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Repubblica Italiana



CODICE DELLA STRADA





TITOLO I

DISPOSIZIONIGENERALI



Art.1 (Principi generali)

1.La circolazione dei pedonidei veicoli e degli animali sulle stradeè regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimentiemanati in applicazione di essenel rispetto delle normativeinternazionali e comunitarie in materia. Lenorme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio dellasicurezza stradaleperseguendo gli obbiettivi di una razionalegestione della mobilitàdella protezione dell'ambiente e delrisparmio energetico. 

2.Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indaginiperiodiche riguardanti i profili socialiambientali ed economicidella circolazione stradale. 

3.Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i datipiù significativi utilizzando i più moderni sistemi dicomunicazione di massa enei riguardi di alcune categorie dicittadiniil messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ededucativo. 

Art. 2 (Definizione e classificazione dellestrade) 
 1. Ai finidell'applicazione delle norme del presente codice si definisce"strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazionedei pedonidei veicoli e degli animali. 
2.Le strade sono classificateriguardo alle loro caratteristichecostruttivetecniche e funzionalinei seguenti tipi:A -Autostrade;B - Strade extraurbane principali;C - Strade extraurbanesecondarie;D - Strade urbane di scorrimento;E - Strade urbane diquartiere;F - Strade locali. 
3. Lestrade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristicheminime: A - AUTOSTRADA: strada extraurbana ourbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitrafficoinvalicabileciascuna con almeno due corsie di marciaeventualebanchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchinapavimentata a destrapriva di intersezioni a raso e di accessiprivatidotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utentelungo l'intero tracciatoriservata alla circolazione di talunecategorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnalidi inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree diservizio ed aree di parcheggioentrambe con accessi dotati di corsiedi decelerazione e di accelerazione. 
B -STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti oseparate da spartitraffico invalicabileciascuna con almeno duecorsie di marcia e banchina pavimentata a destrapriva diintersezioni a rasocon accessi alleproprietà laterali coordinaticontraddistinta dagli appositisegnali di inizio e fineriservata alla circolazione di talunecategorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie diutenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzatacon apposite aree di servizioche comprendano spazi per la sostacon accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 
C- STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata conalmeno una corsia per senso di marcia e banchine. 
D- STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti oseparate da spartitrafficociascuna con almeno due corsie di marciaed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblicibanchinapavimentata a destra e marciapiedicon le eventuali intersezioni araso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fascelaterali esterne alla carreggiataentrambe con immissioni ed usciteconcentrate. 
E - STRADA URBANA DIQUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsiebanchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste areeattrezzate con apposita corsia di manovraesterna allacarreggiata. 
F - STRADA LOCALE: stradaurbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui alcomma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. 
4.E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata aduna strada principale (autostradastrada extraurbana principalestrada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire lasosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietàlaterali alla strada principale e viceversanonché ilmovimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla stradaprincipale stessa. 
5. Per le esigenze dicarattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologiedei collegamenti svoltile stradecome classificate ai sensi delcomma 2si distinguono in strade "statali""regionali""provinciali""comunali"secondo le indicazioniche seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamentelo Statola regionela provinciail comune. Per le stradedestinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strademilitari"ente proprietario è considerato il comandodella regione militare territoriale. 
6.Le strade extraurbane di cui al comma 2lettere BC ed F sidistinguono in: A - Stataliquando: a)costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b)congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degliStati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regioneovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverseovverocostituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimigliaeroportii centri di particolare importanza industrialeturisticae climatica; e) servono traffici interregionali o presentanoparticolare interesse per l'economia di vaste zone del territorionazionale. 
B - Regionaliquandoallacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro ocon il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi diprovincia o i comuni con la rete statale se ciò siaparticolarmente rilevante per ragioni di carattere industrialecommercialeagricoloturistico e climatico. 
C- Provincialiquando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghidei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghidi comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale oregionale i capoluoghi di comunese ciòsia particolarmenterilevante per ragioni di carattere industrialecommercialeagricoloturistico e climatico. 
D -Comunaliquando congiungono il capoluogo del comune con le suefrazioni o le frazioni fra loroovvero congiungono il capoluogo conla stazione ferroviariatranviaria o automobilisticacon unaeroporto o porto marittimolacuale o fluvialecon interporti onodi di scambio intermodale o con le località che sono sede diessenziali servizi interessanti la collettività comunale. Aifini del presente codicele strade "vicinali" sonoassimilate alle strade comunali. 
7. Lestrade urbane di cui al comma 2lettere DE e Fsono semprecomunali quando siano situate nell'interno dei centri abitatieccettuati i tratti interni di strade stataliregionali oprovinciali che attraversano centri abitati con popolazione nonsuperiore a diecimila abitanti 
8. IlMinistero dei lavori pubblicinel termine indicato dall'articolo 13comma 5procede alla classificazione delle strade statali ai sensidel comma 5seguendo i criteri di cui ai commi 56 e 7sentiti ilConsiglio superiore dei lavori pubbliciil Consiglio diamministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le stradestatalile regioni interessatenei casi e con le modalitàindicate dal regolamento. Le regioninel termine e con glistessi criteri indicatiprocedonosentiti gli enti localialleclassificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Lestrade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionaledelle strade previsto dall'articolo 226. 
9.Quando le strade non corrispondono più all'uso e alletipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministerodei lavori pubblici e dalle regionisecondo le rispettivecompetenzeacquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi elaprocedura per tale declassificazione sono indicati dalregolamento. 
10. Le disposizioni di cuialla presente disciplina non modificanogli effetti del decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988n. 377 (*)emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986n. 349inordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura divalutazione d'impatto ambientale. 
____________ 
(*)Il D.P.C.M. n. 377/1988 reca: "regolamentazione delle pronuncedi compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8luglio 1986n. 349recante istituzione del Ministero dell'ambientee norme in materia di danno ambientale." 

