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notaio a Roma

CODICE PENALE

 

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE


TITOLO I DELLA LEGGE PENALE

 

1 Reati e pene: disposizione espressa di legge

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite (25 Cost.).

 

2 Successione di leggi penali

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (25 Cost.).

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l`esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti (77 Cost.) (dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale "nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dello stesso art. 2 cod. pen.").

 

3 Obbligatorietà della legge penale

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all`estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima (7-10; 17, 18 c.p.m.p; 1080 cod. nav.) o dal diritto internazionale.

 

4 Cittadino italiano. Territorio dello Stato

Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali , gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato .

Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato . Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

 

5 Ignoranza della legge penale

Nessuno può invocare a propria scusa l`ignoranza della legge penale (Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale "nella parte in cui non esclude dall`inescusabilità dell`ignoranza della legge penale l`ignoranza inevitabile" - Sentenza 364/1988).

 

6 Reati commessi nel territorio dello Stato

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l`azione o l`omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l`evento che è la conseguenza dell`azione od omissione.

 

7 Reati commessi all`estero

E` punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1) delitti contro la personalità dello Stato ;

2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano ;

4) delitti commessi da pubblici ufficiali (c.p.357) a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l`applicabilità della legge penale italiana .

8 Delitto politico commesso all`estero

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell`articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela (c.p.120-127 336-340 c.p.p.).

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino . E` altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

 

9 Delitto comune del cittadino all`estero

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (la pena di morte o) l`ergastolo (22), o la reclusione (23) non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato (42) Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia (c.p.128, 129; 342 c.p.p.) , ovvero a istanza (c.p.130; 341 c.p.p.) o a querela (c.p.120-126; 336-340 c.p.p.) della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che la estradizione ( 697-719 c.p.p.) di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

 

10 Delitto comune dello straniero all`estero

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli artt. 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (la pena di morte o) l`ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato (4-2), e vi sia richiesta del Ministro della Giustizia (c.p.128, 129; 342 c.p.p.), ovvero istanza (c.p.130; 341 c.p.p.) o querela (c.p.120-126 336-340 c.p.p.) della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia (c.p.112, 128 129), sempre che:

1))si trovi nel territorio dello stato ;

2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena (di morte o) dell`ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

3) l`estradizione (; 697-719 c.p.p.) di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

 

11 Rinnovamento del giudizio

Nel caso indicato nell`art. 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all`estero (138, 201).

Nei casi indicati negli artt. 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all`estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta (c.p.128; 342 c.p.p.).

 

12 Riconoscimento delle sentenze penali straniere

Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento :

1) per stabilire la recidiva (c.p.99-101) o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l`abitualità (c.p.102-104) o la professionalità nel reato (c.p.105) o la tendenza a delinquere (c.p.108);

2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria (28-37);

3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato , a misure di sicurezza personali (c.p.201-2, 215);

4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno (c.p.185), ovvero deve, comunque esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno o ad altri effetti civili.

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall`Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta (c.p.128, 342 c.p.p.). Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4.

 

13 Estradizione

L`estradizione (697-722 c.p.p.) è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali (10, 26 Cost.; 696 c.p.p.).

L`estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

L`estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.

Non è ammessa l`estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali (26 Cost.) .

 

14 Computo e decorrenza dei termini

Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

 

15 Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

 

16 Leggi penali speciali

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.

 

TITOLO II DELLE PENE

 

CAPO I

DELLE SPECIE DI PENE, IN GENERALE

 

17 Pene principali: specie

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1) (la morte);

2) l`ergastolo (c.p.22) ;

3) la reclusione (c.p.23) ;

4) la multa (c.p.24).

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni (5, 6 coord.) sono:

1) l`arresto (c.p.25) ;

2) l`ammenda (c.p.26).

 

18 Denominazione e classificazione delle pene principali

Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l`ergastolo, la reclusione e l`arresto. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l`ammenda.

 

19 Pene accessorie: specie

Le pene accessorie per i delitti sono:

1) l`interdizione dai pubblici uffici ;

2) l`interdizione da una professione o da un`arte ;

3) l`interdizione legale ;

4) l`interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ;

5) l`incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ;

6) la decadenza o la sospensione dall`esercizio della potestà dei genitori .

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

1) la sospensione dall`esercizio di una professione o di un`arte ;

2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese .

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna .

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni .

 

20 Pene principali e accessorie

Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa (183 disp. att. c.p.p.).

 

CAPO II

DELLE PENE PRINCIPALI, IN PARTICOLARE

 

21 Pena di morte

[omissis]

 

22 Ergastolo

La pena dell`ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l`obbligo del lavoro e con l`isolamento notturno.

Il condannato all`ergastolo può essere ammesso al lavoro all`aperto .

 

23 Reclusione

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l`obbligo del lavoro e con l`isolamento notturno.

Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all`aperto.

Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell`articolo precedente. (vedi art. 1 della L. 25 novembre 1962, n. 1634)

 

24 Multa

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire 10.000, né superiore a 10 milioni (c.p.133 bis).

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire 10.000 a lire 4 milioni.

 

25 Arresto

La pena dell`arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l`obbligo del lavoro e con l`isolamento notturno.

Il condannato all`arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni .

 

26 Ammenda

La pena dell`ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire 4.000 né superiore a lire 2 milioni (c.p.133 bis).

 

27 Pene pecuniarie fisse e proporzionali

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

 

CAPO III

DELLE PENE ACCESSORIE, IN PARTICOLARE

 

28 Interdizione dai pubblici uffici

L`interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L`interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d`incaricato di pubblico servizio (358);

3) dell`ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) dei gradi e delle dignità accademiche dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico ;

6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L`interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l`interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze .

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque .

La legge determina i casi nei quali l`interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi .

 

29 Casi nei quali alla condanna consegue l`interdizione dai pubblici uffici

La condanna all`ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l`interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l`interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque .

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere importa l`interdizione perpetua dai pubblici uffici

 

30 Interdizione da una professione o da un`arte

L`interdizione da una professione o da un`arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l`interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell`Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall`abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.

L`interdizione da una professione o da un`arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni (31, 139), salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge .

 

31 Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio

o di una professione o di un`arte. Interdizione

Ogni condanna per delitti commessi con l`abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3) dell`art. 28, ovvero con l`abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa la interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere :

32 Interdizione legale

Il condannato all`ergastolo è in stato di interdizione legale.

La condanna all`ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori (316 c.c.) .

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall`esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti .

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l`amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale .

32 bis Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

L`interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l`interdizione, l`ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell`imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all`ufficio .

 

32 ter Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

L`incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni .

 

32 quater Casi nei quali alla condanna consegue l`incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

Ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 316 bis, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un`attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l`incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

 

33 Condanna per delitto colposo

Le disposizioni dell`art. 29 e del secondo capoverso dell`art. 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo .

Le disposizioni dell`art. 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

 

34 Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall`esercizio di essa

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori (c.c.541, 564, 569).

La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall`esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta .

La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che ai genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui ai Titolo IX del Libro I del Codice Civile.

La sospensione dall`esercizio della potestà dei genitori importa anche l`incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio, in base alle norme del Titolo IX del Libro I del Codice Civile.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena (163), gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell`interesse dei minori.

 

35 Sospensione dall`esercizio di una professione o di un`arte

La sospensione dall`esercizio di una professione o di un`arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell`Autorità.

La sospensione dall`esercizio di una professione o di un`arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni.

Essa con consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ed essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d`arresto .

 

35 bis Sospensione dall`esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

La sospensione dall`esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l`ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell`imprenditore.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni (139) e consegue ad ogni condanna all`arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all`ufficio.

 

36 Pubblicazione della sentenza penale di condanna

La sentenza di condanna (alla pena di morte o) all`ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l`ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dai giudice (536 c.p.p.). La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d`ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi (165, 186, 347, 448, 475, 498, 501 bis, 518, 722, 727) nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti .

 

37 Pene accessorie temporanee: durata

Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato (136). Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria (79, 139).

 

38 Condizione giuridica del condannato alla pena di morte

Il condannato alla pena di morte é equiparato al condannato all`ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.

 

TITOLO III

DEL REATO

 

CAPO I

DEL REATO CONSUMATO E TENTATO

 

39 Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo Codice .

 

40 Rapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l`evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l`obbligo giuridico di impedire, equivale e cagionarlo.

 

41 Concorso di cause

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall`azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l`azione od omissione e l`evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando siano state da sole sufficienti a determinare l`evento. In tal caso, se l`azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

 

42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva

Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l`ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l`ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l`evento è posto altrimenti a carico dell`agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

 

43 Elemento psicologico del reato

Il delitto:

è doloso, o secondo l`intenzione, quando l`evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell`azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l`esistenza del delitto, è dall`agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l`intenzione, quando dall`azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall`agente;

è colposo, o contro l`intenzione, quando l`evento, anche se preveduto, non è voluto dall`agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

 

44 Condizione obiettiva di punibilità

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l`evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

 

45 Caso fortuito o forza maggiore

Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

 

46 Costringimento fisico

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l`autore della violenza .

 

47 Errore di fatto

L`errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell`agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo .

L`errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.

L`errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato .

 

48 Errore determinato dall`altrui inganno

Le disposizioni dell`articolo precedente si applicano anche se l`errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall`altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l`ha determinata a commetterlo.

 

49 Reato supposto erroneamente reato impossibile

Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell`azione o per la inesistenza dell`oggetto di essa, è impossibile l`evento dannoso pericoloso .

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l`imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza .

 

50 Consenso dell`avente diritto

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

L`esercizio di un diritto o l`adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell`Autorità del reato risponde sempre il pubblico ufficiale (c.p.357) che ha dato l`ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l`ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l`ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato su la legittimità dell`ordine .

 

52 Difesa legittima

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un`offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all`offesa

 

53 Uso legittimo delle armi

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e punibile il pubblico ufficiale (c.p.357) che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all`Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona .

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l`uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica .

 

54 Stato di necessità

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (55).

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall`altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l`ha costretta a commetterlo (611; 2045 c.c.).

 

55 Eccesso colposo

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall`ordine dell`Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

 

56 Delitto tentato

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l`azione non si compie o l`evento non si verifica (c.p.49 n.2).

Il colpevole di delitto tentato è punito: (con la reclusione da ventiquattro a trenta anni se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte) ; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l`ergastolo e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall`azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l`evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

 

57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica

Salva la responsabilità dell`autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile , il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

 

57 bis Reati commessi col mezzo della stampa non periodica

Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all`editore, se l`autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l`editore non è indicato o non è imputabile.

58 Stampa clandestina

Le disposizioni dell`articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica .

 

58 bis Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa

Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela , istanza (c.p.130; 341 c.p.p.) o richiesta (c.p.127-129; 3134; 342 c.p.p.), anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.

La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l`editore o lo stampatore ha effetto anche nei confronti dell`autore della pubblicazione per il reato da questo commesso (c.p.123, 129, 130).

Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento (c.p.p.313; 343, 344 ) per il reato commesso dall`autore della pubblicazione, fino a quando l`autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l`autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell`autore della pubblicazione.

 

CAPO II

DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO

 

59 Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

Le circostanze che attenuano (62, 62 bis, 114) o escludono la pena sono valutate a favore dell`agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti .

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell`agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa .

Se l`agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l`agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

 

60 Errore sulla persona dell`offeso

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell`agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persone offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l`età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche , della persona offesa.

 

61 Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali , le circostanze seguenti:

1) l`avere agito per motivi abietti o futili;

2) l`aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato ;

3) l`avere nei delitti colposi , agito nonostante la previsione dell`evento

4) l`avere adoperato sevizie, o l`aver agito con crudeltà verso le persone;

5) l`avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6) l`avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione (296 c.p.p.), spedito per un precedente reato

7) l`avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8) l`avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l`avere commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l`avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale (c.p.357) o una persona incaricata di un pubblico servizio (358), o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell`atto o a causa dell`adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l`avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d`opera, di coabitazione, o di ospitalità.

 

62 Circostanze attenuanti comuni

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali (15, 68), le circostanze seguenti:

1) l`avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l`avere reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui

3) l`avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall`Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale (c.p.102-104) o professionale (c.p.105), o delinquente per tendenza (c.p.108);

4) l`avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l`avere agito per conseguire o l`avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l`evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità ;

5) l`essere concorso a determinare l`evento, insieme con l`azione o l`omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l`avere, prima del giudizio (492 c.p.p.), riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l`essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell`ultimo capoverso dell`art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

 

62 bis Attenuanti generiche

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell`art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini della applicazione di questo Capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art. 62.

 

63 Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena

Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l`aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrono più circostanze aggravanti (66, 69), ovvero più circostanze attenuanti (67, 69), l`aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall`aumento o dalla diminuzione precedente .

Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l`aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ed effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo .

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla (c.p.64).

Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla (c.p.65).

 

64 Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l`aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell`aumento non può superare gli anni trenta.

 

65 Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1) (alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni);

2) alla pena dell`ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

 

66 Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti

Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell`art. 63, né comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione

2) gli anni cinque, se si tratta dell`arresto;

3) e, rispettivamente, lire 20 milioni o 4 milioni, se si tratta della multa o dell`ammenda, ovvero, rispettivamente, lire 60 milioni o 12 milioni, se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell`art. 133 bis.

 

67 Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

1) (a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte);

2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell`ergastolo.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell`art. 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

 

68 Limiti al concorso di circostanze

Salvo quanto è disposto nell`art. 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un`altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un`altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

 

69 Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti .

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti .

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze .

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole (702) ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca quella ordinaria del reato .

 

70 Circostanze oggettive e soggettive

Agli effetti della legge penale:

1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l`oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell`azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell`offeso;

2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l`offeso, ovvero che sono inerenti alla persona dei colpevole.

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità (c.p.85-98) e la recidiva (c.p.99).

 

CAPO III

DEL CONCORSO DI REATI

 

71 Condanna per più reati con unica sentenza o decreto

Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

 

72 Concorso di reati che importano l`ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee

Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell`ergastolo, si applica la detta pena con l`isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell`ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell`ergastolo con l`isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi (c.p.184).

L`ergastolano condannato all`isolamento diurno partecipa all`attività lavorativa.

 

73 Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie

Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l`ergastolo .

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero (c.p.76, 78).

 

74 Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa

Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero (c.p.78).

La pena dell`arresto è eseguita per ultima.

 

75 Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa

Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa (18-2), queste si applicano tutte distintamente e per intero.

Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione (c.p.135, 136) viene detratta dall`ammontare della multa.

 

76 Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte

Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell`art. 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.

Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli art.. 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione dell`applicazione delle misure di sicurezza (c.p.199, 240) e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Se una pena pecuniaria concorre con un`altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto

giuridico.

 

77 Determinazione delle pene accessorie

Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero (c.p.79, 80).

 

78 Limiti degli aumenti delle pene principali

Nel caso di concorso di reati preveduto dall`art. 73 la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

l) trenta anni per la reclusione;

2) sei anni per l`arresto;

3) lire 30 milioni per la multa e 6 milioni per l`ammenda, ovvero lire 125 milioni per la multa e 25 milioni per l`ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell`art. 133 bis.

Nel caso di concorso di reati preveduto dall`art. 74, la durata delle pene da applicare a norma dell`articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall`arresto.

 

79 Limiti degli aumenti delle pene accessorie

La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici (c.p.28) o dell`interdizione da una professione o da un`arte (c.p.30)

2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall`esercizio di una professione o di un`arte (c.p.35).

 

80 Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna (663 c.p.p.) .

 

81 Concorso formale. Reato continuato

E` punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge .

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche un tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest`articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti (c.p.p.533 2, 671 .; disp. att. c.p.p.).186-188 .).

82 Offesa di persona diversa da quella alla quale l`offesa era diretta

Quando, per errore nell`uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un`altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l`offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell`art. 60.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l`offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.

83 Evento diverso da quello voluto dall`agente

Fuori dai casi preveduti dall`articolo precedente, se, per errore nell`uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un`altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell`evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (43).

Se il colpevole ha cagionato altresì l`evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati (81, 586).

84 Reato complesso

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato (131, 170 2).

Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono (301), non possono essere superati i limiti massimi indicati negli artt. 78 e 79 (131, 170).

 

TITOLO IV

DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

 

CAPO I

DELLA IMPUTABILITA`

 

85 Capacità d`intendere e di volere

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile (c.p.87).

E` imputabile chi ha la capacità d`intendere e di volere.

86 Determinazione in altri dello stato d`incapacità, allo scopo di far commettere un reato

Se taluno mette altri nello stato d`incapacità d`intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d`incapacità (c.p.111, 613).

