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Repubblica Italiana



LEGISLAZIONE
SUL
DIRITTO D'AUTORE





Gazz. Uff. 16 luglio 1941n. 166.

L. 22 aprile 1941n. 633 (1).

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (1/circ).

 

TITOLO I - Disposizioni sul diritto di autore:

Capo I - Opere protette - Artt. 1 - 5

Capo II - Soggetti del diritto - Artt. 6 - 11

Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore:

Sez. I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera - Artt. 12 - 19

Sez. II - Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore(Diritto morale dell'autore) - Artt. 20 - 24

Sez. III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera - Artt. 25 - 32

Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere:

Sez. I - Opere drammatico-musicalicomposizioni musicali con paroleopere coreografiche e pantomimiche - Artt. 33 - 37

Sez. II - Opere collettiveriviste e giornali . 38 - 43

Sez. III - Opere cinematografiche - Artt. 44 - 50

Sez. IV - Opere radiodiffuse - Artt. 51 - 60

Sez. V - Opere registrate su apparecchi meccanici- Artt- 61 - 64

Capo V - Utilizzazioni libere - Artt. 65 - 71

TITOLO II - Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore:

Capo I - Diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi 72 - 78

Capo II - Diritti relativi alla emissione radiofonica- Artt- Artt. 79

Capo III - Diritti degli autoridegli interpreti e degli artisti esecutori - Artt. 85 - 85

Capo IV - Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali - Artt- Artt. 86

Capo V - Diritti relativi alle fotografie - Artt. 87 - 92

Capo VI - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto:

Sez. I - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare - Artt- Artt. 93 - 95

Sez. II - Diritti relativi al ritratto - Artt. 96 - 98

Capo VII - Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria - Artt. 99

Capo VIII - Protezione del titolodelle rubrichedell'aspetto esterno dell'operadegli articoli e di notizie. Divieto di taluni atti di concorrenza sleale. 100 - 102

TITOLO III - Disposizioni comuni:

Capo I - Registri di pubblicità e deposito delle opere- Artt- Artt. 103 - 106

Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione:

Sez. I - Norme generali - Artt. 107 - 114

Sez. II - Trasmissione a causa di morte . 115 - 117

Sez. III - Contratto di edizione - Artt. 118 - 135

Sez. IV - Contratto di rappresentazione e di esecuzione - Artt. 136 - 141

Sez. V - Ritiro dell'opera dal commercio - Artt. 142 - 143

Sez. VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative - Artt- Artt. 144 - 155

Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie:

Sez. I - Difese e sanzioni civili:

§ 1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica - Artt. 156 - 167

§ 2. - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale - Artt- Artt. 168 - 170

Sez. II - Difese e sanzioni penali - Artt. 171 - 174

TITOLO IV - Diritto demaniale - Artt. 175 - 179

TITOLO V - Enti di diritto pubblico per la pubblicazione e l'esercizio del diritto di autore- Artt. 180 - 184

TITOLO VI - Sfera di applicazione della legge - Artt. 185 - 189

TITOLO VII - Comitato consultivo permanente per il diritto di autore - Artt. 190 - 195

TITOLO VIII - Disposizioni generalitransitorie e finali - Artt. 196 - 206

 

 

Appendice - Direttiva Europea del 1996sulla tutela delle Banche Dati

 

 

TITOLO I (1/a)

Disposizioni sul diritto d'autore

Capo I - Opere protette

 

1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengonoalla letteraturaalla musicaalle arti figurativeall'architetturaal teatro ed alla cinematografiaqualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione diBerna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20giugno 1978n. 399 (1/b).

 

 

2. In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterariedrammatichescientifichedidattichereligiosetanto se in forma scritta quantose orale;

2) le opere e le composizioni musicalicon o senza parolele opere drammatico-musicali e levariazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimichedelle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della sculturadella pitturadell'arte del disegnodella incisione e delle arti figurativesimilaricompresa la scenografiaanche se applicata all'industriasempreché il loro valore artistico siascindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematograficamuta o sonorasempreché non si tratti di semplicedocumentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografiasempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II(1/c);

8) i programmi per elaboratorein qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato dicreazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e iprincipi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programmacompresi quelli alla base delle sueinterfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione delprogramma stesso (1/d).

 

3. Le opere collettivecostituite dalla riunione di opere o di parti di opereche hanno carattere dicreazione autonomacome risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterarioscientificodidatticoreligiosopolitico od artisticoquali le enciclopediei dizionarile antologieleriviste e i giornalisono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei dirittidi autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

 

4. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originariasono altresì protette le elaborazioni dicarattere creativo dell'opera stessaquali le traduzioni in altra linguale trasformazioni da una in altraforma letteraria od artisticale modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanzialedell'opera originariagli adattamentile riduzionii compendile variazioni non costituenti operaoriginale.

 

5. Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delleAmministrazioni pubblichesia italiane che straniere.

 

Capo II - Soggetti del diritto

 

6. Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'operaqualeparticolare espressione del lavoro intellettuale.

 

 

7. È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratorenei limiti del suo lavoro.

 

8. È reputato autore dell'operasalvo prova contrariachi è in essa indicato come tale nelle formed'usoovveroè annunciato come tale nella recitazioneesecuzionerappresentazione o radio-

diffusione dell'opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimoil nome d'artela sigla o il segno convenzionaleche sianonotoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero (2).

 

9. Chi abbia rappresentatoeseguito o comunque pubblicato un'opera anonimao pseudonimaèammesso a far valere i diritti dell'autorefinché non sia rivelato.

Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo commadell'articolo precedente.

 

 

10. Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più personeil diritto diautore appartiene in comune a tutti i coautori.

Le parti indivise si presumono di valore egualesalvo la prova per iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltroessere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicataseineditané può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazionesenza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautorilapubblicazionela modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autoritàgiudiziariaalle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

 

11. Alle amministrazioni dello Stato... (3)alle Province ed ai Comunispetta il diritto di autore sulleopere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucrosalvo diverso accordo congli autori delle opere pubblicatenonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccoltadei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

 

Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore

Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera

 

12. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originaleoderivatonei limiti fissati da questa leggeed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicatinegli articoli seguenti.

È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

 

12-bis. Salvo patto contrarioqualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratoredipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoroquesti ètitolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato (3/a).

 

 

13. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasimezzocome la copiatura a manola stampala litografiala incisionela fotografiala fonografialacinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

 

14. Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale inopera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

 

 

15. Il diritto esclusivo di eseguirerappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzionelarappresentazione o la recitazionecomunque effettuatesia gratuitamente che a pagamentodell'operamusicaledell'opera drammaticadell'opera cinematograficadi qualsiasi altra opera di pubblicospettacolo e dell'opera orale.

Non è considerata pubblica la esecuzionerappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchiaordinaria della famigliadel convittodella scuola o dell'istituto di ricoveropurché non effettuata ascopo di lucro.

 

15-bis. 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzionerappresentazione o recitazionedell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenzaformalmente istituiti nonchédelle associazioni di volontariatopurché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non venganoeffettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE)e le associazioni di categoria interessatela misura del compenso sarà determinata con decreto delPresidente del Consiglio dei ministrida emanare sentito il Ministro dell'interno.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17comma 3della legge 23 agosto 1988n. 400sentite le competenti Commissioni parlamentarisono stabiliti icriteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogoalla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorreprescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituitidall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei socied invitatida contenere in un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alladata della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da partedegli artistiinterpreti o esecutoried a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato(3/b).

 

 

16. 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanzaquali il telegrafoil telefonola radiola televisione ed altri mezzi analoghi e comprende lacomunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo (3/c).

 

16-bis. 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza chea norma della legislazione sulletelecomunicazionisono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblicoo riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizionicomparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;

b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilitàdell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmidestinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta alsatellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificatavi ècomunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione dellatrasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o diterzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio diuno stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema dicomunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:

1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situatanel territorio nazionalela comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I dirittiriconosciuti dalla presente leggerelativi alla radiodiffusione via satellitesono esercitati nei confrontidel soggetto che gestisce la stazione;

2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membrodell'Unione europeama la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismodi radiodiffusione situato in Italiala comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorionazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dallapresente leggerelativi alla radiodiffusione via satellitesono esercitati nei confronti del soggetto chegestisce l'organismo di radiodiffusione;

c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultaneainvariata ed integraleper il tramite di unsistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevatedestinata al pubblicodi un'emissioneprimaria radiofonica o televisiva comunque diffusaproveniente da un altro Stato membro dell'Unioneeuropea e destinata alla ricezione del pubblico (3/d).

 

 

17. 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commerciodi porre incircolazione o comunque a disposizione del pubblicocon qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolol'opera ogli esemplari di essa e comprendealtresìil diritto esclusivo di introdurrea fini di distribuzionenelterritorio degli Stati dell'Unione europea le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuitaeffettuata oconsentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o diricerca scientifica (3/e).

 

 

18. Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di modificazionedi elaborazione e ditrasformazione dell'opera previste nell'art. 4.

L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.

 

18-bis. 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originalidi copie o disupporti di operetutelate dal diritto d'autorefatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini delconseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originalidi copie o disupporti di operetutelate dal diritto d'autorefatta da istituzioni aperte al pubblicoper un periodo ditempo limitatoa fini diversi da quelli di cui al comma 1.

3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.

4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi formadegli originalidi copie o di supporti delle opere.

5. L'autoreanche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di operecinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimentoconserva il diritto di ottenereun'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario ènullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16primo commadel regolamentodetto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 deldecreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945n. 440 (3/f).

6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arteapplicata (3/g).

 

19. I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno diessi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti (3/cost).

 

Sezione II - Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore (Diritto moraledell'autore)

 

20. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'operaprevisti nelledisposizioni della sezione precedenteed anche dopo la cessione dei diritti stessil'autore conserva ildiritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazionemutilazione od altramodificazioneed a ogni atto a danno dell'opera stessache possano essere di pregiudizio al suo onoreo alla sua reputazione (3/h).

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendesseronecessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che sirendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Peròse all'opera sia riconosciuto dallacompetente autorità statale importante carattere artisticospetteranno all'autore lo studio e l'attuazionedi tali modificazioni.

 

21. L'autore di un'opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere ingiudizio la sua qualità di autore.

Nonostante qualunque precedente patto contrariogli aventi causa dell'autore che si sia rivelato nedovranno indicare il nome nelle pubblicazioniriproduzionitrascrizioniesecuzionirappresentazionirecitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

 

22. I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è piùammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.

 

23. Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valeresenza limite ditempodal coniuge e dai figliein loro mancanzadai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendentidiretti; mancando gli ascendenti ed i discendentidai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

L'azionequalora finalità pubbliche lo esiganopuò altresì essere esercitata dal Ministro per la culturapopolare (4) sentita l'associazione sindacale competente (5).

 

24. Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stessesalvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.

Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazionele opere inedite non possono esserepubblicate prima della sua scadenza.

Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissensodecide l'autoritàgiudiziariasentito il Pubblico Ministero. È rispettatain ogni casola volontà del defuntoquando risultida scritto.

Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo deltitolo terzo.

 

Sezione III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera (6)

 

25. I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine delcinquantesimo anno solare dopo la sua morte (6/a).

 

26. Nelle opere indicate nell'art. 10nonché in quelle drammatico-musicalicoreografiche epantomimichela durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o deicollaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.

Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratoresidetermina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come untutto è di cinquant'anni dalla prima pubblicazionequalunque sia la forma nella quale la pubblicazione èstata effettuatasalve le disposizioni dell'art. 3per le rivistei giornali e le altre opere periodiche (6/a).

 

27. Nelle opere anonime o pseudonimefuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8la durata deidiritti di utilizzazione economica è di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazionequalunque sia laforma nella quale essa è stata effettuata.

Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle personeindicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autorenelle forme stabilite dall'articolo seguentesiapplica il termine di durata determinato nell'art. 25 (6/b).

 

27-bis. [La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalledisposizioni della presente Sezione si computanei rispettivi casia decorrere dal 1° gennaio dell'annosuccessivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma] (6/b) (6/c).

 

28. Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economicalarivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letterariascientifica edartistica presso il Ministero della cultura popolare (6/d)secondo le disposizioni stabilite nelregolamento.

La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effettoapartire dalla data del deposito della denunciadi fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'operacome anonima o pseudonima.

 

29. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettantia termini dell'art. 11alleamministrazioni dello Stato... (7) alle Provinceai Comunialle accademieagli enti pubblici culturalinonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucroè di vent'anni a partire dalla primapubblicazionequalunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per lecomunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturalitale durata èridotta a due annitrascorsi i qualil'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

 

30. Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamentein tempi diversiladurata dei diritti di utilizzazione economicache sia fissata ad annidecorre per ciascuna parte o perciascun volume dall'anno di pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.

Se si tratta di opera collettivaperiodicaquale la rivista o il giornalela durata dei diritti è calcolataegualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.

 

31. Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autoreche non ricadono nellaprevisione dell'articolo 85-terla durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni apartire dalla morte dell'autore (8).

 

 

32. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44i diritti di utilizzazione economica dell'operacinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultimapersona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artisticogli autori della sceneggiaturaivicompreso l'autore del dialogoe l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzatanell'opera cinematografica o assimilata (8/a).