Art.3 (Definizioni stradali e di traffico)

1.Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di trafficohanno i seguenti significati: 
 1) AREA DI INTERSEZIONE:parte della intersezione a rasonella quale si intersecano due o piùcorrenti di traffico. 
 2) AREA PEDONALE: zonainterdetta alla circolazione dei veicolisalvo quelli in servizio diemergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli alservizio di persone con limitate o impedite capacità motorienonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocitàtali da poter essere 
assimilati ai velocipedi. 
 3)ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiataopportunamentesegnalata ed organizzatasulla quale i pedoni in transito dall'unoall'altro lato della strada godono della precedenza rispetto aiveicoli. 
 4) BANCHINA: parte della strada compresa trail margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguentielementi longitudinali: marciapiedespartitrafficoarginellociglio interno della cunettaciglio superiore della scarpata neirilevati. 
 5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. RAMO DIINTERSEZIONE. 
 6) CANALIZZAZIONE: insieme diapprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico perguidarle in determinate direzioni. 
 7) CARREGGIATA:parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa ècomposta da una o più corsie di marcia edin genereèpavimentata e delimitata da strisce di margine. 
 8)CENTRO ABITATO: insieme di edificidelimitato lungo le vie diaccesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme diedifici si intende un raggruppamento continuoancorchéintervallato da stradepiazzegiardini o similicostituito da nonmeno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessiveicolari o pedonali sulla strada. 
 9) CIRCOLAZIONE: èil movimentola fermata e la sosta dei pedonidei veicoli e deglianimali sulla strada. 
10) CONFINE STRADALE: limite dellaproprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione odalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanzailconfine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia odella cunettaove esistentio dal piede della scarpata se la stradaè in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se lastrada è in trincea. 
 11) CORRENTE DI TRAFFICO:insieme di veicoli (corrente veicolare)o pedoni (correntepedonale)che si muovono su una strada nello stesso senso di marciasu una o più file paralleleseguendo una determinatatraiettoria. 
 12) CORSIA: parte longitudinale dellastrada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola filadi veicoli. 
 13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsiaspecializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sullacarreggiata. 
 14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsiaspecializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiatain modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati atale manovra. 
 15) CORSIA DI EMERGENZA: corsiaadiacente alla carreggiatadestinata alle soste di emergenzaaltransito dei veicoli di soccorso edeccezionalmenteal movimentodei pedoninei casi in cui sia ammessa la circolazione deglistessi. 
 16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente partedella carreggiatanormalmente delimitata da segnaleticaorizzontale. 
 17) CORSIA RISERVATA: corsia di marciadestinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcunecategorie di veicoli. 
 18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsiadestinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinatemanovrequali svoltaattraversamentosorpassodecelerazioneaccelerazionemanovra per la sosta o che presentano basse velocitào altro. 
 19) CUNETTA: manufatto destinato allosmaltimento delle acque meteoriche o di drenaggiorealizzatolongitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento dellastrada. 
 20) CURVA: raccordo longitudinale fra duetratti di strada rettilineiaventi assi intersecantisitali dadeterminare con dizioni di limitata visibilità. 
 21)FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiataed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale epuò essere utilizzata solo per la realizzazione di altre partidella strada. 
 22) FASCIA DI RISPETTO: striscia diterrenoesterna al confine stradalesulla quale esistono vincolialla realizzazioneda parte dei proprietari del terrenodicostruzionirecinzionipiantagionidepositi e simili. 
 23)FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente allacarreggiataseparata da questa mediante striscia di marginediscontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativacorsia di manovra. 
 24) GOLFO DI FERMATA: parte dellastradaesterna alla carreggiatadestinata alle fermate dei mezzicollettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio diattesa per i pedoni. 
 25) INTERSEZIONE A LIVELLISFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassisottopassi e rampe)che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami distrade poste a diversi livelli. 
 26) INTERSEZIONE ARASO (o A LIVELLO): area comune a più stradeorganizzata inmodo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'unaall'altra di esse. 
 27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: partedella stradaopportunamente delimitata e non transitabiledestinataa incanalare le correnti di traffico. 
 28) ISOLA DITRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE 
 29) ISOLASALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE 
 30) ISOLA SPARTITRAFFICO:cfr. SPARTITRAFFICO 
 31) ITINERARIO INTERNAZIONALE:strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari cosìdefiniti dagli accordi internazionali.