 

87 Stato preordinato d`incapacità d`intendere o di volere

La disposizione della prima parte dell`art. 85 non si applica a chi si è messo in stato d`incapacità d`intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa .

 

88 Vizio totale di mente

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d`intendere o di volere (c.p.222).

 

89 Vizio parziale di mente

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d`intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita (c.p.219).

 

90 Stati emotivi o passionali

Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l`imputabilità.

 

91 Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva la capacità d`intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

Se l`ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d`intendere o di volere, la pena è diminuita.

 

92 Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

L`ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità.

Se l`ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata (c.p.87).

 

93 Fatto commesso sotto l`azione di sostanze stupefacenti

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l`azione di sostanze stupefacenti.

 

94 Ubriachezza abituale

Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata (c.p.221, 234, 6883).

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all`uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.

L`aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l`azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all`uso di tali sostanze (c.p.221).

95 Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89.

 

96 Sordomutismo

Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d`intendere o di volere (c.p.222).

Se la capacità d`intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita (c.p.219).

 

97 Minore degli anni quattordici

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni (c.p.222-4, 224).

 

98 Minore degli anni diciotto

E` imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d`intendere e di volere, ma la pena è diminuita (c.p.2224, 223-227).

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l`interdizione dai pubblici uffici (c.p.28) per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall`esercizio della potestà dei genitori.

 

CAPO II

DELLA RECIDIVA, DELL`ABITUALITA` E PROFESSIONALITA`

NEL REATO E DELLA TENDENZA A DELINQUERE

 

99 Recidiva

Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

1) se il nuovo reato è della stessa indole (c.p.101);

2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l`esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all`esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l`aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l`aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai nn. l) e 2) del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal n. 3) dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l`aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.

 

100 Recidiva facoltativa (abrogato)

 

101 Reati della stessa indole

Agli effetti della legge penale (c.p.102, 104, 167, 172, 177), sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo Codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

 

102 Abitualità presunta dalla legge

E` dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole (c.p.101), commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un`altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all`ultimo dei delitti precedenti.

Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive (c.p.215).

 

103 Abitualità ritenuta dal giudice

Fuori del caso indicato nell`articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un`altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell`art. 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.

 

104 Abitualità nelle contravvenzioni

Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell`arresto per tre contravvenzioni della stessa indole (c.p.101), riporta condanna per un`altra contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell`art. 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.

 

105 Professionalità nel reato

Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità (c.p.102-104), riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell`art. 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

 

106 Effetti dell`estinzione del reato o della pena

Agli effetti della recidiva (99) e della dichiarazione di abitualità (c.p.102-104) o di professionalità (105) nel reato, si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena (c.p.151-177).

Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali (c.p.178, 556-3; 445-2 c.p.p.).

 

107 Condanna per vari reati con una sola sentenza

Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato si applicano anche se, per i vari reati, è pronunciata condanna con una sola sentenza.

 

108 Tendenza a delinquere

E` dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l`incolumità individuale, anche non preveduto dal Capo I del Titolo XII del Libro II di questo Codice, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell`art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell`indole particolarmente malvagia del colpevole.

La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall`infermità preveduta dagli artt. 88 e 89.

 

109 Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere

Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva (c.p.99) e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge (c.p.62 n. 3), 151, 162 bis, 164, 1793), la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l`applicazione di misure di sicurezza (c.p.216, 226, 230).

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna.

La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione (c.p.178-181) .

 

CAPO III

DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

 

110 Pena per coloro che concorrono nel reato

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

 

111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile (c.p.86, 88, 91-1, 96 n.1, 97), ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale (46, 48), risponde del reato da questa commesso; e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l`arresto in flagranza (c.p.p.380, 381), la pena è aumentata da un terzo alla metà .

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà la pena è aumentata fino alla metà o se si tratta di delitti per i quali è previsto l`arresto in flagranza , da un terzo a due terzi .

 

112 Circostanze aggravanti

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

  1. se il numero delle persone che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;

2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l`attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo

3) per chi, nell`esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

4) per chi, fuori del caso preveduto dall`art. 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l`arresto in flagranza (c.p.p.380, 381) .

La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale (111), nella commissione di un delitto per il quale è previsto l`arresto in flagranza.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino a alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi .

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei nn. 1), 2) e 3) di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

 

113 Cooperazione nel delitto colposo

Nel delitto colposo (c.p.43), quando l`evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell`art. 111 e nei nn. 3) e 4) dell`art. 112.

 

114 Circostanze attenuanti

Il giudice, qualora ritenga che l`opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli artt. 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell`esecuzione del reato, può diminuire la pena (c.p.65).

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell`art. 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei nn. 3) e 4) del primo comma e nel terzo comma dell`art. 112 .

 

115 Accordo per commettere un reato. Istigazione

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell`accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza (c.p.229).

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato , se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d`istigazione a un delitto, l`istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza (c.p.229).

 

116 Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l`evento è conseguenza della sua azione od omissione .

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita (c.p.65) riguardo a chi volle il reato meno grave.

117 Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti

Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l`offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.

 

118 Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti

Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l`intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

 

119 Valutazione delle circostanze di esclusione della pena

Le circostanze soggettive (c.p.70) le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

 

CAPO IV

DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

 

120 Diritto di querela

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d`ufficio o dietro richiesta (c.p.127, 128) o istanza (c.p.130) ha diritto di querela (c.p.p.336-340 ).

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d`infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell`inabilitato.

 

121 Diritto di querela esercitato da un curatore speciale

Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v`è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l`esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

 

122 Querela di uno fra più offesi

Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.

 

123 Estensione della querela

La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

 

124 Termine per proporre la querela. Rinuncia

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l`esercizio.

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

 

125 Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante

La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l`inabilitato, del diritto di proporre querela.

