non può deporre sulle voci correntinel pubblico (234-3) né esprimere apprezzamenti personalisalvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

195 Testimonianza indiretta

1. Quando il testimone (209) siriferisceper la conoscenza dei fattiad altre personeil giudicea richiesta di partedispone che queste siano chiamate a deporre(62).

2. Il giudice può disporreanche di ufficio l`esame delle persone indicate nel comma 1 (190).

3. L`inosservanza della disposizionedel comma 1 rende inutilizzabili (191) le dichiarazioni relative afatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre personesalvo che l`esame di queste risulti impossibile per morteinfermitào irreperibilità.

4. Gli ufficiali e gli agenti dipolizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delledichiarazioni acquisite da testimoni (Comma dichiarato illegittimodalla Corte Costituzionale).

5. Le disposizioni dei commiprecedenti si applicano anche quando il testimone abbia avutocomunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.

6. I testimoni non possono essereesaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negliartt. 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimiarticolisalvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessifatti o li abbiano in altro modo divulgati.

7. Non può essere utilizzata(191) la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado diindicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fattioggetto dell`esame.

196 Capacità di testimoniare

1. Ogni persona ha la capacitàdi testimoniare.

2. Qualoraal fine di valutare ledichiarazioni del testimonesia necessario verificarne l`idoneitàfisica o mentale a rendere testimonianzail giudice anche di ufficiopuò ordinare gli accertamenti opportuni (220) con i mezziconsentiti dalla legge.

3. I risultati degli accertamentichea norma del comma 2 siano stati disposti prima dell`esametestimoniale non precludono l`assunzione della testimonianza.

197 Incompatibilità conl`ufficio di testimone

1. Non possono essere assunti cometestimoni:

a) i coimputati del medesimo reato (41110113 c. p. ) o le persone imputate in un procedimento connessoa norma dell`art. 12 (210)anche se nei loro confronti sia statapronunciata sentenza di non luogo a procedere (425)diproscioglimento (469529 s. ) o di condanna (533)salvo che lasentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile (648) ;

b) le persone imputate di un reatocollegato a quello per cui si procedenel caso previsto dall`art.371 comma 2 lett. b);

c) il responsabile civile (83) e lapersona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89);

d) coloro che nel medesimo procedimentosvolgono o hanno svolto la funzione di giudicepubblico ministero oloro ausiliario ( 126).

198 Obblighi del testimone

l. Il testimone ha l`obbligo dipresentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dalmedesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità(497) alle domande che gli sono rivolte.

2. Il testimone non può essereobbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una suaresponsabilità penale.

199 Facoltà di astensione deiprossimi congiunti

1. I prossimi congiunti (304-4 c. p.) dell`imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttaviadeporre quando hanno presentato denuncia (333)querela (336) oistanza (341) ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesidal reato

2. Il giudicea pena di nullità(181)avvisa le persone predette della facoltà di astenersichiedendo loro se intendono avvalersene.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 siapplicano anche a chi è legato all`imputato da vincolo diadozione. Si applicano inoltrelimitatamente ai fatti verificatisio appresi dall`imputato durante la convivenza coniugale:

a) a chipur non essendo coniugedell`imputatocome tale conviva o abbia convissuto con esso;

b) al coniuge separato dell`imputato;

c) alla persona nei cui confronti siaintervenuta sentenza di annullamentoscioglimento o cessazione deglieffetti civili del matrimonio contratto con l`imputato.

200 Segreto professionale

1. Non possono essere obbligati adeporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministeroufficio o professionesalvi i casi in cui hanno l`obbligo diriferirne all`autorità giudiziaria (331334):

a) i ministri di confessioni religiosei cui statuti non contrastino con l`ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocatii procuratori legalii consulenti tecnici (2224 coord. ) e i notai;

c) i medici e i chirurghiifarmacistile ostetriche e ogni altro esercente una professionesanitaria;

d) gli esercenti altri uffici oprofessioni ai quali la legge riconosce la facoltà diastenersi dal deporre determinata dal segreto professionale .

2. Il giudicese ha motivo didubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi daldeporre sia infondataprovvede agli accertamenti necessari. Serisulta infondataordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell`alboprofessionalerelativamente ai nomi delle persone dalle quali imedesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell`eserciziodella loro professione ( 1957). Tuttavia se le notizie sonoindispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e laloro veridicità può essere accertata solo attraversol`identificazione della fonte della notiziail giudice ordina algiornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

201 Segreto di ufficio

1. Salvi i casi in cui hannol`obbligo di riferirne all`autorità giudiziaria (331)ipubblici ufficiali (357 c. p. )i pubblici impiegati e gliincaricati di un pubblico servizio (358 c. p. ) hanno l`obbligo diastenersi dal deporre (204) su fatti conosciuti per ragioni del loroufficio che devono rimanere segreti (326 c. p. ) .

2. Si applicano le disposizionidell`art. 200 commi 2 e 3.

202 Segreto di Stato

1. I pubblici ufficiali (357 c. p.)i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358c. p. ) hanno l`obbligo (261 c. p. ) di astenersi dal deporre(204) su fatti coperti dal segreto di Stato .

2. Se il testimone oppone un segretodi Statoil giudice ne informa il Presidente del Consiglio deiMinistrichiedendo che ne sia data conferma.

3. Qualora il segreto sia confermatoe la prova sia essenziale per la definizione del processoil giudicedichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto diStato ( 129).

4. Qualoraentro sessanta giornidalla notificazione della richiestail Presidente del Consiglio deiMinistri non dia conferma del segretoil giudice ordina che iltestimone deponga.

203 Informatori della poliziagiudiziaria e dei servizi di sicurezza

1. Il giudice non puòobbligare (204) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziarianonché il personale dipendente dai servizi per le informazionie la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loroinformatori (66 att. ). Se questi non sono esaminati cometestimonile informazioni da essi fornite non possono essereacquisite né utilizzate (191).

204 Esclusione del segreto

1. Non possono essere oggetto delsegreto previsto dagli artt. 201202 e 203 (66l att. ) fattinotizie o documenti concernenti reati diretti all`eversionedell`ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segretolanatura del reato è definita dal giudice. Primadell`esercizio dell`azione penale (405) provvede il giudice per leindagini preliminari su richiesta di parte.

2. Del provvedimento che rigettal`eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidentedel Consiglio dei Ministri (66 att. ).

205 Assunzione della testimonianza delPresidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato

1. La testimonianza del Presidentedella Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita lafunzione di Capo dello Stato.

2. Se deve essere assunta latestimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente delConsiglio dei Ministri o della Corte Costituzionalequesti possonochiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loroufficioal fine di garantire la continuità e la regolaritàdella funzione cui sono preposti.

3. Si procede nelle forme ordinariequando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una dellepersone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione(213) o di confronto (211) o per altra necessità.

206 Assunzione della testimonianza diagenti diplomatici

1. Se deve essere esaminato un agentediplomatico o l`incaricato di una missione diplomatica all`esterodurante la sua permanenza fuori dal territorio dello Statolarichiesta per l`esame è trasmessaper mezzo del Ministero diGrazia e Giustiziaall`autorità consolare del luogo. Siprocede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall`art.205 comma 3.

2. Per ricevere le deposizioni diagenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Statoitaliano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditatipresso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzionie le consuetudini internazionali.

207 Testimoni sospettati di falsitào reticenza. Testimoni renitenti

1. Se nel corso dell`esame untestimone rende dichiarazioni contraddittorieincomplete ocontrastanti con le prove già acquisiteil presidente o ilgiudice glielo fa rilevare rinnovandoglise del casol`avvertimentoprevisto dall`art. 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvedese un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamenteprevisti dalla legge ese il testimone persiste nel rifiutodisponel`immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perchéproceda a norma di legge (476).

2. Con la decisione che definisce lafase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficioilgiudicese ravvisa indizi del reato previsto dall`art. 372 c. p.ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.

 

CAPO II

Esamedelle parti

Artt.208-210

 

208 Richiesta dell`esame

1. Nel dibattimentol`imputatolaparte civile che non debba essere esaminata come testimoneilresponsabile civile e la persona civilmente obbligata per la penapecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.

209 Regole per l`esame

1. All`esame delle parti si applicanole disposizioni previste dagli artt. 194198 comma 2 e 499 e se èesaminata una parte diversa dall`imputatoquelle previste dall`art.195.

2. Se la parte rifiuta di risponderea una domandane è fatta menzione nel verbale.

210 Esame di persona imputata in unprocedimento connesso

1. Nel dibattimentole personeimputate in un procedimento connesso a norma dell`art. 12neiconfronti delle quali si procede o si è procedutoseparatamentesono esaminate a richiesta di parteovveronel casoindicato nell`art. 195anche di ufficio.

2. Esse hanno obbligo di presentarsial giudice ( 198)il qualeove occorrane ordina l`accompagnamentocollettivo (132513-2). Si osservano le norme sulla citazione deitestimoni ( 197) .

3. Le persone indicate nel comma 1sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipareall`esame. In mancanza di un difensore di fiducia èdesignato un difensore di ufficio.

4. Prima che abbia inizio l`esameilgiudice avverte le persone indicate nel comma 1 chesalvo quantodisposto dall`art. 66 comma 1esse hanno facoltà di nonrispondere (64).

5. All`esame si applicano ledisposizioni previste dagli artt. 194195499 e 503 .

6. Le disposizioni dei commiprecedenti si applicano anche alle persone imputate di un reatocollegato a quello per cui si procede (197)nel caso previstodall`art. 371 comma 2 lett. b).

 

CAPO III

Confronti

 

 

211Presupposti del confronto

l. Il confronto (364392) èammesso esclusivamente fra persone già esaminate (194 s.208 s. ) o interrogate (65)quando vi è disaccordo fra essesu fatti e circostanze importanti.

 

212Modalità del confronto

l. Il giudicerichiamate leprecedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi ilconfrontochiede loro se le confermano o le modificanoinvitandoliove occorraalle reciproche contestazioni.

2. Nel verbale è fattamenzione delle domande rivolte dal giudicedelle dichiarazioni resedalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenutodurante il confronto.

 

CAPO IV

Ricognizioni

Artt.213-217

 

213 Ricognizione di persone. Attipreliminari

1. Quando occorre procedere aricognizione personale (392)il giudice (361) invita chi deveeseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari chericorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato aeseguire il riconoscimentoseprima e dopo il fatto per cui siprocedeabbia vistoanche se riprodotta in fotografia o altrimentila persona da riconoscerese la stessa gli sia stata indicata odescritta e se vi siano altre circostanze che possano influiresull`attendibilità del riconoscimento.

2. Nel verbale è fattamenzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazionirese.

3. L`inosservanza delle disposizionipreviste dai commi 1 e 2 è causa di nullità (181) dellaricognizione.

214 Svolgimento della ricognizione

1. Allontanato colui che deveeseguire la ricognizioneil giudice procura la presenza di almenodue persone il più possibile somigliantianchenell`abbigliamentoa quella sottoposta a ricognizione. Invitaquindi quest`ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altrecurando che si presenti sin dove è possibilenelle stessecondizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamataalla ricognizione. Nuovamente introdotta quest`ultimail giudicele chiede se riconosca taluno dei presenti ein caso affermativolainvita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne siacerta.

2. Se vi è fondata ragione diritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subireintimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta aricognizioneil giudice dispone che l`atto sia compiuto senza chequest`ultima possa vedere la prima.

3. Nel verbale è fattamenzionea pena di nullità (181)delle modalità disvolgimento della ricognizione. Il giudice può disporre chelo svolgimento della ricognizione sia documentato anche medianterilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altristrumenti o procedimenti.

215 Ricognizione di cose

1. Quando occorre procedere allaricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato(253)il giudice procede osservando le disposizioni dell`art. 213in quanto applicabili.

2. Procuratiove possibilealmenodue oggetti simili a quello da riconoscereil giudice chiede allapersona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi eincaso affermativola invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e aprecisare se ne sia certa.

3. Si applicano le disposizionidell`art. 214 comma 3.

216 Altre ricognizioni

1. Quando dispone la ricognizione divocisuoni o di quanto altro può essere oggetto di percezionesensorialeil giudice procede osservando le disposizioni dell`art.213in quanto applicabili.

2. Si applicano le disposizionidell`art. 214 comma 3.

217 Pluralità di ricognizioni

1. Quando più persone sonochiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o delmedesimo oggettoil giudice procede con atti separatiimpedendoogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro chedevono ancora eseguirla.

2. Se una stessa persona deveeseguire la ricognizione di più persone o di piùoggettiil giudice provvedeper ogni attoin modo che la persona ol`oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone odoggetti diversi.

3. Si applicano le disposizioni degliarticoli precedenti.

 

CAPO V

Esperimentigiudiziali

Artt.218-233

218 Presupposti dell`esperimentogiudiziale

1. L`esperimento giudiziale èammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essereavvenuto in un determinato modo.

2. L`esperimento consiste nellariproduzioneper quanto è possibiledella situazione in cuiil fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizionedelle modalità di svolgimento del fatto stesso.

219 Modalità dell`esperimentogiudiziale

1. L`ordinanza che disponel`esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazionedell`oggetto dello stesso e l`indicazione del giornodell`ora e delluogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessaordinanza o con un provvedimento successivo il giudice puòdesignare un esperto per l`esecuzione di determinate operazioni.

2. Il giudice dà gli opportuniprovvedimenti per lo svolgimento delle operazionidisponendo per lerilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti oprocedimenti (134).

3. Anche quando l`esperimento èeseguito fuori dell`aula di udienzail giudice può adottare iprovvedimenti previsti dall`art. 471 al fine di assicurare ilregolare compimento dell`atto.

4. Nel determinare le modalitàdell`esperimentoil giudicese del casodà le opportunedisposizioni affinché esso si svolga in modo da non offenderesentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l`incolumitàdelle persone o la sicurezza pubblica.

 

CAPO VI Perizia

 

220 Oggetto della perizia

1. La perizia è ammessa (398495) quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioniche richiedono specifiche competenze tecnichescientifiche oartistiche.

2. Salvo quanto previsto ai finidell`esecuzione della pena o della misura di sicurezzanon sonoammesse perizie per stabilire l`abitualità o laprofessionalità nel reato (102-105 c. p. )la tendenza adelinquere (108 c. p. )il carattere e la personalitàdell`imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti dacause patologiche.

221 Nomina del perito

1. Il giudice nomina il peritoscegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi (67-69 att. ) otra persone fornite di particolare competenza nella specificadisciplina (74 att. ) . Quando la perizia è dichiaratanullail giudice curaove possibileche il nuovo incarico siaaffidato ad altro perito.

2. Il giudice affida l`espletamentodella perizia a più persone quando le indagini e levalutazioni risultano di notevole complessità (2274) ovverorichiedono distinte conoscenze in differenti discipline.

3. Il perito ha l`obbligo di prestareil suo ufficio (70-72 att. ; 366 c. p. )salvo che ricorra unodei motivi di astensione previsti dall`art. 36.

222 Incapacità e incompatibilitàdel perito

1. Non può prestare ufficio diperitoa pena di nullità:

a) il minorenne (98 c. p. )l`interdetto (414 c. c. ; 32 c. p. )l`inabilitato (415 c. c.) e chi è affetto da infermità di mente;

b) chi è interdetto anchetemporaneamente dai pubblici uffici (282931 c. p. ) ovvero èinterdetto o sospeso dall`esercizio di una professione o di un`arte(303135 c. p. );

c) chi è sottoposto a misure disicurezza personali (215 c. p. ) o a misure di prevenzione;

d) chi non può essere assuntocome testimone (197) o ha facoltà di astenersi daltestimoniare (199) o chi è chiamato a prestare ufficio ditestimone (120194 s. ) o di interprete (143);

e) chi è stato nominatoconsulente tecnico (225233359) nello stesso procedimento o in unprocedimento connesso.

223 Astensione e ricusazione del perito

1. Quando esiste un motivo diastensione il perito ha l`obbligo di dichiararlo.

2. Il perito può esserericusato dalle parti nei casi previsti dall`art. 36 a eccezione diquello previsto dal comma 1 lett. h) del medesimo articolo.

3. La dichiarazione di astensione odi ricusazione può essere presentata fino a che non sianoesaurite le formalità di conferimento dell`incarico (226) equando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciutisuccessivamenteprima che il perito abbia dato il proprio parere(227).

4. Sulla dichiarazione di astensioneo di ricusazione decidecon ordinanzail giudice che ha disposto laperizia.

5. Si osservanoin quantoapplicabili le norme sulla ricusazione del giudice (3i).

224 Provvedimenti del giudice

1. Il giudice dispone anche diufficio (190468508) la perizia con ordinanza motivata (125)contenente la nomina del peritola sommaria enunciazionedell`oggetto delle indagini (220)l`indicazione del giornodell`orae del luogo fissati per la comparizione del perito.

2. Il giudice dispone la citazionedel perito (398468508) e dà gli opportuni provvedimentiper la comparizione delle persone sottoposte all`esame del perito.Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari perl`esecuzione delle operazioni peritali.

225 Nomina del consulente tecnico

1. Disposta la periziail pubblicoministero e le parti private hanno facoltà di nominare propriconsulenti tecnici (233359; 3873 att. ) m numero non superioreper ciascuna partea quello dei periti.

2. Le parti privatenei casi e allecondizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei nonabbientihanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico aspese dello Stato (98) .

3. Non può essere nominatoconsulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell`art.222 comma 1 lett a)b)c)d).

226 Conferimento dell`incarico

1. Il giudiceaccertate legeneralità del peritogli chiede se si trova in una dellecondizioni previste dagli artt. 222 e 223lo avverte degliobblighi (70 att. ) e delle responsabilità (373 c. p. )previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguentedichiarazione: ìconsapevole della responsabilità moralee giuridica che assumo nello svolgimento dell`incaricomi impegno adadempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di farconoscere la verità e a mantenere il segreto (329) su tutte leoperazione peritali".

2. Il giudice formula quindi iquesitisentiti il peritoi consulenti tecnici (225233-2)ilpubblico ministero e i difensori presenti.

227 Relazione peritale

1. Concluse le formalità diconferimento dell`incaricoil perito procede immediatamente ainecessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nelverbale.

2. Seper la complessità deiquesitiil perito non ritiene di poter dare immediata rispostapuòchiedere un termine al giudice.

3. Quando non ritiene di concedere iltermineil giudice provvede alla sostituzione (231) del perito;altrimenti fissa la datanon oltre novanta giorninella quale ilperito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perchéne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici (225233-2).

4. Quando risultano necessariaccertamenti di particolare complessità (221-2)il terminepuò essere prorogato dal giudicesu richiesta motivata delperitoanche più volte per periodi non superiori a trentagiorni. In ogni casoil termine per la risposta ai quesitianchese prorogatonon può superare i sei mesi (392-2).

5. Qualora sia indispensabileillustrare con note scritte il parereil perito può chiedereal giudice di essere autorizzato a presentarenel termine stabilitoa norma dei commi 3 e 4relazione scritta.

228 Attività del perito

1. Il perito procede alle operazioninecessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essereautorizzato dal giudice a prendere visione degli attidei documentie delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevedel`acquisizione al fascicolo per il dibattimento (43176 att. ).

2. Il perito può essereinoltre autorizzato ad assistere all`esame delle parti eall`assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di suafiducia per lo svolgimento di attività materiali nonimplicanti apprezzamenti e valutazioni.

3. Qualoraai fini dello svolgimentodell`incaricoil perito richieda notizie all`imputatoalla personaoffesa o ad altre personegli elementi in tal modo acquisiti possonoessere utilizzati solo ai fini dell`accertamento peritale.

4. Quando le operazioni peritali sisvolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relativeai poteri del perito e ai limiti dell`incaricola decisione èrimessa al giudice (508-2)senza che ciò importi sospensionedelle operazioni stesse.

229 Comunicazioni relative alleoperazioni peritali

1. Il perito indica il giornol`orae il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudicene fa dare atto nel verbale.

2. Della eventuale continuazionedelle operazioni peritali il perito dà comunicazione senzaformalità alle parti presenti.

230 Attività dei consulentitecnici

1. I consulenti tecnici (225233-2;38 att. ) possono assistere al conferimento dell`incarico al perito(223-1 coord. ) e presentare al giudice richiesteosservazioni eriservedelle quali è fatta menzione nel verbale.

2. Essi possono partecipare alleoperazioni peritaliproponendo al perito specifiche indagini eformulando osservazioni e riservedelle quali deve darsi atto nellarelazione (227360-3).

3. Se sono nominati dopol`esaurimento delle operazioni peritali (228)i consulenti tecnicipossono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essereautorizzati a esaminare la personala cosa e il luogo oggetto dellaperizia.

4. La nomina dei consulenti tecnici elo svolgimento della loro attività non può ritardarel`esecuzione della perizia e il compimento delle altre attivitàprocessuali.

231 Sostituzione del perito

1. Il perito può esseresostituito (227) se non fornisce il proprio parere nel terminefissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero sesvolge negligentemente l`incarico affidatogli (70 att. ).

2. Il giudicesentito il peritoprovvede con ordinanza alla sua sostituzionesalvo che il ritardo ol`inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copiadell`ordinanza è trasmessa all`ordine o al collegio cuiappartiene il perito.

3. Il perito sostituitodopo esserestato citato a comparire per discolparsipuò esserecondannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delleammende di una somma da L. 300. 000 a L. 3 milioni.

4. Il perito è altresìsostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione odi ricusazione (223).

5. Il perito sostituito deve mettereimmediatamente a disposizione del giudice la documentazione e irisultati delle operazioni peritali già compiute.

232 Liquidazione del compenso al perito

1. Il compenso al perito èliquidato con decreto del giudice che ha disposto la periziasecondole norme delle leggi speciali .

233 Consulenza tecnica fuori dei casidi perizia

1. Quando non è stata dispostaperiziaciascuna parte può nominarein numero non superiorea duepropri consulenti tecnici (225359; 3873 att. ; 223lcoord. ) . Questi possono esporre al giudice il proprio parereanche presentando memorie a norma dell`art. 121.

2. Qualorasuccessivamente allanomina del consulente tecnicosia disposta periziaai consulentitecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltàprevisti dall`art. 230salvo il limite previsto dall`art. 225comma 1.

3. Si applica la disposizionedell`art. 225 comma 3.

 

CAPO VII

Documenti

Artt.234-243

 

234 Prova documentale

1. E` consentita l`acquisizione discritti o di altri documenti che rappresentano fattipersone o cosemediante la fotografiala cinematografiala fonografia o qualsiasialtro mezzo .

2. Quando l`originale di un documentodel quale occorre far uso è per qualsiasi causa distruttosmarrito o sottratto e non è possibile recuperarlopuòesserne acquisita copia (112).

3. E` vietata (191) l`acquisizione didocumenti che contengono informazioni sulle voci correnti nelpubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sullamoralità in generale delle partidei testimonideiconsulenti tecnici e dei periti (l94-1 e 3).

235 Documenti costituenti corpo delreato

1. I documenti che costituisconocorpo del reato (253) devono essere acquisiti qualunque sia lapersona che li abbia formati o li detenga (240).

236 Documenti relativi al giudiziosulla personalità

1. E` consentita l`acquisizione deicertificati del casellario giudiziale (688) della documentazioneesistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblicie presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenzeirrevocabili (648) di qualunque giudice italiano e delle sentenzestraniere riconosciute (730 s. )ai fini del giudizio sullapersonalità dell`imputato o della persona offesa dai reatoseil fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione alcomportamento o alle qualità morali di questa.

2. Le sentenze indicate nel comma 1 ei certificati del casellario giudiziale possono inoltre essereacquisiti al fine di valutare la credibilità di un testimone.

237 Acquisizione di documentiprovenienti dall`imputato

1. E` consentita l`acquisizioneanche di ufficio (190)di qualsiasi documento provenientedall`imputato (240)anche se sequestrato presso altri o da altriprodotto.

238 Verbali di prove di altriprocedimenti

1. E` ammessa l`acquisizione diverbali di prove di altro procedimento penale (78 att. ) se sitratta di prove assunte nell`incidente probatorio (392 s. ) o neldibattimento (496 s. ) .

2. E` ammessa l`acquisizione diverbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenzache abbia acquistato autorità di cosa giudicata (324 c. p.c. ).

2-bis. Nei casi previsti dal comma 1le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell`articolo 210 sonoutilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensorihanno partecipato alla loro assunzione 3. E` comunque ammessal`acquisizione della documentazione di atti che anche per causesopravvenute non sono ripetibili (247-271354360512; 782 att.).

4. Ai di fuori dei casi previsti daicommi 122-bis e 3i verbali di dichiarazioni possono essereutilizzati nel dibattimento solo nei confronti dell`imputato che viconsenta; in mancanza di consensodetti verbali possono essereutilizzati a norma degli artt. 500 e 503.

5. Salvo quanto previsto dall`art.190 bisresta fermo il diritto delle parti di ottenere a normadell`art. 190 l`esame delle persone le cui dichiarazioni sono stateacquisite a norma dei commi 122-bis e 4 del presente articolo.

239 Accertamento della provenienza deidocumenti

1. Se occorre verificarne laprovenienzail documento è sottoposto per il riconoscimentoalle parti private o ai testimoni.

240 Documenti anonimi

1. I documenti che contengonodichiarazioni anonime (3333) non possono essere acquisiti néin alcun modo utilizzati (191108 att.5 reg. ) salvo checostituiscano corpo del reato (235253) o provengano comunquedall`imputato (237).

241 Documenti falsi

1. Fuori dei casi previsti dall`art.537il giudicese ritiene la falsità di un documentoacquisito al procedimentodopo la definizione di questone informail pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.

242 Traduzione di documenti.Trascrizione di nastri magnetofonici

1. Quando è acquisito undocumento redatto in lingua diversa da quella italianail giudice nedispone la traduzione a norma dell`art. 143 se ciò ènecessario alla sua comprensione.

2. Quando è acquisito unnastro magnetofonicoil giudice ne disponese necessariolatrascrizione a norma dell`art. 268 comma 7.

243 Rilascio di copie

1. Quando dispone l`acquisizione diun documento che non deve rimanere segreto (329)il giudicearichiesta di chi ne abbia interessepuò autorizzare lacancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell`art. 116(258).

 

TITOLOIII

MEZZI DIRICERCA DELLA PROVA

 

CAPO IIspezioni

Artt.244-246

 

244 Casi e forme delle ispezioni

1. L`ispezione delle personedeiluoghi (103) e delle cose è disposta con decreto motivatoquando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali delreato (354 1 e2364).

2. Se il reato non ha lasciato tracceo effetti materialio se questi sono scomparsi o sono staticancellati o dispersialterati o rimossil`autoritàgiudiziaria descrive lo stato attuale ein quanto possibileverifica quello preesistentecurando anche di individuare modotempo e cause delle eventuali modificazioni. L`autoritàgiudiziaria può disporre rilievi segnaleticidescrittivi efotografici e ogni altra operazione tecnica (359).

245 Ispezione personale

1. Prima di procedere all`ispezionepersonale (13 Cost. 3543) l`interessato è avvertito dellafacoltà di farsi assistere da persona di fiduciapurchéquesta sia prontamente reperibile e idonea a norma dell`art. 120(364).

2. L`ispezione è eseguita nelrispetto della dignità enei limiti del possibiledel pudoredi chi vi è sottoposto (79 att. ).

3. L`ispezione può essereeseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l`autoritàgiudiziaria può astenersi dall`assistere alle operazioni.

246 Ispezione di luoghi o di cose

1. All`imputato (6061) e in ognicaso a chi abbia l`attuale disponibilità del luogo in cui èeseguita l`ispezione è consegnatanell`atto di iniziare leoperazioni e sempre che essi siano presenticopia del decreto chedispone tale accertamento.

2. Nel procedere all`ispezione deiluoghil`autorità giudiziaria può ordinareenunciandonel verbale i motivi del provvedimentoche taluno non si allontaniprima che le operazioni siano concluse e può far ricondurrecoattivamente sul posto il trasgressore (131378).

 

CAPO II

Perquisizioni

Artt.247-252

 

247 Casi e forme delle perquisizioni

1. Quando vi è fondato motivodi ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato ocose pertinenti al reato (253)è disposta perquisizionepersonale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che talicose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possaeseguirsi l`arresto dell`imputato o dell`evasoè dispostaperquisizione locale.

2. La perquisizione è dispostacon decreto motivato.

3. L`autorità giudiziaria puòprocedere personalmente ovvero disporre che l`atto sia compiuto daufficiali di polizia giudiziaria (57) delegati con lo stesso decreto.

248 Richiesta di consegna

1. Se attraverso la perquisizione siricerca una cosa determinatal`autorità giudiziaria puòinvitare a consegnarla. Se la cosa è presentatanon siprocede alla perquisizionesalvo che si ritenga utile procedervi perla completezza delle indagini.

2. Per rintracciare le cose dasottoporre a sequestro (253) o per accertare altre circostanze utiliai fini delle indaginil`autorità giudiziaria o gli ufficialidi polizia giudiziaria (57) da questa delegati possono esaminareattidocumenti e corrispondenza presso banche (255). In caso dirifiutol`autorità giudiziaria procede a perquisizione.

249 Perquisizioni personali

1. Prima di procedere allaperquisizione personale è consegnata una copia del decretoall`interessatocon l`avviso della facoltà di farsi assistereda persona di fiduciapurché questa sia prontamentereperibile e idonea a norma dell`art. 120.

2. La perquisizione è eseguitanel rispetto della dignità enei limiti del possibiledelpudore di chi vi è sottoposto (79 att. ).

250 Perquisizioni locali

1. Nell`atto di iniziare leoperazionicopia del decreto di perquisizione locale èconsegnata all`imputato (6061)se presentee a chi abbial`attuale disponibilità del luogocon l`avviso della facoltàdi farsi rappresentare o assistere da persona di fiduciapurchéquesta sia prontamente reperibile e idonea a norma dell`art. 120.

2. Se mancano le persone indicate nelcomma 1la copia è consegnata e l`avviso è rivolto aun congiuntoun coabitante o un collaboratore ovvero in mancanzaalportiere o a chi ne fa le veci (80 att. ).

3. L`autorità giudiziarianelprocedere alla perquisizione localepuò disporre con decretomotivato che siano perquisite (247) le persone presenti osopraggiuntequando ritiene che le stesse possano occultare il corpodel reato o cose pertinenti al reato (253). Può inoltreordinareenunciando nel verbale i motivi del provvedimentochetaluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Iltrasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto(131378).

251 Perquisizioni nel domicilio.Limiti temporali

1. La perquisizione in un`abitazioneo nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziataprima delle ore sette e dopo le ore venti.

2. Tuttavia nei casi urgentil`autorità giudiziaria può disporre per iscritto che laperquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.

252 Sequestro conseguente aperquisizione

1. Le cose rinvenute a seguito dellaperquisizione sono sottoposte a sequestro con l`osservanza delleprescrizioni degli artt. 259 e 260.

 

CAPO III

Sequestri

Artt.253-265

 

253 Oggetto e formalità delsequestro

1. L`autorità giudiziariadispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e dellecose pertinenti al reato necessarie per l`accertamento dei fatti (81att. ; 10 reg. ) .

2. Sono corpo del reato le cose sullequali o mediante le quali il reato è stato commesso nonchéle cose che ne costituiscono il prodottoil profitto o il prezzo.

3. Al sequestro procede personalmentel`autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di poliziagiudiziaria (57) delegato con lo stesso decreto.

4. Copia del decreto di sequestro èconsegnata all`interessatose presente.

254 Sequestro di corrispondenza

1. Negli uffici postali o telegraficiè consentito procedere al sequestro di letterepieghipacchivaloritelegrammi e altri oggetti di corrispondenza (616 c.p. ) che l`autorità giudiziaria abbia fondato motivo diritenere spediti dall`imputato (6061) o a lui direttianche sottonome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possonoavere relazione con il reato.

2. Quando al sequestro procede unufficiale di polizia giudiziaria (57)questi deve consegnareall`autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenzasequestratisenza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza delloro contenuto.

3. Le carte e gli altri documentisequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabilesono immediatamente restituiti all`avente diritto e non possonocomunque essere utilizzati.

255 Sequestro presso banche

1. L`autorità giudiziaria puòprocedere al sequestro presso banche (248 2) di documentititolivalorisomme depositate in conto corrente e di ogni altra cosaanche se contenuti in cassette di sicurezzaquando abbia fondatomotivo di ritenere che siano pertinenti al reatoquantunque nonappartengano all`imputato (6061) o non siano iscritti al suo nome.

256 Dovere di esibizione e segreti

1. Le persone indicate negli artt.200 e 201 devono consegnare immediatamente all`autoritàgiudiziariache ne faccia richiestagli atti e i documentianchein originale se così è ordinatoe ogni altra cosaesistente presso di esse per ragioni del loro ufficioincaricoministeroprofessione o artesalvo che dichiarino per iscritto chesi tratti di segreto di Stato (202204) ovvero di segreto inerenteal loro ufficio o professione (103-2).

2. Quando la dichiarazione concerneun segreto di ufficio o professionale (200201)l`autoritàgiudiziariase ha motivo di dubitare della fondatezza di essa eritiene di non potere procedere senza acquisire gli attii documentio le cose indicati nel comma 1provvede agli accertamenti necessari.Se la dichiarazione risulta infondatal`autoritàgiudiziaria dispone il sequestro.

3. Quando la dichiarazione concerneun segreto di Statol`autorità giudiziaria ne informa ilPresidente del Consiglio dei Ministrichiedendo che ne sia dataconferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova siaessenziale per la definizione del processoil giudice dichiara nondoversi procedere per l`esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualoraentro sessanta giornidalla notificazione della richiestail Presidente del Consiglio deiMinistri non dia conferma del segretol`autorità giudiziariadispone il sequestro.

5. Si applica la disposizionedell`art. 204 (66 att. ).

257 Riesame del decreto di sequestro

1. Contro il decreto di sequestrol`imputatola persona alla quale le cose sono state sequestrate equella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporrerichiesta di riesameanche nel meritoa norma dell`art. 324 (229coord. ).

2. La richiesta di riesame nonsospende l`esecuzione del provvedimento.

258 Copie dei documenti sequestrati

1. L`autorità giudiziaria puòfare estrarre copia (116243) degli atti e dei documentisequestratirestituendo gli originaliequando il sequestro diquesti è mantenutopuò autorizzare la cancelleria o lasegreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che lidetenevano legittimamente.

2. I pubblici ufficiali (357 c. p.) possono rilasciare copieestratti o certificati dei documenti lororestituiti dall`autorità giudiziaria in originale o in copiama devono fare menzione in tali copieestratti o certificati delsequestro esistente.

3. In ogni caso la persona ol`ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di averecopia del verbale dell`avvenuto sequestro.

4. Se il documento sequestrato faparte di un volume o di un registro da cui non possa essere separatoe l`autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copial`intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. npubblico ufficiale addettocon l`autorizzazione dell`autoritàgiudiziariarilascia agli interessati che li richiedono copieestratti o certificati delle parti del volume o del registro nonsoggette al sequestrofacendo menzione del sequestro parziale nellecopienegli estratti e nei certificati.

259 Custodia delle cose sequestrate

1. Le cose sequestrate sono affidatein custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciònon è possibile o non è opportunol`autoritàgiudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diversodeterminandone il modo e nominando un altro custodeidoneo a normadell`art. 120 (82 att. ; 11 reg. ) .

2. All`atto della consegnailcustode è avvertito dell`obbligo di conservare e di presentarele cose a ogni richiesta dell`autorità giudiziaria nonchédelle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveridella custodia (334335 c. p. ). Al custode può essereimposta una cauzione. Dell`avvenuta consegnadell`avvertimentodato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale.La cauzione è ricevutacon separato verbalenellacancelleria o nella segreteria.

260 Apposizione dei sigilli alle cosesequestrate. Cose deperibili

1. Le cose sequestrate si assicuranocon il sigillo dell`ufficio giudiziario e con le sottoscrizionidell`autorità giudiziaria e dell`ausiliario che la assisteovveroin relazione alla natura delle cosecon altro mezzo idoneo aindicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

2. L`autorità giudiziaria faestrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altreriproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sonodi difficile custodiale unisce agli atti e fa custodire incancelleria o segreteria gli originali dei documentidisponendoquanto alle cosein conformità dell`art. 259.

3. Se si tratta di cose che possonoalterarsil`autorità giudiziaria ne ordinasecondo i casil`alienazione o la distruzione (83852 att. ) .

261 Rimozione e riapposizione deisigilli

1. L`autorità giudiziariaquando occorre procedere alla rimozione dei sigilline verificaprima l`identità e l`integrità con l`assistenzadell`ausiliario. Compiuto l`atto per cui si è resanecessaria la rimozione dei sigillile cose sequestrate sononuovamente sigillate dall`ausiliario in presenza dell`autoritàgiudiziaria. L`autorità giudiziaria e l`ausiliario appongonopresso il sigillo la data e la sottoscrizione.

262 Durata del sequestro e restituzionedelle cose sequestrate

1. Quando non è necessariomantenere il sequestro a fini di provale cose sequestrate sonorestituite a chi ne abbia dirittoanche prima della sentenza (8485att. ; 12 reg. ). Se occorrel`autorità giudiziariaprescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a talfine può imporre cauzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1larestituzione non è ordinata se il giudice disponea richiestadel pubblico ministero o della parte civile (76)che sulle coseappartenenti all`imputato (6061) o al responsabile civile (83) siamantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell`art.316.

3. Non si fa luogo alla restituzionee il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando ilgiudice provvede a norma dell`art. 321.

4. Dopo la sentenza non piùsoggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi neabbia dirittosalvo che sia disposta la confisca (8688 att. ).

263 Procedimento per la restituzionedelle cose sequestrate

1. La restituzione delle cosesequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi èdubbio sulla loro appartenenza (8485 att. ; 12 reg. ).

2. Quando le cose sono statesequestrate presso un terzola restituzione non può essereordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in cameradi consiglio con le forme previste dall`art. 127.

3. In caso di controversia sullaproprietà delle cose sequestrateil giudice ne rimette larisoluzione al giudice civile del luogo competente in primo gradomantenendo nel frattempo il sequestro.

4. Nel corso delle indaginipreliminarisulla restituzione delle cose sequestrate il pubblicoministero provvede con decreto motivato.

5. Contro il decreto del pubblicoministero che dispone la restituzione o respinge la relativarichiestagli interessati possono proporre opposizione sulla qualeil giudice provvede a norma dell`art. 127 .

6. Dopo la sentenza non piùsoggetta a impugnazioneprovvede il giudice dell`esecuzione (665676).

264 Provvedimenti in caso di mancatarestituzione

1. Dopo un anno dal giorno in cui lasentenza è divenuta inoppugnabilese la richiesta direstituzione non è stata proposta o è stata respintail giudice dell`esecuzione (665676) dispone con ordinanza che ildenaroi titoli al portatorequelli emessi o garantiti dallo Statoanche se non al portatore e i valori di bollo siano depositatinell`ufficio del registro del luogo. Negli altri casiordina lavendita delle cosesecondo la loro qualitànelle pubblicheborse o all`asta pubblicada eseguirsi a cura della cancelleria.Tuttaviase tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio diantichità o di artene è ordinata la consegna alministero di grazia e giustizia (87 att. ).

2. L`autorità giudiziaria puòdisporre la vendita anche prima del termine indicato nel comma 1 oimmediatamente dopo il sequestrose le cose non possono esserecustodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevantedispendio.

3. La somma ricavata dalla vendita èversata in deposito giudiziale nell`ufficio postale del luogo.Questa somma e i valori depositati presso l`ufficio del registrodedotte le spese indicate nell`art. 265sono devoluti dopo dueanni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervidiritto.

265 Spese relative al sequestro penale

1. Le spese occorrenti per laconservazione e per la custodia delle cose sequestrate per ilprocedimento penale sono anticipate dallo Statosalvo all`erario ildiritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle sommee sui valori indicati nell`art. 264 (842 att. ).

 

CAPO IV

Intercettazionidi conversazioni o comunicazioni

Artt.266-271

 

266 Limiti di ammissibilità

1. L`intercettazione di conversazionio comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione èconsentita (226 coord. ) nei procedimenti relativi ai seguentireati:

a) delitti non colposi per i quali èprevista la pena dell`ergastolo o della reclusione superiore nelmassimo a cinque anni determinata a norma dell`art. 4;

b) delitti contro la pubblicaamministrazione per i quali è prevista la pena dellareclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata anorma dell`art. 4;

c) delitti concernenti sostanzestupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e lesostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuriaminacciamolestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.

2. Negli stessi casi èconsentita l`intercettazione di comunicazioni tra presenti.Tuttaviaqualora queste avvengano nei luoghi indicati dall`art.614 c. p.l`intercettazione è consentita solo se vi èfondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l`attivitàcriminosa.

266 bis Intercettazioni dicomunicazioni informatiche o telematiche

1. Nei procedimenti relativi ai reatiindicati nell`art. 266nonché a quelli commessi mediantel`impiego di tecnologie informatiche o telematicheèconsentita l`intercettazione del flusso di comunicazioni relativo asistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra piùsistemi.

267 Presupposti e forme delprovvedimento

1. Il pubblico ministero richiede algiudice per le indagini preliminari l`autorizzazione a disporre leoperazioni previste dall`art. 266. L`autorizzazione è datacon decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato el`intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini dellaprosecuzione delle indagini.

2. Nei casi di urgenzaquando vi èfondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare gravepregiudizio alle indaginiil pubblico ministero disponel`intercettazione con decreto motivatoche va comunicatoimmediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudiceindicato nel comma 1. Il giudiceentro quarantotto ore dalprovvedimentodecide sulla convalida con decreto motivato. Se ildecreto del pubblico ministero non viene convalidato nel terminestabilitol`intercettazione non può essere proseguita e irisultati di essa non possono essere utilizzati.

3. Il decreto del pubblico ministeroche dispone l`intercettazione indica le modalità e la duratadelle operazioni. Tale durata non può superare i quindicigiornima può essere prorogata dal giudice con decretomotivato per periodi successivi di quindici giorniqualorapermangano i presupposti indicati nel comma 1.

4. Il pubblico ministero procede alleoperazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale dipolizia giudiziaria (57).

5. In apposito registro riservatotenuto nell`ufficio del pubblico ministero sono annotatisecondo unordine cronologicoi decreti che dispongonoautorizzanoconvalidano o prorogano le intercettazioni eper ciascunaintercettazionel`inizio e il termine delle operazioni.

268 Esecuzione delle operazioni

1. Le comunicazioni intercettate sonoregistrate e delle operazioni è redatto verbale.

2. Nel verbale è trascrittoanche sommariamenteil contenuto delle comunicazioni intercettate.

3. Le operazioni possono esserecompiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nellaprocura della Repubblica (90 att. ). Tuttaviaquando taliimpianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionaliragioni di urgenzail pubblico ministero può disporreconprovvedimento motivatoil compimento delle operazioni medianteimpianti di pubblico servizio o in dotazione alla poliziagiudiziaria.

3 bis. Quando si procede aintercettazione di comunicazioni informatiche o telematicheilpubblico ministero può disporre che le operazioni sianocompiute anche mediante impianti appartenenti a privati .

4. I verbali e le registrazioni sonoimmediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giornidalla conclusione delle operazioniessi sono depositati insegreteria insieme ai decreti che hanno dispostoautorizzatoconvalidato o prorogato l`intercettazionerimanendovi per il tempofissato dal pubblico ministerosalvo che il giudice non riconoscanecessaria una proroga.

5. Se dal deposito puòderivare un grave pregiudizio per le indaginiil giudice autorizzail pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delleindagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti èimmediatamente dato avviso cheentro il termine fissato a norma deicommi 4 e 5hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltarele registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi dicomunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termineilgiudice dispone l`acquisizione delle conversazioni o dei flussi dicomunicazioni informatiche o telematicheindicate dalle partichenon appaiano manifestamente irrilevantiprocedendo anche di ufficioallo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui èvietata l`utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hannodiritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almenoventiquattro ore prima .

7. Il giudice dispone la trascrizioneintegrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibiledelle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informaticheo telematiche da acquisireosservando le formei modi e le garanzieprevisti per l`espletamento delle perizie. Le trascrizioni o lestampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento .

8. I difensori possono estrarre copiadelle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione dellaregistrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione diflussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensoripossono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettatiovvero copia della stampa prevista dal comma 7

269 Conservazione della documentazione

1. I verbali e le registrazioni sonoconservati integralmente presso il pubblico ministero che ha dispostol`intercettazione.

2. Salvo quanto previsto dall`art.271 comma 3le registrazioni sono conservate fino alla sentenza nonpiù soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessatiquando la documentazione non è necessaria per il procedimentopossono chiederne la distruzionea tutela della riservatezzaalgiudice che ha autorizzato o convalidato l`intercettazione. Ilgiudice decide in camera di consiglio a norma dell`art. 127.

3. La distruzionenei casi in cui eprevistaviene eseguita sotto controllo del giudice.Dell`operazione è redatto verbale.

270 Utilizzazione in altri procedimenti

1. I risultati delle intercettazioninon possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli neiquali sono stati dispostisalvo che risultino indispensabili perl`accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l`arrestoin flagranza (380) .

2. Ai fini della utilizzazioneprevista dal comma 1i verbali e le registrazioni delleintercettazioni sono depositati presso l`autorità competenteper il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell`art.268 commi 67 e 8.

3. Il pubblico ministero e idifensori delle parti hanno altresì facoltà diesaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nelprocedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

271 Divieti di utilizzazione

1. I risultati delle intercettazioninon possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguitefuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano stateosservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e3.

2. Non possono essere utilizzate leintercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dellepersone indicate nell`art. 200 comma 1quando hanno a oggettofatti conosciuti per ragione del loro ministeroufficio oprofessionesalvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessifatti o li abbiano in altro modo divulgati.

3. In ogni stato e grado del processoil giudice dispone che la documentazione delle intercettazionipreviste dai commi 1 e 2 sia distruttasalvo che costituisca corpodel reato (253).

 

LIBRO IV

MISURECAUTELARI

 

TITOLO I

MISURECAUTELARI PERSONALI

 

CAPO I

Disposizionigenerali

Artt272-279

272 Limitazioni alle libertàdella persona

1. Le libertà della personapossono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delledisposizioni del presente Titolo.

273 Condizioni generali diapplicabilità delle misure

1. Nessuno può esseresottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono graviindizi di colpevolezza.

2. Nessuna misura può essereapplicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenzadi una causa di giustificazione (50-54 c. p. ) o di non punibilità(45-4885 s.308309384599649 c. p. ) o se sussiste unacausa di estinzione del reato (150 s. c. p. ) ovvero una causa diestinzione della pena (171 s. c. p. ) che si ritiene possa essereirrogata.

274 Esigenze cautelari

1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono inderogabiliesigenze attinenti alle indaginirelative ai fatti per i quali siprocedein relazione a situazioni di concreto pericolo perl`acquisizione o la genuinità della provafondate sucircostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a penadi nullità rilevabile anche d`ufficio. Le situazioni diconcreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nelrifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell`imputato direndere dichiarazioni né nella mancata ammissione degliaddebiti;

b) quando l`imputato si è datoalla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fugasempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una penasuperiore a due anni di reclusione;

c) quandoper specifiche modalitàe circostanze del fatto e per la personalità della personasottoposta alle indagini o dell`imputatodesunta da comportamenti oatti concreti o dai suoi precedenti penalisussiste il concretopericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altrimezzi di violenza personale o diretti contro l`ordine costituzionaleovvero delitti di criminalità organizzata o della stessaspecie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda lacommissione di delitti della stessa specie di quello per cui siprocedele misure di custodia cautelare sono disposte soltanto setrattasi di delitti per i quali é prevista la pena dellareclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

275 Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misureil giudicetiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazionealla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nelcaso concreto.

2. Ogni misura deve essereproporzionata all`entità del fatto e alla sanzione che siritiene possa essere irrogata.

2 bis. Non può essere dispostala misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con lasentenza possa essere concessa la sospensione condizionale dellapena.

3. La custodia cautelare in carcere(285) può essere disposta soltanto quando ogni altra misurarisulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezzain ordine ai delitti di cui all`art. 416 bis del codice penaleoai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dalpredetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l`attivitàdelle associazioni previste dallo stesso articoloé applicatala custodia cautelare in carceresalvo che siano acquisiti elementidai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4. Non può essere disposta lacustodia cautelare in carceresalvo che sussistano esigenzecautelari di eccezionale rilevanzaquando imputati siano donnaincinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con leiconviventeovvero padrequalora la madre sia deceduta oassolutamente impossibilitata a dare assistenza alla proleovveropersona che ha superato l`età di settanta anni o che si troviin condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lostato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate curein caso di detenzione in carcere.

5. (Abrogato).

276 Provvedimenti in caso ditrasgressione alle prescrizioni imposte

1. In caso di trasgressione alleprescrizioni inerenti a una misura cautelareil giudice puòdisporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave(299)tenuto conto dell`entitàdei motivi e dellecircostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressionealle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva (288 289)ilgiudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con unamisura coercitiva (281-286).

277 Salvaguardia dei diritti dellapersona sottoposta a misure cautelari

1. Le modalità di esecuzionedelle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad essesottopostail cui esercizio non sia incompatibile con le esigenzecautelari (274) del caso concreto.

278 Determinazione della pena aglieffetti dell`applicazione delle misure

1. Agli effetti dell`applicazionedelle misuresi ha riguardo alla pena stabilita dalla legge perciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto dellacontinuazione (81-2 c. p. )della recidiva e delle circostanze delreato (59-70 c. p. )fatta eccezione della circostanza attenuanteprevista dall`art. 62 n. 4) codice penale nonché dellecircostanze per le quali la legge stabilisce una pena di speciediversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale(633 c. p. ).

279 Giudice competente

1. Sull`applicazione (291) e sullarevoca (299) delle misure nonché sulle modifiche delle loromodalità esecutiveprovvede il giudice che procede (91 att.). Prima dell`esercizio dell`azione penale provvede il giudice perle indagini preliminari (328).

 

CAPO II

Misurecoercitive

Artt.280-286bis

 

280 Condizioni di applicabilitàdelle misure coercitive

1. Salvo quanto disposto dai commi 2e 3 del presente articolo e dall`art. 391le misure previste inquesto Capo possono essere applicate solo quando si procede perdelitti per i quali la legge stabilisce la pena (278) dell`ergastoloo della reclusione superiore nel massimo a tre anni (230 coord. ).

2. La custodia cautelare in carcerepuò essere disposta solo per delitticonsumati o tentatiperi quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nelmassimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alleprescrizioni inerenti ad una misura cautelare.

281 Divieto di espatrio

1. Con il provvedimento che disponeil divieto di espatrioil giudice prescrive all`imputato di nonuscire dal territorio nazionale senza l`autorizzazione del giudiceche procede (215 coord. ).

2. Il giudice dà ledisposizioni necessarie per assicurare l`esecuzione delprovvedimentoanche al fine di impedire l`utilizzazione delpassaporto e degli altri documenti di identità validi perl`espatrio.

2 bis. Con l`ordinanza che applicauna delle altre misure coercitive previste dal presente Capoilgiudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio. [Quest`ultimocomma é stato dichiarato illegittimo dalla CorteCostituzionale. ]

282 Obbligo di presentazione allapolizia giudiziaria

1. Con il provvedimento che disponel`obbligo di presentazione alla polizia giudiziariail giudiceprescrive all`imputato di presentarsi a un determinato ufficio dipolizia giudiziaria.

2. Il giudice fissa i giorni e le oredi presentazione tenendo conto dell`attività lavorativa e delluogo di abitazione dell`imputato.

283 Divieto e obbligo di dimora

1. Con il provvedimento che disponeil divieto di dimorail giudice prescrive all`imputato di nondimorare in un determinato luogo e di non accedervi senzal`autorizzazione del giudice che procede.

2. Con il provvedimento che disponel`obbligo di dimorail giudice prescrive all`imputato di nonallontanarsisenza l`autorizzazione del giudice che procededalterritorio del comune di dimora abituale ovveroal fine diassicurare un più efficace controllo o quando il comune didimora abituale non è sede di ufficio di poliziadalterritorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di uncomune viciniore ovvero di una frazione di quest`ultimo. Se per lapersonalità del soggetto o per le condizioni ambientali lapermanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenzecautelari previste dall`art. 274l`obbligo di dimora puòessere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di essopreferibilmente nella provincia e comunque nell`ambito della regioneove ubicato il comune di abituale dimora.

3. Quando dispone l`obbligo didimorail giudice indica l`autorità di polizia alla qualel`imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dovefisserà la propria abitazione. Il giudice puòprescrivere all`imputato di dichiarare all`autorità di poliziagli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibileper i necessari controllicon obbligo di comunicare preventivamentealla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi edegli orari predetti.

4. Il giudice puòanche conseparato provvedimentoprescrivere all`imputato di non allontanarsidall`abitazione in alcune ore del giornosenza pregiudizio per lenormali esigenze di lavoro.

5. Nel determinare i limititerritoriali delle prescrizioniil giudice consideraper quanto èpossibilele esigenze di alloggio di lavoro e di assistenza den`imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente oalcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico direcupero nell`ambito di una struttura autorizzatail giudicestabilisce i controlli necessari per accertare che il programma direcupero prosegua.

6. Dei provvedimenti del giudice èdata in ogni caso immediata comunicazione all`autorità dipolizia competenteche ne vigila l`osservanza e fa rapporto alpubblico ministero di ogni infrazione (276).

284 Arresti domiciliari

1. Con il provvedimento che disponegli arresti domiciliariil giudice prescrive all`imputato di nonallontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privatadimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza (22 att.; 9 reg. ).

2. Quando è necessarioilgiudice impone limiti o divieti alla facoltà dell`imputato dicomunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o chelo assistono.

3. Se l`imputato non puòaltrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovveroversa in situazione di assoluta indigenzail giudice puòautorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo diarresto per il tempo strettamente necessario per provvedere allesuddette esigenze ovvero per esercitare una attivitàlavorativa.

4. Il pubblico ministero o la poliziagiudiziariaanche di propria iniziativapossono controllare in ognimomento l`osservanza delle prescrizioni imposte all`imputato (276).

5. L`imputato agii arrestidomiciliari si considera in stato di custodia cautelare (285-286).

285 Custodia cautelare in carcere

1. Con il provvedimento che disponela custodia cautelareil giudice ordina agli ufficiali e agli agentidi polizia giudiziaria che l`imputato sia catturato e immediatamentecondotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizionedell`autorità giudiziaria.

2. Prima del trasferimentonell`istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non puòsubire limitazione della libertàse non per il tempo e con lemodalità strettamente necessarie alla sua traduzione .

3. Per determinare la pena daeseguirela custodia cautelare subita si computa a norma dell`art.657anche quando si tratti di custodia cautelare subita all`esteroin conseguenza di una domanda di estradizione (722) ovvero nel casodi rinnovamento del giudizio a norma dell`art. 11 c. p.

286 Custodia cautelare in luogo di cura

1. Se la persona da sottoporre acustodia cautelare si trova in stato di infermità di mente chene esclude o ne diminuisce grandemente la capacità diintendere o di volereil giudicein luogo della custodia incarcerepuò disporre il ricovero provvisorio in idoneastruttura del servizio psichiatrico ospedaliero (73; 95 att. )adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo difuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risultache l`imputato non è più infermo di mente.

2. Si applicano le disposizionidell`art. 285 commi 2 e 3.

286 bis Divieto di custodia cautelare

1. Non può essere mantenuta lacustodia cautelare in carcere (285) nei confronti di chi sia affettoda infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilitàcon lo stato di detenzione. L`incompatibilità sussisteed èdichiarata dal giudice (279)nei casi di AIDS conclamata o di gravedeficienza immunitaria; negli altri casi l`incompatibilità perinfezione di HIV è valutata dal giudice tenendo conto delperiodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sullapericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizionifisiche. La richiesta di accertamento dello stato diincompatibilità può essere fatta dall`imputato (6061)dal suo difensore (9697) o dal servizio sanitariopenitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudicedispone la revoca della misura cautelare (299)ovvero gli arrestidomiciliari (284) presso l`abitazione dell`imputato.

2. Con decreto emanato dai Ministridella Sanitàdi Grazia e Giustizia sono definiti i casi diAIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresìstabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertarel`affezione da HIVnonché il grado di deficienza immunitariarilevante ai fini della situazione di incompatibilitàvalutabile dal giudice.

3. Quando ricorrono esigenzediagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato didetenzione ovveroal di fuori dei casi di cui al comma 1ricorronoesigenze terapeutiche concernenti l`infezione da HIV e sempre chetali esigenze non possano essere soddisfatte nell`ambitopenitenziarioil giudice può disporre il ricovero provvisorioin idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il temponecessarioadottandoove occorrai provvedimenti idonei aprevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricoveroilgiudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertatal`incompatibilitàaltrimenti ripristina la custodia cautelarein carcere (285) ovvero provvede a norma dell`art. 299. Sedispone gli arresti domiciliari (284)l`esecuzione della misuraavviene presso l`abitazione dell`imputato o presso una residenzacollettiva o casa alloggio di cui all`art. 1comma 2della L. 5giugno 1990n. 135.

 

CAPO III

Misureinterdittive

Artt.287-290

 

287 Condizioni di applicabilitàdelle misure interdittive

1. Salvo quanto previsto dadisposizioni particolarile misure previste in questo Capo possonoessere applicate solo quando si procede per delitti per i quali lalegge stabilisce la pena (278) dell`ergastolo o della reclusionesuperiore nel massimo a tre anni (217 coord. ).

288 Sospensione dall`esercizio dellapotestà dei genitori

1. Con il provvedimento che disponela sospensione dall`esercizio della potestà dei genitori (316c. c. ; 34 c. p. )il giudice priva temporaneamente l`imputatoin tutto o in partedei poteri a essa inerenti.

2. Qualora si proceda per un delittocontro la libertà sessuale (519-526 c. p. )ovvero per unodei delitti previsti dagli artt. 530 e 571 c. p.commesso indanno di prossimi congiunti (3074 c. p. )la misura puòessere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previstidall`art. 287 comma 1.

289 Sospensione dall`esercizio di unpubblico ufficio o servizio

1. Con il provvedimento che disponela sospensione dall`esercizio di un pubblico ufficio o servizio (282931 c. p. )il giudice interdice temporaneamente all`imputatoin tutto o in partele attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delittocontro la pubblica amministrazione (314-360 c. p. )la misura puòessere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell`incaricato diun pubblico servizioanche al di fuori dei limiti di pena previstidall`art. 287 comma 1.

3. La misura non si applica agliuffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare .

290 Divieto temporaneo di esercitaredeterminate attività professionali o imprenditoriali

1. Con il provvedimento che disponeil divieto di esercitare determinate professioniimprese o ufficidirettivi delle persone giuridiche e delle imprese (3031 32 bis3535 bis c. p. )il giudice interdice temporaneamenteall`imputatoin tutto o in partele attività a essiinerenti.

2. Qualora si proceda per un delittocontro l`incolumità pubblica (422-452 c. p. ) o control`economia pubblica (499-518 c. p. )l`industria e il commercioovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali inmateria di società e di consorzi o dagli artt. 353355373380 e 381 c. p.la misura può essere disposta ancheal di fuori dei limiti di pena previsti dall`art. 287 comma 1.

 

CAPO IV

Forma edesecuzione dei provvedimenti

Artt.291-298

 

291 Procedimento applicativo

1. Le misure sono disposte surichiesta del pubblico ministeroche presenta al giudice competente(279391; 91 att. ) gli elementi su cui la richiesta si fondanonché tutti gli elementi a favore dell`imputato e leeventuali deduzioni a memorie difensive già depositate.

1 bis. (Abrogato)

2. Se riconosce la propriaincompetenza per qualsiasi causail giudicequando ne ricorrono lecondizioni e sussiste l`urgenza di soddisfare taluna delle esigenzecautelari previste dall`art. 274dispone la misura richiesta conlo stesso provvedimento con il quale dichiara la propriaincompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell`art.27.

292 Ordinanza del giudice

1. Sulla richiesta del pubblicoministero il giudice provvede con ordinanza.

2. L`ordinanza che dispone la misuracautelare contienea pena di nullità rilevabile anched`ufficio:

a) le generalità dell`imputato oquanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fattocon l`indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l`esposizione delle specificheesigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto lamisura dispostacon l`indicazione degli elementi di fatto da cuisono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanzatenutoconto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

c bis) l`esposizione dei motivi per iquali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalladifesanonchéin caso di applicazione della misura dellacustodia cautelare in carcerel`esposizione delle concrete especifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all`articolo 274non possono essere soddisfatte con altre misure;

d) la fissazione della data di scadenzadella misurain relazione alle indagini da compiereallorchéquesta è disposta al fine di garantire l`esigenza cautelare dicui alla lettera a) del comma 1 dell`articolo 274;

e) la data e la sottoscrizione delgiudice.

2 bis. L`ordinanza contiene altresìla sottoscrizione dell`ausiliario che assiste il giudiceil Sigillodell`ufficio ese possibile l`indicazione del luogo in cuiprobabilmente si trova l`imputato.

2 ter. L`ordinanza é nulla senon contiene la valutazione degli elementi a carico e a favoredell`imputatodi cui all`articolo 358nonché all`art. 38delle norme di attuazionedi coordinamento e transitorie.

3. L`incertezza circa il giudice cheha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confrontila misura è disposta esime gli ufficiali e gli agentiincaricati dal darvi esecuzione.

293 Adempimenti esecutivi

1. Salvo quanto previsto dall`art.156l`ufficiale o l`agente incaricato di eseguire l`ordinanza che hadisposto la custodia cautelare consegna all`imputato copia delprovvedimento e lo avverte della facoltà di nominare undifensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiduciaeventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a normadell`art. 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. nverbale è immediatamente trasmesso ai giudice che ha emessol`ordinanza e al pubblico ministero.

2. Le ordinanze che dispongono misurediverse dalla custodia cautelare sono notificate all`imputato.

3. Le ordinanze previste dai commi 1e 2dopo la loro notificazione o esecuzionesono depositate nellaCancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta delpubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso deldeposito è notificato al difensore.

4. Copia dell`ordinanza che disponeuna misura interdittiva (288-290) è trasmessa all`organoeventualmente competente a disporre l`interdizione in via ordinaria.

294 Interrogatorio della personasottoposta a misura cautelare personale

1. Nel corso delle indaginipreliminariil giudicese non vi ha proceduto nel corsodell`udienza di convalida dell`arresto o del fermo di indiziato didelittoprocede all`interrogatorio della persona in stato dicustodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltrecinque giorni dall`inizio dell`esecuzione della custodiasalvo ilcaso in cui essa sia assolutamente impedita.

1 bis. Se la persona èsottoposta ad altra misura cautelaresia coercitiva cheinterdittival`interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giornidalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

1 ter. L`interrogatorio della personain stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine diquarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nellarichiesta di custodia cautelare.

2. Nel caso di assoluto impedimentoil giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine perl`interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudicericeve comunicazione della cessazione dell`impedimento o comunqueaccerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l`interrogatorio ilgiudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità ele esigenze cautelari previste dagli artt. 273274 e 275. Quandone ricorrono le condizioniprovvedea norma dell`art. 299allarevoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dalcomma 3l`interrogatorio è condotto dal giudice con lemodalità indicate negli artt. 64 e 65. Al pubblicoministero e al difensoreche hanno facoltà di intervenireèdato tempestivo avviso del compimento dell`atto (93 att. ).

5. Per gli interrogatori da assumerenella circoscrizione di altro tribunaleil giudicequalora nonritenga di procedere personalmenterichiede il giudice per leindagini preliminari del luogo.

6. L`interrogatorio della persona instato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non puòprecedere l`interrogatorio del giudice.

295 Verbale di vane ricerche

1. Se la persona nei cui confronti lamisura è disposta non viene rintracciata e non èpossibile procedere nei modi previsti dall`art. 293 l`ufficiale ol`agente redige ugualmente il verbaleindicando specificamente leindagini svoltee lo trasmette senza ritardo al giudice che haemesso l`ordinanza.

2. Il giudicese ritiene le ricercheesaurientidichiaranei casi previsti dall`art. 296lo stato dilatitanza.

3. Al fine di agevolare le ricerchedel latitanteil giudice o il pubblico ministeronei limiti e conle modalità previste dagli artt. 266 e 267puòdisporre l`intercettazione di conversazioni o comunicazionitelefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicanoove possibilele disposizioni degli artt. 268269 e 270.

3 bis. Fermo quanto disposto nelcomma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell`art. 103ilgiudice o il pubblico ministero può disporre l`intercettazionedi comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare lericerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previstidall`art. 51comma 3 bis .

296 Latitanza

1. E` latitante chi volontariamentesi sottrae alla custodia cautelare (285286)agli arrestidomiciliari (284)al divieto di espatrio (281)all`obbligo didimora (283) o a un ordine con cui si dispone la carcerazione (656).

2. Con il provvedimento che dichiarala latitanzail giudice designa un difensore di ufficio al latitanteche ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copiadell`ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimastaineseguita (97 att. ). Avviso del deposito è notificato aldifensore.

3. Gli effetti processualiconseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penalenel quale essa è stata dichiarata.

4. La qualità di latitantepermane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia statorevocato a norma dell`art. 299 o abbia altrimenti perso efficaciaovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento èstato emesso.

5. Al latitante per ogni effetto èequiparato l`evaso (385 c. p. ).

297 Computo dei termini di durata dellemisure

1. Gli effetti della custodiacautelare decorrono dal momento della catturadell`arresto (380381) o del fermo (384).

2. Gli effetti delle altre misuredecorrono dal momento in cui l`ordinanza che le dispone ènotificata a norma dell`art. 293.

3. Se nei confronti di un imputatosono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misuraper uno stesso fattobenché diversamente circostanziato oqualificatoovvero per fatti diversi commessi anteriormente allaemissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussisteconnessione ai sensi dell`articolo 12comma 1lettere b) e c)limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altriitermini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita onotificata la prima ordinanza e sono commisurati all`imputazione piùgrave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanzeper fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudiziodisposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi delpresente comma.

4. Nel computo dei termini dellacustodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute leudienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nelgiudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo aifini della determinazione della durata complessiva della custodia anorma dell`art. 303 comma 4 .

5. Se l`imputato è detenutoper un altro reato o è internato per misura di sicurezza (95att. )gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui ènotificata l`ordinanza che la disponese sono compatibili con lostato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dallacessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini didurata massimala custodia cautelare si considera compatibile con lostato di detenzione per esecuzione di pena di internamento per misuradi sicurezza.

298 Sospensione dell`esecuzione dellemisure

1. L`esecuzione di un ordine con cuisi dispone la carcerazione (656) nei confronti di un imputato alquale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altroreato ne sospende l`esecuzionesalvo che gli effetti della misuradisposta siano compatibili con la espiazione della pena.

2. La sospensione non opera quando lapena è espiata in regime di misure alternative alladetenzione.

 

CAPO V

Estinzionedelle misure

Artt.299-308

299 Revoca e sostituzione delle misure

1. Le misure coercitive (281-286) einterdittive (288-290 sono immediatamente revocate quando risultanomancantianche per fatti sopravvenutile condizioni diapplicabilità previste dall`art. 273 o dalle disposizionirelative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previstedall`art. 274.

2. Salvo quanto previsto dall`art.275comma 3quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovverola misura applicata non appare più proporzionata all`entitàdel fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogatailgiudice sostituisce la misura con un altra meno grave ovvero nedispone l`applicazione con modalità meno gravose .

3. Il pubblico ministero e l`imputatorichiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice (279)il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal depositodella richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assumel`interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (294) oquando è richiesto della proroga del termine per le indaginipreliminari (406) o dell`assunzione di incidente probatorio (393)ovvero quando procede all`udienza preliminare (416 s. ) o algiudizio (465 s. ).

3 bis. Il giudiceprima diprovvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misurecoercitive e interdittivedi ufficio o su richiesta dell`imputatodeve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi ilpubblico ministero non esprime il proprio parereil giudice procede.

3 ter. Il giudicevalutati glielementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misureprimadi provvedere può assumere l`interrogatorio della personasottoposta alle indagini. Se l`istanza di revoca o di sostituzioneé basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli giàvalutatiil giudice deve assumere l`interrogatorio dell`imputato chene ha fatto richiesta.

4. Fermo quanto previsto dall`art.276quando le esigenze cautelari risultano aggravateil giudicesurichiesta del pubblico ministerosostituisce la misura applicata conun`altra più grave ovvero ne dispone l`applicazione conmodalità più gravose.

4 bis. Dopo la chiusura delleindagini preliminarise l`imputato chiede la revoca o lasostituzione della misura con altra meno grave ovvero la suaapplicazione con modalità meno gravoseil giudicese larichiesta non è presentata in udienzane dàcomunicazione al pubblico ministeroil qualenei due giornisuccessiviformula le proprie richieste .

4 ter. In ogni stato e grado delprocedimentoquando non è in grado di decidere allo statodegli attiil giudice disponeanche di ufficio e senza formalitàaccertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni oqualità personali dell`imputato. Gli accertamenti sonoeseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni daquello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Durantetale periodo è sospeso il termine previsto dal comma 3 .

300 Estinzione delle misure per effettodella pronuncia di determinate sentenze

1. Le misure disposte in relazione aun determinato fatto perdono immediatamente efficacia quandopertale fatto e nei confronti della medesima personaè dispostal`archiviazione (408-411) ovvero è pronunciata sentenza di nonluogo a procedere (425) o di proscioglimento (529 s. ).