 

32-bis. I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimoanno dopo la morte dell'autore (8/b).

 

32-ter. I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni dellapresente sezione si computanonei rispettivi casia decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo aquello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma (8/c).

 

Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere

Sezione I - Opere drammatico-musicalicomposizioni musicali con paroleopere coreografiche epantomimiche

 

33. In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratoririspetto alle opere lirichealle operetteaimelologhialle composizioni musicali con paroleai balli e balletti musicalisi applicano le disposizionidei tre successivi articoli.

 

 

34. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicalesalvi tra leparti i diritti derivanti dalla comunione.

Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributoletterario o musicale.

Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quartidel valore complessivo dell'opera.

Nelle operettenei melologhinelle composizioni musicali con parolenei balli e balletti musicaliilvalore dei due contributi si considera uguale.

Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria operasalvo il disposto degli articoli seguenti.

 

35. L'autore della parte letteraria non può disporneper congiungerla ad altro testo musicaleall'infuoridei casi seguenti:

1) allorchédopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria alcompositorequesti non lo ponga in musica nel termine di cinque annise si tratta di libretto per operalirica o per operettae nel termine di un annose si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere inmusica;

2) allorchédopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essereeseguita o rappresentataessa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numeroprecedentesalvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione orappresentazione ai sensi degli artt. 139 e 141;

3) allorchédopo una prima rappresentazione od esecuzionel'opera cessi di essere rappresentata odeseguita per il periodo di dieci annise si tratta di opera liricaoratoriopoema sinfonico od operetta oper il periodo di due annise si tratta di altra composizione.

Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.

 

36. Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista lalibera disponibilitàsenza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel commaprecedenteil rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermoma l'opera stessanon può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.

 

37. Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musicadi parole o di danze odi mimicaquali le riviste musicali ed opere similiin cui la parte musicale non ha funzione o valoreprincipalel'esercizio dei diritti di utilizzazione economicasalvo patto contrariospetta all'autore dellaparte coreografica o pantomimicaenelle riviste musicaliall'autore della parte letteraria.

Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere ledisposizioni degli articoli 35 e 36.

 

Sezione II - Opere collettiveriviste e giornali

 

38. Nell'opera collettivasalvo patto in contrarioil diritto di utilizzazione economica spetta all'editoredell'opera stessasenza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione dell'art. 7.

Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria operaseparatamentecon la osservanza dei patti convenuti ein difettodelle norme seguenti.

 

39. Se un articolo è inviato alla rivista o giornaleper essere riprodottoda persona estranea allaredazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattualil'autore riprende il dirittodi disporre liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mesedall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.

Trattandosi di articolo fornito da un redattoreil direttore della rivista o giornale ne può differire laproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di seimesi dalla consegna del manoscrittol'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o perestratto separatose si tratta di giornaleed anche in altro periodicose si tratta di rivista.

 

40. Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha dirittosalvo patto contrariocheil suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.

Nei giornali questo diritto non competesalvo patto contrarioal personale della redazione.

 

41. Senza pregiudizio della applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20il direttore del giornaleha dirittosalvo patto contrariodi introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di formache sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.

Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autorequesta facoltà si estende allasoppressione o riduzione di parti di detto articolo.

 

 

42. L'autore dell'articoloo altra operache sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto diriprodurlo in estratti separati o raccolti in volumepurché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto ela data di pubblicazione. Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornalil'autoresalvo pattocontrarioha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.

 

43. L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire imanoscritti degli articoli non riprodottiche gli siano pervenuti senza sua richiesta.

 

Sezione III - Opere cinematografiche

 

44. Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggettol'autore dellasceneggiatural'autore della musica ed il direttore artistico.

 

45. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi haorganizzato la produzione stessanei limiti indicati dai successivi articoli.

Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicolacinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'art. 103prevale lapresunzione stabilita nell'articolo medesimo.

 

46. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economicaspettante al produttoreha per oggetto losfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

Salvo patto contrarioil produttore non può eseguire o proiettare elaborazionitrasformazioni otraduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44.

Gli autori della musicadelle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hannodiritto di percepiredirettamente da coloro che proiettano pubblicamente l'operaun compensoseparato per la proiezione.

Il compenso è stabilitoin difetto di accordo fra le partisecondo le norme del regolamento.

Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artisticoqualora non vengano retribuitimediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematograficahanno dirittosalvopatto contrarioquando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente colproduttorea ricevere un ulteriore compensole cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordida concludersi tra le categorie interessate.

 

46-bis. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46in caso di cessione del diritto di diffusione alproduttorespetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degliorganismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione alpubblico via eterevia cavo e via satellite.

2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nelcomma 1 e nell'articolo 18-biscomma 5agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso acarico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente inlingua straniera spettaaltresìun equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione oadattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.

4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 12 e 3 non è rinunciabile ein difetto di accordo daconcludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16primo commadelregolamentoè stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20luglio 1945n. 440 (8/d).

 

47. Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifichenecessarie per il loro adattamento cinematografico.

L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'operacinematograficaquando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'art.44 della presente leggeè fatto da un collegio di tecnici nominato dal Ministro per la cultura popolare(9) secondo le norme fissate dal regolamento.

Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

 

48. Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomicon la indicazione della loroqualità professionale e del loro contributo nell'operasiano menzionati nella proiezione della pellicolacinematografica.

 

49. Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunqueutilizzarle separatamentepurché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spettaal produttore.

 

50. Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giornodella consegna della parte letteraria o musicaleo non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dalcompimentogli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

 

Sezione IV - Opere radiodiffuse

 

51. In ragione della natura e dei fini della radiodiffusionecome servizio riservato allo Statoche loesercita direttamente o per mezzo di concessioniil diritto esclusivo di radiodiffusionedirettamente ocon qualsiasi mezzo intermediarioè regolato dalle norme particolari seguenti.

 

 

52. L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di operedell'ingegno dai teatridalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblicoalle condizioni e nei limitiindicati nel presente articolo e nei seguenti.

I proprietarigli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e leprove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

È necessario il consenso dell'autoreper radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazionistagionali delle opere non nuove.

Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatrio altro luogopubblico.

 

53. Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesiil diritto dell'enteindicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana eper i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.

Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o daiprogrammi pubblicati prima dell'inizio della stagione.

 

54. L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecnichee di esclusivaspettanza degli organi dello Stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusionicon i poteri stabilitidall'art. 2capoversodella L. 14 giugno 1928n. 1352 (10)e dell'art. 2 del R.D.L. 3 febbraio 1936n.654convertito nella L. 4 giugno 1936n. 1552 (11).

Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.

 

55. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua operal'ente esercente èautorizzato a registrare su disco o su nastro metallico o con procedimento analogo l'opera stessaalfine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecnichepurché la registrazione suddettasiadopo l'usodistrutta o resa inservibile.

 

56. L'autore dell'opera radiodiffusaai termini degli articoli precedentiha il diritto di ottenere dall'enteesercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsinel caso didisaccordo tra le partidall'autorità giudiziaria.

La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo diconciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.

 

57. Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.

Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite oripetute.

 

58. Per l'esecuzione in pubblici esercizia mezzo di apparecchi radioriceventi sonorimuniti dialtoparlantedi opere radiodiffuseè dovuto all'autore un equo compensoche è determinatoperiodicamente d'accordo fra l'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) (12) e la rappresentanzadella associazione sindacale competente.

 

 

59. La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio dellaradiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzodi questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedentisalvo quelle dell'art.55.

 

60. Qualora il Ministero della cultura popolare (12/a) lo dispongal'ente esercente effettua trasmissionispeciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'esterocontro pagamento di un compenso daliquidarsi a termini del regolamento.

 

Sezione V - Opere registrate su apparecchi meccanici

 

61. L'autore ha il diritto esclusivoai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del capoterzo di questo titolo:

1) di adattare e di registrare l'opera sopra il disco fonograficola pellicola cinematograficail nastrometallico o sopra altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni o di voci;

2) di riprodurredi distribuiredi noleggiaredi dare in prestitononché il potere esclusivo diautorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dell'opera così adattata o registrata (12/b);

3) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o altroistrumento meccanico sopraindicatononché di autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite ela ritrasmissione via cavo (12/c).

La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprendesalvo pattocontrariola cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusionenonché l'autorizzazione allacomunicazione al pubblico via satellite o alla ritrasmissione via cavo (13).

Per quanto riguarda la radiodiffusioneil diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nellaprecedente sezione (3/cost).

 

62. Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio riproduttore di suoni o di vocinel quale l'opera dell'ingegno è stata registratanon possono essere messi in commercio se non portinostabilmente appostesul disco o apparecchiole indicazioni seguenti:

1) titolo dell'opera riprodotta;

2) nome dell'autore;

3) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nomed'uso;

4) data della fabbricazione.

 

63. Il disco o altro apparecchio analogo devono essere fabbricati od utilizzati in modo che vengarispettato il diritto morale dell'autoreai termini degli artt. 20 e 21 di questa legge.

Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.

 

64. La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discotecadi Statoper trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'esteroa termini dell'art. 5della L. 2 febbraio 1939n. 467contenente norme per il riordinamento della discoteca di Statoallorché siano registrate opere tutelateè sottoposta al pagamento dei diritti di autoresecondo lenorme contenute nel regolamento.

 

Sezione VI - Programmi per elaboratore (13/a)

 

64-bis. 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quateri diritti esclusivi conferitidalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzionepermanente o temporaneatotale o parzialedel programma per elaboratore conqualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamentolavisualizzazionel'esecuzionela trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratorerichiedano una riproduzioneanche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzionel'adattamentola trasformazione e ogni altra modificazione del programma perelaboratorenonché la riproduzione dell'opera che ne risultisenza pregiudizio dei diritti di chi modificail programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblicocompresa la locazionedel programma per elaboratoreoriginale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella ComunitàEconomica Europea da parte del titolare dei dirittio con il suo consensoesaurisce il diritto didistribuzione di detta copia all'interno della Comunitàad eccezione del diritto di controllare l'ulteriorelocazione del programma o di una copia dello stesso (13/b).

 

64-ter. 1. Salvo patto contrarionon sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attivitàindicate nell'art. 64-bislettere a) e b)allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programmaper elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirenteinclusa lacorrezione degli errori.

2. Non può essere impedito per contrattoa chi ha il diritto di usare una copia del programma perelaboratore di effettuare una copia di riserva del programmaqualora tale copia sia necessaria perl'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore puòsenza l'autorizzazione deltitolare dei dirittiosservarestudiare o sottoporre a prova il funzionamento del programmaallo scopodi determinare le idee ed i princìpi su cui è basato ogni elemento del programma stessoqualora eglicompia tali atti durante operazioni di caricamentovisualizzazioneesecuzionetrasmissione omemorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite inviolazione del presente comma e del comma 2 sono nulle (13/b).

 

64-quater. 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codicedel programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bislettere a) e b)compiute al fine di modificare la forma del codicesiano indispensabili per ottenere le informazioninecessarie per conseguire l'interoperabilitàcon altri programmidi un programma per elaboratorecreato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copiadel programma oppureper loro contoda chi è autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamenteaccessibili ai soggetti indicati alla lettera a);

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguirel'interoperabilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loroapplicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creatoautonomamente;

b) siano comunicate a terzifatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programmacreato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppola produzione o la commercializzazione di un programma perelaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressivao per ogni altra attività che violi il dirittodi autore.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle (13/c).

4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata eresa esecutiva con legge 20 giugno 1978n. 399le disposizioni del presente articolo non possonoessere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizioagli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma(13/b).

 

Capo V - Utilizzazioni libere

 

65. Gli articoli di attualitàdi carattere economicopoliticoreligiosopubblicati nelle riviste o giornalipossono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornalianche radiofonicise la riproduzione nonè stata espressamente riservatapurché si indichino la rivista o il giornale da cui sono trattila data e ilnumero di detta rivista o giornale e il nome dell'autorese l'articolo è firmato.

 

66. I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativotenuti in pubbliche assemblee ocomunque in pubblicopossono essere liberamente riprodotti nelle riviste o giornalianche radiofonicipurché si indichino la fonteil nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso fu tenuto.

 

67. Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative aifini del giudiziopurché si indichino la fonte o il nome dell'autore.

 

68. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettorifatta a manocon mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

È libera la fotocopia di opere esistenti nelle bibliotechefatta per uso personale o per i servizi dellabiblioteca.

È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ein genere ogni utilizzazione di concorrenza con i dirittidi utilizzazione economica spettanti all'autore (3/cost).

 

69. 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubbliciai fini esclusividi promozione culturale e studio personalenon è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare delrelativo dirittoal quale non è dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenzed'immagini in movimentosiano esse sonore o menodecorsi almeno diciotto mesi dal primo atto diesercizio del diritto di distribuzione (14).

 

 

70. Il riassuntola citazione o la riproduzione di brani o di parti di operaper scopi di criticadidiscussione ed anche di insegnamentosono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché noncostituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera.

Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dalregolamento il quale fisserà la modalità per la determinazione dell'equo compenso (15).

Il riassuntola citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione deltitolo dell'operadei nomi dell'autoredell'editore ese si tratti di traduzionedel traduttorequalora taliindicazioni figurino sull'opera riprodotta.