 

126 Estinzione del diritto di querela

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa (c.p.543, 597).

Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

 

127 Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica

Salvo quanto è disposto nel Titolo I del Libro II di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta (c.p.p.342) del Ministro per la Giustizia.

 

128 Termine per la richiesta di procedimento

Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell`Autorità (c.p.8-11 127, 313) , la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l`Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

Quando la punibilità di un reato commesso all`estero (4) dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato (9 10), la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

 

129 Irrevocabilità ed estensione della richiesta

La richiesta dell`Autorità è irrevocabile.

Le disposizioni degli artt. 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.

 

130 Istanza della persona offesa

Quando la punibilità del reato dipende dall`istanza della persona offesa (9, 10), l`istanza (341 c.p.p.) è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta (c.p.128, 129). Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela (c.p.120, 121; c.p.p.338, 341).

 

131 Reato complesso. Procedibilità di ufficio

Nei casi preveduti dall`art. 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.

 

TITOLO V

DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA

 

CAPO I

DELLA MODIFICAZIONE E APPLICAZIONE DELLA PENA

 

132 Potere discrezionale del giudice nell`applicazione della pena: limiti

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l`uso di tale potere discrezionale .

Nell`aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena (c.p. 23-26), salvo i casi espressamente determinati dalla legge (c.p.64-67, 73, 78, 133 bis).

 

133 Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Nell`esercizio del potere discrezionale indicato nell`articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi dall`oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell`azione;

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) dalle condizioni di vita individuale familiare e sociale del reo.

 

133 bis Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria

Nella determinazione dell`ammontare della multa o dell`ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall`articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice può aumentare (66, 78) la multa o l`ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

 

133 ter Pagamento rateale della multa o dell`ammenda

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l`ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire 30.000.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

 

134 Computo delle pene

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni (c.p.14).

Nelle condanne a pene temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lire.

 

135 Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

Quando, per qualsiasi effetto giuridico (c.p.137, 163), si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando 75.000 lire, o frazione di 75.000 lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

 

136 Modalità di conversione di pene pecuniarie

Le pene della multa e dell`ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge.

 

137 Custodia cautelare

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile (c.p.p.648) si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall`ammontare della pena pecuniaria (c.p.p.657).

La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.

 

138 Pena e custodia cautelare per reati commessi all`estero

Quando il giudizio seguito all`estero è rinnovato nello Stato (c.p.11), la pena scontata all`estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all`estero custodia cautelare , si applicano le disposizioni dell`articolo precedente

 

139 Computo delle pene accessorie

Nel computo delle pene accessorie temporanee (c.p.p.662) non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

 

140 Applicazione provvisoria di pene accessorie (abrogato) .

 

CAPO II

DELLA ESECUZIONE DELLA PENA

 

141 Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali (abrogato)

 

142 Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori (abrogato)

 

143 Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari (abrogato)

 

144 Vigilanza sull`esecuzione delle pene (abrogato)

 

145 Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato .

Sulla remunerazione, salvo che l`adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno (c.p.185);

2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato (c.p.p.188; 691);

3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

(In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro) .

 

146 Rinvio obbligatorio dell`esecuzione della pena

L`esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita (c.p.p.684):

1) se deve aver luogo contro donna incinta;

2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;

3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell`art. 286 bis, comma 1 c.p.p. .

Nel caso preveduto dal n. 2) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

 

147 Rinvio facoltativo dell`esecuzione della pena

L`esecuzione di una pena può essere differita (c.p.p.684 ) :

1) se è presentata domanda di grazia (c.p.174), e l`esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell`articolo precedente;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

Nel caso indicato nel n. 1), l`esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (c.p.p.648), anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel n. 3), il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre.

 

148 Infermità psichica sopravvenuta al condannato

Se, prima dell`esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l`esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice qualora ritenga che l`infermità sia tale da impedire l`esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario , ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario , sia ricoverato in un manicomio comune se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale (c.p.102-104), o professionale (c.p.105), o di delinquente per tendenza (108).

(La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario) .

Il provvedimento di ricovero è revocato e il condannato è sottoposto all`esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

 

149 Consiglio di patronato e Cassa delle ammende (abrogato)

 

TITOLO VI

DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA

 

CAPO I

DELLA ESTINZIONE DEL REATO

 

150 Morte del reo prima della condanna

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

 

151 Amnistia

L`amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l`esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l`amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.

La estinzione del reato per effetto dell`amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto , salvo che questo stabilisca una data diversa .

L`amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L`amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell`art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza (c.p.102, 103, 105, 108), salvo che il decreto disponga diversamente.

 

152 Remissione della querela

Nei delitti punibili a querela della persona offesa (c.p.120-126), la remissione estingue il reato.

La remissione è processuale (c.p.p.340) o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

La remissione può intervenire solo prima della condanna (c.p.p.648), salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti (542-2).

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell`atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno (c.p.185; )

153 Esercizio del diritto di remissione. Incapaci

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante (c.p.120, 121).

I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l`approvazione di questo.

Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria.

Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.

 

154 Più querelanti: remissione di uno solo

Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.

 

155 Accettazione della remissione

La remissione non produce effetto, se il querelato l`ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l`abbia ricusata.

Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell`art 153.

Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale (338, 340 c.p.p.).

 

156 Estinzione del diritto di remissione

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato .

 

157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

La prescrizione estingue il reato :

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell`arresto;

6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell`ammenda .

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato (c.p.56), tenuto conto dell`aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti (c.p.64, 66) e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti (c.p.65, 67).