2. Se l`imputato si trova in stato dicustodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di nonluogo a procedere è applicata la misura di sicurezza delricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (222 c. p. )ilgiudice provvede a norma dell`art. 312.

3. Quandoin qualsiasi grado delprocessoè pronunciata sentenza di condannale misureperdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estintaovvero condizionalmente sospesa (5322).

4. La custodia cautelare perdealtresì efficacia quando è pronunciata sentenza dicondannaancorché sottoposta a impugnazionese la duratadella custodia già subita non è inferiore all`entitàdella pena irrogata.

5. Qualora l`imputato prosciolto onei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo aprocedere sia successivamente condannato per lo stesso fattopossonoessere disposte nei suoi confronti misure coercitive (281-286) quandoricorrono le esigenze cautelari previste dall`art. 274 comma 1lett. b) o c).

301 Estinzione di misure disposte peresigenze probatorie

1. Le misure disposte per le esigenzecautelari previste dall`art. 274 comma 1 lett. a) perdonoimmediatamente efficacia se alla scadenza del termine previstodall`art. 292 comma 2 lett. d) non ne è ordinata larinnovazione.

2. La rinnovazione è dispostadal giudice con ordinanzasu richiesta del pubblico ministeroancheper più di una voltaentro i limiti previsti dagli artt.305 e 308.

2 bis. Salvo il disposto dell`art.292comma 2lettera d)quando si procede per reati diversi sia daquelli previsti dall`articolo 407comma 2lettera a)numeri da 1 a6sia da quelli per il cui accertamento sono richiesteinvestigazioni particolarmente complesse per la molteplicitàdi fatti tra loro collegati ovvero per l`elevato numero di personesottoposte alle indagini o di persone offeseovvero per reati per ilcui accertamento é richiesto il compimento di atti di indagineall`esterola custodia cautelare in carcere disposta per ilcompimento delle indagini previste dall`articolo 274comma 1lettera a)non può avere durata superiore a trenta giorni.

2 ter. La proroga della medesimamisura é dispostaper non più di due volte ed entro illimite complessivo di novanta giornidal giudice con ordinanzasurichiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenzavalutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indaginiper le cui esigenze la misura era stata disposta e previointerrogatorio dell`imputato.

302 Estinzione della custodia peromesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare

1. La custodia cautelare disposta nelcorso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se ilgiudice non procede all`interrogatorio entro il termine previstodall`art. 294. Dopo la liberazionela misura può esserenuovamente disposta dal giudicesu richiesta del pubblico ministeroprevio interrogatorioallorchévalutati i risultati diquestosussistono le condizioni indicate negli artt. 273274 e275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la personasenzagiustificato motivonon si presenta a rendere interrogatorio. Siosservano le disposizioni dell`art. 294 commi 34 e 5.

303 Termini di durata massima dellacustodia cautelare

1. La custodia cautelare perdeefficacia quando:

a) dall`inizio della sua esecuzione(297) sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso ilprovvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia statapronunciata una delle sentenze previste dagli artt. 442448comma1561 e 563:

1) tre mesiquando si procede per undelitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione nonsuperiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesiquando si procede per undelitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusionesuperiore nel massimo a sei annisalvo quanto previsto dal numero3);

3) un annoquando si procede per undelitto per il quale la legge stabilisce la pena dell`ergastolo o lapena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovveroper uno dei delitti indicati nell`art. 407comma 2lett. a)sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusionesuperiore nel massimo a sei anni;

b) dall`emissione del provvedimento chedispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodiasono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciatasentenza di condanna di primo grado:

1) sei mesiquando si procede per undelitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione nonsuperiore nel massimo a sei anni;

2 ) un annoquando si procede per undelitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione nonsuperiore nel massimo a venti annisalvo quanto previsto dal n.l);

3) un anno e sei mesiquando siprocede per un delitto per il quale la legge stabilisce la penadell`ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo aventi anni;

c) dalla pronuncia della sentenza dicondanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione dellacustodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia statapronunciata sentenza di condanna in grado di appello;

1) nove mesise vi è statacondanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

2) un annose vi è statacondanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesise vi èstata condanna alla pena dell`ergastolo o della reclusione superiorea dieci anni;

d) dalla pronuncia della sentenza dicondanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione dellacustodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lett. c)senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.Tuttaviase vi è stata condanna in primo gradoovvero se laimpugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblicoministerosi applica soltanto la disposizione del comma 4.

2. Nel caso in cuia seguito diannullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione o peraltra causail procedimento regredisca a una fase o a un grado digiudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudicedalla data delprovvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dallasopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo itermini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e gradodel procedimento.

3. Nel caso di evasione (385 c. p.) dell`imputato sottoposto a custodia cautelarei termini previstidal comma 1 decorrono di nuovorelativamente a ciascuno stato egrado del procedimentodal momento in cui venga ripristinata lacustodia cautelare.

4. La durata complessiva dellacustodia cautelareconsiderate anche le proroghe previste dall`art.305non può superare i seguenti termini:

a) due anniquando si procede per undelitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione nonsuperiore nel massimo a sei anni

b) quattro anniquando si procede perun delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusionenon superiore nel massimo a venti annisalvo quanto previsto dallalett. a);

c) sei anniquando si procede per undelitto per il quale la legge stabilisce la pena dell`ergastolo odella reclusione superiore a venti anni.

304 Sospensione dei termini di duratamassima della custodia cautelare

1. I termini previsti dall`art. 303sono sospesicon ordinanza appellabile a norma dell`art. 310neiseguenti casi:

a) nella fase del giudiziodurante iltempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato perimpedimento dell`imputato o del suo difensore (486) ovvero surichiesta dell`imputato o del suo difensoresempre che lasospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze diacquisizione della prova (509) o a seguito di concessione di terminiper la difesa (108451519520);

b) nella fase del giudiziodurante iltempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causadella mancata presentazionedell`allontanamento o della mancatapartecipazione di uno o più difensori che rendano privo diassistenza uno o più imputati;

c ) nella fase del giudizio durante lapendenza dei termini previsti dall`articolo 544commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall`art. 303possono altresì essere sospesinella fase del giudizioquando si tratta di reati indicati dall`art. 407comma 2lett.a)nel caso di dibattimenti particolarmente complessi durante iltempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nelgiudizio di primo grado (525 ss. ) o nel giudizio sulleimpugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2lasospensione è disposta dal giudicesu richiesta del pubblicoministerocon ordinanza appellabile a norma dell`art. 310.

4. I termini previsti dall`art.303comma 1lett. a)sono sospesicon ordinanza appellabile anorma dell`art. 310se l`udienza preliminare è sospesa orinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1lettere a) e b)del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui allelettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 4 non si applicano aicoimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e chechiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione deiprocessi.

6. La durata della custodia cautelarenon può comunque superare il doppio dei termini previstidall`art. 303commi 12 e 3 e i termini aumentati della metàprevisti dall`art. 303comma 4ovverose più favorevolei due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reatocontestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la penadell`ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui alcomma 6salvo che per il limite relativo alla durata complessivadella custodia cautelarenon si tiene conto dei periodi disospensione di cui al comma 1lett. b).

305 Proroga della custodia cautelare

1. In ogni stato e grado delprocedimento di meritoquando è disposta perizia sullo statodi mente dell`imputatoi termini di custodia cautelare sonoprorogati per il periodo di tempo assegnato per l`espletamento dellaperizia. La proroga è disposta con ordinanza dal giudicesurichiesta del pubblico ministerosentito il difensore. L`ordinanzaè soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previstedall`art. 311.

2. Nel corso delle indaginipreliminariil pubblico ministero può altresì chiederela proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi ascaderequando sussistono gravi esigenze cautelari chein rapportoad accertamenti particolarmente complessirendano indispensabile ilprotrarsi della custodia. Il giudicesentiti il pubblico ministeroe il difensoreprovvede con ordinanza appellabile a norma dell`art.310. La proroga è rinnovabile una sola volta. I terminiprevisti dall`art. 303 comma 1 non possono essere comunque superatidi oltre la metà.

306 Provvedimenti conseguenti allaestinzione delle misure

1. Nei casi in cui la custodiacautelare perde efficacia secondo le norme del presente Titoloilgiudice dispone con ordinanza l`immediata liberazione della personasottoposta alla misura (98 att).

2. Nei casi di perdita di efficaciadi altre misure cautelariil giudice adotta con ordinanza iprovvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misuremedesime.

307 Provvedimenti in caso discarcerazione per decorrenza dei termini

1. Nei confronti dell`imputatoscarcerato per decorrenza dei terminiil giudicequalora permanganole ragioni che avevano giustificato la custodia cautelaredispone lealtre misure cautelari di cui ricorrono i presupposti.

2. La custodia cautelareove risultinecessaria a norma dell`art. 275è tuttavia ripristinata:

a) se l`imputato ha dolosamentetrasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelaredisposta a norma del comma 1sempre chein relazione alla natura ditale trasgressionericorra taluna delle esigenze cautelari previstedall`art. 274

b) contestualmente o successivamentealla sentenza di condanna di primo o di secondo gradoquando ricorrel`esigenza cautelare prevista dall`art. 274 comma 1 lett. b) .

3. Con il ripristino della custodiai termini relativi alla fase in cui il procedimento si trovadecorrono nuovamente maai fini del computo del termine previstodall`art. 303 comma 4si tiene conto anche della custodiaanteriormente subita.

4. Gli ufficiali e gli agenti dipolizia giudiziaria possono procedere al fermo dell`imputato chetrasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelaredisposta a norma del comma 1si è dato alla fuga. Del fermoè data notizia senza ritardoe comunque entro le ventiquattrooreal procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogoove il fermo è stato eseguito. Si applicanoin quantocompatibilile disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Conil provvedimento di convalidail giudice per le indaginipreliminarise il pubblico ministero ne fa richiestadispone conordinanza quando ne ricorrono le condizionila misura della custodiacautelare e trasmette gli atti al giudice competente.

5. La misura disposta a norma delcomma 4 cessa di avere effetto seentro venti giorni dallaordinanzail giudice competente non provvede a norma del comma 2lett. a).

308 Termini di durata massima dellemisure diverse dalla custodia cautelare

1. Le misure coercitive diverse dallacustodia cautelare (281-283) perdono efficacia quando dall`iniziodella loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari aldoppio dei termini previsti dall`art. 303.

2. Le misure interdittive (288-290)perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall`inizio della loroesecuzione. In ogni casoqualora esse siano state disposte peresigenze probatorieil giudice può disporne la rinnovazioneanche al di là di due mesi dall`inizio dell`esecuzioneosservati i limiti previsti dal comma 1.

3. L`estinzione delle misure nonpregiudica l`esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudicepenale o ad altre autorità nell`applicazione di peneaccessorie o di altre misure interdittive.

 

CAPO VI

Impugnazioni

Artt.309-311

 

309 Riesame delle ordinanze chedispongono una misura coercitiva

1. Entro dieci giorni dallaesecuzione o notificazione del provvedimentol`imputato puòproporre richiesta di riesameanche nel meritodella ordinanza chedispone una misura coercitiva (281-286313-3)salvo che si trattidi ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.

2. Per l`imputato latitante (296) iltermine decorre dalla data di notificazione eseguita a normadell`art. 165. Tuttaviase sopravviene l`esecuzione dellamisurail termine decorre da tale momento quando l`imputato prova dl non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

3. n difensore dell`imputato puòproporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dallanotificazione dell`avviso di deposito dell`ordinanza che dispone lamisura.

3 bis. Nei termini previsti dai commi12 e 3 non si computano i giorni per i quali é statodisposto il differimento del colloquioa norma dell`articolo 104comma 3.

4. La richiesta di riesame èpresentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Siosservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.

5. Il presidente cura che sia datoimmediato avviso all`autorità giudiziaria procedente la qualeentro il giorno successivoe comunque non oltre il quinto giornotrasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell`art. 291comma 1nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore dellapersona sottoposta alle indagini.

6. Con la richiesta di riesamepossono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto larichiesta hainoltrefacoltà di enunciare nuovi motividavanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale primadell`inizio della discussione.

7. Sulla richiesta di riesamedecidein composizione collegialeil tribunale del luogo nel qualeha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte diappello nella cui circoscrizione è compreso l`ufficio delgiudice che ha emesso l`ordinanza.

8. Il procedimento davanti altribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previstedall`articolo 127. L`avviso della data fissata per l`udienza ècomunicatoalmeno tre giorni primaal pubblico ministero presso iltribunale indicato nel comma 7 ese diversoa quello che harichiesto l`applicazione della misura; esso è notificatoaltresìentro lo stesso termineall`imputato ed al suodifensore. Fino al giorno dell`udienza gli atti restano depositatiin cancelleriacon facoltà per il difensore di esaminarli edi estrarne copia.

8-bis. Il pubblico ministero che harichiesto l`applicazione della misura può partecipare allaudienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicatonel comma 7.

9. Entro dieci giorni dalla ricezionedegli atti (101 att. ) il tribunalese non deve dichiararel`inammissibilità della richiesta (99 att. )annullariforma o conferma l`ordinanza oggetto del riesame decidendo anchesulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell`udienza.Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato oriformarlo in senso favorevole all`imputato anche per motivi diversida quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverseda quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.

10. Se la trasmissione degli atti nonavviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sullarichiesta di riesame non interviene entro il termine prescrittol`ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia (306).

[Articolo modificato dal Decreto legge23 ottobre 1996convertito con modificazioni dalla Legge 23 dicembre1996n. 652. ]

310 Appello

1. Fuori dei casi previsti dall`art.309 comma 1il pubblico ministerol`imputato e il suo difensorepossono proporre appello contro le ordinanze in materia di misurecautelari personalienunciandone contestualmente i motivi.

2. Si osservano le disposizionidell`art. 309 commi 1234 e 7. Dell`appello è datoimmediato avviso all`autorità giudiziaria procedente cheentro il giorno successivotrasmette al tribunale l`ordinanzaappellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimentodavanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle formepreviste dall`art. 127. Fino al giorno dell`udienza gli attirestano depositati in cancelleria con facoltà per il difensoredi esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro ventigiorni dalla ricezione degli atti.

3. L`esecuzione della decisione conla quale il tribunaleaccogliendo l`appello del pubblico ministerodispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisionenon sia divenuta definitiva (588).

311 Ricorso per cassazione

1. Contro le decisioni emesse a normadegli articoli 309 e 310il pubblico ministero che ha richiestol`applicazione della misural`imputato e il suo difensore possonoproporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dallacomunicazione o dalla notificazione dell`avviso di deposito delprovvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dalpubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7dell`articolo 309.

1-bis. Sull`appello decide iltribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l`ufficioche ha emesso il provvedimento.

2. Entro i termini previsti dall`art.309 commi 12 e 3l`imputato e il suo difensore possono proporredirettamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro leordinanze che dispongono una misura coercitiva (281-286313-3). Laproposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

3. Il ricorso è presentatonella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovveronelcaso previsto dal comma 2in quella del giudice che ha emessol`ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avvisoall`autorità giudiziaria procedente cheentro il giornosuccessivotrasmette gli atti alla Corte di Cassazione (100 att. ).

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorsoma ilricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti allacorte di cassazioneprima dell`inizio della discussione.

5. La Corte di Cassazione decideentro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le formepreviste dall`art. 127.

 

CAPO VII

Applicazioneprovvisoria di misure di sicurezza

Artt.312-313

 

312 Condizioni di applicabilità

1. Nei casi previsti dalla legge (206c. p. )l`applicazione provvisoria delle misure di sicurezza èdisposta dal giudice (279658)su richiesta del pubblico ministeroin qualunque stato e grado del procedimentoquando sussistono graviindizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizionipreviste dall`art. 273 comma 2.

313 Procedimento

1. Il giudice provvede con ordinanzaa norma dell`articolo 292previo accertamento sulla pericolositàsociale dell`imputato (203 c. p. ). Ove non sia stato possibileprocedere all`interrogatorio della persona sottoposta alle indaginiprima della pronuncia del provvedimentosi applica la disposizionedell`art. 294.

2. Salvo quanto previsto dall`art.299 comma 1ai fini dell`art. 206 comma 2 c. p. p.il giudiceprocede a nuovi accertamenti sulla pericolosità socialedell`imputato nei termini indicati nell`art. 72.

3. Ai fini delle impugnazioni (309311) la misura prevista dall`art. 312 è equiparata allacustodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione perl`ingiusta detenzione (314315).

 

CAPO VIII

Riparazioneper l`ingiusta detenzione

Artt.314-515

 

314 Presupposti e modalità delladecisione

1. Chi è stato prosciolto consentenza irrevocabile (648) perché il fatto non sussistepernon aver commesso il fattoperché il fatto non costituiscereato o non è previsto dalla legge come reatoha diritto aun`equa riparazione per la custodia cautelare subitaqualora non viabbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.

2. Lo stesso diritto spetta alprosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso delprocesso sia stato sottoposto a custodia cautelarequando condecisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che hadisposto la misura è stato emesso o mantenuto senza chesussistessero le condizioni di applicabilità previste dagliartt. 273 e 280.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 siapplicanoalle medesime condizionia favore delle persone nei cuiconfronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione (409411)ovvero sentenza di non luogo a procedere (425).

4. Il diritto alla riparazione èescluso per quella parte della custodia cautelare che sia computataai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per ilperiodo in cui le limitazioni conseguenti all`applicazione dellacustodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.

5. Quando con la sentenza o con ilprovvedimento di archiviazione è stato affermato che il fattonon è previsto dalla legge come reato per abrogazione dellanorma incriminatrice (2 c. p. )il diritto alla riparazione èaltresì escluso per quella parte di custodia cautelaresofferta prima della abrogazione medesima.

315 Procedimento per la riparazione

1. La domanda di riparazione deveessere propostaa pena di inammissibilitàentro diciottomesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna èdivenuta irrevocabile (648)la sentenza di non luogo a procedere èdivenuta inoppugnabile (428) o il provvedimento di archiviazione èstato pronunciato.

2. L`entità della riparazionenon può comunque eccedere L. 100 milioni.

3. Si applicanoin quantocompatibilile norme sulla riparazione dell`errore giudiziario(643-647).

 

TITOLO II

MISURECAUTELARI REALI

 

CAPO ISequestro conservativo

Artt.316-320

 

316 Presupposti ed effetti delprovvedimento

1. Se vi è fondata ragione diritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamentodella pena pecuniariadelle spese di procedimento e di ogni altrasomma dovuta all`erario dello Stato (189 c. p. )il pubblicoministeroin ogni stato e grado del processo di meritochiede ilsequestro conservativo (218 coord. ) dei beni mobili o immobilidell`imputato o delle somme o cose a lui dovutenei limiti in cui lalegge ne consente il pignoramento (513 s. c. p. c. ).

2. Se vi è fondata ragione diritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazionicivili derivanti dal reato (185 c. p. )la parte civile puòchiedere il sequestro conservativo dei beni dell`imputato o delresponsabile civile (83)secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Il sequestro disposto a richiestadel pubblico ministero giova anche alla parte civile.

4. Per effetto del sequestro icrediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati (2745 s.c. c. )rispetto a ogni altro credito non privilegiato di dataanteriore e ai crediti sorti posteriormentesalviin ogni casoiprivilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.

317 Forma del provvedimento.Competenza

1. Il provvedimento che dispone ilsequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o dellaparte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede.

2. Se è stata pronunciatasentenza di condanna (533)di proscioglimento (529-531) o di nonluogo a procedere (425)soggetta a impugnazioneil sequestro èordinatoprima che gli atti siano trasmessi al giudicedell`impugnazionedal giudice che ha pronunciato la sentenza esuccessivamentedal giudice che deve decidere sull`impugnazione.Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli attisiano trasmessi al giudice competenteprovvede il giudice per leindagini preliminari (328).

3. Il sequestro è eseguitodall`ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal Codice diProcedura Civile (678679 c. p. c. ) per l`esecuzione delsequestro conservativo sui beni mobili o immobili (103 att. ).

4. Gli effetti del sequestro cessanoquando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nonè più soggetta a impugnazione (428648). Lacancellazione della trascrizione del sequestro di immobili èeseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministeronon provvedel`interessato può proporre incidente diesecuzione (666).

318 Riesame dell`ordinanza di sequestroconservativo

1. Contro l`ordinanza di sequestroconservativo chiunque vi abbia interesse può proporrerichiesta di riesameanche nel meritoa norma dell`art. 324.

2. La richiesta di riesame nonsospende l`esecuzione del provvedimento.

319 Offerta di cauzione

1. Se l`imputato o il responsabilecivile (83) offre cauzione idonea a garantire i crediti indicatinell`art. 316il giudice dispone con decreto che non si faccialuogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità concui la cauzione deve essere prestata.

2. Se l`offerta è proposta conla richiesta di riesame (318)il giudice revoca il sequestroconservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore dellecose sequestrate.

3. n sequestro è altresìrevocato dal giudice se l`imputato o il responsabile civile offreinqualunque stato e grado del processo di meritocauzione idonea.

320 Esecuzione sui beni sequestrati

1. Il sequestro conservativo siconverte in pignoramento (686 c. p. c. ) quando diventairrevocabile (648) la sentenza di condanna al pagamento di una penapecuniaria ovvero quando diventa esecutiva (650) la sentenza checondanna l`imputato e il responsabile civile al risarcimento deldanno in favore della parte civile. La conversione non estingue ilprivilegio previsto dall`art. 316 comma 4.

2. Salva l`azione per ottenere con leforme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovutel`esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle formeprescritte dal Codice di Procedura Civile (483 s. c. p. c. ).Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle sommedepositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delleammendesono pagatenell`ordinele somme dovute alla parte civilea titolo di risarcimento del danno e di spese processualile penepecuniariele spese di procedimento e ogni altra somma dovutaall`erario dello Stato (191 c. p. ).

 

CAPO II

Sequestropreventivo

Artt.321-323

321 Oggetto del sequestro preventivo

1. Quando vi è pericolo che lalibera disponibilità di una cosa pertinente al reato possaaggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare lacommissione di altri reatia richiesta del pubblico ministero ilgiudice competente a pronunciarsi nel merito (91 att. ) ne disponeil sequestro con decreto motivato (104 att. ). Primadell`esercizio dell`azione penale provvede il giudice per le indaginipreliminari (328).

2. Il giudice può altresìdisporre il sequestro delle cose di cui è consentita laconfisca (240 c. p. ).

3. Il sequestro èimmediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero odell`interessato quando risultano mancanti anche per fattisopravvenutile condizioni di applicabilità previste dalcomma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblicoministero con decreto motivatoche è notificato a coloro chehanno diritto di proporre impugnazione (322 bis). Se vi èrichiesta di revoca dell`interessatoil pubblico ministeroquandoritiene che essa vada anche in parte respintala trasmette algiudicecui presenta richieste specifiche nonché gli elementisui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessanon oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

3 bis. Nel corso delle indaginipreliminariquando non è possibileper la situazione diurgenzaattendere il provvedimento del giudiceil sequestro èdisposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessicasiprima dell`intervento del pubblico ministeroal sequestroprocedono ufficiali di polizia giudiziaria (57)i qualinellequarantotto ore successivetrasmettono il verbale al pubblicoministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito.Questise non dispone la restituzione delle cose sequestraterichiede al giudice la convalida e l`emissione del decreto previstodal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestrose disposto dallostesso pubblico ministeroo dalla ricezione del verbalese ilsequestro è stato eseguito di iniziativa dalla poliziagiudiziaria .

3 ter. Il sequestro perde efficaciase non sono osservati i termini previsti dal comma 3 bis ovvero se ilgiudice non emette l`ordinanza di convalida entro dieci giorni dallaricezione della richiesta. Copia dell`ordinanza èimmediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono statesequestrate .

322 Riesame del decreto di sequestropreventivo

1. Contro il decreto di sequestroemesso dal giudice l`imputato e il suo difensorela persona allaquale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe dirittoalla loro restituzione possono proporre richiesta di riesameanchenel meritoa norma dell`art. 324 .

2. La richiesta di riesame nonsospende l`esecuzione del provvedimento (588).

322 bis Appello

1 Fuori dei casi previsti dall`art.322il pubblico ministerol`imputato e il suo difensorela personaalla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbediritto alla loro restituzionepossono proporre appello contro leordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto direvoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.

1 bis. Sull'appello decide iltribunale in composizione collegiale

2. L`appello non sospendel`esecuzione del provvedimento (588). Si applicanoin quantocompatibilile disposizioni dell`art. 310 .

323 Perdita di efficacia del sequestropreventivo

1. Con la sentenza di proscioglimento(529-531) o di non luogo a procedere (425)ancorché soggettaa impugnazioneil giudice ordina che le cose sequestrate sianorestituite a chi ne abbia dirittoquando non deve disporre laconfisca a norma dell`art. 240 c. p. Il provvedimento èimmediatamente esecutivo.

2. Quando esistono piùesemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interessea fini di provail giudiceanche dopo la sentenza diproscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblicoministeroordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplaree dispone la restituzione degli altri esemplari.

3. Se è pronunciata sentenzadi condanna (533)gli effetti del sequestro permangono quando èstata disposta la confisca delle cose sequestrate.

4. La restituzione non èordinata se il giudice disponea richiesta del pubblico ministero odella parte civileche sulle cose appartenenti all`imputato o alresponsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei creditiindicati nell`art. 316.

 

CAPO IIIImpugnazioni

Artt.324-325

 

324 Procedimento di riesame

1. La richiesta di riesame èpresentatanella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che hadisposto il sequestro o dalla diversa data in cui l`interessato haavuto conoscenza dell`avvenuto sequestro (99 att. ).

2. La richiesta è presentatacon le forme previste dall`art. 582. Se la richiesta èproposta dall`imputato non detenuto né internatoquestiovenon abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si siaproceduto a norma dell`art. 161 comma 2deve indicare il domiciliopresso il quale intende ricevere l`avviso previsto dal comma 6; inmancanzal`avviso è notificato mediante consegna aldifensore. Se la richiesta è proposta da un`altra persona equesta abbia omesso di dichiarare il proprio domiciliol`avviso ènotificato mediante deposito in cancelleria .

3. La cancelleria dà immediatoavviso all`autorità giudiziaria procedente cheentro ilgiorno successivotrasmette al tribunale gli atti su cui si fonda ilprovvedimento oggetto del riesame.

4. Con la richiesta di riesamepossono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto larichiesta hainoltrefacoltà di enunciare nuovi motividavanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale primadell`inizio della discussione.

5. Sulla richiesta di riesame decidein composizione collegialeil tribunale del capoluogo dellaprovincia nella quale ha sede l`ufficio che ha emesso ilprovvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

6. Il procedimento davanti altribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previstedall`art. 127. Almeno tre giorni primal`avviso della datafissata per l`udienza è comunicato al pubblico ministero enotificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino algiorno dell`udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

7. Si applicano le disposizionidell`art. 309 commi 9 e 10. La revoca del provvedimento disequestro può essere parziale e non può essere dispostanei casi indicati nell`art. 240 comma 2 c. p.

8. Il giudice del riesamenel casodi contestazione della proprietàrinvia la decisione dellacontroversia al giudice civile mantenendo nel frattempo il sequestro.

325 Ricorso per cassazione

1. Contro le ordinanze emesse a normadegli artt. 322 bis e 324il pubblico ministerol`imputato e ilsuo difensorela persona alla quale le cose sono state sequestrate equella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporrericorso per cassazione per violazione di legge .

2. Entro il termine previstodall`art. 324 comma 1contro il decreto di sequestro emesso dalgiudice può essere proposto direttamente ricorso percassazione (569). La proposizione del ricorso rende inammissibilela richiesta di riesame .

3. Si applicano le disposizionidell`art. 311 commi 3 e 4.

4. Il ricorso non sospendel`esecuzione della ordinanza (588).

 

PARTESECONDA

 

LIBRO V

INDAGINIPRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

 

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

Artt.326-329

 

326 Finalità delle indaginipreliminari

1. Il pubblico ministero (50 s. ) ela polizia giudiziaria (55 s. ) svolgononell`ambito dellerispettive attribuzionile indagini necessarie per le determinazioniinerenti all`esercizio dell`azione penale.

327 Direzione delle indaginipreliminari

1. Il pubblico ministero dirige leindagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria (58).

328 Giudice per le indagini preliminari

1. Nei casi previsti dalla leggesulle richieste del pubblico ministerodelle parti private e dellapersona offesa dal reatoprovvede il giudice per le indaginipreliminari (105 att. ).

1 bis. Quando si tratta diprocedimenti per i delitti indicati nell`art. 51 comma 3 bislefunzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitatesalve specifiche disposizioni di leggeda un magistrato deltribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede ilgiudice competente .

329 Obbligo del segreto

1. Gli atti di indagine compiuti dalpubblico ministero (358 s. ) e dalla polizia giudiziaria (348 s. )sono coperti dal segreto fino a quando l`imputato non ne possa avereconoscenza ecomunquenon oltre la chiusura delle indaginipreliminari (405).

2. Quando è necessario per laprosecuzione delle indaginiil pubblico ministero puòinderoga a quanto previsto dall`art. 114consentirecon decretomotivatola pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. Intal casogli atti pubblicati sono depositati presso la segreteriadel pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono piùcoperti dal segreto a norma del comma 1il pubblico ministeroincaso di necessità per la prosecuzione delle indaginipuòdisporre con decreto motivato:

a) l`obbligo del segreto per singoliattiquando l`imputato lo consente o quando la conoscenza dell`attopuò ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare (414) ilcontenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinateoperazioni.

 

TITOLO IINOTIZIA DI REATO

Artt.330-335

 

330 Acquisizione delle notizie di reato

l. Il pubblico ministero e la poliziagiudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa ericevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degliarticoli seguenti.

331 Denuncia da parte di pubbliciufficiali e incaricati di un pubblico servizio

1. Salvo quanto stabilito dall`art.347i pubblici ufficiali (357 c. p. ) e gli incaricati di unpubblico servizio (358 c. p. ) che nell`esercizio o a causa delleloro funzioni o del loro serviziohanno notizia di un reatoperseguibile di ufficiodevono farne denuncia per iscrittoanchequando non sia individuata la persona alla quale il reato èattribuito.

2. La denuncia è presentata otrasmessa senza ritardo al pubblico ministero (51) o a un ufficiale(57) di polizia giudiziaria (107 att. ; 221 coord. ).

3. Quando più persone sonoobbligate alla denuncia per il medesimo fattoesse possono ancheredigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Senel corso di un procedimentocivile o amministrativoemerge un fatto nel quale si puòconfigurare un reato perseguibile di ufficiol`autorità cheprocede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblicoministero (106 att. ).

332 Contenuto della denuncia

1. La denuncia contiene laesposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giornodell`acquisizione della notizia nonché le fonti di prova giànote. Contiene inoltre quando è possibilele generalitàil domicilio e quanto altro valga alla identificazione della personaalla quale il fatto è attribuitodella persona offesa e dicoloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per laricostruzione dei fatti.

333 Denuncia da parte di privati

1. Ogni persona che ha notizia di unreato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La leggedetermina i casi in cui la denuncia è obbligatoria (364 c. p.) .

2. La denuncia è presentataoralmente o per iscrittopersonalmente o a mezzo di procuratorespeciale (122)al pubblico ministero (51) o a un ufficiale dipolizia giudiziaria (57); se è presentata per iscrittoèsottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

3. Delle denuncie anonime (108 att.; 5 reg. ) non può essere fatto alcun usosalvo quantodisposto dall`art. 240.

334 Referto

1. Chi ha l`obbligo del referto (365c. p. ) deve farlo pervenire entro quarantotto ore ose vi èpericolo nel ritardo immediatamente al pubblico ministero (51) o aqualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria (57) del luogo in cui haprestato la propria opera o assistenza ovveroin loro mancanzaall`ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

2. Il referto indica la persona allaquale è stata prestata assistenza ese è possibilelesue generalitàil luogo dove si trova attualmente e quantoaltro valga a identificarla nonché il luogoil tempo e lealtre circostanze dell`intervento; dà inoltre le notizie cheservono a stabilire le circostanze del fattoi mezzi con i quali èstato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

3. Se più persone hannoprestato la loro assistenza nella medesima occasionesono tutteobbligate al refertocon facoltà di redigere e sottoscrivereun unico atto.

335 Registro delle notizie di reato

1. Il pubblico ministero iscriveimmediatamente (109110 att. )nell`apposito registro custoditopresso l`ufficioogni notizia di reato che gli perviene o che haacquisito di propria iniziativa nonchécontestualmente o dalmomento in cui risultail nome della persona alla quale il reatostesso è attribuito .

2. Se nel corso delle indaginipreliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questorisulta diversamente circostanziatoil pubblico ministero cural`aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma I senza procederea nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui siprocede per uno dei delitti di cui all`articolo 407comma 2 letteraa)le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate allapersona alla quale il reato é attribuitoalla persona offesae ai rispettivi difensoriove ne facciano richiesta.

3 bis. Se sussistono specificheesigenze attinenti all`attività di indagineil pubblicoministeronel decidere sulla richiestapuò disporrecondecreto motivatoil segreto sulle iscrizioni per un periodo nonsuperiore a tre mesi e non rinnovabile.

 

TITOLOIII CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA`

Artt.336-346

 

336 Querela

1. La querela (120 s. c. p. ) èproposta mediante dichiarazione nella qualepersonalmente o a mezzodi procuratore speciale (122)si manifesta la volontà che siproceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

337 Formalità della querela

1. La dichiarazione di querela èpropostacon le forme previste dall`art. 333 comma 2alleautorità alle quali può essere presentata denuncia(331333) ovvero a un agente consolare all`estero. Essaconsottoscrizione autenticapuò essere anche recapitata da unincaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

2. Quando la dichiarazione di querelaè proposta oralmenteil verbale in cui essa è ricevutaè sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.

3. La dichiarazione di querelaproposta dal legale rappresentante di una persona giuridicadi unente o di una associazione deve contenere la indicazione specificadella fonte dei poteri di rappresentanza.

4. L`autorità che riceve laquerela provvede all`attestazione della data e del luogo dellapresentazioneall`identificazione della persona che la propone ealla trasmissione degli atti all`ufficio del pubblico ministero (107att. ).

338 Curatore speciale per la querela

1. Nel caso previsto dall`art. 121c. p.il termine per la presentazione della querela (124 c. p.) decorre dal giorno in cui è notificato al curatore specialeil provvedimento di nomina.

2. Alla nomina provvedecon decretomotivatoil giudice per le indagini preliminari del luogo in cui sitrova la persona offesasu richiesta del pubblico ministero.

3. La nomina può esserepromossa anche dagli enti che hanno per scopo la cural`educazionela custodia o l`assistenza dei minorenni.

4. Il curatore speciale ha facoltàdi costituirsi parte civile nell`interesse della persona offesa (77).

5. Se la necessità dellanomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione dellaquerelaprovvede il giudice per le indagini preliminari o il giudiceche procede.

339 Rinuncia alla querela

1. La rinuncia espressa alla querelaè fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122)con dichiarazione sottoscrittarilasciata all`interessato o a un suorappresentante. La dichiarazione può anche essere fattaoralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria (57) o a un notaioiqualiaccertata l`identità del rinuncianteredigono verbale.Questo non produce effetti se non è sottoscritto daldichiarante.

2. La rinuncia sottoposta a termini oa condizioni non produce effetti.

3. Con la stessa dichiarazione puòessere fatta rinuncia anche all`azione civile (74) per lerestituzioni e per il risarcimento del danno.

340 Remissione della querela

1. La remissione della querela(152-156 c. p. ) è fatta e accettata personalmente o a mezzodi procuratore speciale (122)con dichiarazione ricevutadall`autorità procedente o da un ufficiale di poliziagiudiziaria (57) che deve trasmetterla immediatamente alla predettaautorità.

2. La dichiarazione di remissione equella di accettazione sono fatte con le forme previste per larinuncia espressa alla querela (339).

3. Il curatore speciale previstodall`art. 155 comma 4 c. p. è nominato a norma dell`art.338.

4. Le spese del procedimento sono acarico del remittentesalvo che nell`atto di remissione sia statoconvenuto che siano in tutto o in parte a carico del querelato.

341 Istanza di procedimento

1. L`istanza di procedimento (130 c.p. ) è proposta dalla persona offesa con le forme dellaquerela (337).

342 Richiesta di procedimento

1. La richiesta di procedimento(127-129 c. p. ) è presentata al pubblico ministero con attosottoscritto dall`autorità competente.

343 Autorizzazione a procedere

1. Qualora sia previstal`autorizzazione a procedereil pubblico ministero ne fa richiestaa norma dell`art. 344.

2. Fino a quando non sia stataconcessa l`autorizzazioneè fatto divieto di disporre ilfermo (384) o misure cautelari personali (280-290312313) neiconfronti della persona rispetto alla quale è previstal`autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizionepersonale o domiciliare (249-251)a ispezione personale (245)aricognizione (213214)a individuazione (361)a confronto (211212)a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni (266 s.). Si può procedere all`interrogatorio (65) solo sel`interessato lo richiede.

3. Gli atti previsti dal comma 2 sonoconsentitianche prima della richiesta di autorizzazionequando lapersona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicatinell`art. 380 commi 1 e 2. Tuttaviase la necessitàdell`autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della CorteCostituzionalenon possono essere compiuti atti diversidall`arresto o dalle perquisizioni personali o domiciliariai qualipuò procedersi soltanto in caso di flagranza (382) di undelitto non colposo consumato o tentatonei casi indicati nell`art.380 commi 1 e 2 lett. a)b)d)i)nonché lett. c)f)g)h) se la legge stabilisce la pena della reclusione noninferiore nel massimo a dieci anni.

4. Gli atti compiuti in violazione diquanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.

5. L`autorizzazione a procedereunavolta concessanon può essere revocata.

344 Richiesta di autorizzazione aprocedere

1. Il pubblico ministero chiedel'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o dirichiedere il giudizio immediatoil rinvio a giudizioil decretopenale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio).La richiesta devecomunqueessere presentata entro trenta giornidalla iscrizione nel registro delle notizie di reato (335) del nomedella persona per la quale è necessaria l`autorizzazione.

2. Se la persona per la quale ènecessaria l`autorizzazione è stata arrestata in flagranzailpubblico ministero richiede l`autorizzazione a procedereimmediatamente e comunque prima della udienza di convalida (391).

3. Il giudice sospende il processo eil pubblico ministero richiede senza ritardo l`autorizzazione aprocedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si èproceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono stateformulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Sevi è pericolo nel ritardoil giudice provvede all`assunzionedelle prove richieste dalle parti.

4. Quando si procede nei confronti dipiù persone per alcune delle quali soltanto ènecessaria l`autorizzazione e questa tarda ad essere concessasi puòprocedere separatamente (18) contro gli imputati per i qualil`autorizzazione non è necessaria.

345 Difetto di una condizione diprocedibilità. Riproponibilità dell`azione penale

1. Il provvedimento di archiviazione(409411) e la sentenza di proscioglimento (529) o di non luogo aprocedere (425)anche se non più soggetta a impugnazioneconi quali è stata dichiarata la mancanza della querela (336)della istanza (341)della richiesta (342i o dell`autorizzazione aprocedere (343)non impediscono l`esercizio dell`azione penale peril medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguitoproposta la querelal`istanzala richiesta o è concessal`autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizionepersonale che rendeva necessaria l`autorizzazione.

2. La stessa disposizione si applicaquando il giudice accerta la mancanza di una condizione diprocedibilità diversa da quelle indicate nel comma 1.

346 Atti compiuti in mancanza di unacondizione di procedibilità

1. Fermo quanto disposto dall`art.343in mancanza di una condizione di procedibilità che puòancora sopravvenirepossono essere compiuti gli atti di indaginepreliminare necessari ad assicurare le fonti di prova (348; 112 att.) equando vi è pericolo nel ritardopossono essere assuntele prove previste dall`art. 392.

 

TITOLO IV

ATTIVITA`A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Artt.347-357

 

347 Obbligo di riferire la notizia delreato

1. Acquisita la notizia di reatolapolizia giudiziariasenza ritardoriferisce al pubblico ministeroper iscritto (108 bis att. )gli elementi essenziali del fatto egli altri elementi sino ad allora raccoltiindicando le fonti diprova e le attività compiutedelle quali trasmette larelativa documentazione .

2. Comunicainoltrequando èpossibilele generalitàil domicilio e quanto altro valgaalla identificazione della persona nei cui confronti vengono svoltele indaginidella persona offesa e di coloro che siano in grado diriferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2 bis. Qualora siano stati compiutiatti per i quali è prevista l`assistenza del difensore (350352353-2354 ) della persona nei cui confronti vengono svolte leindagini (61)la comunicazione della notizia di reato ètrasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimentodell`attosalve le disposizioni di legge che prevedono terminiparticolari .

3. Se si tratta di taluno dei delittiindicati nell`art. 275comma 3ein ogni casoquando sussistonoragioni di urgenzala comunicazione della notizia di reato èdata immediatamente anche in forma orale . Alla comunicazione oraledeve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e ladocumentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione la poliziagiudiziaria indica il giorno e l`ora in cui ha acquisito la notizia(221 coord. ).

348 Assicurazione delle fonti di prova

1. Anche successivamente allacomunicazione della notizia di reatola polizia giudiziaria continuaa svolgere le funzioni Indicate nell`art. 55 raccogliendo in specieogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e allaindividuazione del colpevole .

2. Al fine indicato nel comma 1procedefra l`altro:

a) alla ricerca delle cose e delletracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse edello stato dei luoghi;

b) alla ricerca delle persone in gradodi riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;

c) al compimento degli atti indicatinegli articoli seguenti.

3. Dopo l`intervento del pubblicoministerola polizia giudiziaria compie gli atti a essaspecificamente delegati a norma dell`art. 370 e tutte le attivitàdi indagine che anche nell`ambito delle direttive impartitesononecessarie per accertare i reati ovvero sono richieste da elementisuccessivamente emersi. In tal caso assicura le nuove fonti diprova delle quali viene a conoscenzainformando prontamente ilpubblico ministero.

4. La polizia giudiziariaquandodipropria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministerocompie atti od operazioni che richiedono specifiche competenzetecnichepuò avvalersi di persone idonee le quali non possonorifiutare la propria opera.

349 Identificazione della persona neicui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

1. La polizia giudiziaria procedealla identificazione della persona nei cui confronti vengono svoltele indagini e delle persone in grado di riferire su circostanzerilevanti per la ricostruzione dei fatti .

2. Alla identificazione della personanei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersianche eseguendoove occorrarilievi dattiloscopicifotografici eantropometrici nonché altri accertamenti.

3. Quando procede allaidentificazione la polizia giudiziaria invita la persona nei cuiconfronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere ildomicilio per le notificazioni a norma dell`art. 161. Osservainoltre le disposizioni dell`art. 66.

4. Se taluna delle persone indicatenel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalitào documenti di identificazione in relazione ai quali sussistonosufficienti elementi per ritenerne la falsità la poliziagiudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per iltempo strettamente necessario per la identificazione e comunque nonoltre le dodici ore.

5. Dell`accompagnamento e dell`ora incui questo è stato compiuto è data immediata notizia alpubblico ministero il qualese ritiene che non ricorrono lecondizioni previste dal comma 4ordina il rilascio della personaaccompagnata.

6. Al pubblico ministero èdata altresì notizia del rilascio della persona accompagnata edell`ora in cui esso è avvenuto.

350 Sommarie informazioni dalla personanei cui confronti vengono svolte le indagini

1. Gli ufficiali di poliziagiudiziaria (57) assumonocon le modalità previste dall`art.64sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla personanei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi instato di arresto o di fermo a norma dell`art. 384.

2. Prima di assumere le sommarieinformazionila polizia giudiziaria invita la persona nei cuiconfronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore difiducia ein difettoprovvede a norma dell`art. 97 comma 3.

3. Le sommarie informazioni sonoassunte con la necessaria assistenza del difensoreal quale lapolizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore hal`obbligo di presenziare al compimento dell`atto.

4. Se il difensore non è statoreperito o non è comparsola polizia giudiziaria richiede alpubblico ministero di provvedere a norma dell`art. 97 comma 4.

5. Sul luogo o nell`immediatezza delfattogli ufficiali di polizia giudiziaria possonoanche senza lapresenza del difensoreassumere dalla persona nei cui confrontivengono svolte le indaginianche se arrestata in flagranza o fermataa norma dell`art. 384notizie e indicazioni utili ai fini dellaimmediata prosecuzione delle indagini.

6. Delle notizie e delle indicazioniassunte senza l`assistenza del difensore sul luogo onell`immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ognidocumentazione e utilizzazione.

7. La polizia giudiziaria puòaltresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cuiconfronti vengono svolte le indaginima di esse non èconsentita la utilizzazione nel dibattimentosalvo quanto previstodall`art. 503comma 3 .

351 Altre sommarie informazioni

1. La polizia giudiziaria assumesommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanzeutili ai fini delle indagini. Si applica la disposizione delsecondo periodo dell`art. 362 .

1 bis. All`assunzione di informazionida persona imputata in un procedimento connesso ovvero da personaimputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel casoprevisto dall`art. 371comma 2 lett. b) (210)procede unufficiale di polizia giudiziaria. La persona predettase priva deldifensoreè avvisata che è assistita da un difensoredi ufficioma che può nominarne uno di fiducia. Ildifensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto diassistere all`atto .

352 Perquisizioni

1. Nella flagranza del reato (382) onel caso di evasione (385 c. p. )gli ufficiali di poliziagiudiziaria (57) procedono a perquisizione personale o locale (247 s.) quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona sitrovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possonoessere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovinoin un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alleindagini o i evaso.

2. Quando si deve procedere allaesecuzione di un`ordinanza che dispone la custodia cautelare(284-286292) o di un ordine che dispone la carcerazione (656) neiconfronti di persona imputata o condannata per uno dei delittiprevisti dall`art. 380 ovvero al fermo di una persona indiziata didelitto (384)gli ufficiali di polizia giudiziaria (113 att. )possono altresì procedere a perquisizione personale o localese ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistonoparticolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di untempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare puòessere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell`art. 251quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l`esito.

4. La polizia giudiziaria trasmettesenza ritardoe comunque non oltre le quarantotto oreal pubblicoministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita ilverbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministerose nericorrono i presuppostinelle quarantotto ore successiveconvalidala perquisizione.

353 Acquisizione di plichi o dicorrispondenza

1. Quando vi è necessitàdi acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusil`Ufficiale dipolizia giudiziaria (57) li trasmette intatti al pubblico ministeroper l`eventuale sequestro.

2. Se ha fondato motivo di ritenereche i plichi contengano notizie utili alla ricerca eall`assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse acausa del ritardol`ufficiale di polizia giudiziaria informa colmezzo più rapido il pubblico ministero il quale puòautorizzarne l`apertura immediata.

3. Se si tratta di letterepieghipacchivaloritelegrammi o altri oggetti di corrispondenza (616 c.p. ) per i quali è consentito il sequestro a norma dell`art.254gli ufficiali di polizia giudiziariain caso di urgenzaordinano a chi è preposto al servizio postale di sospenderel`inoltro. Se entro quarantotto ore dall`ordine della poliziagiudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestroglioggetti di corrispondenza sono inoltrati.

354 Accertamenti urgenti sui luoghisulle cose e sulle persone. Sequestro

1. Gli ufficiali e gli agenti dipolizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti alreato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose nonvenga mutato prima dell`intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che lecose le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o sidisperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non puòintervenire tempestivamentegli ufficiali di polizia giudiziaria(113 att. ) compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo statodei luoghi e delle cose. Se del casosequestrano il corpo delreato e le cose a questo pertinenti (253) .

3. Se ricorrono i presuppostiprevisti dal comma 2gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono inecessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dallaispezione personale (13 Cost. ; 245).

355 Convalida del sequestro e suoriesame

1. Nel caso in cui abbia proceduto asequestrola polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale ilmotivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla qualele cose sono state sequestrate. n verbale è trasmesso senzaritardoe comunque non oltre le quarantotto ore (229 coord )alpubblico ministero del luogo dove il sequestro è statoeseguito.

2. Il pubblico ministeronellequarantotto ore successivecon decreto motivato convalida ilsequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone larestituzione delle cose sequestrate . Copia del decreto diconvalida è immediatamente notificata alla persona alla qualele cose sono state sequestrate.

3. Contro il decreto di convalidalapersona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suodifensorela persona alla quale le cose sono state sequestrate equella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporreentro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversadata in cui l`interessato ha avuto conoscenza dell`avvenutosequestrorichiesta di riesameanche nel meritoa norma dell`art.324.

4. La richiesta di riesame nonsospende l`esecuzione del provvedimento (588).

356 Assistenza del difensore

1. Il difensore della persona nei cuiconfronti vengono svolte le indagini (114 att. ) ha facoltàdi assisteresenza diritto di essere preventivamente avvisatoagliatti previsti dagli artt. 352 e 354 oltre che all`immediataapertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a normadell`art. 353 comma 2.

357 Documentazione dell`attivitàdi polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria annota (115att. ) secondo le modalità ritenute idonee ai fini delleindaginianche sommariamentetutte le attività svoltecomprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

2. Fermo quanto disposto in relazionea specifiche attività (123-2161-l268293-1295-l383386)redige verbale dei seguenti atti:

a) denuncie (333)querele (337) eistanze (341) presentate oralmente;

b) sommarie informazioni rese edichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confrontivengono svolte le indagini;

c) informazioni assuntea normadell`art. 351 ;

d) perquisizioni e sequestri;

e) operazioni e accertamenti previstidagli artt. 349353 e 354;

f) attiche descrivono fatti esituazionieventualmente compiuti sino a che il pubblico ministeronon ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

3. Il verbale è redatto daufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con lemodalità previste dall`art. 373.

4. La documentazione dell`attivitàdi polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblicoministero.

5. A disposizione del pubblicoministero sono altresì poste le denunciele istanze e lequerele presentate per iscrittoi referti (334)il corpo del reatoe le cose pertinenti al reato (253).

 

TITOLO V

ATTIVITA`DEL PUBBLICO MINISTERO

Artt.358-378

 

358 Attività di indagine delpubblico ministero

1. Il pubblico ministero compie ogniattività necessaria ai fini indicati nell`art. 326 e svolgealtresì accertamenti su fatti e circostanze a favore dellapersona sottoposta alle indagini .

359 Consulenti tecnici del pubblicoministero

1. Il pubblico ministeroquandoprocede ad accertamentirilievi segnaleticidescrittivi ofotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sononecessarie specifiche competenzepuò nominare e avvalersi diconsulenti (233; 73 att. )che non possono rifiutare la loro opera.

2. Il consulente può essereautorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti diindagine.

360 Accertamenti tecnici non ripetibili

1. Quando gli accertamenti previstidall`art. 359 riguardano personecose o luoghi il cui stato èsoggetto a modificazione (116117 att. )il pubblico ministeroavvisasenza ritardola persona sottoposta alle indaginilapersona offesa dal reato e i difensori del giornodell`ora e delluogo fissati per il conferimento dell`incarico e della facoltàdi nominare consulenti tecnici (233).

2. Si applicano le disposizionidell`art. 364 comma 2.

3. 1 difensori nonché iconsulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistereal conferimento dell`incaricodi partecipare agli accertamenti e diformulare osservazioni e riserve.

4. Qualoraprima del conferimentodell`incaricola persona sottoposta alle indagini formuli riserva dipromuovere incidente probatorio (392 s. )il pubblico ministerodispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questisedifferitinon possano più essere utilmente compiuti.

5. Se il pubblico ministeromalgradol`espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini epur non sussistendo le condizioni indicate nell`ultima parte delcomma 4ha ugualmente disposto di procedere agli accertamentiirelativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento .

361 Individuazione di persone e di cose

1. Quando è necessario per laimmediata prosecuzione delle indaginiil pubblico ministero procedealla individuazione di personedi cose o di quanto altro puòessere oggetto di percezione sensoriale (213-217).

2. Le personele cose e gli altrioggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deveeseguire la individuazione.

3. Se ha fondata ragione di ritenereche la persona chiamata alla individuazione possa subireintimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta aindividuazioneil pubblico ministero adotta le cautele previstedall`art. 214 comma 2.

362 Assunzione di informazioni

1. Il pubblico ministero assumeinformazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili aifini delle indagini. Si applicano le disposizioni degli artt.197198199200201202 e 203 .

363 Interrogatorio di persona imputataa un procedimento connesso

1. Le persone imputate in unprocedimento connesso a norma dell`art. 12 sono interrogate dalpubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previstedall`art. 210 commi 23 e 4.

2. La disposizione del comma 1 siapplica anche alle persone imputate di un reato collegato a quelloper cui si procedenel caso previsto dall`art. 371 comma 2 lett.6).

364 Nomina e assistenza del difensore

1. Il pubblico ministerose deveprocedere a interrogatorio (6465)ovvero a ispezione (244) oconfronto (211) cui deve partecipare la persona sottoposta alleindaginila invita a presentarsi a norma dell`art. 375.

2. La persona sottoposta alleindagini priva del difensore è altresì avvisata che èassistita da un difensore di ufficioma che può nominarne unodi fiducia.

3. Al difensore di ufficio o a quellodi fiducia in precedenza nominato è dato avviso almenoventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottopostaalle indagini.

4. Il difensore ha in ogni casodiritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3 fermo quantoprevisto dall`art. 245.

5. Nei casi di assoluta urgenzaquando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possapregiudicare la ricerca o l`assicurazione delle fonti di provailpubblico ministero può procedere a interrogatorioa ispezioneo a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso aldifensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L`avviso puòessere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi èfondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effettimateriali del reato possano essere alterati. E` fatta salvainogni casola facoltà del difensore d`intervenire.

6. Quando procede nei modi previstidal comma 5il pubblico ministero deve specificamente indicareapena di nullità (181)i motivi della deroga e le modalitàdell`avviso.

7. E` vietato a coloro cheintervengono agli atti di fare segni di approvazione odisapprovazione. Quando assiste al compimento degli attiildifensore può presentare al pubblico ministero richiesteosservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nelverbale.

365 Atti ai quali il difensore hadiritto di assistere senza avviso

1. Il pubblico ministeroquandoprocede al compimento di atti di perquisizione (247 s. ) o sequestro(253 s. )chiede alla persona sottoposta alle indaginiche siapresentese è assistita da un difensore di fiducia equalorane sia privadesigna un difensore di ufficio a norma dell`art. 97comma 3.

2. Il difensore ha facoltà diassistere al compimento dell`attofermo quanto previsto dall`art.249.

3. Si applicano le disposizionidell`art. 364 comma 7.

366 Deposito degli atti cui hannodiritto di assistere i difensori

1. Salvo quanto previsto daspecifiche disposizionii verbali degli atti compiuti dal pubblicoministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore hadiritto di assistere (350352353-2354360364365)sonodepositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzogiorno successivo al compimento dell`atto con facoltà per ildifensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giornisuccessivi. Quando non è stato dato avviso del compimentodell`attoal difensore è immediatamente notificato l`avvisodi deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione.

2. Il pubblico ministero con decretomotivato può disporreper gravi motiviche il deposito degliatti indicati nel comma 1 sia ritardato senza pregiudizio di ognialtro diritto del difensore.

367 Memorie e richieste dei difensori

1. Nel corso delle indaginipreliminarii difensori hanno facoltà di presentare memorie erichieste scritte al pubblico ministero.

368 Provvedimenti del giudice sullarichiesta di sequestro

1. Quandonel corso delle indaginipreliminariil pubblico ministero ritiene che non si debba disporreil sequestro richiesto dall`interessatotrasmette la richiesta conil suo parereal giudice per le indagini preliminari (328).

369 Informazione di garanzia

1. Solo quando deve compiere un attoal quale il difensore ha diritto di assistereil pubblico ministeroinvia per postain piego chiuso raccomandato con ricevuta diritornoalla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesauna informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge chesi assumono violatedella data e del luogo del fatto e con invito aesercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Qualora ne ravvisi la necessitàovvero l`ufficio postale restituisca il piego per irreperibilitàdel destinatarioil pubblico ministero può disporre chel`informazione di garanzia sia notificata a norma dell`art. 151.

370 Atti diretti e atti delegati

1. Il pubblico ministero compiepersonalmente ogni attività di indagine. Puòavvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivitàdi indagine e di atti specificamente delegatiivi compresi gliinterrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alleindagini che si trovi in stato di libertàcon l`assistenzanecessaria del difensore .

2. Quando procede a norma del comma1la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli artt. 364365 e 373.

3. Per singoli atti da assumere nellacircoscrizione di altro tribunaleil pubblico ministeroqualora nonritenga di procedere personalmentepuò delegaresecondo larispettiva competenza per materiail pubblico ministero presso iltribunale del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni diurgenza o altri gravi motiviil pubblico ministero delegato a normadel comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativaanche agli atti che a seguito dello svolgimento di quellispecificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

371 Rapporti tra diversi uffici delpubblico ministero

1. Gli uffici diversi del pubblicoministero che procedono a indagini collegatesi coordinano tra loro(118 bis att. ) per la speditezzaeconomia ed efficacia delleindagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e diinformazioni nonché alla comunicazione delle direttiverispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresìprocederecongiuntamenteal compimento di specifici atti.

2. Le indagini di uffici diversi delpubblico ministero si considerano collegate:

a) se i procedimenti sono connessi anorma dell`art. 12 ovvero si tratta di reati commessi da piùpersone in danno reciproco le une delle altre ;

b) se la prova di un reato o di una suacircostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un`altracircostanza;

c) se la prova di più reatiderivaanche in partedalla stessa fonte.

3. Salvo quanto disposto dall`art.12il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.

371 bis Attività dicoordinamento del procuratore nazionale antimafia

1. Il procuratore nazionale antimafia(76 bis ord. giud. ) esercita le sue funzioni in relazione aiprocedimenti per i delitti indicati nell`art. 51 comma 3 bis. Atal fine dispone della direzione investigativa antimafia (70 bis ord.giud. ) e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze dipolizia e impartisce direttive intese a regolarne l`impiego a finiinvestigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafiaesercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratoridistrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delleattività di indagine (371118 bis att. )di garantire lafunzionalità dell`impiego della polizia giudiziaria nelle suediverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestivitàdelle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioniattribuitegli dalla leggeil procuratore nazionale antimafiainparticolare:

a) d`intesa con i procuratoridistrettuali interessatiassicura il collegamento investigativoanche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia(76 bis 4 e 5 ord. giud. );

b) curamediante applicazionitemporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzionidistrettuali antimafia (110 bis ord. giud. )la necessariaflessibilità e mobilità che soddisfino specifiche econtingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamentoinvestigativo e della repressione dei reati provvede all`acquisizionee all`elaborazione di notizie informazioni e dati attinenti allacriminalità organizzata (117);

d) soppressa ;

e) soppressa ;

f) impartisce ai procuratoridistrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenireo risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le qualirealizzare il coordinamento nell`attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettualiinteressati al fine di risolvere i contrasti che malgrado ledirettive specifiche impartitesono insorti e hanno impedito dipromuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivatoreclamabile al procuratore generale presso la Corte di Cassazionel`avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delittiindicati nell`art. 51 comma 3 bis quando non hanno dato esito leriunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo ilcoordinamento (372) e questo non è stato possibile a causadella:

1) perdurante e ingiustificata inerzianella attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterataviolazione

dei doveri previsti dall`art. 371 aifini del coordinamento delle indagini; 3) soppresso ;

4. Il procuratore nazionale antimafiaprovvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarieinformazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzionenazionale antimafia all`uopo designato. Salvi casi particolariilprocuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato nonpuò delegare per il compimento degli atti di indagine altriuffici del pubblico ministero.

372 Avocazione delle indagini

1. Il procuratore generale presso lacorte di appello dispone con decreto motivatoe assuntequandooccorrele necessarie informazionil`avocazione delle indaginipreliminari quando:

a) in conseguenza dell`astensione odella incompatibilità del magistrato designato non èpossibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione (53);

b) il capo dell`ufficio del pubblicoministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione delmagistrato designato per le indagini nei casi previsti dall`art. 36comma 1 lett. a)b)d)e).

1 bis. Il procuratore generale pressola corte di appelloassunte le necessarie informazionidisponealtresì con decreto motivato l`avocazione delle indaginipreliminari relative ai delitti previsti dagli artt. 270 bis280285286289 bis305306416 nei casi in cui èobbligatorio l`arresto in flagranza e 422 c. p. quandotrattandosi di indagini collegatenon risulta effettivo ilcoordinamento delle indagini previste dall`art. 371 comma 1 e nonhanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promossedal procuratore generale anche d`intesa con altri procuratorigenerali interessati (371 bis; 118 bis att. ) .

373 Documentazione degli atti

1. Salvo quanto disposto in relazionea specifici atti è redatto verbale:

a) delle denunce (333)querele (337) eistanze (341) di procedimento presentate oralmente;

b) degli interrogatori e dei confronti(364374388) con la persona sottoposta alle indagini;

c) delle ispezioni (244 s. )delleperquisizioni (247 s. ) e dei sequestri (253 s. );

d) delle sommarie informazioni assuntea norma dell`art. 362 ;

d bis) dell`interrogatorio assunto anorma dell`art. 363 ;

e) degli accertamenti tecnici compiutia norma dell`art. 360.

2. Il verbale è redattosecondo le modalità previste nel Titolo III del Libro II.

3. Alla documentazione delle attivitàdi indagine preliminarediverse da quelle previste dal comma 1siprocede soltanto mediante la redazione del verbale in formariassuntiva (140) ovveroquando si tratta di atti a contenutosemplice o di limitata rilevanzamediante le annotazioni (119 att.) ritenute necessarie.

4. Gli atti sono documentati nelcorso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorronoinsuperabili circostanzeda indicarsi specificamentecheimpediscono la documentazione contestuale.

5. L`atto contenente la notizia direato (330 s. ) e la documentazione relativa alle indagini sonoconservati in apposito fascicolo presso l`ufficio del pubblicoministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria anorma dell`art. 357.

6. Alla redazione del verbale e delleannotazioni provvede l`ufficiale di polizia giudiziaria ol`ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica ladisposizione dell`art. 142.

374 Presentazione spontanea

1. Chi ha notizia che nei suoiconfronti sono svolte indaginiha facoltà di presentarsi alpubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.

2. Quando il fatto per cui si procedeè contestato a chi si presenta spontaneamente e questi èammesso a esporre le sue discolpel`atto così compiutoequivale per ogni effetto all`interrogatorio. In tale ipotesisiapplicano le disposizioni previste dagli artt. 6465 e 364.

3. La presentazione spontanea nonpregiudica l`applicazione di misure cautelari (280 s. ).

375 Invito a presentarsi

1. Il pubblico ministero invita lapersona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procederead atti che ne richiedono la presenza (360361364365).

2. L`invito a presentarsi contiene:

a) le generalità o le altreindicazioni personali che valgono a identificare la personasottoposta alle indagini;

b) il giornol`ora e il luogo dellapresentazione nonché l`autorità davanti alla quale lapersona deve presentarsi;

c) il tipo di atto per il qualel`invito è predisposto;

d) l`avvertimento che il pubblicoministero potrà disporre a norma dell`art. 132l`accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza chesia stato addotto legittimo impedimento.

3. Quando la persona èchiamata a rendere l`interrogatoriol`invito contiene altresìla sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini finoa quel momento compiute. L`invito può inoltre contenereaifini di quanto previsto dall`art. 453 comma 1l`indicazione deglielementi e delle fonti di prova e l`avvertimento che potràessere presentata richiesta di giudizio immediato .

4. L`invito a presentarsi ènotificato almeno tre giorni prima di quello fissato per lacomparizionesalvo cheper ragioni di urgenzail pubblicoministero ritenga di abbreviare il terminepurché sialasciato il tempo necessario per comparire.

376 Accompagnamento coattivo perprocedere a interrogatorio o a confronto

1. Quando si tratta di procedere adatti di interrogatorio o confrontol`accompagnamento coattivo (46att. ) è disposto dal pubblico ministero su autorizzazionedel giudice (328).

377 Citazioni di persone informate suifatti

1. Il pubblico ministero puòemettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti cherichiedono la presenza della persona offesa e delle persone in gradodi riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.

2. Il decreto contiene:

a) le generalità della persona;

b) il giornol`ora e il luogo dellacomparizione nonché l`autorità davanti alla quale lapersona deve presentarsi;

c) l`avvertimento che il pubblicoministero potrà disporre a norma dell`art. 133l`accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza chesia stato addotto legittimo impedimento.

3. Il pubblico ministero provvedeallo stesso modo per la citazione del consulente tecnico (225233359360)dell`interprete (143) e del custode delle cose sequestrate

378 Poteri coercitivi del pubblicoministero

1. Il pubblico ministero hanell`esercizio delle sue funzionii poteri indicati nell`art. 131.

 

TITOLO VI

ARRESTOIN FLAGRANZA E FERMO

Artt.379-391

 

379 Determinazione della pena

1. Agli effetti delle disposizioni diquesto Titolo la pena è determinata a norma dell`art. 218.

380 Arresto obbligatorio in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti dipolizia giudiziaria (57) procedono all`arresto di chiunque ècolto in flagranza (382) di un delitto non colposoconsumato otentatoper il quale la legge stabilisce la pena dell`ergastolo odella reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimoa venti anni .

2. Anche fuori dei casi previsti dalcomma 1gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedonoall`arresto di chiunque è colto in flagranza di uno deiseguenti delitti non colposiconsumati o tentati:

a) delitti contro la personalitàdello Stato previsti nel Titolo I del Libro II del Codice Penale peri quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nelminimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggioprevisto dall`art. 419 c. p. ;

c) delitti contro l`incolumitàpubblica previsti nel Titolo VI del Libro II del Codice Penale per iquali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nelminimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitùprevisto dall`art. 600 c. p. ;

e) delitto di furtoquando ricorre lacircostanza aggravante prevista dall`art. 4 della L. 8 agosto1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previstedall`art. 625 comma 1 nn. 1)2) prima ipotesi e 4) secondaipotesi c. p. ;

f) delitto di rapina previsto dall`art.628 c. p. e di estorsione previsto dall`art. 629 c. p. ;

g) delitti di illegale fabbricazioneintroduzione nello Statomessa in venditacessionedetenzione eporto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipoguerra o parti di essedi esplosividi armi clandestine nonchédi più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall`art.2comma terzodella L. 18 aprile 1975n. 110 ;

h) delitti concernenti sostanzestupefacenti o psicotrope puniti a norma dell`art. 73 del TestoUnico approvato con D. P. R. 9 ottobre 1990n. 309salvo chericorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo ;

i) delitti commessi per finalitàdi terrorismo o di eversione dell`ordine costituzionale per i qualila legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimoa cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozionecostituzionedirezione e organizzazione delle associazioni segrete previstedall`art. 1 della L. 25 gennaio 1982 n. 17delle associazionidi carattere militare previste dall`art. 1 della L. 17 aprile1956 n. 561delle associazioni dei movimenti o dei gruppi previstidagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno 1952 n. 645delleorganizzazioniassociazionimovimenti o gruppi di cui all`art. 3comma 3 della L. 13 ottobre 1975n. 654 ;

l bis) delitti di partecipazionepromozionedirezione e organizzazione della associazione di tipomafioso prevista dall`art. 416 bis c. p. ;

m) delitti di promozionedirezionecostituzione e organizzazione della associazione per delinquereprevista dall`art. 416 commi 1 e 3 c. p.se l`associazione èdiretta alla commissione di più delitti fra quelli previstidai comma l o dalle lett. a)b)c) d)f)g)i) del presentecomma.

3. Se si tratta di delittoperseguibile a querela (120 c. p. )l`arresto in flagranza èeseguito se la querela viene propostaanche con dichiarazione resaoralmente (337) all`ufficiale o all`agente di polizia giudiziariapresente nel luogo. Se l`avente diritto dichiara di rimettere laquerela (340)l`arrestato è posto immediatamente in libertà(389).

381 Arresto facoltativo in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti dipolizia giudiziaria (57) hanno facoltà di arrestare chiunque ècolto in flagranza di un delitto non colposoconsumato o tentatoper il quale la legge stabilisce la pena (379) della reclusionesuperiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per ilquale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nelmassimo a cinque anni .

2. Gli ufficiali e gli agenti dipolizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestarechiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti :

a) peculato mediante profittodell`errore altrui previsto dall`art. 316 c. p. ;

b) corruzione per un atto contrario aidoveri d`ufficio prevista dagli artt. 319 (comma 4) e 321 c. p.;

c) violenza o minaccia a un pubblicoufficiale prevista dall`art. 336 comma 2 c. p. ;

d) commercio e somministrazione dimedicina guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli artt.443 e 444 c. p. ;

e) corruzione di minorenni previstadall`art. 530 c. p. ;

f) lesione personale prevista dall`art.582 c. p. ;

g) furto previsto dall`art. 624 c.p. ;

h) danneggiamento aggravato a normadell`art. 635 comma 2 c. p. ;

i) truffa prevista dall`art. 640 c.p. ;

1) appropriazione indebita previstadall`art. 646 c. p.

m) alterazione di armi e fabbricazionedi esplosivi non riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24 comma 1della L. 18 aprile 1975 n. 110.

3. Se si tratta di delittoperseguibile a querela (120 c. p. )l`arresto in flagranza puòessere eseguito se la querela viene propostaanche con dichiarazioneresa oralmente (337) all`ufficiale o all`agente di poliziagiudiziaria presente nel luogo. Se l`avente diritto dichiara dirimettere la querela (340)l`arrestato è posto immediatamentein libertà (389).