 

71. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato e della G.I. possono eseguire inpubblico pezzi musicali o parte di opere in musicasenza pagamento di alcun compenso per diritti diautorepurché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

 

TITOLO II

Capo I - Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (15/a)

 

72. 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I della presente leggeil produttore del discofonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di vociha il diritto esclusivoper ladurata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguonodi riprodurrecon qualsiasi processo diduplicazionedetto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo. Il diritto di distribuzione nonsi esaurisce nel territorio dell'Unione europease non nel caso di prima vendita del fonogrammaeffettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro.

2. Il produttore di fonogrammi ha altresì il diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestitononché diautorizzare il noleggio ed il prestito dei fonogrammi prodotti. Tale diritto non si esaurisce con la venditao con la distribuzione in qualsiasi forma dei fonogrammi (16).

 

73. Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di vocinonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzionefissata o riprodotta in tali supportiindipendentemente dai diritti di distribuzionenoleggio e prestito lorospettantihanno diritto ad un compenso per l'utilizzazionea scopo di lucrodel disco o dell'apparecchioanalogo a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico viasatellitedella cinematografia nelle pubbliche feste danzantinei pubblici esercizi ed in occasione diqualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttoreil qualeripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati (16/a).

La misura del compenso e le quote di ripartizionenonché le relative modalitàsono determinatesecondo le norme del regolamento (16/b).

Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dallaamministrazione dello Stato e da enti a ciò autorizzati dallo Stato (16/c).

 

73-bis. 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad unequo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.

2. Salvo diverso accordo tra le partitale compenso è determinatoriscosso e ripartito secondo lenorme del regolamento (16/d).

 

74. Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del disco o apparecchio analogo riproduttoredi suoni o di vociprevista nell'articolo che precedesia effettuata in condizioni tali da arrecare ungrave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

Su richiesta dell'interessatoil Ministero della cultura popolare (17)in attesa della decisionedell'autorità giudiziariapuò nondimeno autorizzare la utilizzazione del disco e dell'apparecchio analogoriproduttore di suoni o di voci previ accertamenti tecnici e disponendose occorraquanto è necessarioper eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione.

 

75. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Se il discofonografico o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci è pubblicato o comunicato alpubblico durante tale terminela durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della primapubblicazione ose anterioredella prima comunicazione al pubblico del disco o apparecchio analogo(17/a).

 

76. Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di vocinon possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul suddetto disco oapparecchio le indicazioni stabilite dall'art. 62in quanto applicabili.

 

77. I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso lapresidenza del Consiglio dei ministrisecondo le norme del regolamentodi un esemplare del disco odell'apparecchio analogo.

Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo commaquale condizione dell'esercizio dei dirittispettanti al produttoresi riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchioanalogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P)accompagnato dall'indicazione dell'anno di primapubblicazione (17/b).

 

78. È considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione del disco originale odell'apparecchio originale analogo riproduttore di suoni o di vocimediante la diretta registrazione deisuoni e delle voci.

È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

 

Capo I-bis - Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini inmovimento (18)

 

78-bis. 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento ètitolare del potere esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzocompresa la venditadell'originale e delle copiedi tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se nonnel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione europea;

c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita ola distribuzionesotto qualsiasi formanon esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l'operacinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata alpubblico durante tale terminei diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazioneose anterioredalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva osequenza di immagini in movimento (18/a).

 

Capo II - Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva (18/b)

 

79. 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autoridei produttori di dischifonografici ed apparecchi analoghidei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenzedi immagini in movimentodegli artisti interpreti e degli artisti esecutoricoloro che esercitano l'attivitàdi emissione radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spettaal distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi diradiodiffusione;

b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioninonché la lorocomunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto diingresso;

d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni: questo potere non siesaurisce nell'ambito territoriale dell'Unione europease non nel caso di prima vendita effettuata oconsentita dal titolare in uno Stato membro.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprieemissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3. L'espressione "radio-diffusione" ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.

4. L'espressione "su filo o via etere" include le emissioni via cavo e via satellite.

5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione(18/b).

 

Capo III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori (18/c)

 

80. 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attorii cantantii musicistii ballerini e lealtre persone che rappresentanocantanorecitanodeclamano o eseguono in qualunque modo operedell'ingegnosiano esse tutelate o di dominio pubblico.

2. Gli artisti interpreti e esecutori hannoindipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettanteper le prestazioni artistiche dal vivoil potere esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblicoin qualsivoglia forma emodo ivi compresa quella via satellite delle loro prestazioni artistiche dal vivoa meno che le stessesiano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano già oggetto di una fissazioneutilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparecchioanalogoqualora sia utilizzata a scopo di lucroè riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutoriil compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucroè riconosciuto agli artistiinterpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis (18/d);

d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esauriscenel territorio dell'Unione europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o conil suo consenso in uno Stato membro;

e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relativeriproduzioni: l'artista interprete o esecutoreanche in caso di cessione del diritto di noleggio ad unproduttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini inmovimentoconserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dalproduttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'istitutomutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degliindustrialidetto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativoluogotenenziale 20 luglio 1945n. 440 (18/e).

 

81. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusionetrasmissione oriproduzione della loro recitazionerappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio alloro onore o alla loro reputazione (18/f).

Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.

Per quanto attiene alla radiodiffusionele controversie nascenti dall'applicazione del presente articolosono regolate dalle norme contenute nel comma primo dell'art. 54.

 

82. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedonosi comprendono nella denominazionedi artisti interpreti e di artisti esecutori:

1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammaticaletteraria o musicaleuna parte dinotevole importanza artisticaanche se di artista esecutore comprimario;

2) i direttori dell'orchestra o del coro;

3) i complessi orchestrali o coralia condizione che la parte orchestrale o corale abbia valoreartistico di per sé stante o non di semplice accompagnamento (18/f).

 

83. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti dell'opera o composizionedrammaticaletteraria o musicalehanno diritto che il loro nome sia indicato nella diffusione otrasmissione della loro recitazioneesecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto suldisco fonograficosulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente (18/f).

 

84. 1. Salva diversa volontà delle partisi presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano cedutoi diritti di fissazioneriproduzioneradiodiffusioneivi compresa la comunicazione al pubblico viasatellitedistribuzionenonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula delcontratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini inmovimento.

2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una partedi notevole importanza artisticaanche se di artista comprimariospettaper ciascuna utilizzazionedell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via eterevia cavo evia satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nelcomma 2 e nell'articolo 80comma 2lettera e)agli artisti interpreti ed esecutoriquali individuati nelcomma 2spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ognidistinta utilizzazione economica.

4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile ein difetto di accordo da concludersi tral'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti dellaconfederazione degli industrialiè stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativoluogotenenziale 20 luglio 1945n. 440 (18/g) (18/h).

 

85. I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzionerappresentazione orecitazione. Se una fissazione dell'esecuzionerappresentazione o recitazione è pubblicata ocomunicata al pubblico durante tale terminei diritti durano cinquanta anni a partire dalla primapubblicazioneose anterioredalla prima comunicazione al pubblico della fissazione (18/i).

 

85-bis. 1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedentiai detentori deidiritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni dicui all'art. 110-bis (18/l).

 

Capo III-bis - Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima voltasuccessivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore (18/m)

 

85-ter. 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autorea chidopo la scadenza dei termini diprotezione del diritto d'autorelecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'operanon pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizionicontenute nella sezione I del capo IIIdel titolo I della presente leggein quanto applicabili.

2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni apartire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico (18/m).

 

Capo III-ter - Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (18/n)

 

85-quater. 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autorea colui il quale pubblicain qualunque modoo con qualsiasi mezzoedizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i dirittiesclusivi di utilizzazione economica dell'operaquale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica.

2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui alcomma 1spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.

3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecitapubblicazionein qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata (18/n).

 

85-quinquies. I termini finali di durata dei diritti previsti dal capi II-bisIIIIIIII-bise dal presentecapo del titolo II si computanonei rispettivi casia decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo aquello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma (18/o).

 

Capo IV - Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali

 

86. All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto diautore ai sensi delle disposizioni del titolo Icompete un diritto a compenso quando il bozzetto è usatoulteriormente in altri teatrioltre quello per il quale è stato composto.

Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è statoadoperato.

 

Capo V - Diritti relativi alle fotografie

 

87. Sono considerate fotografieai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capole immagini dipersone o di aspettielementi o fatti della vita naturale e socialeottenute col processo fotografico ocon processo analogocomprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi dellepellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scrittidocumenticarte di affarioggetti materialidisegni tecnici eprodotti simili.

 

 

88. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzionediffusione e spaccio della fotografiasalve ledisposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titoloper ciò che riguarda il ritrattoe senza pregiudizioriguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativadei diritti di autoresulla opera riprodotta.

Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoroentro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contrattoil diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

La stessa norma si applicasalvo patto contrarioa favore del committente quando si tratti difotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografodaparte di chi utilizza commercialmente la riproduzionedi un equo corrispettivo.

Il Ministro per la cultura popolare (19)con le norme stabilite dal regolamentopuò fissare appositetariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia (19/a).

 

89. La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprendesalvopatto contrariola cessione dei diritti previsti nell'articolo precedentesempreché tali diritti spettino alcedente.

 

 

90. Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1) il nome del fotografoonel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88della ditta da cui ilfotografo dipende o del committente;

2) la data dell'anno di produzione della fotografia;

3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazionila loro riproduzione non è considerata abusivae non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fededel riproduttore.

 

91. La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle operescientifiche o didattiche è lecitacontro pagamento di un equo compensoche è determinato nelleforme previste dal regolamento.

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazioneserisultano dalla fotografia riprodotta.

La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodiciconcernenti persone o fatti diattualità od aventicomunquepubblico interesseè lecita contro pagamento di un equo compenso.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88 (19/a).

 

92. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

[Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico oscientificoo di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta annia condizione che siaeffettuato il deposito dell'opera a termini dell'art. 105] (19/b).

[Il termine decorre dalla data del deposito stesso] (19/b).

[Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione"riproduzione riservata per quarant'anni"] (19/b) (20).

 

Capo VI - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto

Sezione I - Diritti relativi alle corrispondenze epistolari

 

93. Le corrispondenze epistolarigli epistolarile memorie familiari e personali e gli altri scritti dellamedesima naturaallorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vitaprivatanon possono essere pubblicatiriprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza delpubblico senza il consenso dell'autoreetrattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolarianchedel destinatario (21).

Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figlioin loromancanzadei genitori; mancando il coniugei figli e i genitoridei fratelli e delle sorelleein loromancanzadegli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.

Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissensodecide l'autoritàgiudiziariasentito il Pubblico Ministero.

È rispettatain ogni casola volontà del defunto quando risulti da scritto.

 

94. Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto èrichiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazionepersonale o familiare.

 

95. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari checostituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non siapplicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli altri atti e corrispondenze che presentano interessedi Stato.

 

Sezione II - Diritti relativi al ritratto (22)

 

 

 

96. Il ritratto di una persona non può essere espostoriprodotto o messo in commercio senza ilconsenso di questasalve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondoterzo e quarto commadell'art. 93.

 

 

97. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificatadalla notorietà o dall'ufficio pubblico copertoda necessità di giustizia o di poliziada scopi scientificididattici o culturaliquando la riproduzione è collegata a fattiavvenimenticerimonie di interessepubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercioquando l'esposizione o messa incommercio rechi pregiudizio all'onorealla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.

 

 

98. Salvo patto contrarioil ritratto fotografico eseguito su commissione puòdalla persona fotografatao dai suoi successori o aventi causaessere pubblicatoriprodotto o fatto riprodurre senza il consensodel fotografosalvo pagamento a favore di quest'ultimoda parte di chi utilizza commercialmente laproduzionedi un equo corrispettivo.

Il nome del fotografoallorché figuri sulla fotografia originariadeve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.

 

Capo VII - Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria

 

99. All'autore di progetti di lavori di ingegneriao di altri lavori analoghiche costituiscano soluzionioriginali di problemi tecnicicompeteoltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni deiprogetti medesimiil diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico ascopo di lucro senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione diriserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare (23)secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nelsecondo comma (24).

 

Capo VIII - Protezione del titolodelle rubrichedell'aspetto esterno dell'operadegli articoli e dinotizie - Divieto di taluni atti di concorrenza sleale

 

100. Il titolo dell'operaquando individui l'opera stessanon può essere riprodotto sopra altra operasenza il consenso dell'autore.

Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ognipossibilità di confusione.

È vietata egualmentenelle stesse condizionila riproduzione delle rubriche che siano adoperate nellapubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto dellarubrica.

Il titolo del giornaledelle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altreopere della stessa specie o caratterese non siano decorsi due anni da quando è cessata lapubblicazione del giornale.

 

 

101. La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atticontrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.