32)LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante. 
33)MARCIAPIEDE: parte della stradaesterna alla carreggiatarialzata oaltrimenti delimitata e protettadestinata ai pedoni. 
 34)PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiatadestinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli. 
 35)PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a rasoopportunamente attrezzata esegnalata ai fini della sicurezzatra una o più strade ed unalinea ferroviaria o tranviaria in sede propria. 
 36)PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della stradaseparata dalla carreggiatamediante una striscia bianca continua ouna apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito deipedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradaleinmancanza di esso. 
 37) PASSOCARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento diuno o più veicoli. 
 38)PIAZZOLA DI SOSTA: parte della stradadi lunghezza limitataadiacente esternamente alla banchinadestinata alla sosta deiveicoli. 
 39) PISTA CICLABILE:parte longitudinale della stradaopportunamente delimitatariservata alla circolazione dei velocipedi. 
 40)RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue didiversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficiestradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo. 
 41)RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue didiversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficiestradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso. 
 42)RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione. 
 43)RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami diun'intersezione. 
 44) RIPA: zona diterreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate delcorpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terrenopreesistente alla strada. 
 45)SALVAGENTE: parte della stradarialzata o opportunamente delimitatae protettadestinata al riparo ed alla sosta dei pedoniincorrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporticollettivi. 
 46) SEDE STRADALE:superficie compresa entro i confini stradali. Comprende lacarreggiata e le fasce di pertinenza. 
 47)SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della stradaopportunamentedelimitatariservata alla circolazione dei tram e dei veicoliassimilabili. 
 48) SENTIERO (oMULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effettodel passaggio di pedoni o di animali. 
 49)SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della stradadestinata alla separazione di correnti veicolari. 
 50)STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati. 
 51)STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato. 
 52)STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori daicentri abitati ad uso pubblico. 
 53)SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correntiveicolari non si intersecano tra loro. 
 54)ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazioneveicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categoriedi utenti e di veicoli. 
 55) ZONADI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiataimmediatamente a monte dellalinea di arrestodestinato all'accumulo dei veicoli in attesa di vialibera egeneralmentesuddiviso in corsie specializzate separate dastrisce longitudinali continue. 
 56)ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiataopportunamentesegnalatoove è consentito il cambio di corsiaaffinchéi veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate. 
 57)ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unicodi idonealunghezzalungo il quale correnti di traffico paralleleinmovimento nello stesso versopossono cambiare la reciproca posizionesenza doversi arrestare. 
 58) ZONARESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole dicircolazione a protezione dei pedoni e dell'ambientedelimitatalungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. 