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell`art. 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

 

158 Decorrenza del termine della prescrizione

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno (c.p.142) della consumazione (c.p.557); per il reato tentato, dal giorno un cui è cessata l`attività del colpevole (56); per il reato permanente o continuato, dal giorno un cui è cessata la permanenza o la continuazione (c.p.81)

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione (c.p.44), il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

 

159 Sospensione del corso della prescrizione

Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio (c.p.p.3.), e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge (c.p.p.412, 472, 71, 1758, 479).

La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta .

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l`autorità competente accoglie la richiesta .

 

160 Interruzione del corso della prescrizione

Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna (c.p.p.444, 533)o dal decreto di condanna (c.p.p.460 )

Interrompono pure la prescrizione l`ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell`arresto (c.p.p.391), l`interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l`invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l`interrogatorio (c.p.p.375), il provvedimento del giudice di fissazione dell`udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione ( c.p.p.409, 410.), la richiesta di rinvio a giudizio (c.p.p.416), il decreto di fissazione della udienza preliminare (c.p.p.418), l`ordinanza che dispone il giudizio abbreviato (c.p.p.440), il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena (c.p.p.447), la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo (c.p.p.450 566), il decreto che dispone il giudizio immediato (456 c.p.p.), il decreto che dispone il giudizio (c.p.p.429) e il decreto di citazione a giudizio (c.p.p.555, 601)

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall`ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell`art. 157 possono essere prolungati oltre la meta.

 

161 Effetti della sospensione e della interruzione

La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

Quando per più reati connessi si procede congiuntamente (c.p.p.12, 17), la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.

 

162 Oblazione nelle contravvenzioni

Nelle contravvenzioni, (c.p.39, 650 segg.) per le quali la legge stabilisce la sola pena dell`ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell`apertura del dibattimento (c.p.p.492), ovvero prima del decreto di condanna (c.p.p.460), una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

 

162 bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell`arresto o dell`ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell`apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell`ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell`ammenda.

L`oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell`art. 99, dall`art. 104 o dall`art. 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all`inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado (c.p.p.523).

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

 

163 Sospensione condizionale della pena

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all`arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell`art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l`esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell`art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell`art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi.

 

164 Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell`art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione (c.p.178), né al delinquente o contravventore abituale (c.p.102-104) o professionale (c.p.105);

2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale (c.p.215) perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa .

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca (c.p.240).

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell`infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall`art. 163 .

 

165 Obblighi del condannato

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all`adempimento dell`obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull`ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno (c.p.185, 186) può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all`eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all`adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

 

166 Effetti della sospensione

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie (c.p.19).

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l`applicazione di misure di prevenzione, né d`impedimento all`accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

 

167 Estinzione del reato

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole (c.p.101), e adempie gli obblighi impostigli (c.p.165), il reato è estinto.

In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene .

 

168 Revoca della sospensione

Salva la disposizione dell`ultimo comma dell`art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto (c.p. 674 c.p.p.) qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole (c.p.101), per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli (c.p.165);

2) riporti un`altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall`art. 163.

Qualora il condannato riporti un`altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall`art. 163, il giudice, tenuto conto dell`indole e della gravità del reato, può revocare l`ordine di sospensione condizionale della pena.

 

169 Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto (la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena) , il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell`art. 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell`art. 164.

Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta .

 

170 Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all`altro reato.

La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso (c.p.84).

L`estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l`aggravamento di pena derivante dalla connessione (c.p.61 n. 2).

 

CAPO II

DELLA ESTINZIONE DELLA PENA

 

171 Morte del reo dopo la condanna

La morte del reo, avvenuta dopo la condanna , estingue la pena.

 

172 Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo

La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non Inferiore a dieci anni.

La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l`estinzione dell`una e dell`altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione .

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena .

Se l`esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati (c.p.71) si ha riguardo, per l`estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.

L`estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell`art. 99, o di delinquenti abituali (c.p.102, 103), professionali (c.p.105) o per tendenza (c.p.108); ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per I estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole (101).

 

173 Estinzione delle pene dell`arresto e dell`ammenda per decorso del tempo

Le pene dell`arresto e dell`ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell`art. 99, ovvero di delinquenti abituali (c.p.102, 103), professionali (c.p.105) o per tendenza (c.p.108).

Se, congiuntamente alla pena dell`arresto, è inflitta la pena dell`ammenda, per l`estinzione dell`una e dell`altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l`arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell`articolo precedente.

 

174 Indulto e grazia

L`indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un`altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie (c.p.19), salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

Nel concorso di più reati, l`indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati (c.p.71).

Si osservano, per l`indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell`art. 151.

175 Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a 1 milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell`art. 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale (c.p.p.533-3) .

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell`art. 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l`ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato (674 c.p.p.).

 

176 Liberazione condizionale

Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale (682 c.p.p.), se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni .

Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell`art. 99, il condannato per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli .

n condannato all`ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena .

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all`adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (c.p.185, 186), salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell`impossibilità di adempierle.

 

177 Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena

Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata , se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole (c.p. 101) ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata disposta a termini dell`art. 230, n. 2). In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale .

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all`ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali (c.p.215), ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

 

178 Riabilitazione

La riabilitazione (c.p.p.683) estingue le pene accessorie (c.p.19) ed ogni altro effetto penale della condanna (c.p.106, 109 n.4), salvo che la legge disponga altrimenti (164 n.2).

 

179 Condizioni per la riabilitazione

La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è di dieci anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell`art. 99.

Il termine è, parimenti, di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali (c.p.102, 103), professionali (c.p.105) o per tendenza (108) e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l`ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (216).

La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:

1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza (c.p.215), tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato (c.p.235) ovvero di confisca (c.p.240), e il provvedimento non sia stato revocato;

2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (c.p.185, 186), salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

 

180 Revoca della sentenza di riabilitazione

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, od un`altra pena più grave (c.p.p.683).