4. Nelle ipotesi previste dalpresente articolo si procede all`arresto in flagranza soltanto se lamisura è giustificata dalla gravità del fatto ovverodalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalitào dalle circostanze del fatto.

4 bis. Non é consentitol`arresto della persona richiesta di fornire informazioni dallapolizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti ilcontenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

382 Stato di flagranza

1. E` in stato di flagranza chi vienecolto nell`atto di commettere il reato ovvero chisubito dopo ilreatoè inseguito dalla polizia giudiziaria dalla personaoffesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o traccedalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamenteprima.

2. Nel reato permanente lo stato diflagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

383 Facoltà di arresto da partedei privati

1. Nei casi previsti dall`art. 380ogni persona è autorizzata a procedere all`arresto inflagranzaquando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

2. La persona che ha eseguitol`arresto deve senza ritardo consegnare l`arrestato e le cosecostituenti il corpo del reato (253) alla polizia giudiziaria laquale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

384 Fermo di indiziato di delitto

1. Anche fuori dei casi di flagranza(230 coord. )quando sussistono specifici elementi che fannoritenere fondato il pericolo di fugail pubblico ministero disponeil fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per ilquale la legge stabilisce la pena (379) dell`ergastolo o dellareclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nelmassimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerrae gli esplosivi .

2. Nei casi previsti dal comma 1 eprima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delleindaginigli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57)procedono al fermo di propria iniziativa.

3. La polizia giudiziaria procedeinoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamenteindividuato l`indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi cherendano fondato il pericolo che l`indiziato sia per darsi alla fuga enon sia possibileper la situazione di urgenzaattendere ilprovvedimento del pubblico ministero.

385 Divieto di arresto o di fermo indeterminate circostanze

1. L`arresto o il fermo non èconsentito quandotenuto conto delle circostanze del fattoappareche questo è stato compiuto nell`adempimento di un dovere onell`esercizio di una facoltà legittima (51-53) ovvero inpresenza di una causa di non punibilità.

386 Doveri della polizia giudiziaria incaso di arresto o di fermo

1. Gli ufficiali e gli agenti dipolizia giudiziaria (57) che hanno eseguito l`arresto o il fermo (120att. ) o hanno avuto in consegna l`arrestato (383)ne dannoimmediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l`arresto o ilfermo è stato eseguito. Avvertono inoltre l`arrestato o ilfermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Dell`avvenuto arresto o fermo gliufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informanoimmediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovveroquello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell`art.97.

3. Qualora non ricorra l`ipotesiprevista dall`art. 389 comma 2gli ufficiali e gli agenti dipolizia giudiziaria pongono l`arrestato o il fermato a disposizionedel pubblico ministero al più presto e comunque non oltreventiquattro ore dall`arresto o dal fermo. Entro il medesimotermine trasmettono il relativo verbalesalvo che il pubblicoministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contienel`eventuale nomina del difensore di fiducial`indicazione delgiornodell`ora e del luogo in cui l`arresto o il fermo èstato eseguito e l`enunciazione delle ragioni che lo hannodeterminato .

4. Gli ufficiali e gli agenti dipolizia giudiziaria pongono l`arrestato o il fermato a disposizionedel pubblico ministero mediante la conduzione nella casacircondariale o mandamentale del luogo dove l`arresto o il fermo èstato eseguito.

5. Il pubblico ministero puòdisporre che l`arrestato o il fermato sia custoditoin uno deiluoghi indicati nel comma 1 dell`art. 284 ovverose ne possaderivare grave pregiudizio per le indaginipresso altra casacircondariale o mandamentale.

6. Gli ufficiali e gli agenti dipolizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblicoministero che lo ha dispostose diverso da quello indicato nel comma1.

7. L`arresto o il fermo divieneinefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 .

387 Avviso dell`arresto o del fermo aifamiliari

1. La polizia giudiziariacon ilconsenso dell`arrestato o del fermatodeve senza ritardo darenotizia ai familiari dell`avvenuto arresto o fermo.

388 Interrogatorio dell`arrestato o delfermato

1. Il pubblico ministero puòprocedere all`interrogatorio dell`arrestato o del fermatodandonetempestivo avviso al difensore di fiducia ovveroin mancanzaaldifensore di ufficio.

2. Durante l`interrogatorioosservate le forme previste dall`art. 64il pubblico ministeroinforma l`arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delleragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltregli elementi a suo carico ese non può derivarne pregiudizioper le indaginile fonti.

389 Casi di immediata liberazionedell`arrestato o del fermato

1. Se risulta evidente che l`arrestoo il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori deicasi previsti dalla legge o se la misura dell`arresto o del fermo èdivenuta inefficace a norma degli artt. 386 comma 7 e 390 comma 3il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l`arrestato oil fermato sia posto immediatamente in libertà.

2. La liberazione è altresìdisposta prima dell`intervento del pubblico ministero dallo stessoufficiale di polizia giudiziaria (57; 120 att. )che ne informasubito il pubblico ministero del luogo dove l`arresto o il fermo èstato eseguito.

390 Richiesta di convalida dell`arrestoo del fermo

1. Entro quarantotto ore dall`arrestoo dal fermo il pubblico ministeroqualora non debba ordinare laimmediata liberazione dell`arrestato o del fermato (121 att. )richiede la convalida (122 att. ) al giudice per le indaginipreliminari (328) competente in relazione al luogo dove l`arresto oil fermo è stato eseguito.

2. Il giudice fissa l`udienza diconvalida al più presto e comunque entro le quarantotto oresuccessive dandone avvisosenza ritardoal pubblico ministero e aldifensore.

3. L`arresto o il fermo divieneinefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni delcomma 1.

3 bis. Se non ritiene di comparireil pubblico ministero trasmette al giudiceper l`udienza diconvalidale richieste in ordine alla libertà personale congli elementi su cui le stesse si fondano .

391 Udienza di convalida

1. L`udienza di convalida si svolgein camera di consiglio (127; 123 att. ) con la partecipazionenecessaria del difensore dell`arrestato o del fermato .

2. Se il difensore di fiducia o diufficio non è stato reperito o non è comparsoilgiudice provvede a norma dell`art. 97 comma 4.

3. Il pubblico ministerosecomparsoindica i motivi dell`arresto o del fermo e illustra lerichieste in ordine alla libertà personale. Il giudiceprocede quindi all`interrogatorio (294-1) dell`arrestato o delfermatosalvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato dicomparire; sente in ogni caso il suo difensore .

4. Quando risulta che l`arresto o ilfermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati itermini previsti dagli art. 386 comma 3 e 390 comma 1il giudiceprovvede alla convalida con ordinanza. Contro l`ordinanza chedecide sulla convalidail pubblico ministero e l`arrestato o ilfermato possono proporre ricorso per cassazione .

5. Se ricorrono le condizioni diapplicabilità previste dall`art. 273 e taluna delle esigenzecautelari previste dall`art. 274il giudice dispone l`applicazionedi una misura coercitiva a norma dell`art. 291. Quando l`arrestoè stato eseguito per uno dei delitti indicati nell`art. 381comma 2l`applicazione della misura è disposta anche al difuori dei limiti previsti dall`art. 280 .

6. Quando non provvede a norma delcomma 5il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazionedell`arrestato o del fermato .

7. Le ordinanze previste dai commiprecedentise non sono pronunciate in udienzasono comunicate onotificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Leordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblicoministero e notificate all`arrestato o al fermato se non comparsi.I termini per l`impugnazione decorrono dalla lettura delprovvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione onotificazione. L`arresto o il fermo cessa di avere efficacia sel`ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nellequarantotto ore successive al momento in cui l`arrestato o il fermatoè stato posto a disposizione del giudice .

 

TITOLOVII

INCIDENTEPROBATORIO

Artt.392-404

 

392 Casi

1. Nel corso delle indaginipreliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alleindagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidenteprobatorio: a) all`assunzione della testimonianza (194 s. ) di unapersonaquando vi è fondato motivo di ritenere che la stessanon potrà essere esaminata nel dibattimento per infermitào altro grave impedimento; b) all`assunzione di una testimonianzaquandoper elementi concreti e specificivi è fondato motivodi ritenere che la persona sia esposta a violenzaminacciaoffertao promessa di denaro o di altra utilità affinch‚ nondeponga o deponga il falso; c) all`esame della persona sottopostaalle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;d) all`esame delle persone indicate nell`art. 210; e) al confronto(211) tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblicoministero hanno reso dichiarazioni discordantiquando ricorre unadelle circostanze previste dalle lett. a) e b); f) a una perizia(220 s. ) o a un esperimento giudiziale (218 s. )se la provariguarda una personauna cosa o un luogo il cui stato èsoggetto a modificazione non evitabile; g) a una ricognizione (213 s.)quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviarel`atto al dibattimento.

1 bis. Nei procedimenti per i delittidi cui agli articoli 609 bis609 ter609 quater609 quinquies e609 octies del codice penale il pubblico ministero o la personasottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda conincidente probatorio all`assunzione della testimonianza di personaminore degli anni sedicianche al di fuori delle ipotesi previstedal comma 1.

2. Il pubblico ministero e la personasottoposta alle indagini possono altresì chiedere una periziachese fosse disposta nel dibattimentone potrebbe determinare unasospensione superiore a sessanta giorni (477).

 

393 Richiesta

1. La richiesta è presentataentro i termini per la conclusione delle indagini preliminari ecomunque in tempo sufficiente per l`assunzione della prova primadella scadenza dei medesimi termini e indica:

a) la prova da assumerei fatti che necostituiscono l`oggetto e le ragioni della sua rilevanza per ladecisione dibattimentale (493495);

b) le persone nei confronti delle qualisi procede per i fatti oggetto della prova;

c) le circostanze chea normadell`art. 392rendono la prova non rinviabile al dibattimento.

2. La richiesta proposta dal pubblicoministero indica anche i difensori delle persone interessate a normadel comma 1 lett. b)la persona offesa (91) e il suo difensore.

2 bis. Con la richiesta di incidenteprobatorio di cui all`articolo 392comma 1 bisil pubblicoministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 siosservano a pena di inammissibilità.

4. Il pubblico ministero e la personasottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del terminedelle indagini preliminari (405-407) ai fini dell`esecuzionedell`incidente probatorio. Il giudice provvede con decretomotivatoconcedendo la proroga per il tempo indispensabileall`assunzione della prova quando risulta che la richiesta diincidente probatorio non avrebbe potuto essere formulataanteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termineper le indagini preliminari scade durante l`esecuzione dell`incidenteprobatorio. Del provvedimento è data in ogni casocomunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

394 Richiesta della persona offesa

1. La persona offesa (9091) puòchiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.

2. Se non accoglie la richiestailpubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare allapersona offesa.

395 Presentazione e notificazione dellarichiesta

1. La richiesta di incidenteprobatorio è depositata nella cancelleria del giudice per leindagini preliminari (328)unitamente a eventuali cose o documentied è notificata a cura di chi l`ha propostasecondo i casial pubblico ministero e alle persone indicate nell`art. 393 comma 1lett. b) . La prova della notificazione è depositata incancelleria.

396 Deduzioni

1. Entro due giorni dallanotificazione della richiestail pubblico ministero ovvero lapersona sottoposta alle indagini può presentare deduzionisull`ammissibilità e sulla fondatezza della richiestadepositare coseprodurre documenti nonché indicare altrifatti che debbano costituire oggetto della prova e altre personeinteressate a norma dell`art. 393 comma 1 lett. b).

2. Copia delle deduzioni èconsegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria delpubblico ministeroche comunica senza ritardo al giudice leindicazioni necessarie per gli avvisi. La persona sottoposta alleindagini può prendere visione ed estrarre copia dellededuzioni da altri presentate.

397 Differimento dell`incidenteprobatorio

1. Il pubblico ministero puòchiedere che il giudice disponga il differimento dell`incidenteprobatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando lasua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indaginepreliminare. Il differimento non è consentito quandopregiudicherebbe l`assunzione della prova.

2. La richiesta di differimento èpresentata a pena di inammissibilità nella cancelleria delgiudice entro il termine previsto dall`art. 396comma 1e indica:

a) l`atto o gli atti di indaginepreliminare che l`incidente probatorio pregiudicherebbe e le causedel pregiudizio;

b) il termine del differimentorichiesto.

3. Il giudicese non dichiarainammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorioprovvede entro due giorni con ordinanza con la quale accogliedichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento.L`ordinanza di inammissibilità o di rigetto èimmediatamente comunicata al pubblico ministero.

4. Nell`accogliere la richiesta didifferimento il giudice fissa l`udienza per l`incidente probatorionon oltre il termine strettamente necessario acompimento dell`attoo degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2 lett. a).L`ordinanza è immediatamente comunicata al pubblicoministero e notificata per estratto alle persone indicate nell`art.393 comma 1 lett. b). La richiesta di differimento e l`ordinanzasono depositate all`udienza.

398 Provvedimenti sulla richiesta diincidente probatorio

1. Entro due giorni dal depositodella prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termineprevisto dall`art. 396 comma 1il giudice pronuncia ordinanza conla quale accoglie dichiara inammissibile o rigetta la richiesta diincidente probatorio. L`ordinanza di inammissibilità o dirigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero enotificata alle persone interessate.

2. Con l`ordinanza che accoglie larichiesta (124 att. ) il giudice stabilisce: a) l`oggetto dellaprova nei limiti della richiesta e delle deduzioni; b) le personeinteressate all`assunzione della prova individuate sulla base dellarichiesta e delle deduzioni c) la data dell`udienza. Tra ilprovvedimento e la data dell`udienza non può intercorrere untermine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare allapersona sottoposta alle indaginialla persona offesa (9091) e aidifensori avviso del giorno dell`ora e del luogo in cui si deveprocedere all`incidente probatorio almeno due giorni prima della datafissata con l`avvertimento che nei due giorni precedenti l`udienzapossono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni giàrese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l`avviso ècomunicato al pubblico ministero.

3 bis. La persona sottoposta alleindagini e i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copiadegli atti depositati ai sensi dell`articolo 393comma 2 bis.

4. Se si deve procedere a piùincidenti probatoriessi sono assegnati alla medesima udienzasempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni diurgenza e l`incidente probatorio non può essere svolto nellacircoscrizione del giudice competentequest`ultimo puòdelegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove laprova deve essere assunta.

5 bis. Nel caso di indagini cheriguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609 bis609 ter609 quater e 609 octies del codice penaleil giudiceove fra lepersone interessate all`assunzione della prova vi siano minori dianni sedicicon l`ordinanza di cui al comma 2stabilisce il luogoil tempo e le modalità particolari attraverso cui procedereall`incidente probatorioquando le esigenze del minore lo rendononecessario od opportuno. A tal fine l`udienza può svolgersianche in luogo diverso dal tribunaleavvalendosi il giudiceoveesistanodi strutture specializzate di assistenza oin mancanzapresso l`abitazione dello stesso minore. Le dichiarazionitestimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi diproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica unaindisponibilità di strumenti di riproduzione o di personaletecnicosi provvede con le forme della perizia ovvero dellaconsulenza tecnica. Dell`interrogatorio ‚ anche redattoverbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione ‚disposta solo se richiesta dalle parti.

399 Accompagnamento coattivo dellapersona sottoposta alle indagini

1. Se la persona sottoposta alleindaginila cui presenza è necessaria per compiere un atto daassumere con l`incidente probatorionon compare senza addurre unlegittimo impedimentoil giudice ne ordina l`accompagnamentocoattivo (132).

400 Provvedimenti per i casi di urgenza

1. Quando per assicurare l`assunzionedella prova è indispensabile procedere con urgenzaall`incidente probatorioil giudice dispone con decreto motivato chei termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nellamisura necessaria.

401 Udienza

1. L`udienza si svolge in camera diconsiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero edel difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresìdiritto di parteciparvi il difensore della persona offesa .

2. In caso di mancata comparizionedel difensore della persona sottoposta alle indaginiil giudicedesigna altro difensore a norma dell`art. 97 comma 4.

3. La persona sottoposta alleindagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all`incidenteprobatorio quando si deve esaminare un testimone o un`altra persona.Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione delgiudice.

4. Non è consentita latrattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questionirelative all`ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.

5. Le prove sono assunte con le formestabilite per il dibattimento (496 s. ). Il difensore dellapersona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domandealle persone sottoposte ad esame .

6. Salvo quanto previsto dall`art.402è vietato estendere l`assunzione della prova a fattiriguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipanoall`incidente probatorio. E` in ogni caso vietato verbalizzaredichiarazioni riguardanti tali soggetti.

7. Se l`assunzione della prova non siconclude nella medesima udienzail giudice ne dispone il rinvio algiorno successivo non festivosalvo che lo svolgimento delleattività di prova richieda un termine maggiore.

8. Il verbalele cose e i documentiacquisiti nell`incidente probatorio sono trasmessi al pubblicoministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione edestrarne copia.

402 Estensione dell`incidenteprobatorio

1. Se il pubblico ministero o ildifensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la provasi estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall`art. 401comma 6il giudicese ne ricorrono i requisiti dispone lenecessarie notifiche a norma dell`art. 398 comma 3 rinviandol`udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltretre giorni. La richiesta non è accolta se il rinviopregiudica l`assunzione della prova.

403 Utilizzabilità neldibattimento delle prove assunte con incidente probatorio

1. Nel dibattimento le prove assuntecon l`incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confrontidegli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loroassunzione.

1-bis. Le prove di cui al comma 1 nonsono utilizzabili nei confronti dell`imputato raggiunto solosuccessivamente all`incidente probatorio da indizi di colpevolezza seil difensore non ha partecipato alla loro assunzionesalvo che isuddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell`atto siadivenuta impossibile.

404 Efficacia dell`incidente probatorionei confronti della parte civile

1. La sentenza pronunciata sulla basedi una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiatodal reato non è stato posto in grado di partecipare nonproduce gli effetti previsti dall`art. 652salvo che ildanneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.

 

TITOLOVIII

CHIUSURADELLE INDAGINI PRELIMINARI

Artt.405-415

 

405 Inizio dell`azione penale. Formee termini

1. Il pubblico ministeroquando nondeve richiedere l`archiviazioneesercita l`azione penale (129 att.)formulando l`imputazionenei casi previsti nei Titoli IIIIIIVe V del Libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio (416555).

2. Il pubblico ministero richiede ilrinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome dellapersona alla quale è attribuito il reato è iscritto nelregistro delle notizie di reato. n termine è di un anno sesi procede per taluno dei delitti indicati nell`art. 407comma 2lett. a) .

3. Se è necessaria la querela(336) l`istanza (341) o la richiesta di procedimento (342)iltermine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblicoministero.

4. Se è necessarial`autorizzazione a procedere (343)il decorso del termine èsospeso dal momento della richiesta a quello in cui l`autorizzazioneperviene al pubblico ministero .

406 Proroga del termine

1. Il pubblico ministeroprima dellascadenzapuò richiedere al giudice (328; 258-4 trans. )pergiusta causala proroga del termine previsto dall`art. 405 (393-4;553-2) . La richiesta contiene l`indicazione della notizia di reato(330 s.369) e l`esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essererichieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessitàdelle indagini ovvero di oggettiva impossibilità diconcluderle entro il termine prorogato.

2 bis. Ciascuna proroga puòessere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi(407; 240 bis coord. ).

3. La richiesta di proroga ènotificataa cura del giudicecon l`avviso della facoltà dipresentare memorie entro cinque giorni dalla notificazioneallapersona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesadal reato (9091) chenella notizia di reato o successivamente allasua presentazioneabbia dichiarato di volere esserne informata(408-2). Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza deltermine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la prorogadel termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senzaintervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo statodegli atti non si debba concedere la prorogail giudiceentro iltermine previsto dal comma 3 secondo periodofissa la datadell`udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso alpubblico ministeroalla persona sottoposta alle indagini nonchénella ipotesi prevista dal comma 3alla persona offesa dal reato(9091). Il procedimento si svolge nelle forme previste dall`art.127.

5 bis. Le disposizioni dei commi 34e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicatinell`art. 51 comma 3 bis. In tali casiil giudice provvede conordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiestadandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere larichiesta di prorogail giudice autorizza con ordinanza il pubblicoministero a proseguire le indagini.

7. Con l`ordinanza che respinge larichiesta di prorogail giudicese il termine per le indaginipreliminari è già scadutofissa un termine nonsuperiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste delpubblico ministero a norma dell`art. 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopola presentazione della richiesta di proroga e prima dellacomunicazione del provvedimento del giudice sono comunqueutilizzabilisempre chenel caso di provvedimento negativononsiano successivi alla data di scadenza del termine originariamenteprevisto per le indagini.

407 Termini di durata massima delleindagini preliminari

1. Salvo quanto previsto dall`art.393 comma 4la durata delle indagini preliminari non puòcomunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima ètuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti indicati nell`art. 275comma 3 nonché il delitto previsto dall`art. 416 c. p.nei casi in cui è obbligatorio l`arresto in flagranza (380) ;

b) notizie di reato che rendonoparticolarmente complesse le investigazioni per la molteplicitàdi fatti tra loro collegati ovvero per l`elevato numero di personesottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono ilcompimento di atti all`estero (727 s. );

d) procedimenti in cui èindispensabile mantenere il collegamento tra più uffici delpubblico ministero a norma dell`art. 371.

3. Qualora il pubblico ministero nonabbia esercitato l`azione penale o richiesto l`archiviazione neltermine stabilito dalla legge o prorogato dal giudicegli atti diindagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essereutilizzati.

408 Richiesta di archiviazione perinfondatezza della notizia di reato

1. Entro i termini previsti dagliarticoli precedentiil pubblico ministerose la notizia di reato èinfondata (125 att. )presenta al giudice (328) richiesta diarchiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolocontenente la notizia di reatola documentazione relativa alleindagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudiceper le indagini preliminari .

2. L`avviso della richiesta ènotificatoa cura del pubblico ministero alla persona offesa (9091) chenella notizia di reato o successivamente alla suapresentazioneabbia dichiarato di volere essere informata circal`eventuale archiviazione (126 att. ).

3. Nell`avviso è precisatochenel termine di dieci giornila persona offesa puòprendere visione degli atti e presentare opposizione con richiestamotivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

409 Provvedimenti del giudice sullarichiesta di archiviazione

1. Fuori dei casi in cui sia statapresentata l`opposizione prevista dall`art. 410il giudiceseaccoglie la richiesta di archiviazionepronuncia decreto motivato erestituisce gli atti al pubblico ministero .

2. Se non accoglie la richiestailgiudice fissa la data dell`udienza in camera di consiglio e ne fadare avviso al pubblico ministeroalla persona sottoposta alleindagini e alla persona offesa dal reato (9091). Il procedimentosi svolge nelle forme previste dall`art. 127. Fino al giornodell`udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

3. Della fissazione dell`udienza ilgiudice dà inoltre comunicazione al procuratore generalepresso la corte di appello (412).

4. A seguito dell`udienzailgiudicese ritiene necessarie ulteriori indaginile indica conordinanza al pubblico ministero fissando il termine indispensabileper il compimento di esse.

5. Fuori del caso previsto dal comma4il giudicequando non accoglie la richiesta di archiviazionedispone con ordinanza cheentro dieci giorniil pubblico ministeroformuli l`imputazione. Entro due giorni dalla formulazionedell`imputazioneil giudice fissa con decreto l`udienza preliminare.Si osservanoin quanto applicabilile disposizioni degli artt.418 e 419 (128 att. ).

6. L`ordinanza di archiviazione èricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previstidall`art. 127 comma 5 .

410 Opposizione alla richiesta diarchiviazione

1. Con l`opposizione alla richiestadi archiviazione la persona offesa dal reato (9091) chiede laprosecuzione delle indagini preliminari indicandoa pena diinammissibilitàl`oggetto della investigazione suppletiva e irelativi elementi di prova.

2. Se l`opposizione èinammissibile e la notizia di reato è infondatail giudicedispone l`archiviazione con decreto motivato e restituisce gli attial pubblico ministero.

3. Fuori dei casi previsti dal comma2il giudice provvede a norma dell`art. 409 commi 234 e 5main caso di più persone offesel`avviso per l`udienza ènotificato al solo opponente.

411 Altri casi di archiviazione

1. Le disposizioni degli artt. 408409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizionedi procedibilità (345)che il reato è estinto (150 s.c. p. ) o che il fatto non è previsto dalla legge comereato.

412 Avocazione delle indaginipreliminari per mancato esercizio dell`azione penale

1. Il procuratore generale presso lacorte di appello dispone con decreto motivato l`avocazione delleindagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l`azionepenale o non richiede l`archiviazione nel termine stabilito dallalegge o prorogato dal giudice (127 att. ). Il procuratore generalesvolge le indagini preliminari indispensabili e formula le suerichieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione.

2. Il procuratore generale puòaltresì disporre l`avocazione a seguito della comunicazioneprevista dall`art. 409 comma 3.

413 Richiesta della persona sottopostaalle indagini o della persona offesa dal reato

1. La persona sottoposta alleindagini o la persona offesa dal reato (9091) può chiedereal procuratore generale di disporre l`avocazione a norma dell`art.412 comma 1.

2. Disposta l`avocazioneilprocuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili eformula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta propostaa norma del comma 1.

414 Riapertura delle indagini

1. Dopo il provvedimento diarchiviazione emesso a norma degli articoli precedentiil giudice(328) autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini surichiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuoveinvestigazioni .

2. Quando è autorizzata lariapertura delle indaginiil pubblico ministero procede a nuovaiscrizione a norma dell`art. 335.

415 Reato commesso da persone ignote

1. Quando è ignoto l`autoredel reatoil pubblico ministeroentro sei mesi dalla data dellaregistrazione della notizia di reato (335)presenta al giudice (328)richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire leindagini.

2. Quando accoglie la richiesta diarchiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indaginiilgiudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblicoministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona giàindividuataordina che il nome di questa sia iscritto nel registrodelle notizie di reato .

 

TITOLO IXUDIENZA PRELIMINARE

Artt.416-433

 

Vedi art219 e ss D. Lgs. !9. 2.1998 n. 51

416 Presentazione della richiesta delpubblico ministero

1. La richiesta di rinvio a giudizioè depositata dal pubblico ministero nella cancelleria delgiudice (328). La richiesta di rinvio a giudizio è nulla senon è preceduta dall`invito a presentarsi per renderel`interrogatorio ai sensi dell`articolo 375comma 3 2. Con larichiesta è trasmesso il fascicolo (130 att. ) contenente lanotizia di reatola documentazione relativa alle indagini espletatee i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indaginipreliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato (253)sono allegati al fascicoloqualora non debbano essere custoditialtrove .

.

417 Requisiti formali della richiestadi rinvio a giudizio

1. La richiesta di rinvio a giudiziocontiene:

a) le generalità dell`imputato ole altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchéle generalità della persona offesa dal reato (9091) qualorane sia possibile l`identificazione;

b) I`enunciazione del fattodellecircostanze aggravanti e di quelle che possono comportarel`applicazione di misure di sicurezza (199 s. c. p. )conl`indicazione dei relativi articoli di legge;

c) I`indicazione delle fonti di provaacquisite;

d) la domanda al giudice di emissionedel decreto che dispone il giudizio (429);

e) la data e la sottoscrizione.

418 Fissazione dell`udienza

1. Entro due giorni dal depositodella richiestail giudice fissa con decreto il giornoI`ora e illuogo dell`udienza in camera di consiglio provvedendo a normadell`art. 97 quando l`imputato è privo di difensore difiducia.

2. Tra la data di deposito dellarichiesta e la data dell`udienza non può intercorrere untermine superiore a trenta giorni.

419 Atti introdutttvi

1. Il giudice fa notificareall`imputato e alla persona offesa (9091)della quale risulti agliatti l`identità e il domiciliol`avviso del giornodell`orae del luogo dell`udienzacon la richiesta di rinvio a giudizioformulata dal pubblico ministero.

2. L`avviso è altresìcomunicato al pubblico ministero e notificato al difensoredell`imputato con l`avvertimento della facoltà di prenderevisione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell`art. 416comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti (131 att. ).

3. L`avviso comunicato al pubblicoministero contiene inoltre l`invito a trasmettere la documentazionerelativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta dirinvio a giudizio .

4. Gli avvisi sono notificati ecomunicati almeno dieci giorni prima della data dell`udienza. Entrolo stesso termine è notificata la citazione del responsabilecivile (83 s. ) e della persona civilmente obbligata per la penapecuniaria (89).

5. L`imputato può rinunciareall`udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato (453) condichiarazione presentata in cancelleriapersonalmente o a mezzo diprocuratore speciale (122)almeno tre giorni prima della datadell`udienza. L`atto di rinuncia è notificato al pubblicoministero e alla persona offesa dal reato (9091) a curadell`imputato.

6. Nel caso previsto dal comma 5ilgiudice emette decreto di giudizio immediato (456).

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4sono previste a pena di nullità (178-181).

420 Costituzione delle parti

1. L`udienza si svolge in camera diconsiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero edel difensore dell`imputato.

2. Il giudice procede agliaccertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando larinnovazione degli avvisidelle citazionidelle comunicazioni edelle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell`imputato nonè presenteil giudice provvede a norma delI`art. 97 comma4.

4. Quando l`imputato non si presentaall`udienza e ricorrono le condizioni previste dagli artt. 485comma 1 e 486 commi 1 e 2il giudice fissa la data della nuovaudienza e dispone che ne sia dato avviso all`imputato a normadell`art. 419 comma 1. La data della nuova udienza ècomunicata ai presenti (148-5).

5. Il verbale dell`udienzapreliminare è redatto soltanto in forma riassuntiva a normadell`art. 140 comma 2 .

421 Discussione

1. Conclusi gli accertamenti relativialla costituzione delle parti il giudice dichiara aperta ladiscussione.

2. Il pubblico ministero esponesinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementidi prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio.L`imputato può chiedere di essere sottopostoall`interrogatorioper il quale si applicano le disposizioni degliartt. 64 e 65. Su richiesta di parteil giudice dispone chel`interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e499. Prendono poi la parolanell`ordinei difensori della partecivile (76 s. )del responsabile civile (83 s. ) della personacivilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e dell`imputato cheespongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensoripossono replicare una sola volta.

3. Il pubblico ministero e idifensori formulano e illustrano le rispettive conclusioniutilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a normadell`art. 416 comma 2 nonch‚ gli atti e i documenti ammessidal giudice prima dell`inizio della discussione.

4. Se il giudice ritiene di poterdecidere allo stato degli attidichiara chiusa la discussione.

 

422 Sommarie informazioni ai fini delladecisione

1. Quando non provvede a normadall`art. 421 comma 4il giudiceterminata la discussionepuòindicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rendenecessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione.Il pubblico ministero e i difensori possono produrre documenti echiedere l`audizione di testimoni (194 s. ) e di consulenti tecnici(233359360) o I`interrogatorio delle persone indicate nell`art.210.

2. Il giudice ammette le proverichieste dal pubblico ministero o dal difensore della parte civilequando ne risulti manifesta la decisività ai finidell`accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio. Le prove adiscarico richieste dai difensori delle altre parti private sonoammesse se ne appare evidente la decisività ai fini dellapronuncia della sentenza di non luogo a procedere (425).

3. In ogni caso l`imputato puòchiedere di essere sottoposto all`interrogatorioper il quale siapplicano le disposizioni degli artt. 64 e 65.

4. Se le persone di cui il giudice haammesso l`audizione o I`interrogatorio non sono presentiil giudicecon l`ordinanza di ammissione ne dispone la citazione e fissa la datadella nuova udienza. Del provvedimento è data comunicazioneal procuratore generale presso la corte di appello.

5. L`udienza è fissata per unadata anteriore alla scadenza del termine di durata massima delleindagini preliminari (407). Qualora il termine sia giàdecorsoI`udienza è fissata per una data non posteriore alsessantesimo giorno dalla scadenza.

6. La citazione delle persone di cuiil giudice ha ammesso l`audizione o I`interrogatorio ènotificata a cura della parte che ne ha fatto richiesta.

7. L`audizione e l`interrogatoriodelle persone indicate nel comma 1 sono condotti dal giudice. Ilpubblico ministero e i difensori possono porre domandea mezzo delgiudicenell`ordine previsto dall`art. 421 comma 2.Successivamenteil pubblico ministero e i difensori formulano eillustrano le rispettive conclusioni.

423 Modificazione dell`imputazione

1. Se nel corso dell`udienza il fattorisulta diverso da come è descritto nell`imputazione (516)ovvero emerge un reato connesso a norma dell`art. 12 comma 1 lett.b) o una circostanza aggravante (517)il pubblico ministeromodifica l`imputazione e la contesta all`imputato presente. Sel`imputato non è presentela modificazione della imputazioneè comunicata al difensoreche rappresenta l`imputato ai finidella contestazione.

2. Se risulta a carico dell`imputatoun fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizioper il quale si debba procedere di ufficioil giudice ne autorizzala contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi èil consenso dell`umputato (518).

424 Provvedimenti del giudice

1. Subito dopo che è statadichiarata chiusa la discussioneil giudice procede alladeliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere (425) odecreto che dispone il giudizio (429).

2. Il giudice dà immediatalettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione perle parti presenti.

3. II provvedimento èimmediatamente depositato in cancelleria (128). Le parti hannodiritto di ottenerne copia.

4. Qualora non sia possibileprocedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di nonluogo a procedereil giudice provvede non oltre il trentesimo giornoda quello della pronuncia (544).

 

 

425 Sentenza di non luogo a procedere

1. Se sussiste una causa che estingueil reato (150 s. c. p. ) o per la quale l`azione penale nondoveva essere iniziata o non deve essere proseguita (336 s. )se ilfatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quandorisulta che il fatto non sussiste o che l`imputato non lo ha commessoo che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona (nonimputabile) o non punibile per qualsiasi altra causa il giudicepronuncia sentenza di non luogo a procedereindicandone la causa neldispositivo.

2. Si applicano le disposizionidell`art. 537.

426 Requisiti della sentenza

1. La sentenza contiene:

a) l`intestazione "in nome delpopolo italiano" e l`indicazione dell`autorità che l`hapronunciata;

b) le generalità dell`imputato ole altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchéle generalità delle altre parti private;

c) l`imputazione (417423);

d) l`esposizione sommaria dei motivi difatto e di diritto su cui la decisione è fondata;

e) il dispositivocon l`indicazionedegli articoli di legge applicati;

f) la data e la sottoscrizione delgiudice.

2. In caso di impedimento delgiudicela sentenza è sottoscritta dal presidente deltribunale previa menzione della causa della sostituzione.

3. Oltre che nel caso previstodall`art. 125 comma 3la sentenza è nulla se manca o èincompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero semanca la sottoscrizione del giudice.

427 Condanna del querelante alle spesee ai danni

1. Quando si tratta di reato per ilquale si procede a querela della persona offesa (336 s. )con lasentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussisteo I`imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante alpagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato .

2. Nei casi previsti dal comma 1 ilgiudicequando ne è fatta domanda condanna inoltre ilquerelante alla rifusione delle spese sostenute dall`imputato eseil querelante si è costituito parte civile (76 s. )anche diquelle sostenute dal responsabile civile (83 s. ) citato ointervenuto. Quando ricorrono giusti motivile spese possonoessere compensate in tutto o in parte.

3. Se vi è colpa graveilgiudice può condannare il querelante a risarcire i danniall`imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.

4. Contro il capo della sentenza dinon luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possonoproporre impugnazionea norma dell`art. 428il querelanteI`imputato e il responsabile civile.

5. Se il reato è estinto perremissione della querelasi applica la disposizione dell`art. 340comma 4.

428 Impugnazione della sentenza di nonluogo a procedere

1. Salvo quanto previsto dall`art.593comma 3contro la sentenza di non luogo a procedere possonoproporre appello:

a) il procuratore della Repubblica e ilprocuratore generale;

b) l`imputatosalvo che con lasentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o chel`imputato non lo ha commesso.

2. Sull`impugnazione decide la cortedi appello in camera di consiglio con le forme previste dall`art.127.

3. La persona offesa dal reato (9091) può ricorrere per cassazione nei casi di nullitàprevisti dall`art. 419 comma 7.

4. Il procuratore della Repubblicail procuratore generale e l`imputato possono proporre ricorsoimmediato per cassazione a norma dell`art. 569.

5. Se la sentenza èinappellabile (593)il procuratore generaleil procuratore dellaRepubblica e l`imputato possono ricorrere per cassazione.

6. In caso di appello del procuratoredella Repubblica o del procuratore generalela corte di appellosenon conferma la sentenzapronuncia decreto che dispone il giudizio(429) ovvero sentenza di non luogo a procedere (425) con formula menofavorevole all`imputato.

7. In caso di appello dell`imputatola corte di appellose non conferma la sentenzapronuncia sentenzadi non luogo a procedere con formula più favorevolealI`imputato.

8. Contro la sentenza di non luogo aprocedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere percassazione l`imputato e il procuratore generale.

9. In ogni caso la corte dicassazione decide un camera di consiglio con le forme previstedall`art. 611.

429 Decreto che dispone il giudizio

1. Il decreto che dispone il giudiziocontiene:

a) le generalità dell`umputato ele altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchéle generalità delle altre parti privatecon l`indicazione deidifensori;

b) I`indicazione della persona offesadal reato (9091) qualora risulti identificata;

c) I`enunciazione del fattodellecircostanze aggravanti e di quelle che possono comportarel`applicazione di misure di sicurezza (199 s. )con l`indicazionedei relativi articoli di legge (417423);

d) I`indicazione sommaria delle fontidi prova e dei fatti cui esse si riferiscono;

e) il dispositivocon l`indicazionedel giudice competente per il giudizio (132 att. );

f) I`indicazione del luogodel giornoe dell`ora della comparizionecon l`avvertimento all`imputato chenon comparendo sarà giudicato in contumacia (487);

g) la data e la sottoscrizione delgiudice e dell`ausiliario che l`assiste.

2. Il decreto è nullo sel`umputato non è identificato in modo certo ovvero se manca oè insufficiente l`indicazione di uno dei requisiti previstidal comma 1 lett. c) e f).

3. Tra la data del decreto e la datafissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore aventi giorni.

4. Il decreto è notificatoalla persona offesa e all`imputato che non erano presenti all`udienzapreliminare (133 att. ) almeno venti giorni prima della data fissataper il giudizio .

430 Attività integrativa diindagine del pubblico ministero

1. Successivamente all`emissione deldecreto che dispone il giudizioil pubblico ministero ai fini delleproprie richieste al giudice dei dibattimentopuò compiereattività integrativa di indaginefatta eccezione degli attiper i quali è prevista la partecipazione dell`imputato o deldifensore di questo.

2. La documentazione relativaall`attività indicata nel comma 1 è immediatamentedepositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltàdei difensori di prenderne visione ed estrarne copia (18 Reg. ).

431 Fascicolo per il dibattimento

1. A seguito del decreto che disponeil giudizio (429)la cancelleria forma il fascicolo per ildibattimentonel qualesecondo le prescrizioni del giudicesonoraccolti (2687) :

a) gli atti relativi alla procedibilitàdell`azione penale (336 s. ) e all`esercizio dell`azione civile (76s. );

b) i verbali degli atti non ripetibilicompiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibilicompiuti dal pubblico ministero;

d) i verbali degli atti assuntinell`incidente probatorio (401) e di quelli assunti all`estero aseguito di rogatoria (727-729) ;

e) il certificato generale delcasellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell`art. 236;

f) il corpo del reato e le cosepertinenti al reato (253)qualora non debbano essere custoditialtrove (259).

432 Trasmissione e custodia delfascicolo per il dibattimento

1. Il decreto che dispone il giudizioè trasmesso senza ritardocon il fascicolo previsto dall`art.431 e con l`eventuale provvedimento che abbia disposto misurecautelari in corso di esecuzionealla cancelleria del giudicecompetente per il giudizio.

433 Fascicolo del pubblico ministero

1. Gli atti diversi da quelliprevisti dall`art. 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gliatti acquisiti all`udienza preluminare unitamente al verbaledell`udienza (19 Reg. ) .

2. I difensori hanno facoltàdi prendere visione ed estrarre copianella segreteria del pubblicoministerodegli atti raccolti nel fascicolo formato a norma delcomma 1.

3. Nel fascicolo del pubblicoministero è altresì inserita la documentazionedell`attività prevista dall`art. 430 quando di essa le partisi sono servite per la formulazione di richieste al giudice deldibattimento e quest`ultimo le ha accolte.

 

TITOLO X

REVOCADELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

Artt.434-437

 

Vedi art 221 D. Lgs. 19. 2. 1998.n. 51

434 Casi di revoca

1. Se dopo la pronuncia di unasentenza di non luogo a procedere (425) sopravvengono o si scoprononuove fonti di prova cheda sole o unitamente a quelle giàacquisitepossono determinare il rinvio a giudizioil giudice perle indagini preliminarisu richiesta del pubblico ministerodisponela revoca della sentenza.

435 Richiesta di revoca

1. Nella richiesta di revoca ilpubblico ministero indica le nuove fonti di provaspecifica sequeste sono già state acquisite o sono ancora da acquisire erichiedenel primo casoil rinvio a giudizio (416417) enelsecondola riapertura delle indagini.

2. Con la richiesta sono trasmessialla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti diprova.

3. Il giudicese non dichiarainammissibile la richiestadesigna un difensore all`imputato che nesia privofissa la data dell`udienza in camera di consiglio e ne fadare avviso al pubblico ministeroall`imputatoal difensore e allapersona offesa. Il procedimento si svolge nelle forme previstedall`art. 127.

436 Provvedimenti del giudice

1. Sulla richiesta di revoca ilgiudice provvede con ordinanza.

2. Quando revoca la sentenza di nonluogo a procedereil giudicese il pubblico ministero ha chiesto ilrinvio a giudiziofissa l`udienza preliminare (418)dandone avvisoagli interessati presenti e disponendo per gli altri lanotificazione; altrimenti ordina la riapertura delle indagini.

3. Con l`ordinanza di riaperturadelle indaginiil giudice stabilisce per il loro compimento untermine improrogabile non superiore a sei mesi.

4. Entro la scadenza del termineilpubblico ministeroqualora sulla base dei nuovi atti di indagine nondebba chiedere l`archiviazionetrasmette alla cancelleria delgiudice la richiesta di rinvio a giudizio (416417).

437 Ricorso per cassazione

1. Contro l`ordinanza che dichiarainammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministeropuò proporre ricorso per cassazione (606).

 

LIBRO VI

PROCEDIMENTISPECIALI

 

TITOLO IGIUDIZIO ABBREVIATO

Artt.438-443

 

Vedi art223 d. lgs. 19. 2. 1998.n. 51

438 Presupposti del giudizio abbreviato

1. L`imputato può chiederecon il consenso del pubblico ministeroche il processo sia definitonell`udienza preliminare (420 s. ).

2. La richiesta e il consensonell`udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sonoformulati con atto scritto.

3. La volontà dell`imputato èespressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122) e lasottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall`art.583 comma 3.

439 Richiesta di giudizio abbreviato

1. La richiesta è depositatain cancelleria unitamente all`atto di consenso del pubblico ministeroalmeno cinque giorni prima della data fissata per l`udienza (418).

2. La richiesta e il consenso possonoessere presentati anche nel corso dell`udienza preliminare fino a chenon siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422.

440 Provvedimenti del giudice

1. Sulla richiesta il giudiceprovvede con ordinanzacon la quale dispone il giudizio abbreviatose ritiene che il processo possa essere definito allo stato degliatti .

2. L`ordinanza di accoglimento o dirigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni primadella data dell`udienza. Nel caso previsto dall`art. 439 comma 2il giudice decide immediatamente in udienzadando letturadell`ordinanza.

3. In caso di rigettola richiestapuò essere riproposta fino al termine previsto dall`art. 439comma 2.

441 Svolgimento del giudizio abbreviato

1. Nel giudizio abbreviato siosservano in quanto applicabilile disposizioni previste perl`udienza preliminarefatta eccezione di quelle degli artt. 422 e423.

2. La costituzione di parte civile(76 s ) intervenuta dopo la conoscenza dell`ordinanza che dispone ilgiudizio abbreviato equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Se la parte civile non haaccettato il rito abbreviatonon si applica la disposizionedell`art. 75 comma 3.

442 Decisione

1. Terminata la discussione (421)ilgiudice provvede a norma degli artt. 529 e ss.

2. In caso di condannala pena cheil giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze èdiminuita di un terzo . Alla pena dell`ergastolo èsostituita quella della reclusione di anni trenta (l’ultimoperiodo è stato dichiarato illegittimo dalla CorteCostituzionale).

3. La sentenza è notificataall`imputato che non sia comparso (134 att. ).

4. Si applica la disposizionedell`art. 426 comma 2.

443 Limiti all`appello

1. L`imputato e il pubblico ministeronon possono proporre appello contro:

a) le sentenze di proscioglimento (529s. )quando l`appello tende a ottenere una diversa formula;

b) le sentenze con le quali sonoapplicate sanzioni sostitutive .

2. L`imputato non può proporreappello contro le sentenze di condanna (a una pena che comunque nondeve essere eseguita ovvero ) alla sola pena pecuniaria.

3. Il pubblico ministero non puòproporre appello contro le sentenze di condanna (533)salvo che sitratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

4. Il giudizio di appello si svolgecon le forme previste dall`art. 599 .

 

TITOLO II

APPLICAZIONEDELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

Artt.444-448

 

Vedi art224 d. lgs. 19. 2. 1998.n. 51

444 Applicazione della pena surichiesta

1. L`imputato e il pubblico ministeropossono chiedere al giudice l`applicazionenella specie e nellamisura indicatadi una sanzione sostitutiva o di una penapecuniariadiminuita fino a un terzoovvero di una pena detentivaquando questa tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a unterzonon supera due anni di reclusione o di arrestosoli ocongiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anchedella parte che non ha formulato la richiesta e non deve esserepronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell`art. 129ilgiudicesulla base degli atti (135 att. )se ritiene che laqualificazione giuridica del fatto e l`applicazione e la comparazionedelle circostanze prospettate dalle parti sono correttedispone consentenza l`applicazione della pena indicata (137188 att. )enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delleparti. Se vi è costituzione di parte civile (76)il giudicenon decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizionedell`art. 75 comma 3 .

3. La partenel formulare larichiestapuò subordinarne l`efficacia alla concessione dellasospensione condizionale della pena. In questo caso il giudiceseritiene che la sospensione condizionale non può essereconcessarigetta la richiesta.

445 Effetti dell`applicazione dellapena su richiesta

1. La sentenza prevista dall`art.444 comma 2non comporta la condanna al pagamento delle spese delprocedimento (539) né l`applicazione di pene accessorie (19 c.p. ) e di misure di sicurezza (215 s. c. p. )fatta eccezionedella confisca nei casi previsti dall`art. 240 comma 2 c. p. .Anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento(524)la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili oamministrativi. Salve diverse disposizioni di legge (6892)lasentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

2. Il reato è estinto (136137 att. ) se nel termine di cinque anniquando la sentenzaconcerne un delittoovvero di due anniquando la sentenza concerneuna contravvenzionel`imputato non commette un delitto ovvero unacontravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingueogni effetto penalee se è stata applicata una penapecuniaria o una sanzione sostitutival`applicazione non ècomunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensionecondizionale della pena.

446 Richiesta di applicazione dellapena e consenso

1. Le parti possono formulare larichiesta prevista dall`art. 444 comma 1 fino alla dichiarazione diapertura del dibattimento di primo grado (492; 135 att. ) .

2. La richiesta e il consensonell`udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sonoformulati con atto scritto.

3. La volontà dell`imputato èespressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122) e lasottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall`art.583 comma 3.

4. Il consenso sulla richiesta puòessere dato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento diprimo grado (492)anche se in precedenza era stato negato.

5. Il giudicese ritiene opportunoverificare la volontarietà della richiesta o del consensodispone la comparizione dell`imputato.

6. n pubblico ministeroin caso didissensodeve enunciarne le ragioni.

447 Richiesta di applicazione dellapena nel corso delle indagini preliminari

1. Nel corso delle indaginipreliminari (326 s. )il giudicese è presentata unarichiesta congiunta o una richiesta con il consenso scrittodell`altra partefissacon decreto in calce alla richiestal`udienza per la decisioneassegnandose necessarioun termine alrichiedente per la notificazione all`altra parte. Almeno tre giorniprima dell`udienza il fascicolo del pubblico ministero èdepositato nella cancelleria del giudice.

2. Nell`udienza il pubblico ministeroe il difensore sono sentiti se compaiono.

3. Se la richiesta èpresentata da una parteil giudice fissa con decreto un termineall`altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone chela richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente.Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca ola modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a normadel comma 1.

448 Procedimenti del giudice

1. Nell`udienza prevista dall`art.447nell`udienza preliminare (416 s. ) o nel giudizio (465 s. )il giudicese ne ricorrono le condizionipronuncia immediatamentesentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusuradel dibattimento di primo grado (524) o nel giudizio di impugnazione(601 s. )quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblicoministero e congrua la pena richiesta dall`imputato.

2. In caso di dissensoil pubblicoministero può proporre appello (594); negli altri casi lasentenza è inappellabile.

3. Quando la sentenza èpronunciata nel giudizio di impugnazioneil giudice decidesull`azione civile a norma dell`art. 578.

 

TITOLOIII

GIUDIZIODIRETTISSIMO

Artt449-452

 

449 Casi e modi del giudiziodirettissimo

1. Quando una persona è stataarrestata in flagranza di un reato (380-383)il pubblico ministerose ritiene di dover procederepuò presentare direttamentel`imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimentoper la convalida e il contestuale giudizioentro quarantotto oredall`arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizionidell`art. 391un quanto compatibili (233 coord. ).

2. Se l`arresto non èconvalidatoil giudice restituisce gli atti al pubblico ministero.Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l`imputatoe il pubblico ministero vi consentono.

3. Se l`arresto è convalidatosi procede immediatamente al giudizio.

4. Il pubblico ministero puòaltresìprocedere al giudizio direttissimo quando l`arrestoin flagranza è già stato convalidato. In tal casol`imputato è presentato all`udienza non oltre il quindicesimogiorno dall`arresto.

5. Il pubblico ministero puòinoltreprocedere al giudizio direttissimo nei confronti dellapersona che nel corso dell`interrogatorio (65294374388) ha resoconfessione . L`imputato libero è citato a comparire a unaudienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nelregistro delle notizie di reato (335). L`imputato in stato dicustodia cautelare (284-286) per il fatto per cui si procede èpresentato all`udienza entro il medesimo termine.

6. Quando il reato per cui èrichiesto il giudizio direttissimo risulta connesso (12) con altrireati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta ditale ritosi procede separatamente (18) per gli altri reati e neiconfronti degli altri imputatisalvo che ciò pregiudichigravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabileprevale in ogni caso il rito ordinario.

450 Instaurazione del giudiziodirettissimo

1. Se ritiene di procedere a giudiziodirettissimoil pubblico ministero fa condurre direttamenteall`udienza l`imputato arrestato in flagranza (380-383) o in stato dicustodia cautelare (284-286).

2. Se l`imputato è liberoilpubblico ministero lo cita a comparire all`udienza per il giudiziodirettissimo. Il termine per comparire non può essereinferiore a tre giorni.

3. La citazione contiene i requisitiprevisti dall`art. 429 comma 1 lett. a)b)c)f)conl`indicazione del giudice competente per il giudizio nonché ladata e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizionedell`art. 429 comma 2.

4. Il decretounitamente alfascicolo previsto dall`art. 431formato dal pubblico ministero(138 att. )è trasmesso alla cancelleria del giudicecompetente per il giudizio.

5. Al difensore è notificatosenza ritardo a cura del pubblico ministero l`avviso della datafissata per il giudizio.

6. Il difensore ha facoltà diprendere visione e di estrarre copianella segreteria del pubblicoministerodella documentazione relativa alle indagini espletate(433).

451 Svolgimento del giudiziodirettissimo

1. Nel corso del giudiziodirettissimo si osservano le disposizioni degli art. 470 e ss.

2. La persona offesa e i testimonipossono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario oda un agente di polizia giudiziaria (57).

3. Il pubblico ministerol`imputatoe la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senzacitazione.

4. Il pubblico ministerofuori delcaso previsto dall`art. 450 comma 2contesta l`imputazioneall`imputato presente.

5. Il presidente avvisa l`imputatodella facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovverol`applicazione della pena a norma dell`art. 444.

6. L`imputato è altresìavvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare ladifesa non superiore a dieci giorni.

Quando l`imputato si avvale di talefacoltà il dibattimento è sospeso fino all`udienzaimmediatamente successiva alla scadenza del termine.

452 Trasformazione del rito

1. Se il giudizio direttissimorisulta promosso fuori dei casi previsti dall`art. 449il giudicedispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblicoministero.

2. Se l`imputato chiede il giudizioabbreviato (438) e il pubblico ministero vi consenteil giudiceprima che sia dichiarato aperto il dibattimento (492)dispone conordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizionipreviste per l`udienza preliminarein quanto applicabili (441).Quando il giudice non ritiene di poter decidere allo stato degliattiindica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede adassumere gli elementi necessari ai fini della decisionenelle formepreviste dall`art. 422. Si applicano le disposizioni previstedagli. 441 comma 2442 e 443 .

 

TITOLO IV

GIUDIZIOIMMEDIATO

Artt.453-458

 

453 Casi e modi di giudizio immediato

1. Quando la prova appare evidenteil pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato se lapersona sottoposta alle indagini è stata interrogata (65294374388) sui fatti dai quali emerge l`evidenza della prova ovveroaseguito di invito a presentarsi emesso con l`osservanza delle formeindicate nell`art. 375 comma 3 secondo periodola stessa abbiaomesso di compariresempre che non sia stato addotto un legittimoimpedimento e che non si tratti di persona irreperibile ( 159160) .

2. Quando il reato per cui èrichiesto il giudizio immediato risulta connesso (12) con altri reatiper i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di taleritosi procede separatamente (18) per gli altri reati e neiconfronti degli altri imputatisalvo che ciò pregiudichigravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabileprevale in ogni caso il rito ordinario.

3. L`imputato può chiedere ilgiudizio immediato a norma dell`art. 419 comma 5.

454 Presentazione della richiesta delpubblico ministero

1. Entro novanta giorni dallaiscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall`art.335il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizioimmediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari(328).

2. Con la richiesta ètrasmesso il fascicolo contenente la notizia di reatoladocumentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degliatti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Ilcorpo del reato (2532) e le cose pertinenti al reatosono allegatial fascicoloqualora non debbano essere custoditi altrove.

455 Decisione sulla richiesta digiudizio immediato

1. Il giudiceentro cinque giorniemette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovverorigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblicoministero.

456 Decreto di giudizio immediato

1. Al decreto che dispone il giudizioimmediato si applicano le disposizioni dell`art. 429 commi 1 e 2

2. Il decreto contiene anche l`avvisoche l`imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovverol`applicazione della pena a norma dell`art. 444 .

3. Il decreto è comunicato alpubblico ministero e notificato all`imputato e alla persona offesaalmeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

4. All`imputato e alla persona offesaunitamente al decreto è notificata la richiesta del pubblicoministero.

5. Al difensore dell`imputato ènotificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termineprevisto dal comma 3.

457 Trasmissione degli atti

1. Decorsi i termini previstidall`art. 458 comma 1il decreto che dispone il giudizio immediatoè trasmessocon il fascicolo formato a norma dell`art. 431al giudice competente per il giudizio.

2. Gli atti non inseriti nelfascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero.Si applica la disposizione dell`art. 433 comma 2.

458 Richiesta di giudizio abbreviato

1. L`imputatoa pena di decadenzapuò chiedere il giudizio abbreviato (438) depositando nellacancelleria del giudice per le indagini preliminari (328) larichiestacon la prova della avvenuta notifica al pubblicoministeroentro sette giorni dalla notificazione del decreto digiudizio immediato . Il pubblico ministero ha il termine di cinquegiorni dalla notificazione della richiesta per esprimere il proprioconsenso .

2. Se la richiesta èammissibile e il pubblico ministero ha espresso il proprio consensoil giudice fissa con decreto l`udienza dandone avviso almeno cinquegiorni prima al pubblico ministeroall`imputatoal difensore e allapersona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni previstedagli art. 441442 e 443 .

3. Le disposizioni del presentearticolo non si applicano quando il giudizio immediato è statorichiesto dall`imputato a norma dell`art. 419 comma 5.

 

TITOLO V

PROCEDIMENTOPER DECRETO

Artt.459-464

 

459 Casi di procedimento per decreto

1. Nei procedimenti per reatiperseguibili di ufficioil pubblico ministeroquando ritiene chesi debba applicare soltanto una pena pecuniariaanche se inflitta insostituzione di una pena detentivapuò presentare al giudiceper le indagini preliminari (328)entro sei mesi dalla data in cuiil nome della persona alla quale il reato è attribuito èiscritto nel registro delle notizie di reato (335) e previatrasmissione del fascicolorichiesta motivata di emissione deldecreto penale di condanna (141-2 att. )indicando la misura dellapena e l`eventuale pena accessoria (19 c. p. ) .

2. Il pubblico ministero puòchiedere l`applicazione di una pena diminuita sino alla metàrispetto al minimo edittale.

3. Il giudicequando non accoglie larichiestase non deve pronunciare sentenza di proscioglimento anorma dell`art. 129restituisce gli atti al pubblico ministero .4. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risultala necessità di applicare una misura di sicurezza personale(215 s. c. p. ).

460 Requisiti del decreto di condanna

1. Il decreto di condanna contiene:

a) le generalità dell`imputato ole altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonchéquando occorrequelle della persona civilmente obbligata per la penapecuniaria (89);

b) l`enunciazione del fattodellecircostanze e delle disposizioni di legge violate;

c) la concisa esposizione dei motivi difatto e di diritto su cui la decisione è fondatacomprese leragioni dell`eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimoedittale;

d) il dispositivo;

e) l`avviso (141-3 att. ) chel`imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniariapossono proporre opposizione entro quindici giorni dallanotificazione del decreto e che l`imputato può chiederemediante l`opposizione il giudizio immediato (464) ovvero il giudizioabbreviato (438 s. ) o l`applicazione della pena a norma dell`art.444;

f) l`avvertimento all`imputato e allapersona civilmente obbligata per la pena pecuniaria chein caso dimancata opposizioneil decreto diviene esecutivo;

g) l`avviso che l`imputato e la personacivilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltàdi nominare un difensore (96100);

h) la data e la sottoscrizione delgiudice e dell`ausiliario che lo assiste.

2. Con il decreto di condanna ilgiudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministeroindicando l`entità della eventuale diminuzione della penastessa al di sotto del minimo edittale; pone a carico del condannatole spese del procedimento (535); ordina la confisca (240 c. p. ) ola restituzione delle cose sequestrate (263 s. ); concede lasospensione condizionale della pena (163 c. p. ) e la non menzionedella condanna nel certificato penale spedito a richiesta privata(175 c. p. ). Nei casi previsti dagli art. 196 e 197 c. p.dichiara altresì la responsabilità della personacivilmente obbligata per la pena pecuniaria.

3. Copia del decreto ècomunicata al pubblico ministero ed è notificata con ilprecetto al condannato ese del casoalla persona civilmenteobbligata per la pena pecuniaria.

4. Se non è possibile eseguirela notificazione per irreperibilità dell`imputatoil giudicerevoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti alpubblico ministero.

5. Il decreto penale di condannaanche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nelgiudizio civile o amministrativo (651654).

461 Opposizione

1. Nel termine di quindici giornidalla notificazione del decreto (140 att. )l`imputato e la personacivilmente obbligata per la pena pecuniaria (89)personalmente o amezzo del difensore eventualmente nominatopossono proporreopposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria delgiudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovveronella cancelleria del tribunale del luogo in cui si troval`opponente.

2. La dichiarazione di opposizionedeve indicarea pena di inammissibilitàgli estremi deldecreto di condannala data del medesimo e il giudice che lo haemesso. Ove non abbia già provveduto in precedenzanelladichiarazione l`opponente può nominare un difensore difiducia.

3. Con l`atto di opposizionel`imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto dicondanna il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato(438 s. ) o l`applicazione della pena a norma dell`art. 444.

4. L`opposizione èinammissibileoltre che nei casi indicati nel comma 2quando èproposta fuori termine o da persona non legittimata.

5. Se non è propostaopposizione o se questa è dichiarata inammissibileil giudiceche ha emesso il decreto di condanna ne ordina l`esecuzione.

6. Contro l`ordinanza diinamissibilità l`opponente può proporre ricorso percassazione (606).

462 Restituzione nel termine perproporre opposizione

1. L`imputato e la persona civilmenteobbligata per la pena pecuniaria (89) sono restituiti nel termine perproporre opposizione a norma dell`art. 175.

463 Opposizione proposta soltanto daalcuni interessati

1. L`esecuzione del decreto dicondanna pronunciato a carico di più persone imputate dellostesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hannoproposto opposizione fino a quando il giudizio conseguenteall`opposizione proposta da altri coimputati non sia definito conpronuncia irrevocabile (648).

2. Se l`opposizione è propostadal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per lapena pecuniaria (89)gli effetti si estendono anche a quella fra ledette parti che non ha proposto opposizione

464 Giudizio conseguenteall`opposizione

1. Se l`opponente ha chiesto ilgiudizio immediatoil giudice emette decreto a norma dell`art. 456commi 13 e 5 (160 att. ); se l`opponente ha chiesto il giudizioabbreviato (438 s. ) o l`applicazione della pena a norma dell`art.444il giudice fissa con decreto un termine entro il quale ilpubblico ministero deve esprimere il consensodisponendo che larichiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a curadell`opponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso ilconsenso nel termine stabilito ovvero l`imputato non abbia formulatonell`atto di opposizione alcuna richiestail giudice emette decretodi giudizio immediato .

2. Il giudicese è presentatadomanda di oblazione (141 att. ) contestuale all`opposizionedecidesulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma delcomma 1.

3. Nel giudizio conseguenteall`opposizione il giudice revoca il decreto penale di condanna.

4. Il giudice può applicare inogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissatanel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.

5. Con la sentenza che prosciogliel`imputato perché il fatto non sussistenon è previstodalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di unacausa di giustificazioneil giudice revoca il decreto di condannaanche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hannoproposto opposizione.

 

LIBRO VIIGIUDIZIO

 

TITOLO I

ATTIPRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

Artt.465-469

 

465 Atti del presidente del tribunale odella Corte di Assise

1. Il presidente del tribunale odella corte di assisericevuto il decreto che dispone il giudizio(429456464)puòcon decretoper giustificati motivianticipare l`udienza o differirla non più di una volta (143att. ).

2. Il provvedimento ècomunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private (60768489)alla persona offesa (90) e ai difensori; nel caso dianticipazionefermi restando i termini previsti dall`art. 429commi 3 e 4il provvedimento è comunicato e notificato almenosette giorni prima della nuova udienza.

466 Facoltà dei difensori

1. Durante il termine per comparirele parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visionenel luogo dove si trovanodelle cose sequestratedi esaminare incancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per ildibattimento (431432) e di estrarne copia.

467 Atti urgenti

1. Nei casi previsti dall`art. 392il presidente del tribunale o della Corte di Assise disponearichiesta di partel`assunzione delle prove non rinviabiliosservando le forme previste per il dibattimento (240 bis coord. ).

2. Del giornodell`ora e del luogostabiliti per il compimento dell`atto è dato avviso almenoventiquattro ore prima al pubblico ministeroalla persona offesa eai difensori.

3. I verbali degli atti compiuti sonoinseriti nel fascicolo per il dibattimento.

468 Citazione di testimoniperiti econsulenti tecnici

1. Le parti che intendono chiederel`esame di testimoni (194 s. )periti (220 s. ) o consulentitecnici (225233) devonoa pena di inammissibilitàdepositare in cancelleriaalmeno sette giorni prima della datafissata per il dibattimentola lista con la indicazione dellecircostanze su cui deve vertere l`esame.

2. Il presidente del tribunale odella Corte di Assisequando ne sia fatta richiestaautorizza condecreto la citazione dei testimoniperiti e consulenti tecniciindicati nelle liste (142144145 att. )escludendo letestimonianze vietate dalla legge (62194 s. ) e quellemanifestamente sovrabbondanti (190). Il provvedimento nonpregiudica la decisione sull`ammissibilità della prova a normadell`art. 495.

3. I testimoni e i consulenti tecniciindicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente aldibattimento.

4. In relazione alle circostanzeindicate nelle listeciascuna parte può chiedere la citazionea prova contraria di testimoni periti e consulenti tecnici noncompresi nella propria listaovvero presentarli al dibattimento.

4 bis. La parte che intende chiederel`acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale (238)deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste.Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali lastessa o altra parte chiede la citazionequesta è autorizzatadal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammessol`esame a norma dell`art. 495 .

5. Il presidente in ogni caso disponedi ufficio la citazione del perito nominato nell`incidente probatorioa norma dell`art. 392 comma 2.

469 Proscioglimento prima deldibattimento

1. Salvo quanto previsto dall`art.129comma 2se l`azione penale non doveva essere iniziata o nondeve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se peraccertarlo non è necessario procedere al dibattimentoilgiudicein camera di consiglio (127)sentiti il pubblico ministeroe l`imputato e se questi non si oppongonopronuncia sentenzainappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa neldispositivo.

 

TITOLO IIDIBATTIMENTO

 

CAPO IDisposizioni generali

Artt.470-483

 

470 Disciplina dell`udienza

1. La disciplina dell`udienza e ladirezione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decidesenza formalitàun sua assenza la disciplina dell`udienza èesercitata dal pubblico ministero (21 reg. ).

2. Per l`esercizio delle funzioniindicate un questo Capoil presidente (131) o il pubblico ministero(378) si avvaleove occorraanche della forza pubblicache dàimmediata esecuzione ai relativi provvedimenti.

471 Pubblicità dell`udienza

1. L`udienza è pubblica a penadi nullità (147 att. ).

2. Non sono ammessi nell`aula diudienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciottole personeche sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono unstato di ubriachezzadi intossicazione o di squilibrio mentale.

3. Se alcuna di queste persone deveintervenire all`udienza come testimoneè fatta allontanarenon appena la sua presenza non è più necessaria.

4. Non è consentita lapresenza in udienza di persone armatefatta eccezione per gliappartenenti alla forza pubblicané di persone che portinooggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolaresvolgimento dell`udienza sono espulse per ordine del presidente ounsua assenzadel pubblico ministerocon divieto di assistere alleulteriori attività processuali.

5. Per ragioni di ordineilpresidente può disporrein casi eccezionaliche l`ammissionenell`aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.

6. I provvedimenti menzionati nelpresente articolo sono dati oralmente e senza formalità.

472 Casi in cui si procede a portechiuse

1. Il giudice dispone che ildibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quandola pubblicità può nuocere al buon costume ovverose viè richiesta dell`autorità competentequando lapubblicità può comportare la diffusione di notizie damantenere segrete nell`interesse dello Stato .

2. Su richiesta dell`interessatoilgiudice dispone che si proceda a porte chiuse all`assunzione di proveche possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoniovvero delle parti private un ordine a fatti che non costituisconooggetto dell`imputazione. Quando l`interessato è assente oestraneo al processoil giudice provvede di ufficio.

3. Il giudice dispone altresìche il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiusequando la pubblicità può nuocere alla pubblica igienequando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano ilregolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessariosalvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati .

4. Il giudice può disporre cheavvenga a porte chiuse l`esame dei minorenni.

473 Ordine di procedere a porte chiuse

1. Nei casi previsti dall`art. 472il giudicesentite le partidisponecon ordinanza pronunciata inpubblica udienzache il dibattimento o alcuni atti di esso sisvolgano a porte chiuse. L`ordinanza è revocata con lemedesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

2. Quando si è ordinato diprocedere a porte chiusenon possono per alcun motivo essere ammessenell`aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto oil dovere di intervenire. Nei casi previsti dall`art. 472 comma3il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.

3. I testimonii periti e iconsulenti tecnici sono assunti secondo l`ordine in cui vengonochiamati efatta eccezione di quelli che sia necessario trattenerenell`aula di udienzavi rimangono per il tempo strettamentenecessario.

474 Assistenza dell`imputatoall`udienza

1. L`imputato assiste all`udienzalibero nella personaanche se detenutosalvo che in questo casosiano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o diviolenza.

475 Allontanamento coattivodell`imputato

1. L`imputato chedopo essere statoammonitopersiste nel comportarsi in modo da impedire il regolaresvolgimento dell`udienzaè allontanato dall`aula conordinanza del presidente.

2. L`imputato allontanato siconsidera presente ed è rappresentato dal difensore.

3. L`imputato allontanato puòessere riammesso nell`aula di udienzain ogni momentoanche diufficio. Qualora l`imputato debba essere nuovamente allontanato ilgiudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulsodall`aulacon divieto di partecipare ulteriormente al dibattimentose non per rendere le dichiarazioni previste dagli artt. 503 e 523comma 5.

476 Reati commessi in udienza

1. Quando viene commesso un reato inudienzail pubblico ministero procede a norma di leggedisponendol`arresto dell`autore nei casi consentiti (380381).

2. Non è consentito l`arrestodel testimone in udienza per reati concernenti il contenuto delladeposizione (207).

477 Durata e prosecuzione deldibattimento

1. Quando non è assolutamentepossibile esaurire il dibattimento in una sola udienzail presidentedispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo.

2. Il giudice può sospendereil dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità eper un termine massimo checomputate tutte le dilazioninonoltrepassi i dieci giorniesclusi i festivi.