2.Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e ditraffico di specifico rilievo tecnico. 

 


Art. 4  (Delimitazione del centroabitato)

1.Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradaleil comuneentro centottanta giorni dalla data di entrata in vigoredel presente codiceprovvede con deliberazione della giunta alladelimitazione del centro abitato. 

2.La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definitodall'articolo 3 è pubblicata all'albo pretorio per trentagiorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nellaquale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso. 

 


Art. 5 (Regolamentazionedella circolazione in generale)

1.Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti eagli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazionedelle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sullestrade di cui all'articolo 2. 

2.In caso di inosservanza di norme giuridicheil Ministro dei lavoripubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere irelativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari nonottemperino nel termine indicatoil Ministro dei lavori pubblicidisponein ogni caso di grave pericolo per la sicurezzal'esecuzione delle opere necessariecon diritto di rivalsa neiconfronti degli enti medesimi. 

3.I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sonoemessi dagli enti proprietariattraverso gli organi competenti anorma degli articoli 6 e 7con ordinanze motivate e rese note alpubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessidal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorsogerarchico al Ministro della difesa.



Art. 6 (Regolamentazionedella circolazione fuori dei centri abitati)

 1.Il prefettoper motivi di sicurezza pubblica o inerenti allasicurezza della circolazionedi tutela della salutenonchéper esigenze di carattere militare puòconformemente alledirettive del Ministro dei lavori pubblicisospenderetemporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie diutenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefettoinoltreneigiorni festivi o in particolari altri giorni fissati con appositocalendarioda emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblicipuò vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto dicose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventualideroghe. 

 2.Il prefetto stabilisceanno per annole opportune prescrizioni peril transito periodico di armenti e di greggi determinandoquandooccorragli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio. 

 3.Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitatidal comandante della regione militare territoriale. 

 4.L'ente proprietario della strada puòcon l'ordinanza di cuiall'articolo 5comma 3: 
a) disporreper il tempo strettamente necessariola sospensione dellacircolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi diincolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motiviattinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze dicarattere tecnico; 
b) stabilireobblighidivieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanenteper ciascuna strada o tratto di essao per determinate categorie diutentiin relazione alle esigenze della circolazione o allecaratteristiche strutturali delle strade; 
c)riservare corsieanche protettea determinate categorie di veicolianche con guida di rotaieo a veicoli destinati a determinatiusi; 
d) vietare o limitare o subordinareal pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; 
e)prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli odegli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; 
f)vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade peresigenze di carattere tecnico o di puliziarendendo noto taledivieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore primaed eventualmente con altri mezzi appropriati. Le ordinanze di cui alcomma 4 sono emanate: 
a) per le strade ele autostrade statalidal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S.competente per territorio; 
b) per lestrade regionalidal presidente della giunta; 
c)per le strade provincialidal presidente della provincia; 
d)per le strade comunali e le strade vicinalidal sindaco; 
e)per le strade militaridal comandante della regione militareterritoriale. 

 6.Per le strade e le autostrade in concessionei poteri dell'enteproprietario della strada sono esercitati dal concessionariopreviacomunicazione all'ente concedente. In caso di urgenzai relativiprovvedimenti possono essere adottati anche senza la preventivacomunicazione al concedenteche può revocare gli stessi.

 7.Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nellearee portualila competenza a disciplinare la circolazione dellestrade interne aperte all'uso pubblico è riservatarispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportualecompetente per territorio e al comandante di porto capo dicircondarioi quali vi provvedono a mezzo di ordinanzeinconformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degliaeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti osocietàil potere di ordinanza viene esercitato dal direttoredella circoscrizione aeroportuale competente per territoriosentitigli enti e le società interessati. 

 8.Le autorità che hanno disposto la sospensione dellacircolazione di cui ai commi 1 e 4lettere a) e b)possonoaccordareper esigenze gravi e indifferibilio per accertatenecessitoderoghe o permessisubordinati aspeciali condizioni e cautele. 

 9.Tutte le strade statali sono a precedenzasalvo che l'autoritàcompetente disponga diversamente in particolari intersezioni inrelazione alla classifica di cui all'articolo 2comma 2.Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza èstabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione dicui all'articolo 2comma 2. In caso di controversia decideconproprio decretoil Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deveessere resa nota con i prescritti segnali da installare a curae spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza. 