 

181 Riabilitazione nel caso di condanna all`estero

Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell`art. 12.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

 

182 Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena

Salvo che la legge disponga altrimenti (c.p.155, 556), l`estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

 

183 Concorso di cause estintive

Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.

Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.

Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l`estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

 

184 Estinzione della pena (di morte), dell`ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati

Quando, per effetto di amnistia (c.p.151), indulto o grazia (c.p.174), la pena (di morte o) dell`ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subìto l`isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell`art. 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.

Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all`ergastolo, non si applica l`isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell`art. 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell`isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.

 

TITOLO VII

DELLE SANZIONI CIVILI

 

185 Restituzioni e risarcimento del danno

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui (c.c.2043-2054).

186 Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna

Oltre quanto è prescritto nell`articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato (c.p.p.543, 694).

 

187 Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto

L`obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.

 

188 Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al rimborso

Il condannato è obbligato a rimborsare all`erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena (c.p.145; c.p.p.535, 692), e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

L`obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.

 

189 Ipoteca legale; sequestro

Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell`imputato a garanzia del pagamento:

1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all`erario dello Stato;

2) delle spese del procedimento;

3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena

4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l`infermità

5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali

6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L`ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l`ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell`imputato.

Gli effetti dell`ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l`imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell`ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

190 Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile

Le garanzie stabilite nell`articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell`imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell`articolo precedente.

191 Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro

Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell`ordine seguente (3202 c.p.p.):

1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l`infermità;

2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;

3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;

4) le spese del procedimento;

5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette

6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all`erario dello Stato.

192 Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell`art. 189 (2901 c.c.; 32o2

c.p.p.).

193 Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato

Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell`ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell`art. 189 (320 c.p.p.).

Nondimeno, per la revoca dell`atto, è necessaria la prova della mala fede dell`altro contraente (2901 c.c.).

194 Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell`art. 189 (3202 c.p.p.), qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.

La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell`ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell`atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell`altro contraente (2901 c.c.).

Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.

195 Diritti dei terzi

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili (2901 c.c.).

196 Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente

Nei reati commessi da chi è soggetto all`altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell`autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all`ammontare della multa o dell`ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.

Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell`art. 136.

197 Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende

Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l`amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell`interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all`ammontare della multa o dell`ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell`art. 136.

198 Effetti dell`estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili

L`estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato (185), salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.

 

TITOLO VIII DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA

 

CAPO I DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI

SEZIONE I Disposizioni generali

 

199 Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti (25-3 Cost.).

200 Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.

Tuttavia l`applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l`espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

201 Misure di sicurezza per fatti commessi all`estero

Quando, per un fatto commesso all`estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato (7-11), è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.

Nel caso indicato nell`art. 12, n. 3), l`applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all`accertamento che la persona sia socialmente pericolosa (203) .

202 Applicabilità delle misure di sicurezza

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose (203), che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.

La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato (49, 115).

203 Pericolosità sociale

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell`articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell`art. 133.

204 Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta (abrogato)

205 Provvedimento del giudice

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.

Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

1) nel caso di condanna, durante l`esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all`esecuzione della pena;

2) (nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza) ;

3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge (109, 210).

206 Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza

Durante l`istruzione o il giudizio , può disporsi che il minore di età, o l`infermo di mente, o l`ubriaco abituale, o la persona dedita all`uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio (223) o in un manicomio giudiziario (222) o in una casa di cura e di custodia (219).

Il giudice revoca l`ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.

Il tempo dell`esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.

207 Revoca delle misure di sicurezza personali

Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose (203; 679 c.p.p.).

La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

208 Riesame della pericolosità

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa (203).

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti (679 c.p.p.).

209 Persona giudicata per più fatti

Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, e ordinata una sola misura di sicurezza.

Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o più delle misure di sicurezza stabilite dalla legge

(Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge) .

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata l`esecuzione.

 

210 Effetti della estinzione del reato o della pena

L`estinzione del reato (c.p.150, 170) impedisce l`applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l`esecuzione.

L`estinzione della pena (171-181) impedisce l`applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo (c.p.109, 205-2 n. 3), ma non impedisce l`esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata (c.p.216, 228).

Qualora per effetto di indulto o di grazia (c.p.174) non debba essere eseguita (la pena di morte , ovvero), in tutto o in parte, la pena dell`ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata (c.p.228) per un tempo non inferiore a tre anni.

 

211 Esecuzione delle misure di sicurezza

Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta (220-2).

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile (648 c.p.p.).

L`esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.

 

212 Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza

L`esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile (c.p.83) è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l`esecuzione della pena.

Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva (c.p.2 152) è colpita da un`infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario , ovvero in una casa di cura e di custodia (c.p.219).

Quando sia cessata la infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa (c.p.203), ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p.216), ovvero a un riformatorio giudiziario (c.p.223), se non crede di sottoporla a libertà vigilata (c.p.228).

Se l`infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva (c.p.215 n. 3) o a cauzione di buona condotta (c.p.237), e l`infermo viene ricoverato in un manicomio comune , cessa l`esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l`infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa (c.p.203).

 

213 Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive.

Regime educativo, curativo e di lavoro

Le misure di sicurezza detentive (c.p.215 n.2) sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.

Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.

In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.

Il lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento (c.p.145, 188).

Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari , si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità.

 

214 Inosservanza delle misure di sicurezza detentive

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva (c.p.215) si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia (c.p.219).

 

SEZIONE II

Disposizioni speciali

 

215 Specie

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

1) l`assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p.216-218);

2) il ricovero in una casa di cura e di custodia (c.p.219-221);

3) il ricovero in un manicomio giudiziario (c.p.222)

4) il ricovero in un riformatorio giudiziario (c.p.223-227).