3. Il presidente dà oralmentegli avvisi opportuni e l`ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gliavvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro chesono comparsi o debbono considerarsi presenti (475-2487-2488502-2)

478 Questioni incidentali

1. Sulle questioni incidentaliproposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decideimmediatamente con ordinanzaprevia discussione nei modi previstidall`art. 491.

479 Questioni civili o amministrative

1. Fermo quanto previsto dall`art.3qualora la decisione sull`esistenza del reato dipenda dallarisoluzione di una controversia civile o amministrativa diparticolare complessitàper la quale sia già in corsoun procedimento presso il giudice competenteil giudice penalesela legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettivacontroversapuò disporre la sospensione del dibattimentofino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata ingiudicato.

2. La sospensione è dispostacon ordinanzacontro la quale può essere proposto ricorso percassazione (606). Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3. Qualora il giudizio civile oamministrativo non si sia concluso nel termine di un annoilgiudiceanche di ufficiopuò revocare l`ordinanza disospensione.

480 Verbale di udienza

1. L`ausiliario che assiste ilgiudice (126) redige il verbale di udienza (134 s. )nel quale sonoindicati:

a) il luogola datal`ora di aperturae di chiusura dell`udienza;

b. ) i nomi e i cognomi dei giudici;

c) il nome e il cognome delrappresentante del pubblico ministerole generalitàdell`imputato o le altre indicazioni personali che valgono aidentificarlo nonché le generalità delle altre parti edei loro rappresentantii nomi e i cognomi dei difensori.

2. Il verbale di udienza èinserito nel fascicolo per il dibattimento.

481 Contenuto del verbale

l. Il verbale descrive le attivitàsvolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e leconclusioni del pubblico ministero e dei difensori.

2. I provvedimenti dati oralmente dalpresidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti delgiudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati alverbale.

482 Diritto delle parti in ordine alladocumentazione

1. Le parti hanno diritto di fareinserire nel verbaleentro i limiti strettamente necessariognidichiarazione a cui abbiano interesse (141)purché noncontraria alla legge. Le memorie scritte (121) presentate dalleparti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegateal verbale.

2. Il presidente può disporreanche di ufficioche l`ausiliario dia lettura di singole parti delverbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza.Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonchésulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1il presidentedecide con ordinanza.

483 Sottoscrizione e trascrizione delverbale

1. Subito dopo la conclusionedell`udienza o la chiusura del dibattimento (524)il verbalesottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che loha redattoè presentato al presidente per l`apposizione delvisto.

2. Salvo quanto previsto dall`art.528i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sonotrascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loroformazione (138).

3. I verbali e le trascrizioni sonoacclusi al fascicolo per il dibattimento.

 

CAPO IIAtti introduttivi

Artt.484-495

 

484 Costituzione delle parti

1. Prima di dare inizio aldibattimentoil presidente controlla la regolare costituzione delleparti.

2. Qualora il difensore dell`imputatonon sia presenteil presidente designa come sostituto altrodifensore a norma dell`art. 97 comma 4.

485 Rinnovazione della citazione

1. Il giudice disponeanche diufficioche sia rinnovata la citazione a giudizio (143 att. )quando è provato o appare probabile che l`imputato non neabbia avuto effettiva conoscenzasempre che il fatto non sia dovutoa sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna aldifensore a norma degli artt. 159161 comma 4 e 169.

2. La probabilità chel`imputato non abbia avuto conoscenza della citazione èliberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non puòformare oggetto di discussione successiva né motivo diimpugnazione.

486 Impedimento a compariredell`imputato o del difensore

1. Quando l`imputatoanche sedetenutonon si presenta alla prima udienza e risulta che l`assenzaè dovuta ad assoluta impossibilità di comparire percaso fortuitoforza maggiore o altro legittimo impedimentoilgiudice con ordinanzaanche di ufficiosospende o rinvia ildibattimentofissa la data della nuova udienza e dispone che siarinnovata la citazione a giudizio (143 att. ).

2. Nello stesso modo il giudiceprovvede quando appare probabile che l`assenza dell`imputato siadovuta ad assoluta impossibilità di comparire per casofortuito o forza maggiore. La probabilità èliberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto didiscussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l`imputatoanche sedetenutonon si presenta alle successive udienze e ricorrono lecondizioni previste dal comma 1il giudice sospende (477) o rinviaanche di ufficio il dibattimentofissa con ordinanza la data dellanuova udienza e ne dispone la notificazione all`imputato.

4. In ogni caso la letturadell`ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione egli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti(475-2488).

5. Il giudice provvede a norma delcomma 3 anche nel caso di assenza del difensorequando risulta chela stessa è dovuta ad assoluta impossibilità dicomparire per legittimo impedimento purché prontamentecomunicato. Tale disposizione non si applica se l`imputato èassistito da due difensori e l`impedimento riguarda uno dei medesimiovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto oquando l`imputato chiede che si proceda in assenza del difensoreimpedito.

487 Contumacia dell`imputato

1. Se l`imputatolibero o detenutonon compare all`udienza e non ricorrono le condizioni indicate negliartt. 485 e 486 commi 1 e 2 il giudicesentite le parti nedichiara la contumaciasalvo che risulti la nullità dell`attodi citazione (42945024564641) o della sua notificazione (171).In tal caso il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia ildibattimento e dispone la rinnovazione degli atti nulli (185; 143att. ).

2. L`imputatoquando si procede insua contumaciaè rappresentato nel dibattimento daldifensore.

3. Se l`imputato compare prima delladecisione (525 s. )il giudice revoca l`ordinanza che ha dichiaratola contumacia. In tal caso l`imputato può rendere ledichiarazioni previste dall`art. 494 ese la comparizione avvieneprima dell`inizio della discussione finale (523)può chiederedi essere sottoposto all`esame a norma dell`art. 503. In ognicaso il dibattimento non può essere sospeso (477) o rinviato acausa della comparizione tardiva.

4. L`ordinanza dichiarativa dellacontumacia è nulla se al momento della pronuncia vi èla prova che l`assenza dell`imputato è dovuta a mancataconoscenza della citazione a norma dell`art. 485 comma 1 ovvero adassoluta impossibilità di comparire per caso fortuitoforzamaggiore o altro legittimo impedimento.

5. Se la prova indicata nel comma 4perviene dopo la pronuncia dell`ordinanza prevista dal comma 1maprima della decisione (524 s. )il giudice revoca l`ordinanzamedesima ese l`imputato non è comparsosospende (477) orinvia anche di ufficio il dibattimento. Restano comunque validigli atti compiuti in precedenzama se l`imputato ne fa richiesta edimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpail giudice dispone l`assunzione o la rinnovazione degli atti cheritiene rilevanti ai fini della decisione .

6. Quando si procede a carico di piùimputatisi applicano le disposizioni dell`art. 18 comma 1 lett.c) e d).

488 Assenza e allontanamento volontariadell`imputato

1. Le disposizioni degli artt. 486e 487 non si applicano quando l`imputatoanche se impeditochiede oconsente che il dibattimento avvenga in sua assenza ose detenutorifiuta di assistervi. L`imputato in tali casi èrappresentato dal difensore.

2. L`imputato chedopo esserecomparsosi allontana dall`aula di udienza è consideratopresente ed è rappresentato dal difensore.

3. Le disposizioni del comma 2 siapplicano anche quando l`imputato detenuto evade (385 c. p. ) inqualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli intervalli diesso.

489 Dichiarazioni del contumace

1. L`imputato già contumaceche prova di non avere avuto conoscenza del procedimento a suocaricopuò chiedere di rendere le dichiarazioni previstedall`art. 494. Nel corso del giudizio di cassazione (610 s. ) ledichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari pressoil tribunale del luogo un cui l`imputato si trova.

2. L`imputato nella richiestaprevista dal comma 1 può nominare un difensore (96) al qualedeve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato perl`audizione; in mancanzail giudice designa un difensore di ufficio(97). Se l`imputato si trova in stato di custodia cautelare(284-286)le dichiarazioni devono essere assunte entro un terminenon superiore a quindici giorni da quello un cui è pervenutala richiesta.

3. La disposizione del comma 1 siapplica anche nei confronti del condannato nel corso del giudizio direvisione (636) o nella fase della esecuzione (655 s. ). In talcaso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato sitrova.

4. Il verbale delle dichiarazionirese dall`imputato o dal condannato è trasmesso senza ritardoalla corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla qualepende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state resedal condannato e non pende giudizio di revisioneil relativo verbaleè trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a normadell`art. 677.

490 Accompagnamento coattivodell`imputato assente o contumace

1. Il giudicea norma dell`art.132può disporre l`accompagnamento coattivo dell`imputatoassente (488) o contumace (487)quando la sua presenza ènecessaria per l`assunzione di una prova diversa dall`esame.

491 Questioni preliminari

1. Le questioni concernenti lacompetenza per territorio o per connessione (2123)le nullitàindicate nell`art. 181 commi 2 e 3la costituzione di parte civile(7680)la citazione o l`intervento del responsabile civile (838586) e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria(89) e l`intervento degli enti e delle associazioni previstidall`art. 91 sono precluse se non sono proposte subito dopocompiuto per la prima volta l`accertamento della costituzione delleparti e sono decise immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 siapplica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicoloper il dibattimento (431) e la riunione o la separazione dei giudizi(1718)salvo che la possibilità di proporle sorga soltantonel corso del dibattimento.

3. Le questioni preliminari sonodiscusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parteprivata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempostrettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sonoammesse repliche.

4. Il giudice provvede in merito agliatti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimentoovvero eliminati da esso (148 att. ).

5. Sulle questioni preliminari ilgiudice decide con ordinanza.

492 Dichiarazione di apertura deldibattimento

1. Compiute le attivitàindicate negli art. 484 e ss.il presidente dichiara aperto ildibattimento.

2. L`ausiliario che assiste ilgiudice (126) dà lettura dell`imputazione.

493 Esposizione introduttiva erichieste di prova

1. Il pubblico ministero esponeconcisamente i fatti oggetto dell`imputazione e indica le prove dicui chiede l`ammissione.

2. Successivamentenell`ordineidifensori della parte civiledel responsabile civiledella personacivilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell`imputato indicanoi fatti che intendono provare e chiedono l`ammissione delle prove.

3. E` ammessa l`acquisizione di provenon indicate nella lista prevista dall`art. 468 quando la parte chele richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

4. Il presidente regola l`esposizioneintroduttiva e impedisce ogni divagazioneripetizione einterruzione.

494 Dichiarazioni spontaneedell`imputato

1. Esaurita l`esposizioneintroduttiva (493)il presidente informa l`imputato che egli hafacoltà di rendere in ogni stato del dibattimento ledichiarazioni che ritiene opportunepurché esse siriferiscano all`oggetto dell`imputazione e non intralcinol`istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazionil`imputato non si attiene all`oggetto dell`imputazioneil presidentelo ammonisce ese l`imputato persistegli toglie la parola.

2. L`ausiliario (126) riproduceintegralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1salvo che ilgiudice disponga che il verbale sia redatto un forma riassuntiva(140).

495 Provvedimenti del giudice in ordinealla prova

1. Il giudicesentite le partiprovvede con ordinanza all`ammissione delle prove a norma degli artt.190 comma 1e 190 bis. Quando è stata ammessal`acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti (238)ilgiudice provvede un ordine alla richiesta di nuova assunzione dellastessa prova (147 bis-2 att. ) solo dopo l`acquisizione delladocumentazione relativa alla prova dell`altro procedimento .

2. L`imputato ha dirittoall`ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituentioggetto delle prove a caricolo stesso diritto spetta al pubblicoministero in ordine alle prove a carico dell`imputato sui fatticostituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provvedasulla domandale parti hanno facoltà di esaminare i documenti(234 s. ) di cui è chiesta l`ammissione.

4. Nel corso dell`istruzionedibattimentaleil giudice decide con ordinanza sulle eccezioniproposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove.n giudicesentite le partipuò revocare con ordinanzal`ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove giàescluse.

 

CAPO IIIIstruzione dibattimentale

Artt.496-515

 

496 Ordine nell`assunzione delle prove

1. L`istruzione dibattimentale iniziacon l`assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero eprosegue con l`assunzione di quelle richieste da altre partinell`ordine previsto dall`art. 493 comma 2.

2. Le parti possono concordare undiverso ordine di assunzione delle prove.

497 Atti preliminari all`esame deitestimoni

1. I testimoni (194 s. ) sonoesaminati l`uno dopo l`altro nell`ordine prescelto dalle parti che lihanno indicati (149 att. ).

2. Prima che l`esame abbia inizioilpresidente avverte il testimone dell`obbligo di dire la verità.Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordiciilpresidente avverte altresì il testimone delle responsabilitàpreviste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti (372 c.p. ) e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: ìConsapevoledella responsabilità morale e giuridica che assumo con la miadeposizionemi impegno a dire tutta la verità e a nonnascondere nulla di quanto è a mia conoscenza". Loinvita quindi a fornire le proprie generalità.

3. L`osservanza delle disposizionidel comma 2 è prescritta a pena di nullità.

498 Esame diretto e controesame deitestimoni

1. Le domande sono rivoltedirettamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiestol`esame del testimone.

2. Successivamente altre domandepossono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l`esamesecondo l`ordine indicato nell`art. 496.

3. Chi ha chiesto l`esame puòproporre nuove domande.

4. L`esame testimoniale del minorenne(4722) è condotto dal presidente su domande e contestazioniproposte dalle parti. Nell`esame il presidente può avvalersidell`ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologiainfantile. Il presidente sentite le partise ritiene che l`esamediretto del minore non possa nuocere alla serenità del testedispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle formepreviste dai commi precedenti. L`ordinanza può essererevocata nel corso dell`esame.

499 Regole per l`esame testimoniale

1. L`esame testimoniale si svolgemediante domande su fatti specifici.

2. Nel corso dell`esame sono vietatele domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.

3. Nell`esame condotto dalla parteche ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha uninteresse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire lerisposte.

4. Il presidente cura che l`esame deltestimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

5. Il testimone può essereautorizzato dal presidente a consultarein aiuto della memoriadocumenti da lui redatti (1365 142)

6. Durante l`esameil presidenteanche di ufficiointerviene per assicurare la pertinenza delledomandela genuinità delle rispostela lealtàdell`esame e la correttezza delle contestazioni.

500 Contestazioni nell`esametestimoniale

1. Fermi i divieti di lettura e diallegazionele partiper contestare in tutto o in parte ilcontenuto della deposizionepossono servirsi delle dichiarazioniprecedentemente rese dal testimone (351362422) e contenute nelfascicolo del pubblico ministero (433).

2. Tale facoltà puòessere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestareil testimone abbia già deposto.

2 bis. Le parti possono procederealla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omettein tutto o in partedi rispondere sulle circostanze riferite nelleprecedenti dichiarazioni (372 c. p. ) .

3. Le dichiarazioni utilizzate per lacontestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire lacredibilità della persona esaminata.

4. Quandoa seguito dellacontestazionesussiste difformità rispetto al contenuto delladeposizionele dichiarazioni utilizzate per la contestazione sonoacquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate comeprova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi diprova che ne confermano l`attendibilità.

5. Le dichiarazioni acquisite a normadel comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermatiquandoanche per le modalità della deposizione o per altrecircostanze emerse dal dibattimentorisulta che il testimone èstato sottoposto a violenzaminacciaofferta o promessa di denaro odi altra utilitàaffinché non deponga o deponga ilfalso (372 c. p. ) ovvero risultano altre situazioni che hannocompromesso la genuinità dell`esame.

6. Le dichiarazioni assunte dalgiudice a norma dell`art. 422 costituiscono prova dei fatti in esseaffermatise sono state utilizzate per le contestazioni previste dalpresente articolo.

501 Esame dei periti e dei consulentitecnici

1. Per l`esame dei periti (220 s. )e dei consulenti tecnici (225233359360) si osservano ledisposizioni sull`esame dei testimoni (497 s. )in quantoapplicabili.

2. Il perito e il consulente tecnicohanno in ogni caso facoltà di consultare documentinotescritte e pubblicazioniche possono essere acquisite anche diufficio (136).

502 Esame a domicilio di testimoniperiti e consulenti tecnici

1. In caso di assoluta impossibilitàdi un testimonedi un perito o di un consulente tecnico a comparireper legittimo impedimentoil giudicea richiesta di partepuòdisporne l`esame nel luogo in cui si trovadando comunicazioneanorma dell`art. 477 comma 3del giornodell`ora e del luogodell`esame.

2. L`esame si svolge con le formepreviste dagli articoli precedentiesclusa la presenza del pubblico(471). L`imputato e le altre parti private sono rappresentati dairispettivi difensori. Il giudicequando ne è fattarichiestaammette l`intervento personale dell`imputato interessatoall`esame.

503 Esame delle parti private

1. Il presidente dispone l`esamedelle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbianoconsentitosecondo il seguente ordine (150 att. ): parte civileresponsabile civilepersona civilmente obbligata per la penapecuniaria e imputato.

2. L`esame si svolge nei modiprevisti dagli artt. 498 e 499. Ha inizio con le domande deldifensore o del pubblico ministero che l`ha chiesto e prosegue con ledomandesecondo i casidel pubblico ministero e dei difensori dellaparte civiledel responsabile civiledella persona civilmenteobbligata per la pena pecuniariadel coimputato e dell`imputato.Quindichi ha iniziato l`esame può rivolgere nuove domande.

3. Fermi i divieti di lettura (514) edi allegazioneil pubblico ministero e i difensoriper contestarein tutto o in parte il contenuto della deposizionepossono servirsidelle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata econtenute nel fascicolo del pubblico ministero (431). Tale facoltàpuò essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze dacontestare la parte abbia già deposto.

4. Si applica la disposizionedell`art. 500 comma 3 .

5. Le dichiarazioni alle quali ildifensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero odalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero (370) sonoacquisite nel fascicolo per il dibattimentose sono state utilizzateper le contestazioni previste dal comma 3 .

6. La disposizione prevista dal comma5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli artt.294299comma 3 ter391 e 422.

504 Opposizioni nel corso dell`esamedei testimoni

1. Salvo che la legge dispongadiversamente (495-4)sulle opposizioni formulate nel corsodell`esame dei testimoni dei peritidei consulenti tecnici e delleparti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.

505 Facoltà degli enti e delleassociazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

1. Gli enti e le associazioniintervenuti nel processo a norma dell`art. 93 possono chiedere alpresidente di rivolgere domande ai testimoniai peritiaiconsulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte aesame. Possono altresì chiedere al giudice l`ammissione dinuovi mezzi di prova (507) utili all`accertamento dei fatti .

506 Poteri del presidente in ordineall`esame dei testimoni e delle parti private

1. Il presidenteanche su richiestadi altro componente del collegioin base ai risultati delle proveassunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delleletture disposte a norma degli artt. 511512 e 513puòindicare alle parti temi di prova nuovi o più ampiutili perla completezza dell`esame.

2. Il presidenteanche su richiestadi altro componente del collegiopuò rivolgere domande aitestimoniai peritiai consulenti tecnici e alle parti private giàesaminate. Resta salvo il diritto delle parti di concluderel`esamesecondo l`ordine indicato negli artt. 498 commi 1 e 2 e503 comma 2.

507 Ammissione di nuove prove

1. Terminata l`acquisizione delleproveil giudicese risulta assolutamente necessariopuòdisporre anche di ufficio (190) l`assunzione di nuovi mezzi di prove(151 att. ) .

508 Provvedimenti conseguentiall`ammissione della perizia nel dibattimento

1. Se il giudicedi ufficio (190) osu richiesta di partedispone una periziail perito èImmediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nellostesso dibattimento (152 att. ). Quando non è possibileprovvedere in tale modoil giudice pronuncia ordinanza con la qualese è necessariosospende (477) il dibattimento e fissa ladata della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.

2. Con l`ordinanza il giudice designaun componente del collegio per l`esercizio dei poteri previstidall`art. 228.

3. Nella nuova udienza il peritorisponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell`art. 501.

509 Sospensione del dibattimento peresigenze istruttorie

1. Nei casi previsti dagli artt.495 comma 4506 e 507 il giudicequalora non sia possibileprovvedere nella medesima udienzasospende (477) il dibattimento peril tempo strettamente necessariofissando la data della nuovaudienza.

510 Verbale di assunzione dei mezzi diprova

1. Nel verbale (480-483) sonoindicate le generalità dei testimonidei peritideiconsulenti tecnici e degli interpreti (143) ed è fattamenzione di quanto previsto dall`art. 497 comma 2.

2. L`ausiliario che assiste ilgiudice (126) documenta nel verbale lo svolgimento dell`esame deitestimonidei peritidei consulenti tecnici e delle parti privateriproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalleparti o dal presidente nonché le risposte delle personeesaminate.

3. Quando il giudice dispone che ilverbale sia redatto solo in forma riassuntivai poteri di vigilanzaprevisti dall`art. 140 comma 2 sono esercitati dal presidente.

511 Letture consentite

1. Il giudice anche di ufficio (190)dispone che sia data letturaintegrale o parzialedegli atticontenuti nel fascicolo per il dibattimento.

2. La lettura di verbali didichiarazioni è disposta solo dopo l`esame della persona chele ha resea meno che l`esame non abbia luogo.

3. La lettura della relazioneperitale (227) è disposta solo dopo l`esame del perito.

4. La lettura dei verbali delledichiarazioni orali di querela o di istanza (431) è consentitaai soli fini dell`accertamento della esistenza della condizione diprocedibilità.

5. In luogo della letturailgiudiceanche di ufficiopuò indicare specificamente gliatti utilizzabili ai fini della decisione (526). L`indicazionedegli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttaviala letturaintegrale o parzialequando si tratta di verbali didichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altriattiil giudice è vincolato alla richiesta di lettura solonel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.

6. La facoltà di chiedere lalettura o l`indicazione degli attiprevista dai commi 1 e 5èattribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a normadell`art. 93 .

511 bis Lettura di verbali di prove dialtri procedimenti

1. Il giudiceanche di ufficiodispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicatinell`art. 238. Si applica il comma 2 dell`art. 511.

512 Lettura di atti per sopravvenutaimpossibilità di ripetizione

1. Il giudicea richiesta di partedispone che sia data lettura degli atti assunti dalla poliziagiudiziaria dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dellaudienza preliminare (422) quandoper fatti o circostanzeimprevedibiline è divenuta impossibile la ripetizione .

512 bis Lettura di dichiarazioni resedal cittadino straniero

l. Il giudicea richiesta di partepuò disporretenuto conto degli altri elementi di provaacquisitiche sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dalcittadino straniero residente all`estero se la persona non èstata citataovveroessendo stata citatanon è comparsa.

513 Lettura delle dichiarazioni resedall`imputato nel corso delle indagini preliminari o nell`udienzapreliminare

1. Il giudicese l`imputato ècontumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all`esamedisponea richiesta di parteche sia data lettura dei verbali delledichiarazioni rese dall`imputato al pubblico ministero o alla poliziagiudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corsodelle indagini preliminari o nell`udienza preliminarema talidichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altrisenza il loro consenso.

2. Se le dichiarazioni sono staterese dalle persone indicate nell`articolo 210il giudicearichiesta di partedisponesecondo i casil`accompagnamentocoattivo del dichiarante o l`esame a domicilio o la rogatoriainternazionale ovvero l`esame in altro modo previsto dalla legge conle garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenerela presenza del dichiaranteovvero procedere all`esame in uno deimodi suddettisi applica la disposizione dell`articolo 512 qualorala impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibilial momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalgadella facoltà di non rispondereil giudice dispone la letturadei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto conl`accordo delle parti.

3. Se le dichiarazioni di cui aicommi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensidell`articolo 392si applicano le disposizioni di cui all`articolo511".

514 Letture vietate

1. Fuori dei casi previsti dagliarticoli 511512512-bis e 513non può essere data letturadei verbali delle dichiarazioni rese dall`imputatodalle personeindicate nell`articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziariaal pubblico ministero o al giudice nel corso delle indaginipreliminari o nella udienza preliminarea meno che nell`udienzapreliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previstedagli articoli 498 e 499alla presenza dell`imputato o del suodifensore.

2. Fuori dei casi previstidall`articolo 511è vietata la lettura dei verbali e deglialtri atti di documentazione delle attività compiute dallapolizia giudiziaria. L`ufficiale o l`agente di polizia giudiziariaesaminato come testimone può servirsi di tali atti a normadell`articolo 499comma 5.

515 Allegazione di atti al fascicoloper il dibattimento

1. I verbali degli atti di cui èstata data lettura e i documenti ammessi a norma dell`art. 495 sonoinseritiunitamente al verbale di udienzanel fascicolo per ildibattimento.

 

CAPO IVNuove contestazioni

Artt.516-522

 

516 Modifica della imputazione

  1. Se nel corso dell`istruzione dibattimentale ilfatto risulta diverso da come è descritto nel decreto chedispone il giudizio (429450 456)e non appartiene alla competenzadi un giudice superiore (23)il pubblico ministero modifical`imputazione e procede alla relativa contestazione.

1-bis. Se a seguito della modifica ilreato risulta attribuito alla cognizione del tribunale incomposizione collegiale anziché monocratical'inosservanzadelle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata oeccepitaa pena di decadenzaimmediatamente dopo la nuovacontestazione ovveronei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e520 comma 2prima del compimento di ogni altro atto nella nuovaudienza fissata a norma dei medesimi articoli.

(Comma aggiunto dal D. Lgs. 19. 2.1998n. 51)

517 Reato concorrente e circostanzeaggravanti risultanti dal dibattimento

!. Qualora nel corso dell`istruzionedibattimentale emerga un reato connesso a norma dell`art. 12 comma1 lett. b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne siamenzione nel decreto che dispone il giudizio (429450456)ilpubblico ministero contesta all`imputato il reato o la circostanzapurché la cognizione non appartenga alla competenza di ungiudice superiore (23).

1 bis. Si applica la disposizioneprevista dall'art 516 comma 1 bis.

518 Fatto nuovo risultante daldibattimento

1. Fuori dei casi previsti dall`art.517il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nelcorso del dibattimento risulta a carico dell`imputato un fatto nuovonon enunciato nel decreto che dispone il giudizio (429450456) eper il quale si debba procedere di ufficio.

2. Tuttavia ipresidentequalora ilpubblico ministero ne faccia richiestapuò autorizzare lacontestazione nella medesima udienzase vi è consensodell`imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezzadei procedimenti.

519 Diritti delle parti

1. Nei casi previsti dagli artt.516517 e 518 comma 2salvo che la contestazione abbia per oggettola recidiva (99 c. p. )il presidente informa l`imputato che puòchiedere un termine per la difesa.

2. Se l`imputato ne fa richiestailpresidente sospende (477) idibattimento per un tempo non inferioreal termine per comparire previsto dall`art. 429ma comunque nonsuperiore a quaranta giorni. In ogni caso l`imputato puòchiedere l`ammissione di nuove prove (a norma dell`art. 507) .

3. Il presidente dispone la citazionedella persona offesa (90)osservando un termine non inferiore acinque giorni (178180).

520 Nuove contestazioni all`imputatocontumace o assente

1. Quando intende contestare i fattio le circostanze indicati negli artt. 516 e 517 all`imputatocontumace o assente (487488)il pubblico ministero chiede apresidente che la contestazione sia inserita nel verbale deldibattimento e che il verbale sia notificato per estrattoall`imputato.

2. In tal caso il presidente sospende(477) il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzioneosservando i termini indicati nell`art. 519 commi 2 e 3.

 

521Correlazione tra l`imputazione contestata e la sentenza

1. Nella sentenza il giudice puòdare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciatanell'imputazionepurché il reato non ecceda la sua competenzanè risulti attribuito alla cognizione del tribunale incomposizione collegiale anziché monocratica. ( commasostituito dal D. Lgs. 19. 2. 1998n. 51)

2. Il giudice dispone con ordinanzala trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che ilfatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone ilgiudizio (429450456) ovvero nella contestazione effettuata anorma degli artt. 516517 e 518 comma 2.

3. Nello stesso modo il giudiceprocede se il pubblico ministero ha effettuato una nuovacontestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516517 e 518comma 2.

 

Art.521-bis. (Modifiche della composizione del giudice a seguito dinuove contestazioni).

1. Sein seguito ad una diversadefinizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli516 comma 1-bis517 comma 1-bis e 518il fatto risulta attribuitoalla cognizione del tribunale in composizione collegiale anzichémonocraticail giudice dispone con ordinanza la trasmissione degliatti al pubblico ministero.

2. L'inosservanza della disposizioneprevista dal comma 1 deve essere eccepitaa pena di decadenzaneimotivi di impugnazione. ( Articolo aggiunto dal D. Lgs. 19. 2.1998n. 51)

522 Nullità della sentenza perdifetto di contestazione

1. L`inosservanza delle disposizionipreviste in questo Capo è causa di nullità (177 s. ).

2. La sentenza di condannapronunciata per un fatto nuovoper un reato concorrente o per unacircostanza aggravante senza che siano state osservate ledisposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nellaparte relativa al fatto nuovoal reato concorrente o allacircostanza aggravante.

 

CAPO VDiscussione finale

 

523Svolgimento della discussione

1. Esaurita l`assunzione delle prove(496 s. )ipubblico ministero e successivamente i difensori dellaparte civiledel responsabile civiledella persona civilmenteobbligata per la pena pecuniaria e dell`imputato formulano eillustrano le rispettive conclusioni.

2. La parte civile presentaconclusioni scritte (822)che devono comprendere quando siarichiesto il risarcimento dei dannianche la determinazione del loroammontare.

3. Il presidente dirige ladiscussione e impedisce ogni divagazioneripetizione e interruzione.

4. Il pubblico ministero e idifensori delle parti private possono replicare; la replica èammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limitistrettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.

5. In ogni caso l`imputato e idifensore devono averea pena di nullità (177 s. )laparola per ultimi se la domandano.

6. La discussione non puòessere interrotta per l`assunzione di nuove provese non in caso diassoluta necessità. Se questa si verificail giudiceprovvede a norma dell`art. 507.

 

524Chiusura del dibattimento

1. Esaurita la discussioneilpresidente dichiara chiuso il dibattimento.

 

TITOLOIII SENTENZA

 

CAPO IDeliberazione

Artt.525-528

 

525 Immediatezza della deliberazione

1. La sentenza è deliberatasubito dopo la chiusura del dibattimento (524).

2. Alla deliberazione concorronoapena di nullità assoluta (179)gli stessi giudici che hannopartecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devonoconcorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impeditii provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sonoespressamente revocati.

3. Salvo quanto previsto dall`art.528la deliberazione non può essere sospesa se non in caso diassoluta impossibilità. La sospensione è disposta dalpresidente con ordinanza.

526 Prove utilizzabili ai fini dellaliberazione

1. Il giudice non puòutilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quellelegittimamente acquisite nel dibattimento (495-515).

527 Deliberazione collegiale

1. Il collegiosotto la direzionedel presidentedecide separatamente le questioni preliminari nonancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualoral`esame del merito non risulti precluso dall`esito della votazionesono poste in decisione le questioni di fatto e di dirittoconcernenti l`imputazione ese occorrequelle relativeall`applicazione delle pene e delle misure di sicurezza (199-240 c.p. ) nonché quelle relative alla responsabilità civile(74-89).

2. Tutti i giudici enunciano leragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunquesia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie ivoti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizioe vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votanoper primi i giudici popolaricominciando dal meno anziano per età.

3. Se nella votazione sull`entitàdella pena o della misura di sicurezza si manifestano più didue opinionii voti espressi per la pena o la misura di maggioregravità si riuniscono a quelli per la pena o la misuragradatamente inferiorefino a che venga a risultare la maggioranzaIn ogni altro casoqualora vi sia parità di votiprevale lasoluzione più favorevole all`imputato.

528 Lettura del verbale in camera diconsiglio

1. Qualora sia necessaria la letturadel verbale di udienza (480-483510) redatto con la stenotipia (138)ovvero l`ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche oaudiovisive (139) di atti del dibattimentoil giudice sospende ladeliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioninecessariecon l`assistenza dell`ausiliario ed eventualmente deltecnico incaricato della documentazione (135139).

 

CAPO IIDecisione

 

SEZIONE ISentenza di proscioglimento

Artt.529-543

 

529 Sentenza di non doversi procedere

1. Se l`azione penale non dovevaessere iniziata o non deve essere proseguita (336 s. )il giudicepronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa neldispositivo.

2. Il giudice provvede nello stessomodo quando la prova dell`esistenza di una condizione diprocedibilità è insufficiente o contraddittoria.

530 Sentenza di assoluzione

1. Se il fatto non sussistesel`imputato non lo ha commessose il fatto non costituisce reato onon è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato èstato commesso da persona non imputabile (85 s. c. p. ) o nonpunibile per un`altra ragioneil giudice pronuncia sentenza diassoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice pronuncia sentenza diassoluzione anche quando mancaè insufficiente o ècontraddittoria la prova che il fatto sussisteche l`imputato lo hacommessoche il fatto costituisce reato o che il reato èstato commesso da persona imputabile.

3. Se vi è la prova che ilfatto è stato commesso in presenza di una causa digiustificazione (50-54 c. p. ) o di una causa personale di nonpunibilità ovvero vi è dubbio sull`esistenza dellestesseil giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma delcomma 1.

4. Con la sentenza di assoluzione ilgiudice applicanei casi previsti dalla leggele misure disicurezza (2222402 c. p. ).

531 Dichiarazione di estinzione delreato

1. Salvo quanto disposto dall`art.129 comma 2il giudicese il reato è estintopronunciasentenza di non doversi procedere enunciandone la causa neldispositivo.

2. Il giudice provvede nello stessomodo quando vi è dubbio sull`esistenza di una causa diestinzione del reato.

532 Provvedimenti sulle misurecautelari personali

1. Con la sentenza diproscioglimentoil giudice ordina la liberazione dell`imputato instato di custodia cautelare (284-286) e dichiara la cessazione dellealtre misure cautelari personali (280-283 287-290) eventualmentedisposte.

2. La stessa disposizione si applicanel caso di sentenza di condanna che concede la sospensionecondizionale della pena (163 C. p. ).

533 Condanna dell`imputato

1. Se l`imputato risulta colpevoledel reato contestatogliil giudice pronuncia sentenza di condannaapplicando la pena e l`eventuale misura di sicurezza (199-240 c. p.).

2. Se la condanna riguarda piùreatiil giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindidetermina la pena che deve essere applicata in osservanza delle normesul concorso di reati e di pene (72 s. c. p. ) o sullacontinuazione (812 c. p. ). Nei casi previsti dalla legge ilgiudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abitualeo professionale o per tendenza (102-108 c. p. ).

3. Quando il giudice ritiene di doverconcedere la sospensione condizionale della pena (163 c. p. ) o lanon menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale(175 c. p. )provvede in tal senso con la sentenza di condanna.

534 Condanna del civilmente obbligatoper la pena pecuniaria

1. Nei casi previsti dagli artt.196 e 197 c. p. e nelle leggi specialiil giudice condanna lapersona civilmente obbligata (89) a pagarese il condannatorisulterà insolvibileuna somma pari alla pena pecuniaria aquesto inflitta.

535 Condanna alle spese

1. La sentenza di condanna pone acarico del condannato il pagamento delle spese processuali relativeai reati cui la condanna si riferisce (691).

2. I condannati per lo stesso reato oper reati connessi (12) sono obbligati in solido al pagamento dellespese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessisono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati peri quali è stata pronunciata condanna.

3. Sono poste a carico del condannatole spese di mantenimento durante la custodia cautelarea normadell`art. 692.

4. Qualora il giudice non abbiaprovveduto circa le spesela sentenza è rettificata a normadell`art. 130.

536 Pubblicazione della sentenza comeeffetto della condanna

1. Nei casi previsti dall`art. 36c. p.il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deveessere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o igiornali in cui deve essere inserita (694).

537 Pronuncia sulla falsità didocumenti

1. La falsità di un atto o diun documentoaccertata con sentenza di condannaè dichiaratanel dispositivo.

2. Con lo stesso dispositivo èordinata la cancellazione totale o parzialesecondo le circostanzeese è il casola ripristinazionela rinnovazione o lariforma dell`atto o del documentocon la prescrizione del modo concui deve essere eseguita (675). La cancellazionelaripristinazionela rinnovazione o la riforma non è ordinataquando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuticome parti nel procedimento.

3. La pronuncia sulla falsitàè impugnabileanche autonomamentecon il mezzo previstodalla legge per il Capo che contiene la decisione sull`imputazione.

4. Le disposizioni del presentearticolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.

 

SEZIONE IIIDecisione sulle questioni civili

 

538 Condanna per la responsabilitàcivile

1. Quando pronuncia sentenza dicondannail giudice decide sulla domanda per le restituzioni e ilrisarcimento del dannoproposta a norma degli artt. 74 e ss.

2. Se pronuncia condannadell`imputato al risarcimento del dannoil giudice provvede altresìalla liquidazionesalvo che sia prevista la competenza di altrogiudice.

3. Se il responsabile civile èstato citato (83) o è intervenuto (85) nel giudiziolacondanna alle restituzioni e al risarcimento del danno èpronunciata anche contro di lui in solidoquando èriconosciuta la sua responsabilità.

539 Condanna generica ai danni eprovvisionale

1. Il giudice se le prove acquisitenon consentono la liquidazione del dannopronuncia condanna genericae rimette le parti davanti al giudice civile.

2. A richiesta della parte civilel`imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento diuna provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene giàraggiunta la prova.

540 Provvisoria esecuzione delledisposizioni civili

1. La condanna alle restituzioni e alrisarcimento del danno è dichiarata provvisoriamenteesecutivaa richiesta della parte civilequando ricorronogiustificati motivi.

2. La condanna al pagamento dellaprovvisionale è immediatamente esecutiva.

541 Condanna alle spese relativeall`azione civile

1. Con la sentenza che accoglie ladomanda di restituzione o di risarcimento del dannoil giudicecondanna l`imputato e il responsabile civile in solido al pagamentodelle spese processuali in favore della parte civile (153 att. )salvo che ritenga di disporneper giusti motivila compensazionetotale o parziale.

2. Con la sentenza che rigetta ladomanda indicata nel comma 1 o che assolve l`imputato per causediverse dal difetto di imputabilitàil giudicese ne èfatta richiestacondanna la parte civile alla rifusione delle speseprocessuali sostenute dall`imputato e dal responsabile civile pereffetto dell`azione civilesempre che non ricorrano giustificatimotivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpagravepuò inoltre condannarla al risarcimento dei dannicausati all`imputato o al responsabile civile.

542 Condanna del querelante alle spesee ai danni

1. Nel caso di assoluzione perchéil fatto non sussiste o perché l`imputato non lo ha commessoquando si tratta di reato perseguibile a querelasi applicano ledisposizioni dell`art. 427 per ciò che concerne la condannadel querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipatedallo Stato nonché alla rifusione delle spese e alrisarcimento del danno in favore dell`imputato e del responsabilecivile .

2. L`avviso del deposito dellasentenza è notificato al querelante.

543 Ordine di pubblicazione dellasentenza come riparazione del danno

1. La pubblicazione della sentenza dicondanna a norma dell`art. 186 c. p. è ordinata dalgiudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza (694).

2. La pubblicazione ha luogo a spesedel condannato ese del casoanche del responsabile civileper unao due volteper estratto o per interoin giornali indicati dalgiudice.

3. Se l`inserzione non avviene neltermine stabilito dal giudice con la sentenzala parte civile puòprovvedervi direttamente con diritto a ripetere le spesedall`obbligato.

 

CAPO IIIAtti successivi alla deliberazione

Artt.544-548

 

544 Redazione della sentenza

1. Conclusa la deliberazione(525-528)il presidente redige e sottoscrive il dispositivo.Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi difatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

2. Qualora non sia possibileprocedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consigliovi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello dellapronuncia (154 att. ).

3. Quando la stesura dellamotivazione è particolarmente complessa per il numero delleparti o per il numero e la gravità delle imputazioniilgiudicese ritiene di non poter depositare la sentenza nel termineprevisto dal comma 2può indicare nel dispositivo un terminepiù lungonon eccedente comunque il novantesimo giorno daquello della pronuncia (585).

545 Pubblicazione della sentenza

1. La sentenza è pubblicata inudienza dal presidente o da un giudice del Collegio mediante lalettura del dispositivo.

2. La lettura della motivazioneredatta a norma dell`art. 544 comma 1 segue quella del dispositivoe può essere sostituita con un`esposizione riassuntiva.

3. La pubblicazione prevista dalcomma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sonoo devono considerarsi presenti all`udienza (475-2488).

546 Requisiti della sentenza

1. La sentenza contiene:

a) l` intestazione ìin nome delpopolo italiano" e l`indicazione dell`autorità che l`hapronunciata;

b) le generalità dell`imputato ole altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchéle generalità delle altre parti private;

c) l` imputazione;

d) l` indicazione delle conclusionidelle parti;

e) la concisa esposizione dei motivi difatto e di diritto su cui la decisione è fondataconl`indicazione delle prove poste a base della decisione stessa el`enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene nonattendibili le prove contrarie;

f) il dispositivocon l`indicazionedegli articoli di legge applicati;

g) la data (111) e la sottoscrizione(110) del giudice.

2. La sentenza emessa dal giudicecollegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudiceestensore. Seper morte o altro impedimentoil presidente non puòsottoscriverealla sottoscrizione provvedeprevia menzionedell`impedimentoil componente più anziano del collegio; senon può sottoscrivere l`estensorealla sottoscrizionepreviamenzione dell`impedimentoprovvede il solo presidente.

3. Oltre che nel caso previstodall`art. 125 comma 3la sentenza è nulla se manca o èincompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero semanca la sottoscrizione del giudice.

547 Correzione della sentenza

1. Fuori dei casi previsti dall`art.546 comma 3se occorre completare la motivazione insufficienteovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisitiprevisti dall`art. 546si procede anche di ufficio alla correzionedella sentenza a norma dell`art. 130.

548 Deposito della sentenza

1. La sentenza è depositata inCancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro itermini previsti dall`art. 544 commi 2 e 3. n pubblico ufficialeaddetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.

2. Quando la sentenza non èdepositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termineindicato dal giudice a norma dell`art. 544 comma 3l`avviso dideposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alleparti private cui spetta il diritto di impugnazione. E` notificatoaltresì a chi risulta difensore dell`imputato al momento deldeposito della sentenza.

3. L`avviso di deposito conl`estratto della sentenza è in ogni caso notificatoall`imputato contumace (487) e comunicato al procuratore generalepresso la Corte di Appello.

 

LIBROVIII

PROCEDIMENTIDAVANTI AL TRIBUNALE

INCOMPOSIZIONE MONOCRATICA

 

TITOLO I

DISPOSIZIONEGENERALE

 

Art.549. (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale incomposizione monocratica).

  1. Nel procedimento davanti al tribunale incomposizione monocraticaper tutto ciò che non èprevisto nel presente libro o in altre disposizionisi osservano lenorme contenute nei libri che precedonoin quanto applicabili.

Art. 550. abrogato

 

 

TITOLO IIINDAGINI PRELIMINARI

Artt.551-554

 

551 Incidente probatorio

1. Nel corso delle indaginipreliminari (526 s. )il pubblico ministero e la persona sottopostaalle indagini possono chiedere al giudice che si proceda conincidente probatorio nei casi previsti dall`art. 392.

2. Il giudice dispone l`incidenteprobatorio se la complessità delle indagini rende impossibilel`immediata emissione del decreto di citazione a giudizio a normadell`art. 555 (155 att. ).

3. La persona offesa (90) puòchiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.Si applica il comma 2 dell`art. 394.

552 Provvedimenti del giudice

1. Il giudicenel termine previstodall`art. 398 comma 1se non dichiara inammissibile o non rigettala richiestadispone con ordinanza l`assunzione della provaindicando il giornol`ora e il luogo in cui deve eseguirsil`incidente probatorio. L`ordinanza è comunicata al pubblicoministero ed è notificata alla persona sottoposta alleindagini alla persona offesa (90) e ai difensori almeno due giorniprima della data fissata per l`assunzione della prova.

2. Quando per l`assunzione dellaprova è indispensabile procedere con urgenzai terminiprevisti dal comma 1 sono abbreviati nella misura necessaria.

3. Si applica la disposizionedell`art. 393 comma 4.

553 Termini di durata delle indaginipreliminari

1. Il pubblico ministero compie leindagini preliminari entro i termini indicati nell`art. 405 commi23 e 4.

2. Per la proroga del termine siosservano le disposizioni dell`art. 406ma sulle richieste diproroga il giudice provvede in ogni caso con ordinanza emessa incamera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e deidifensori.

3. Per i termini di durata massimadelle indagini preliminari si osservano le disposizioni dell`art.407 commi 1 e 3.

554 Chiusura delle indagini preliminari

1. Concluse le indaginiil pubblicoministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminaricon richiesta di archiviazione (408411415) o di decreto penale dicondanna (459565) ovvero emette decreto di citazione a giudizio(555).

2. Il giudicese non accoglie larichiesta di archiviazione (156 att. )restituisce con ordinanzagli atti al pubblico ministerodisponendo cheentro dieci giorniquesti formuli l`imputazione ai fini degli adempimenti previsti dagliartt. 555 ss. L`ordinanza è comunicata al procuratoregenerale presso la Corte di Appello (158 att. ). Si applicano ledisposizioni dell`art. 412 .

3. La richiesta di decreto penale dicondannacontenente la formulazione dell`imputazionedeve esserepresentata entro il termine previsto dall`art. 553 comma 1.

4. Il decreto di citazione a giudizioè depositato dal pubblico ministero nella segreteriaunitamente al fascicolo contenente la documentazionegli atti e lecose indicate nell`art. 416 comma 2.

 

TITOLOIII

ATTIINTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO

Artt.555-559

 

555 Decreto di citazione a giudizio

  1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell`imputato ole altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché‚le generalità delle altre parti privatecon l`indicazione deidifensori;

b) l`indicazione della persona offesa(90)qualora risulti identificata;

c) l`enunciazione del fattodellecircostanze aggravanti e di quelle che possono comportarel`applicazione di misure di sicurezza (199 s. c. p. )conl`indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l`indicazione del giudice competenteper il giudizio nonché‚ del luogodel giorno e dell`oradella comparizionecon l`avvertimento all`imputato che noncomparendo sarà giudicato in contumacia (487);

e) l`avviso chequalora ne ricorrano ipresupposti (159 att. )l`imputato può chiederemedianterichiesta depositata nell`ufficio del pubblico ministero entroquindici giorni dalla notificazioneil giudizio abbreviato (560-562)ovvero l`applicazione della pena a norma dell`art. 444 ovveropresentare domanda di oblazione (141 att. );

f) l`avviso che l`imputato ha facoltàdi nominare un difensore di fiducia e chein mancanzasaràassistito dal difensore di ufficio;

g) l`avviso che il fascicolo relativoalle indagini preliminari è depositato nella segreteria delpubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltàdi prenderne visione e di estrarne copia; h) la data e lasottoscrizione del pubblico ministero e dell`ausiliario che loassiste.

2. Il decreto è nullo(178-180) se non è preceduto dall`invito a presentarsi perrendere l`interrogatorio ai sensi dell`articolo 375comma 3ovverose l`imputato non è identificato in modo certo ovvero se mancao è insufficiente l`indicazione di uno dei requisiti previstidal comma 1 lett. c)d)f).

3. Il decreto è notificatoall`imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni primadella data fissata per il giudizio.

 

556 Consenso anticipato del pubblicoministero

1. Il pubblico ministeroquandoritiene che può procedersi al giudizio abbreviato (560-562)ovvero alla applicazione della pena a norma dell`art. 444indicanel decreto di citazione il rito per il quale intende prestare ilconsenso (l592 att. ). Avvisa inoltre l`imputato che puòchiedere la definizione anticipata del procedimento entro quindicigiorni dalla notificazione e chein caso di mancata richiestadevecomparire all`udienza fissata per il giudizio nel decreto dicitazione.

2. Se l`imputato formula la richiestaentro il termine previsto dal comma 1il pubblico ministerotrasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari e avvisal`imputato e il suo difensore della data fissata per l`udienza (160-2att. ). L`avviso è notificato a cura del pubblico ministeroalla persona offesa (90) almeno cinque giorni prima della datafissata per l`udienza.

557 Richiesta di definizione anticipatadel procedimento

1. Se entro il termine previstodall`art. 555 comma 1 lett. e) l`imputato presenta richiesta digiudizio abbreviato o di applicazione della pena a norma dell`art.444 ovvero domanda di oblazioneil pubblico ministero provvede sullarichiesta entro cinque giorni ese presta il consensotrasmette gliatti al giudice per le indagini preliminari a norma dell`art. 556comma 2.

 

558Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento

1. Se entro il termine indicato negliartt. 555 comma 1 lett. e) e 556 comma 1 l`imputato non presentarichiesta di definizione anticipata del procedimento ovvero se ilpubblico ministero non presta il proprio consensoil pubblicoministero forma il fascicolo per il dibattimento (431)lo trasmetteal giudice unitamente al decreto di citazione a giudizio e dispone lacitazione della persona offesa.

2. La citazione della persona offesaè notificata almeno cinque giorni prima della datadell`udienza indicata nel decreto di citazione.

3. Il giudicese non deve applicarela disposizione prevista dall`art. 469procede al dibattimento anorma dell`art. 567.

559 Atti urgenti

1. Il giudice per le indaginipreliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a normadell`art. 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando ildecretounitamente al fascicolo per il dibattimentonon ètrasmesso al giudice a norma dell`art. 558 comma 1.

 

TITOLO IV

DEFINIZIONEDEL PROCEDIMENTO

Artt.560-567

 

560 Giudizio abbreviato

1. Nel corso delle indaginipreliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica deldecreto di citazione a giudizio (555)l`imputato puòformulare richiesta di giudizio abbreviato.

2. Sulla richiesta formulata nelcorso delle indagini preliminariil pubblico ministero provvedeentro cinque giorni ese presta il consensoemette decreto dicitazione a giudizio e trasmette gli atti al giudice per le indaginipreliminari.

3. Il decreto di citazione a giudiziocontiene le indicazioni previste dall`art. 555 comma 1 lett. a)b)c)f)g)h)nonché l`indicazione del giudice per leindagini preliminari competente per il giudizio e del luogodelgiorno e dell`ora della comparizione.

4. Il decreto di citazione ènotificato all`imputato e alla persona offesa almeno cinque giorniprima della data fissata per l`udienza. Entro il medesimo termineè notificato al difensore dell`imputato avviso della datadell`udienza.

561 Udienza per il giudizio abbreviato

1. L`udienza si svolge in camera diconsiglio a norma dell`art. 420 .

2. Il giudice sente la persona offesae l`imputatose comparsi. Successivamente il pubblico ministero ei difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioniutilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a normadell`art. 554 comma 4 .

3. Se il giudice ritiene di poteredecidere allo stato degli attiprovvede a norma dell`art. 442.Contro la sentenza può essere proposto appello nei limitiprevisti dall`art. 443.

562 Trasformazione del rito

1. Nel corso dell`udienzailgiudicese ritiene di non potere decidere allo stato degli attilirestituisce al pubblico ministeroil quale contestualmente emettealtro decreto di citazione a giudiziofissando l`udienza davanti algiudice del dibattimento per una data non successiva a venti giornida quella della restituzione degli atti.

2. Il decreto di citazione noncontiene le indicazioni previste dall`art. 555 comma 1 lett. e)f) e g).

3. La lettura del decreto equivale anotificazione per le parti presenti. Il decreto è notificatoalle parti non presenti almeno cinque giorni prima della datadell`udienza.

563 Applicazione della pena surichiesta

1. Si osservano le disposizioni deltitolo II del libro VIin quanto applicabili (444 s. ).

2. Se la richiesta è formulatanel corso delle indagini preliminariil pubblico ministeroentrocinque giorniesprime consenso o dissenso. Se presta il consensoformula l`imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indaginipreliminarifissando la data dell`udienza (l602 att. ). Delluogodel giorno e dell`ora dell`udienza è notificato avvisoall`imputatoal difensore e alla persona offesa almeno cinque giorniprima.

3. Se non sussistono le condizioniper l`applicazione della pena su richiestail giudice e il pubblicoministero provvedono a norma dell`art. 562.

4. Se la richiesta è formulatadopo la scadenza del termine previsto dall`art. 555 comma 1 lett.e)è competente a decidere il giudice del dibattimento.

564 Tentativo di conciliazione

1. In caso di reati perseguibili aquerelail pubblico ministeroanche prima di compiere atti diindagine preliminarepuò citare il querelante e il querelatoa comparire davanti a sé al fine di verificare se ilquerelante è disposto a rimettere la querela e il querelato adaccettare la remissioneavvertendoli che possono farsi assistere daidifensori.

565 Procedimento per decreto

1. Si osservano le disposizioni deltitolo V del liobro VI.

2. Con l`atto di opposizionel`imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone ilgiudizio (160 att. ) ovvero chiede il giudizio abbreviato ol`applicazione della pena a norma dell`art. 444.

566 Convalida dell`arresto e giudiziodirettissimo

1. Gli ufficiali o gli agenti dipolizia giudiziaria (57) che hanno eseguito l`arresto in flagranza(380-381) o che hanno avuto in consegna l`arrestato lo conduconodirettamente davanti al pretore per la convalida dell`arresto e ilcontestuale giudiziosulla base della imputazione formulata dalpubblico ministero (162163 att. ). In tal caso citano ancheoralmente la persona offesa (90) e i testimoni e avvisano ildifensore di fiducia oin mancanzaquello designato di ufficio anorma dell`art. 97 comma 3.

2. Quando il giudice del dibattimentonon tiene udienzagli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziariache hanno eseguito l`arresto o che hanno avuto in consegnal`arrestatogliene danno immediata notizia e presentano l`arrestatoall`udienza che il pretore fissa entro quarantotto ore dall`arresto.Non si applica la disposizione prevista dall`art. 386 comma

3. Il giudiceal quale vienepresentato l`arrestatoautorizza l`ufficiale o l`agente di poliziagiudiziaria a una relazione orale e quindi sente l`arrestato per laconvalida dell`arresto.

4. Se il pubblico ministero ordinache l`arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a normadell`art. 386lo può presentare direttamente all`udienzain stato di arrestoper la convalida e il contestuale giudizioentro quarantotto ore dall`arresto. Se il giudice non tieneudienzala fissaa richiesta del pubblico ministeroal piùpresto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicanoal giudizio di convalida le disposizioni dell`art. 391in quantocompatibili.

5. Se l`arresto non èconvalidatoil giudice restituisce gli atti al pubblico ministero.Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l`imputatoe il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l`arresto è convalidatoa norma dei commi precedentisi procede immediatamente al giudizio(138 att. ).

7. L`imputato ha facoltà dichiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinquegiorni. Quando l`imputato si avvale di tale facoltàildibattimento è sospeso fino all`udienza immediatamentesuccessiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l`udienza di convalidal`imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviatoovvero di applicazione della pena a norma dell`art. 444. In talcasose vi è consenso del pubblico ministeroil giudizio sisvolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicanole disposizioni dell`art. 452 comma

9. Fuori dei casi previsti dai commiprecedentiil pubblico ministero procede a norma del Titolo II delpresente Libro .

567 Dibattimento

1. Il dibattimento si svolge secondole norme previste dal dai titoliII e III del libroVII.

2. Le liste dei testimoniperiti oconsulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l`esame a normadell`art. 468 devonoa pena di inammissibilitàesseredepositate in cancelleria almeno due giorni prima della data fissataper il dibattimento.

3. Anche fuori dei casi previstidall`art. 140il verbale di udienza è redatto soltanto informa riassuntiva se le parti vi consentono.

4. Sull`accordo delle partil`esamedei testimonidei peritidei consulenti tecnici e delle partiprivate può essere condotto dal giudice sulla base delledomande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e daidifensori.

5. Subito dopo la redazione e lasottoscrizione del dispositivoil pretore redige anche lamotivazionea meno che questa non risulti di particolare complessità(544).

6. In caso di impedimento delgiudicela sentenza è sottoscritta dal presidente deltribunale previa menzione della causa della sostituzione.

 

LIBRO IX

IMPUGNAZIONI

 

TITOLO I

DISPOSIZIONIGENERALI

Artt.568-592

568 Regole generali

1. La legge stabilisce i casi neiquali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione edetermina il mezzo con cui possono essere impugnati.

2. Sono sempre soggetti a ricorso percassazionequando non sono altrimenti impugnabilii provvedimenticon i quali il giudice decide sulla libertà personale e lesentenze (111 Cost )salvo quelle sulla competenza che possono dareluogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a normadell`art. 28.

3. Il diritto di impugnazione spettasoltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Sela legge non distingue tra le diverse partitale diritto spetta aciascuna di esse.

4. Per proporre impugnazione ènecessario avervi interesse.

5. L`impugnazione èammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dallaparte che l`ha proposta. Se l`impugnazione è proposta a ungiudice incompetentequesti trasmette gli atti al giudicecompetente.

569 Ricorso immediato per cassazione

1. La parte che ha diritto diappellare (593 s. ) la sentenza di primo grado può proporredirettamente ricorso per Cassazione (606 s. ).

2. Se la sentenza è appellatada una delle altre partisi applica la disposizione dell`art. 580.Tale disposizione non si applica seentro quindici giorni dallanotificazione del ricorsole parti che hanno proposto appellodichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso percassazione. In tale casol`appello si converte in ricorso e leparti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazionesuddetta nuovi motivise l`atto di appello non aveva i requisiti pervalere come ricorso.

3. La disposizione del comma 1 non siapplica nei casi previsti dall`art. 606 comma 1 lett. d) ed e).In tali casiil ricorso eventualmente proposto si converte inappello.

4. Fuori dei casi in cui nel giudiziodi appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado(604)la Corte di Cassazionequando pronuncia l`annullamento conrinvio (623) della sentenza impugnata a norma del comma 1disponeche gli atti siano trasmessi al giudice competente per l`appello.

570 Impugnazione del pubblico ministero

1. Il procuratore della Repubblicapresso il tribunale e il procuratore generale presso la Corte diAppello possono proporre impugnazionenei casi stabiliti dallaleggequali che siano state le conclusioni del rappresentante delpubblico ministero. Il procuratore generale può proporreimpugnazione nonostante l`impugnazione o l`acquiescenza del pubblicoministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento.

2. L`impugnazione può essereproposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che hapresentato le conclusioni.

3. n rappresentante del pubblicoministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiestanell`atto di appello (594) può partecipare al successivo gradodi giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la Cortedi Appello. La partecipazione è disposta dal procuratoregenerale presso la Corte di Appello qualora lo ritenga opportuno.Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.

571 Impugnazione dell`imputato

1. L`imputato può proporreimpugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore specialenominato anche prima della emissione del provvedimento (12237 att.).

2. Il tutore per l`imputato soggettoalla tutela e il curatore speciale per l`imputato incapace diintendere o di volereche non ha tutorepossono proporrel`impugnazione che spetta all`imputato.

3. Può inoltre proporreimpugnazione il difensore dell`imputato al momento del deposito delprovvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine. Tuttaviacontro una sentenza contumaciale (487)il difensore puòproporre impugnazione solo se munito di specifico mandatorilasciatocon la nomina o anche successivamente nelle forme per questapreviste.

4. L`imputatonei modi previsti perla rinuncia (589)può togliere effetto all`impugnazioneproposta dal suo difensore (99-2) Per l`efficacia della dichiarazionenel caso previsto dal comma 2è necessario il consenso deltutore o del curatore speciale.

572 Richiesta della parte civile odella persona offesa

1. La parte civile (74 s. )lapersona offesaanche se non costituita parte civile (90)e gli entie le associazioni intervenuti a norma degli art. 93 e 94possonopresentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporreimpugnazione a ogni effetto penale.

2. Il pubblico ministeroquando nonpropone impugnazioneprovvede con decreto motivato da notificare alrichiedente.

573 Impugnazione per i soli interessicivili

1. L`impugnazione per i soliinteressi civili è propostatrattata e decisa con le formeordinarie del processo penale.

2. L`impugnazione per i soliinteressi civili non sospende (588) l`esecuzione delle disposizionipenali del provvedimento impugnato.

574 Impugnazione dell`imputato per gliinteressi civili

1. L`imputato può proporreimpugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la suacondanna alle restituzioni e al risarcimento del danno (538-541) econtro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali (535).

2. L`imputato può altresìproporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza diassoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimentodel danno e per la rifusione delle spese processuali (541-2542).

3. L`impugnazione è propostacol mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.

4. L`impugnazione dell`imputatocontro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende isuoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzionialrisarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processualisequesta pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.

575 Impugnazione del responsabilecivile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

1. Il responsabile civile (83 s. )può proporre impugnazione contro le disposizioni dellasentenza riguardanti la responsabilità dell`imputato e controquelle relative alla condanna di questi e del responsabile civilealle restituzionial risarcimento del danno e alla rifusione dellespese processuali (538-541). L`impugnazione è proposta colmezzo che la legge attribuisce all`imputato.

2. Lo stesso diritto spetta allapersona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) nel caso incui sia stata condannata.

3. Il responsabile civile puòaltresì proporre impugnazione contro le disposizioni dellasentenza di assoluzione relative alle domande proposte per ilrisarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali(541-2542).

576 Impugnazione della parte civile edel querelante

1. La parte civile (76 s. ) puòproporre impugnazionecon il mezzo previsto per il pubblicoministerocontro i capi della sentenza di condanna che riguardanol`azione civile (538-541) eai soli effetti della responsabilitàcivilecontro la sentenza di proscioglimento pronunciata nelgiudizio. Con lo stesso mezzo e negli stessi casi puòproporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a normadell`art. 442quando ha consentito alla abbreviazione del rito.

2. Lo stesso diritto compete alquerelante condannato a norma dell`art. 542.

577 Impugnazione della persona offesaper i reati di ingiuria e diffamazione

1. La persona offesa costituita partecivile (76 s. ) può proporre impugnazioneanche agli effettipenalicontro le sentenze di condanna e di proscioglimento per ireati di ingiuria e diffamazione (594595 c. p. ).

578 Decisione sugli effetti civili nelcaso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

1. Quando nei confronti dell`imputatoè stata pronunciata condannaanche genericaallerestituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favoredella parte civileil giudice di appello e la Corte di Cassazionenel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizionedecidono sull`impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e deicapi della sentenza che concernono gli interessi civili.

579 Impugnazione di sentenze chedispongono misure di sicurezza

1. Contro le sentenze di condanna(533)di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425)è data impugnazione anche per ciò che concerne lemisure di sicurezza (199 s. c. p. )se l`impugnazione èproposta per un altro capo della sentenza che non riguardiesclusivamente gli interessi civili.

2. L`impugnazione contro le soledisposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza èproposta a norma dell`art. 680 comma 2.

3. L`impugnazione contro la soladisposizione che riguarda la confisca (240 c. p. ) èproposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.

580 Conversione del ricorso in appello

1. Quando contro la stessa sentenzasono proposti mezzi di impugnazione diversiil ricorso percassazione si converte nell`appello.

581 Forma dell`impugnazione

1. L`impugnazione si propone con attoscritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnatola datadel medesimoil giudice che lo ha emessoe sono enunciati:

a) i capi o i punti della decisione aiquali si riferisce l`impugnazione;

b) le richieste;

c) i motivicon l`indicazionespecifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto chesorreggono ogni richiesta.

582 Presentazione dell`impugnazione

1. Salvo che la legge dispongaaltrimenti (123)l`atto di impugnazione è presentatopersonalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria delgiudice che ha emesso il provvedimento impugnato (164 att. ). npubblico ufficiale addetto vi appone l`indicazione del giorno in cuiriceve `atto e della persona che lo presentalo sottoscrivelounisce agli atti del procedimento e rilasciase richiestoattestazione della ricezione.

2. Le parti private e i difensoripossono presentare l`atto di impugnazione anche nella cancelleria deltribunale del luogo in cui si trovanose tale luogo è diversoda quello in cui fu emesso il provvedimento ovvero davanti a unagente consolare all`estero. In tali casil`atto vieneimmediatamente trasmesso ana cancelleria del giudice che emise ilprovvedimento impugnato.

583 Spedizione dell`atto diimpugnazione

1. Le parti e i difensori possonoproporre l`impugnazione con telegramma ovvero con atto datrasmettersi a mezzo di raccomandata ana cancelleria indicatanell`art. 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agliatti la busta contenente l`atto di impugnazione e appone suquest`ultimo l`indicazione del giorno della ricezione e la propriasottoscrizione.

2. L`impugnazione si consideraproposta nella data di spedizione della raccomandata o deltelegramma.

3. Se si tratta di parti privatelasottoscrizione dell`atto deve essere autenticata da un notaiodaaltra persona autorizzata o dal difensore.

584 Notificazione della impugnazione

1. A cura della cancelleria delgiudice che ha emesso il provvedimento impugnatol`atto diimpugnazione è comunicato al pubblico ministero presso ilmedesimo giudice (166 att. ) ed è notificato alle partiprivate senza ritardo.

585 Termini per l`impugnazione

l. Il termine per proporreimpugnazioneper ciascuna delle partiè:

a) di quindici giorniper iprovvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglioe nel caso previsto dall`art. 544 comma 1;

b) di trenta giorninel caso previstodall`art. 544 comma 2;

c) di quarantacinque giorninel casoprevisto dall`art. 544 comma 3.

2. I termini previsti dal comma 1decorrono:

a) dalla notificazione o comunicazionedell`avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito aprocedimento in camera di consiglio (128);

b) dalla lettura del provvedimento inudienzaquando è redatta anche la motivazioneper tutte leparti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio(4752488)anche se non sono presenti alla lettura;

c) dalla scadenza del termine stabilitodalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenzaovveronel caso previsto dall`art. 548 comma 2dal giorno in cuiè stata eseguita la notificazione o la comunicazionedell`avviso di deposito;

d) dal giorno in cui è stataeseguita la notificazione o la comunicazione dell`avviso di depositocon l`estratto del provvedimentoper l`imputato contumace (487) eper il procuratore generale presso la Corte di Appello rispetto aiprovvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della suacircoscrizione diverso dalla Corte di Appello.

3. Quando la decorrenza èdiversa per l`imputato e per il suo difensoreopera per entrambi iltermine che scade per ultimo.

4. Fino a quindici giorni primadell`udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudicedella impugnazione motivi nuovi (167 att. ) nel numero di copienecessarie per tutte le parti. L`inammissibilitàdell`impugnazione si estende ai motivi nuovi.

5. I termini previsti dal presentearticolo sono stabiliti a pena di decadenza (173).

586 Impugnazione di ordinanze emessenel dibattimento

1. Quando non è diversamentestabilito dalla legge (71-3479-2)l`impugnazione contro leordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero neldibattimento può essere propostaa pena di inammissibilitàsoltanto con l`impugnazione contro la sentenza. L`impugnazione ètuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltantoper connessione con l`ordinanza.

2. L`impugnazione dell`ordinanza ègiudicata congiuntamente a quella contro la sentenzasalvo che lalegge disponga altrimenti.

3. Contro le ordinanze in materia dilibertà personale è ammessa l`impugnazione immediataindipendentemente dall`impugnazione contro la sentenza.

587 Estensione dell`impugnazione

1. Nel caso di concorso di piùpersone in uno stesso reato (110 c. p. )l`impugnazione propostada uno degli imputatipurché non fondata su motiviesclusivamente personaligiova anche agli altri imputati.

2. Nel caso di riunione diprocedimenti per reati diversi (17)l`impugnazione proposta da unimputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motiviriguardano violazioni della legge processuale e non sonoesclusivamente personali.

3. L`impugnazione propostadall`imputato giova anche al responsabile civile e alla personacivilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. L`impugnazione proposta dalresponsabile civile (83 s. ) o dalla persona civilmente obbligataper la pena pecuniaria (89) giova all`imputato anche agli effettipenalipurché non sia fondata su motivi esclusivamentepersonali.

588 Sospensione della esecuzione

1. Dal momento della pronunciadurante i termini per impugnare e fino all`esito del giudizio diimpugnazionel`esecuzione del provvedimento impugnato èsospesasalvo che la legge disponga altrimenti.

2. Le impugnazioni contro iprovvedimenti in materia di libertà personale non hanno inalcun caso (310-3) effetto sospensivo.

589 Rinuncia all`impugnazione

l. Il pubblico ministero presso ilgiudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato puòrinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all`apertura deldibattimento (492). Successivamente la dichiarazione di rinunciapuò essere effettuata prima dell`inizio della discussione(523) dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazioneanche se l`impugnazione stessa è stata proposta da altropubblico ministero.

2. Le parti private possonorinunciare all`impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale(122).

3. La dichiarazione di rinuncia èpresentata a uno degli organi competenti a ricevere l`impugnazionenelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581582 e 583 ovveroin dibattimentoprima dell`inizio della discussione.

4. Quando l`impugnazione ètrattata e decisa in camera di consiglio (428599611)ladichiarazione di rinuncia può essere effettuataprimadell`udienzadal pubblico ministero che ha proposto l`impugnazioneesuccessivamentedal pubblico ministero presso il giudicedell`impugnazioneanche se la stessa è stata proposta daaltro pubblico ministero.

590 Trasmissione di atti in seguitoall`impugnazione

1. Al giudice della impugnazione sonotrasmessi senza ritardo il provvedimento impugnatol`atto diimpugnazione e gli atti del procedimento (165 att. ; 15 reg. ).

591 Inammissibilitàdell`impugnazione

1. L`impugnazione èinammissibile:

a) quando è proposta da chi nonè legittimato o non ha interesse

b) quando il provvedimento non èimpugnabile;

c) quando non sono osservate ledisposizioni degli artt. 581582583585 e 586;

d) quando vi è rinunciaall`impugnazione.