Sono considerati atti illeciti:

a) la riproduzione o la radiodiffusionesenza autorizzazionedei bollettini di informazioni distribuitidalle agenzie giornalistiche o di informazioniprima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione delbollettino stesso ecomunqueprima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che neabbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tal fineaffinché le agenzie abbiano azione controcoloro che li abbiano illecitamente utilizzatioccorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazionedel giorno e dell'ora di diramazione;

b) la riproduzione sistematica di informazioni o notiziepubblicate o radiodiffusea fine di lucrosiada parte di giornali o altri periodicisia da parte di imprese di radiodiffusione.

 

102. È vietata come atto di concorrenza slealela riproduzione o imitazione sopra altre opere dellamedesima speciedelle testatedegli emblemidei fregidelle disposizioni di segni o caratteri di stampae di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegnoquandodetta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

 

TITOLO III

Disposizioni comuni

Capo I - Registri di pubblicità e deposito delle opere

 

103. È istituito presso il Ministero della cultura popolare (23) un registro pubblico generale delle opereprotette ai sensi di questa legge.

L'Ente italiano per il diritto di autore (25) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le operecinematografiche.

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nomedell'autoredel produttoredella data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dalregolamento.

Alla Società italiana degli autori ed editori è affidataaltresìla tenuta di un registro pubblico specialeper i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusividi utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programmaintendendosi per pubblicazione ilprimo atto di esercizio dei diritti esclusivi (25/a).

La registrazione fa fedesino a prova contrariadella esistenza dell'opera e del fatto della suapubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputatisino a prova contrariaautori oproduttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applicaalle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici(25/a).

 

104. Possonoaltresìessere registrati nel registrosulla istanza della parte interessatacon le formestabilite dal regolamentogli atti tra vivi che trasferisconoin tutto o in partei diritti riconosciuti daquesta leggeo costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanziacome pure gli atti didivisione o di società relativi ai diritti medesimi.

Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alledisposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.

 

105. Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventicausa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare (26) un esemplare o copia dellaopera o del prodottonei termini (27) e nelle forme stabilite dal regolamento.

Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partiturad'orchestrabasterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianofortesolo.

Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa (28).

Per le fotografie è escluso l'obbligo del depositosalvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.

 

106. L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opereprotette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioniinternazionalisalvaper le opere stranierel'applicazione dell'art. 188 di questa legge.

L'omissione del deposito impedisce lo acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo IIdi questa leggea termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.

Il Ministro per la cultura popolare (26) può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copiadell'opera di cui fu omesso il depositonelle forme stabilite dal regolamento.

 

Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione

Sezione I - Norme generali

 

107. I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventicarattere patrimonialepossono essere acquistatialienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentitidalla leggesalva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

 

108. L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridicirelativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano (28/a).

 

109. La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importasalvo patto contrariola trasmissionedei diritti di utilizzazioneregolati da questa legge.

Tuttavia la cessione di uno stampodi un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurreun'opera d'artecomprendesalvo patto contrariola facoltà di riprodurre l'opera stessasemprechétale facoltà spetti al cedente (3/cost).

 

 

110. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

 

110-bis. 1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione è concessamediante contratto tra i titolari dei diritti d'autorei detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.

2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusionele parti interessate possono far ricorso ad un terzoscelto di comune accordoper la formulazione diuna proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente deltribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.

3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entronovanta giorni dalla notifica (28/b).

 

111. I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possonoformare oggetto di pegnopignoramento e sequestro né per atto contrattualené per via di esecuzioneforzatafinché spettano personalmente all'autore.

Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gliesemplari dell'operasecondo le norme del codice di procedura civile.

 

112. I diritti spettanti all'autoread eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di luipossono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.

 

113. L'espropriazione è disposta per decreto reale (29)su proposta del Ministro per la culturapopolare (29/a)di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale (30)sentito il Consiglio di Stato.

Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità spettante all'espropriato.

Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi dirittoche dei terzi detentori dellecose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.

 

114. Contro il decreto di espropriazioneper ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sedegiurisdizionale al Consiglio di Stato tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennitàle quali rimangono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

 

Sezione II - Trasmissione a causa di morte

 

115. Dopo la morte dell'autoreil diritto di utilizzazione dell'operaquando l'autore stesso non abbiaaltrimenti dispostodeve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesimasalvo che l'Autorità giudiziariasopra istanza di uno o più coerediconsentaper gravi ragioniche ladivisione si effettui senza indugio.

Decorso il detto periodogli eredipossono stabilireper comune accordoche il diritto rimanga ancorain comunione per la durata che sarà da essi fissataentro i limiti indicati nelle disposizioni contenute neicodici.

La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono.

 

116. L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno deicoeredi od a persona estranea alla successione.

Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina medesimaentro l'anno dall'apertura della successionel'amministrazione è conferita all'Ente italiano per il dirittodi autore (31) con decreto del Tribunale del luogo dell'aperta successioneemanato su ricorso di unodei coeredi o dell'ente medesimo.

La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

 

117. L'amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.

Non può però autorizzare nuove edizionitraduzioni o altre elaborazioninonché l'adattamentodell'opera alla cinematografiaalla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanicisenza ilconsenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditariesalvi iprovvedimenti dell'Autorità giudiziaria a tutela della minoranzasecondo le norme del codice civile inmateria di comunione (32).

 

Sezione III - Contratto di edizione

 

118. Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per lestampeper conto e a spese dell'editore stessol'opera dell'ingegnoè regolatooltreché dalledisposizioni contenute nei codicidalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioniparticolari che seguono.

 

119. Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel casodell'edizioneo taluni di essicon il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente almomento del contratto.

Salvo patto contrariosi presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posterioriche comportinouna protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

Salvo pattuizione espressala alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalleeventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibilecompresi gli adattamenti allacinematografiaalla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implicasalvo fatto contrarioil trasferimento di altridiritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferitoanche se compresisecondo ledisposizioni del titolonella stessa categoria di facoltà esclusive.

 

120. Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare lenorme seguenti:

1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possacrearesenza limite di tempo;

2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiegoi contratti concernentil'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superioreai dieci anni;

3) se fu determinata l'opera da crearema non fu diffuso il termine nel quale l'opera deve essereconsegnatal'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria per la fissazione di untermine. Se il termine fu fissatol'Autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.

 

121. Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a terminedopo che una partenotevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnatal'editore ha la scelta di considerare risoluto ilcontrattooppure di considerarlo compiuto per la parte consegnatapagando un compensoproporzionatosalvo che l'autore abbia manifestata o manifesti la volontà che l'opera non siapubblicata se non compiuta interamenteo uguale volontàsia manifestata dalle persone indicatenell'art. 23.

Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essereceduta ad altrisotto pena del risarcimento del danno.

 

 

122. Il contratto di edizione può essere "per edizione" o "a termine".

Il contratto "per edizione" conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'annidalla consegna del manoscritto completo.

Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogniedizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesisia nei riguardi del numero delle edizioni e delnumero degli esemplarisia nei riguardi del compenso relativo.

Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numeromassimo di duemila esemplari.

Il contratto di edizione "a termine" conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioniche stima necessario durante il termineche non può eccedere venti annie per il numero minimo diesemplari per edizioneche deve essere indicato nel contrattoa pena di nullitàdel contrattomedesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:

enciclopediedizionari;

schizzidisegnivignetteillustrazionifotografie e similiad uso industriale;

lavori di cartografia;

opere drammatico-musicali e sinfoniche.

In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe chestimi conveniente.

 

123. Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

 

124. Se più edizioni sono prevedute nel contrattol'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epocapresumibile dell'esaurimento dell'edizione in corsoentro un congruo termineprima dell'epoca stessa.

Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova edizione.

Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o seavendo dichiarato di volerprocedere ad una nuova edizionenon vi procede nel termine di due anni dalla notifica di dettadichiarazioneil contratto si intende risoluto.

L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistono giustimotivi da parte dell'editore.

 

125. L'autore è obbligato:

1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppodifficile o costosa la stampa;

2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissatedall'uso.

 

126. L'editore è obbligato:

1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autoreovvero anonima o pseudonimase ciòè previsto nel contrattoin conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;

2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.

 

127. La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dalcontratto; tale termine non può essere superiore a due annidecorrenti dal giorno della effettivaconsegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.

In mancanza di termini contrattualila pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo nonoltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'Autorità giudiziaria può peraltro fissare untermine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.

È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di untermine superiore al termine massimo sopra stabilito.

Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

 

 

128. Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera neltermine concordato o in quello stabilito dal giudicel'autore ha diritto di domandare la risoluzione delcontratto.

L'Autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazionenon superiore alla metà del terminepredettosubordinandolaove occorraalla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare lapronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato alrisarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado ladovuta diligenza.

 

129. L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede purché non ne alterino ilcarattere e la destinazionefino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampasalvo a sopportarele maggiori spese derivanti dalla modificazione.

L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo in propositoprima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire lemodificazioni è fissato dall'Autorità giudiziaria.

Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti diaggiornarlal'editore può farla aggiornare da altriavendo curanella nuova edizione di segnalare edistinguere l'opera dell'aggiornatore.

 

130. Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazionecalcolatasalvo patto incontrarioin base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia ilcompenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

dizionarienciclopedieantologieed altre opere di collaborazione;

traduzioniarticoli di giornali o di riviste;

discorsi o conferenze;

opere scientifiche;

lavori di cartografia;

opere musicali o drammatico-musicali;

opere delle arti figurative.

Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

 

131. Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editoreprevio tempestivo avvisoall'autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editorese sia tale da pregiudicaregravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.

 

132. L'editore non può trasferire ad altrisenza il consenso dell'autorei diritti acquistatisalvopattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttaviain questo ultimo caso i dirittidell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusionedell'opera.

 

133. Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissatol'editore prima di svendere gliesemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macerodeve interpellare l'autore se intende acquistarliper un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita sottoprezzo o ad uso di macero.

 

134. I contratti di edizione si estinguono:

1) per il decorso del termine contrattuale;

2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;

3) per la morte dell'autoreprima che l'opera sia compiutasalva l'applicazione delle norme dell'art.121;

4) perché l'opera non può essere pubblicatariprodotta o messa in commercio per effetto di unadecisione giudiziaria o di una disposizione di legge;

5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto dall'art. 133;

6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercioa sensi delle disposizioni della sezione quinta di questocapo.

 

135. (33) Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.

Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatoreentro un anno dalla dichiarazione del fallimentonon continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicatenell'art. 132.

 

Sezione IV - Contratti di rappresentazione e di esecuzione

 

136. Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'operadrammaticadrammatico-musicalecoreograficapantomimica o qualunque altra opera destinata allarappresentazioneè regolatooltreché dalle disposizioni contenute nei codicidalle disposizioni generalidi questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

Salvo patto contrariola concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.

 

137. L'autore è obbligato:

1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;

2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

 

138. Il concessionario è obbligato:

1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiuntetagli o variazioni non consentite dall'autoreeprevio annuncio al pubbliconelle forme d'usodel titolo dell'operadel nome dell'autore e del nomedell'eventuale traduttore o riduttore;

2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;

3) a non mutaresenza gravi motivii principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e deicorise furono designati d'accordo con l'autore.

 

139. Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli artt. 127 e 128meno per quantoriguarda il termine fissato al secondo comma dell'art. 127 che viene elevato a cinque anniquando sitratti di opere drammatico-musicali.

 

140. Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascuranonostante la richiesta dell'autorediulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazioneod un primo ciclo dirappresentazionil'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionariohadiritto di chiedere la risoluzione del contrattocon le conseguenze stabilite nel terzo comma dell'articolo128.

 

141. Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicaleè regolato dalledisposizioni di questa sezionein quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contrattomedesimo.

 

Sezione V - Ritiro dell'opera dal commercio

 

142. L'autorequalora concorrano gravi ragioni moraliha diritto di ritirare l'opera dal commerciosalvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurrediffondereeseguirerappresentare o spacciare l'opera medesima.

Questo diritto è personale e non è trasmissibile.

Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone allequali ha ceduto i diritti ed al Ministero della cultura popolare (34)il quale dà pubblica notiziadell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento (35).

Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazionigli interessatipossono ricorrere all'Autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o perottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

 

143. L'Autorità giudiziariase riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall'autoreordinail divieto della riproduzionediffusioneesecuzionerappresentazione o spaccio dell'operaa condizionedel pagamento di una indennità a favore degli interessati fissandola somma dell'indennizzo e il termineper il pagamento.

L'Autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorsosesussistono ragioni di urgenzaprima della decadenza del termine indicato nell'ultimo commadell'articolo precedentepreviooccorrendoil pagamento di una idonea cauzione.

Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'Autorità giudiziaria cessa di pieno diritto la efficaciadella sentenza.

La continuazione della riproduzionediffusioneesecuzionerappresentazione o spaccio dell'operadopo trascorso il termine per ricorrere all'Autorità giudiziariaprevisto nell'ultimo comma dell'articoloprecedentedopo dichiarato sospeso il commercio dell'operaè soggetta alle sanzioni civili e penalicomminate da questa legge per la violazione del diritto di autore (36).

 

Sezione VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative

 

144. Gli autori delle opere delle arti figurativerealizzate a mezzo della pitturadella sculturadeldisegno e della stampae gli autori dei manoscritti originalihanno diritto ad una percentuale sul prezzodella prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscrittiquale presuntomaggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione (36/a).

L'organizzatore della venditail venditore e l'acquirente sono tuttaviaammessi a provare che talevendita pubblica non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo onerosoovvero che ilprezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica.