10.L'ente proprietario della strada a precedenzaquando la intensitào la sicurezza del traffico lo richiedanopuòcon ordinanzaprescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersisulla strada a precedenza. 

11.Quando si tratti di due strade entrambe a precedenzaappartenentiallo stesso entel'ente deve stabilire l'obbligo di dare laprecedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione;quando si tratti di due strade a precedenza appartenentia enti diversigli obblighi suddetti devono essere stabiliti diintesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiuntodecide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici. 

12.Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione dellacircolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lireduecentomila a lire ottocentomila. Se la violazione è commessadal conducente di un veicolo adibito al trasporto di coselasanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lirecinquecentomila a lire duemilioni. In questa ultima ipotesi dallaviolazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattromesinonché della sospensione della carta di circolazione delveicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo Isezione IIdel titolo VI. 

13.Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da liretrentamila a lire centoventimila. 

14.Chiunque viola gli altri obblighidivieti e limitazioni previsti nelpresente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire centomila a lirequattrocentomila. 
Nei casi di sostavietata la sanzione amministrativa è del pagamento di unasomma da lire cinquantamila a lire duecentomila; qualorala violazione si prolunghi oltre le ventiquattro orela sanzioneamministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo diventiquattro ore per il quale si protrae la violazione. 

15.Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intimaal conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri iltermine del divieto di circolazione; egli devequando la sosta nelluogo in cui è stata accertata la violazione costituisceintralcio alla circolazioneprovvedere a che il veicolo sia condottoin un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra èfatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta laresponsabilità del veicolo e del relativo carico rimane alconducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sonoosservatela sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente è da due a sei mesi. 

 

Art.7 (Regolamentazione della circolazione nei centriabitati)

 1.Nei centri abitati i comuni possonocon ordinanza del sindaco: 
a)adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6commi 12 e4; 
b) limitare la circolazione di tutteo di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze diprevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artisticoambientale e naturaleconformemente alle direttive impartite dalMinistro dei lavori pubblicisentitiper le rispettive competenzeil Ministro dell' ambienteil Ministro per i problemi delle areeurbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; 
c)stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di stradeovvero in una determinata intersezionein relazione allaclassificazione di cui all'articolo 2equando la intensitào la sicurezza del traffico lo richiedanoprescrivere ai conducentiprima di immettersi su una determinata stradal'obbligo diarrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola suquest'ultima; 
d) riservare limitatispazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cuiall'articolo 12dei vigili del fuocodei servizi di soccorsononché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata oimpedita capacità motoriamunite del contrassegno specialeovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; 
e)stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio deiveicoli; 
f) stabilirepreviadeliberazione della giuntaaree destinate al parcheggio sulle qualila sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una sommada riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata dellasostaanche senza custodia del veicolofissando le relativecondizioni e tariffe in conformità alle direttive delMinistero dei lavori pubblicidi concerto con la Presidenza delConsiglio dei Ministri-Dipartimento per le aree urbane; 
g)prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per ilcarico e lo scarico di cose; 
h)istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggiodelle autocaravan di cui all'articolo 185; 
i)riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizipubblici di trasportoal fine di favorire la mobilità urbana. 

 2.I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 

 3.Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitatii provvedimenti indicati nell'articolo 6commi 1 e 2sono dicompetenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolocomma 4lettera a)sono di competenza dell'ente proprietario dellastrada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4lettere b)c)d)e) ed f) sono di competenza del comuneche li adotta sentitoil parere dell'ente proprietario della strada. 

 4.Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezzapubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze dicarattere militareovvero laddove siano stati stabiliti obblighidivieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanentepossonoessere accordatiper accertate necessitàpermessisubordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui siastata vietata o limitata la sostapossono essere accordati permessisubordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati aservizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti laprofessione sanitarianell'espletamento delle proprie mansioninonché dalle persone con limitata o impedita capacitàmotoriamuniti del contrassegno speciale. 

 5.Le caratteristichele modalità costruttivela procedura diomologazione e i criteri di installazione e di manutenzione deidispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti condecreto del Ministro dei lavori pubblicidi concerto con il Ministroper i problemi delle aree urbane. 