2. Il giudice dell`impugnazioneanche di ufficiodichiara con ordinanza l`inammissibilità edispone l`esecuzione del provvedimento impugnato.

3. L`ordinanza è notificata achi ha proposto l`impugnazione ed è soggetta a ricorso percassazione (606). Se l`impugnazione è stata propostapersonalmente dall`imputatol`ordinanza è notificata anche aldifensore.

4. L`inammissibilitàquandonon è stata rilevata a norma del comma 2può esseredichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

592 Condanna alle spese nei giudizi diimpugnazione

1. Con il provvedimento che rigetta odichiara inammissibile l`impugnazionela parte privata che l`haproposta è condannata alle spese del procedimento.

2. I coimputati che hanno partecipatoal giudizio a norma dell`art. 587 sono condannati alle spese insolido con l`imputato che ha proposto l`impugnazione.

3. L`imputato che nel giudizio diimpugnazione riporta condanna penale è condannato alle spesedei precedenti giudizianche se in questi sia stato prosciolto.

4. Nei giudizi di impugnazione per isoli interessi civilila parte privata soccombente ècondannata alle spese.

 

TITOLO II

APPELLO

Artt.593-605

 

593 Casi di appello

1. Salvo quanto previsto dagli artt.443448 comma 2469 il pubblico ministero e l`imputato possonoappellare contro le sentenze di condanna (533 s. ) o diproscioglimento (529-531).

2. L`imputato non puòappellare contro la sentenza di proscioglimento perché ilfatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

3. Sono inappellabili le sentenze dicondanna relative a contravvenzioni per le quali è stataapplicata la sola pena dell`ammenda e le sentenze di proscioglimentoo di non luogo a procedere (425428) relative a contravvenzionipunite con la sola ammenda o con pena alternativa.

594 Appello del pubblico ministero(abrogato D. Lgs. 19. 2. 1998n. 51)

595 Appello incidentale

1. La parte che non ha propostoimpugnazione può proporre appello incidentale entro quindicigiorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o lanotificazione previste dall`art. 584.

2. L`appello incidentale èpropostopresentato e notificato a norma degli artt. 581582583e 584.

3. L`appello incidentale del pubblicoministero (166 att. ) produce gli effetti previsti dall`art. 597comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputatonon appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Siosservano le disposizioni previste dall`art. 587.

4. L`appello incidentale perdeefficacia in caso di inammissibilità (591) dell`appelloprincipale o di rinuncia (589) allo stesso.

596 Giudice competente

1. Sull`appello proposto contro lesentenze pronunciate dal tribunaledecide la Corte di Appello.

2. Sull`appello proposto contro lesentenze della Corte di Assise decide la Corte di Assise di Appello.

3. Salvo quanto previsto dall`art.428 sull`appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per leindagini preliminaridecidonorispettivamentela Corte di Appelloe la Corte di Assise di Appelloa seconda che si tratti di reato dicompetenza del tribunale o della Corte di Assise.

597 Cognizione del giudice di appello

1. L`appello attribuisce al giudicedi secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente aipunti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

2. Quando appellante è ilpubblico ministero:

a) se l`appello riguarda una sentenzadi condanna (533)il giudice puòentro i limiti dellacompetenza del giudice di primo gradodare al fatto una definizionegiuridica più gravemutare la specie o aumentare la quantitàdella penarevocare benefici (1681753 c. p. )applicarequandooccorremisure di sicurezza (199 s. c. p. ) e adottare ognialtro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

b) se l`appello riguarda una sentenzadi proscioglimento (529-531)il giudice può pronunciarecondanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lett. a) ovveroprosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nellasentenza appellata;

c) se conferma la sentenza di primogradoil giudice può applicaremodificare o escludereneicasi determinati dalla leggele pene accessorie (19 c. p. ) e lemisure di sicurezza (199 s. c. p. ).

3. Quando appellante è il soloimputatoil giudice non può irrogare una pena piùgrave per specie o quantitàapplicare una misura di sicurezzanuova o più graveprosciogliere l`imputato per una causa menofavorevole di quella enunciata nella sentenza appellata nérevocare beneficisalva la facoltàentro i limiti indicatinel comma 1di dare al fatto una definizione giuridica piùgravepurché non venga superata la competenza del giudice diprimo grado.

4. In ogni caso se è accoltol`appello dell`imputato relativo a circostanze o a reati concorrentianche se unificati per la continuazione (812 c. p. )la penacomplessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

5. Con la sentenza possono essereapplicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena(163 c. p. )la non menzione della condanna nel certificato delcasellario giudiziale (175 c. p. ) e una o più circostanzeattenuanti; può essere altresì effettuatoquandooccorreil giudizio di comparazione a norma dell`art. 69 c. p.

598 Estensione delle norme sul giudiziodi primo grado al giudizio di appello

1. In grado di appello si osservanoin quanto applicabilile disposizioni relative al giudizio di primogrado (168 c. p. )salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

599 Decisioni in Camera di consiglio

1. Quando l`appello ha esclusivamenteper oggetto la specie o la misura della pena anche con riferimento algiudizio di comparazione fra circostanze (69 c. p. )ol`applicabilità delle circostanze attenuanti generiche (62 bisc. p. )di sanzioni sostitutivedella sospensione condizionaledella pena (163 c. p. ) o della non menzione della condanna nelcertificato del casellario giudiziale (175 c. p. )la Corteprovvede in camera di consiglio con le forme previste dall`art.127.

2. L`udienza è rinviata sesussiste un legittimo impedimento dell`imputato che ha manifestato lavolontà di comparire.

3. Nel caso di rinnovazionedell`istruzione dibattimentaleil giudice assume le prove in Cameradi consiglioa norma dell`art. 603con la necessariapartecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questinon sono presenti quando è disposta la rinnovazioneilgiudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimentosia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.

4. La Corte provvede in Camera diconsiglio anche quando le partinelle forme previste dall`art.589ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull`accoglimentoin tutto o in partedei motivi di appellocon rinuncia agli altrieventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiestol`accoglimento comportano una nuova determinazione della penailpubblico ministerol`imputato e la persona civilmente obbligata perla pena pecuniaria (89) indicano al giudice anche la pena sulla qualesono d`accordo .

5. Il giudicese ritiene di nonpotere accogliereallo statola richiestaordina la citazione acomparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e larinuncia perdono effettoma possono essere riproposte neldibattimento .

600 Provvedimenti in ordineall`esecuzione delle condanne civili

1. Se il giudice di primo grado haomesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzioneproposta a norma dell`art. 540 comma 1 ovvero l`ha rigettatalaparte civile può riproporla mediante impugnazione dellasentenza di primo grado al giudice di appello il qualea richiestadella parteprovvede con ordinanza in camera di consiglio.

2. Il responsabile civile el`imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o lasospensione della provvisoria esecuzione.

3. Su richiesta delle stesse partiil giudice di appello può disporrecon le forme previste dalcomma 1che sia sospesa l`esecuzione della condanna al pagamentodella provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno.

601 Atti preliminari al giudizio

1. Fuori dei casi previsti dall`art.591il presidente ordina senza ritardo la citazione dell`imputatoappellante; ordina altresì la citazione dell`imputato nonappellante se vi è appello del pubblico ministerose ricorrealcuno dei casi previsti dall`art. 587 o se l`appello èproposto per i soli interessi civili.

2. Quando si procede in camera diconsiglio a norma dell`art. 599ne è fatta menzione neldecreto di citazione.

3. Il decreto di citazione per ilgiudizio di appello contiene i requisiti previsti dall`art. 429comma 1 lett. a)f)g) nonché l`indicazione del giudicecompetente. n termine per comparire non può essere inferiorea venti giorni.

4. E` ordinata in ogni caso lacitazione del responsabile civile (83)della persona civilmenteobbligata per la pena pecuniaria (89) e della parte civile (765);questa è citata anche quando ha appellato il solo imputatocontro una sentenza di proscioglimento.

5. Almeno venti giorni prima delladata fissata per il giudizio di appelloè notificato avvisoai difensori.

6. Il decreto di citazione ènullo se l`imputato non è identificato in modo certo ovvero semanca o è insufficiente l`indicazione di uno dei requisitiprevisti dall`art. 429 comma 1 lett. f).

602 Dibattimento di appello

1. Nell`udienzail presidente o ilconsigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

2. Se le parti richiedonoconcordemente l`accoglimentoin tutto o in partedei motivi diappello a norma dell`art. 599 comma 4il giudicequando ritieneche la richiesta deve essere accoltaprovvede immediatamente;altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta ela rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in mododifforme dall`accordo .

3. Nel dibattimento può esseredata letturaanche di ufficiodi atti del giudizio di primo gradononchéentro i limiti previsti dagli artt. 511 e ss.diatti compiuti nelle fasi antecedenti.

4. Per la discussione si osservano ledisposizioni dell`art. 523.

603 Rinnovazione dell`istruzionedibattimentale

1. Quando una partenell`atto diappello o nei motivi presentati a norma dell`art. 585 comma 4hachiesto la riassunzione di prove già acquisite neldibattimento di primo grado o l`assunzione di nuove proveilgiudicese ritiene di non essere in grado di decidere allo statodegli attidispone la rinnovazione dell`istruzione dibattimentale.

2. Se le nuove prove sonosopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo gradoil giudicedispone la rinnovazione dell`istruzione dibattimentale nei limitiprevisti dall`art; 495 comma 1.

3. La rinnovazione dell`istruzionedibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritieneassolutamente necessaria .

4. Il giudice disponealtresìla rinnovazione dell`istruzione dibattimentale quando l`imputatocontumace in primo grado (487)ne fa richiesta e prova di non esserepotuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avereavuto conoscenza del decreto di citazionesempre che in tal caso ilfatto non sia dovuto a sua colpaovveroquando l`atto di citazioneper il giudizio di primo grado è stato notificato medianteconsegna al difensore nei casi previsti dagli artt. 159161 comma4 e 169non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degliatti del procedimento.

5. Il giudice provvede con ordinanzanel contraddittorio delle parti.

6. Alla rinnovazione dell`istruzionedibattimentaledisposta a norma dei commi precedentisi procedeimmediatamente. In caso di impossibilitàil dibattimento èsospeso per un termine non superiore a dieci giorni.

604 Questioni di nullità

1. Il giudice di appellonei casiprevisti dall`art. 522dichiara la nullità in tutto o inparte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli attial giudice di primo gradoquando vi è stata condanna per unfatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per laquale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quellaordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effettospecialesempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenticircostanze attenuanti.

2. Quando sono state ritenuteprevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono stateapplicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma1il giudice di appello esclude le circostanze aggravantieffettuase occorreun nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.

3. Quando vi è stata condannaper un reato concorrente o per un fatto nuovoil giudice di appellodichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la penacorrispondentedisponendo che del provvedimento sia data notizia alpubblico ministero per le sue determinazioni.

4. Il giudice di appellose accertauna delle nullità indicate nell`art. 179da cui siaderivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizioo della sentenza di primo gradola dichiara con sentenza e rinviagli atti al giudice che procedeva quando si è verificata lanullità. Nello stesso modo il giudice provvede se accertauna delle nullità indicate nell`art. 180 che non sia statasanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento chedispone il giudizio o della sentenza di primo grado.

5. Se si tratta di altre nullitàche non sono state sanate (183184)il giudice di appello puòordinare la rinnovazione degli atti nulli (185) o anchedichiaratala nullitàdecidere nel meritoqualora riconosca che l`attonon fornisce elementi necessari al giudizio.

6. Quando il giudice di primo gradoha dichiarato che il reato è estinto o che l`azione penale nonpoteva essere iniziata o proseguitail giudice di appellosericonosce erronea tale dichiarazioneordinaoccorrendolarinnovazione del dibattimento e decide nel merito.

7. Quando il giudice di primo gradoha respinto la domanda di oblazione (162162 bis c. p. )ilgiudice di appellose riconosce erronea tale decisioneaccoglie ladomanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo nonsuperiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se ilpagamento avviene nel termineil giudice di appello pronunciasentenza di proscioglimento.

8. Nei casi previsti dal comma 1seannulla una sentenza della corte di assise o del tribunalecollegialeil giudice di appello dispone la trasmissione degli attiad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovveroin mancanzaalla corte o al tribunale più vicini. Seannulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per leindagini preliminaridispone la trasmissione degli atti al medesimotribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che hapronunciato la sentenza annullata.

605 Sentenza

1. Fuori dei casi previsti dall`art.604il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale confermao riforma la sentenza appellata.

2. Le pronunce del giudice di appellosull`azione civile sono immediatamente esecutive.

3. Copia della sentenza di appellocon gli atti del procedimentoè trasmessa senza ritardoacura della cancelleriaal giudice di primo gradoquando questi ècompetente per l`esecuzione (665) e non è stato propostoricorso per cassazione.

 

TITOLOIII

RICORSOPER CASSAZIONE

Artt.Artt. 606-628

 

CAPO I Disposizioni generali

 

606 Casi di ricorso

1. Il ricorso per cassazione puòessere proposto per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice diuna potestà riservata dalla legge a organi legislativi oamministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

b) inosservanza o erronea applicazionedella legge penale o di altre norme giuridichedi cui si deve tenerconto nell`applicazione della legge penale;

c) inosservanza delle norme processualistabilite a pena di nullità (177 s. )di inutilizzabilità(191)di inammissibilità o di decadenza (173);

d) mancata assunzione di una provadecisivaquando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell`art.495 comma 2;

e) mancanza o manifesta illogicitàdella motivazionequando il vizio risulta dal testo delprovvedimento impugnato.

2. Il ricorsooltre che nei casi econ gli effetti determinati da particolari disposizionipuòessere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello(605) o inappellabili (593).

3. Il ricorso è inammissibilese è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dallalegge o manifestamente infondati ovverofuori dei casi previstidagli artt. 569 e 609 comma 2per violazioni di legge non dedottecon i motivi di appello.

607 Ricorso dell`imputato

1. L`imputato può ricorrereper cassazione contro la sentenza di condanna (533) o diproscioglimento (529-531) ovvero contro la sentenza inappellabile dinon luogo a procedere (428-593).

2. Puòinoltrericorrerecontro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le speseprocessuali (535592).

608 Ricorso del pubblico ministero

1. Il procuratore generale presso laCorte di Appello può ricorrere per cassazione contro ognisentenza di condanna (533) o di proscioglimento (529-531) pronunciatain grado di appello (605) o inappellabile (593).

2. Il procuratore della Repubblicapresso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ognisentenza inappellabiledi condanna o di proscioglimentopronunciatadalla Corte di Assisedal tribunale o dal giudice per le indaginipreliminari presso il tribunale.

4. Il procuratore generaleilprocuratore della Repubblica presso il tribunale possono anchericorrere nei casi previsti dall`art. 569 e da altre disposizionidi legge.

609 Cognizione della Corte diCassazione

1. Il ricorso attribuisce alla Cortedi Cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motiviproposti.

2. La Corte decide altresì lequestioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo equelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

 

CAPO II Procedimento

 

610 Atti preliminari

1. Il presidente della Corte diCassazione provvede all`assegnazione dei ricorsi alle singole sezionisecondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario (7ter ord. giud. ).

2. Il presidentesu richiesta delprocuratore generaledei difensori delle parti o anche di ufficioassegna il ricorso alle sezioni unite (170 att. ) quando lequestioni proposte sono di speciale importanza o quando occorredirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

3. Il presidente della Cortese sitratta delle sezioni uniteovvero il presidente della sezione fissala data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o inCamera di consiglio e designa il relatore. Il presidente disponealtresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall`art.17 e la separazione dei medesimi quando giovi ana speditezza delladecisione.

4. La cancelleria dà immediatacomunicazione al procuratore generale del deposito degli atti per laeventuale richiesta della dichiarazione di inammissibilità delricorso.

5. Almeno trenta giorni prima delladata dell`udienza (169 att. )la Cancelleria ne dà avviso alprocuratore generale e ai difensoriindicando se il ricorso saràdeciso a seguito di udienza pubblica ovvero in Camera di consiglio.In quest`ultimo casol`avviso deve inoltre precisare se vi èla richiesta di dichiarazione di inammissibilitàenunciandola causa dedotta.

611 Procedimento in Camera di consiglio

1. Oltre che nei casi particolarmenteprevisti dalla legge (3241484289)la Corte procede in cameradi consiglio quando deve decidere su ogni ricorso controprovvedimenti non emessi nel dibattimentofatta eccezione dellesentenze pronunciate a norma dell`art. 442. Se non èdiversamente stabilito (311) e in deroga a quanto previsto dall`art.127la Corte giudica sui motivisulle richieste del procuratoregenerale e sulle memorie delle altre parti senza intervento deidifensori. Fino a quindici giorni prima dell`udienza (169 att )tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie efino acinque giorni primapossono presentare memorie di replica.

2. Nello stesso modo la Corte procedequando è stata richiesta la dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso. Se non dichiara l`inammissibilità la Cortefissa la data per la decisione dei ricorso in udienza pubblica.

612 Sospensione dell`esecuzione dellacondanna civile

1. A richiesta dell`imputato o delresponsabile civile (83 s. )la Corte di Cassazione puòsospenderein pendenza del ricorsol`esecuzione della condannacivilequando può derivarne grave e irreparabile danno. Ladecisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile èadottata dalla Corte di Cassazione con ordinanza in Camera diconsiglio.

613 Difensori

1. Salvo che la parte non vi provvedapersonalmentel`atto di ricorsole memorie e i motivi nuovi devonoessere sottoscrittia pena di inammissibilitàda difensoriiscritti nell`Albo speciale della Corte di Cassazione. Davanti allaCorte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.

2. Per tutti gli atti che si compiononel procedimento davanti alla Corteil domicilio delle parti èpresso i rispettivi difensori (164)salvo quanto previsto dal comma4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso osuccessivamente; in mancanza di nomina il difensore è quelloche ha assistito la parte nell`ultimo giudiziopurché abbia irequisiti indicati nel comma 1.

3. Se l`imputato è privo deldifensore di fiduciail presidente del Collegio provvede a normadell`art. 97.

4. Gli avvisi che devono essere datial difensore sono notificati anche all`imputato che non sia assistitoda difensore di fiducia.

5. Quando il ricorso concerne gliinteressi civiliil presidentese la parte ne fa richiestanominaun difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti.

614 Dibattimento

1. Le norme concernenti lapubblicitàla polizia e la disciplina delle udienze (470 s.) e la direzione della discussione (523-524) nei giudizi di primo edi secondo grado si osservano davanti alla Corte di Cassazioneinquanto siano applicabili.

2. Le parti private possono comparireper mezzo dei loro difensori.

3. Nell`udienza stabilitailpresidente procede alla verifica della costituzione delle parti edella regolarità degli avvisidandone atto a verbalequindiil presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione dellacausa.

4. Dopo la requisitoria del pubblicoministeroi difensori della parte civiledel responsabile civiledella persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria edell`imputato espongono nell`ordine le loro difese. Non sonoammesse repliche (171 att. ).

 

CAPO III Sentenza

 

615 Deliberazione e pubblicazione

1. La Corte di Cassazione delibera lasentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblicaudienza salvo cheper la molteplicità o per l`importanzadelle questioni da decidereil presidente ritenga indispensabiledifferire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservanoin quanto applicabilile disposizioni degli artt. 527 e 546.

2. Se non provvede a norma degliartt. 620622 e 623la Corte dichiara inammissibile o rigetta ilricorso.

3. La sentenza è pubblicata inudienza subito dopo la deliberazionemediante lettura deldispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.

4. Prima della letturaildispositivo è sottoscritto dal presidente.

616 Spese e sanzione pecuniaria in casodi rigetto o di inammissibilità del ricorso

1. Con il provvedimento che dichiarainammissibile o rigetta il ricorsola parte privata che lo haproposto è condannata al pagamento delle spese delprocedimento (535592). Se il ricorso è dichiaratoinammissibilela parte privata è inoltre condannata con lostesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammendedi una somma da L. 500. 000 a L. 4 milioni. Nello stesso modosi può provvedere quando il ricorso è rigettato.

617 Motivazione e deposito

1. Conclusa la deliberazioneilpresidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione.Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio diprimo grado (544)in quanto applicabili (173 att. ).

2. La sentenzasottoscritta dalpresidente e dall`estensoreè depositata in cancelleria nonoltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.

3. Qualora il presidente lo dispongala Corte si riunisce in Camera di consiglio per la lettura el`approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte direttificaintegrazione o cancellazione la Corte delibera senzaformalità (174 att. ).

618 Decisioni delle sezioni unite

1. Se una sezione della Corte rilevache la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogoopuò dar luogoa un contrasto giurisprudenzialesu richiestadelle parti o di ufficiopuò con ordinanza rimettere ilricorso alle sezioni unite (172 att. ).

619 Rettificazione di errori nondeterminanti annullamento

1. Gli errori di diritto nellamotivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non produconol`annullamento della sentenza impugnatase non hanno avuto influenzadecisiva sul dispositivo. La Corte tuttavia specifica nellasentenza le censure e le rettificazioni occorrenti (130).

2. Quando nella sentenza impugnata sideve soltanto rettificare la specie o la quantità della penaper errore di denominazione o di computola Corte di Cassazione viprovvede senza pronunciare annullamento.

3. Nello stesso modo si provvede neicasi di legge più favorevole all`imputato anche sesopravvenuta dopo la proposizione del ricorsoqualora non sianonecessari nuovi accertamenti di fatto.

620 Annullamento senza rinvio

1. Oltre che nei casi particolarmenteprevisti dalla leggela Corte pronuncia sentenza di annullamentosenza rinvio:

a) se il fatto non è previstodalla legge come reatose il reato è estinto o se l`azionepenale non doveva essere iniziata o proseguita;

b) se il reato non appartiene allagiurisdizione del giudice ordinario (20);

c) se il provvedimento impugnatocontiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizionelimitatamente alle medesime;

d) se la decisione impugnata consistein un provvedimento non consentito dalla legge;

e) se la sentenza è nulla anorma e nei limiti dell`art. 522 in relazione a un reatoconcorrente;

f) se la sentenza è nulla anorma e nei limiti dell`art. 522 in relazione a un fatto nuovo;

g) se la condanna è statapronunciata per errore di persona (68);

h) se vi è contraddizione fra lasentenza o l`ordinanza impugnata e un`altra anteriore concernente lastessa persona e il medesimo oggettopronunciata dallo stesso o daun altro giudice penale;

i) se la sentenza impugnata ha decisoin secondo grado su materia per la quale non è ammessol`appello;

1) in ogni altro caso in cui la Corteritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procederealla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.

621 Effetti dell`annullamento senzarinvio

1. Nel caso previsto dall`art. 620comma 1 lett. b)la Corte dispone che gli atti siano trasmessiall`autorità competente che essa designa; in quello previstodalla lett. e) e in quello previsto dalla lett. f)la Cortedispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministeroper le sue determinazioni; in quello previsto dalla lett. h)ordina l`esecuzione della prima sentenza o ordinanzamase sitratta di una sentenza di condannaordina l`esecuzione dellasentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a normadell`art. 669in quello previsto dalla lett. i) ritiene ilgiudizio qualificando l`impugnazione come ricorso; in quello previstodalla lett. 1)procede alla determinazione della pena o dài provvedimenti che occorrono.

622 Annullamento della sentenza ai solieffetti civili

1. Fermi gli effetti penali dellasentenzala Corte di Cassazionese ne annulla solamente ledisposizioni o i capi che riguardano l`azione civile ovvero seaccoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza diproscioglimento dell`imputatorinvia quando occorre al giudicecivile competente per valore in grado di appelloanche sel`annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

623 Annullamento con rinvio

1. Fuori dei casi previsti dagliartt. 620 e 622:

a) se è annullata un`ordinanzala Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi algiudice che l`ha pronunciatail quale provvede uniformandosi allasentenza di annullamento (173 att. );

b) se è annullata una sentenzadi condanna nei casi previsti dall`art. 604 comma 1la Corte diCassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primogrado;

c) se è annullata la sentenza diuna Corte di Assise di appello o di una Corte di Appello ovvero diuna Corte di Assise o di un tribunale in composizione collegialeilgiudizio è rinviato rispettivamente a un`altra sezione dellastessa Corte o dello stesso tribunale oin mancanzaalla Corte o altribunale più vicini (175 att. );

d) ) se è annullata la sentenzadi un tribunale monocratico o di un giudice per le indaginipreliminarila corte di cassazione dispone che gli atti sianotrasmessi al medesimo tribunale; tuttaviail giudice deve esserediverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata;

624 Annullamento parziale

1. Se l`annullamento non èpronunciato per tutte le disposizioni della sentenzaquesta haautorità di cosa giudicata (648) nelle parti che non hannoconnessione essenziale con la parte annullata.

2. La Corte di Cassazionequandooccorredichiara nel dispositivo quali parti della sentenzadiventano irrevocabili. L`omissione di tale dichiarazione èriparata dalla Corte stessa in Camera di consiglio con ordinanza chedeve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copiadi essa posteriormente rilasciata. L`ordinanza può esserepronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente peril rinviodel pubblico ministero presso il medesimo giudice o dellaparte privata interessata. La domanda si propone senza formalità.

3. La Corte di Cassazione provvede inCamera di consiglio senza l`osservanza delle forme previste dall`art.127 (130).

625 Provvedimenti conseguenti allasentenza

1. In caso di annullamento con rinvio(623)la Cancelleria della Corte di Cassazione trasmette senzaritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al giudiceche deve procedere al nuovo giudizio.

2. In caso di rigetto o didichiarazione di inammissibilità del ricorsola Cancelleriatrasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che haemesso la decisione impugnata.

3. In caso di annullamento senzarinvio (620) o di rettificazione (619)la Cancelleria trasmette algiudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza.

4. In ogni caso la Cancelleria delgiudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazioneinmargine o in fine dell`originaledella decisione della Corte (27reg. ).

626 Effetti della sentenza suiprovvedimenti di natura personale o reale

1. Quandoin seguito alla sentenzadella Corte di Cassazionedeve cessare una misura cautelare ovverouna pena accessoria (217 coord.287-290) o una misura di sicurezza(312-313)la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivoal procuratore generale presso la Corte medesima perché dia iprovvedimenti occorrenti (28 reg. ).

627 Giudizio di rinvio dopoannullamento

1. Nel giudizio di rinvio non èammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza diannullamentosalvo quanto previsto dall`art. 25.

2. Il giudice di rinvio decide congli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stataannullatasalve le limitazioni stabilite dalla legge. Se èannullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiestailgiudice dispone la rinnovazione dell`istruzione dibattimentale (603)per l`assunzione delle prove rilevanti per la decisione.

3. Il giudice di rinvio si uniformaalla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerneogni questione di diritto con essa decisa (173 att. ).

4. Non possono rilevarsi nel giudiziodi rinvio nullitàanche assoluteo inammissibilitàverificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indaginipreliminari.

5. Se taluno degli imputaticondannati con la sentenza annullatanon aveva proposto ricorsol`annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al nonricorrentesalvo che il motivo dell`annullamento sia esclusivamentepersonale. L`imputato che può giovarsi di tale effettoestensivo (587) deve essere citato e ha facoltà di intervenirenel giudizio di rinvio.

628 Impugnabilità della sentenzadel giudice di rinvio

1. La sentenza del giudice di rinviopuò essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciatain grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciatain primo grado.

2. In ogni caso la sentenza delgiudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi nonriguardanti i punti già decisi dalla Corte dl Cassazioneovvero per inosservanza della disposizione dell`art. 627 comma 3.

 

TITOLO IV

REVISIONE

Artt.629-647

 

629 Condanne soggette a revisione

1. E` ammessa in ogni tempo a favoredei condannatinei casi determinati dalla leggela revisione dellesentenze di condanna o dei decreti penali di condannadivenutiirrevocabili (648)anche se la pena è già stataeseguita o è estinta.

630 Casi di revisione

1. La revisione può essererichiesta:

a) se i fatti stabiliti a fondamentodella sentenza o del decreto penale di condanna non possonoconciliarsi con quelli stabiliti in un`altra sentenza penaleirrevocabile (648) del giudice ordinario o di un giudice speciale;

b) se la sentenza o il decreto penaledi condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico delcondannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile oamministrativosuccessivamente revocata (395 s. c. p. c. )cheabbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall`art. 3ovvero una delle questioni previste dall`art. 479;

c) se dopo la condanna sonosopravvenute o si scoprono nuove prove chesole o unite a quelle giàvalutatedimostrano che il condannato deve essere prosciolto a normadell`art. 631;

d) se è dimostrato che lacondanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti oin giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

631 Limiti della revisione

1. Gli elementi in base ai quali sichiede la revisione devonoa pena d`inammissibilità delladomandaessere tali da dimostrarese accertatiche il condannatodeve essere prosciolto a norma degli artt. 529530 o 531.

632 Soggetti legittimati alla richiesta

1. Possono chiedere la revisione:

a) il condannato o un suo prossimocongiunto (3074 c. p. ) ovvero la persona che ha sul condannatol`autorità tutoria e se il condannato è mortol`eredeo un prossimo congiunto;

b) il procuratore generale presso laCorte di Appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza dicondanna. Le persone indicate nella lett. a) possono unire lapropria richiesta a quella del procuratore generale.

633 Forma della richiesta

1. La richiesta di revisione èproposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale (122).Essa deve contenere l`indicazione specifica delle ragioni e delleprove che la giustificano e deve essere presentataunitamente aeventuali atti e documenti nella Cancelleria della Corte di Appellonei cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenzadi primo grado o il decreto penale di condanna.

2. Nei casi previsti dall`art. 630comma 1 lett. a) e b)ana richiesta devono essere unite le copieautentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna iviindicati.

3. Nel caso previsto dall`art. 630comma 1 lett. d)alla richiesta deve essere unita copia autenticadella sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.

634 Declaratoria d`inammissibilità

1. Quando la richiesta èproposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 o senzal`osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631632633641 ovvero risulta manifestamente infondatala Corte di Appelloanche di ufficio dichiara con ordinanza l`inammissibilità epuò condannare il privato che ha proposto la richiesta alpagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L.500. 000 a L. 4 milioni.

2. L`ordinanza è notificata alcondannato e a colui che ha proposto la richiestai quali possonoricorrere per cassazione (606). In caso di accoglimento delricorsola Corte di Cassazione rinvia il giudizio di revisione adaltra sezione della Corte di Appello che ha pronunciato l`ordinanzaprevista dal comma 1 o alla Corte di Appello più vicina (175att. ).

635 Sospensione dell`esecuzione

1. La Corte di Appello può inqualunque momento disporrecon ordinanzala sospensionedell`esecuzione della pena o della misura di sicurezzaapplicandose del casouna delle misure coercitive previste dagli artt. 281282283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misurala Cortedi Appello revoca l`ordinanza e dispone che riprenda l`esecuzionedella pena o della misura di sicurezza.

2. Contro l`ordinanza che decidesulla sospensione dell`esecuzionesull`applicazione delle misurecoercitive e sulla revocapossono ricorrere per cassazione (606) ilpubblico ministero e il condannato.

636 Giudizio di revisione

1. Il presidente della Corte diAppello emette il decreto di citazione a norma dell`art. 601.

2. Si osservano le disposizioni delTitolo I e del Titolo II del Libro VII in quanto siano applicabili enei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.

637 Sentenza

1. La sentenza è deliberatasecondo le disposizioni degli artt. 525 526527 e 528.

2. In caso di accoglimento dellarichiesta di revisioneil giudice revoca la sentenza di condanna oil decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimentoindicandone la causa nel dispositivo (529-531).

3. Il giudice non puòpronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di unadiversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

4. In caso di rigetto dellarichiestail giudice condanna la parte privata che l`ha proposta alpagamento delle spese processuali ese è stata disposta lasospensione dispone che riprenda l`esecuzione della pena o dellamisura di sicurezza.

638 Revisione a favore del condannatodefunto

1. In caso di morte del condannatodopo la presentazione della richiesta di revisioneil presidentedella Corte di Appello nomina un curatoreil quale esercita idiritti che nel processo di revisione sarebbero spettati alcondannato.

639 Provvedimenti in accoglimento dellarichiesta

1. La Corte di Appelloquandopronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento dellarichiesta di revisioneanche nel caso previsto dall`art. 638ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione dellacondanna per le pene pecuniarieper le misure di sicurezzapatrimonialiper le spese processuali e di mantenimento in carcere eper il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata peril giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzionedelle cose che sono state confiscatea eccezione di quelle previstenell`art. 240 comma 2 n. 2 c. p.

640 Impugnabilità della sentenza

1. La sentenza pronunciata nelgiudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione(606).

641 Effetti dell`inammissibilitào del rigetto

1. L`ordinanza che dichiarainammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta nonpregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata suelementi diversi.

642 Pubblicazione della sentenza diaccoglimento della richiesta

1. La sentenza di accoglimentoarichiesta dell`interessatoè affissa per estrattoa curadella cancellerianel comune in cui la sentenza di condanna erastata pronunciata e in quello dell`ultima residenza del condannato.L`ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delleeseguite affissioni.

2. Su richiesta dell`interessatoilpresidente della Corte di Appello dispone con ordinanza chel`estratto della sentenza sia pubblicato (694) a cura dellaCancelleria in un giornaleindicato nella richiesta; le spese dellapubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.

643 Riparazione dell`errore giudiziario

1. Chi è stato prosciolto insede di revisionese non ha dato causa per dolo o colpa graveall`errore giudiziarioha diritto a una riparazione commisurata alladurata dell`eventuale espiazione della pena o internamento e alleconseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

2. La riparazione si attua mediantepagamento di una somma di denaro ovvero tenuto conto delle condizionidell`avente diritto e della natura del dannomediante lacostituzione di una rendita vitalizia. L`avente dirittosu suadomandapuò essere accolto in un istitutoa spese delloStato.

3. Il diritto alla riparazione èescluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nelladeterminazione della pena da espiare per un reato diversoa normadell`art. 657 comma 2.

644 Riparazione in caso di morte

1. Se il condannato muoreancheprima del procedimento di revisioneil diritto alla riparazionespetta al coniugeai discendenti e ascendentiai fratelli esorelleagli affini entro il primo grado e alle persone legate davincolo di adozione con quella deceduta.

2. A tali personetuttavianon puòessere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quellache sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma èripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivatedall`errore a ciascuna persona.

3. Il diritto ana riparazione nonspetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnitàprevista dall`art. 463 c. c.

645 Domanda di riparazione

1. La domanda di riparazione èpropostaa pena di inammissibilitàentro due anni dalpassaggio in giudicato della sentenza di revisione (637648) ed èpresentata per iscrittounitamente ai documenti ritenuti utilipersonalmente o per mezzo di procuratore speciale (122)nellacancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza.

2. Le persone indicate nell`art.644 possono presentare la domanda nello stesso termineanche permezzo del curatore indicato nell`art. 638 ovvero giovarsi delladomanda già proposta da altri. Se la domanda èpresentata soltanto da alcuna delle predette personequesta devefornire l`indicazione degli altri aventi diritto.

646 Procedimento e decisione

1. Sulla domanda di riparazione laCorte di Appello decide in Camera di consiglio osservando le formepreviste dall`art. 127.

2. La domandacon il provvedimentoche fissa l`udienzaè comunicata al pubblico ministero ed ènotificataa cura della cancelleriaal ministro del tesoro pressol`avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della Corte e atutti gli interessaticompresi gli aventi diritto che non hannoproposto la domanda.

3. L`ordinanza che decide sulladomanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero enotificata a tutti gli interessatii quali possono ricorrere percassazione (606).

4. Gli interessati chedopo averricevuto la notificazione prevista dal comma 2non formulano leproprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall`art. 127comma 2decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazionesuccessivamente alla chiusura del procedimento stesso.

5. Il giudicequalora ne ricorranole condizioniassegna all`interessato una provvisionale a titolo dialimenti.

647 Risarcimento del danno eriparazione

1. Nel caso previsto dall`art. 630comma 1 lett. d)lo Statose ha corrisposto la riparazionesisurrogafino alla concorrenza della somma pagatanel diritto alrisarcimento dei danni contro il responsabile.

 

LIBRO X

ESECUZIONE

 

TITOLO I

GIUDICATO

Artt.648-654

648 Irrevocabilità dellesentenze e dei decreti penali

1. Sono irrevocabili le sentenzepronunciate in giudizio contro le quali non è ammessaimpugnazione diversa dalla revisione (629).

2. Se l`impugnazione èammessala sentenza è irrevocabile quando èinutilmente decorso il termine per proporla (585) o quello perimpugnare l`ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi èstato ricorso per cassazione (606)la sentenza è irrevocabiledal giorno in cui è pronunciata l`ordinanza o la sentenza chedichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

3. Il decreto penale di condanna(460) è irrevocabile quando è inutilmente decorso iltermine per proporre opposizione o quello per impugnare l`ordinanzache la dichiara inammissibile.

649 Divieto di un secondo giudizio

1. L`imputato prosciolto o condannatocon sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili (648) non puòessere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimofattoneppure se questo viene diversamente considerato per iltitoloper il grado o per le circostanzesalvo quanto dispostodagli artt. 69 comma 2 e 345.

2. Se ciò nonostante viene dinuovo iniziato procedimento penaleil giudice in ogni stato e gradodel processo pronuncia sentenza di proscioglimento (529-531) o di nonluogo a procedere (425)enunciandone la causa nel dispositivo.

650 Esecutività delle sentenze edei decreti penali

1. Salvo che sia diversamentedispostole sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quandosono divenuti irrevocabili (648).

2. Le sentenze di non luogo aprocedere (425) hanno forza esecutiva quando non sono piùsoggette a impugnazione (428).

651 Efficacia della sentenza penale dicondanna nel giudizio civile o amministrativo di danno

1. La sentenza penale irrevocabile(648) di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficaciadi giudicatoquanto all`accertamento della sussistenza del fattodella sua illiceità penale e all`affermazione che l`imputatolo ha commessonel giudizio civile o amministrativo per lerestituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti delcondannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero siaintervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenzairrevocabile di condanna pronunciata a norma dell`art. 442salvoche vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il ritoabbreviato.

652 Efficacia della sentenza penale diassoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno

1. La sentenza penale irrevocabile(648) di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento haefficacia di giudicatoquanto all`accertamento che il fatto nonsussiste o che l`imputato non lo ha commesso o che il fatto èstato compiuto nell`adempimento di un dovere o nell`esercizio di unafacoltà legittimanel giudizio civile o amministrativo per lerestituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato chesi sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsiparte civile nel processo penalesalvo che il danneggiato dal reatoabbia esercitato l`azione in sede civile a norma dell`art. 75 comma2.

2. La stessa efficacia ha la sentenzairrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell`art. 442sela parte civile ha accettato il rito abbreviato.

653 Efficacia della sentenza penale diassoluzione nel giudizio disciplinare

1. La sentenza penale irrevocabile(648) di assoluzione pronunciata un seguito a dibattimento haefficacia di giudicato nel giudizio per responsabilitàdisciplinare davanti alle pubbliche autorità quantoall`accertamento che il fatto non sussiste o che l`imputato non lo hacommesso.

654 Efficacia della sentenza penale dicondanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi

1. Nei confronti dell`imputatodellaparte civile (76) e del responsabile civile (83 s. s. ) che si siacostituito o che sia intervenuto nel processo penalela sentenzapenale irrevocabile (648) di condanna o di assoluzione pronunciata inseguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civileo amministrativoquando in questo si controverte intorno a undiritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipendedall`accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto delgiudizio penalepurché i fatti accertati siano stati ritenutirilevanti ai fini della decisione penale e purché la leggecivile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettivacontroversa.

 

TITOLO II

ESECUZIONEDEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Artt. 655-664

 

655 Funzioni del pubblico ministero

1. Salvo che sia diversamentedispostoil pubblico ministero presso il giudice indicato nell`art.665 cura di ufficio l`esecuzione dei provvedimenti (28 reg. ).

2. Il pubblico ministero propone lesue richieste al giudice competente e interviene in tutti iprocedimenti di esecuzione.

3. Quando occorreil pubblicoministero può chiedere il compimento di singoli atti a unufficio del pubblico ministero di altra sede.

4. Se per l`esecuzione di unprovvedimento è necessaria l`autorizzazioneil pubblicoministero ne fa richiesta all`autorità competente;l`esecuzione è sospesa fino a quando l`autorizzazione non èconcessa. Allo stesso modo si procede quando la necessitàdell`autorizzazione è sorta nel corso dell`esecuzione.

5. I provvedimenti del pubblicoministero dei quali è prescritta nel presente Titolo lanotificazione al difensoresono notificatia pena di nullitàentro trenta giorni dalla loro emissioneal difensore nominatodall`interessato oin mancanzaa quello designato dal pubblicoministero a norma dell`art. 97senza che ciò determini lasospensione o il ritardo dell`esecuzione.

656 Esecuzione delle pene detentive

1. Quando deve essere eseguita unasentenza di condanna a pena detentiva (29 reg. )il pubblicoministero emette ordine di esecuzione con il qualese il condannatonon è detenutone dispone la carcerazione. Copiadell`ordine è consegnata all`interessato.

2. Se la pena non è superiorea sei mesi e non vi è pericolo di fugail pubblico ministerofa notificare al condannato ordine di esecuzione con l`ingiunzione dicostituirsi in carcere entro cinque giorni. Se il condannato non sicostituisce nel termine predettoil pubblico ministero dispone lacarcerazione.

3. Se il condannato è giàdetenutol`ordine di esecuzione è comunicato al ministro digrazia e giustizia e notificato all`interessato.

4. L`ordine di esecuzione contiene legeneralità della persona nei cui confronti il provvedimentodeve essere eseguito e quanto altro valga a identificarlal`imputazioneil dispositivo del provvedimento e le disposizioninecessarie alla esecuzione. L`ordine è notificato aldifensore del condannato.

5. L`ordine che dispone lacarcerazione è eseguito secondo le modalità previstedall`art. 277.

657 Computo della custodia cautelare edelle pene espiate senza titolo

1. Il pubblico ministeroneldeterminare la pena detentiva da eseguirecomputa il periodo dicustodia cautelare subita per lo stesso o per altro reatoanche sela custodia è ancora in corso (285-3). Allo stesso modoprocede in caso di applicazione provvisoria di una misura disicurezza detentiva (312313)se questa non è stataapplicata definitivamente.

2. Il pubblico ministero computaaltresì il periodo di pena detentiva espiata per un reatodiversoquando la relativa condanna è stata revocataquandoper il reato è stata concessa amnistia o quando è statoconcesso indultonei limiti dello stesso.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2il condannato può chiedere al pubblico ministero che i periodidi custodia cautelare e di pena detentiva espiataoperato ilragguagliosiano computati per la determinazione della penapecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casiprevisti dal comma 2può altresì chiedere che lesanzioni sostitutive espiate siano computate nelle sanzionisostitutive da eseguire per altro reato.

4. In ogni caso sono computatesoltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo lacommissione del reato per il quale deve essere determinata la pena daeseguire.

5. Il pubblico ministero provvede condecretoche deve essere notificato al condannato e al suo difensore.

658 Esecuzione delle misure disicurezza ordinate con sentenza

1. Quando deve essere eseguita unamisura di sicurezza (199 s. c. p. )diversa dalla confisca (240c. p. )ordinata con sentenzail pubblico ministero presso ilgiudice indicato nell`art. 665 trasmette gli atti al pubblicoministero presso il magistrato di sorveglianza competente per iprovvedimenti previsti dall`art. 679. Le misure di sicurezza dicui sia stata ordinata l`applicazione provvisoria a norma dell`art.312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che haemesso il provvedimentoil quale provvede a norma dell`art. 659comma 2.

659 Esecuzione di provvedimenti delgiudice di sorveglianza

1. Quando a seguito di unprovvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta lacarcerazione o la scarcerazione del condannato il pubblico ministeroche cura l`esecuzione della sentenza di condanna emette ordine diesecuzione con le modalità previste dall`art. 656 comma 4(189 att. ). Tuttavianei casi di urgenzail pubblico ministeropresso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimentopuò emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effettofino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

2. I provvedimenti relativi allemisure di sicurezza (199 s. c. p. ) diverse dalla confisca (240c. p. ) sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice disorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica incopia il provvedimento all`autorità di pubblica sicurezza equando ne è il casoemette ordine di esecuzionecon il qualedispone la consegna o la liberazione dell`interessato.

660 Esecuzione delle pene pecuniarie

1. Le condanne a pena pecuniaria sonoeseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti (181 att.).

2. Quando è accertata laimpossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una ratadi essail pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato disorveglianza competente per la conversioneil quale provvede previoaccertamento dell`effettiva insolvibilità del condannato (182att. ; 30 reg. ) ese ne è il casodella personacivilmente obbligata per la pena pecuniaria (534). Se la pena èstata rateizzataè convertita la parte non ancora pagata.

3. In presenza di situazioni diinsolvenzail magistrato di sorveglianza può disporre larateizzazione della pena a norma dell`art. 133 ter c. p.seessa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovveropuò differire la conversione per un tempo non superiore a seimesi. Alla scadenza del termine fissatose lo stato di insolvenzaperduraè disposto un nuovo differimentoaltrimenti èordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena perdecorso del temponon si tiene conto del periodo durante il qualel`esecuzione è stata differita.

4. Con l`ordinanza che dispone laconversioneil magistrato di sorveglianza determina le modalitàdelle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.

5. Il ricorso contro l`ordinanza diconversione ne sospende l`esecuzione.

661 Esecuzione delle sanzionisostitutive

1. Per l`esecuzione dellasemidetenzione e della libertà controllatail pubblicoministero trasmette l`estratto della sentenza di condanna almagistrato di sorveglianza territorialmente competente (677) cheprovvede in osservanza delle leggi vigenti.

2. La pena pecuniariaquale sanzionesostitutivaè eseguita a norma dell`art. 660.

662 Esecuzione delle pene accessorie

1. Per l`esecuzione delle peneaccessorieil pubblico ministerofuori dei casi previsti dagliartt. 32 e 34 c. p.trasmette l`estratto della sentenza dicondanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblicasicurezza eoccorrendoagli altri organi interessatiindicando lepene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli artt. 32 e34 c. p.il pubblico ministero trasmette l`estratto dellasentenza al giudice civile competente.

2. Quando alla sentenza di condannaconsegue una delle pene accessorie previste dagli artt. 283032bis e 34 c. p.per la determinazione della relativa durata sicomputa la misura interdittiva di contenuto corrispondenteeventualmente disposta a norma degli artt. 288289 e 290.

663 Esecuzione di pene concorrenti

1. Quando la stessa persona èstata condannata con più sentenze o decreti penali per reatidiversiil pubblico ministero determina la pena da eseguirsiinosservanza delle norme sul concorso di pene (80 c. p. ).

2. Se le condanne sono state inflitteda giudici diversiprovvede il pubblico ministero presso il giudiceindicato nell`art. 665 comma 4.

3. Il provvedimento del pubblicoministero è notificato al condannato e al suo difensore.

664 Esecuzione di altre sanzionipecuniarie

1. Le somme dovute per sanzionidisciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione oin conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o dirigetto di una richiestasono devolute alla cassa delle ammendeanche quando ciò non sia espressamente stabilito.

2. I relativi provvedimenti (184 att.) possono essere revocati dal giudicesu richiesta dell`interessatoo del pubblico ministeroprima della conclusione della fase delprocedimento nella quale sono stati adottatisempre che la revocanon sia vietata.

3. I provvedimenti non piùrevocabili si eseguono nei modi previsti per il recupero delle speseprocessuali anticipate dallo Stato (691 s. ).

4. Per l`esecuzione delle sanzioniconseguenti a violazioni amministrative accertate nel processopenaleil pubblico ministero trasmette l`estratto della sentenzaesecutiva all`autorità amministrativa competente.

 

TITOLOIII

ATTRIBUZIONIDEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

 

CAPO IGiudice dell`esecuzione

Artt.665-684

 

665 Giudice competente

1. Salvo diversa disposizione dileggecompetente a conoscere dell`esecuzione di un provvedimento èil giudice che lo ha deliberato.

2. Quando è stato propostoappello (593)se il provvedimento è stato confermato oriformato soltanto in relazione alla penaalle misure di sicurezza oalle disposizioni civiliè competente il giudice di primogrado; altrimenti è competente il giudice di appello.

3. Quando vi è stato ricorsoper cassazione (606) e questo è stato dichiarato inammissibileo rigettato ovvero quando la Corte ha annullato senza rinvio ilprovvedimento impugnatoè competente il giudice di primogradose il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabileovvero a norma dell`art. 569e il giudice indicato nel comma 2negli altri casi. Quando è stato pronunciato l`annullamentocon rinvioè competente il giudice di rinvio.

4. Se l'esecuzione concerne piùprovvedimenti emessi da giudici diversiè competente ilgiudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile perultimo. Tuttaviase i provvedimenti sono stati emessi da giudiciordinari e giudici specialiè competente in ogni caso ilgiudice ordinario. 4-bis. Se l'esecuzione concerne piùprovvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica ecollegialel'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio

666 Procedimento di esecuzione

1. Il giudice dell`esecuzione procedea richiesta del pubblico ministerodell`interessato o del difensore.

2. Se la richiesta apparemanifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovverocostituisce mera riproposizione di una richiesta giàrigettatabasata sui medesimi elementiil giudice o il presidentedel collegiosentito il pubblico ministerola dichiarainammissibile con decreto motivatoche è notificato entrocinque giorni all`interessato. Contro il decreto può essereproposto ricorso per cassazione (606).

3. Salvo quanto previsto dal comma 2il giudice o il presidente del Collegiodesignato il difensore diufficio all`interessato che ne sia privofissa la data dell`udienzain camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori.L`avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni primadella data predetta. Fino a cinque giorni prima dell`udienzapossono essere depositate memorie in cancelleria.

4. L`udienza si svolge con lapartecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.L`interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente;tuttaviase è detenuto o internato un luogo posto fuori dellacircoscrizione del giudiceè sentito prima del giornodell`udienza dal magistrato di sorveglianza del luogosalvo che ilgiudice ritenga di disporre la traduzione.

5. Il giudice può chiederealle autorità competenti tutti i documenti e le informazionidi cui abbia bisogno; se occorre assumere proveprocede in udienzanel rispetto del contraddittorio.

6. Il giudice decide con ordinanza.

Questa è comunicata o notificatasenza ritardo alle parti e ai difensoriche possono proporre ricorsoper cassazione (606). Si osservanoin quanto applicabililedisposizioni sulle impugnazioni (568 ss. ) e quelle sul procedimentoin Camera di consiglio davanti alla Corte di Cassazione (611).

7. Il ricorso non sospendel`esecuzione dell`ordinanzaa meno che il giudice che l`ha emessadisponga diversamente.

8. Se l`interessato è infermodi mentel`avviso previsto dal comma 3 è notificato anche altutore o al curatorese l`interessato ne è privoil giudiceo il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Altutore e al curatore competono gli stessi diritti dell`interessato.

9. Il verbale di udienza èredatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell`art. 140 comma 2.

667 Dubbio sull`identità fisicadella persona detenuta

l. Se vi è ragione di dubitaredell`identità della persona arrestata per esecuzione di pena operché evasa mentre scontava una condannail giudicedell`esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla suaidentificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria .

2. Quando riconosce che non si trattadella persona nei cui confronti deve compiersi l`esecuzioneneordina immediatamente la liberazione. Se l`identità rimaneincertaordina la sospensione dell`esecuzionedispone laliberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere aulteriori indagini.

3. Se appare evidente che vi èstato un errore di persona e non è possibile provvederetempestivamente a norma dei commi 1 e 2la liberazione puòessere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblicoministero del luogo dove l`arrestato si trova. Il provvedimento delpubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudicecompetente (665)al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.

4. Il giudice dell`esecuzioneprovvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicataal pubblico ministero e notificata all`interessato. Control`ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudiceil pubblico ministerol`interessato e il difensore; in tal caso siprocede a norma dell`art. 666. L`opposizione è propostaapena di decadenzaentro quindici giorni dalla comunicazione o dallanotificazione dell`ordinanza .

5. Se la persona detenuta deve esseregiudicata per altri reatil`ordinanza è comunicataall`autorità giudiziaria procedente.

668 Persona condannata per errore dinome

l. Se una persona è statacondannata in luogo di un`altra per errore di nomeil giudicedell`esecuzione provvede alla correzione nelle forme previstedall`art. 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedereè stata citata come imputato anche sotto altro nome per ilgiudizio; altrimenti si provvede a norma dell`art. 630 comma 1lett. c). In ogni caso l`esecuzione contro la personaerroneamente condannata è sospesa.

669 Pluralità di sentenze per ilmedesimo fatto contro la stessa persona

1. Se più sentenze di condannadivenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa personaper il medesimo fattoil giudice ordina l`esecuzione de)la sentenzacon cui si pronunciò la condanna meno graverevocando lealtre (193 att. ).

2. Quando le pene irrogate sonodiversel`interessato può indicare la sentenza che deveessere eseguita. Se l`interessato non si avvale di tale facoltàprima della decisione del giudice dell`esecuzionesi applicano ledisposizioni dei commi 3 e 4.

3. Se si tratta di pena pecuniaria epena detentivasi esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di penedetentive o pecuniarie di specie diversasi esegue la pena di minoreentità; se le pene sono di uguale entitàsi eseguerispettivamente l`arresto o l`ammenda. Se si tratta di penadetentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva dellasemidetenzione o della libertà controllatasi eseguein casodi pena detentivala sanzione sostitutiva ein caso di penapecuniariaquest`ultima.

4. Quando le pene principali sonougualisi tiene conto della eventuale applicazione di peneaccessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti penali.Quando le condanne sono identichesi esegue la sentenza divenutairrevocabile per prima.

5. Se la sentenza revocata era statain tutto o in parte eseguital`esecuzione si considera comeconseguente alla sentenza rimasta in vigore.

6. Le stesse disposizioni siapplicano se si tratta di più decreti penali (460) o disentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato inconcorso formale (811 c. p. ) con altri fatti o quale episodio diun reato continuato (81 2 c. p. )premessaove necessarialadeterminazione della pena corrispondente.

7. Se più sentenze di nonluogo a procedere (425) o più sentenze di proscioglimento sonostate pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimofattoil giudicese l`interessato entro il termine previsto dalcomma 2 non indica la sentenza che deve essere eseguitaordinal`esecuzione della sentenza più favorevolerevocando lealtre.

8. Salvo quanto previsto dagli art.69 comma 2 e 345se si tratta di una sentenza di proscioglimento edi una sentenza di condanna o di un decreto penaleil giudice ordinal`esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisionedi condanna. Tuttaviase il proscioglimento è statopronunciato per estinzione del reato verificatasi successivamentealla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione dicondannasi esegue quest`ultima.

9. Se si tratta di una sentenza dinon luogo a procedere e di una sentenza pronunciata in giudizio o diun decreto penale il giudice ordina l`esecuzione della sentenzapronunciata in giudizio o del decreto.

670 Questioni sul titolo esecutivo

1. Quando il giudice dell`esecuzione(665) accerta che il provvedimento manca o non è divenutoesecutivovalutata anche nel merito l`osservanza delle garanziepreviste nel caso di irreperibilità del condannato (159)lodichiara con ordinanza e sospende l`esecuzionedisponendoseoccorrela liberazione dell`interessato e la rinnovazione dellanotificazione non validamente eseguita. In tal caso decorrenuovamente il termine per l`impugnazione (585).

2. Quando è propostaimpugnazione od opposizione (461)il giudice dell`esecuzione dopoaver provveduto sulla richiesta dell`interessatotrasmette gli attial giudice di cognizione competente. La decisione del giudicedell`esecuzione non pregiudica quella del giudice dell`impugnazione odell`opposizioneil qualese ritiene ammissibile il gravamesospende con ordinanza l`esecuzione che non sia già statasospesa.

3. Se l`interessatonel proporrerichiesta perché sia dichiarata la non esecutività delprovvedimentoeccepisce che comunque sussistono i presupposti e lecondizioni per la restituzione nel termine a norma dell`art. 175ela relativa richiesta non è già stata proposta agiudice dell`impugnazioneil giudice dell`esecuzionese non devedichiarare la non esecutività del provvedimentodecide sullarestituzione. In tal casola richiesta di restituzione nel terminenon può essere riproposta agiudice dell`impugnazione. Siapplicano le disposizioni dell`art. 175 commi 7 e 8.

671 Applicazione della disciplina delconcorso formale e del reato continuato

1. Nel caso di più sentenze odecreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinticontro la stessa personail condannato o ipubblico ministeropossono chiedere agiudice dell`esecuzione l`applicazione delladisciplina del concorso formale o del reato continuato (81 c. p. )sempre che la stessa non sia stata esclusa dagiudice dellacognizione (186-188 att. ).

2. Il giudice dell`esecuzioneprovvede determinando la pena in misura non superiore alla somma diquelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.

3. Il giudice dell`esecuzione puòconcedere altresì la sospensione condizionale della pena (163c. p. ) e la non menzione della condanna nel certificato delcasellario giudiziale (175 c. p. )quando ciò consegue alriconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adottainfine ogni altro provvedimento conseguente.

672 Applicazione dell`amnistia edell`indulto

1. Per l`applicazione dell`amnistia(151 c. p. ) o dell`indulto (174 c. p. ) il giudicedell`esecuzione procede a norma dell`art. 667 comma 4 .

2. Quandoin conseguenzadell`applicazione dell`amnistia o dell`indultooccorre applicare omodificare una misura di sicurezza a norma dell`art. 210 c. p.igiudice dell`esecuzione dispone la trasmissione degli atti amagistrato di sorveglianza (677).

3. Il pubblico ministero che cural`esecuzione della sentenza di condanna (655) può disporreprovvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero lacessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternativeprima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento cheapplica l`amnistia o l`indulto.

4. L`amnistia e l`indulto devonoessere applicatiqualora il condannato ne faccia richiestaanche seè terminata l`esecuzione della pena.

5. L`amnistia e l`indultocondizionati hanno per effetto di sospendere l`esecuzione dellasentenza o del decreto penale fino alla scadenza del terminestabilito nel decreto di concessione ose non fu stabilito terminefino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione deldecreto. L`amnistia e l`indulto condizionati si applicanodefinitivamente sealla scadenza del termineè dimostratol`adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali laconcessione del beneficio è subordinata.

673 Revoca della sentenza perabolizione del reato

1. Nel caso di abrogazione o didichiarazione di illegittimità costituzionale della normaincriminatriceil giudice dell`esecuzione (665) revoca la sentenzadi condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non èprevisto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti(193 att. ).

2. Allo stesso modo provvede quando èstata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere(425) per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.

674 Revoca di altri provvedimenti

1. La revoca della sospensionecondizionale della pena (168 c. p. )della grazia o dell`amnistiao dell`indulto condizionati (151174 c. p. ) e della non menzionedella condanna nel certificato del casellario giudiziale (175 c. p.) è disposta dal giudice dell`esecuzionequalora non siastata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

675 Falsità di documenti

1. Se la falsità di un atto odi un documentoaccertata a norma dell`art. 537non èstata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stataproposta impugnazione per questo Capoogni interessato puòchiedere al giudice dell`esecuzione che la dichiari.

2. La cancellazione totale deldocumentodisposta dal giudice della cognizione o dell`esecuzioneèeseguita mediante annotazione della sentenza o dell`ordinanza amargine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di taleadempimento nel verbalecon la dichiarazione che il documento nonpuò avere alcun effetto giuridico. Il documento rimaneallegato al verbale e una copia di questo è rilasciata insostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva indepositoquando la copia è stata richiesta per un legittimointeresse (116258).

3. Negli altri casiil testo deldocumentoquale risulta in seguito alla cancellazione parziale oalla ripristinazionerinnovazione o riformaè inserito perintero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblicoèrestituito al depositario unitamente a una copia autentica delverbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era possedutoda un privatola Cancelleria lo conserva allegato al verbale e nerilascia copia quando questa è richiesta per un legittimointeresse. Tale copia vale come originale per ogni effettogiuridico.

4. Per l`osservanza dei predettiadempimentiil giudice o il presidente del collegio dà ledisposizioni occorrenti nel relativo verbale.

676 Altre competenze

1. Il giudice dell`esecuzione ècompetente a decidere in ordine all`estinzione del reato dopo lacondannaall`estinzione della pena quando la stessa non conseguealla liberazione condizionale (176 c. p. ) o all`affidamento inprova al servizio sociale (236 coord. )in ordine alle peneaccessoriealla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.In questi casi il giudice dell`esecuzione procede a norma dell`art.667 comma 4 .

2. Qualora sorga controversia sullaproprietà delle cose confiscatesi applica la disposizionedell`art. 263 comma 3.

3. Quando accerta l`estinzione delreato o della penail giudice dell`esecuzione la dichiara anche diufficio adottando i provvedimenti conseguenti.

 

CAPO II Magistratura di sorveglianza

 

677 Competenza per territorio

1. La competenza a conoscere lematerie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene altribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizionesull`istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l`interessatoall`atto della richiestadella proposta o dell`inizio di ufficio delprocedimento.

2. Quando l`interessato non èdetenuto o internatola competenzase la legge non disponediversamenteappartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianzache ha giurisdizione sul luogo in cui l`interessato ha la residenza oil domicilio. Se la competenza non può essere determinatasecondo il criterio sopra indicatoessa appartiene al tribunale o almagistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata lasentenza di condannadi proscioglimento o di non luogo a procedere(425)enel caso di più sentenze di condanna o diproscioglimento al tribunale o al magistrato di sorveglianza delluogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile (648)per ultima.

678 Procedimento di sorveglianza

1. Il tribunale di sorveglianza nellematerie di sua competenzae il magistrato di sorveglianza nellematerie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle penepecuniariealla remissione del debitoai ricoveri previstidall`art. 148 c. p.alle misure di sicurezzaalla esecuzionedella semidetenzione e della libertà controllata e alladichiarazione di abitualità o professionalità nel reatoo di tendenza a delinquereprocedonoa richiesta del pubblicoministero dell`interessatodel difensore o di ufficio a normadell`art. 666. Tuttaviaquando vi è motivo di dubitaredella identità fisica di una personaprocedono a normadell`art. 667.

2. Quando si procede nei confronti dipersona sottoposta a osservazione scientifica della personalitàil giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvaleseoccorredella consulenza dei tecnici del trattamento.

3. Le funzioni di pubblico ministerosono esercitatedavanti al tribunale di sorveglianzadalprocuratore generale presso la Corte di Appello edavanti almagistrato di sorveglianzadal procuratore della Repubblica pressoil tribunale della sede dell`ufficio di sorveglianza.

679 Misure di sicurezza

1. Quando una misura di sicurezzadiversa dalla confisca è statafuori dei casi previstinell`art. 312ordinata con sentenzao deve essere ordinatasuccessivamenteil magistrato di sorveglianzasu richiesta delpubblico ministero o di ufficioaccerta se l`interessato èpersona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguentipremessa ove occorrala dichiarazione di abitualità oprofessionalità nel reato (102-105 c. p. ). Provvedealtresìsu richiesta del pubblico ministerodell`interessatodel suo difensore o di ufficiosu ogni questionerelativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza adelinquere (108 c. p. ).

2. Il magistrato di sorveglianzasovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.

680 Impugnazione di provvedimentirelativi alle misure di sicurezza

1. Contro i provvedimenti delmagistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e ladichiarazione di abitualità o professionalità nel reatoo di tendenza a delinquerepossono proporre appello al tribunale disorveglianza il pubblico ministerol`interessato e il difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall`art.579 commi 1 e 3il tribunale di sorveglianza giudica anche sulleimpugnazioni contro sentenze di condannadi proscioglimento o di nonluogo a procedere (425) concernenti le disposizioni che riguardano lemisure di sicurezza.

3. Si osservano le disposizionigenerali sulle impugnazionima l`appello non ha effetto sospensivo(588)salvo che il tribunale disponga altrimenti.

681 Provvedimenti relativi alla grazia

1. La domanda di graziadiretta alpresidente della Repubblicaè sottoscritta dal condannato oda un suo prossimo congiunto (3074 c. p. ) o dal convivente o daltutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed èpresentata al ministro di grazia e giustizia.

2. Se il condannato è detenutoo internatola domanda può essere presentata al magistrato disorveglianzail qualeacquisiti tutti gli elementi di giudizioutili e le osservazioni del procuratore generale presso la Corte diAppello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell`art.665la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se ilcondannato non è detenuto o internatola domanda puòessere presentata al predetto procuratore generaleil qualeacquisite le opportune informazionila trasmette al ministro con leproprie osservazioni.

3. La proposta di grazia èsottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed èpresentata al magistrato di sorveglianzache procede a norma delcomma 2.

4. La grazia può essereconcessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decretodi graziail pubblico ministero presso il giudice indicato nell`art.665 ne cura la esecuzione ordinandoquando è il casolaliberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti(192 att. ).

5. In caso di grazia sottoposta acondizionisi provvede a norma dell`art. 672 comma 5.

682 Liberazione condizionale

1. Il tribunale di sorveglianzadecide sulla concessione e sulla revoca della liberazionecondizionale (176 c. p. ).

2. Se la liberazione non èconcessa per difetto del requisito del ravvedimentola richiesta nonpuò essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dalgiorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento dirigetto.

683 Riabilitazione

1. Il tribunale di sorveglianzasurichiesta dell`interessatodecide sulla riabilitazione (178179 c.p. )anche se relativa a condanne pronunciate da giudici specialiquando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sullarevoca (180 c. p. )qualora essa non sia stata disposta con lasentenza di condanna per altro reato (193 att. ).

2. Nella richiesta sono indicati glielementi dai quali può desumersi la sussistenza dellecondizioni previste dall`art. 179 c p. Il tribunale acquisisce ladocumentazione necessaria.

3. Se la richiesta è respintaper difetto del requisito della buona condottaessa non puòessere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cuiè divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

684 Rinvio dell`esecuzione

1. Il tribunale di sorveglianzaprovvede in ordine al differimento dell`esecuzione delle penedetentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e dellalibertà controllata nei casi previsti dagli artt. 146 e 147c. p.salvo quello previsto dall`art. 147 comma 1 n. 1 c. p.nel quale provvede il Ministro di Grazia e Giustizia . Iltribunale ordinaquando occorrela liberazione del detenuto eadotta gli altri provvedimenti conseguenti.

2. Quando vi è fondato motivoper ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunaledisponga il rinvioil magistrato di sorveglianza può ordinareil differimento dell`esecuzione ose la protrazione della detenzionepuò cagionare grave pregiudizio al condannatola liberazionedel detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisionedel tribunaleal quale il magistrato di sorveglianza trasmetteimmediatamente gli atti .

 

TITOLO IV

. CASELLARIO GIUDIZIALE

Artt.685-690

 

685 Uffici del casellario giudiziale

1. Presso ciascun tribunalesotto lavigilanza del procuratore della Repubblical`ufficio del casellarioraccoglie e conserva l`estratto dei provvedimenti e le annotazioni dicui è prescritta l`iscrizioneconcernenti le persone nate nelcircondario.

2. Gli estratti dei provvedimenti ele annotazioni concernenti persone nate all`estero o delle quali nonsi è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio delloStatosi conservano nell`ufficio del casellario presso il tribunaledi Roma.

686 Iscrizioni nel casellariogiudiziale

1. Nel casellario giudizialeoltrele annotazioni prescritte da particolari disposizioni di leggesiiscrivono per estratto:

a) nella materia penaleregolata dalcodice penale o da leggi speciali:

1) le sentenze di condanna e i decretipenali appena divenuti irrevocabili (648)salvo quelli concernenticontravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in viaamministrativa o l`oblazione ai sensi dell`art. 162 c. p.sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensionecondizionale della pena;

2) i provvedimenti emessi dagli organigiurisdizionali dell`esecuzione non più soggetti aimpugnazione che riguardano la penale misure di sicurezzaglieffetti penali della condannal`applicazione dell`amnistia e ladichiarazione di abitualità o professionalità nel reatoo di tendenza a delinquere;

3 ) i provvedimenti che riguardanol`applicazione di pene accessorie;

4) le sentenze non più soggettea impugnazione che hanno prosciolto l`imputato o dichiarato non luogoa procedere per difetto di imputabilità o disposto una misuradi sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione disanzioni sostitutive su richiesta dell`imputato (196 att. ; 234coord. );

b) nella materia civile:

1) le sentenze passate in giudicato chehanno pronunciato l`interdizione o l`inabilitazione e i provvedimentiche le revocano;

2) le sentenze con le qualil`imprenditore è stato dichiarato fallito;

3 ) le sentenze di omologazione delconcordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato lariabilitazione del fallito ;

4) i decreti di chiusura delfallimento;

c) i provvedimenti amministrativirelativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza eall`espulsione dello straniero;

d) i provvedimenti definitivi cheriguardano l`applicazione delle misure di prevenzione dellasorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno(194 att. ).

2. Quando sono state riconosciutedall`autorità giudiziariasono pure iscrittenei casiprevisti dal comma 1 lett. a)le sentenze pronunciate da autoritàgiudiziarie straniere.

3. Nel casellario si iscrive altresìse si tratta di condanna penalela menzione del luogo e del tempo incui la pena fu scontata e dell`eventuale applicazione di misurealternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto oin parte scontataper amnistiaindultograzialiberazionecondizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti iprovvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione (178-181 c.p. ).

687 Eliminazione delle iscrizioni

1. Le iscrizioni del casellario sonoeliminate appena si ha notizia ufficiale dell`accertata morte dellapersona alla quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsiottanta anni dalla nascita della persona medesima.