 

145. Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno altresì diritto ad una percentuale sulmaggior valore che gli esemplari originali delle proprie opere abbiano ulteriormente conseguito nellesuccessive vendite pubblicheragguagliata alla differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e diquella immediatamente precedente.

 

146. Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto se il prezzo di vendita siasuperiore a lire 1000 per i disegni e le stampea lire 5000 per le pitturea lire 10.000 per le sculture.Esse sono a carico del proprietario venditore.

 

147. Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in questa sezioneconseguito in qualsiasivendita non considerata pubblica da questa leggeraggiunga lire 4000 per i disegni e le stampelire30.000 per le pitturelire 40.000 per le sculture e superi il quintuplo del prezzo originario di alienazionecomunque effettuatatale maggior valore è attribuito in misura del 10 per cento agli autori delle opereed è a carico del proprietario venditore.

Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall'esemplare e del concorso dellecondizioni previste da questo articolo.

La percentuale è ridotta al cinque per cento se il venditore provi a sua volta di avere acquistatol'esemplare ad un prezzo non inferiore alla metà di quello da lui realizzato.

Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni dell'articolo 145.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere anonime o pseudonimesalvoper questeultimequanto è disposto dall'art. 8 della presente legge.

 

148. Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli si considerano opere originali anchequelle replicate dall'autore ma non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda inparticolare le stampesi considerano originali quelle tratte dall'incisione originaria e firmate dall'autore.

 

149. Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:

a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi del R.D.L. 29 gennaio 1934n. 454 (37)convertito nella L. 5 luglio 1934n. 1607;

b) le vendite giudiziarie;

c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;

d) le vendite delle operecomprese nelle offerte al pubblico per l'incantoma sottratte alla garamediante preventiva trattativa privata;

e) le vendite effettuate in occasione di mostre personaliorganizzate od eseguite da terzi.

 

150. I diritti previsti dagli artt. 144145146 e 147 spettano all'autoreedopo la sua morteinmancanza di disposizioni testamentarieal coniuge ed agli eredi legittimi limitatamente ai primi tregradisecondo le norme del codice civile; in difetto dei successori sopra indicati essi sono devoluti allacassa di previdenza e di assistenza del sindacato nazionale delle belle arti (38).

Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni dopo la sua morte e non possonoformare oggetto di alienazione o di preventiva rinuncia.

 

151. La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblicaa termini dell'art. 144 è fissatanella misura dell'uno per cento sino alla somma di lire 50.000 del due per cento per la sommaeccedente tale prezzo e sino alle lire 100.000e del cinque per cento per l'eccedenza ulteriore diprezzo.

 

152. Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art. 145 sono così determinate:

2% per aumenti di valore non eccedenti L.10.0003% per aumenti di valore non eccedenti L.20.000

4% per aumenti di valore non eccedenti L.30.000

5% per aumenti di valore non eccedenti L.50.000

6% per aumenti di valore non eccedenti L.75.000

7% per aumenti di valore non eccedenti L.100.000

8% per aumenti di valore non eccedenti L.125.000

9% per aumenti di valore non eccedenti L.150.000

10% per aumenti di valore non eccedenti L.175.000

 

153. Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti figurative contemplate inquesta sezione ha l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentualidovute ai sensi degli artt. 144 e 145 e di versarne il relativo importo all'ente italiano per il diritto diautore (39)nel termine stabilito dal regolamento.

Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuatochi presiede la vendita è costituitodepositarioad ogni effetto di leggedelle somme prelevate (40).

 

154. Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno il prezzo indicato dall'art.146 debbono essere denunciate a cura di chi legalmente presiede alla venditaall'Ente italiano per ildiritto di autore (41). Questo provvede alla relativa registrazione nelle forme stabilite dal regolamento.

L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'operasalvo impugnativa di falso (40).

 

155. I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere modificati con regio decreto daemanarsi a norma dell'art. 3n. 1della L. 31 gennaio 1926n. 100 (42).

 

Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie

Sezione I - Difese e sanzioni civili

§ 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica

 

156. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante invirtù di questa leggeoppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione giàavvenutapuò agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.

L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.

 

157. Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta apubblico spettacolocompresa l'opera cinematograficao di un'opera o composizione musicalepuòrichiedere al Prefetto della provinciasecondo le norme stabilite dal regolamentola proibizione dellarappresentazioneo della esecuzioneogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da essoprestato (43).

Il Prefetto provvede sulla richiestain base alle notizie e a documenti a lui sottopostipermettendoovietando la rappresentazione o l'esecuzionesalvo alla parte interessata di adire l'Autorità giudiziariaper i definitivi provvedimenti di sua competenza.

 

 

158. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire ingiudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o perottenere il risarcimento del danno.

 

159. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non può avere per oggetto che gliesemplari o copie illecitamente riprodotte o diffusenonché gli apparecchi impiegati per la riproduzioneo diffusionecheper loro naturanon possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

Se una parte dell'esemplaredella copia o dell'apparecchio di cui si tratta può essere impiegata per unadiversa riproduzione o diffusionel'interessato può chiederea sue spesela separazione di questaparte nel proprio interesse.

Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchiodi cui si chiede la rimozioneo la distruzione hannosingolare pregio artistico o scientificoil giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblicomuseo.

Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplarile copie e gli apparecchi soggetti alla distruzionegli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copiecontraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

 

160. La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto.In tal casodeve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della duratamedesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto il sequestro può esserautorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.

 

161. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedentipuò essere ordinatadall'Autorità giudiziaria la descrizionel'accertamentola perizia od anche il sequestro di ciò che siritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.

Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più personesalvo icasi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

L'Autorità giudiziaria può anche ordinarein casi particolarmente graviil sequestro dei proventi dovutiall'autore dell'opera o del prodotto contestato.

Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modoodetiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamentea consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati aprotezione di un programma per elaboratore (44).

 

162. I provvedimenti previsti nel precedente articolo sono autorizzatisu ricorso della parte interessatacon decreto del Pretore del mandamento dove i provvedimenti stessi devono essere eseguitiperqualunque valorea meno che vi sia lite pendente fra le partinel qual caso sono autorizzati condecreto del Pretore o del Giudice istruttorequando la lite pende innanzi a magistratura collegiale.

Se vi sia urgenzai provvedimenti possonoanche in questo casoessere autorizzati dal Pretore delmandamento dove devono eseguirsi.

Con lo stesso decreto può essere imposta al richiedente la prestazione di una idonea cauzione.

Salvo il caso di pericolo nel ritardol'Autorità giudiziaria prima di provvedere sul ricorsodevechiamare in camera di consiglioper sommarie informazionila parte a carico della quale ilprovvedimento dovrebbe essere eseguito per essere sentita nel contraddittorio della parte istante.

Il decreto è notificatoprima dell'esecuzione o contemporaneamente alla esecuzione stessaalla partecontro la quale deve essere eseguito. La esecuzione è fatta per mezzo di ufficiale giudiziario conl'assistenzaove occorradi uno o più peritinominati nel decreto suddetto.

Trattandosi di pubblici spettacoli non si applicano all'esecuzione del decreto le limitazioni di giorni e diore fissate per atti di questa natura dal codice di procedura civile (45).

 

163. Sempre quando non sia altrimenti ordinato nel decreto di sequestroai fini dell'esercizio dellagiustizia penalei provvedimenti previsti nei precedenti articoli perdono ogni efficaciasenza bisogno dipronuncia dell'Autorità giudiziariaqualora entro otto giorni da quello della loro esecuzionenon vengapromosso davanti al giudice competente il giudizio di convalida dei provvedimenti medesimi controcolui ai danni del quale si è proceduto.

 

 

164. Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di dirittopubblico indicati negli artt. 180 e 184 si osservano le regole seguenti:

1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopranell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualità;

2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli attiper i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;

3) l'ente di diritto pubblico può valersi del procedimento di ingiunzione nelle condizioni previste dagliartt. 3 e 12 del R.D. 7 agosto 1936n. 1531 (46)secondo le disposizioni del regolamentoil qualedesigna il funzionario ed il pubblico ufficiale autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli attiprevisti negli articoli suddetti.

 

165. L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazioneanche dopo la cessione di tale dirittohasempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario a tutela dei suoi interessi.

 

166. Sull'istanza della parte interessatao di ufficioil giudice può ordinare che la sentenza vengapubblicataper la sola parte dispositivain uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della partesoccombente.

 

167. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valeregiudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi.

 

§ 2 - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale

 

168. Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabiliin quanto lo consente lanatura di questo dirittole norme contenute nella sezione (47) precedentesalva l'applicazione delledisposizioni dei seguenti articoli.

 

169. L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogoalla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essereconvenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che siriferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.

 

170. L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione odistruzione dell'esemplare deformatomutilato o comunque modificato dell'operasolo quando non siapossibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare larimozione o la distruzione.

 

Sezione II - Difese e sanzioni penali

 

171. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bisè punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 (48)chiunquesenza averne dirittoa qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (48/a):

a) riproducetrascriverecita in pubblicodiffondevende o mette in vendita o pone altrimenti incommercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblicoo introduce e mette incircolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

b) rappresentaesegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunteuna operaaltrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzionecomprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografical'esecuzione in pubblico dellecomposizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlanteazionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste daquesta legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o dirappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smerciaovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero] (48/b);

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altriapparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altriapparecchi indebitamente registrati.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 (48/c) se i reatidi cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazioneovvero conusurpazione della paternità dell'operaovvero con deformazionemutilazione o altra modificazionedell'opera medesimaqualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

 

171-bis. 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucroprogrammi per elaboratoreoai medesimifini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzateimportadistribuiscevendedetiene a scopo commercialeo concede in locazione i medesimi programmiè soggetto allapena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 (48/d). Siapplica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitarela rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma perelaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 3.000.000(48/d) se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazioneimportazionedistribuzionevenditadetenzione a scopo commerciale o locazione sia statoprecedentemente distribuitovenduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Societàitaliana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzioneapprovato con R.D. 18 maggio 1942n. 1369.

2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o piùquotidiani e in uno o più periodici specializzati (49).

 

171-ter. 1. È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila alire sei milioni chiunque:

a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucrocon qualsiasi procedimentoopere destinate alcircuito cinematografico o televisivodischinastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supportocontenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze diimmagini in movimento;

b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzionepone in commercioconcede innoleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucrodetiene per gli usi anzidettiintroduce afini di lucro nel territorio dello Statoproietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione leduplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);

c) vende o noleggia videocassettemusicassette od altro supporto contenente fonogrammi ovideogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimentononcontrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e delregolamento di esecuzione.

2. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto è di rilevantegravità.

3. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno opiù quotidiani ed in uno o più periodici specializzati (49/a).

3-bis. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sonoversati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultorimusicistiscrittori e autoridrammatici (49/b).

 

171-quater. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reatoè punito con l'arresto sino ad un anno ocon l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunqueabusivamente ed a fini di lucro:

a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolooriginalicopie o supportilecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore (49/cost);

b) esegue la fissazione su supporto audiovideo o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art.80 (49/c).

 

 

172. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzioneamministrativa sino a lire 2.000.000 (49/d) (49/e).

Con la stessa pena è punito chiunque:

a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli artt. 180 e 183;

b) non ottempera agli obblighi previsti negli artt. 153 e 154;

c) viola le norme degli artt. 175 e 176 (49/f).

[È punito con la sanzione amministrativa fino a lire 400.000 (49/g) chiunque violi le norme degli artt.177 e 178] (49/h).

 

173. Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato piùgrave previsto dal codice penale o da altre leggi.

 

174. Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesacostituitasi parte civilepuò semprechiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli artt. 159 e 160.

 

TITOLO IV

Diritto demaniale

 

175. [Per ogni rappresentazioneesecuzione o radiodiffusione di un'opera adatta a pubblico spettacoloo di un'opera musicalequandoper qualsiasi motivoessa sia di pubblico dominiodeve esserecorrisposto allo Stato da chi rappresentaesegue o radiodiffonde l'operacon le norme stabilite dalregolamentoun diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parteche l'opera occupa nella rappresentazioneesecuzione o radiodiffusione complessivaqualunque sia loscopo della rappresentazioneesecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di originedell'opera.

L'ammontare del diritto demaniale (50) è determinato con decreto reale da emanarsi a norma dell'art.3n. 1della L. 31 gennaio 1926n. 100 (51).

La determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di operemusicali o di brevi composizioni è attribuita all'Ente italiano per il diritto di autore (52)secondo lenorme del regolamento (53)sulla base dell'ammontare del compenso normalmente richiesto dall'entesuddetto per le opere tutelate eseguite in analoghe condizioni] (53/a) (54).

 

176. [Il diritto demaniale è dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulleradiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell'articolo precedente.In tal casofermi restando i diritti dell'autore della elaborazionel'ammontare del diritto demaniale èdeterminato nella metà di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o radiodiffusione avesse avutoper oggetto l'opera di pubblico dominio nella sua forma originale] (53/a) (54).

 

177. [Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterariescientifichedidattiche e musicali di pubblicodominiopubblicate in volumideve essere corrisposto dall'editore a favore della cassa di assistenza edi previdenza degli autori scrittorie musicistiun diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo dicopertina. Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10tale diritto è ridotto al 2 per cento.

Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l'ammontare del diritto è ridottoalla metà] (53/a) (54/a).

 

178. [Ai fini della corresponsione del diritto previsto all'articolo precedenteogni esemplare delle operesuddette destinate allo spaccio deve essere contrassegnato dall'Ente italiano per il diritto di autore(53/a)secondo le norme del regolamentoe a cura dell'editore.

Il diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del regolamento](53/a) (54/a).

 

179. [La corresponsione del diritto previsto nell'art. 177 può essere effettuata globalmente medianteconvenzione stipulata tra le associazioni sindacali interessate] (54/a).

 

TITOLO V

Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

 

180. L'attività di intermediario (53/a)comunque attuatasotto ogni forma diretta o indiretta diinterventomediazionemandatorappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti dirappresentazionedi esecuzionedi recitazionedi radiodiffusione ivi compresa la comunicazione alpubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelateè riservata in viaesclusiva all'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) (53) (54/b).

Tale attività è esercitata per effettuare:

1) la concessioneper conto e nell'interesse degli aventi dirittodi licenze e autorizzazioni per lautilizzazione economica di opere tutelate;

2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

L'attività dell'ente si eserciterà altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranierinei quali esso ha una rappresentanza organizzata.

La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autoreai suoi successori o agliaventi causadi esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ognicaso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinate dal regolamento.

Quandoperòi diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi inpaesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel regnonell'Africa italiana e neipossedimenti italianied i titolari di tali diritti non provvedonoper qualsiasi motivoalla percezione deiproventitrascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito all'Ente italiano il diritto di autore (55) ilpotere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori oaventi causa.

I proventi di cui al precedente comma riscossi dall'E.I.D.A. (55)detratte le spese di riscossionesaranno tenuti a disposizione degli aventi dirittoper un periodo di tre anni; trascorso questo terminesenza che siano stati reclamati dagli aventi dirittosaranno versati alla Confederazione nazionaleprofessionisti ed artisti (56)per scopi di assistenza alle categorie degli autoriscrittori e musicisti.

 

180-bis. 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei dirittid'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ededitori. Per i detentori dei diritti connessi la Società italiana degli autori ed editori agisce sulla base diapposite convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degliartisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamentecostituite per amministrarequale loro unica o principale attivitàgli altri diritti connessi.

2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritticon gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.

3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data dellaritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei dirittidelle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita (56/a).

 

181. Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o daaltre disposizioni l'Ente italiano per il diritto di autore (55) può esercitare altri compiti connessi con laprotezione delle opere dell'ingegnoin base al suo statuto.

L'ente può assumereper conto dello Stato o di enti pubblici o privatiservizi di accertamento e dipercezione di tassecontributidiritti.

 

 

182. L'Ente italiano per il diritto di autore (55) è sottoposto alla vigilanza del Ministero della culturapopolare (57)secondo le norme del regolamento.

Il suo statuto è approvato con decreto reale (58)su proposta del Ministro per la cultura popolare (59)di concerto con quelli per gli affari esteriper l'Africa italiana (60)per la grazia e giustiziaper lefinanze e per l'educazione nazionale (61).

 

183. L'esercizio delle attività per il collocamentopresso le compagniee le imprese teatrali di operedrammatichenon musicaliitaliane (62)è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministro dellacultura popolare (63)secondo le norme del regolamento.

A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte.

Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.

L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare(63)secondo le norme del regolamento.

 

184. Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatichenon musicalideve farne denunciaentro tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatraliil quale trasmette mensilmente l'elenco delledenunce ricevute al Ministero della cultura popolare (63) con le sue eventuali osservazioni e proposte.

L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suostatuto.

All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'art. 182 (64).

 

TITOLO VI

Sfera di applicazione della legge

 

185. Questa legge si applica a tutte le opere di autori italianidovunque pubblicate per la prima voltasalve le disposizioni dell'art. 189.

Si applica egualmente alle opere di autori stranierifuori delle condizioni di protezione indicate per laprima volta in Italia.

Può essere applicata ad opere di autori stranierifuori delle condizioni di protezione indicate nelcomma precedentequando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.

 

186. Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera diapplicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.

Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamentodetto patto èinterpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoliseguenti. (65).

 

187. In difetto di convenzioni internazionalile opere di autori stranieri che non rientrano nellecondizioni previste nel secondo comma dell'articolo 185 godono della protezione sancita da questaleggea condizione che lo Stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italianiuna protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.

Se lo stranieroè apolide o di nazionalità controversala norma del comma precedente è riferita alloStato nel quale l'opera è stata pubblicata per la prima volta (66).

 

188. L'equivalenza di fattoosservate le norme che seguonoè accertata e regolata con decreto realeda emanarsi a norma dell'art. 3n. 1della L. 31 gennaio 1926n. 100 (67).

La durata della protezione dell'opera straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui l'operagode nello Stato di cui è cittadino l'autore straniero.

Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatorial'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente.

Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione dell'adempimento di formalitàdidichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell'opera o ad altre formalità qualsiasil'opera straniera èsottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto reale.

Il decreto reale può altresì sottoporre la protezione dell'opera straniera allo adempimento di altreparticolari formalità o condizioni (68).

 

189. Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematograficaal disco fonografico oapparecchio analogoai diritti degli interpretiattori o artisti esecutorialla fotografia ed alle opere dellaingegneriain quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionalia termini di questa legge o di altra legge speciale.

In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette operediritti o prodottile disposizionidegli artt. 186187 e 188 (68).

 

TITOLO VII

Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

 

190. È istituito presso il Ministero della cultura popolare (69) un comitato consultivo permanente per ildiritto di autore.

Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dàpareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare (70) o quandosia prescritto da speciali disposizioni.

 

191. Il comitato è composto:

a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare (70);

b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle artidello spettacolo e della carta estampa (71);

c) di un rappresentante del p.n.f. (72);

d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteridell'Africa italiana (73)di grazia e giustiziadelle finanzedelle corporazioni (74)e di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale(75);

e) dei direttori generali per il teatroper la cinematografiaper la stampa italianadell'ispettore per laradiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare (69) edel capo dell'ufficio dellaproprietà letteraria scientifica ed artistica;

f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industrialie di trerappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia didiritto di autorenonché di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dell'industriadesignato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo (71);

g) del presidente dell'Ente italiano per il diritto di autore (76);

h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la cultura popolare (70).

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare (70) e durano incarica un quadriennio.

 

192. Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Ministro per la culturapopolare (70) ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal ministro (70) stesso.

 

193. Il comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni speciali.

Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituiteper lo studio di determinate questionidi volta in voltacon provvedimento del presidente.

Il Ministro per la cultura popolare (70)su proposta del presidente del comitatopuò invitare alleriunioni anche persone estranee al comitatoparticolarmente competenti nelle questioni da esaminaresenza diritto a voto.

 

194. La segreteria è affidata al capo dell'ufficio della proprietà letterariascientifica e artistica pressoil Ministero della cultura popolare (69).

 

195. Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensidelle disposizioni in vigore.

 

TITOLO VIII

Disposizioni generali transitorie e finali

 

196. È considerato come luogo di prima pubblicazioneil luogo dove sono esercitati per la prima volta idiritti di utilizzazione previsti negli artt. 12 e seguenti di questa legge.

Nei riguardi delle opere dell'arte figurativadel cinemadel disco fonografico o di altro apparecchioanalogo riproduttore di suoni o di vocidella fotografia o di ogni altra opera identificata dalla sua formamaterialesi considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.

 

197. I contratti di edizionedi rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale diregistro dello 050 per cento.

 

 

198. Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare (77) è stanziatain apposito capitolodella parte ordinariaa cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigoreuna somma di lireun milionesui proventi del diritto previsto dagli artt. 175 e 176da erogarsicon le modalità stabilite dalregolamentoin favore delle casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autorie scrittori e dei musicisti.

 

199. La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata invigore della legge medesima.

Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati primadi detta entrata in vigore in conformità delle disposizioni vigenti.

 

199-bis. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della suaentrata in vigorefatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data (77/a).

 

200. Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civilele funzioni attribuite dall'art. 162 algiudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.

 

201. Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della entrata in vigore di questalegge che vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalitàdettodeposito e dette formalità devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dalregolamento.

 

202. Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle venditeeffettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.

 

203. Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo ditelevisione (78).

Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente commala televisione è regolatadai principi generali di questa leggein quanto applicabili.

 

204. A decorrere dall'entrata in vigore di questa leggela Società italiana autori ed editori assume ladenominazione di E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto di autore) (79).

 

205. Sono abrogate la legge 18 marzo 1926n. 256di conversione in legge del R.D.L. 7 novembre1925n. 1950contenente disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione dellasuddetta legge.

Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937n. 1251di conversione in legge del R.D.L. 18 febbraio1937contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la L. 2 giugno1939n. 739di conversione del R.D.L. 5 dicembre 1938n. 2115contenente provvedimenti per laradiodiffusione differita di esecuzioni artistichenonché ogni altra legge o disposizione di leggecontraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.

 

206. Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la violazione dellenorme del regolamento stesso.

Dette sanzioni potranno comportare la sanzione amministrativa non superiore a lire 40.000 (80).

La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamentoil quale dovrà essere emanatoentro sei mesi dalla pubblicazione di essa (81).

Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto (82) dell'Ente italiano per il diritto diautore (79).

 

________________________

 

Note

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1941n. 166.

(1/circ) Vedi Circ. 10 giugno 1998n. 147/Eemanata da: Ministero delle finanze; Circ. 3 maggio1996n. 108/Eemanata da: Ministero delle finanze; Circ. 22 luglio 1998n. 318emanata da:Ministero per la pubblica istruzione.

(1/a) Vedianchel'art. 17L. 6 febbraio 1996n. 52riportata alla voce Comunità europee.

(1/b) Comma aggiunto dall'art. 1D.Lgs. 29 dicembre 1992n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992n.306S.O.).

(1/c) Numero aggiunto dall'art. 1D.P.R. 8 gennaio 1979n. 19 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1979n. 29)entrato in vigoreper il successivo art. 7il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(1/d) Numero aggiunto dall'art. 2D.Lgs. 29 dicembre 1992n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992n.306S.O.).

(2) Per la tutela dello pseudonimovedi art. 9 codice civile 1942.

(3) Il partito nazionale fascistache l'articolo elencava fra gli altri enti titolari di diritto d'autoreè statosoppresso con R.D.L. 2 agosto 1943n. 704.

(3/a) Aggiunto dall'art. 3D.Lgs. 29 dicembre 1992n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992n. 306S.O.).

(3/b) Articolo aggiunto dall'art. 1comma 48D.L. 23 ottobre 1996n. 545riportato alla voceRadiodiffusione e televisione.

(3/c) Così sostituito dall'art. 1D.Lgs. 23 ottobre 1996n. 581riportato al n. A/XIX.

(3/d) Aggiunto dall'art. 2D.Lgs. 23 ottobre 1996n. 581riportato al n. A/XIX.

(3/e) Così sostituito dall'art. 1D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII.

(3/f) Periodo aggiunto dall'art. 1D.Lgs. 26 maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n. 136)entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3/g) Aggiunto dall'art. 2D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII.

(3/cost) La Corte costituzionalecon sentenza 23 marzo-6 aprile 1995n. 108 (Gazz. Uff. 12 aprile1995n. 15serie speciale)ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.196168 e 109sollevata in riferimento agli artt. 3941 e 42 della Costituzione.

(3/h) Comma così sostituito dall'art. 2D.P.R. 8 gennaio 1979n. 19 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1979n.29).

(4) Oradal Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso con D.Lgt. 3 luglio1944n. 163che ne ha demandato le attribuzioni ad un Sottosegretariato di Stato per la stampa e leinformazioni. La denominazione di quest'ultimo organo è statapoicon D.Lgt. 12 dicembre 1944n.407modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampaspettacolo e turismo. ConD.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945n. 416 anche questo Sottosegretariato è stato soppresso e la gestione deirelativi servizi è stata affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947n. 941è stato istituitoalla diretta dipendenza della Presidenzadel Consiglio dei ministriil Commissariato per il turismoquale organo centrale di governo in materiadi turismo.

Con D.Lgs. 8 aprile 1948n. 274nel dare "sistemazione ai servizi stampa e spettacolo" si èall'art.1disposto che le attribuzioni demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia dicinematografiateatro e spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacoloquelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle spettanti all'Ufficio dellaproprietà letterariaartistica e scientificaappunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica escientificauffici tutti che venivanocon lo stesso decretoistituiti o riorganizzati presso la Presidenzadel Consiglio dei ministri. Successivamentecon L. 31 luglio 1959n. 617è stato istituito il Ministerodel turismo e dello spettacolo; sono stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzionegenerale dello spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministrie le relative attribuzionisono state devolute al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Pertantole attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura popolareappartengonooraper alcune ipotesialla competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministrie peraltre a quella del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(5) Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944n. 369riportato alla voce Lavoro.