 6.Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori dellacarreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati nonostacolino lo scorrimento del traffico.

 7.I proventi dei parcheggi a pagamentoin quanto spettanti agli entiproprietari della stradasono destinati alla installazionecostruzione e gestione di parcheggi in superficiesopraelevati o sotterraneie al loro miglioramento e le sommeeventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilitàurbana. 

 8.Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio concustodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione deidispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1lettera f)su parte della stessa area o su altra parte nelleimmediate vicinanzedeve riservare una adeguata area destinata aparcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi dicontrollo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per lezone definite a norma dell'articolo 3 "area pedonale" e"zona a traffico limitato"nonché per quelledefinite "A" dall'articolo 2 del decreto del Ministro deilavori pubblici 2 aprile 1968n. 1444 (*)pubblicato nella G.U.n.97 del 16 aprile 1968e in altre zone di particolare rilevanzaurbanisticaopportunamente individuate e delimitate dalla giuntanelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

 9.I comunicon deliberazione della giuntaprovvedono a delimitare learee pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto deglieffetti del traffico sulla sicurezza della circolazionesullasalutesull'ordine pubblicosul patrimonio ambientale e culturale esul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potràessere adottato con ordinanza del sindacoancorché dimodifica o integrazione della deliberazione della giunta.Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanzaurbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di trafficodi cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinarel'ingresso o la circolazione dei veicoli a motoreall'interno dellezone a traffico limitatoanche al pagamento di una somma. Condirettiva emanata dall'Ispettorato generale perla circolazione e lasicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presentecodicesono individuate le tipologie dei comuni che possonoavvalersi di tale facoltànonché le modalità diriscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati. 

10.Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositisegnali. 

11.Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone diparticolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizionied esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commii comunihanno facoltà di riservarecon ordinanza del sindacosuperfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residentinella zonaa titolo gratuito od oneroso. 

12.Per le città metropolitane le competenze della giunta e delsindaco previste dal presente articolo sono esercitaterispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindacometropolitano. 

13.Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divietodella circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 

14.Chiunque viola gli altri obblighidivieti o limitazioni previsti nelpresente articoloè soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. 

15.Nei casi di sosta vietatain cui la violazione si prolunghi oltre leventiquattro orela sanzione amministrativa pecuniaria èapplicata per ogni periodo di ventiquattro oreper il quale siprotrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata oregolamentatala sanzione amministrativa è del pagamento diuna somma da lire trentamila a lire centoventimila e la sanzionestessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae laviolazione. 

____________ 

(*)Il testo dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968n. 1444 (Limitiinderogabili di densità ediliziadi altezzadi distanza frai fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamentiresidenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivitàcollettiveal verde pubblico o a parcheggi da osservare ai finidella formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione diquelli esistenti ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n.765)pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 16 aprile 1968èil seguente: 
"Art. 2 (Zoneterritoriali omogenee). - Sono considerate zone territorialiomogeneeai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6agosto 1967n. 765: 
A) le parti delterritorio interessate ad agglomerati urbani che rivestono caratterestoricoartistico o di particolare pregio ambientale o da porzionidi essicomprese le aree circostantiche possono considerarsi parteintegrante per tali caratteristichedegli agglomerati stessi; 
B)Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificatediversedalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cuila superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al125% (un ottavo) della superficie fondaria delle zone e nelle qualila densità territoriale sia superiore 
ad15 mc/mq; 
C) le parti del territoriodestinate a nuovi complessi insediativiche risultino inedificate onelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti disuperficie e densità di cui alla precedente lettera B); 
D)le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impiantiindustriali o ad essi assimilati; 
E) leparti del territorio destinate ad usi agricoliescluse quelle in cui- fermo restando il carattere agricolo delle stesse - ilfrazionamento della proprietà richieda insediamenti daconsiderare come zone C); 
F) le partidel territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interessegenerale". 



Art. 8 (Circolazione nellepiccole isole)

1.Nelle piccole isoledove si trovino comuni dichiarati di soggiornodi cura
qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km ele difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico sianoparticolarmente intensiil Ministro dei lavori pubblicisentite leregioni e i comuni interessatipuòcon proprio decretovietare chenei mesi di più intenso movimento turisticoiveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazionestabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimoprovvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore dideterminate categorie di veicoli e di utenti.