2. Sono inoltre eliminate leiscrizioni relative:

a) alle sentenze e ai decreti revocatia seguito di revisione o a norma dell`art. 673;

b) alle sentenze di proscioglimento odi non luogo a procedere per difetto di imputabilitàtrascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso dicontravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenutairrevocabile ose trattasi di sentenza di non luogo a procedereèscaduto il termine per l`impugnazione;

c) alle sentenze o ai decreti dicondanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta lapena dell`ammendasalvo che sia stato concesso alcuno dei beneficiprevisti dagli artt. 163 e 175 c. p.trascorsi dieci anni dalgiorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è inaltro modo estinta.

3. Qualora siano state applicatemisure di sicurezzai termini previsti dal comma 2 decorrono dalladata della revoca della misura di sicurezza ese questa èstata applicata o sostituita con provvedimento successivo allasentenzaanche la relativa iscrizione è eliminata.

3 bis. Nella materia civilesonoeliminate le iscrizioni relative:

a) ai provvedimenti indicati nell`art.686 comma 1 lett. b) nn. 2) e 4)quando il fallimento èstato revocato con sentenza passata in giudicato;

b) ai provvedimenti indicati nell`art.686 comma 1 lett. c) quando sono stati annullati con provvedimentoamministrativo o con sentenza passata in giudicato .

688 Certificati del casellariogiudiziale

1. Ogni organo avente giurisdizionepenale ha il diritto di ottenereper ragioni di giustizia penaleilcertificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di unadeterminata persona. Uguale diritto appartiene a tutte leamministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici serviziquando il certificato è necessario per provvedere a un attodelle loro funzioniin relazione alla persona cui il certificatostesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero puòrichiedereper ragioni di giustizia penaleil predetto certificatoconcernente la persona sottoposta alle indaginil`imputato o ilcondannato. Il pubblico ministero e il difensore possono altresìchiedereprevia autorizzazione del giudice procedenteilcertificato medesimo concernente la persona offesa dal reato o untestimoneper i fini indicati nell`art. 236.

3. Nei certificati spediti perragioni di elettorato non si fa menzione delle condanne e di altriprovvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale.

689 Certificati richiestidall`interessato

1. La persona alla quale leiscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere irelativi certificati senza motivare la domanda (195 att. ).

2. I certificati rilasciati a normadel comma 1 sono:

a) certificato generalenel quale sonoriportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione (197 att. ):

1) delle condanne delle quali èstato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a normadell`art. 175 c. p.purché il beneficio non sia statorevocato;

2) delle condanne per contravvenzionipunibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti anorma dell`art. 167 comma 1 c. p. ;

3) delle condanne per reati per i qualisi è verificata la causa speciale di estinzione previstadall`art. 556 c. p. ;

4) delle condanne in relazione allequali è stata definitivamente applicata l`amnistia e di quelleper le quali è stata dichiarata la riabilitazionesenza chequesta sia stata in seguito revocata;

5) delle sentenze previste dall`art.445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato perapplicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell`imputato;

6) delle condanne per fatti che lalegge ha cessato di considerare come reatiquando la relativaiscrizione non è stata eliminata;

7) dei provvedimenti riguardanti misuredi sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogoa procederequando le misure sono state revocate;

8) dei provvedimenti indicati nell`art.686 comma 1 lett. b) n. 1)quando l`interdizione o lainabilitazione è stata revocata;

9) dei provvedimenti concernenti ilfallimentoquando il fallito è stato riabilitato con sentenzadefinitiva;

b) certificato penalenel quale sonoriportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelleindicate nella lett. a) nn. l) 2)3)4)5)6) e 7) e diquelle indicate nell`art. 686 comma 1 lett. b) e c);

c) certificato civilenel quale sonoriportate le iscrizioni indicate nell`art. 686 comma 1 lett. b) ec) ad eccezione di quelle indicate nei nn. 8) e 9) della lett. a)del presente comma nonché i provvedimenti concernenti le peneaccessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.

3. Quando è menzionata unacondannanel certificato è indicata anche l`eventualeapplicazione di misure alternative alla detenzione o l`avvenutaestinzione della pena per una delle cause indicate nell`art. 686comma 3 .

690 Questioni concernenti le iscrizionie i certificati

1. Sulle questioni concernenti leiscrizioni e i certificati decidein composizione monocraticaconle forme stabilite dall`art. 666 il tribunale del luogo dove hasede l`ufficio del casellario giudiziale.

 

 

TITOLO V

SPESE

Artt.691-695

 

691 Anticipazione delle spese

1. Le spese dei procedimenti penalisono anticipate dallo Stato a eccezione di quelle relative agli attichiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei nonabbienti .

2. Al recupero de ne speseprocessuali anticipate dallo Stato si procedein esecuzione delprovvedimento del giudice che ne impone l`obbligosecondo le formestabilite dalle leggi e dai regolamenti (181199200 att. ).

692 Spese della custodia cautelare

1. Quando l`imputato ècondannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto acustodia cautelaresono poste a suo carico le spese per ilmantenimento durante il periodo di custodia (9 reg. ).

2. Se la custodia cautelare supera ladurata della penasono detratte le spese relative alla maggioredurata.

3. All`esazione si provvede secondole norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione perl`esecuzione della condanna (145 c. p. ).

693 Provvedimenti in casod`insolvibilità

1. La cancelleria del giudice che hapronunciato sentenza di condanna alla rifusione delle speseanticipate dallo Stato comunicaper le necessarie informazionilegeneralità dell`obbligato dichiarato insolvibile all`ufficioprovinciale di polizia tributariaindicando il titolo e l`ammontaredel credito.

2. L`ufficio di polizia tributariaassume informazioni sulle reali condizioni economiche della personadichiarata insolvibile e su ogni mutamento in esse avvenuto. Quandogli risulta la solvibilitàcomunica senza ritardo leinformazioni alla cancelleria che le ha richiestela quale procedeal recupero del credito.

694 Spese per la pubblicazione disentenze e obbligo di inserzione

1. Il direttore o vice direttoreresponsabile di un giornale o periodico deve pubblicaresenzadiritto ad anticipazione o a rifusione di spesenon più tardidei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordinedall`autorità competente per l`esecuzionela sentenza dicondanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri perpubblicazione avvenuta nel suo giornale.

2. Fuori di questo casoquandol`inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinatadal giudiceil direttore o vice direttore responsabile del giornaleo periodico designato deve eseguirlaa richiesta del pubblicoministero o della persona obbligata o autorizzata a provvederviprevia anticipazione delle spese per l`importo e nei modi stabilitidalle disposizioni sulla tariffa penale.

3. La pubblicazione ordinata dalgiudice per estratto o per intero può essere eseguita anche infoglio di supplemento dello stesso formatocorpo e carattere dellaparte principale del giornale o periodicoda unirsi a ciascuna copiadi questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.

4. Se il direttore o il vicedirettore responsabile contravviene alle disposizioni precedentiècondannato in solido con l`editore e con il proprietario dellatipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di unasomma fino a L. 3 milioni.

695 Questioni sulle spese processuali

1. Sulle questioni concernenti lematerie previste nel presente Titolo decide il giudicedell`esecuzioneche procede con le forme indicate nell`art. 666.

 

LIBRO XI

RAPPORTIGIURISDIZIONALI CON AUTORITA` STRANIERE

 

TITOLO I

DISPOSIZIONIGENERALI

 

696Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale

1. Le estradizionile rogatorieinternazionaligli effetti delle sentenze penali stranierel`esecuzione all`estero delle sentenze penali italiane e gli altrirapporti con le autorità straniere relativi allaamministrazione della giustizia in materia penalesono disciplinatidalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato edalle norme di diritto internazionale generale.

2. Se tali norme mancano o nondispongono diversamentesi applicano le norme che seguono.

 

TITOLO II

ESTRADIZIONE

 

CAPO IEstradizione per l`estero

 

SEZIONE IProcedimento

Artt.697-722

 

697 Estradizione e poteri del Ministrodi Grazia e Giustizia

1. La consegna a uno stato estero diuna persona per l`esecuzione di una sentenza straniera di condanna apena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertàpersonale può aver luogo soltanto mediante estradizione.

2. Nel concorso di più domandedi estradizioneil Ministro di Grazia e Giustizia ne stabiliscel`ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte lecircostanze del caso e in particolare della data di ricezione delledomandedella gravità e del luogo di commissione del reato odei reati della nazionalità e della residenza della personarichiesta e della possibilità di una riestradizione dalloStato richiedente a un altro Stato.

698 Reati politici. Tutela deidiritti fondamentali della persona

1. Non può essere concessal`estradizione per un reato politico né quando vi èragione di ritenere che l`imputato o il condannato verràsottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razzadi religionedi sessodi nazionalitàdi linguadi opinionipolitiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene otrattamenti crudelidisumani o degradanti o comunque ad atti checonfigurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

2. Se per il fatto per il quale èdomandata l`estradizione è prevista la pena di morte dallalegge dello Stato esterol`estradizione può essere concessasolo se il medesimo Stato dà assicurazioniritenutesufficienti sia dall`autorità giudiziaria sia dal Ministro diGrazia e Giustiziache tale pena non sarà inflitta ose giàinflittanon sarà eseguita.

699 Principio di specialità

1. La concessione dell`estradizionel`estensione dell`estradizione già concessa e lariestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa cheper un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il qualel`estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello peril quale la riestradizione è stata concessa l`estradato nonvenga sottoposto a restrizione della libertà personale inesecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettatoad altra misura restrittiva della libertà personale néconsegnato ad altro Stato.

2. La disposizione del comma 1 non siapplica quando l`estradatoavendone avuta la possibilitànonha lasciato il territorio dello Stato al quale è statoconsegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitivaliberazione ovveroavendolo lasciatovi ha fatto volontariamenteritorno.

3. Il ministro può inoltresubordinare la concessione dell`estradizione ad altre condizioni cheritiene opportune.

4. Il ministro verifica l`osservanzadella condizione di specialità e delle altre condizionieventualmente apposte.

700 Documenti a sostegno della domanda

1. L`estradizione è consentitasoltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia delprovvedimento restrittivo della libertà personale o dellasentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domandastessa (201 att. ).

2. Alla domanda devono essereallegati:

a) una relazione sui fatti addebitatialla persona della quale è domandata l`estradizioneconl`indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi edella loro qualificazione giuridica;

b) il testo delle disposizioni di leggeapplicabilicon l`indicazione se per il fatto per cui èdomandata l`estradizione è prevista dalla legge dello Statoestero la pena di morte ein tal casoquali assicurazioni lo statorichiedente fornisce che tale pena non sarà inflitta ose giàinflittache non sarà eseguita;

c) i dati segnaletici e ogni altrapossibile informazione atta a determinare l`identità e lanazionalità della persona della quale è domandatal`estradizione.

701 Garanzia giurisdizionale

1. L`estradizione di un imputato o diun condannato all`estero non può essere concessa senza ladecisione favorevole della Corte di Appello.

2. Tuttavianon si fa luogo algiudizio della Corte di Appello quando l`imputato o il condannatoall`estero acconsente all`estradizione richiesta (202 att. ).L`eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensoree di esso è fatta menzione nel verbale.

3. La decisione favorevole dellaCorte di Appello e il consenso della persona non rendono obbligatorial`estradizione.

4. La competenza a decidereappartienenell`ordinealla Corte di Appello nel cui distrettol`imputato o il condannato ha la residenzala dimora o il domicilionel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro diGrazia e Giustizia ovvero alla Corte di Appello che ha ordinatol`arresto provvisorio previsto dall`art. 715 o ana Corte di Appelloil cui presidente ha provveduto alla convalida dell`arresto previstodall`art. 716. Se la competenza non può essere determinatanei modi così indicatiè competente la Corte diAppello di Roma.

702 Intervento dello Stato richiedente

1. A condizione di reciprocitàlo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire nelprocedimento davanti alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazionefacendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrociniodavanti all`autorità giudiziaria italiana.

703 Accertamenti del procuratoregenerale

1. Quando riceve da uno Stato esterouna domanda di estradizioneil ministro di grazia e giustizia latrasmette con i documenti che vi sono allegati al procuratoregenerale presso la Corte di Appello competente a norma dell`art.701 comma 4salvo che ritenga che essa vada respinta.

2. Salvo che si sia giàprovveduto a norma dell`art. 717il procuratore generalericevutala domandadispone la comparizione davanti a sédell`interessato per provvedere alla sua identificazione e perraccogliere l`eventuale consenso all`estradizione (701202 att. ).L`interessato è avvisato che è assistito da undifensore di ufficioma che può nominarne uno di fiducia.Il difensore ha diritto di assistere all`atto del cui compimento gliè dato avviso almeno ventiquattro ore prima.

3. Il procuratore generale richiedealle autorità straniereper mezzo del ministro di grazia egiustiziala documentazione e le informazioni che ritienenecessarie.

4. Il procuratore generaleentro tremesi dalla data in cui la domanda di estradizione gli èpervenutapresenta alla Corte di Appello la requisitoria.

5. La requisitoria èdepositata nella cancelleria della Corte di Appellounitamente agliatti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazionedell`avviso del deposito alla persona della quale è richiestal`estradizioneal suo difensore e all`eventuale rappresentante delloStato richiedentei qualientro dieci giornihanno facoltàdi prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degliatti nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentarememorie.

704 Procedimento davanti alla Corte diAppello

1. Scaduto il termine previstodall`art. 703 comma 5il presidente della Corte fissa l`udienzaper la decisionecon decreto da comunicarsi al procuratore generalee da notificarsi alla persona della quale è richiestal`estradizioneal suo difensore e all`eventuale rappresentante dellostato richiedentealmeno dieci giorni primaa pena di nullità.Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla personache ne sia priva. Fino a cinque giorni prima dell`udienza possonoessere presentate memorie in cancelleria.

2. La Corte decide con sentenza inCamera di consiglio sull`esistenza delle condizioni perl`accoglimento della domanda di estradizionedopo aver assunto leinformazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopoaver sentito il pubblico ministeroil difensore ese compaionolapersona della quale è richiesta l`estradizione e ilrappresentante dello Stato richiedente.

3. Quando la decisione èfavorevole all`estradizionela Cortese vi è richiesta delMinistro di Grazia e Giustiziadispone la custodia cautelare incarcere (285) della persona da estradare che si trovi in libertàe provvede al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinential reato (253)stabilendo quali documenti e cose sequestrate possonoessere consegnati allo Stato richiedente.

4. Quando la decisione ècontraria all`estradizionela Corte revoca le misure cautelariapplicate e dispone in ordine alla restituzione delle cosesequestrate (262263).

705 Condizioni per la decisione

1. Quando non esiste convenzione oquesta non dispone diversamentela Corte di Appello pronunciasentenza favorevole all`estradizione se sussistono gravi indizi dicolpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna eseper lo stesso fattonei confronti della persona della quale èdomandata l`estradizionenon è in corso procedimento penalené è stata pronunciata sentenza irrevocabile nelloStato.

2. La Corte di Appello pronunciacomunque sentenza contraria all`estradizione:

a) seper il reato per il qualel`estradizione è stata domandatala persona è stata osarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispettodei diritti fondamentali;

b) se la sentenza per la cui esecuzioneè stata domandata l`estradizione contiene disposizionicontrarie ai principi fondamentali dell`ordinamento giuridico delloStato;

c) se vi è motivo di ritenereche la persona verrà sottoposta agli attialle pene o aitrattamenti indicati nell`art. 698 comma 1.

706 Ricorso per cassazione

1. Contro la sentenza della Corte diAppello può essere proposto ricorso per cassazioneanche peril meritodalla persona interessatadal suo difensoredalprocuratore generale e dal rappresentante dello Stato richiedente.

2. Nel giudizio davanti alla Corte diCassazione si applicano le disposizioni dell`art. 704.

707 Rinnovo della domanda diestradizione

1. La sentenza contrariaall`estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenzafavorevole a seguito di un`ulteriore domanda presentata per imedesimi fatti dallo stesso Statosalvo che la domanda sia fondatasu elementi che non siano già stati valutati dall`autoritàgiudiziaria.

708 Provvedimento di estradizione.Consegna

1. Il Ministro di Grazia e Giustiziadecide in merito all`estradizione entro quarantacinque giorni dallaricezione del verbale che dà atto del consensoall`estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine perl`impugnazione o dal deposito della sentenza della Corte diCassazione (203 att. ).

2. Scaduto tale termine senza che siaintervenuta la decisione del ministrola persona della quale èstata chiesta l`estradizionese detenutaè posta in libertà.

3. La persona medesima èaltresì posta in libertà in caso di diniegodell`estradizione.

4. Il Ministro di Grazia e Giustiziacomunica senza indugio allo Stato richiedente la decisione esequesta è positivail luogo della consegna e la data a partiredalla quale sarà possibile procedervidando altresìprecise indicazioni circa le limitazioni alla libertàpersonale subite dall`estradando ai fini dell`estradizione.

5. Il termine per la consegna èdi quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 eadomanda motivata dello Stato richiedentepuò essere prorogatodi altri venti giorni.

6. Il provvedimento di concessionedell`estradizione perde efficacia senel termine fissatolo Statorichiedente non provvede a prendere in consegna l`estradando; in talcaso quest`ultimo viene posto in libertà.

709 Sospensione della consegna.Consegna temporanea. Esecuzione all`estero

1. L`esecuzione dell`estradizione èsospesa se l`estradando deve essere giudicato nel territorio delloStato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopoquello per il quale l`estradizione è stata concessa.Tuttavia il Ministro di Grazia e Giustiziasentita l`autoritàgiudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o perl`esecuzione della penapuò procedere alla consegnatemporanea allo Stato richiedente della persona da estradare iviimputataconcordandone termini e modalità.

2. Il ministro può inoltreosservate le disposizioni del Capo II del Titolo IVconvenire che lapena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.

710 Estensione dell`estradizioneconcessa

1. In caso di nuova domanda diestradizionepresentata dopo la consegna dell`estradato e avente aoggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per ilquale l`estradizione è già stata concessasiosservanoin quanto applicabilile disposizioni del presente Capo.Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della personainteressatarese davanti a un giudice dello Stato richiedenteinordine alla richiesta estensione dell`estradizione.

2. La Corte di Appello procede inassenza della persona interessata.

3. Non si fa luogo al giudiziodavanti alla Corte di Appello se l`estradatocon le dichiarazionipreviste dal comma 1ha consentito all`estensione richiesta.

711 Riestradizione

1. Le disposizioni dell`art. 710 siapplicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona èstata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessapersona verso un altro Stato.

712 Transito

1. Il transito attraverso ilterritorio dello Stato di una persona estradata da uno ad altro Statoè autorizzatosu domanda di quest`ultimodal ministro digrazia e giustiziasalvo che il transito non comprometta lasovranitàla sicurezza o altri interessi essenziali delloStato.

2. Il transito non può essereautorizzato:

a) se l`estradizione è stataconcessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana;

b) se ricorre taluna delle ipotesipreviste dall`art. 698 comma 1 ovvero l`ipotesi prevista dal comma2 dello stesso articolo se lo Stato richiedente non dia assicurazioneche la pena di morte non sarà inflitta ose giàinflittanon sarà eseguita;

c) se si tratta di un cittadinoitaliano e la sua estradizione allo Stato che ha richiesto iltransito non potrebbe essere concessa.

3. Salvo che la persona estradata nonabbia consentito al transito con dichiarazione resa davantiall`autorità giudiziaria dello Stato che ha concessol`estradizione l`autorizzazione non può essere data senza ladecisione favorevole della Corte di Appello. A tal fine il Ministrodi Grazia e Giustizia trasmette la domanda e i documenti allegati alprocuratore generale presso la Corte di Appello. La Corte procedein Camera di consiglio in assenza della persona interessataapplicando le disposizioni previste dall`art. 704 commi 1 e 2. Siapplicano altresì le disposizioni previste dall`art. 706comma 1. La competenza a decidere appartiene in ogni caso allaCorte di Appello di Roma.

4. L`autorizzazione non èrichiesta quando il transito avviene per via aerea e non èprevisto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttaviase lo scalosi verificasi applicanoin quanto compatibilile disposizioni deicommi precedenti e quelle della Sezione II del presente Capo.

713 Misure di sicurezza applicateall`estradato

1. Le misure di sicurezza applicateal prosciolto o al condannato nello Statoche successivamente vengaestradato sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causanel territorio dello Statoprevio nuovo accertamento dellapericolosità sociale.

 

SEZIONE II Misure cautelari

 

714 Misure coercitive e sequestro

1. In ogni tempo la persona dellaquale è domandata l`estradizione può essere sottopostaa richiesta del ministro di grazia e giustiziaa misure coercitive(281-286). Parimentiin ogni tempopuò essere dispostoarichiesta del Ministro di Grazia e Giustiziail sequestro del corpodel reato e delle cose pertinenti al reato (253) per il quale èdomandata l`estradizione.

2. Si osservanoin quantoapplicabilile disposizioni del Titolo I del Libro IV riguardanti lemisure coercitivefatta eccezione di quelle degli artt. 273 e 280e le disposizioni del Capo III del Titolo III del Libro III.Nell`applicazione delle misure coercitive si tiene conto inparticolare dell`esigenza di garantire che la persona della quale èdomandata l`estradizione non si sottragga all eventuale consegna.

3. Le misure coercitive e ilsequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni perritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevoleall`estradizione.

4. Le misure coercitive sono revocatese dall`inizio della loro esecuzione è trascorso un anno senzache la Corte di Appello abbia pronunciato la sentenza favorevoleall`estradizione ovveroin caso di ricorso per cassazione controtale sentenzaun anno e sei mesi senza che sia stato esaurito ilprocedimento davanti all`autorità giudiziaria. A richiestadel procuratore generaledetti termini possono essere prorogatianche più volteper un periodo complessivamente non superiorea tre mesiquando è necessario procedere ad accertamenti diparticolare complessità .

5. La competenza a provvedere a normadei commi precedenti appartiene alla Corte di Appello onel corsodel procedimento davanti alla Corte di Cassazionealla Cortemedesima.

715 Applicazione provvisoria di misurecautelari

1. Su domanda dello Stato estero e arichiesta motivata del Ministro di Grazia e Giustiziala Corte diAppello può disporrein via provvisoriauna misuracoercitiva (281-286) prima che la domanda di estradizione siapervenuta.

2. La misura può esseredisposta se:

a) lo Stato estero ha dichiarato chenei confronti della persona è stato emesso provvedimentorestrittivo della libertà personale ovvero sentenza dicondanna a pena detentiva e che intende presentare domanda diestradizione;

b) lo Stato estero ha fornito ladescrizione dei fattila specificazione del reato e gli elementisufficienti per l`esatta identificazione della persona;

c) vi è pericolo di fuga.

3. La competenza a disporre la misuraappartienenell`ordinealla Corte di Appello nel cui distretto lapersona ha la residenzala dimora o il domicilio ovvero alla Cortedi Appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Sela competenza non può essere determinata nei modi cosìindicatiè competente la Corte di Appello di Roma.

4. La Corte di Appello puòaltresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cosepertinenti al reato (253).

5. Il Ministro di Grazia e Giustiziadà immediata comunicazione allo Stato estero dell`applicazionein via provvisoria della misura coercitiva e dell`eventualesequestro.

6. Le misure cautelari sono revocatese entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sonopervenuti al Ministero degli Affari Esteri o a quello di Grazia eGiustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall`art.700.

716 Arresto da parte della poliziagiudiziaria

1. Nei casi di urgenzala poliziagiudiziaria può procedere all`arresto della persona neiconfronti della quale sia stata presentata domanda di arrestoprovvisorio se ricorrono le condizioni previste dall`art. 715 comma2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato edelle cose pertinenti al reato (253).

2. L`autorità che ha procedutoall`arresto ne informa immediatamente il Ministro di Grazia eGiustizia e al più prestoe comunque non oltre quarantottoorepone l`arrestato a disposizione del presidente della Corte diAppello nel cui distretto l`arresto è avvenutomediante latrasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre laliberazione dell`arrestatoil presidente della Corte di Appelloentro novantasei ore dall`arrestolo convalida con ordinanzadisponendo l`applicazione di una misura coercitiva. Deiprovvedimenti dati informa immediatamente il Ministro di Grazia eGiustizia.

4. La misura coercitiva èrevocata se il ministro di grazia e giustizia non ne chiede ilmantenimento entro dieci giorni dalla convalida.

5. Si applicano le disposizionidell`art. 715 commi 5 e 6.

717 Audizione della persona sottopostaa una misura coercitiva

1. Quando è stata applicatauna misura coercitiva a norma degli artt. 714715 e 716ilpresidente della Corte di Appelloal più presto e comunqueentro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dallaconvalida prevista dall`art. 716provvede all`identificazionedella persona e ne raccoglie l`eventuale consenso all`estradizionefacendone menzione nel verbale (202 att. ).

2. Al fine di provvedere agliadempimenti previsti dal comma 1il presidente della Corte diAppello invita l`interessato a nominare un difensore di fiduciadesignandoin difetto di tale nominaun difensore di ufficio anorma dell`art. 97 comma 3. Il difensore deve essere avvisatoalmeno ventiquattro ore primadella data fissata per i predettiadempimenti e ha diritto di assistervi.

718 Revoca e sostituzione delle misure

1. La revoca e la sostituzione dellemisure (299) previste dagli articoli precedenti sono disposte incamera di consiglio (127) dalla Corte di Appello onel corso delprocedimento davanti alla Corte di Cassazionedalla Corte medesima.

2. La revoca è sempre dispostase il ministro di grazia e giustizia ne fa richiesta.

719 Impugnazione dei provvedimentirelativi alle misure cautelari

1. Copia dei provvedimenti emessi dalpresidente della Corte di Appello o dalla Corte di Appello a normadegli articoli precedenti è comunicata e notificatadopo laloro esecuzioneal procuratore generale presso la Corte di Appelloalla persona interessata e al suo difensorei quali possono proporrericorso per cassazione per violazione di legge.

 

CAPO II Estradizione dall`estero

 

720 Domanda di estradizione

l. Il Ministro di Grazia e Giustiziaè competente a domandare a uno Stato estero l`estradizione diun imputato o di un condannato nei cui confronti debba essereeseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale.A tal fine il procuratore generale presso la Corte di Appello nelcui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza dicondanna ne fa richiesta al ministro di grazia e giustiziatrasmettendogli gli atti e i documenti necessari.

2. L`estradizione può esseredomandata di propria iniziativa dal Ministro di Grazia e Giustizia.

3. Il Ministro di Grazia e Giustiziapuò decidere di non presentare la domanda di estradizione o didifferirne la presentazione dandone comunicazione all`autoritàgiudiziaria richiedente.

4. Il Ministro di Grazia e Giustiziaè competente a decidere in ordine all`accettazione dellecondizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concederel`estradizionepurché non contrastanti con i principifondamentali dell`ordinamento giuridico italiano. L`autoritàgiudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioniaccettate.

5. Il Ministro di Grazia e Giustiziapuò disporreal fine di estradizionele ricerche all`esterodell`imputato o del condannato e domandarne l`arresto provvisorio.

721 Principio di specialità

1. La persona estradata non puòessere sottoposta a restrizione della libertà personale inesecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettataad altra misura restrittiva della libertà personale per unfatto anteriore alla consegna diverso da quello per il qualel`estradizione è stata concessasalvo che vi sia l`espressoconsenso dello Stato estero o che l`estradatoavendone avuta lapossibilitànon abbia lasciato il territorio dello Statotrascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazioneovvero chedopo averlo lasciatovi abbia fatto volontariamenteritorno.

722 Custodia cautelare all`estero

1. La custodia cautelare all`esteroin conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Statoè computata ai soli effetti della durata complessiva stabilitadall`art. 303 comma 4fermo quanto previsto dall`art. 304 comma4.

 

TITOLOIII

ROGATORIEINTERNAZIONALI

Artt.723-729

CAPO I Rogatorie dall`estero

 

723 Poteri del Ministro di Grazia eGiustizia

1. Il Ministro di Grazia e Giustiziadispone che si dia corso alla rogatoria di un`autoritàstraniera per comunicazioninotificazioni e per attività diacquisizione probatoriasalvo che ritenga che gli atti richiesticompromettano la sovranitàla sicurezza o altri interessiessenziali dello Stato.

2. Il ministro non dà corsoana rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sonoespressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principifondamentali dell`ordinamento giuridico italiano. Il Ministro nondà altresì corso alla rogatoria quando vi sono fondateragioni per ritenere che considerazioni relative alla razzaallareligioneal sessoalla nazionalitàalla linguaalleopinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possanoinfluire negativamente sullo svolgimento o sull`esito del processo enon risulta che l`imputato abbia liberamente espresso il suo consensoalla rogatoria.

3. Nei casi in cui la rogatoria ha adoggetto la citazione di un testimonedi un perito o di un imputatodavanti all`autorità giudiziaria stranierail Ministro diGrazia e Giustizia non dà corso alla rogatoria quando lo Statorichiedente non offre idonea garanzia in ordine all`immunitàdella persona citata.

4. Il Ministro ha inoltre facoltàdi non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non diaidonee garanzie di reciprocità.

724 Procedimento in sedegiurisdizionale

1. Fuori dei casi previsti dall`art.726non si può dare esecuzione alla rogatoria dell`autoritàstraniera senza previa decisione favorevole della Corte di Appellodel luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.

2. Il procuratore generalericevutigli atti dal Ministro di Grazia e Giustiziapresenta la propriarequisitoria alla Corte di Appello.

3. Il presidente della Corte fissa ladata dell`udienza e ne dà comunicazione al procuratoregenerale.

4. La Corte dà esecuzione allarogatoria con ordinanza.

5. L`esecuzione della rogatoria ènegata:

a) se gli atti richiesti sono vietatidalla legge e sono contrari a principi dell`ordinamento giuridicodello Stato;

b) se il fatto per cui procedel`autorità straniera non è previsto come reato dallalegge italiana e non risulta che l`imputato abbia liberamenteespresso il suo consenso alla rogatoria;

c) se vi sono fondate ragioni perritenere che considerazioni relative alla razzaalla religionealsessoalla nazionalitàalla linguaalle opinioni politicheo alle condizioni personali o sociali possano influire sullosvolgimento o sull`esito del processo e non risulta che l`imputatoabbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

5 bis. L`esecuzione della rogatoria èsospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimentipenali in corso nello Stato .

725 Esecuzione delle rogatorie

1. Nell`ordinare l`esecuzione dellarogatoria la Corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudiceper le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devonocompiersi.

2. Per il compimento degli attirichiesti si applicano le norme di questo Codicesalva l`osservanzadelle forme espressamente richieste dall`autorità giudiziariastraniera che non siano contrarie ai principi dell`ordinamentogiuridico dello Stato.

726 Citazione di testimoni a richiestadell`autorità straniera

1. La citazione dei testimoniresidenti o dimoranti nel territorio dello Statorichiesta da unaautorità giudiziaria stranieraè trasmessa alprocuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguitail quale provvede per la notificazione a norma dell`art. 167.

 

CAPO II Rogatorie all`estero

 

727 Trasmissione di rogatorie adautorità straniere

1. Le rogatorie dei giudici e deimagistrati del pubblico ministero dirette nell`ambito dellerispettive attribuzionialle autorità straniere percomunicazioninotificazioni e per attività di acquisizioneprobatoriasono trasmesse al Ministro di Grazia e Giustiziailquale provvede all`inoltro per via diplomatica.

2. Il Ministro dispone con decretoentro trenta giorni dalla ricezione della rogatoriache non si diacorso alla stessaqualora ritenga che possano essere compromessi lasicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

3. Il Ministro comunica all`autoritàgiudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta el`avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto dalcomma 2 (204 att. ).

4. Quando la rogatoria non èstata inoltrata dal Ministro entro trenta giorni dalla ricezione enon sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2l`autoritàgiudiziaria può provvedere all`inoltro diretto all`agentediplomatico o consolare italianoinformandone il Ministro di Graziae Giustizia.

5. Nei casi urgentil`autoritàgiudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copiadi essa è stata ricevuta dal Ministro di Grazia e Giustizia.Resta salva l`applicazione della disposizione del comma 2 sino almomento della trasmissione della rogatoriada parte dell`agentediplomatico o consolareall`autorità straniera.

728 Immunità temporanea dellapersona citata

1. Nei casi in cui la rogatoria ha adoggetto la citazione di un testimonedi un perito o di un imputatodavanti all`autorità giudiziaria italianala persona citataqualora compaianon può essere sottoposta a restrizione dellalibertà personale in esecuzione di una pena o di una misura disicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive dellalibertà personale per fatti anteriori alla notifica dellacitazione.

2. L`immunità prevista dalcomma 1 cessa qualora il testimoneil perito o l`imputatoavendoneavuta la possibilitànon ha lasciato il territorio delloStato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenzanon è più richiesta dall`autorità giudiziariaovveroavendolo lasciatovi ha fatto volontariamente ritorno.

729 Utilizzabilità degli attiassunti per rogatoria

1. Qualora lo Stato estero abbiaposto condizioni alla utilizzabilità degli atti richiestil`autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di talicondizioni.

2. Si applica la disposizionedell`art. 191 comma 2.

 

TITOLO IV

EFFETTIDELLE SENTENZE PENALI STRANIERE

ESECUZIONEALL`ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE

 

Artt.730-746

CAPO IEffetti delle sentenze penali straniere

 

730 Riconoscimento delle sentenzepenali straniere per gli effetti previsti dal Codice Penale

1. Il Ministro di Grazia e Giustiziaquando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimentopronunciata all`estero nei confronti di cittadini italiani o distranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di personesottoposte a procedimento penale nello Statotrasmette senza ritardoal procuratore generale presso la Corte di Appellonel distrettodella quale ha sede l`ufficio del casellario competente ai finidell`iscrizione (685)una copia della sentenzaunitamente allatraduzione in lingua italianacon gli atti che vi siano allegatiecon le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltrel`eventuale richiesta indicata nell`art. 12 comma 2 c. p.

2. Il procuratore generalese deveessere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effettiprevisti dall`art. 12 comma 1 nn. 1)2) e 3) c. p.promuoveil relativo procedimento con richiesta alla Corte di Appello. Atale scopoanche per mezzo del Ministero di Grazia e Giustiziapuòchiedere alle autorità estere competenti le informazioni cheritiene opportune.

3. La richiesta alla Corte di Appellocontiene la specificazione degli effetti per i quali ilriconoscimento è domandato.

731 Riconoscimento delle sentenzepenali straniere a norma di accordi internazionali

1. Il Ministro di Grazia e Giustiziase ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avereesecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all`estero ocomunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nelloStatone richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette alprocuratore generale presso la Corte di Appello nel distretto dellaquale ha sede l`ufficio del casellario competente ai fini dellaiscrizione (685)una copia della sentenzaunitamente allatraduzione in lingua italianacon gli atti che vi siano allegatiecon la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmetteinoltre l`eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte delloStato estero ovvero l`atto con cui questo Stato acconsenteall`esecuzione.

1 bis. Le disposizioni del comma 1 siapplicano anche quando si tratta dell`esecuzione di una confisca edil relativo provvedimento è stato adottato dall`autoritàgiudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna .

2. Il procuratore generale promuoveil riconoscimento con richiesta alla Corte di Appello. Ove nericorrano i presuppostirichiede che il riconoscimento siadeliberato anche agli effetti previsti dall`art. 12 comma 1 nn.1)2) e 3) c. p.

732 Riconoscimento delle sentenzepenali straniere per gli effetti civili

1. Chi ha interesse a far valere ingiudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera perconseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altrieffetti civilipuò domandare il riconoscimento della sentenzaalla Corte di Appello nel distretto della quale ha sede l`ufficio delcasellario competente ai fini dell`iscrizione (685).

733 Presupposti del riconoscimento

1. La sentenza straniera non puòessere riconosciuta se:

a) la sentenza non è divenutairrevocabile per le leggi dello Stato in cui è statapronunciata;

b) la sentenza contiene disposizionicontrarie ai principi fondamentali dell`ordinamento giuridico delloStato;

c) la sentenza non è statapronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l`imputatonon è stato citato a comparire in giudizio davantiall`autorità straniera ovvero non gli è statoriconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a luicomprensibile e a essere assistito da un difensore;

d) vi sono fondate ragioni per ritenereche considerazioni relative alla razzaalla religioneal sessoalla nazionalitàalla linguaalle opinioni politiche o allecondizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento osull`esito del processo;

e) il fatto per il quale è statapronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla leggeitaliana;

f) per lo stesso fatto e nei confrontidella stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenzairrevocabile;

g) per lo stesso fatto e nei confrontidella stessa persona è in corso nello Stato procedimentopenale.

1 bis. Salvo quanto previstonell`art. 735 bisla sentenza straniera non può esserericonosciuta ai fini dell`esecuzione di una confisca se questa ha peroggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo a leggeitaliana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato .

734 Deliberazione della Corte diAppello

1. La Corte di Appello delibera inordine al riconoscimentoosservate le forme previste dall`art.127con sentenza nella quale enuncia espressamente gli effetti chene conseguono.

2. La sentenza è soggetta aricorso per cassazione (606) da parte del procuratore generale pressola Corte di Appello e dell`interessato.

735 Determinazione della pena ed ordinedi confisca

1. La Corte di Appelloquandopronuncia il riconoscimento ai fini dell`esecuzione di una sentenzastranieradetermina la pena che deve essere eseguita nello Stato.

2. A tal fine essa converte la penastabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lostesso fatto dalla legge italiana. Tale penaper quanto possibiledeve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenzastraniera. La quantità della pena è determinatatenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dallalegge italianasulla base di quella fissata nella sentenzastraniera; tuttavia tale quantità non può eccedere illimite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana.Quando la quantità della pena non e stabilita nella sentenzastranierala Corte la determina sulla base dei criteri indicatinegli art. 133133 bis e 133 ter c. p.

3. In nessun caso la pena cosìdeterminata può essere più grave di quella stabilitanella sentenza straniera.

4. Se nello Stato estero nel quale fupronunciata la sentenza l`esecuzione della pena è statacondizionalmente sospesala Corte dispone inoltrecon la sentenzadi riconoscimentola sospensione condizionale della pena a norma deiCodice Penale (163 c. p. ); se in detto Stato il condannato èstato liberato sotto condizionela Corte sostituisce alla misurastraniera la liberazione condizionale (176 c. p. ) e il magistratodi sorveglianzanel determinare le prescrizioni relative allalibertà vigilatanon può aggravare il trattamentosanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.

5. Per determinare la pena pecuniarial`ammontare stabilito nella sentenza straniera è convertitonel pari valore in lire italiane al cambio del giorno in cui ilriconoscimento è deliberato.

6. Quando la Corte pronuncia ilriconoscimento ai fini dell`esecuzione di una confisca (240 c. p.)questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento.

735 bis Confisca consistente nellaimposizione del pagamento di una somma di denaro

1. Nel caso di esecuzione di unprovvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione delpagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzodel prodotto o del profitto di un reatosi applicano le disposizionisull`esecuzione delle pene pecuniariead eccezione di quellaconcernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall`art.735comma 2.

736 Misure coercitive

1. Su richiesta del procuratoregeneralela Corte di Appello competente per il riconoscimento di unasentenza straniera ai fini dell`esecuzione di una pena restrittivadella libertà personalepuò disporre una misuracoercitiva (281-286) nei confronti del condannato che si trovi nelterritorio dello Stato.

2 Si osservanoin quanto applicabilile disposizioni del Titolo I del Libro IV riguardanti le misurecoercitivefatta eccezione di quelle dell`art. 273.

3. Il presidente della Corte diAppelloal più presto e comunque entro cinque giorni dallaesecuzione della misura coercitivaprovvede alla identificazionedella persona. Si applica la disposizione dell`art. 717 comma 2.

4. La misura coercitivadisposta anorma del presente articoloè revocata se dall`inizio dellasua esecuzione sono trascorsi sei mesi senza che la Corte di Appelloabbia pronunciato sentenza di riconoscimentoovveroin caso diricorso per cassazione contro tale sentenzadieci mesi senza che siaintervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.

5. La revoca e la sostituzione dellamisura coercitiva sono disposte in Camera di consiglio (127) dallaCorte di Appello.

6. Copia dei provvedimenti emessidalla Corte è comunicata e notificatadopo la loroesecuzioneal procuratore generalealla persona interessata e alsuo difensorei quali possono proporre ricorso per cassazione perviolazione di legge.

737 Sequestro

1. Su richiesta del procuratoregeneralela Corte di Appello competente per il riconoscimento di unasentenza straniera ai fini dell`esecuzione di una confisca puòordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca (240 c.p. ).

2. Se la Corte non accoglie larichiesta contro la relativa ordinanza può essere propostoricorso per cassazione (606) da parte del procuratore generale.Contro l`ordinanza che dispone il sequestro può essereproposto ricorso per cassazione per violazione di legge da partedell`interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3. Si osservanoin quantoapplicabilile disposizioni che regolano l`esecuzione del sequestropreventivo .

737 bis Indagini e sequestro a fini diconfisca

1. Nei casi previsti da accordiinternazionaliil Ministro di Grazia e Giustizia dispone che si diacorso alla richiesta di un`autorità straniera di procedere adindagini su beni che possono divenire oggetto di una successivarichiesta di esecuzione di una confiscaovvero di procedere al lorosequestro.

2. A tal fine il Ministro di Grazia eGiustizia trasmette la richiestaunitamente agli atti allegatialprocuratore generale presso la Corte d`Appello competente per ilriconoscimento della sentenza straniera ai fini della successivaesecuzione della confisca. Il procuratore generale fa richiestaalla Corte l`Appelloche decide con ordinanza osservate le formepreviste dall`art. 724.

3. L`esecuzione della richiesta diindagini o sequestro è negata:

a) se gli atti richiesti sono contraria principi dell`ordinamento giuridico dello Statoo sono vietatidalla legge ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentitiqualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;

b) se vi sono ragioni per ritenere chenon sussistono le condizioni per la successiva esecuzione dellaconfisca.

4. Per l`esecuzione di indagini siosservano le disposizioni dell`art. 725.

5. Nei casi di richiesta disequestrosi applicano le disposizioni dell`art. 737commi 2 e 3.

6. Il sequestro ordinato ai sensi diquesto articolo perde efficacia e la Corte d`Appello ordina larestituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia dirittoseentrodue anni dal momento in cui esso è stato eseguitolo Statoestero non richiede l`esecuzione della confisca. n termine puòessere prorogato anche più volte per un periodo massimo di dueannisulla richiesta decide la Corte d`Appello che ha ordinato ilsequestro.

738 Esecuzione conseguente alriconoscimento

1. Nei casi di riconoscimento ai finidell`esecuzione della sentenza straniera le pene e la confiscaconseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la leggeitaliana. La pena espiata nello Stato di condanna ècomputata ai fini dell`esecuzione.

2. All`esecuzione provvede di ufficioil procuratore generale presso la Corte di Appello che ha deliberatoil riconoscimento. Tale Corte è equiparataa ogni effettoal giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimentopenale ordinario.

739 Divieto di estradizione e di nuovoprocedimento

1. Nei casi di riconoscimento ai finidell`esecuzione della sentenza stranierasalvo che si trattidell`esecuzione di una confisca (240 c. p. )il condannato non puòessere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penalenello Stato per lo stesso fattoneppure se questo viene diversamenteconsiderato per il titoloper il grado o per le circostanze (649).

740 Esecuzione della pena pecuniaria edevoluzione di cose confiscate

1. La somma ricavata dall`esecuzionedella pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; èinvece versata allo Stato di condannaa sua richiestaqualoraquest`ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe alversamento a favore dello Stato italiano.

2. Le cose confiscate sono devoluteallo Stato. Esse sono invece devolutea sua richiestaallo Statonel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciutaqualora quest`ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbealla devoluzione allo Stato italiano.

741 Procedimento relativo alriconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere

1. A domanda dell`interessatonelmedesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall`art.734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili dellasentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o alrisarcimento del danno.

2. Negli altri casila domanda èproposta da chi ne ha interesse alla Corte di Appello nel distrettodella quale le disposizioni civili della sentenza penale stranieradovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degliartt. 733 e 734.

 

CAPO II Esecuzione all`estero dlsentenze penali italiane

 

742 Poteri del Ministro di Grazia eGiustizia e presupposti dell`esecuzione all`estero

1. Nei casi previsti da accordiinternazionali o dall`art. 709 comma 2il ministro di grazia egiustizia domanda l`esecuzione all`estero delle sentenze penaliovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo Statoestero.

2. L`esecuzione all`estero di unasentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertàpersonale può essere domandata o concessa solo se ilcondannatoreso edotto delle conseguenzeha liberamente dichiaratodi acconsentirvi e l`esecuzione nello Stato estero è idonea afavorire il suo reinserimento sociale.

3. L`esecuzione all`estero di unasentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertàpersonale è ammissibile anche se non ricorrono le condizionipreviste dal comma 2quando il condannato si trova nel territoriodello Stato richiesto e l`estradizione è stata negata o non ècomunque possibile.

743 Deliberazione della Corte diAppello

1. La domanda di esecuzioneall`estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva dellalibertà personale non è ammessa senza previadeliberazione favorevole della Corte di appello nel cui distretto fupronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro di Grazia eGiustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinchépromuova il procedimento davanti alla Corte di appello.

2. La Corte delibera con sentenzaosservate le forme previste dall`art. 127.

3. Qualora sia necessario il consensodel condannatoesso deve essere prestato davanti all`autoritàgiudiziaria italiana. Se il condannato si trova all`esteroilconsenso può essere prestato davanti all`autoritàconsolare italiana ovvero davanti all`autorità giudiziariadello Stato estero.

4. La sentenza è soggetta aricorso per cassazione (606) da parte del procuratore generale pressola Corte di Appello e dell`interessato.

744 Limiti dell`esecuzione dellacondanna all`estero

1. In nessun caso il Ministro diGrazia e Giustizia può domandare l`esecuzione all`estero diuna sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertàpersonale se si ha motivo di ritenere che il condannato verràsottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razzadi religionedi sessodi nazionalitàdi linguadi opinionipolitiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene otrattamenti crudelidisumani o degradanti.

745 Richiesta di misure cautelariall`estero

1. Se è domandata l`esecuzionedi una pena restrittiva della libertà personale e ilcondannato si trova all`esteroil Ministro di Grazia e Giustizia nerichiede la custodia cautelare (284-286).

2. Nel domandare l`esecuzione di unaconfisca (240 c. p. )il Ministro ha facoltà di richiedereil sequestro.

2 bis. Il Ministro ha altresìfacoltànei casi previsti da accordi internazionalidirichiedere lo svolgimento di indagini per l`identificazione e laricerca di beni che si trovano all`estero e che possono divenireoggetto di una domanda di esecuzione di confiscanonché dirichiedere il loro sequestro .

746 Effetti sull`esecuzione nello Stato

1. L`esecuzione della pena nelloStato è sospesa dal momento in cui ha inizio l`esecuzionenello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima.

2. La pena non può piùessere eseguita nello Stato quandosecondo le leggi dello statorichiestoessa è stata interamente espiata.

 

 

NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DIPROCEDURA PENALE

 

Decreto. Legislativo 28 luglio 1989n. 271 - Norme di attuazionedi coordinamento e transitorie delCodice di Procedura Penale

Il Presidente della Repubblica

Visti gli artt. 76 e 87 Cost. ;

Vista la L. 16 febbraio 1987n.81recante delega legislativa al Governo della Repubblica perl`emanazione del nuovo Codice di Procedura Penale;

Visto il D. P. R. 22 settembre1988n. 447recante approvazione del Codice di Procedura Penale;

Vista la deliberazione del Consigliodei Ministriadottata nella riunione del 20 gennaio 1989;

Visto il parere espresso in data 21marzo 1989 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell`art.8 della citata legge n. 81/1987;

Vista la deliberazione del Consigliodei Ministriadottata nella riunione del 19 maggio 1989;

Visto il parere espresso in data 23giugno 1989 dalla Commissione parlamentare a norma degli artt. 8comma 3e 9 della citata legge n. 81/1987;

Visti i pareri espressi in data 15 e 16marzo e 28 giugno 1989 dal Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consigliodei Ministriadottata nella riunione del 21 luglio 1989;

Sulla proposta del Ministro di Grazia eGiustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. E` approvato il testo delle normedi attuazionedi coordinamento e transitorie del Codice di ProceduraPenaleallegato al presente decreto.

2. Le disposizioni del presentedecreto entrano in vigore contestualmente al Codice di ProceduraPenaleapprovato con D. P. R. 22 settembre 1988n. 447.

Il presente decretomunito del sigillodello Statosarà inserito nella Raccolta ufficiale degli attinormativi della Repubblica italiana. E` fatto obbligo a chiunquespetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

TITOLO I NORME DI ATTUAZIONE

 

CAPO I Disposizioni relative al giudice

 

1 Determinazione del distretto di Cortedi Appello più vicino

1. Agli effetti di quanto stabilitodall`art. 11 del Codiceper determinare il distretto di Corte diAppello più vicino si tiene conto della distanza chilometricaferroviariae se del caso marittimatra i capoluoghi di distretto.

2 Riunione di processi

1 Se più processi che possonoessere riuniti a norma dell`art. 17 del Codice pendono davanti adiversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziarioil dirigente dell`ufficio o della sezione designa per la eventualeriunione il giudice o la sezione cui è stato assegnato perprimo uno dei processisalvo che sussistano rilevanti esigenze diservizio ovvero la designazione possa pregiudicare la rapidadefinizione dei processi medesimi. In tali ultime ipotesi provvedecon decreto motivato.

 

CAPO II Disposizioni relative alpubblico ministero

 

3 Designazione del pubblico ministero

1. I titolari degli uffici delpubblico ministero curano cheove possibilealla trattazione delprocedimento provvedanoper tutte le fasi del relativo gradoilmagistrato o i magistrati originariamente designati (70 ord. giud.).

4 Contrasto tra pubblici ministeri

1. Quando ricorre l`ipotesi previstadall`art. 54 comma 2 del Codiceil pubblico ministero trasmetteimmediatamente al procuratore generale presso la Corte di Appello opresso la Corte di Cassazione gli atti del procedimento in originaleo in copia.

 

CAPO III Disposizioni relative allapolizia giudiziaria

 

5 Composizione delle sezioni di poliziagiudiziaria

1. Le sezioni di polizia giudiziaria(56 c. p. p. ) sono composte dagli ufficiali e dagli agenti dipolizia giudiziaria (57 c. p. p. ) della polizia di Statodell`arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza.

2. Quando lo richiedono particolariesigenze di specializzazione dell`attività di poliziagiudiziariasu richiesta del procuratore generale presso la Corte diAppello e del procuratore della Repubblica interessatopossonoessere applicati presso le sezioni con provvedimento delleamministrazioni di appartenenzaufficiali e agenti di poliziagiudiziaria di altri organi. Si osservano le disposizioni dell`art.8 in quanto applicabili.

3. Al personale indicato nel comma 2si applicano le disposizioni dell`art. 10.

6 Costituzione dell`organico dellesezioni

1. L`organico delle sezioni dipolizia giudiziaria è costituito:

a) da personale in numero non inferioreal doppio di quello dei magistrati previsti nell`organico delleprocure della Repubblica presso i tribunali;

b) da personale in numero non inferioreal doppio di quello dei magistrati previsti nell`organico delleprocure della Repubblica presso le preture.

2. Almeno due terzi dell`organicosono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria (57 c. p. p. ).

3. Fermi restando i limiti previstidai commi 1 e 2entro il 15 gennaio di ogni biennio il ministro digrazia e giustiziadi concerto con i ministri dell`internodelladifesa e delle finanzedetermina con decreto l`organico dellesezionitenuto conto delle esigenze connesse all`esercizio dellefunzioni di polizia giudiziaria (55 c. p. p. ) e sentito ilprocuratore generale presso la Corte di Appello interessato. Neldecreto è fissatoper ogni sezioneil contingente assegnatoa ciascuna forza di poliziatenuto conto dei rispettivi organici.

4. Il personale applicato a normadell`art. 5 comma 2 non viene calcolato nell`organico dellesezioni.

7 Ripianamento organico e posti vacanti

1. Le amministrazioni rispettivamenteinteressate provvedono al ripianamento organico entro novanta giornidalla pubblicazione del decreto previsto dall`art. 6 comma 3.

2. Quando si deve provvedere allacopertura delle vacanzel`elenco di queste è pubblicato senzaritardo sul bollettino dell`amministrazione interessata su richiestadel procuratore generale presso la Corte di Appello.

3. Nell`ipotesi indicata nel comma 2l`amministrazione interessata provvede alla copertura entro novantagiorni dalla richiesta del procuratore generale.

8 Assegnazione alle sezioni

1. Gli interessati alla assegnazionealle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda allaamministrazione di appartenenza entro trenta giorni dallapubblicazione delle vacanze indicandose lo ritengonotre sedi dipreferenza.

2. Le domandecon il pareredell`ufficio o comando da cui dipendono gli interessatisonotrasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la Corte diAppello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza.

3. Quando mancano le domande o questesono in numero inferiore al triplo delle vacanzeciascunaamministrazione indica al procuratore generaleindividuato a normadel comma 2coloro che possono essere presi in considerazione aifini della assegnazione alle sezioni sino a raggiungeretenendoconto anche delle eventuali domandeun numero triplo a quello dellevacanze.

4. Un terzo dei soggetti indicatidalla amministrazione di appartenenza deve avere svolto attivitàdi polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o neiservizi di polizia giudiziaria (56 c. p. p. ).

5. Per ogni candidatol`amministrazione di appartenenza trasmette contestualmente copiadella documentazione caratteristica.

6. L`assegnazione è dispostasenza ritardo con provvedimento dell`amministrazione di appartenenzasu richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso laCorte di Appello e del procuratore della Repubblica interessato.

7. Non sono considerate le domande ele posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggio da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni diappartenenza.

9 Direzione e coordinamento dellesezioni

l. Il capo dell`ufficio presso cui èistituita la sezione la dirige e ne coordina l`attività inrelazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a normadell`art. 58 del Codice.

2. Per ciascuna forza di polizia checompone la sezionel`ufficiale di polizia giudiziaria piùelevato in grado o con qualifica superiore è responsabile delpersonale appartenente alla propria amministrazione.

10 Stato giuridico e carriere delpersonale delle sezioni

1. Lo stato giuridico e la carrieradel personale delle sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti delleamministrazioni di appartenenza.

2. Ai fini della compilazione delladocumentazione caratteristica del personalenei casi previsti dairispettivi ordinamentiil capo dell`ufficio presso cui èistituita la sezione fornisce elementi informativi che concorronoalla formazione della valutazione.

3. Il personale delle sezioni èesoneratoquanto all`impiegodai compiti e dagli obblighi derivantidagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza non inerentialle funzioni di polizia giudiziaria (55 c. p. p. )salvo che percasi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrativeprevioconsenso del capo dell`ufficio presso il quale la sezione èistituita.

11 Trasferimenti del personale dellesezioni

1. I trasferimenti del personaledella sezione di polizia giudiziaria sono dispostidall`amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capodell`ufficio presso cui è istituita la sezione ovverosuiniziativa della amministrazioneprevio nulla osta del medesimo edel procuratore generale presso la Corte di Appello.

2. Qualora il trasferimento si rendanecessario in relazione alla progressione in carrieraèsufficiente il tempestivo avviso al capo dell`ufficio e alprocuratore generale da parte dell`amministrazione.

12 Servizi di polizia giudiziaria

1. Agli effetti di quanto previstodall`art. 56 del Codicesono servizi di polizia giudiziaria tuttigli uffici e le unità ai quali è affidato dallerispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge ilcompito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioniindicate nell`art. 55 del Codice .

2. Entro il termine stabilito perl`entrata in vigore del Codicele amministrazioni o gli organismidai quali dipendono i servizi indicati nel comma 1 comunicano alprocuratore generale presso la Corte di Appello e al procuratoredella Repubblica presso il tribunale il nome e il grado degliufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria e specificisettori o articolazioni di questi.

3. Salvo quanto disposto dall`art.14 ogni variazione dell`elenco degli ufficiali indicati nel comma 2deve essere comunicata senza ritardo.

13 Servizi operanti in ambito piùvasto del circondario

1. Quando i servizi di poliziagiudiziaria sono costituiti per attività da svolgere in ambitoterritoriale più vasto del circondariol`ufficiale preposto èresponsabile verso il procuratore generale del distretto dove ha sedeil servizio.

14 Allontanamento dei dirigenti deiservizi

1. Per allontanare ancheprovvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici i dirigentidei servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori oarticolazioni di questile amministrazione dalle quali essidipendono devono ottenere il consenso del procuratore generale pressola Corte di Appello e del procuratore della Repubblica presso iltribunale.

2. Il diniego deve essere motivato.Qualora l`allontanamento si renda necessario ai fini dellaprogressione in carrierail consenso non può essere negato.

15 Promozioni

1. Le promozioni degli addetti allesezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza ilparere favorevole del procuratore generale presso la Corte di Appelloe del capo dell`ufficio presso cui è istituita la sezione.

2. Le promozioni degli ufficiali chedirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi nonpossono essere disposte senza il parere favorevole del procuratoregenerale presso la Corte di Appello e del procuratore dellaRepubblica presso il tribunale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 siapplicano anche quando l`ufficiale o l`agente ha cessato dallefunzioni di polizia giudiziaria (55 c. p. p. ) da non piùdi due anni.

16 Sanzioni disciplinari

1. Gli ufficiali e gli agenti dipolizia giudiziaria (57 c. p. p. ) che senza giustificato motivoomettono di riferire nel termine previsto all`autoritàgiudiziaria la notizia del reatoche omettono o ritardanol`esecuzione di un ordine dell`autorità giudiziaria o loeseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ognialtra disposizione di legge relativa all`esercizio delle funzioni dipolizia giudiziariasono soggetti alla sanzione disciplinare dellacensura enei casi più gravialla sospensione dall`impiegoper un tempo non eccedente sei mesi.

2. Nei confronti degli ufficiali edegli agenti indicati nell`art. 56 comma 1 lett. b) del Codicepuò essere altresì disposto l`esonero dal serviziopresso le sezioni.

3. Fuori delle trasgressioni previstedal comma 1gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziariarimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propriordinamenti.

17 Procedimento disciplinare

1. L`azione disciplinare èpromossa dal procuratore generale presso la Corte di Appello nel cuidistretto l`ufficiale o l`agente presta servizio. Dell`iniziodell`azione disciplinare è data comunicazioneall`amministrazione dalla quale dipende l`ufficiale o l`agente dipolizia giudiziaria (57 c. p. p. ).

2. L`addebito è contestatoall`incolpato per iscritto. La contestazione indica succintamenteil fatto e la specifica trasgressione della quale l`incolpato èchiamato a rispondere. Essa è notificata all`incolpato econtiene l`avviso chefino a cinque giorni prima dell`udienzaeglipuò presentare memorieprodurre documenti e richiederel`audizione di testimoni.

3. Competente a giudicare èuna commissione composta:

a) da un presidente di sezione dellaCorte di Appello che la presiede e da un magistrato di tribunalenominati ogni due anni dal Consiglio giudiziario;

b) da un ufficiale di poliziagiudiziaria sceltoa seconda dell`appartenenza dell`incolpatofratre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due annirispettivamente dal questoredal comandante di legione deicarabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. Sel`incolpato non appartiene alla polizia di Statoai carabinieri oalla guardia di finanzaa comporre la commissione è invecechiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessaamministrazione dell`incolpato e nominato ogni due anni dagli organiche la rappresentano.

4. Nel procedimento disciplinare siosservanoin quanto applicabilile disposizioni dell`art. 127 delCodice. L`accusa è esercitata dal procuratore generale cheha promosso l`azione disciplinare o da un suo sostituto.L`incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gliappartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati e iprocuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di talenomina il presidente della commissione designa un difensore diufficio individuato secondo le modalità previste dall`art.97 del Codice.

5. Il procuratore generale presso laCorte di Appello comunica i provvedimenti all`amministrazione diappartenenza dell`ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei cuiconfronti è stata promossa l`azione disciplinare.

18 Ricorso

1. Contro la decisione emessa a normadell`art. 17 l`incolpato e il procuratore generale presso la Cortedi Appello possono proporre ricorso a una commissione che ha sedepresso il Ministero di Grazia e Giustizia ed è composta:

a) da un magistrato della Corte diCassazione che la presiede e da un magistrato che esercita funzionidi appellonominati ogni quattro anni dal Consiglio superiore dellamagistratura;

b) da un ufficiale di poliziagiudiziaria sceltoa seconda dell`appartenenza dell`incolpatofra itre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo della poliziae dai comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza.Se l`incolpato non appartiene alla polizia di Statoai carabinierio alla guardia di finanzaa comporre la commissione èchiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessaamministrazione dell`incolpato e nominato ogni quattro anni dagliorgani che la rappresentano.

2. L`accusa è esercitata da unmagistrato della procura generale presso la Corte di Cassazione.

3. L`incolpato ha facoltà dinominare un difensore scelto tra gli avvocati e i procuratoriiscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nominailpresidente della commissione designa un difensore di ufficioindividuato secondo le modalità previste dall`art. 97 delCodice.

4. La decisione èimmediatamente trasmessa per l`esecuzione all`amministrazione cuiappartiene l`ufficiale o l`agente.

5. Contro la decisione l`incolpato eil procuratore generale presso la Corte di Cassazione possonoproporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorsonon sospende l`esecuzione della decisione. Si osservano ledisposizioni dell`art. 611 del codicein quanto applicabili.

19 Sospensione cautelare

1. Le commissioni previste dagliartt. 17 e 18 possono disporre la sospensione cautelaredell`ufficiale o dell`agente dalle funzioni di polizia giudiziaria(55 c. p. p. ).

20 Disposizione transitoria

1. Il personale di poliziagiudiziaria attualmente operante presso gli uffici giudiziari èmantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per laprima volta le sezioni di polizia giudiziaria.

2. Per la prima costituzione dellesezioni di polizia giudiziariail decreto previsto dall`art. 6comma 3 è emesso non oltre un mese prima della data di entratain vigore del Codice.

3. Il personale è assegnatoalle sezioni a norma degli artt. 7 e 8; tuttaviaal ripianamentosi provvede entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2 ealla assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi.

 

CAPO IV Disposizioni relative alleparti private e ai difensori

 

21 Notizie da chiedere all`imputato nelprimo atto cui egli è presente

1. Quando procede a norma dell`art.66 del Codiceil giudice o il pubblico ministero invita l`imputato ola persona sottoposta alle indagini a dichiarare se ha un soprannomeo uno pseudonimose ha beni patrimoniali e quali sono le suecondizioni di vita individualefamiliare e sociale. Lo invitainoltre a dichiarare se è sottoposto ad altri processi penalise ha riportato condanne nello Stato o all`estero equando ne èil casose esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici oservizi di pubblica necessità e se ricopre o ha ricopertocariche pubbliche.

22 Comparizione delle persone in statodi arresto o detenzione domiciliare

1. Quando una persona in stato diarresto o detenzione domiciliare (47 ter ord. pen. ) devecomparire per ragioni di giustizia davanti all`autoritàgiudiziariail giudice competente a norma dell`art. 279 del Codiceovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge ladetenzionese non ritiene di dover disporre l`accompagnamento o latraduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o disicurezza autorizza l`allontanamento dal luogo di arresto o didetenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso dettale opportune prescrizioni e dà comunicazione del provvedimentoall`ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente. Ilgiudice per le indagini preliminari provvede sentito il pubblicoministero.

2. L`autorizzazione prevista dalcomma 1 può essere concessa anche quando la traduzione siastata disposta da altra autorità giudiziaria davanti allaquale la persona deve comparire.

23 Assenza delle parti private diversedall`imputato

1. L`assenza delle parti privatediverse dall`imputato regolarmente citate non determina lasospensione o il rinvio del dibattimentoné la nuovafissazione della udienza preliminare a norma dell`art. 420 comma 4del Codice.

2. Fermo quanto previsto dall`art.82 comma 2 del Codicenel caso di mancata comparizione delle partiprivate diverse dall`imputatola sentenza è notificata allestesse per estratto unitamente all`avviso di deposito della sentenza.

24 Nomina di più difensori

1. La nomina di ulteriori difensorisi considera senza effetto finché la parte non provvede allarevoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto alnumero previsto dagli artt. 96100 e 101 del

Codice.

25 Divieto di consigli circa la sceltadel difensore di fiducia

1. Costituisce grave infrazionedisciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria(57 c. p. p. ) e per tutti i dipendenti dell`amministrazione degliistituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta deldifensore di fiducia.

26 Nomina del difensore nei casi di usodi lingua diversa dall`italiano

1. Anche nei casi di uso di linguadiversa dall`italiano nel procedimento (109)l`imputato e le altreparti private hanno il diritto di nominare il difensore senza alcunlimite derivante dall`appartenenza etnica o linguistica dello stesso.

2. Nei casi previsti dall`art. 109comma 2 del Codicequando ciò serve ad assicurarel`effettività della difesal`autorità giudiziarianell`individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostitutodel difensore a norma dell`art. 97 comma 4 del Codice tiene contodell`appartenenza etnica o linguistica dell`imputato.

27 Documentazione della qualitàdi difensore

1. Quando è richiesto (36)ildifensore documenta la sua qualità esibendo:

a) la certificazione della nomina fattacon dichiarazione orale all`autorità procedente;

b) la copia della nomina recantel`attestazione dell`avvenuto depositonel caso di consegna da partedel difensore;

c) la copia della nominacertificataconforme all`originale da parte del difensoree l`originale dellaricevuta postalenel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata;

d) la copia del verbale o dell`avvisoindicati nell`art. 30nel caso di nomina di ufficio.

28 Comunicazione del nominativo deldifensore di ufficio

1. Il nominativo del difensore diufficio è comunicato senza ritardo all`imputato conl`avvertimento che può essere nominatoin qualunque momentoun difensore di fiducia.

29 Elenchi e tabelle dei difensori diufficio

l. Il Consiglio dell`Ordine forensepredispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l`elenco alfabetico degliiscritti negli albi idonei e disponibili ad assumere le difese diufficio.

2. L`elencosottoscritto dalpresidente e dal segretario del Consiglio dell`Ordine forenseèconsegnato in copia al presidente del tribunaleil quale ne cura latrasmissione agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio delcircondario.

3. Il Consiglio dell`Ordine forensed`intesa con il presidente del tribunaleforma almeno ogni tre mesiuna tabella di turni giornalieri e settimanalise del casodifferenziata per i diversi uffici giudiziarinella quale sonodistribuiti e si avvicendano gli iscritti nell`elenco indicato nelcomma 1in modo che ogni giorno sia assicurata la reperibilitàdi un numero di difensori corrispondente alle esigenze.

4. Nella tabella sono fissati icriteri di individuazione del difensore di ufficio.

5. La tabellasottoscritta dalpresidente del Consiglio dell`Ordine forense e dal presidente deltribunaleè trasmessa a cura di quest`ultimo agli ufficigiudiziari che hanno sede nel territorio del circondario.

6. L`autorità giudiziaria enei casi previstila polizia giudiziariaindividuano il difensoredi ufficio nell`ambito e secondo l`ordine della tabella indicata nelcomma 3. Nel caso di mancanza o inidoneità della tabellaprovvede l`autorità giudiziarianell`ambito dell`elencoindicato nel comma I ese anche questo manca o è inidoneoinbase agli albi professionali ovvero designando il presidente o unmembro del Consiglio dell`Ordine forense.

7. Quando il difensore di ufficio èdesignato fuori dell`ambito o dell`ordine della tabellal`autoritàgiudiziaria ne indica le ragioni nell`atto di designazioneinformandone il presidente del tribunale e il presidente delConsiglio dell`Ordine forense.

8. Il presidente del tribunale e ilpresidente del Consiglio dell`Ordine forense vigilano sul rispettodella tabella e dei criteri per l`individuazione e la designazionedei difensori di ufficio.

9. I difensori inseriti nella tabellahanno l`obbligo della reperibilità.

30 Comunicazione al difensore diufficio

1. Al difensore di ufficio èdata comunicazione della individuazione effettuata a norma dell`art.97 commi 2 e 3 del Codice.

2. Allo stesso modo ècomunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall`art.97 comma 4 del Codice.

3. Nel caso previsto dall`art. 97comma 5 del Codiceil difensore di ufficio che si trovanell`impossibilità di adempiere l`incarico deve avvertireimmediatamente l`autorità giudiziariaindicandone le ragioniaffinché si provveda a sostituirlo.

31 Diritto alla retribuzione deldifensore di ufficio

1. Fermo quanto previsto dalle normesul gratuito patrociniol`attività del difensore di ufficioè in ogni caso retribuita.

32 Ammissione al gratuito patrocinio

1. Ai fini dell`applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282all`ammissione al gratuitopatrocinio e alla nomina del difensore provvede con decreto motivatoprima dell`esercizio dell`azione penaleil giudice per le indaginipreliminari esuccessivamenteil giudice che procede. Nel caso digiudice collegiale provvede il presidente.

33 Domicilio della persona offesa

1. Il domicilio della persona offesadal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto pressoquest`ultimo.

34 Designazione del sostituto deldifensore

1. Il difensore designa il sostituto(102 c. p. p. ) nelle forme indicate nell`art. 96 comma 2 delCodice.

35 Corrispondenza e colloqui telefonicidel difensore con l`imputato

1. Ai fini di quanto previstodall`art. 103 comma 6 del Codicela busta della corrispondenza tral`imputato e il suo difensore deve riportare:

a) il nome e il cognome dell`imputato;

b) il nomeil cognome e la qualificaprofessionale del difensore;

c) la dicitura ìcorrispondenzaper ragioni di giustizia" con la sottoscrizione del mittente el`indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.