(6) La durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dallapresente legge è stata prorogata dapprima di sei anni con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945n. 440riportatoal n. A/IVpoi fino al 31 dicembre 1961con L. 19 dicembre 1956n. 1421riportata al n. A/V edinfine al 31 dicembre 1962con L. 27 dicembre 1961n. 1337riportata alla nota 2 all'art. 1 della citatalegge n. 1421 del 1956.

(6/a) Vedianchel'art. 17L. 6 febbraio 1996n. 52riportata alla voce Comunità europee.

(6/a) Vedianchel'art. 17L. 6 febbraio 1996n. 52riportata alla voce Comunità europee.

(6/b) Vedianchel'art. 17L. 6 febbraio 1996n. 52riportata alla voce Comunità europee.

(6/b) Vedianchel'art. 17L. 6 febbraio 1996n. 52riportata alla voce Comunità europee.

(6/c) Aggiunto dall'art. 4D.Lgs. 29 dicembre 1992n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992n. 306S.O.) e successivamente abrogato dall'art. 17D.Lgs. 26 maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno1997n. 136)entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale.

(6/d) OraPresidenza del Consiglio dei ministri; vedi nota 4 all'art. 23.

(7) Vedi nota 3 all'art. 11.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 2D.Lgs. 26 maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n.136)entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(8/a) Articolo così sostituito prima dall'art. 3D.P.R. 8 gennaio 1979n. 19 (Gazz. Uff. 30 gennaio1979n. 29) e poi dall'art. 3D.Lgs. 26 maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n. 136)entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(8/b) Articolo aggiunto dall'art. 4D.P.R. 8 gennaio 1979n. 19 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1979n. 29) epoi così sostituito dall'art. 4D.Lgs. 26 maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n. 136)entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(8/c) Articolo aggiunto dall'art. 5D.Lgs. 26 maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n. 136)entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(8/d) Aggiunto dall'art. 3D.Lgs. 23 ottobre 1996n. 581riportato al n. A/XIX e poi così sostituitodall'art. 6D.Lgs. 26 maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n. 136)entrato in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pubblicazione. L'art. 17 dello stesso D.Lgs. ha disposto che l'equocompenso previsto dal presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 1998.

(9) Oradal Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23.

(10) Recante norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche.

(11) Recante conferimento d'incarico al Ministero per la stampa e la propaganda per la nomina dellaCommissione per la vigilanza nelle radiodiffusioni. Cfr. anche D.Lgs.C.P.S. 3 aprile 1947n. 428recante nuove norme in materia di vigilanza e controllo nelle radiodiffusioni circolari.

(12) Per effetto del D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945n. 433l'E.I.D.A. ha riassunto la precedentedenominazione di Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

(12/a) OraPresidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23.

(12/b) Numero così sostituito dall'art. 3D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII.

(12/c) Numero così modificato dall'art. 4D.Lgs. 23 ottobre 1996n. 581riportato al n. A/XIX.

(13) Comma prima sostituito dall'art. 4D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII epoi così modificato dall'art. 4D.Lgs. 23 ottobre 1996n. 581riportato al n. A/XIX.

(3/cost) La Corte costituzionalecon sentenza 23 marzo-6 aprile 1995n. 108 (Gazz. Uff. 12 aprile1995n. 15serie speciale)ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.196168 e 109sollevata in riferimento agli artt. 3941 e 42 della Costituzione.

(13/a) L'art. 5D.Lgs. 29 dicembre 1992n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992n. 306S.O.)haaggiunto la Sezione VI con gli artt. 64-bis64-ter e 64-quater.

(13/b) L'art. 5D.Lgs. 29 dicembre 1992n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992n. 306S.O.)haaggiunto la Sezione VI con gli artt. 64-bis64-ter e 64-quater. Successivamente l'ultimo periodo delcomma 3 dell'art. 64-ter è stato così modificato dall'art. 1D.Lgs. 15 marzo 1996n. 205 (Gazz. Uff.24 aprile 1996n. 96).

(13/b) L'art. 5D.Lgs. 29 dicembre 1992n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992n. 306S.O.)haaggiunto la Sezione VI con gli artt. 64-bis64-ter e 64-quater. Successivamente l'ultimo periodo delcomma 3 dell'art. 64-ter è stato così modificato dall'art. 1D.Lgs. 15 marzo 1996n. 205 (Gazz. Uff.24 aprile 1996n. 96).

(13/c) Comma così sostituito dall'art. 2D.Lgs. 15 marzo 1996n. 205 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996n.96).

(13/b) L'art. 5D.Lgs. 29 dicembre 1992n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992n. 306S.O.)haaggiunto la Sezione VI con gli artt. 64-bis64-ter e 64-quater. Successivamente l'ultimo periodo delcomma 3 dell'art. 64-ter è stato così modificato dall'art. 1D.Lgs. 15 marzo 1996n. 205 (Gazz. Uff.24 aprile 1996n. 96).

(3/cost) La Corte costituzionalecon sentenza 23 marzo-6 aprile 1995n. 108 (Gazz. Uff. 12 aprile1995n. 15serie speciale)ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.196168 e 109sollevata in riferimento agli artt. 3941 e 42 della Costituzione.

(14) Così sostituito dall'art. 5D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII.

(15) Vedi il D.P.C.M. 10 dicembre 1968riportato al n. A/VIII.

(15/a) Rubrica così sostituita dall'art. 6D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII.

(16) Così sostituito dall'art. 7D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII.

(16/a) Periodo prima modificato dall'art. 1D.P.R. 14 maggio 1974n. 490 (Gazz. Uff. 19 ottobre1974n. 273) e poi così sostituito dall'art. 8D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII.Il comma 1 è statoinoltrecosì modificato dall'art. 5D.Lgs. 23 ottobre 1996n. 581riportato al n.A/XIX.

(16/b) Comma così sostituito dall'art. 2D.P.R. 14 maggio 1974n. 490 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1974n. 273).

(16/c) Vedi il D.P.C.M. 15 luglio 1976riportato al n. A/XIII.

(16/d) Aggiunto dall'art. 8D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII.

(17) OraPresidenza del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23.

(17/a) Articolo prima modificato dall'art. 3L. 5 maggio 1976n. 404riportata al n. C/IVe poi cosìsostituito dall'art. 7D.Lgs. 26 maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n. 136)entrato invigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(17/b) Articolo così sostituito dall'art. 3L. 5 maggio 1976n. 404riportata al n. C/VI.

(18) Il capo I-bis e l'art. 78-bis sono stati così inseriti dall'art. 10D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII. Inoltreil comma 2 dell'art. 78-bis è stato così sostituito dall'art. 8D.Lgs. 26maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n. 136)entrato in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione.

(18/a) Il capo I-bis e l'art. 78-bis sono stati così inseriti dall'art. 10D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII. Inoltreil comma 2 dell'art. 78-bis è stato così sostituito dall'art. 8D.Lgs. 26maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n. 136)entrato in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione.

(18/b) Il capo II e l'art. 79 sono stati così sostituiti dall'art. 11D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII. Inoltreil comma 5 dell'art. 79 è stato così sostituito dall'art. 9D.Lgs. 26maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n. 136)entrato in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione.

(18/b) Il capo II e l'art. 79 sono stati così sostituiti dall'art. 11D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII. Inoltreil comma 5 dell'art. 79 è stato così sostituito dall'art. 9D.Lgs. 26maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n. 136)entrato in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione.

(18/c) Rubrica così sostituita dall'art. 12D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII.

(18/d) Lettera così modificata prima dall'art. 6D.Lgs. 23 ottobre 1996n. 581riportato al n. A/XIXe poi dall'art. 10D.Lgs. 26 maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n. 136)entrato in vigoreil giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(18/e) Così sostituito dall'art. 13D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII. L'ultimoperiodo della lett. e) è stato aggiunto dall'art. 11D.Lgs. 26 maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno1997n. 136)entrato in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione.

(18/f) Comma così modificato dall'art. 14D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII.

(18/f) Comma così modificato dall'art. 14D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII.

(18/f) Comma così modificato dall'art. 14D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII.

(18/g) Articolo prima sostituito dall'art. 15D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIIIe poi modificato dall'art. 7D.Lgs. 23 ottobre 1996n. 581riportato al n. XIXed infine così sostituitodall'art. 12D.Lgs. 26 maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n. 136)entrato in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(18/h) L'art. 17D.Lgs. 26 maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n. 136)entrato in vigoreil giorno successivo a quello della sua pubblicazioneha disposto che l'equo compenso di cui alpresente articolo è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 1998.

(18/i) Articolo così sostituito prima dall'art. 166D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n.A/XVIIIe poi dall'art. 13D.Lgs. 26 maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n. 136)entratoin vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(18/l) Aggiunto dall'art. 8D.Lgs. 23 ottobre 1996n. 581riportato al n. A/XIX.

(18/m) L'art. 14D.Lgs. 26 maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n. 136)entrato invigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazioneha aggiunto il Capo III-bis e l'art. 85-ter.

(18/m) L'art. 14D.Lgs. 26 maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n. 136)entrato invigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazioneha aggiunto il Capo III-bis e l'art. 85-ter.

(18/n) L'art. 15D.Lgs. 26 maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n. 136)entrato in vigoreil giorno successivo a quello della sua pubblicazioneha aggiunto il Capo III-ter e l'art. 85-quater.

(18/n) L'art. 15D.Lgs. 26 maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n. 136)entrato in vigoreil giorno successivo a quello della sua pubblicazioneha aggiunto il Capo III-ter e l'art. 85-quater.

(18/o) Articolo aggiunto dall'art. 16D.Lgs. 26 maggio 1997n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997n.136)entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(19) Orail Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23.

(19/a) Le tariffe sono state fissate con l'articolo unico del D.P.C.M. 2 aprile 1963riportato al n.A/VI.

(19/a) Le tariffe sono state fissate con l'articolo unico del D.P.C.M. 2 aprile 1963riportato al n.A/VI.

(19/b) Comma soppresso dall'art. 5D.P.R. 8 gennaio 1979n. 19 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1979n.29).

(19/b) Comma soppresso dall'art. 5D.P.R. 8 gennaio 1979n. 19 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1979n.29).

(19/b) Comma soppresso dall'art. 5D.P.R. 8 gennaio 1979n. 19 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1979n.29).

(20) Vedi proroga disposta dall'art. 6D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945n. 440riportato al n. A/IV.

(21) Vediin tema di reati contro la inviolabilità della corrispondenzagli articoli 616618619 e 620codice penale 1930.

(22) Vedi l'art. 10 c.c. 1942.

(23) OraPresidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23.

(24) Vedi proroga disposta dall'art. 6D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945n. 440riportato al n. A/IV.

(23) OraPresidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23.

(25) OraSocietà italiana degli autori ed editori: vedi nota 12 all'art. 58.

(25/a) Comma aggiunto dall'art. 6D.Lgs. 29 dicembre 1992n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992n.306S.O.). L'art. 12 dello stesso D.Lgs. hainoltrecosì disposto:

"Art. 12. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsisentita la Societàitaliana degli autori ed editorientro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarannodeterminate le caratteristiche del registrole modalità di registrazione di cui agli articoli 6 e 7 e lerelative tariffe".

(25/a) Comma aggiunto dall'art. 6D.Lgs. 29 dicembre 1992n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992n.306S.O.). L'art. 12 dello stesso D.Lgs. hainoltrecosì disposto:

"Art. 12. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsisentita la Societàitaliana degli autori ed editorientro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarannodeterminate le caratteristiche del registrole modalità di registrazione di cui agli articoli 6 e 7 e lerelative tariffe".

(26) OraPresidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23secondo comma.

(27) In merito al termine prescritto per il depositovedi la nota all'art. 35 del regolamentoriportato aln. A/III.

(28) Comma così inserito dall'art. 7D.Lgs. 29 dicembre 1992n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992n. 306S.O.). Vedianchela nota 25/a.

(26) OraPresidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23secondo comma.

(28/a) Articolo così sostituito dall'art. 13L. 8 marzo 1975n. 39riportata alla voce Elezioni.

(3/cost) La Corte costituzionalecon sentenza 23 marzo-6 aprile 1995n. 108 (Gazz. Uff. 12 aprile1995n. 15serie speciale)ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.196168 e 109sollevata in riferimento agli artt. 3941 e 42 della Costituzione.

(28/b) Aggiunto dall'art. 9D.Lgs. 23 ottobre 1996n. 581riportato al n. A/XIXe corretto conavviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 1996n. 286.

(29) Orapresidenziale.

(29/a) OraPresidente del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23.

(30) OraMinistro per la pubblica istruzione: vedi nota 15 all'art. 69.

(31) OraSocietà italiana degli autori ed editori: vedi nota 12 all'art. 58.

(32) Vedi l'art. 1109 cod. civ. 1942.

(33) Vedi l'art. 83R.D. 16 marzo 1942n. 267riportato alla voce Fallimentoconcordato preventivoamministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa.

(34) OraPresidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23.

(35) Vedi art. 13 del regolamentoriportato al n. A/III.

(36) Vedi artt. 156 e seguenti.

(36/a) Comma così modificato dall'art. 6D.P.R. 8 gennaio 1979n. 19 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1979n. 29) entrato in vigoreper effetto del successivo art. 7il giorno successivo a quello della suapubblicazione.