2.Chiunque viola gli obblighii divieti e le limitazioni previste dalpresente articolo è punito con la sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.



Art. 9 (Competizioni sportive sustrada)

1.Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportivecon veicoli o animali e quelle atletichesalvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune in cuidevono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle conanimali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciatadal prefetto per le gare con veicoli a motoresentite le federazioninazionali sportive competentinonché per le gare atleticheciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazioneanimale che interessano più comuni. Nelle autorizzazioni sonoprecisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

2.Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste daipromotori almeno quindici giorni prima della manifestazione perquelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima perquelle di competenza del prefetto e possono essere concesse previonulla osta dell' ente proprietario della strada.

3.Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori dellecompetizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loroeffettuazione al Ministero dei lavori pubbliciallegando ilpreventivo parere del C.O.N.I.. Per consentire la formulazione delprogramma delle competizioni da svolgere nel corso dell'annoqualoravenga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creinogravi limitazioni al servizio di trasporto pubblicononché altraffico ordinarioi promotori devono avanzare le loro richiesteentro il trentuno dicembre dell'anno precedente.

4.L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dalprogramma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefetturaalmeno trenta giorni prima della data fissata per la competizioneedè subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e disicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso digara e delle attrezzature relativeeffettuato da un tecnicodell'ente proprietario della stradaassistito dai rappresentanti deiMinisteri dell'internodei lavori pubblicidei trasportiunitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e deipromotori. Tale collaudo può essere omesso quandoanzichédi gare di velocitàsi tratti di gare di regolaritàper le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; ilcollaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui sianoconsentite velocità superiori ai detti limiti.

5.Nei casi in cuiper motivate necessitàsi debba inserire unacompetizione non prevista nel programmai promotoriprima dichiedere l'autorizzazione di cui al comma 4devono richiedere alMinistero dei lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almenosessanta giorni prima della competizione. Il prefetto puòconcedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazioneindicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lorichiedano per motivate necessitàdandone comunicazione alMinistero dei lavori pubblici.

6.L'autorizzazione della prefettura è altresì subordinataalla stipulada parte dei promotoridi un contratto diassicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo3 della legge 24 dicembre 1969n. 990 (*)e successivemodificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresìla responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligatiper i danni comunque causati alle strade e alle relativeattrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativavigente.

7.Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamenteal Ministero dei lavori pubbliciai fini della predisposizione delprogramma per l'anno successivole risultanze della competizioneprecisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione el'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

8.Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presentearticolo senza esserne autorizzato nei modi previsti èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire duecentomila a lire ottocentomilase si tratta di competizionesportiva atleticaciclistica o con animaliovvero di una somma dalire un milione a lire quattromilionise si tratta di competizionesportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autoritàamministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare lacompetizionesecondo le norme di cui al capo Isezione IIdeltitolo VI.

9.Chiunque non ottemperi agli obblighidivieti o limitazioni a cui ilpresente articolo subordina l'effettuazione di una competizionesportivae risultanti dalla relativa autorizzazioneèsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire centomila a lire quattrocentomilase si tratta di competizionesportiva atleticaciclistica o con animaliovvero di una somma dalire duecentomila a lire ottocentomilase si tratta di competizionesportiva con veicoli a motore.

____________

(*)Il testo dell'art. 3 della legge n. 990/1969 (Assicurazioneobbligatoria della responsabilità civile della circolazionedei veicoli a motore e natanti) è il seguente:
"Art. 3- Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi di veicoli a motoree le relative prove non possono essere autorizzateanche se incircuiti chiusise l'organizzatore non abbia provveduto a contrarreassicurazioni per la responsabilità civile ai sensi dellapresente legge. L'assicuratore deve coprire la responsabilitàdell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati allepersoneagli animali e alle coseesclusi i danni prodotti aipartecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati".



Art. 10 (Veicoli eccezionali etrasporti in condizioni di eccezionalità)

1.E' eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marciasuperiper specifiche esigenze funzionalii limiti di sagoma omassa stabiliti negli articoli 61 e 62.