Sono misure di sicurezza non detentive:

1) la libertà vigilata (c.p.228-232)

2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province (c.p.233);

3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche (c.p.234);

4) l`espulsione dello straniero dallo Stato (c.p.235).

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l`assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

 

216 Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali (c.p.102, 103), professionali (c.p.105) o per tendenza (c.p.108),

2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere

3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge (c.p.212, 223, 226, 231).

 

217 Durata minima

L`assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali (c.p.102, 103), la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali (c.p.105) di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza (c.p.108).

 

218 Esecuzione

Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali (102, 103) o professionali (105) e quelli per tendenza (108) sono assegnati a sezioni speciali.

Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. n provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione (c.p.p.679).

 

219 Assegnazione a una casa di cura e di custodia

Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica (c.p.89) o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti (c.p.95), ovvero per cagione di sordomutismo (c.p.96), è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione .

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge (la pena di morte o) la pena dell`ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni .

Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa (c.p.203), il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi, tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata (c.p.228). Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti .

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

 

220 Esecuzione dell`ordine di ricovero

L`ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d`infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell`articolo precedente.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all`esecuzione della pena.

 

221 Ubriachi abituali

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva (c.p.215 n.2), i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale (c.p.94), o per delitti commessi sotto l`azione di sostanze stupefacenti all`uso delle quali siano dediti, sono ricoverati un una casa di cura e di custodia .

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata (c.p.228).

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.

 

222 Ricovero in un manicomio giudiziario

Nel caso di proscioglimento per infermità psichica (c.p.88), ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti (c.p.95), ovvero per sordomutismo (c.p.96), è sempre ordinato il ricovero dell`imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all`Autorità di pubblica sicurezza .

La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce (la pena di morte o) l`ergastolo, ovvero di cinque, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l`esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell`articolo stesso.

 

223 Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.

Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno , ad essa è sostituita la libertà vigilata (c.p.228), salvo che il giudice ritenga di ordinare l`assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro (c.p.216).

 

224 Minore non imputabile

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso (c.p.203), il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata (c.p.228).

Se, per il delitto, la legge stabilisce (la pena di morte o) l`ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni .

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell`art. 98.

 

225 Minore imputabile

Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile (c.p.98), il giudice può ordinare che, dopo l`esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata (c.p.228, 232), tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell`articolo precedente.

E` sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d`imputabilità.

 

226 Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale (c.p.102, 103) o professionale (105), ovvero delinquente per tendenza (c.p.108); e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno , il giudice ne ordina l`assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p.216).

La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario (c.p.212).

 

227 Riformatori speciali

Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso, questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari .

Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.

 

228 Libertà vigilata

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata (c.p.p.679) è affidata all`Autorità di pubblica sicurezza.

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati (disp. att. c.p.p.).190).

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.

 

229 Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata

Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni (c.p.212 n.2, 2154, 219 n.3, 221n.2, 224, 225, 230 n2, 233 n.3, 234 n.3, 692n.2, 701, 713, 718 n.2) , la libertà vigilata può essere ordinata:

1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;

2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato (c.p.49, 115).

 

230 Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata

La libertà vigilata è sempre ordinata :

1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;

2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale (c.p.176);

3) se il contravventore abituale (c.p.104) o professionale (c.p.105), non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;

4) negli altri casi determinati dalla legge.

Nel caso in cui sia stata disposta l`assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p.216), il giudice, al termine dell`assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta (c.p.237).

 

231 Trasgressione degli obblighi imposti

Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell`art. 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta (c.p.237).

Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l`assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (216), ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario (c.p.223).

 

232 Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata

La persona di età minore o in stato di infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.

Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è ordinato o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio (c.p.223), o nella casa di cura e di custodia (c.p.219).

Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato d`infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.

 

233 Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province

Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato (c.p.241-313) o contro l`ordine pubblico (c.p.414-421), ovvero di un delitto commesso per motivi politici (c.p.83) o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province, designati dal giudice (c.p.p.533, 679; disp. att. c.p.p.). 191).

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata (c.p.228).

 

234 Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.

Il divieto è sempre aggiunto alla pena , quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale (c.p.94, 688) o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.

Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata (c.p.228 segg.) o la prestazione di una cauzione di buona condotta (c.p.237).

 

235 Espulsione dello straniero dallo Stato

L`espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge , quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni (c.p.p.533, 679).

Allo straniero che trasgredisce all`ordine di espulsione, pronunciato dal giudice si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all`ordine di espulsione emanato dall`Autorità amministrativa.

 

CAPO II

Delle misure di sicurezza patrimoniali

 

236 Specie: regole generali

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

1) la cauzione di buona condotta (c.p.237-239);

2) la confisca (c.p.240).

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli artt. 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e n. 3) del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell`art. 200 e quelle dell`art. 210.

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli artt. 202, 203, 204 (prima parte) e 207.

 

237 Cauzione di buona condotta

La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, né superiore a lire quattro milioni.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale .

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

 

238 Inadempimento dell`obbligo di prestare cauzione

Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata (c.p.228; c.p.p.679).

 

239 Adempimento o trasgressione dell`obbligo di buona condotta

Se, durante l`esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell`arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca, e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende.

 

240 Confisca

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto .

E` sempre ordinata la confisca (c.p.416 bis-7, 446, 722, 727, c.p.p.445-1):

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

2) delle cose, la fabbricazione, l`uso, il porto, la detenzione o l`alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del n. 1) del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del n. 2) non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l`uso, il porto, la detenzione o l`alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

 

Segue




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