2. Quando mittente è ildifensorela sottoscrizione è autenticata (39) dal presidentedel consiglio dell`ordine forense di appartenenza o da un suodelegato.

3. Se l`imputato è detenutol`autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro ofirma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddettesenza che ciò ritardi l`inoltro della corrispondenza.

4. Alla corrispondenza tra l`imputatodetenuto e il suo difensorerecante le indicazioni stabilite neicommi 1 e 2non si applicano le disposizioni dell`art. 18 commi 8e 9 della L. 26 luglio 1975 n. 354 e degli artt. 20 comma 1 e36 commi 7 e 8 del D. P. R. 29 aprile 1976 n. 431.

5. Ai fini di quanto previstodall`art. 103 comma 5 del Codicequando sono autorizzati colloquitelefonici tra l`imputato detenuto e il suo difensorecomerisultante dall`indicazione del relativo procedimentonon si applicala disposizione dell`art. 37 comma 8 del D. P. R. 29 aprile1976 n. 431.

36 Accesso del difensore al luogo dicustodia

1. Per conferire con la personafermataarrestata o sottoposta a custodia cautelareil difensore hadiritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trovacustodita.

2. A tale fine la qualità didifensoreche non risulti in qualsiasi modo all`autorità cheesercita la custodiaè documentata a norma dell`art. 27 ocon altro mezzo equiponente.

3. Quando è disposta ladilazione prevista dall`art. 104 commi 3 e 4 del Codicecopia delrelativo decreto è consegnata a chi esercita la custodia ed èda questi esibita all`arrestatoal fermatoalla persona sottopostaa custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.

37 Procura speciale rilasciata in viapreventiva

1. La procura speciale previstadall`art. 122 del Codice può essere rilasciata anchepreventivamente (571)per l`eventualità in cui si verifichinoi presupposti per il compimento dell`atto al quale la procura siriferisce.

38 Facoltà dei difensori perl`esercizio del diritto alla prova

1. Al fine di esercitare il dirittoalla prova previsto dall`art. 190 del Codicei difensorianche amezzo di sostituti e di consulenti tecnicihanno facoltà disvolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di provaa favore del proprio assistito e di conferire con le persone chepossano dare informazioni.

2. L`attività prevista dalcomma 1 può essere svoltasu incarico del difensoredainvestigatori privati autorizzati (222).

2 bis. Il difensore della personasottoposta alle indagini o della persona offesa può presentaredirettamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai finidella decisione da adottare.

2 ter. La documentazione presentataal giudice é inserita nel fascicolo relativo agli atti diindagine in originale o in copiase la persona sottoposta alleindagini ne richiede la restituzione.

 

CAPO V Disposizioni relative agli atti

 

39 Autenticazione della sottoscrizionedi atti

1. Fermo quanto previsto da specialidisposizionil`autenticazione della sottoscrizione di atti per iquali il Codice prevede tale formalità può essereeffettuataoltre che dal funzionario di cancelleria dal notaiodaldifensoredal sindacoda un funzionario delegato dal sindacodalsegretario comunaledal giudice conciliatoredal presidente delConsiglio dell`Ordine forense o da un consigliere da lui delegato.

40 Copia dell`atto che surrogal`originale mancante

1. Nel caso previsto dall`art. 112comma 1 del Codicela cancelleria attesta sulla copia autenticadell`atto che si tratta di copia che tiene luogoad ogni effettodell`originale distruttosmarrito o sottratto.

41 Atto ricostituito

1. Quando si procede a normadell`art. 113 commi 1 e 2 del Codicesull`atto ricostituito sonoindicati gli estremi dell`ordinanza che ha disposto laricostituzione.

42 Trasmissione a distanza di copia diatti

1. Il rilascio di copie di atti delprocedimentonei casi previsti dalla leggepuò avveniremediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idoneiprevioaccertamento della legittimazione del richiedente. In tal casol`ufficio presso il quale l`atto si trova attestain calce ad essodi aver trasmesso il testo originale.

43 Autorizzazione al rilascio di copiadi atti

1. L`autorizzazione previstadall`art. 116 comma 2 del Codice non è richiesta nei casi incui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto alrilascio di copieestratti o certificati di atti.

44 Comunicazione delle dichiarazioni erichieste di persone detenute o internate

1. Le impugnazionile richieste e lealtre dichiarazioni previste dall`art. 123 del Codice sonocomunicate nel giorno stessoo al più tardi nel giornosuccessivoall`autorità giudiziaria competente medianteestratto o copia autenticaanche per mezzo di lettera raccomandata.Nei casi di speciale urgenzala comunicazione può avvenireanche con telegramma confermato da lettera raccomandata ovveromediante l`uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l`ufficiopresso il quale l`atto si trova attestain calce ad essodi avertrasmesso il testo originale.

45 Relazione nel procedimento in cameradi consiglio

1. Nel procedimento in camera diconsiglio davanti alle corti e ai tribunalila relazione orale èsvoltaappena compiuti gli atti introduttivida un componente delcollegio previamente designato dal presidente.

46 Esecuzione dell`accompagnamentocoattivo

1. Il provvedimento che disponel`accompagnamento coattivo (132133 375-377399490 c. p. p. )è trasmessoa cura della cancelleria o della segreteriadell`autorità giudiziaria che lo ha emessoall`organo chedeve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento èconsegnata all`interessato.

47 Revoca della condanna pecuniariainflitta alle persone non comparse

1. La condanna al pagamento di unasomma a norma dell`art. 133 del Codice è revocata conordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioniaddotte dall`interessato.

48 Cancellaturevariazioni e aggiuntenegli atti

1. Le cancellature che occorreeseguire nelle sentenzenelle ordinanzenei decretinei verbali oin altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggerele parole cancellate.

2. Alle variazioni e alle aggiunteche occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede conpostilleche devono essere approvate.

49 Conservazione dei nastri e deisupporti fonografici e audiovisivi

1. I nastri e i supporti contenentile riproduzioni fonografiche o audiovisive (139 c. p. p. ) sonoracchiusi in apposite custodie numerate e sigillate.

2. Ciascuna custodiaa sua voltaèracchiusa in un involucrosul quale è trascritto il numerodella custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e legeneralità delle persone alle quali si riferiscono leriproduzioni nonché la data in cui le singole riproduzionisono state effettuate.

3. Al fine di evitarne ildeterioramentoi nastri e i supporti possono essere conservati anchein contenitori separati dagli atti processuali (24 reg. ).

50 Redazione del verbale in formastenotipica o con altro strumento meccanico

1. Quando il verbale è redattoin forma stenotipica o con altro strumento meccanicoesso puòessere formato da più ausiliari o da più tecniciautorizzati a norma dell`art. 135 del Codiceciascuno dei quali losottoscrive per la parte di rispettiva competenza.

2. Se lo strumento meccanicoimpiegato non comporta la immediata impressione di caratteri comunidi scritturail relativo nastro è sottoscritto dai soliverbalizzanti (138).

51 Personale tecnico impiegato per ladocumentazione degli atti

1. Quando rileva l`esigenza diavvalersi di personale tecnico estraneo all`amministrazione delloStato per la documentazione degli attinei casi previsti dagli artt.135 comma 2138 comma 2 e 139 comma 4 del Codicel`autoritàgiudiziaria ne fa richiesta al capo dell`ufficio giudiziario perchéprovveda alla scelta del personale idoneo.

2. Al fine indicato nel comma 1 ilcapo dell`ufficio giudiziario è autorizzato a stipulare uno opiù contratti trimestraliprorogabili per un periodo nonsuperiore a un annocon imprese di servizi specialisticiaventisededi regolanella circoscrizione dell`ufficio giudiziariomedesimo.

3. Ai contratti si applicano ledisposizioni dell`art. 7 comma 1 della L. 3 ottobre 1987 n.401. Il parere sulla congruità della spesa è espressodall`ufficio tecnico erariale territorialmente competente.

52 Citazione dell`interprete

1. Con il provvedimento di nomina èdisposta la notificazione all`interprete del relativo decreto dicitazione. Nei casi urgenti l`interprete può essere citatoanche oralmente per mezzo dell`ufficiale giudiziario o della poliziagiudiziaria.

53 Sanzione pecuniaria inflittaall`interprete nel corso delle indagini preliminari

1. Nel corso delle indaginipreliminariquando si verifica l`ipotesi prevista dall`art. 147comma 2 del Codiceil pubblico ministero richiede al giudice per leindagini preliminari di provvedere all`applicazione della sanzionepecuniaria.

54 Copie degli atti da notificare

1. Quando l`atto da notificare vienetrasmesso all`ufficiale giudiziarioquesti deve formarne un numerodi copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

2. Tengono luogo dell`originale lecopietrasmesse con mezzi tecnici idoneiquando l`ufficio che haemesso l`atto attestain calce ad essodi aver trasmesso il testooriginale.

3. Quando la notificazione vieneeseguita a mezzo della polizia giudiziarial`atto è trasmessoall`ufficio di polizia competente per territorio con numero di copieuguale a quello dei destinatari della notificazione.

55 Modalità di attuazione dellenotificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo

1. Alla spedizione del telegrammaprevisto dall`art. 149 commi 4 e 5 del Codice provvede laCancelleria o la Segreteria.

2. La copia e la ricevuta dispedizione del telegramma e il testo del fonogramma previstodall`art. 149 comma 2 del Codice con l`indicazione della personache lo trasmettedi quella che lo ricevedell`ora e del giorno ditrasmissionesono allegati agli atti del procedimento a cura dellaCancelleria o della Segreteria.

56 Notificazione a mezzo postaeffettuata dal difensore

1. Ai fini previsti dall`art. 152del Codiceil difensore che ha spedito l`atto da notificare conlettera raccomandata documenta tale spedizione depositando incancelleria copia dell`atto inviatoattestandone la conformitàall`originalee l`avviso di ricevimento.

2. Il difensore indica altresìse l`atto è stato spedito in busta chiusa o in piego.

57 Rifiuto di ricezione dell`attonotificato all`imputato detenuto

1. Gli atti che l`imputato detenutosi è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati aldirettore dell`istituto a norma dell`art. 156 comma 2 del Codicesono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l`imputatorichiede che gli atti depositati gli siano consegnatidella consegnaè fatta menzione in apposito registro.

58 Informazione all`imputato detenutolegittimamente assente

1. Il direttore dell`istituto annotanel registro indicato nell`art. 57 dataora e modalitàdell`informazione prevista dall`art. 156 comma 2 del Codice.

59 Secondo accesso per la primanotificazione all`imputato non detenuto

1. Nel caso previsto dall`art. 157comma 7 del Codicenella relazione di notificazione èindicata anche l`ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso dimancanza o inidoneità delle persone indicate nell`art. 157comma 1 del Codiceil secondo accesso deve avvenire in uno deigiorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.

60 Informazione dell`avvenutanotificazione all`imputato in servizio militare

1. Il comandante militare che haprovveduto alla informazione a norma dell`art. 158 del Codiceannota dataora e modalità in apposito registro.

61 Documentazione delle nuove ricerchedell`imputato

1. La polizia giudiziariain caso dinuove ricerche disposte a norma dell`art. 159 del Codicene farelazione all`autorità richiedenteindicando i luoghi in cuile ricerche sono state svoltegli ufficiali e gli agenti che lehanno eseguitei nomi dei familiari dell`imputato reperiti e lenotizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiuntosi trova.

62 Indicazione delle generalitàdel domiciliatario

1. Nell`eleggere il domicilio a normadell`art. 162 del Codicel`imputato è tenuto a indicareanche le generalità del domiciliatario.

63 Traduzione dell`avviso inviatoall`imputato straniero all`estero

1. Ai fini di quanto previstodall`art. 169 comma 3 del Codiceall`avviso redatto in linguaitaliana e sottoscritto dall`autorità giudiziaria che procedeè allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato incui l`imputato risulta essere nato.

64 Comunicazione di atti

1. La comunicazione di atti delgiudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copiadell`atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovveromediante consegna al personale di Cancelleriache ne rilasciaricevuta su apposito registro custodito presso la Cancelleria delgiudice che ha emesso l`atto.

2. La comunicazione di atti dalgiudice al pubblico ministeroche ha sede diversa da quella delgiudicesi esegue mediante trasmissione di copia dell`atto conlettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di urgenza o quando l`attocontiene disposizioni concernenti la libertà personalelacomunicazione è eseguita col mezzo più celere nelleforme previste dagli artt. 149 e 150 del Codice ovvero èeseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copiadell`atto presso la Cancelleria o la segreteria. In questo ultimocasola polizia redige verbalecopia del quale è trasmessaal giudice che ha emesso l`atto.

4. Ai fini delle comunicazionipreviste dai commi precedentila copia può essere trasmessacon mezzi tecnici idoneiquando il funzionario di cancelleria delgiudice che ha emesso l`atto attestain calce ad essodi avertrasmesso il testo originale.

65 Obblighi del difensore non iscrittonell`albo del circondario

1. Il difensore che non èiscritto nell`Albo del circondario dove ha sede l`ufficio giudiziariopresso cui è in corso il procedimento deve comunicare ilproprio domicilio quando questo non risulta già dagli atti.

2. Nel corso delle indaginipreliminari ai fini delle notificazioni degli avvisii difensorisenon hanno domicilio nel circondario dove ha sede l`ufficiogiudiziario presso cui è in corso il procedimento devonoeleggere domicilio nel medesimo circondario entro cinque giorni dallanomina.

3. Se il difensore non ha fatto lacomunicazione o l`elezione di domicilio a norma dei commi 1 e 2l`autorità giudiziaria procedente dispone che la notificazionedegli avvisi sia eseguita presso il presidente del Consigliodell`Ordine forense.

 

CAPO VI Disposizioni relative alleprove

 

66 Procedimento di esclusione delsegreto

1. Nei fattinotizie e documentiindicati nell`art. 204 comma 1 del Codice non sono compresi i nomidegli informatori.

2. Quando perviene la comunicazioneprevista dall`art. 204 comma 2 del Codiceil Presidente delConsiglio dei Ministri conferma il segreto se ritiene che nonricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articoloperché il fattola notizia o il documento coperto da segretodi Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanzadecorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazioneilgiudice dispone il sequestro del documento o l`esame del soggettointeressato.

3. Quando è stata confermatal`opposizione del segreto di Stato a norma del comma 2si osservanole disposizioni dell`art. 16 della L. 24 ottobre 1977 n. 801.

67 Albo dei periti presso il tribunale

1. Presso ogni tribunale èistituito un Albo dei periti (221 c. p. p. )diviso in categorie.

2. Nell`Albo sono sempre previste lecategorie di esperti in medicina legalepsichiatriacontabilitàingegneria e relative specialitàinfortunistica del trafficoe della circolazione stradalebalisticachimicaanalisi ecomparazione della grafia .

3. Quando il giudice nomina comeperito un esperto non iscritto negli Albi designase possibileunapersona che svolge la propria attività professionale presso unente pubblico.

4. Nel caso previsto dal comma 3ilgiudice indica specificamente nell`ordinanza di nomina le ragionidella scelta.

5. In ogni caso il giudice evita didesignare quale perito le persone che svolgano o abbiano svoltoattività di consulenti di parte (225233359360 c. p. p.) in procedimenti collegati a norma dell`art. 371 comma 2 delCodice.

68 Formazione e revisione dell`Albo deiperiti

1. L`Albo dei periti previstodall`art. 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale edè formato da un comitato da lui presieduto e composto dalprocuratore della Repubblica presso il medesimo tribunaledalpretore dirigentedal procuratore della Repubblica presso lapreturadal presidente del consiglio dell`ordine forensedalpresidente dell`Ordine o del Collegio a cui appartiene la categoriedi esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.

2. Il comitato decide su richiesta diiscrizione e di cancellazione dall`Albo.

3. Il comitato può assumereinformazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di paritàdi votiprevale il voto del presidente.

4. Il comitato provvede ogni due anniana revisione dell`Albo per cancellare gli iscritti per i quali èvenuto meno alcuno dei requisiti previsti dall`art. 69 comma 3 o èsorto un impedimento a esercitare l`ufficio di perito.

69 Requisiti per la iscrizionenell`Albo dei periti

1. Salvo quanto previsto dal comma 3possono ottenere l`iscrizione nell`Albo le persone fornite dispeciale competenza nella materia.

2. La richiesta di iscrizionediretta al presidente del tribunaledeve essere accompagnatadall`estratto dell`atto di nascitadal certificato generale delcasellario giudizialedal certificato di residenza nellacircoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti laspeciale competenza del richiedente.

3. Non possono ottenere l`iscrizionenell`Albo le persone:

a) condannate con sentenza irrevocabilealla pena della reclusione per delitto non colpososalvo che siaintervenuta riabilitazione (178-181 c. p. );

b) che si trovano in una dellesituazioni di incapacità previste dall`art. 222 comma 1lett. a)b)c) del Codice;

c) cancellate o radiate dal rispettivoAlbo professionale a seguito di provvedimento disciplinaredefinitivo.

4. La richiesta di iscrizionenell`Albo resta sospesa per il tempo in cui la persona èimputata di delitto non colposo per il quale è consentitol`arresto in flagranza ovvero è sospesa dal relativo Alboprofessionale.

70 Sanzioni applicabili agli iscrittinell`Albo dei periti

1. Agli iscritti nell`Albo dei peritiche non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimentodell`incarico possono essere applicatesu segnalazione del giudiceprocedentele sanzioni dell`avvertimentodella sospensionedall`Albo per un periodo non superiore a un anno o dellacancellazione.

2. E` disposta la sospensionedall`Albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazionipreviste dall`art. 69 comma 4 per il tempo in cui perdurano lesituazioni medesime.

3. E` disposta la cancellazionedall`Alboanche prima della scadenza del termine stabilito per larevisione degli Albinei confronti degli iscritti per i quali èvenuto meno alcuno dei requisiti previsti dall`art. 69 comma 3.

4. Competente a decidere è ilcomitato previsto dall`art. 68.

71 Procedimento per l`applicazionedelle sanzioni

1. Ai fini dell`applicazione dellesanzioni previste dall`art. 70il presidente del tribunalecontesta l`addebito al perito mediante lettera raccomandata conavviso di ricevimentoinvitandolo a fornire deduzioni scritte entroil termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata.Decorso tale termine e assunte se del caso informazioniil comitatodelibera a norma dell`art. 68 comma 3.

72 Reclamo avverso le decisioni delcomitato

1. Entro quindici giorni dallanotificazionecontro le decisioni del Comitato può essereproposto reclamo sul quale decide una commissione composta dalpresidente della Corte di Appello nel cui distretto ha sede ilcomitatodal procuratore generale della Repubblica presso la Cortemedesimadal presidente del Consiglio dell`Ordine forensedalpresidente dell`ordine o del Collegio professionale cui l`interessatoappartiene ovvero da loro delegati.

2. Della Commissione non possono farparte persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto delreclamo.

3. La Commissione decide entro trentagiorni dalla ricezione degli atti.

73 Consulente tecnico del pubblicoministero

1. Il pubblico ministero nomina ilconsulente tecnico (225233359360 c. p. p. ) scegliendo diregola una persona iscritta negli Albi dei periti. Per laliquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano ledisposizioni previste per il perito (232 c. p. p. ) .

74 Perizia nummaria

1. Nei procedimenti per lafalsificazione di biglietti di banca o monete metalliche ènominato perito rispettivamente un tecnico della direzione generaledella Banca d`Italia o un tecnico della direzione generale deltesoro.

2. Se l`autorità giudiziariache ha disposto la perizia non ha sede in Romapuò richiedereper il relativo espletamento il giudice per le indagini preliminaripresso il tribunale di Roma (3985). A tal fine l`autoritàrogante pronuncia ordinanza con la quale formula i quesitiindica leparti e i difensori da convocare e trasmette gli atti anche in copiail corpo del reato e i documenti occorrenti per l`espletamento dellaperizia. Il giudice per le indagini preliminari provvede nelleforme previste per l`incidente probatorio (401 s. c. p. p. ).

75 Scritture di comparazione

1. Nei procedimenti per falsitàin atti (476-493 c. p. )il giudice ordina la presentazione discritture di comparazione che si trovano presso pubblici ufficiali opresso incaricati di un pubblico servizio (357358 c. p. ).Ammette inoltre ogni altra scrittura quando non vi è dubbiosulla sua autenticità ordinandose necessarioatti diperquisizione e di sequestro. Analogamente provvede il pubblicoministero nel corso delle indagini preliminari.

2. Il giudice può disporre chel`imputatose possibile alla presenza del peritorilasci unascrittura di comparazione facendo menzione dell`eventuale rifiutodell`imputato stesso e di quant`altro interessi per valutare lagenuinità della scrittura.

76 Consegna al perito di documenti o dialtri oggetti

1. Quando il giudice ritienenecessario disporre la consegna al perito di documenti in originale odi altri oggettidella consegna è redatto verbale a cura delfunzionario di cancelleria. In tal casoil giudice puòdisporre che dei documenti venga estratta copia autentica.

77 Attività di investigazionedella polizia in materia di armi e di sostanze stupefacenti

1. Il dirigente del servizio dipolizia giudiziaria (12) può essere autorizzato dal giudice aprelevaredopo l`espletamento della periziaarmimunizioniesplosivi e altri oggetti o sostanze equiparati occorrenti ai fini diinvestigazione o di prevenzione nonché alla raccolta edelaborazione dei relativi datisempre che tale attività noncomporti modifiche o alterazioni degli oggetti o delle sostanzemedesime. Analoga autorizzazione può essere concessa anchedopo che è stata disposta la confisca e la distruzione (2603c. p. p. ; 8386) ovvero dopo la chiusura del giudizio di primogradose la perizia non ha avuto luogo.

2. Dopo il provvedimento diarchiviazione perché è ignoto l`autore del reato ovverodopo che la sentenza è divenuta inoppugnabileil giudice puòautorizzare il dirigente del servizio di polizia giudiziaria aprelevare gli oggetti e le sostanze indicate nel comma 1 anche perl`espletamento di accertamenti tecnici che ne determinano modifiche oalterazioni.

3. In ogni stato e grado delprocessoil giudice può autorizzare il dirigente del serviziodi polizia giudiziaria a prelevareai fini previsti dal comma 1campioni di sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate oconfiscatese il quantitativo lo consente. Nel relativo verbaleviene dato atto del quantitativo e della natura presunta dellasostanza prelevata.

4. Delle operazioni di prelievo e direstituzione degli oggetti e delle sostanze previsti dai commi 1 e 3è redatto verbale a cura del pubblico ufficiale addetto allacancelleria.

78 Acquisizione di atti di unprocedimento penale straniero

1. La documentazione di atti di unprocedimento penale compiuti da autorità giudiziaria stranierapuò essere acquisita a norma dell`art. 238 del Codice.

2. Gli atti non ripetibili compiutidalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo per ildibattimento (431 c. p. p. ) se le parti vi consentono ovvero dopol`esame testimoniale dell`autore degli stessicompiuto anchemediante rogatoria all`estero in contraddittorio (729 c. p. p. ).

79 Esecuzione di perquisizioni eispezioni personali

1. Le perquisizioni (249 c. p. p.) e le ispezioni personali (245 c. p. p. ) sono fatte eseguire dapersona dello stesso sesso di quella che vi è sottopostasalvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta.

2. La disposizione del comma 1 non siapplica quando le operazioni sono eseguite da persona esercente laprofessione sanitaria.

80 Esecuzione di perquisizioni locali

1. Quando la copia del decreto diperquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa levecisi applica la disposizione dell`art. 157 comma 6 del Codice.

2. Se non si può provvedere anorma dell`art. 250 comma 2 del Codicela copia del decreto diperquisizione è depositata presso la cancelleria o lasegreteria dell`autorità giudiziaria che procedee di taledeposito è affisso un avviso alla porta del luogo dove èstata eseguita la perquisizione.

81 Redazione del verbale di sequestro

1. Il verbale di sequestro (253 s.c. p. p. ; 104) contiene l`elenco delle cose sequestrate (10 reg.)la descrizione delle cautele adottate per assicurarle el`indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti.

2. Le carte sono numerate esottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciònon è possibileesse sono rinchiuse m uno o più pacchisigillatinumerati e timbrati.

3. Il verbale indica anche il luogodella custodia. Il provvedimento previsto dall`art. 259 comma 1secondo periodo del Codice può essere adottatoquando nericorrono le condizionianche da chi ha provveduto al sequestro.Quando è nominato un custodequesti dichiara di assumere gliobblighi di legge e sottoscrive il verbale. L`inosservanza diqueste formalità non esime il custodeche abbia assuntol`ufficiodall`adempimento dei suoi doveri e dalla relativaresponsabilità disciplinare e penale.

4. Sulle cose sequestrate ovvero suipacchi in cui esse sono rinchiuse è apposta l`indicazione delprocedimento al quale si riferiscono.

82 Attività per il deposito e lacustodia delle cose sequestrate

1. Le cose sequestrate sono annotatein apposito registro nel quale la Cancelleria o la Segreteria indicail numero del procedimento a cui si riferisconoil cognome e il nomedella persona a cui appartengonose sono notie quelli dellapersona il cui nome è stato iscritto nel registro dellenotizie di reatole trasmissioni ad altri uffici giudiziari e lerestituzioni.

2. Le cose sequestrate non possonoessere rimosse dal luogo in cui sono custoditese non nei casiconsentiti dalla legge. Quando i Sigilli appaiono rotti o alteratisi procede alla verificazione delle cose sequestratea cura dellaCancelleria o della Segreteria. Di ogni verificazione e in tutti icasi di rimozione e riapposizione di Sigilli è redatto verbale(11 reg. ).

3. Con decreto del Ministro di Graziae Giustizia sono dettate le disposizioni regolamentari per ildeposito e la custodia delle cose sequestrate.

4. Fino alla data di entrata invigore del decreto previsto dal comma 3le cose sequestrateche anorma dell`art. 259 del Codice andrebbero depositate nellasegreteria del pubblico ministerosono depositate nella cancelleriadella pretura o del tribunale e annotate nei relativi registri. Lastessa cancelleria provvede altresì agli adempimenti previstidall`art. 83.

83 Vendita o distruzione delle cosedeperibili

1. La vendita delle cose indicatenell`art. 260 comma 3 del Codice è eseguita a cura dellaCancelleria o della Segreteria anche a trattativa privata.

2. Allo stesso modo si procede per ladistruzione delle cose . Tuttavia a questa può procedersianche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria cheha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute èredatto verbale da allegare agli atti.

3. L`autorità giudiziariaprima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2dispone il prelievo dei campioniquando ciò èpossibiledando avviso al difensore.

84 Restituzione delle cose sequestrate

1. La restituzione delle cosesequestrate (263 c. p. p. ; 104) è disposta dall`autoritàgiudiziariadi ufficio o su richiesta dell`interessato esente dabollo. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.

2. La restituzione è concessaa condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e laconservazione delle cose sequestratesalvo che siano statipronunciati provvedimento di archiviazionesentenza di non luogo aprocedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cosesequestrate appartengano a persona diversa dall`imputato o che ildecreto di sequestro sia stato revocato a norma dell`art. 324 delCodice. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni casodovute dall`avente diritto alla restituzione per il periodosuccessivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui ilmedesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento direstituzione.

85 Restituzione con imposizione diprescrizioni

1. Quando sono state sequestrate coseche possono essere restituite previa esecuzione di specificheprescrizionil`autorità giudiziariase l`interessatoconsente ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni delcaso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzionedelle prescrizioni nel termine stabilito.

2. Scaduto il terminese leprescrizioni non sono adempiutel`autorità giudiziariaprovvede a norma dell`art. 260 comma 3 del Codice qualora nericorrano le condizioni.

86 Vendita o distruzione delle coseconfiscate

1. La Cancelleria provvede allavendita (13 reg. ) delle cose di cui è stata ordinata laconfiscasalvo che per esse sia prevista una specifica destinazione.

2. Il giudice dispone la distruzionedelle cose confiscate se la vendita non è opportuna.All`affidamento dell`incarico procede la cancelleria. Il giudicepuò disporre che alla distruzione proceda la poliziagiudiziaria che ha eseguito il sequestro.

87 Cose di cui è stata ordinatala consegna al Ministero di Grazia e Giustizia

1. Il provvedimento con cui èordinata la consegna al Ministero di Grazia e Giustizia delle coseindicate nell`art. 264 comma 1 del Codice è comunicato alMinistero medesimo.

2. Il Ministro di Grazia e Giustiziapuò disporre che le cose di cui è stata ordinata laconsegna siano rimesse al museo criminale presso il Ministero o adaltri istituti.

Se non ritiene di provvedere in questomodole cose sono messe in vendita a norma dell`art. 264 delCodice.

3. Allo stesso modo si provvede sedelle cose aventi interesse scientifico ovvero pregio di antichitào di arte è stata disposta la confisca.

88 Destinazione delle monete metallichee dei biglietti di banca confiscati

1. I biglietti di banca e le monetemetallichedi cui è stata accertata la falsità eordinata la confiscasono trasferiti rispettivamente alla filialedella Banca d`Italia o ana sezione della tesoreria provinciale piùvicinaa cura della Cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimentoimmediatamente dopo che questo è divenutoesecutivo.

2. La disposizione del comma 1 siapplica anche agli strumenti e agli altri oggetti destinatiesclusivamente alla falsificazione dei quali è stata ordinatala confisca.

89 Verbale e nastri registrati delleintercettazioni

1. Il verbale delle operazioniprevisto dall`art. 268 comma 1 del Codice contiene l`indicazionedegli estremi del decreto che ha disposto l`intercettazionela.descrizione delle modalità di registrazionel`annotazione delgiorno e dell`ora di inizio e di cessazione della intercettazionenonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alleoperazioni.

2. I nastri contenenti leregistrazioniracchiusi in apposite custodie numerate e sigillatesono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numerodelle registrazioni contenuteil numero dell`apparecchiocontrollatoi nomise possibiledelle persone le cui conversazionisono state sottoposte ad ascolto e il numero checon riferimentoalla registrazione consentitarisulta dal registro delleintercettazioni previsto dall`art. 267 comma 5 del Codice.

90 Intercettazioni disposte dallaprocura della Repubblica presso la pretura

1. Le intercettazioni disposte dallaprocura della Repubblica presso la pretura sono eseguite presso gliimpianti installati nella procura della Repubblica presso iltribunale.

 

CAPO VII Disposizioni relative allemisure cautelari

 

91 Giudice competente in ordine allemisure cautelari

1. Nel corso degli atti preliminarial dibattimentoi provvedimenti concernenti le misure cautelari sonoadottatisecondo la rispettiva competenzadal pretoredaltribunaledalla Corte di Assisedalla Corte di Appello o dallaCorte di Assise di Appellodopo la pronuncia della sentenza e primadella trasmissione degli atti a norma dell`art. 590 del Codiceprovvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenzadel ricorso per cassazioneprovvede il giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato.

92 Trasmissione dell`ordinanza chedispone la misura cautelare

1. L`ordinanza che dispone la misuracautelare è immediatamente trasmessain duplice copiaa curadella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimentoall`organo che deve provvedere all`esecuzione ovveronel corso delleindagini preliminarial pubblico Ministero che ne ha fattorichiestail quale ne cura l`esecuzione .

93 Deposito del verbale diinterrogatorio

1. Il verbale dell`interrogatoriodella persona in stato di custodia cautelare (294 c. p. p. ) ètrasmesso al pubblico ministero. I difensori hanno diritto diprenderne visione ed estrarne copia (43).

94 Ingresso in istituti penitenziari

1. Il pubblico ufficiale preposto aun istituto penitenziario non può ricevere né ritenervialcuno se non in forza di un provvedimento dell`autoritàgiudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale dipolizia giudiziaria (386716 c. p. p. ).

1 bis. Copia del provvedimento checostituisce titolo di custodia é inserito nella cartellapersonale del detenuto. All`atto del colloquio previsto dall`art.23quarto commadel regolamento approvato don decreto delPresidente della Repubblica 29 aprile 1976n. 431o anchesuccessivamenteil direttore o l`operatore penitenziario da luidesignato accertase del casocon l`ausilio dell`interpretechel`interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che nedispone la custodia e gliene illustraove occorrai contenuti.

1 ter. L`autorità giudiziariache dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia unprovvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà deldetenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessaa curadella polizia giudiziaria o della cancelleriaal direttoredell`istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilitodal comma 1 bis.

1 quater. Il detenuto ha semprediritto di consultare la propria cartella personale e di ottenerecopia dei provvedimenti dell`autorità giudiziaria in essacontenuti.

2. Nondimenose si presentanell`istituto una persona che dichiari di avere commesso un reato peril quale è obbligatorio l`arresto in flagranza (380 c. p. p.)vi deve essere trattenuto a norma dell`art. 349 del Codice adopera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualitàdi ufficiale o di agente di polizia giudiziariai quali redigonoverbale e ne danno immediata notizia all`autorità giudiziariacompetente.

3. Allo stesso modo si procede neiconfronti di un latitante (296 c. p. p. ) che si sia sottrattoalla esecuzione della custodia cautelaredi un evaso o di uncondannato in via definitiva che non sia in grado di produrre copiadell`ordine di esecuzione.

95 Esecuzione della custodia cautelarenei confronti dell`internato per misura di sicurezza

1. Con l`ordinanza che dispone lacustodia cautelare nei confronti di persona internata per misura disicurezzail giudice ne dispone il trasferimento nell`istituto dicustodiasalvo quanto previsto dall`art. 286 del Codice.

96 Separazione degli imputati detenuti

1. Negli istituti di custodia gliimputati in uno stesso procedimento o comunque di uno stesso reatodevono essere tenuti separati tra lorose l`autoritàgiudiziaria abbia così ordinato. In mancanza di tale ordinela separazione deve essere disposta sempre che lo consentano lepossibilità dell`istituto.

97 Comunicazioni al servizioinformatico

1. I provvedimenti con i quali èdisposta una misura cautelare personale sono comunicatia cura dellaCancelleria del giudice che li ha emessial servizio informaticoistituito con decreto del Ministro di Grazia e Giustiziaquando lamisura ha avuto esecuzione. La stessa comunicazione èaltresì data quando è dichiarato lo stato di latitanza(296 c. p. p. ).

2. Nel caso di fermo (384 c. p. p.) o di arresto in flagranza (380381 c. p. p. )allacomunicazione prevista dal comma 1 provvede la direzionedell`istituto di custodia al quale il fermato o l`arrestato èconsegnato.

3. Deve essere altresì dataimmediata comunicazione al servizio previsto dal comma 1 delprovvedimento con cui è ordinata la immediata liberazionedell`arrestato o del fermato nonché di ogni provvedimentoestintivo o modificato delle misure cautelari personali. Allacomunicazione provvede la cancelleria o la segreteria dell`autoritàgiudiziaria che ha adottato il provvedimento.

97 bis. Modalità di esecuzionedel provvedimento che applica gli arresti domiciliari

1. Con il provvedimento chesostituisce la misura di custodia cautelare in carcere con quelladegli arresti domiciliariil giudicese ritiene di non doverdisporre l`accompagnamento per salvaguardare comprovate esigenzeprocessuali o di sicurezza ovvero altre esigenze evidenziate dalpubblico ministerodal direttore di custodia o dalle forze dipoliziaautorizza l`imputato a raggiungere il luogo dell`arrestoindividuato a norma dell`art. 284 del codice fissando i tempi e lemodalità per il raggiungimento. Del provvedimento datoilgiudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria chepossonoanche di propria iniziativacontrollare l`osservanza delleprescrizioni imposte.

98 Cessazione delle misure cautelariestinte

1. Quando l`imputato sottoposto acustodia cautelare deve essere liberatoil giudicecon ilprovvedimento emesso a norma dell`art. 306 del Codiceordina aldirettore dell`istituto di custodia l`immediata dimissione.L`ordine è trasmesso con urgenza (131 bis154 bis).

2. Nel caso di imputato custodito inluogo di cura (286 c. p. p. )il provvedimento previsto dal comma1 è trasmessocon urgenzaal direttore del serviziopsichiatrico ospedaliero dove l`imputato è ricoverato nonchéalla polizia giudiziaria incaricata della custodiala quale provvedeagli adempimenti previsti dall`art. 161 comma 3 del Codice.

3. Nel caso di imputato agli arrestidomiciliari (284 c. p. p. ) o sottoposto alle misure del divieto odell`obbligo di dimora (283 c. p. p. )il giudice comunicaconurgenzail provvedimento previsto dal comma 1oltre cheall`imputatoanche alla polizia giudiziaria competente a controllarel`osservanza delle prescrizioni imposte con le suddette misure. Nelcaso della misura dell`obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria (282 c. p. p. )la comunicazione della cessazionedeve essere dataoltre che all`imputatoanche all`ufficio dipolizia giudiziaria competente.

4. In caso di cessazione della misuradel divieto di espatrio (281 c. p. p. ) e delle misureinterdittive (288-290 c. p. p. )il giudice dispone lacomunicazione del provvedimento all`imputato ese del casorispettivamenteall`organo competente ad assicurare la esecuzionedella misura ovvero a quello eventualmente competente a disporrel`interdizione in via ordinaria.

99 Inammissibilità dellarichiesta di riesame

1. La disposizione dell`art. 585comma 5 del Codice si applica anche ai termini per le impugnazioniprevisti dal Libro IV del Codice (309-311324325 c. p. p. ).

100 Trasmissione degli atti in caso diimpugnazione

1. Quando è impugnato unprovvedimento concernente la libertà personalela Cancelleriao la segreteria dell`autorità giudiziaria procedentetrasmettein originale o in copiaal giudice competente gli attinecessari per decidere sull`impugnazionecon precedenza assoluta suogni altro affare ecomunqueentro il giorno successivo allaricezione dell`avviso della proposizione dell`impugnazione previstodagli artt. 309310 e 311 del Codice.

101 Termine per la decisione sullarichiesta di riesame

1. Nel procedimento previstodall`art. 309 del Codicese l`udienza è rinviata a normadell`art. 127 comma 4 del Codiceil termine per la decisione sullarichiesta di riesame decorre nuovamente dalla data in cui il giudicericeve comunicazione della cessazione dell`impedimento o comunqueaccerta la cessazione dello stesso.

2. Quando l`imputato èdetenuto o internato in luogo posto fuori del circondario deltribunale competenteil termine previsto dall`art. 309 comma 10del Codice decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gliatti assunti dal magistrato di sorveglianza a norma dell`art. 127comma 3 del Codice. Il magistrato di sorveglianza senza ritardoassume le dichiarazioni dell`imputatoprevio tempestivo avviso aldifensore e trasmette gli atti al tribunale con il mezzo piùcelere.

102 Domanda di riparazione perl`ingiusta detenzione

1. La domanda di riparazione perl`ingiusta detenzione (315 c. p. p. ) è presentata pressola cancelleria della Corte di Appello nel cui distretto èstata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione cheha definito il procedimento. Nel caso di sentenza emessa dallaCorte di Cassazioneè competente la Corte di Appello nel cuidistretto è stato emesso il provvedimento impugnato.

102 bis. Reintegrazione nel posto dilavoro perduto per ingiusta detenzione

1. Chiunque sia stato sottoposto allamisura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell`art. 285del codice ovvero a quella degli arresti domicialiari ai sensidell`art. 284 del codice e sia stato perciò stessolicenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell`applicazionedella misuraha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoromedesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza diassoluzione di proscioglimento o di non luogo a procedere ovverovenga disposto provvedimento di archiviazione.

103 Trascrizione e cancellazione delsequestro conservativo

1. Per la trascrizione e lacancellazione del sequestro conservativo (316-320 c. p. p. )richiesto dal pubblico ministerol`ufficio del conservatore deiregistri immobiliari non può esigere alcuna tassa o dirittosalva l`azione contro il condannato.

104 Norme applicabili al sequestropreventivo

1. Per il sequestro preventivo(321-323 c. p. p. ) si applicano le disposizioni relative alsequestro probatorio contenute nel Capo VI. Si applica altresìla disposizione dell`art. 92.

 

CAPO VIII Disposizioni relative alleindagini preliminari

 

105 Registrazione e conservazione deiprovvedimenti del giudice per le indagini preliminari

1. Con il regolamento previstodall`art. 206 comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità diregistrazione e di custodia dei provvedimenti del giudice per leindagini preliminari (1617 reg. ).

106 Informativa al giudice civile oamministrativo che ha redatto denuncia di reato

1. Nel caso previsto dall`art. 331comma 4 del Codiceil procuratore della Repubblica informa senzaritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da luiformulate alla conclusione delle indagini preliminari.

107 Attestazione della presentazione didenuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell`autoredel reato

1. La persona che presenta unadenuncia (333 c. p. p. ) o che propone una querela (336 ss. c.p. p. ) ha diritto di ottenere attestazione della ricezionedall`autorità davanti alla quale la denuncia o la querela èstata presentata o proposta. L`attestazione può essereapposta in calce alla copia dell`atto.

2. Anche nel corso delle indaginipreliminarila persona offesa e il danneggiato dal reato possonoottenere dal pubblico ministero attestazione relativa alla mancataidentificazione della persona alla quale il reato èattribuitosempre che ciò non pregiudichi l`esito delleindagini.

108 Denunce e altri documenti anonimi

1. Con regolamento del Ministro diGrazia e Giustizia (5 reg. ) sono stabilite le modalità diconservazione delle denunce anonime (333 c. p. p. ) e degli altridocumenti anonimi (240 c. p. p. ) che non possono essereutilizzati nel procedimento.

108 bis Modalità particolari ditrasmissione della notizia di reato

1. Tiene luogo della comunicazionescritta la comunicazione della notizia di reato (330 c. p. p. )consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica.Nei casi di urgenzale indicazioni e la documentazione previstedall`art. 347 commi 1 e 2 del Codice sono trasmesse senza ritardo.

2. Quando la comunicazione èeseguita nelle forme previste dal comma 1la polizia giudiziariaindica altresì la data di consegna e di trasmissione.

109 Ricezione della notizia di reato

1. La segreteria della procura dellaRepubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reatola data e l`ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottoponeimmediatamente al procuratore della Repubblica per l`eventualeiscrizione nel registro delle notizie di reato (335 c. p. p. ).

110 Richiesta dei certificati

1. Non appena il nome della personaalla quale il reato è attribuito è stato iscritto nelregistro indicato nell`art. 335 del Codicela segreteria richiede:

a) i certificati anagrafici;

b) il certificato previsto dall`art.688 del Codice;

c) il certificato delle iscrizionirelative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualitàdi imputato (60 c. p. p. ).

2. Fino alla entrata in funzione diun servizio centralizzato informaticoi certificati delle iscrizioniindicate nel comma 1 lett. c) sono acquisiti secondo ledisposizioni del pubblico ministero.

110 bis. Richiesta di comunicazionedelle iscrizioni

1. Quando vi è richiesta dicomunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notiziedi reato a norma dell`art. 335comma 3del codicela segreteriadella procura della Repubblicase la risposta è positiva enon sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all`art. 335.commi 3 e 3 bis del codicefornisce le informazioni richiesteprecedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizionisuscettibi di comunicazione". In caso contrario risponde conla formula: ``Non risultano iscrizioni suscettibili dicomunicazione".

111 Requisiti della richiesta diautorizzazione a procedere

1. Con la richiesta di autorizzazionea procedere (344 c. p. p. )il pubblico ministero enuncia ilfatto per il quale intende procedereindicando le norme di legge chesi assumono violatee fornisce all`autorità competente glielementi sui quali la richiesta si fonda.

112 Attività della poliziagiudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilità

1. La polizia giudiziaria riferiscesenza ritardo al pubblico ministero l`attività di indagineprevista dall`art. 346 del Codice. Se sussistono ragioni diurgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell`art. 407comma 2lett. a)numeri da 1) a 6)la comunicazione èdata immediatamente anche in forma orale (347 c. p. p. ). Ladocumentazione delle attività compiute è prontamentetrasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta .

113 Accertamenti urgenti della poliziagiudiziaria

1. Nei casi di particolare necessitàe urgenzagli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 delCodice possono essere compiuti anche dagli agenti di poliziagiudiziaria.

114 Avvertimento del dirittoall`assistenza del difensore

1. Nel procedere al compimento degliatti indicati nell`art. 356 del Codicela polizia giudiziariaavverte la persona sottoposta alle indaginise presenteche hafacoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (96 c. p.p. ).

115 Annotazioni e verbali della poliziagiudiziaria

1. Le annotazioni previste dall`art.357 comma 1 del Codice contengono l`indicazione dell`ufficiale odell`agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attivitàdi indaginedel giornodell`ora e del luogo in cui sono stateeseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quandoassume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti siavvale di altre personela polizia giudiziaria annota altresìle relative generalità e le altre indicazioni personali utiliper la identificazione.

2. Copia delle annotazioni e deiverbali redatti a norma dell`art. 357 del Codice èconservata presso l`ufficio di polizia giudiziaria.

116 Indagini sulla morte di una personaper la quale sorge sospetto di reato

1. Se per la morte di una personasorge sospetto di reatoil procuratore della Repubblica accerta lacausa della morte ese lo ravvisa necessarioordina l`autopsiasecondo le modalità previste dall`art. 360 del Codice ovverofa richiesta di incidente probatorio (393 c. p. p. )dopo avercompiuto le indagini occorrenti per l`identificazione. Trattandosidi persona sconosciutaordina che il cadavere sia esposto nel luogopubblico a ciò designato eoccorrendosia fotografato;descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con essoassicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non puòessere eseguita senza l`ordine del procuratore della Repubblica.

2. Il disseppellimento di un cadaverepuò essere ordinatocon le dovute cauteledall`autoritàgiudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.

117 Accertamenti tecnici che modificanolo stato dei luoghidelle cose o delle persone

1. Le disposizioni previste dall`art.360 del Codice si applicano anche nei casi in cui l`accertamentotecnico determina modificazioni delle cosedei luoghi o dellepersone tali da rendere l`atto non ripetibile.

118 Deposito di atti compiuti nel corsodelle indagini preliminari

1. Gli atti compiuti nel corso delleindagini preliminariai quali i difensori hanno diritto diassisteresono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina delfascicolo è segnata la data del deposito nella segreteria delpubblico ministero. Scaduto il termine fissato dalla leggegliatti sono riuniti a quelli non depositati.

118 bis Coordinamento delle indagini

1. Il procuratore della Repubblicaquando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell`art.407comma 2 lett. a) del Codicene dà notizia alprocuratore generale presso la Corte di Appello. Se rilevatrattarsi di indagini collegateil procuratore generale ne dàsegnalazione ai procuratori generali e ai procuratori dellaRepubblica del distretto interessati al coordinamento .

2. Quandodi loro iniziativa o aseguito della segnalazione prevista dal comma 1più ufficidel pubblico ministero procedono a indagini collegatei procuratoridella Repubblica ne danno notizia al procuratore generale delrispettivo distretto.

3. Quando il coordinamentodi cui aicommi precedentinon è stato promosso o non risultaeffettivoil procuratore generale presso la Corte di Appello puòriunire i procuratori della Repubblica che procedono a indaginicollegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono adistretti diversila riunione è promossa dai procuratorigenerali presso le Corti di Appello interessatedi intesa tra loro.

119 Annotazione di atti del pubblicoministero

1. Per le annotazioni previstedall`art. 373 comma 3 del Codice si applicanoin quantocompatibilile disposizioni dell`art. 115 comma 1.

120 Adempimenti conseguenti all`arrestoo al fermo

1. Agli adempimenti previstidall`art. 386 del Codice possono provvedere anche ufficiali eagenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguitol`arresto o il fermo. Se l`arresto o il fermo è statoeseguito da agenti di polizia giudiziariaquesti provvedono a darneimmediata notizia all`ufficiale di polizia giudiziaria competente adadottare il provvedimento di liberazione previsto dall`art. 389comma 2 del Codice.

121 Liberazione dell`arrestato o delfermato

1. Oltre che nei casi previstidall`art. 389 del Codiceil pubblico ministero dispone con decretomotivato che l`arrestato o il fermato sia posto immediatamente inlibertà (131 bis154 bis) quando ritiene di non dovererichiedere l`applicazione di misure coercitive.

2. Nel caso di liberazione previstadal comma 1il giudicenel fissare l`udienza di convalida (391 c.p. p. )ne dà avvisosenza ritardoanche alla personaliberata.

122 Trasmissione della richiesta diconvalida

1. Con la richiesta di convalidaprevista dall`art. 390 del Codiceil pubblico ministero trasmetteal giudice il verbale di arresto o di fermo e copia delladocumentazione attestante che l`arrestato o il fermato è statotempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette altresìil decreto di fermo emesso a norma dell`art. 384 comma 1 delCodice.

123 Luogo di svolgimento dell`udienzadi convalida

1. Salvo quanto previsto dall`art.121 nonché dagli artt. 449 comma 1 e 566 del Codicel`udienza di convalida (391 c. p. p. ) si svolge nel luogo dovel`arrestato o il fermato è custodito. Tuttaviaquandosussistono specifici motivi di necessità o di urgenzailgiudice può disporre il trasferimento dell`arrestato o delfermato per la comparizione davanti a sé.

124 Ordinanza che accoglie la richiestadi incidente probatorio

1. Con l`ordinanza che accoglie larichiesta di incidente probatorio (398 c. p. p. ) il giudicedispone la citazione delle persone che devono comparire perl`assunzione della prova. Quando occorre procedere a una periziacon la stessa ordinanza il giudice nomina il perito (221 c. p. p.).

125 Richiesta di archiviazione

1. Il pubblico ministero presenta algiudice la richiesta di archiviazione (408 c. p. p. ) quandoritiene l`infondatezza della notizia di reato perché glielementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei asostenere l`accusa in giudizio .

126 Avviso alla persona offesa dellarichiesta di archiviazione

1. Nel caso previsto dall`art. 408comma 2 del Codiceil pubblico ministero trasmette gli atti algiudice per le indagini preliminari dopo la presentazionedell`opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza deltermine indicato nel comma 3 del medesimo articolo.

127 Comunicazione delle notizie direato al procuratore generale

1. La segreteria del pubblicoministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso laCorte di Appello un elenco delle notizie di reato contro persone noteper le quali non è stata esercitata l`azione penale orichiesta l`archiviazione entro il termine previsto dalla legge oprorogato dal giudice (412 c. p. p. ).

128 Fissazione della udienzapreliminare nel caso di mancato accoglimento della richiesta diarchiviazione

1. Nel caso previsto dall`art. 409comma 5 del Codiceil giudice fa notificare all`imputato e allapersona offesa dal reato il decreto di fissazione della udienzapreliminarenel quale sono enunciati gli elementi previsti dall`art.417 comma 1 lett. a)b)c) del Codice.

129 Informazioni sull`azione penale

1. Quando esercita l`azione penale(405 c. p. p. ) nei confronti di un impiegato dello Stato o dialtro ente pubblicoil pubblico ministero informa l`autoritàda cui l`impiegato dipendedando notizia dell`imputazione. Quandosi tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni ela sicurezza militare o democraticane dà comunicazione ancheal comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza eper il segreto di Stato.

2. Quando l`azione penale èesercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso delculto cattolicol`informazione è inviata all`ordinario delladiocesi a cui appartiene l`imputato.

3. Quando esercita l`azione penaleper un reato che ha cagionato un danno per l`erarioil pubblicoministero informa il procuratore generale presso la Corte dei Contidando notizia della imputazione.

3 bis. Il pubblico ministero invia lainformazione contenente la indicazione delle norme di legge che siassumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi1 e 2 è stato arrestato o fermato (383384 c. p. p. )ovvero si trova in stato di custodia cautelare (284-286 c. p. p. ).

130 Contenuto del fascicolo trasmessodal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio

1. Se gli atti di indaginepreliminare riguardano più persone o più imputazioniil pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall`art. 416comma 2 del Codiceinserendovi gli atti ivi indicati per la parteche si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui vieneesercitata l`azione penale.

2. In ogni caso il pubblico ministeropuòa fini di indagine (419430 c. p. p. )trattenerecopia della documentazione e degli atti trasmessi al giudice.

131 Deposito degli atti per l`udienzapreliminare

1. Durante il termine per comparire efino alla conclusione dell`udienza preliminarele partila personaoffesa e i difensori hanno facoltà di prendere visionenelluogo dove si trovanodegli atti e delle cose indicati nell`art.419 commi 2 e 3 del Codice e di estrarre copia degli atti suddetti.

131 bis Liberazione dell`imputatoprosciolto

1. L`imputato detenuto nei cuiconfronti è pronunciata la sentenza di cui all`art. 425 delCodice è posto in libertà immediatamente dopo lalettura del dispositivo (300 c. p. p. ). Si applicano ledisposizioni di cui al comma 2 dell`art. 154 bis.

132 Decreto che dispone il giudiziodavanti alla Corte di Assise o al tribunale

1. Quando la Corte di Assise o iltribunale è diviso in sezioniil decreto che dispone ilgiudizio (429456464 c. p. p. ) contiene anche l`indicazionedella sezione davanti alla quale le parti devono comparire.

2. Per ogni processo il presidentedel tribunalein seguito alla richiesta del giudice per le indaginipreliminaricomunica anche con mezzi telematicisulla base deicriteri determinati dal Consiglio superiore della magistraturailgiorno e l`ora della comparizione equando occorreanche la sezioneda indicare nel decreto che dispone il giudizio.

133 Notificazione del decreto chedispone il giudizio

l. Il decreto che dispone il giudizioè notificatoa norma dell`art. 429 comma 4 del Codiceanche alle altre parti private non presenti all`udienza preliminare(420 c. p. p. ).

 

CAPO IX Disposizioni relative aiprocedimenti speciali

 

134 Sentenza emessa nel giudizioabbreviato nei confronti di imputato non comparso

1. La sentenza emessa nel giudizioabbreviato (442 c. p. p. ) è notificata per estrattoall`imputato non comparsounitamente all`avviso di deposito dellasentenza medesima.

135 Decisione nel giudizio sullarichiesta di applicazione della pena

1. Il giudiceper decidere sullarichiesta di applicazione della penanel giudizio (448 c. p. p. )può ordinare l`esibizione degli atti contenuti nel fascicolodel pubblico ministero. Se la richiesta è accoltagli attiesibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento altrimentigli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero.

136 Limiti all`effetto estintivo

1. L`effetto estintivo previstodall`art. 445 comma 2 del Codice non si produce se la persona neicui confronti la pena è stata applicata si sottraevolontariamente alla sua esecuzione.

137 Concorso formale e continuazione

1. Nel caso di applicazione dellapena richiesta dalle parti con più sentenze per reatiunificati a norma dell`art. 81 c. p.il termine di estinzioneprevisto dall`art. 445 comma 2 del Codice decorre nuovamente pertutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabilel`ultima sentenza (648 c. p. p. ).

2. La disciplina del concorso formalee del reato continuato è applicabile anche quando concorronoreati per i quali la pena è applicata su richiesta delle partie altri reati.

138 Formazione del fascicolo per ildibattimento nel giudizio direttissimo

1. In tutti i casi di giudiziodirettissimo (449566 c. p. p. ) con imputato in stato di arrestoo di custodia cautelareil pubblico ministero forma il fascicolo peril dibattimento a norma dell`art. 431 del Codice. Quandol`imputato è presentato davanti al giudice del dibattimentoper la convalida dell`arresto e il contestuale giudizioil fascicolomedesimo è formato subito dopo il giudizio di convalida dalpubblico ministero presente all`udienza.

139 Facoltà dei difensori diprendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizioimmediato

1. Durante i termini previstidall`art. 458 del Codicele parti e i difensori hanno facoltàdi prendere visione ed estrarre copia (43)nella Cancelleria delgiudice per le indagini preliminaridel fascicolo trasmesso a normadell`art. 454 comma 2 del Codice.

140 Facoltà dei difensori diprendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di decretopenale di condanna

1. Durante il termine per proporreopposizionele parti e i difensori hanno facoltà di prenderevisione ed estrarre copia (43)nella cancelleria del giudice per leindagini preliminaridel fascicolo trasmesso a norma dell`art. 459comma 1 del Codice.

 

CAPO X Disposizioni relative alprocedimento di oblazione

 

141 Procedimento di oblazione

1. Se la domanda di oblazione (162162 bis c. p. ) è proposta nel corso delle indaginipreliminari ovvero a norma dell`art. 557 del Codiceil pubblicoministero la trasmetteunitamente agli atti del procedimentoalgiudice per le indagini preliminari.

2. Il pubblico ministeroanche primadi presentare richiesta di decreto penale (459554 c. p. p. )può avvisare l`interessatoove ne ricorrano i presuppostiche ha facoltà di chiedere di essere ammesso all`oblazione eche il pagamento dell`oblazione estingue il reato.

3. Quando per il reato per il qualesi è proceduto è ammessa l`oblazione e non èstato dato l`avviso previsto dal comma 2nel decreto penale (460565 c. p. p. ) deve essere fatta menzione della relativa facoltàdell`imputato.

4. Quando è proposta domandadi oblazioneil giudiceacquisito il parere del pubblico ministerose respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendose del casola restituzione degli atti al pubblico ministeroaltrimenti ammetteall`oblazione e fissa con ordinanza la somma da versaredandoneavviso all`interessato. Avvenuto il versamento della sommailgiudicese la domanda è stata proposta nel corso delleindagini preliminaritrasmette gli atti al pubblico ministero per lesue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenzal`estinzione del reato.

 

CAPO XI Disposizioni relative aldibattimento

 

142 Citazione di testimoniperitiinterpreticonsulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso

1. Soppresso .

2. Quando per le notificazioni deitestimonidei peritidegli interpretidei consulenti tecnici edelle persone indicate nell`art. 210 del Codice è richiestol`ufficiale giudiziariole parti devono consegnare al medesimo gliatti dl citazione m tempo utile e nel numero di copie necessario .

3. L`atto di citazione contiene:

a) l`indicazione della parterichiedente e dell`imputato nonché del decreto che haautorizzato la citazione;

b) le generalità e il domiciliodella persona da citare

c) il giornol`ora e il luogo dellacomparizione e il giudice davanti al quale la persona citata devepresentarsi

d) l`indicazione degli obblighi e dellefacoltà previsti dagli artt. 198210 e 226 del Codice ;

e) l`avvertimento chein caso dimancata comparizione non dovuta a legittimo impedimentola personacitata potràa norma dell`art. 133 del Codiceessereaccompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata alpagamento di una somma da L. 100. 000 a L. 1 milione a favoredella cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali lamancata comparizione ha dato causa.

4. Quando la citazione èdisposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisitiprevisti dal comma 3 lett. b)c)d)e) nonchél`indicazione dell`imputato.

143 Rinnovazione della citazione agiudizio

1. Negli atti preliminari aldibattimentoin tutti i casi in cui occorreper qualunque motivorinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazioneviprovvede il presidente.

144 Spese e indennità per itestimoniperiti e consulenti tecnici

1. Gli importi delle spese e delleindennità dovuti ai testimoniperiti e consulenti tecnicicitati a richiesta delle parti private non ammesse al gratuitopatrocinio sono anticipati dalle parti richiedenti.

2. Il presidente può esonerarel`imputatoche ne faccia domandadalla anticipazione degli importiindicati nel comma 1 per tutte o alcune delle persone di cui èchiesta la citazione.

3. Con il Regolamento previstodall`art. 206 comma 1 sono disciplinate le modalità diliquidazione e di versamento degli importi indicati nel comma 1 (22reg. ).

145 Comparizione dei testimoniperiticonsulenti tecnici e interpreti

1. I testimonii peritiiconsulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presentiall`inizio dell`udienza.

2. Se il dibattimento deve protrarsiper più giorniil presidentesentiti il pubblico ministero ei difensoripuò stabilire il giorno in cui ciascuna personadeve comparire.

146 Aula di udienza dibattimentale

1. Nelle aule di udienza per ildibattimentoi banchi riservati al pubblico ministero e ai difensorisono posti allo stesso livello di fronte all`organo giudicante. Leparti private siedono a fianco dei propri difensori salvo chesussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone dasottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che lepersone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalleparti.

147 Riprese audiovisive deidibattimenti

1. Ai fini dell`esercizio del dirittodi cronacail giudice con ordinanzase le parti consentonopuòautorizzare in tutto o in parte la ripresa fotograficafonografica oaudiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva deldibattimentopurché non ne derivi pregiudizio al sereno eregolare svolgimento dell`udienza o alla decisione.

2. L`autorizzazione può esseredata anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interessesociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

3. Anche quando autorizza la ripresao la trasmissione a norma dei commi 1 e 2il presidente vieta laripresa delle immagini di partitestimoniperiticonsulentitecniciinterpreti e di ogni altro soggetto che deve esserepresentese i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.

4. Non possono in ogni caso essereautorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che sisvolgono a porte chiuse a norma dell`art. 472 commi 12 e 4 delCodice.

147 bis Esame delle persone checollaborano con la giustizia

1. Nei confronti delle personeammessein base alla leggea programmi o misure di protezioneilgiudice o in caso di urgenza il presidente anche di ufficiopuòdisporre che l`esame in dibattimento si svolga con le necessariecautele volte alla tutela della persona sottoposta all`esame. Ovesiano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire ilcollegamento audiovisivol`esame può svolgersi a distanzasecondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilitàdelle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all`esamesi trova. In tal casoun ausiliario del giudice (126 c. p. p. )o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogodove si trova la persona sottoposta all`esame e attesta l`identitàdi essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinitàdell`esame.

2. Le modalità di cui al comma1 possono essere adottatea richiesta di parteper l`esame dellapersona di cui è stata disposta la nuova assunzione a normadell`art. 495comma 1del Codiceovvero nel caso di gravidifficoltà ad assicurare la comparizione della persona chedeve essere sottoposta ad esame.

148 Eliminazione di atti dal fascicoloper il dibattimento

1. Gli atti del fascicolo per ildibattimento (431 c. p. p. ) dei quali il giudice ha disposto laeliminazione a norma dell`art. 491 comma 4 del Codice sonorestituiti al pubblico ministero.

149 Regole da osservare primadell`esame testimoniale

1. L`esame del testimone (499 c. p.p. ) deve avvenire in modo che nel corso della udienza nessuna dellepersone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delleparti o con i difensori o consulenti tecniciassistere agli esamidegli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciòche si fa nell`aula di udienza.

150 Esame delle parti private

1. L`esame delle parti privatenell`ordine previsto dall`art. 503 comma 1 del Codiceha luogoappena terminata l`assunzione delle prove a carico dell`imputato (496c. p. p. ).

151 Assunzione di nuove prove

1. Nel caso previsto dall`art. 507del Codiceil giudice dispone l`assunzione dei nuovi mezzi di provasecondo l`ordine previsto dall`art. 496 del Codicese le provesono state richieste dalle parti.

2. Quando è stato disposto diufficio l`esame di una personail presidente vi provvededirettamente stabilendoall`esito la parte che deve condurre l`esamediretto.

152 Facoltà delle parti nel casodi perizia disposta nel dibattimento

1. Quando il giudice ha disposto lacitazione del perito a norma dell`art. 508 comma 1 del Codiceleparti hanno facoltà di presentare al dibattimentoanche senzacitazionei propri consulenti tecnici a norma dell`art. 225 delCodice.

153 Liquidazione delle speseprocessuali in favore della parte civile

1. Agli effetti dell`art. 541 comma1 del Codicele spese sono liquidate dal giudice sulla base dellanota che la parte civile presenta al più tardi insieme alleconclusioni.

154 Redazione non immediata dei motividella sentenza

1. Nei casi previsti dall`art. 544commi 2 e 3 del Codiceil presidente provvede personalmente allaredazione della motivazione o designa un estensore tra componenti delCollegio.

2. L`estensore consegna la minutadella sentenza al presidente il qualese sorgono questioni sullamotivazionene dà lettura al collegioche puòdesignare un altro estensore.

3. La minutasottoscrittadall`estensore e dal presidenteè consegnata alla cancelleriaper la formazione dell`originale.

4. Il presidente e l`estensoreverificata la corrispondenza dell`originale alla minutasottoscrivono la sentenza.

154 bis Liberazione dell`imputatoprosciolto

1. L`imputato detenuto è postoin libertà immediatamente dopo la lettura in udienza deldispositivo della sentenza di proscioglimento (545 c. p. p. ; 131bis)se non detenuto per altra causa.

2. L`imputato prosciolto e la personadi cui è comunque disposta l`immediata liberazione sonoaccompagnatiseparatamente dai soggetti da tradurrepressol`istituto penitenziarioper il disbrigo delle formalitàconseguenti alla liberazione; se ne fanno richiestapossono recarsipresso l`istituto anche senza accompagnamento. E` vietato l`uso diqualsiasi mezzo di coercizione fisica.

 

CAPO XII Disposizioni relative alprocedimento davanti al pretore

 

155 Decisione sulla richiesta diincidente probatorio

1. Ai fini della decisione previstadall`art. 551 comma 2 del Codiceil giudice per le indaginipreliminari può chiedere in visione il fascicolo contenente ladocumentazione relativa alle indagini espletate.

156 Opposizione alla richiesta diarchiviazione

1. La persona offesa dal reato conl`opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblicoministero indica gli elementi di prova che giustificano il rigettodella richiesta stessa.

2. A seguito dell`opposizioneilgiudice per le indagini preliminari provvede a norma dell`art. 554comma 2 del Codice.

 

157 Ulteriori indagini. Avocazione

1. Quando emette decreto diarchiviazioneil giudice per le indagini preliminarise rileval`esigenza di ulteriori indaginine informa il procuratore generalepresso la Corte di Appello. Questise ne ravvisa i presuppostirichiede la riapertura delle indagini a norma dell`art. 414 delCodice.

2. Quando è accolta larichiesta del procuratore generalele nuove indagini restanoavocate.

NOTA Articolo dichiarato illegittimodalla Corte Costituzionale

158 Avocazione nel caso di mancatoaccoglimento della richiesta di archiviazione

1. Nel caso previsto dall`art. 554comma 2 del Codiceil pubblico ministero comunica immediatamentel`ordinanza al procuratore generale presso la Corte di Appello chepuò disporre l`avocazione con decreto motivato entro cinquegiorni dalla comunicazione della ordinanza medesima. Decorso taletermineil pubblico ministero formula l`imputazione entro i cinquegiorni successivi.

2. Il decreto con il quale ilprocuratore generale dispone l`avocazione è immediatamentecomunicato al pubblico ministero.

3. Disposta l`avocazioneilprocuratore generale formula l`imputazione entro il termine previstodall`art. 554 comma 2 del Codice ai fini degli adempimenti previstidagli artt. 555 ss. del Codice.

159 Indicazione dei procedimentispeciali nel decreto di citazione a giudizio

1. Nel decreto di citazione agiudizio (555 c. p. p. ) sono indicati i procedimenti specialiei relativi articoli di leggeche possono trovare applicazione nelcaso concreto.

2. Ai fini di quanto stabilitodall`art. 556 del Codicenell`atto di consenso anticipatoall`applicazione della pena il pubblico ministero indica gli elementiprevisti dall`art. 444 comma 1 del Codice.

160 Determinazione della datadell`udienza dibattimentale o del procedimento speciale

1. Ai fini dell`emissione del decretodi citazione a giudizio (555 c. p. p. ) ovvero del decreto chedispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale (565 c.p. p. )la richiesta prevista dall`art. 132 comma 2 èproposta al pretore dirigente rispettivamente dal pubblico ministeroo dal giudice per le indagini preliminari.

2. Quando il pubblico ministero devefissare l`udienza davanti al giudice per le indagini preliminari anorma degli artt. 556 comma 2557560 comma 2563 comma 2 delCodicel`individuazione della data dell`udienza è effettuatasu richiesta del pubblico ministerodal presidente della sezione deigiudici per le indagini preliminari ovveroquando questa manchidalpretore dirigente.

161 Deposito degli atti per il giudizioabbreviato

1. Nel decreto di citazione emessodal pubblico ministero per il giudizio abbreviato a norma dell`art.560 commi 2 e 3 del Codicein luogo di quanto previsto dall`art.555 comma 1 lett. g) del Codiceè contenuto l`avviso che ilfascicolo relativo alle indagini preliminari è depositatonella Cancelleria del giudice per le indagini preliminariconfacoltà per le parti e i loro difensori di prenderne visione edi estrarne copia (43).

162 Delega delle funzioni di pubblicoministero in udienza dibattimentale

1. La delega prevista dall`art. 72del R. D. 30 gennaio )941n. 12 è conferita con attoscritto di cui è fatta annotazione in apposito registro ed èesibita in dibattimento.

2. Nel caso di giudizio direttissimo(566 c. p. p. )la delega può essere conferita anche perla partecipazione alla contestuale udienza di convalida.

3. Quando si presenta la necessitàdi prestare il consenso all`applicazione della pena su richiesta (563c. p. p. ) o al giudizio abbreviato (5668 c. p. p. ) ovvero sideve procedere a nuove contestazioni (516-520 c. p. p. )ilpubblico ministero delegato può procedere a consultazioni conil procuratore della Repubblica.

4. Il pretorenel caso previsto dalcomma 3può sospendere l`udienza per il tempo strettamentenecessario.

163 Presentazione dell`arrestato per laconvalida

1. Nel caso previsto dall`art. 566comma 1la presentazione dell`arrestato al pretore per la convalidae il contestuale giudizio è disposta dal procuratore dellaRepubblica presso la pretura con l`atto mediante il quale formulal`imputazione.

2. Gli ufficiali o gli agenti dipolizia giudiziaria che hanno eseguito l`arresto consegnanoimmediatamente gli atti al pubblico ministero presente all`udienza.

 

CAPO XIII Disposizioni relative alleimpugnazioni

 

164 Deposito delle copie dell`atto diimpugnazione e formazione dei relativi fascicoli

1. Le parti devono depositare lecopie dell`atto di impugnazione occorrenti per la notificazioneprevista dall`art. 584 del Codice.