(37) Recante norme per il disciplinamento delle mostrefiere ed esposizioni.

(38) Il sindacato nazionale delle belle arti è stato soppresso con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944n.369.

Alla Cassa di previdenza e assistenza del predetto sindacato deve oggipertantosostituirsi l'Entenazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultoriil cui Statuto è stato approvato con D.P. 22ottobre 1953n. 1282.

(39) Oraalla Società italiana degli autori ed editori: vedi nota 12 all'art. 58.

(40) Vediper le sanzioni relativel'art. 172.

(41) OraSocietà italiana degli autori ed editori: vedi nota n. 12 all'art. 58.

(40) Vediper le sanzioni relativel'art. 172.

(42) Recava disposizioni sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

(43) Vedi l'art. 14 del regolamentoriportato al n. A/III.

(44) Comma aggiunto dall'art. 8D.Lgs. 29 dicembre 1992n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992n.306S.O.) e poi così modificato dall'art. 3D.Lgs. 15 marzo 1996n. 205 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996n.96).

(45) Vedi gli artt. 519 e 678 c.p.c. 1942.

(46) Oraartt. 635 e 642 c.p.c. 1942.

(47) Recte "paragrafo".

(48) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3L. 12 luglio 1961n. 603riportata alla voceSanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle)nonché dall'art. 113primo commaL. 24novembre 1981n. 689riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalladepenalizzazione in virtù dell'art. 32secondo commadella citata L. 24 novembre 1981n. 689.

(48/a) Alinea così modificato dall'art. 9D.Lgs. 29 dicembre 1992n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre1992n. 306S.O.).

(48/b) Lettera così sostituita dall'art. 3L. 5 maggio 1976n. 404riportata al n. C/VI e poi abrogatadall'art. 3L. 29 luglio 1981n. 406riportata alla voce Fonografia.

(48/c) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3L. 12 luglio 1961n. 603riportata allavoce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle)nonché dall'art. 113primo commaL. 24novembre 1981n. 689riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 24 cod. pen.l'entità della sanzione non può superare lire 10.000.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazionein virtù dell'art. 32secondo commadella citata L. 24 novembre 1981n. 689.

(48/d) Gli importi sono stati così modificati dall'art. 4D.Lgs. 15 marzo 1996n. 205 (Gazz. Uff. 24aprile 1996n. 96).

(48/d) Gli importi sono stati così modificati dall'art. 4D.Lgs. 15 marzo 1996n. 205 (Gazz. Uff. 24aprile 1996n. 96).

(49) Aggiunto dall'art. 10D.Lgs. 29 dicembre 1992n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992n. 306S.O.).

(49/a) Aggiunto dall'art. 17D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII.

(49/b) Comma aggiunto dall'art. 1D.Lgs. 15 marzo 1996n. 204 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996n. 96).

(49/cost) La Corte costituzionalecon sentenza 12-28 febbraio 1997n. 53 (Gazz. Uff. 5 marzo 1997n. 10Serie speciale)ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-

quaterlettera a)introdotto dall'art. 18del D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685sollevata in riferimentoall'art. 76 della Costituzionein relazione agli artt. 12lettera d)e 12 della legge 22 febbraio 1994n.146.

(49/c) Aggiunto dall'art. 18D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII.

(49/d) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituitada ultimocon la sanzioneamministrativa dall'art. 32L. 24 novembre 1981n. 689riportata alla voce Ordinamento giudiziario.L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3L. 12 luglio 1961n. 603riportata alla voceSanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle)nonché dall'art. 114primo commadella citataL. 24 novembre 1981n. 689in relazione all'art. 113primo commadella stessa legge. Per effettodell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981n. 689l'entità della sanzione non può essereinferiore a lire 4.000.

(49/e) Comma così modificato dall'art. 19D.Lgs. 16 novembre 1994n. 685riportato al n. A/XVIII.

(49/f) Con riferimento alla violazione delle norme di cui agli articoli 175 e 176 sul diritto demaniale lasanzione originaria dell'ammenda è stata sostituitada ultimocon la sanzione amministrativa dall'art.39L. 24 novembre 1981n. 689riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzioneè stato elevato a lire 4.000.000 dall'art. 1D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947n. 1208riportato alla voceSanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle)dall'art. 114primo e terzo commadella citataL. 24 novembre 1981n. 689in relazione all'art. 113secondo commadella stessa leggenonchédall'art. 8primo commaD.L. 30 novembre 1989n. 332riportato alla voce Imposte e tasse ingenere. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981n. 689l'entità della sanzione nonpuò essere inferiore a lire 4.000.

(49/g) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituitada ultimocon la sanzioneamministrativa dall'art. 32L. 24 novembre 1981n. 689riportata alla voce Ordinamento giudiziario.L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3L. 12 luglio 1961n. 603riportata alla voceSanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle)nonché dall'art. 114primo commadella citataL. 24 novembre 1981n. 689in relazione all'art. 113primo commadella stessa legge. Per effettodell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981n. 689l'entità della sanzione non può essereinferiore a lire 4.000.

(49/h) Comma abrogato dall'art. 3L. 22 maggio 1993n. 159riportata al n. A/XVI.

(50) Con l'art. 5 della L. 6 febbraio 1942n. 95riportata al n. A/IIl'ammontare del diritto demanialeè stato determinato nella misura del cinque per cento.

(51) Vedi nota n. 43 all'art. 155.

(52) OraSocietà italiana degli autori ed editori: vedi nota n. 12 all'art. 58.

(53) Vedi l'art. 50 del Regolamentoriportato al n. A/IIIe l'art. 46 dello Statuto della S.I.A.E.riportato al n. B/III.

(53/a) Vedi l'art. 172.

(54) Abrogato dall'art. 6D.L. 31 dicembre 1996n. 669riportato alla voce Imposte e tasse ingenere.

(53/a) Vedi l'art. 172.

(54) Abrogato dall'art. 6D.L. 31 dicembre 1996n. 669riportato alla voce Imposte e tasse ingenere.

(53/a) Vedi l'art. 172.

(54/a) Abrogato dall'art. 3L. 22 maggio 1993n. 159riportata al n. A/XVI.

(53/a) Vedi l'art. 172.

(53/a) Vedi l'art. 172.

(54/a) Abrogato dall'art. 3L. 22 maggio 1993n. 159riportata al n. A/XVI.

(54/a) Abrogato dall'art. 3L. 22 maggio 1993n. 159riportata al n. A/XVI.

(53/a) Vedi l'art. 172.

(53) Vedi l'art. 50 del Regolamentoriportato al n. A/IIIe l'art. 46 dello Statuto della S.I.A.E.riportato al n. B/III.

(54/b) Comma così modificato dall'art. 10D.Lgs. 23 ottobre 1996n. 581riportato al n. A/XIX.

(55) OraSocietà italiana degli autori ed editori: vedi nota n. 12 all'art. 58.

(55) OraSocietà italiana degli autori ed editori: vedi nota n. 12 all'art. 58.

(56) La Confederazione è stata soppressa con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944n. 369.

(56/a) Aggiunto dall'art. 11D.Lgs. 23 ottobre 1996n. 581riportato al n. A/XIX.

(55) OraSocietà italiana degli autori ed editori: vedi nota n. 12 all'art. 58.

(55) OraSocietà italiana degli autori ed editori: vedi nota n. 12 all'art. 58.

(57) Oradella Presidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23.

(58) Oradel Presidente della Repubblica.

(59) Oradel Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23.

(60) Il Ministro per l'Africa italiana è stato soppresso con L. 29 aprile 1953n. 430.

(61) Oraper la pubblica istruzione: vedi nota 15 all'art. 69.

(62) Vedi art. 172.

(63) Oradel Ministero del turismo e dello spettacolo: vedi nota n. 4 all'art. 23.

(63) Oradel Ministero del turismo e dello spettacolo: vedi nota n. 4 all'art. 23.

(63) Oradel Ministero del turismo e dello spettacolo: vedi nota n. 4 all'art. 23.

(64) L'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) fu costituito con R.D.L. 18 febbraio 1937n.456convertito in legge dalla L. 17 giugno 1937n. 1250.

A tale decreto furono apportate modificazioni con D.Lgs.C.P.S. 11 maggio 1947n. 382recante inallegato il nuovo statuto dell'Entesostituito a quello annesso al suddetto R.D.L. del 1937.Successivamentecon D.P.R. 5 luglio 1968 (Gazz. Uff. 28 settembre 1968n. 247) l'Ente italiano pergli scambi teatrali è stato incorporato nell'Ente teatrale italiano (E.T.I.)ai sensi dell'art. 1L. 4dicembre 1956n. 1404.

(65) In merito alle disposizioni di cui agli artt. 186secondo comma187188 e 189secondo commavedi l'articolo unico (che qui si riporta) del D.Lgs.C.P.S. 23 agosto 1946n. 82 (Gazz. Uff. 12settembre 1946n. 206):

"Articolo unico. - L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo187188 e 189 comma secondodella L. 22 aprile 1941n. 633è sospesa.

Qualora non sussistano le condizioni menzionate negli articoli 185 secondo comma e 189 primocommadella legge predettale opere di autori stranieri sono protette a condizione di reciprocitàsalval'applicazione delle convenzioni internazionali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".

(66) Vedi nota all'art. 186.

(67) Vedi nota n. 43 all'art. 155.

(68) Vedi nota n. 65 all'art. 186.

(68) Vedi nota n. 65 all'art. 186.

(69) OraPresidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23secondo comma.

(70) OraPresidente del Consiglio dei ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23secondo comma.

(70) OraPresidente del Consiglio dei ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23secondo comma.

(71) Le organizzazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944n.369.

(72) Il P.N.F. è stato soppresso con R.D.L. 2 agosto 1943n. 704.

(73) Il Ministero dell'Africa italiana è stato soppresso con L. 29 aprile 1953n. 430.

(74) OraMinistero dell'industria e commercio (R.D. 9 agosto 1943n. 718 e D.Lgs.Lgt. 21 giugno1945n. 377).

(75) Oradella pubblica istruzione: vedi nota n. 15 all'art. 69.

(69) OraPresidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23secondo comma.

(71) Le organizzazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944n.369.

(76) OraSocietà italiana degli autori ed editori: vedi nota n. 12 all'art. 58.

(70) OraPresidente del Consiglio dei ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23secondo comma.

(70) OraPresidente del Consiglio dei ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23secondo comma.

(70) OraPresidente del Consiglio dei ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23secondo comma.

(70) OraPresidente del Consiglio dei ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23secondo comma.

(70) OraPresidente del Consiglio dei ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23secondo comma.

(69) OraPresidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23secondo comma.

(77) Oradel Ministero del tesoro. Con l'art. 1L. 21 maggio 1951n. 391la somma annua dadevolvere a favore delle casse di assistenza e di previdenza degli scrittoriautori drammatici emusicistidi cui all'art. 198è stata elevata a lire quindicimilioni a partire dall'esercizio finanziario1950/51. Con l'art. 1L. 7 aprile 1954n. 100il predetto stanziamento annuale è stato aumentatoadecorrere dall'esercizio finanziario 1952/53 di venti milioni di lireper corrispondere un contributo dipari importo alla Casa di riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" in Milano. Con l'art. 1L. 20 dicembre1954n. 1227la somma annua è stata elevataa partire dall'esercizio finanziario 1954/55a liresessanta milionifermo rimanendo l'aumento di lire venti milioni per il contributo annuo a favore dellaCasa di riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" in Milano. Infinecon l'art. 1L. 16 aprile 1973n. 198(Gazz. Uff. 16 maggio 1973n. 125)riportata al n. A/IXla somma annua è stata elevataa partiredall'esercizio finanziario 1972a lire 160 milioniferme restando le disposizioni delle leggi 7 aprile 1954n. 100 e 23 dicembre 1962n. 1572relative al contributo in favore della Casa di riposo per musicisti"Giuseppe Verdi" di Milano.

(77/a) Aggiunto dall'art. 11D.Lgs. 29 dicembre 1992n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992n. 306S.O.).

(78) Non sono state emanate norme sull'argomento.

(79) Con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945n. 433l'E.I.D.A. ha riassunto l'antica denominazione di Societàitaliana degli autori ed editori (S.I.A.E).

(80) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituitada ultimocon la sanzione amministrativadall'art. 32L. 24 novembre 1981n. 689riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo dellasanzione è stato così elevato dall'art. 3L. 12 luglio 1961n. 603riportata alla voce Sanzionipecuniarie in materia penale (Aumento delle)nonché dall'art. 114primo commadella citata L. 24novembre 1981n. 689in relazione all'art. 113primo commadella stessa legge. Per effetto dell'art.10 della medesima L. 24 novembre 1981n. 689l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire4.000.

(81) Il regolamento è stato approvato con R.D. 18 maggio 1942n. 1369 (Gazz. Uff. 3 dicembre1942n. 286). Legge e regolamento sonopertantoentrati in vigore il 18 dicembre 1942. Ilregolamento è riportato al n. A/III.

(82) Lo Statutoapprovato con D.P.R. 20 ottobre 1962n. 1842è riportato al n. B/III.

(79) Con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945n. 433l'E.I.D.A. ha riassunto l'antica denominazione di Societàitaliana degli autori ed editori (S.I.A.E).




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