2. Le parti devono inoltredepositarepresso la Cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnatodue copie dell`atto di impugnazionenelcaso di appelloe cinque copienel caso di ricorso per cassazioneoltre a una copia per il procuratore generale.

3. Se non sono depositate le copieindicate nei commi 1 e 2la Cancelleria provvede a farle a spese dichi ha presentato l`impugnazione. I diritti dovuti per le copiesono triplicati. Qualora chi ha proposto l`impugnazionea seguitodella richiesta da parte della Cancelleria a mezzo di letteraraccomandata con tassa a carico del destinatarionon provveda alpagamento della somma dovutail dirigente dell`ufficio diCancelleria emette ingiunzione di pagamento immediatamente esecutivanei confronti del medesimo e del suo difensore se quest`ultimo hasottoscritto l`atto. Si osservano le disposizioni previste dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione delle entratepatrimoniali dello Stato.

4. A cura della Cancelleria presso ilgiudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formatinelcaso di appellotre fascicoli enel caso di ricorso per cassazionesei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnatae degli atti di impugnazione.

165 Annotazione della impugnazione incalce al provvedimento impugnato

1. Prima della notificazionel`impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnatocon l`indicazione di chi la ha proposta e della data dellaproposizione.

2. Le copie del provvedimentoimpugnato trasmesse al giudice dell`impugnazione contengono leindicazioni previste dal comma 1.

166 Comunicazione al procuratoregenerale dell`appello dell`imputato

1. Qualora non sia stata propostaimpugnazione da parte del procuratore generalel`appellodell`imputato è comunicato anche al procuratore generale aglieffetti dell`art. 595 del Codice.

167 Nuovi motivi della impugnazione giàproposta

1. Nel caso di presentazione dimotivi nuovi (585 c. p. p. )si applicano le disposizionidell`art. 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e ipunti enunciati a norma dell`art. 581 comma 1 lett. a) delCodiceai quali i motivi si riferiscono.

168 Disposizione di rinvio

1. Nei giudizi di impugnazione siosservanoin quanto applicabilile disposizioni di attuazionerelative al giudizio di primo grado.

169 Riduzione dei termini nel giudiziodi cassazione

1. Nei casi di urgenzale partipossono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudiziodi cassazione (610611 c. p. p. ). Il presidentese accogliela richiestadispone con decreto la riduzione dei termini in misuranon superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione èfatta menzione negli avvisi.

2. Con l`atto di ricorso o anchesuccessivamente le parti possono rinunciare agli avvisi.

170 Sezioni unite

1. Le sezioni unite (610618 c. p.p. ) sono convocate con decreto del presidente della Corte diCassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono compostecon magistrati di tutte le sezioni penali. Il collegio èpresieduto dal presidente della Corte ovverosu sua delegazionedalpresidente aggiunto o da un presidente di sezione.

171 Questione dedotta nel corso delladiscussione

1. Se una questione è dedottaper la prima volta nel corso della discussione (614 c. p. p. ) ilpresidente può concedere nuovamente la parola alle parti giàintervenute.

172 Restituzione alla sezione diricorsi già rimessi alle sezioni unite

1. Nel caso previsto dall`art. 618del Codiceil presidente della Corte di Cassazione puòrestituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati allesezioni unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrastogiurisprudenziale risulti superato.

2. In nessun caso può essererestituito il ricorso chedopo una decisione delle sezioni uniteèstato rimesso da una sezione della Corte di Cassazione conl`enunciazione delle ragioni che possono dar luogo a un nuovocontrasto giurisprudenziale.

173 Motivazione della sentenza.Enunciazione del principio di diritto

1. Nella sentenza della Corte diCassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione.

2. Nel caso di annullamento conrinvio (623 c. p. p. )la sentenza enuncia specificamente ilprincipio di diritto (26 reg. ) al quale il giudice di rinvio deveuniformarsi.

3. Quando il ricorso è statorimesso alle sezioni unitela sentenza enuncia sempre il principiodi diritto sul quale si basa la decisione.

174 Rettifiche e integrazioni allamotivazione

1. Nel caso previsto dall`art. 617comma 3 del Codicealla redazione del testo rettificato o integratoprovvede la Corte di Cassazione in Camera di consiglio. Quando ciònon è possibileprovvede un consigliere che può ancheessere diverso da quello precedentemente designato per la redazionedella motivazione.

175 Determinazione del giudice dirinvio

1. Per determinare ai fini delgiudizio di rinvio (623 c. p. p. ) la Corte di Appellola Cortedi Assise di appellola Corte di Assise o il tribunale piùvicinosi tiene conto della distanza chilometrica ferroviariae sedel caso marittimatra i capoluoghi del distretto orispettivamentedel circolo o del circondario.

176 Rilascio dei documenti da unirealla domanda di riparazione dell`errore giudiziario

1. I documenti da unire alla domandadi riparazione dell`errore giudiziarioa norma dell`art. 645 delCodicesono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sonoesenti da imposta di bollo.

 

CAPO XIV Disposizioni relative al giurìd`onore

 

177 Deferimento del giudizio a un giurìd`onore

1. Agli effetti dell`art. 597 c.p.la facoltà di deferire a un giurì d`onore ilgiudizio sulla verità del fatto s`intende esercitata quando icomponenti il giurì hanno accettato la nomina.L`accettazione deve risultare da atto scritto.

2. Nel deferire il giudizio previstodal comma 1le parti interessatese non dichiarano espressamente dirinunciare al diritto al risarcimento e alla riparazionepossonodemandare al giurì il relativo accertamento e le conseguentipronunce in via equitativa.

3. Su richiesta delle partiinteressatela nomina dei componenti il giurì puòessere fatta dal presidente del tribunale.

4. Su richiesta delle partiinteressatela nomina dei componenti il giurì puòessere fatta da associazioni legalmente riconosciute come entimorali. I componenti sono scelti fra le persone iscritte inappositi Albi formati dalle stesse associazioni e approvati dalpresidente del tribunale.

5. Se vengono a mancare per qualunquecausa tutti o alcuni dei componenti il giurìil presidentedel tribunale o le associazioni provvedono alla loro sostituzione.

178 Componenti del giurìd`onore. Termine per la pronuncia del verdetto

l. Il giurì d`onore si componedi uno o più membri in numero dispari.

2. Il giurì deve pronunciareil verdetto nel termine di tre mesi dal giorno dell`accettazione.Il presidente del tribunale per gravi motivi può prorogarequesto termine fino ad altri tre mesi.

179 Procedimento davanti al giurìd`onore

1. Le sedute del giurì nonsono pubbliche.

2. I componenti del giurì sonoobbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atticompiutisalvo che per il verdetto.

3. E` vietata la pubblicazioneintutto o in parteanche per riassunto o a guisa di informazionedegli atti e documenti concernenti il giudiziofatta eccezione peril verdetto. Sono applicabili gli artt. 684 e 685 c. p.

4. Quando lo ritiene necessarioilgiurì puòanche di sua iniziativasentire testimoni.

5. Il giurìquando èstato nominato nei modi indicati nell`art. 177 commi 3 e 4puòchiedere documenti e informazioni alle pubbliche amministrazionilequali hanno l`obbligo di fornirlisalvo che vi ostino gravi ragionidi servizioe compiere altri accertamenti.

180 Sanzioni pecuniarie

1. I componenti del giurì cheviolano gli obblighi stabiliti dall`art. 178 comma 2 o dall`art.179 comma 2 possono essere condannati al pagamento di una somma da L.50. 000 a L. 500. 000 a favore della cassa delle ammende.

2. Nel caso in cui il giurìsia stato nominato nei modi indicati nell`art. 177 commi 3 e 4iltestimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nelluogogiorno e ora stabilitipuò essere condannato alpagamento di una somma da L. 25. 000 a L. 250. 000 a favoredella cassa delle ammende.

3. Le condanne previste dai commi 1 e2 sono pronunciate dal presidente del tribunalesentito iltrasgressoree alla loro esecuzione provvede la Cancelleria deltribunaleosservate le disposizioni dell`art. 664 del Codice.

 

CAPO XV Disposizioni relative allaesecuzione

 

181 Esecuzione delle pene pecuniarie erecupero delle spese

1. Entro trenta giorni dal passaggioin giudicato (648 c. p. p. ) della sentenza o del decreto penaledi condannala Cancelleria del giudice dell`esecuzione (665 c. p.p. ) provvede al recupero delle pene pecuniarie (660 c. p. p. ) edelle spese del procedimento (691 c. p. p. ) nei confronti delcondannato.

2. A tal fine la Cancelleria notificaal condannato l`estratto della sentenza in forma esecutiva o ildecreto unitamente all`atto di precetto contenente l`intimazione dipagare entro dieci giorni dalla notificazione ose si tratta didecretodalla scadenza del termine per proporre opposizionelesomme in esso specificamente indicate per pena pecuniariaspeserecuperabili per intero e spese recuperabili in misura fissa

3. L`avviso di pagamento e ilprecetto per le pene pecuniarie pagabili ratealmente (133 ter c. p.) contengono l`indicazione dell`importo e della scadenza dellesingole rate; il termine per il pagamento decorre dalla scadenzasuddetta. La stessa disposizione si osserva quando la rateizzazioneè disposta dal magistrato di sorveglianza a norma dell`art.660 comma 3 del Codice. In ogni caso non sono dovuti interessi perla rateizzazione.

4. La specifica contenuta nell`attodi precetto sostituisce la nota delle spese.

5. La procedura prevista nel presentearticolo si applica anche per il recupero delle spese di mantenimentoin carcere (692 c. p. p. ).

182 Procedura in caso di insolvibilità

1. Se la procedura esecutiva per ilrecupero della pena pecuniaria o di una rata di essa ha esitonegativola Cancelleria del giudice dell`esecuzione trasmette copiadegli atti al pubblico ministero perché proceda a normadell`art. 660 del Codice.

2. Al fine di accertare l`effettivainsolvibilità del condannato e della persona civilmenteobbligata per la pena pecuniariail magistrato di sorveglianzadispone le opportune indagini nel luogo dove il condannato o ilcivilmente obbligato ha il domicilio o la residenza ovvero si haragione di ritenere che possieda beni o cespiti di reddito erichiedese necessarioinformazioni agli organi finanziari.

183 Richiesta di applicazione di penaaccessoria

1. Quando alla condanna consegue didiritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie enella duratail pubblico ministero ne richiede l`applicazione algiudice dell`esecuzione se non si è provveduto con la sentenzadi condanna.

184 Forma dei provvedimenti cheapplicano altre sanzioni pecuniarie

1. Salvo che la legge dispongaaltrimentii provvedimenti previsti dall`art. 664 comma 1 delCodice sono adottati con ordinanza.

185 Assunzione delle prove nelprocedimento di esecuzione

l. Il giudicenell`assumere le provea norma dell`art. 666 comma 5 del Codiceprocede senza particolariformalità anche per quanto concerne la citazione e l`esame deitestimoni e l`espletamento della perizia.

186 Applicazione della disciplina delconcorso formale e del reato continuato

1. Le copie delle sentenze o decretiirrevocabilise non sono allegate alla richiesta prevista dall`art.671 comma 1 del Codice sono acquisite di ufficio.

187 Determinazione del reato piùgrave

1. Per l`applicazione delladisciplina del concorso formale e del reato continuato da parte delgiudice dell`esecuzione (671 c. p. p. ) si considera violazionepiù grave quella per la quale è stata inflitta la penapiù graveanche quando per alcuni reati si è procedutocon giudizio abbreviato.

188 Concorso formale e reato continuatonel caso di più sentenze di applicazione della pena surichiesta delle parti

1. Fermo quanto previsto dall`art.137nel caso di più sentenze di applicazione della pena surichiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro lastessa persona questa e il pubblico ministero possono chiedere algiudice dell`esecuzione l`applicazione della disciplina del concorsoformale o del reato continuatoquando concordano sulla entitàdella sanzione sostitutiva o della penasempre che quest`ultima nonsuperi complessivamente due anni di reclusione o di arrestosoli ocongiunti a pena pecuniaria. Nel caso di disaccordo del pubblicoministeroil giudicese lo ritiene ingiustificatoaccoglieugualmente la richiesta.

189 Comunicazione dei provvedimenti delgiudice di sorveglianza

1. Il dispositivo dei provvedimentiesecutivi del giudice di sorveglianza che incidono sulla durata dellapenao sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termineècomunicato senza ritardoa cura della Cancelleria presso il giudicemedesimoal pubblico ministero competente per l`esecuzione dellasentenza di condanna. Le medesime disposizioni si applicano aiprovvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza concernenti lemisure di sicurezza.

190 Prescrizioni per la personasottoposta a libertà vigilata

l. Il magistrato di sorveglianzastabilisce le prescrizioni alle quali deve attenersi la personasottoposta a libertà vigilata a norma dell`art. 228 c. p.

2. Le prescrizioni sono trascritte inuna carta precettiva che è consegnata all`interessato conobbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiestadell`autorità. In caso di irreperibilitàilmagistrato di sorveglianza provvede a norma dell`art. 231 c. p.

3. Il vigilato non puòsenzaautorizzazione del magistrato di sorveglianzatrasferire la propriaresidenza o dimora in un comune diverso e deve informare gli organiai quali è stata affidata la vigilanza di ogni mutamento diabitazione nell`ambito del comune.

4. In caso di trasferimento nonautorizzatodi successiva irreperibilità e di altretrasgressioniil magistrato di sorveglianza provvede a normadell`art. 231 c. p.

5. Copia delle prescrizioni indicatenel comma 1 è comunicata agli organi e alle persone cui èaffidata la vigilanza a norma degli artt. 228 e 232 c. p. nonchéal centro di servizio sociale.

6. La vigilanza è esercitatain modo da non rendere difficoltosa alla persona che vi èsottoposta la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi conla necessaria tranquillità.

191 Applicazione del divieto disoggiorno

l. Il provvedimento del magistrato disorveglianza che applica il divieto di soggiorno in determinatiluoghi a norma dell`art. 233 c. p. è immediatamentecomunicato dalla Cancelleria agli organi di pubblica sicurezza deicomuni o delle province cui si riferisce il divieto. Di ognitrasgressione gli organi predetti fanno rapporto al magistrato disorveglianza per i provvedimenti conseguenti.

192 Annotazione del decreto di grazia

l. Il pubblico ministero competente anorma dell`art. 681 comma 4 del Codice provvede senza ritardoaffinché il decreto di grazia sia annotato sull`originaledella sentenza o del decreto penale di condanna.

193 Annotazione del provvedimento diriabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna

l. Il provvedimento che concede lariabilitazionedivenuto irrevocabileè annotato nellasentenza di condanna a cura della Cancelleria del giudice che la haemessa. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revocaadottati a norma degli artt. 669 e 673 del Codice.

194 Iscrizioni nel casellariogiudiziale

1. Sono iscritti nel casellariogiudiziale previsto dall`art. 685 del Codice anche i provvedimentidel pubblico ministero indicati negli artt. 657 e 663 del Codicenonché quelli con i quali è concessa la riabilitazioneprevista dall`art. 15 della L. 3 agosto 1988n. 327 .

2. Dei provvedimenti indicatinell`art. 686 comma 1 lett. d) del Codice si fa menzione solo neicertificati previsti dall`art. 688 del Codice.

195 Richiesta del certificato speditoper ragioni di elettorato

1. Il certificato spedito per ragionidi elettorato può essere richiesto anche da una personadiversa da quella alla quale le iscrizioni del casellario siriferiscono. Nella domanda deve essere specificato e dimostrato illegittimo interesse del richiedente.

196 Iscrizione delle sentenze diapplicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell`imputato

1. Le sentenze che hanno dichiaratoestinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive a richiestadell`imputato previste dall`art. 77 della L. 24 novembre 1981n.689 si iscrivono solo agli effetti dell`art. 80 della medesimalegge. Di tali provvedimenti non si fa menzione nei certificatirichiesti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti incaricati dipubblici servizi a norma dell`art. 688 comma 1 del Codice.

197 Condanne da non menzionare neicertificati richiesti dall`interessato

1. Nei certificati rilasciati arichiesta dell`interessato non si fa menzione delle condanne per ireati per i quali è stata dichiarata la speciale causa diestinzione prevista dall`art. 544 c. p.abrogato dall`art. 1della L. 5 agosto 1981n. 442.

198 Certificati che possono esserechiesti dall`interessato (soppresso)

199 Recupero delle spese delprocedimento

1. Le spese del procedimentoanticipate dall`erario sono recuperate per intero. Tuttavialeimposte di bolloi diritti di Cancelleriai diritti e le indennitàdi trasferta spettanti all`ufficiale giudiziariole spese postali etelegrafiche per la notificazione degli atti a richiesta dell`ufficioo per l`invio dell`informazione di garanzia e il diritto di chiamatadi causa sono recuperati nella misura fissa stabilita con regolamentodel Ministro delle Finanzedi concerto con il Ministro di Grazia eGiustizia . Il regolamento determina la misura stessaconriferimento al numero degli atti e delle attività mediamentecompiute in ciascun procedimento e delle disposizioni di legge cheregolano l`imposizione; fissa altresì le percentuali e lemodalità di ripartizione delle somme in questione.

200 Annotazione delle spese anticipatedall`erario

1. Al momento della iscrizionedell`ordine di pagamento nel registro delle spese di giustizialaCancelleria o la segreteria iscrive l`importo delle spese anticipatedall`erario e recuperabili per intero a norma dell`art. 199 nelladistinta delle spese allegata al fascicoloindicando la data el`atto cui l`anticipazione si riferisce.

2. L`importo della somma anticipata èaltresì annotato a margine dell`atto predetto.

 

CAPO XVI Disposizioni relative airapporti giurisdizionali con autorità straniere

 

201 Traduzione delle domandeprovenienti da un`autorità straniera

1. Le domande provenienti daun`autorità straniera nonché i relativi atti edocumenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.

202 Consenso dell`interessato allaestradizione per l`estero

1. Fuori dei casi previsti dagliartt. 703 e 717 del Codiceil consenso dell`interessato allaestradizione è prestato davanti al presidente della Corte diAppello nel rispetto delle garanzie previste dall`art. 701 comma 2.):1 verbale è compilato in due originaliuno dei quali ètrasmesso senza ritardoa cura della Cancelleriaal Ministro diGrazia e Giustizia.

203 Comunicazioni al Ministro di Graziae Giustizia in merito alla estradizione

1. La Cancelleria comunica senzaritardo al Ministro di Grazia e Giustizia l`avvenuta scadenza deltermine per l`impugnazione della sentenza della Corte di Appello ol`avvenuto deposito della sentenza della Corte di Cassazione (704706 c. p. p. ). Trasmetteinoltreal Ministro di Grazia eGiustizia copia della sentenza della Corte di Appello non piùsoggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza della Corte diCassazione.

204 Comunicazioni all`autoritàgiudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all`estero

1. Le comunicazioni previstedall`art. 727 comma 3 del Codice devono pervenire all`autoritàgiudiziaria richiedente senza ritardo. Le comunicazionidell`avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell`emissione deldecreto previsto dall`art. 727 comma 2 del Codice devono comunquepervenire entro cinque giorni dalle rispettive date di inoltro e diemissione.

205 Richiesta del testo di leggistraniere

1. L`autorità giudiziariaperragioni di ufficiopuò richiedere al Ministro di Grazia eGiustizia il testo di leggi straniere.

 

CAPO XVII Disposizione finale

 

206 Regolamento ministeriale

1. Con decreto del Ministro di Graziae Giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari checoncernono:

a) la tenutaanche in formaautomatizzatadei registri e degli altri strumenti di registrazionein materia penale;

b) le modalità di formazione edi tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;

c) le altre attività necessarieper l`attuazione del Codice non disciplinate dal presente decreto.

2. Il decreto previsto dal comma 1 equello previsto dall`art. 199 sono emanati entro il 30 settembre1989; all`uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindicigiorni dalla richiesta del parere.

 

TITOLO II NORME DI COORDINAMENTO

 

207 Ambito di applicazione delledisposizioni del Codice

1. Le disposizioni del Codice siosservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previstida leggi specialisalvo quanto diversamente stabilito in questoTitolo e nel Titolo III.

208 Corrispondenza tra gli istituti ele disposizioni del Codice e del Codice abrogato

1. Quando nelle leggi o nei decretisono richiamati istituti o disposizioni del Codice abrogatoilrichiamo si intende riferito agli istituti o alle disposizioni delCodice che disciplinano la corrispondente materia.

209 Corrispondenza tra uffici e organidel Codice e del Codice abrogato

1. Quando leggi o decreti indicanouffici o organi giudiziari con la denominazione del Codice abrogatol`indicazione si intende riferita agli uffici o agli organigiudiziari ai quali il Codice attribuisce funzioni corrispondenti oanaloghe.

210 Competenza

1. Continuano a osservarsi ledisposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza permateria o per territorio in deroga alla disciplina del Codice nonchéle disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale inordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato .

211 Rapporti tra azione civile e azionepenale

1. Salvo quanto disposto dall`art.75 comma 2 del Codicequando disposizioni di legge prevedono lasospensione necessaria del processo civile ( l) o amministrativo acausa della pendenza di un processo penaleil processo civile oamministrativo è sospeso fino alla definizione del processopenale se questo può dare luogo a una sentenza che abbiaefficacia di giudicato nell`altro processo e se è giàstata esercitata l`azione penale (405 c. p. p. ).

212 Costituzione di parte civile eintervento nel processo

1. Quando leggi o decreti consentonola costituzione di parte civile o l`intervento nel processo penale aldi fuori delle ipotesi indicate nell`art. 74 del Codiceèconsentito solo l`intervento nei limiti e alle condizioni previstidagli artt. 919293 e 94 del Codice.

2. Resta in vigore l`art. 240 delR. D. 16 marzo 1942 n. 267.

213 Responsabilità civilederivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti eprovvisoria esecuzione

1. Continua a osservarsi ladisposizione dell`att. 5 bis del D. L. 23 dicembre 1976 n.857convertito nella L. 26 febbraio 1977n. 39.

214 Arresto o cattura da parte diorgani che non esercitano funzioni penali

1. Sono abrogate le disposizioni dileggi o decreti che prevedono l`arresto o la cattura da parte diorgani giudiziari che non esercitano funzioni penali.

215 Rilascio del passaporto

1. E` abrogato l`art. 3 comma 1lett. c) della L. 21 novembre 1967n. 1185.

216 Modalità di esecuzione dellacustodia cautelaredelle pene e delle misure di sicurezza

1. Continuano a osservarsi ledisposizioni di leggi o decreti che prevedono speciali modalitàper l`esecuzione della custodia cautelaredelle pene e delle misuredi sicurezza in istituti penitenziari .

217 Applicazione provvisoria di peneaccessorie

1. E` abrogato l`art. 140 delCodice penale.

2. E` abrogataaltresìognialtra disposizione che prevede l`applicazione provvisoria di peneaccessorie.

218 Ipoteca legale

1. Sono abrogate le disposizioni delCodice penale che prevedono l`ipoteca legale (189-191 c. p. ).

2. L`ipoteca legale per illecitipenali prevista da altre disposizioni di legge è sostituitacon il sequestro conservativo secondo le norme del Codice (316-320 c.p. p. ).

219 Associazioni segrete

1. Continuano a osservarsi ledisposizioni processuali della L. 25 gennaio 1982n. 17.

220 Attività ispettive e divigilanza

1. Quando nel corso di attivitàispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizidi reatogli atti necessari per assicurare le fonti di prova eraccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della leggepenale sono compiuti con l`osservanza delle disposizioni del Codice.

221 Modalità particolari per ladenuncia delle notizie di reato

1. Continuano a osservarsi ledisposizioni di leggi o decreti che prevedono modalità diverseda quelle indicate negli artt. 331 e 347 del Codice per l`inoltrodella denuncia all`autorità giudiziaria ovvero consentono dipresentare la denuncia stessa ad altra autorità che a quellaabbia l`obbligo di riferire.

222 Investigatori privati

1. Fino all`approvazione della nuovadisciplina sugli investigatori privatil`autorizzazione a svolgerele attività indicate nell`art. 38 è rilasciata dalprefetto agli investigatori che abbiano maturato una specificaesperienza professionale che garantisca il corretto eserciziodell`attività.

2. In deroga a quanto previstodall`art. 135 del R. D. 18 giugno 1931n. 773l`incarico èiscritto in uno speciale registroin cui sono annotate:

a) le generalità e l`indirizzodel difensore committente;

b) la specie degli atti investigativirichiesti;

c) la durata delle indaginideterminata al momento del conferimento dell`incarico.

3. Nell`ambito delle indaginipreviste dal presente articolo non si applica la disposizionedell`art. 139 del R. D. 18 giugno 1931n. 773.

4. Ai fini di quanto previstodall`art. 200 del Codicel`investigatore autorizzato èequiparato al consulente tecnico.

223 Analisi di campioni e garanzie perl`interessato

1. Qualora nel corso di attivitàispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbanoeseguire analisi di campioni per le quali non è prevista larevisionea cura dell`organo procedente è datoancheoralmenteavviso all`interessato del giornodell`ora e del luogodove le analisi verranno effettuate. L`interessato o persona di suafiducia appositamente designata possono presenziare alle analisieventualmente con l`assistenza di un consulente tecnico. A talipersone spettano i poteri previsti dall`art. 230 del Codice.

2. Se leggi o decreti prevedono larevisione delle analisi e questa sia richiesta dall`interessatoacura dell`organo incaricato della revisionealmeno tre giorni primadeve essere dato avviso del giornodell`ora e del luogo ove lamedesima verrà effettuata all`interessato e al difensoreeventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l`interessatoe il difensore hanno diritto di assistere personalmenteconl`assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali personespettano i poteri previsti dall`art. 230 del Codice.

3. I verbali di analisi nonripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nelfascicolo per il dibattimento (431 c. p. p. )sempre che sianostate osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.

224 Violazione del foglio di via daparte dello straniero (abrogato)

225 Perquisizioni domiciliari

1. Continuano a osservarsi ledisposizioni dell`art. 41 del R. D. 18 giugno 1931n. 773 edell`art. 33 della L. 7 gennaio 1929n. 4.

226 Intercettazioni telefonichepreventive

1. Continua a osservarsi ladisposizione dell`art. 226 sexies del Codice abrogato per leintercettazioni telefoniche previste dall`art. 1 comma 8 del D. L.6 settembre 1982n. 629convertito con modificazioni nella L.12 ottobre 1982n. 726 .

2. I richiami contenuti nell`art.226 sexies alle altre disposizioni del Codice abrogato si intendonoriferiti alle disposizioni corrispondenti del Codice.

227 Detenzione per uso personale disostanze stupefacenti (soppresso)

228 Disposizioni speciali in tema disostanze stupefacenti (soppresso)

229 Disposizioni speciali in tema disequestri

1. Continuano a osservarsise piùbrevii termini previsti da leggi o decreti per la trasmissione delverbale di sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria e per lasuccessiva convalida. In ogni caso i provvedimenti relativi aisequestri per il procedimento penale sono assoggettati soltanto airimedi previsti dal Codice.

230 Fermoarresto e cattura

1. Le disposizioni dell`art. 384del Codice si osservano anche quando leggi o decreti prevedono ilfermo o l`arresto fuori dei casi di flagranza per delitti punibilicon la reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. Ai fini della determinazione dieffetti giuridici diversi dalla catturase in leggi o decreti si fariferimento a reati per i quali è previsto il mandato ol`ordine di cattura obbligatorioil riferimento deve intendersioperato ai delitti non colposi consumati o tentati previsti dall`art.380 commi 1 e 2 lett. a)b)d)f)i) del Codice nonchése la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nelmassimo a dieci anni dalle lett. c)g)h) dello stesso comma 2.Se il riferimento è fatto a reati per i quali èprevisto il mandato o l`ordine di cattura facoltativoesso deveintendersi operato ai delitti indicati nell`art. 280 del Codicediversi da quelli menzionati nel primo periodo del presente comma.

3. Restano in vigore l`art. 133comma 4 del D. P. R. 15 giugno 1959n. 393 e l`articolo unicocomma 1 del D. P. R. 4 luglio 1980n. 575.

231 Esercizio dell`azione penale daparte di organi diversi dal pubblico ministero

1. Sono abrogate le disposizioni dileggi o decreti che prevedono l`esercizio dell`azione penale (405 c.p. p. ) da parte di organi diversi dal pubblico ministero.

232 Corrispondenza tra sentenzaistruttoriasentenza di non luogo a procedere e provvedimento diarchiviazione

1. Le sentenze istruttorie di nondoversi procedere emesse a norma del Codice abrogato sono equiparatenei corrispondenti casiai provvedimenti di archiviazione permancanza di una condizione di procedibilità o per essereignoto l`autore del reato (411 415 c. p. p. ) ovvero alle sentenzedi non luogo a procedere (425 c. p. p. ) previste dal Codice.

233 Giudizio direttissimo

1. Sono abrogate le disposizioni dileggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casiconforme o termini diversi da quelli indicati nel Codice.

2. Tuttaviail pubblico ministeroprocede al giudizio direttissimoanche fuori dei casi previsti dagliartt. 449 e 566 del Codiceper i reati concernenti le armi e gliesplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa .

234 Richiesta di sanzioni sostitutiveda parte dell`imputato

1. Salvo quanto stabilito dall`art.248 comma 4sono abrogati gli articoli 777879 e 80 della L. 24novembre 1981n. 689.

235 Violazioni di leggi finanziarie

1. Nei procedimenti relativi aviolazioni delle leggi finanziarie continua a osservarsi ladisposizione dell`art. 53 della L. 7 gennaio 1929n. 4.

236 Disposizioni concernenti iltribunale di sorveglianza

1. Competente a dichiararel`estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionaleo dell`affidamento in prova al servizio sociale è il tribunaledi sorveglianza.

2. Nelle materie di competenza deltribunale di sorveglianza continuano a osservarsi le disposizioniprocessuali della L. 26 luglio 1975n. 354 diverse da quellecontenute nel Capo II bis del Titolo II della stessa legge .

237 Eliminazione di iscrizioni dalcasellario giudiziale

1. Sono eliminate dal casellariogiudiziale le iscrizioni non previste dal Codice e dalle relativedisposizioni di attuazione. Per le iscrizioni concernenti i reatidi competenza del tribunale per i minorenni si osserva quantostabilito nel D. P. R. 22 settembre 1988n. 448 e nellerelative norme di attuazionedi coordinamento e transitorie.

238 Individuazione del pubblicoministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimentidi Assise

1. Per i reati di competenza dellaCorte di Assise (5 c. p. p. ) le indagini preliminari sono svoltedal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato anorma degli artt. 8 910 11 e 16 del Codice. Con i medesimicriteri è individuato il giudice per le indagini preliminari.E` fatto salvo quanto previsto dagli artt. 51 comma 3 bis e 328comma 1 bis del Codice .

2. Il procuratore della Repubblicaindicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla Corte diAssise enelle ipotesi di giudizio direttissimopresenta l`imputatodavanti al giudice del dibattimento (450 c. p. p. ).

3. Sono abrogati gli artt. 3 e 4della L. 24 novembre 1951n. 1324.

239 Interruzione della prescrizione

1. Il comma 2 dell`art. 160 c. p.è sostituito dal seguente:

ìInterrompono pure laprescrizione l`ordinanza che applica le misure cautelari personali equella di convalida del fermo o dell`arrestol`interrogatorio resodavanti al pubblico ministero o al giudicel`invito a presentarsi alpubblico ministero per rendere l`interrogatorioil provvedimento delgiudice di fissazione dell`udienza in camera di consiglio per ladecisione sulla richiesta di archiviazionela richiesta di rinvio agiudizioil decreto di fissazione della udienza preliminarel`ordinanza che dispone il giudizio abbreviatoil decreto difissazione della udienza per la decisione sulla richiesta diapplicazione della penala presentazione o la citazione per ilgiudizio direttissimoil decreto che dispone il giudizio immediatoil decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione agiudizio".

240 Trattamento sanitario del detenuto

1. Il provvedimento previstodall`art. 11 comma 2 della L. 26 luglio 1975n. 354 èadottato con ordinanza dal giudice che procede. Primadell`esercizio dell`azione penale provvede il giudice per le indaginipreliminari. Dopo la pronuncia della sentenza di primo gradoprovvede il magistrato di sorveglianza.

2. Il provvedimento è revocatoappena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato e puòessere modificato per garantire le esigenze di sicurezza che sianosopravvenute. La competenza per la revoca e per la modifica èdeterminata a norma del comma 1.

240 bis Sospensione dei terminiprocessuali nel periodo feriale

1. L`art. 2 della L. 7 ottobre1969n. 742è sostituito dal seguente:

ìArt. 2 - In materia penale lasospensione dei termini proceduralicompresi quelli stabiliti per lafase delle indagini preliminarinon opera nei procedimenti relativiad imputati in stato di custodia cautelarequalora essi o i lorodifensori rinunzino alla sospensione dei termini.

Nei procedimenti per reati la cuiprescrizione maturi durante la sospensione o nei successiviquarantacinque giorniovvero nelle ipotesi in cui durante ilmedesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini dellacustodia cautelareil giudice che procede pronunciaanche diufficioordinanza non impugnabile con la quale èspecificamente motivata e dichiarata l`urgenza del processo. In talcaso i termini processuali decorronoanche nel periodo ferialedalla data di notificazione dell`ordinanza. Nel corso delleindagini preliminari l`urgenza è dichiarata nella stessa formadal giudice su richiesta del pubblico ministero.

Nel corso delle indagini preliminariquando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo ferialeal compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione deitermini stabilita dall`art. 1il giudice per le indaginipreliminarisu richiesta del pubblico ministero o della personasottoposta alle indagini o del suo difensorepronuncia ordinanzanella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell`urgenza ela natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblicoministero provvede con decreto motivato quando deve procedere alcompimento degli atti previsti dall`art. 360 c. p. p.

Gli avvisi sono notificati alle parti oai difensori. Essi devono far menzione dell`ordinanza o del decretoe i termini decorrono dalla data di notificazione.

La sospensione dei termini non operanelle ipotesi previste dall`art. 467 c. p. p.

Quando nel corso del dibattimento sipresenta la necessità di assumere prove nel periodo ferialesi procede a norma dell`art. 467 c. p. p. Se le prove non sonostate già ammesseil giudicenella prima udienza successivaprovvede a norma dell`art. 495 dello stesso Codice; le provedichiarate inammissibili non possono essere utilizzate" .

 

TITOLO III NORME TRANSITORIE

 

241 Procedimenti in corso che sitrovano in una fase diversa da quella istruttoria

1. Salvo quanto previsto dal presenteTitoloi procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delCodice proseguono con l`applicazione delle norme anteriormentevigenti se a tale data è stata già richiesta lacitazione a giudizio ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria diproscioglimento non irrevocabileordinanza di rinvio a giudiziodecreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero èstato disposto il giudizio direttissimo.

242 Procedimenti in fase istruttoriache proseguono con le norme anteriormente vigenti

1. La disposizione dell`art. 241 siosserva altresì:

a) nei procedimenti in corso alla datadi entrata in vigore del Codice quando è stato compiuto unatto di istruzione del quale (previsto il deposito e il fatto èstato contestato all`imputato ovvero enunciato in un mandato o in unordine rimasto senza effetto;

b) quandoprima dell`entrata in vigoredel Codiceè stato eseguito l`arresto in flagranza o ilfermo;

c) nei procedimenti connessi a normadell`art. 45 del Codice abrogato per i quali le condizioni indicatenelle lett. a) e b) ricorrono anche relativamente a uno solo degliindiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazionisempre chealla data di entrata in vigore del Codice i procedimenti siano giàriuniti.

2. Quando si procede con istruzionesommariase entro il 31 dicembre 1990 non è stato ancorarichiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenzadi proscioglimento o non è stato disposto il giudiziodirettissimoil pubblico ministero entro i successivi trenta giornitrasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore.Questi provvede agli adempimenti previsti dall`art. 372 del Codiceabrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine iviindicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvioa giudizio .

3. Quando si procede con istruzioneformalese l`istruzione è ancora in corso alla data del 31dicembre 1990 ovveroquando si tratta dei reati indicati nell`art.407 comma 2 lett. a) del Codicealla data del 30 giugno 1996ilgiudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo inCancelleriadandone avviso al pubblico ministero a norma dell`art.369 del Codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza deltermine previsto dall`art. 372 del Codice abrogatoil giudiceistruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza dirinvio a giudizio .

4. Nei procedimenti di competenza delpretorese alla data del 31 dicembre 1990 l`istruzione èancora in corsoil pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza diproscioglimentodecreto di citazione a giudizio o decreto penale dicondanna ovvero dispone il giudizio direttissimo.

243 Revoca delle sentenze diproscioglimento

1. Le sentenze istruttorie diproscioglimento emesse nei procedimenti indicati nell`art. 242comma 1 possono essere revocate nei casi e con le forme previste dalTitolo X del Libro V del Codice.

2. In caso di revoca di una sentenzaistruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni delCodice. Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori giàcompiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corsodelle indagini preliminari; tuttaviaquando si tratta di esperimentigiudizialiperizie o ricognizionianche compiuti all`estero colrispetto del contraddittorioi relativi verbali sono raccolti nelfascicolo previsto dall`art. 431 del Codice.

244 Disciplina applicabile in caso diregressione dei procedimenti alla fase istruttoria

1. Le disposizioni dell`art. 243comma 2 si osservano anche quandodopo la scadenza dei terminiindicati nell`art. 242 commi 23 e 4i procedimenti proseguiticon l`applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data dientrata in vigore del Codice regrediscono per qualunque motivo allafase istruttoria ovvero quando i termini suddetti non sonorispettati. In tali casi si osservano altresì le seguentidisposizioni :

a) i termini chesecondo il Codicedecorrono dal momento in cui è effettuata taluna delleiscrizioni nel registro previsto dall`art. 335sono computati apartire dalla data del provvedimento che dispone la regressione delprocedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero;

b) alle nullità relativeverificatesi nel corso dell`istruzione si applica l`art. 181 commi1 e 2 del Codice;

c) alla parte civile ritualmentecostituita spettano nelle indagini preliminari i poteri attribuitidal Codice alla persona offesa.

2. Quando non sono rispettati itermini indicati nell`art. 242 commi 23 e 4il pubblicoministeroil giudice istruttore o il pretore comunica al procuratoregenerale presso la Corte di Appelloche ne informa il ministro digrazia e giustiziale ragioni che hanno impedito l`osservanza deipredetti termini e dispone la trasmissione degli atti al pubblicoministero.

245 Disposizioni del Codice applicabiliai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti

1. Nei procedimenti in corso alladata di entrata in vigore del Codice che proseguono conl`applicazione delle norme anteriormente vigenti si osservano ledisposizioni degli artt. 246247248249250251252253254255256 e 257.

2. Nei procedimenti indicati nelcomma 1 si osservanoinoltrele seguenti disposizioni del Codice:

a) art. 104;

b) art. 192;

c) art. 200;

d) art. 207;

e) art. 296 comma 3per i soliprocedimenti pendenti nella fase istruttoria;

f) art. 298;

g) artt. 314 e 315;

h) art. 476 comma 2;

i) art. 486 comma 5;

l) art. 508 commi 1 e 2;

m) art. 564;

n) art. 578;

o) art. 586;

p) art. 597 commi 4 e 5;

q) art. 599.

246 Questioni pregiudiziali

1. Per la risoluzione delle questionipregiudiziali si osservano le disposizioni del Codice (3479 c. p.p. ) nonché quelle delle leggi vigenti. Se è statadisposta la sospensione del processo e questa non è piùconsentitala relativa ordinanza è revocata.

247 Giudizio abbreviato

1. Prima che siano state compiute leformalità di apertura del dibattimento di primo gradol`imputato può chiederenella forma prevista dall`art. 438del Codice che il processo sia definito allo stato degli atti a normadell`art. 442 del Codice .

2. Alla presentazione della richiestail giudicesospese le formalità di apertura del dibattimentose già iniziatene dà avviso al pubblico ministeroche nei cinque giorni successivi esprime o nega il proprio consenso.Se il consenso interviene e il giudice ritiene di poter decidereallo stato degli attifissa con ordinanza l`udienza in camera diconsigliodandone avviso al pubblico ministeroall`imputatoaldifensore e alla parte civile. All`udienzail pubblico ministero ei difensori della parte civile e dell`imputato illustranonell`ordine le rispettive conclusioni; l`imputato può chiederedi essere interrogato dopo le conclusioni del pubblico ministero.Terminata la discussioneil giudice pronuncia sentenza a normadell`art. 442 del Codice. La sentenza ha autorità di cosagiudicata nel giudizio civile se la parte civile ha presentato le sueconclusioni alla udienza. Si osservano le disposizioni previstedall`art. 443 del Codice .

3. Il giudicese non vi è ilconsenso del pubblico ministero o se ritiene di non poter decidereallo stato degli attipronuncia ordinanza con la quale disponeprocedersi nelle forme ordinarie .

4. Quando la richiesta prevista dalcomma 1 è formulata nel corso dell`istruzione la competenza aprovvedere spetta al giudice istruttore. Se si procede conistruzione sommariala richiesta è depositata presso lasegreteria del pubblico ministero il qualese esprime il proprioconsensola trasmette al giudice istruttore unitamente agli atti delprocesso. Nei procedimenti di competenza del pretore il consenso èespresso dal pubblico ministero indicato nell`art. 550 comma 1lett. a) del Codice. Si osservano in ogni casoin quantoapplicabilile disposizioni previste dal commi 12 e 3.

5. Quando si procede a carico di piùimputati o per più imputazioni e sussistono i presupposti perdefinire il processo allo stato degli atti solo per alcuni degliimputati o per alcune delle imputazioniil giudiceanche diufficiodispone con ordinanza la separazione dei procedimenti.

248 Applicazione della pena surichiesta delle parti

1. Prima che siano compiute leformalità di apertura del dibattimento di primo gradol`imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudicel`applicazione della pena a norma dell`art. 444 del Codice. Se larichiesta non è formulata in udienzail giudice ne dàavviso all`altra parte chenei cinque giorni successiviesprime onega il proprio consenso. La richiesta e il consenso sono espressinelle forme previste dall`art. 446 commi 23 e 6 del Codice. Ilgiudicese non deve provvedere a norma dell`art. 421 del Codiceabrogato e sempre che ne sussistano i presuppostipronuncia lasentenza prevista dall`art. 444 comma 2 del Codice. Si osservanole disposizioni previste dagli artt. 444 comma 2445 e 448 delCodice. Quando non pronuncia sentenzail giudice dispone conordinanza procedersi nelle forme ordinarie.

2. Se la richiesta è formulatanel corso dell`istruzionela competenza a provvedere spetta algiudice istruttoreosservatein quanto compatibilile disposizionipreviste dall`art. 447 del Codice. Quando si procede conistruzione sommariala richiesta dell`imputato è depositatapresso la segreteria del pubblico ministero il qualese esprime ilproprio consensola trasmette al giudice istruttore unitamente agliatti del processoaltrimenti emette decreto motivato di dissenso.Quando il pubblico ministero ritiene che il processo possa esseredefinito con la sentenza prevista dall`art. 444 del Codicenotifica all`imputato avviso di deposito della richiesta che intenderivolgere al giudice; se l`imputato esprime il proprio consensoilpubblico ministero trasmette la richiestail consenso e gli atti delprocedimento al giudice istruttore che provvede a norma del primoperiodo del presente comma. Nei procedimenti di competenza delpretoreil consenso o il dissenso motivato è espresso dalpubblico ministero indicato nell`art. 550 comma 1 lett. a) delCodice.

3. Si osservano le disposizionipreviste dall`art. 247 comma 5.

4. Continuano ad osservarsi ledisposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive surichiesta dell`imputatoa norma della L. 24 novembre 1981n.689 se la richiesta medesima è stata formulata anteriormenteall`entrata in vigore del Codice e sempre che l`interessato non siavvalga delle facoltà previste dall`art. 247 e dal presentearticolo.

249 Procedimento per decreto

1. Quando ritiene di emettere decretodi condannail pretore può applicare una pena diminuita sinoalla metà rispetto al minimo edittale.

2. Nei procedimenti di competenza deltribunalesino alla chiusura dell`istruzione sommaria o formaleilpubblico ministero può chiedere al giudice istruttore diemettere decreto di condanna nei casi previsti dall`art. 459 delCodiceanche per una pena diminuita fino alla metà rispettoal minimo edittale. Se il giudice accoglie la richiesta emette ildecretoaltrimenti si procede secondo le forme ordinarie. Per ildecreto di condanna e per l`eventuale giudizio di opposizione davantial tribunale si osservanoin quanto compatibilile disposizioni delCodice abrogato.

250 Disciplina delle misure cautelaridel fermodell`arresto e delle pene accessorie

1. Successivamente alla data dientrata in vigore del Codice può procedersi al fermo solo neicasi e alle condizioni previste dal Codice. I mandati di cattura egli ordini e i mandati di arresto possono essere emessi solo sericorrono i presupposti indicati negli artt. 273274 e 280 delCodice.

2. I provvedimenti sulla libertàpersonale disposti anteriormente alla data di entrata in vigore delCodice sono revocati se non ricorrono i presupposti indicatinell`ultima parte del comma 1 ovveroquando sono stati disposti conil provvedimento di convalida dell`arresto o di conferma dellaconvalidase sono relativi a reati per i quali il Codice nonconsente l`arresto in flagranza.

3. Quando i provvedimenti indicatinel comma 2 sono stati emessi esclusivamente al fine di evitare ilpericolo per l`acquisizione della provail termine previstodall`art. 292 lett. d) del Codice è fissato su richiestadi parte ovvero di ufficio se il provvedimento non è statoancora eseguito. Competente a fissare il suddetto termine èil giudice che procede onel corso dell`istruzione sommariailgiudice istruttore su richiesta del pubblico ministero o del pretore.

4. Alla data di entrata in vigore delCodice cessa l`esecuzione delle pene accessorie provvisoriamenteapplicate. Il giudice indicato nel comma 3 può disporre insostituzione di essequalora ne ricorrano le condizionile misureinterdittive previste nel Capo III del Titolo I del Libro IV delCodice.

251 Durata delle misure cautelari erestituzione della cauzione

1. Quando si procede nei confronti diun imputato che si trova in stato di custodia cautelare si osservanole disposizioni del Codice sui termini di durata della custodiastessa calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore delCodice. Tuttaviala durata della custodia cautelare non puòsuperare i termini previsti dalle norme del Codice abrogato .

2. Le misure previste dall`art. 282comma 1 del Codice abrogatoimposte anteriormente alla data dientrata in vigore del Codicesono revocate quando dalla loroesecuzione è decorso un periodo di tempo pari a quelloindicato nell`art. 308 comma 1 del Codice.

3. Se alla data di entrata in vigoredel Codice non è stata pronunciata l`ordinanza prevista dalcomma 4 ovvero quella prevista dal comma 6 dell`art. 292 del Codiceabrogatola cauzione è restituita a richiesta dell`imputato odei suoi eredi e i fideiussori sono liberati.

252 Infermità di mentesopravvenuta all`imputato

1. Quando l`imputato si trovaricoverato per infermità di mente sopravvenuta a normadell`art. 88 del Codice abrogato o tale infermità èaccertata successivamente alla data di entrata in vigore del Codicesi osservano le disposizioni previste dagli artt. 72 e 73 commi 12 e 3 del Codice.

2. I provvedimenti previsti dall`art.73 commi 12 e 3 del Codice sono adottati senza ritardo dalgiudice anche di ufficio.

253 Trasferimento delle funzioni dellasezione istruttoria

1. Le funzioni attribuite dal Codiceabrogato alla sezione istruttoria sono esercitate dalla Corte diAppello.

254 Formule di proscioglimento

1. Le sentenze di proscioglimentopossono essere pronunciate solo con le formule previste dal Codice ..

255 Ricorso immediato per cassazione

1. La parte che ha diritto diappellare la sentenza di primo grado può proporre direttamentericorso per cassazione. Si osservanoin quanto applicabililedisposizioni dell`art. 569 del Codice.

256 Criteri per il rinvio a giudizio

1. La richiesta e il decreto dicitazione a giudizio nonché l`ordinanza di rinvio a giudiziosono emessi solo quando il pubblico ministeroil pretore o ilgiudice istruttore ritengono che gli elementi di prova raccolti sianosufficienti a determinareall`esito della istruttoriadibattimentalela condanna dell`imputato.

257 Criteri per l`emissione dellesentenze di proscioglimento

1. Ai fini della pronuncia dellesentenze istruttorie di proscioglimento ovvero di quelle previstedall`art. 421 del Codice abrogatoil giudice può tenereconto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti eapplicare le disposizioni dell`art. 69 c. p.

258 Procedimenti che proseguono secondole disposizioni del Codice

1. I procedimenti in corso diversi daquelli indicati negli artt. 241 e 242 proseguono con l`osservanzadelle disposizioni del Codicema i termini previsti dagli artt.405 comma 2 e 553 comma 1 del Codice sono di dodici mesi e il terminedi durata massima delle indagini preliminari scade il 31 dicembre1991.

2. Il termine per la richiesta digiudizio immediato previsto dall`art. 454 comma 1 del Codice èdi nove mesiil termine per la richiesta di emissione del decretopenale di condanna previsto dall`art. 459 comma 1 del Codice èdi dodici mesi.

3. Detti termini sono computati dalladata di entrata in vigore del Codice. Per gli atti di poliziagiudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizionipreviste dagli artt. 243 comma 2 e 244 comma 1.

4. Qualora alla scadenza dei terminiper le indagini preliminari il pubblico ministero non abbiaesercitato l`azione penale o richiesto l`archiviazionela prorogaprevista dagli artt. 406 comma 1 e 553 comma 2 del Codiceopera didiritto fino al 31 dicembre 1991 per i procedimenti indicati nelcomma 1 e per la durata di dodici mesi per i procedimenti relativialle notizie di reato pervenute agli uffici di procura dellaRepubblica dalla data di entrata in vigore del Codice fino a tutto il31 maggio 1990. Per i suddetti procedimentiin deroga a quantoprevisto dall`art. 412 comma 1 del Codice il procuratore generalepresso la Corte di Appello ha facoltà di avocare le indaginipreliminari qualora il pubblico ministero non abbia esercitatol`azione penale o richiesto l`archiviazione nei termini. Nei casidi proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dalpresente commala richiesta di emissione del decreto penale dicondannain deroga a quanto previsto dall`art. 459 comma 1 delCodicepuò essere trasmessa entro il termine prorogato .

259 Disciplina della competenza e dellariunione dei procedimenti

1. Ai fini della determinazione dellacompetenza per materia e per territorio le disposizioni del Codice siapplicano solo per i reati commessi successivamente alla data dientrata in vigore dello stesso.

2. La riunione non può esseredisposta e la connessione non opera tra i procedimenti che proseguonocon l`osservanza del Codice abrogato e quelli per i quali si applicail Codice.

260 Esecuzione

1. Nelle materie regolate dal Libro Xdel Codice si osservano le disposizioni ivi previste anche per iprovvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore delCodice e per i procedimenti già iniziati a tale datafermarestando la competenza del giudice davanti al quale i procedimentimedesimi sono in corso.

 

Decreto. Ministeriale 30 settembre1989n. 334 - Regolamento per l`esecuzione del Codice di ProceduraPenale

1

1. I compiti che il codicele normedi attuazione e il presente regolamento attribuiscono all`ausiliarioal funzionario di cancelleriaal pubblico ufficialeallacancelleria o alla segreteria si intendono attribuiti al personale dicancelleria e di segreteria secondo le mansioni a ciascuno spettantia norma delle disposizioni sullo stato giuridico.

2. Il dirigente dell`ufficio dicancelleria o di segreteriacon ordine di servizioripartisce icompiti fra il personalein modo da assicurare la continuitàed efficienza del servizio.

2

1. Gli uffici giudiziari tengononella materia penalei registri obbligatori conformi ai modelliapprovati con decreto del Ministro di grazia e giustizia . Possonoaltresì tenere i registri sussidiarisenza carattereufficialeche ritengono utili.

2. I registri non devono presentarealterazioni o abrasioni. Se occorre eseguire cancellaturelestesse sono fatte in modo da lasciar leggere le parole cancellate.

3. I registri sono tenuti in luogonon accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dalpersonale autorizzato.

3

1. Nella formazione dei fascicoli siosservano le disposizioni seguenti:

a) gli atti e le produzioni sonoinseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleriao segreteriache provvede alla numerazione delle singole pagine b)la copertina del fascicolo deve contenere le generalità dellapersona a cui è attribuito il reato nonché la data e ilnumero della iscrizione della notizia di reato nel registro previstodall`art. 335 del Codice.

2. Il fascicolo deve contenere:

a) l`indice degli atti e delleproduzioni;

b) l`elenco delle cose sequestrate;

c) la distinta delle spese anticipatedall`erariodiverse da quelle per le quali è stabilito ilrecupero in misura fissa ;

d) la copia della sentenza o deldecreto penale di condanna.

4

1. Le comunicazioni previstedall`art. 157 commi 3 e 8 del Codice sono spedite in plico chiuso econtengono:

a) il nome del destinatario dellanotificazione;

b) la indicazione della naturadell`atto notificato e del luogo della notificazione;

c) la data e la firma dell`ufficialegiudiziario.

2. Ricorrendone le ipotesilecomunicazioni contengono altresì la indicazione del giudice odel pubblico ministero che ha emesso il provvedimento notificatononché del luogo e della data di comparizione.

5

1. Le denunce e gli altri documentianonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento sonoannotati in apposito registro suddiviso per anninel quale sonoiscritti la data in cui li documento è pervenuto e il relativooggetto.

2. Il registro e i documenti sonocustoditi presso la procura della Repubblica con modalità talida assicurarne la riservatezza.

3. Decorsi cinque anni da quando idocumenti indicati nel comma 1 sono pervenuti alla procura dellaRepubblicai documenti stessi e il registro sono distrutti conprovvedimento adottato annualmente dai procuratore della Repubblica.Delle relative operazioni è redatto verbale.

6

1. La cancelleria o la segreteriadell`autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimentorelativo alla libertà personale di persona detenuta ointernata lo comunica all`autorità preposta all`istitutopenitenziario. A quest`ultima autorità sono comunicati perestratto i provvedimenti che dispongono la rimessione per qualunquecausa del procedimento ad altra autorità giudiziaria e gliestratti delle sentenze.

7

1. L`autorità preposta a unistituto penitenziario o un funzionario da essa delegato iscrive inun registroin ordine cronologicoil cognomeil nomeil luogo ela data di nascitala cittadinanzala lingualo Statoildomicilio dichiarato o elettoi contrassegni personali delle personeche riceve in custodiail giorno della loro entrata nell`istitutoil tempo e il luogo del loro arresto con l`indicazione delprovvedimento in forza del quale furono arrestatedell`autoritàa disposizione della quale si trova il detenuto e del nome di chi haproceduto alla consegna. Nello stesso registro sono iscritti ladata dell`uscita dall`istitutoil provvedimento che la ordina e ladichiarazione o l`elezione di domicilio prevista dall`art. 161comma 3 del Codice.

2. Nel registro sono altresìannotati i provvedimenti comunicati a norma dell`art. 6.

8

1. La disposizione dell`art. 24comma 2 del D. P. R. 29 aprile 1976n. 431 relativa allavidimazione da parte del magistrato di sorveglianzasi applica ancheal registro previsto dall`art. 57 del D. Lgs. 28 luglio 1989n.271.

9

1. Nessun onere gravasull`amministrazione penitenziaria per il mantenimentola cura el`assistenza medica della persona sottoposta alla misura degliarresti domiciliari.

2. La disposizione del comma 1 non siapplica se la misura degli arresti domiciliari è eseguitapresso le comunità terapeutiche o di riabilitazioneindividuate con decreto del ministro di grazia e giustiziasentitele regioni interessatetra quelle che svolgono funzioni di recuperosociale senza finalità di lucro.

10

1. L`elenco previsto dall`art. 81comma 1 del D. Lgs. 28 luglio 1989n. 271 è formatoassegnando un distinto numero a ciascuna cosa sequestrata. Piùcose sequestrate possono essere raggruppate sotto un unico numeroquando esse sono della stessa specie e non rilevano per la loroindividualità.

2. L`autorità che ha procedutoal sequestro cura che ciascuna cosa o ciascun gruppo di cose sianocontraddistintimediante le modalità ritenute piùidoneeda un numero corrispondente a quello con il quale la cosa oil gruppo di cose sono indicati nell`elenco richiamato dal comma 1.

11

1. Se le cose sequestrate sonooggetti preziosimonetecarte di pubblico credito indicatenell`art. 458 c. p. o altri titoli al portatoresi provvedeappena pervengono nella cancelleria o nella segreteriaalla loroverificazioneosservate le disposizioni dell`art. 261 del Codice.Allo stesso modo si procede per ogni altra cosa sequestrata quando isigilli appaiono rotti o alterati. Delle operazioni ècompilato verbale che viene unito agli atti.

2. Fino alla data di entrata invigore del decreto previsto dall`art. 82 comma 3 del D. Lgs. 28luglio 1989n. 271il denaro sequestratose l`autoritàgiudiziaria non dispone diversamenteè depositatonell`ufficio postale secondo le norme che disciplinano i depositigiudiziari.

12

1. Con la comunicazione previstadall`art. 84 comma 2 del D. Lgs. 28 luglio 1989n. 271 èdato avviso all`avente diritto alla restituzione che le spese dicustodia e di conservazione delle cose sequestratedecorsi trentagiorni dalla ricezione della comunicazione stessasono in ogni casoa suo carico.

13

1. La vendita delle cose confiscatepuò essere eseguita dalla Cancelleria anche a mezzo degliistituti di vendite giudiziarie.

14

1. Nel corso delle indaginipreliminari possono essere compiuti atti del procedimento anche neigiorni festivi.

15

1. La Cancelleria del giudice che haemesso un provvedimento che definisce una fase o un grado delprocesso ne comunica l`estratto alla segreteria del pubblicoministero per l`annotazione nel registro delle notizie di reato.

2. Alla stessa Segreteria ècomunicata la trasmissione degli atti a norma dell`art. 590 delCodice o la rimessione per qualunque causa del procedimento ad altraautorità giudiziaria.

16

1. Salvo quanto previsto dall`art.17 la cancelleria del giudice per le indagini preliminari annota inapposito registrosotto un unico numero d`ordinetutti iprovvedimenti relativi a un medesimo procedimento adottati nel corsodelle indagini preliminari o a seguito della chiusura di queste.

2. Gli originali dei provvedimentidel giudice per le indagini preliminari sono custoditi nel fascicolorelativo agli atti di indagine presso la segreteria del pubblicoministero. Per le sentenze e per i decreti di condanna emessi dalgiudice per le indagini preliminari si applica la disposizionedell`art. 23.

3. Il giudice per le indaginipreliminari può disporre l`esibizione dei provvedimenti da luiemessi nel corso delle indagini.

17

1. Può prescindersi dallaannotazione prevista dall`art. 16 comma 1 per i decreti diarchiviazione emessi a norma dell`art. 415 del Codice qualoraprima della richiesta di archiviazionenon sia stato emesso alcunprovvedimento da parte del giudice per le indagini preliminari. Intal casola segreteria del pubblico ministero trasmette allacancelleria del giudice per le indagini preliminari i fascicolicontenenti le richieste di archiviazione per essere ignoto l`autoredel reato accompagnati da un elenco in duplice esemplare. Uno degliesemplari è restituito alla segreteria del pubblico ministerocon attestazione di ricevuta da parte della cancelleria del giudice.

2. Quandoa seguito della proceduraprevista dal comma 1è emesso decreto di archiviazionelacancelleria del giudice allega agli atti da restituire allasegreteria del pubblico ministero un elenco in duplice esemplarenelqualecon riferimento a ciascun procedimentoè indicata ladata del decreto di archiviazione. Un esemplare di tale elencoconl`attestazione di ricevuta da parte della segreteria del pubblicoministeroè conservato nella cancelleria del giudice inraccolta annuale.

18

1. La segreteria del pubblicoministero dà avviso senza ritardo ai difensori del depositodella documentazione relativa all`attività integrativa diindagine prevista dall`art. 430 del Codice.

19

1. La cancelleria del giudice per leindagini preliminarinel trasmettere al pubblico ministero ilfascicolo a norma dell`art. 433 del Codiceannota nell`indice gliatti acquisiti successivamente al deposito della richiesta di rinvioa giudizio nonché quelli che sono stati raccolti nel fascicoloper il dibattimento. In quest`ultimo fascicolo sono inseritil`elenco delle cose sequestrate e la distinta delle spese nonsoggette a recupero in misura fissa.

20

1. Il ruolo per i dibattimentidavanti al tribunalealla Corte di Assise e al pretore èformato a norma degli artt. 132 e 160 del D. Lgs. 28 luglio1989n. 271.

2. Il ruolo per i dibattimentidavanti alla Corte di Appello e alla Corte di Assise di appello èformato ogni venti giorni dal presidente della Corte di Appello o daun consigliere da lui delegato.

3. Il ruolo è affisso a curadella cancelleria all`ingresso dell`aula di udienza almeno un giornoprima di quello dell`udienza.

4. Ai dibattimenti si procede secondol`ordine del ruolo e conformemente agli orari indicati sui decretiche dispongono il giudiziosalvo cheper ragioni di urgenza o peraltro giustificato motivoil presidente o il pretore ordini che siatenuto in precedenza un determinato dibattimento iscritto nel ruolo.

5. E` in ogni caso data precedenza aidibattimenti con imputati in custodia cautelare.

21

1. L`ufficiale giudiziario o chi neesercita le funzioni deve trovarsi nell`aula prima che comincil`udienza. Quando il giudice entra nell`aula di udienza ne dàl`annuncio ad alta voce e quando il giudice si ritira in camera diconsiglio resta nell`aula agli ordini del pubblico ministero.

2. Durante l`udienza l`ufficialegiudiziario o chi ne esercita le funzioni deve:

a) impedire qualunque comunicazione trai testimoni esaminati e quelli da esaminare nonché fra questiultimi e gli estranei

b) vigilare perché i testimoninon assistano al dibattimento prima di essere esaminati;

c) curare che siano osservate ledisposizioni dell`art. 471 del Codice e impedire che sia turbatol`ordine dell`udienza;

d) eseguire gli ordini del presidenteoin sua assenzadel pubblico ministero.

22

1. Gli importi delle spese e delleindennità che devono essere anticipati dalle parti private anorma dell`art. 144 comma 1 del D. Lgs. 28 luglio 1989n. 271sono determinati provvisoriamente dalla cancelleria con nota in calceal provvedimento che ha autorizzato la citazione dei testimoniperiti e consulenti tecnici. Le contestazioni sull`ammontare dellespese e delle indennità sono risolte dal giudice per leindagini preliminari o dal presidente senza formalità.

2. La parte interessata provvede alversamento delle somme determinate a norma del comma 1 medianteapertura di libretto presso un ufficio postale a titolo di depositogiudiziario.

3. Il cancellierericevuto inconsegna il librettoattesta l`avvenuto versamentoanche di seguitoal provvedimento indicato nel comma 1. Per la liquidazione dellespese e delle indennità agli aventi diritto e la restituzionein favore del depositante della somma eventualmente residuata sullibrettocontinuano a osservarsi le disposizioni che regolano idepositi giudiziari.

4. L`ufficiale giudiziario o chi neesercita le funzioni provvede a notificare la citazione delle personeindicate nel comma 1 previa esibizione da parte dell`interessato dicopia del provvedimento che ha autorizzato la citazione edell`attestato di versamento previsto dal comma 3.

23

1. Gli originali delle sentenze e deidecreti penali di condanna sono raccolti in appositi volumi custoditinella cancelleria del giudice che li ha emessi.

24

1. I nastri e i supporti previstidall`art. 49 del D. Lgs. 28 luglio 1989n. 271 dei quali èstata eseguita la trascrizione sono trasmessi senza ritardo allacancelleria del giudice della impugnazione se questi ne fa richiesta.

25

1. Prima dell`udienza della Corte diCassazionela cancelleria trasmette al presidente e ai consigliericopia del provvedimento impugnatodell`atto di impugnazione e dellememorie.

26

1. Con decreto del presidente dellaCorte di Cassazione sono stabiliti i criteri per la individuazionedelle sentenze dalle quali devono essere tratte le massime e per laredazione delle stesse.

27

1. Fermo quanto previsto dall`art.625 comma 4 del Codicela Cancelleria annota sull`originale dellasentenza o del decreto di condanna l`irrevocabilità delprovvedimentodandone comunicazione alla segreteria del pubblicoministero per le conseguenti annotazioni sul registro previstodall`art. 335 del Codice.

28

1. La Cancelleriaquando unprovvedimento diviene esecutivo per non essere stata propostaimpugnazione od opposizionene trasmette l`estratto senza ritardoecomunque entro cinque giornial pubblico ministero presso il giudiceindicato nell`art. 665 del Codice. Fermo quanto previstodall`art. 626 del Codiceallo stesso modo provvede la cancelleriadella Corte di Cassazione quando l`esecuzione consegue alla decisionedella stessa Corte.

2. L`estratto del provvedimentocontiene le generalità della persona nei confronti della qualedeve essere eseguitol`imputazioneil dispositivo equando ne èil casol`attestazione che non è stata proposta impugnazioneod opposizione. All`estratto è allegata copia deidispositivi dei provvedimenti che hanno definito gli eventuali altrigradi del procedimento.

3. Allo stesso modo si procede quandola legge stabilisce che l`impugnazione non sospende l`esecuzione delprovvedimento.

4. Il pubblico ministero promuovesenza ritardo l`esecuzione del provvedimento.

29

1. Per l`esecuzione delle sentenze edei decreti di condanna la segreteria del pubblico ministero procedeai seguenti adempimenti:

a) eseguiti i necessari accertamentiiscrive ciascuna sentenza di condanna a pene detentive nel registrodelle esecuzioni; le sentenze di condanna a pene pecuniarie o asanzioni sostitutivei decreti di condanna nonché le sentenzedi condanna a pene detentive la cui esecuzione è sospesa sonoiscritti nel registro delle esecuzioni nel caso di conversione inpena detentiva o di revoca della sospensione. Con l`iscrizione èannotato il provvedimento con il quale è stata promossal`esecuzione della sentenza o del decreto di condanna;

b) forma un fascicolo con un numeroprogressivo corrispondente a quello del registronel quale sonoraccolti l`estratto indicato nell`art. 28il certificato delcasellario giudiziale riguardante il condannatoi dati acquisitipresso il servizio informatico previsto dall`art. 97 del D. Lgs.28 luglio 1989n. 271 nonché copia degli atti delprocedimento di grazia e dei provvedimenti emessi dall`autoritàgiudiziaria in sede di esecuzione. Di tutti gli atti viene formatoun indice;

c) sottopone al pubblico ministero ilfascicoloanche per l`adozione dei provvedimenti previsti dagliartt. 657 e 663 del Codice;

d) trasmette al direttore dell`istitutopenitenziario dove si trova il condannato un fogliosottoscritto dalpubblico ministerocon l`indicazione della quantità di penada eseguire e della data in cui termina l`esecuzione;

e) comunica al direttore predetto ognisuccessivo provvedimento che incida sull`esecuzione della pena.

30

1. Nei casi previsti dall`art. 660comma 2 del Codiceil magistrato di sorveglianzase accerta che ilcondannato è solvibilerestituisce gli atti al pubblicoministero.

2. Il pubblico ministero comunical`esito degli accertamenti sulla solvibilità alla Cancelleriadel giudice dell`esecuzione che provvede al rinnovo degli attiesecutivi.

31

1. Per l`esecuzione delle sanzionisostitutivela Cancelleria del magistrato di sorveglianza iscrive inapposito registro l`estratto del provvedimento che le ha disposte eforma un fascicolo nel quale sono raccolti l`estratto medesimo etutti gli atti del procedimento.

2. Allo stesso modo si procede perl`esecuzione delle misure di sicurezza diverse dalla confisca.

32

1. Il provvedimento con il qualeviene respinta la richiesta di liberazione anticipata o diliberazione condizionale è comunicatoa cura dellaCancelleriaal direttore dell`istituto di pena presso il quale ilcondannato è ristretto perché ne sia presa nota nellacartella biografica.

33

1. La Cancelleria del giudice cheemette i provvedimenti di riabilitazione o di revoca previstidall`art. 193 del D. Lgs. 28 luglio 1989n. 271 ne trasmettel`estratto per l`annotazione alla Cancelleria del giudice che haemesso la sentenza di condanna.

34

1. La Cancelleria o la segreteriadell`autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento delquale è prevista l`iscrizione nel casellario giudiziale necomunica senza ritardoanche avvalendosi di mezzi tecnici idoneil`estratto al casellario indicato nell`art. 685 del Codice.

2. Allo stesso modo la segreteria delpubblico ministero indicato nell`art. 655 comunica gli eventirelativi alla espiazione della pena di cui è previstal`iscrizione.

35

1. Il giudice istruttore e il pretoretrasmettono senza ritardo al pubblico ministero gli atti deiprocedimenti indicati nell`art. 258 del D. Lgs. 28 luglio 1989n. 271. La segreteria del pubblico ministero provvedeall`iscrizione dei procedimenti medesimi nel registro previstodall`art. 335 del Codice.

36

1. Il presente regolamento entra invigore lo stesso giorno dell`entrata in vigore del Codice diProcedura Penaleapprovato con D. P. R. 22 settembre 1988 n.447.

Il presente decretomunito del Sigillodello Statosarà inserito nella Raccolta ufficiale degli attinormativi della Repubblica italiana. E` fatto obbligo a chiunquespetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 




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