2.E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
 )il trasporto di una o più cose indivisibili cheper le lorodimensionideterminano eccedenza rispetto ai limiti di sagomastabiliti dall'articolo 61ma sempre nel rispetto dei limiti dimassa stabiliti nell'articolo 62; insieme con le cose indivisibilipossono essere trasportate anche altre cose non eccedenti perdimensioni i limiti dell'articolo 61sempreché non venganosuperati i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
 ) iltrasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti indivisibiliprodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminatigrezzieseguito con veicoli eccezionalifino alla concorrenza dellamassa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione ecomunque in numero non superiore a tre unitàpurchéalmeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicolieccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 tse isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa possonoessere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzoindivisibile.

3.E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anchequello effettuato con veicoli:
 ) il cui carico indivisibilesporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
 ) chepur avendoun carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10hannolunghezzacompreso il caricosuperiore alla sagoma limite inlunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
 ) il cuicarico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma delveicolo;
 ) isolati o costituenti autotreno ovveroautoarticolatipurché il carico non sporga anteriormente dalsemirimorchiocaratterizzati in modo permanente da particolariattrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazionedestinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono ilimiti previsti dall'articolo 61;
 ) isolati o costituentiautotrenoovvero autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivodi containers o casse mobili di tipo unificatoeccedenti ledimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilitenell'articolo 62;
 ) mezzi d'opera definiti all'articolo 54comma 1lettera n)quando eccedono i limiti di massa stabilitidall'articolo 62;
 ) con carrozzeria ad altezza variabile cheeffettuano trasporti di animali vivi.

4.Si intendono per cose indivisibiliai fini delle presenti normequelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masseentro i limiti degli articoli 61 o 62può recare danni ocompromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicarela sicurezza del trasporto.

5.I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziendeche esercitano ai sensi di legge l'attività del trasportoeccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerentil'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicolipotrà avvenire solo a nome e nella disponibilità dellepredette aziende.

6.I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specificaautorizzazione alla circolazionerilasciata dall'ente proprietario oconcessionario per le autostradestrade statali e militari e dalleregioni per la rimanente rete viaria. Non sono soggetti adautorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3lettera d)quandoancorché per effetto del cariconon eccedano inaltezza 420 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%con illimite massimo di 1344 m per gli autoveicoli isolati2016 m pergli autotreni e 1736 m per gli autoarticolati; tale eccedenza puòessere anteriore e posterioreoppure soltanto posterioreper iveicoli isolati o costituenti autotrenoe soltanto posteriore pergli autoarticolatia condizione che chi esegue il trasportoverifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade otratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo167comma 4;
b) di cui al comma 3lettera e) e lettera g)quandonon eccedano l'altezza di 430 m con il carico e le altre dimensionistabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62acon dizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorsosiano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi lecaratteristiche indicate nell'articolo 167comma 4.

7.I veicoli di cui all'articolo 54comma 1lettera n)classificatimezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabilitinell'articolo 62non sono soggetti ad autorizzazione allacircolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massaindicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'articolo61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade chenell'archivio di cui all'articolo 226 risultino transitabili perdetti mezzifermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stessoarticolo 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto siaverificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massatotale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritticartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usuradi cui al l'articolo 34. Qualora non siano rispettate le condizionidi cui alle lettere a)b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasportieccezionali.

8.La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'operapurchél'asse pió caricato non superi le 13 tnon puòeccedere:

a)veicoli a motore isolati:
 1) due assi : 20 t;
 2)tre assi : 33 t;
 3) quattro o più assicon due assianteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:
 1)quattro assi: 44 t;
 2) cinque o più assi: 56 t;
 3)cinque o più assiper il trasporto di calcestruzzo inbetoniera: 54 t.

9.L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per piùtransiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massamassima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazionepossono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scortadella polizia stradale o tecnicasecondo le modalità e neicasi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta dellapolizia stradalequestaove le condizioni di traffico e lasicurezza stradale lo consentanopuò autorizzare l'impresa adavvalersiin sua vecedella scorta tecnicasecondo le modalitàstabilite nel regolamento.

10.L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibilecon la conservazione delle sovrastrutture stradalicon la stabilitàdei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sonoindicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se iltrasporto eccezionale è causa di maggiore usura della stradain relazione al tipo di veicoloalla distribuzione del carico sugliassi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali èrichiesta l'autorizzazionedeve altresì essere determinatol'ammontare dell'indennizzodovuto all'ente proprietario dellastradacon le modalità previste dal comma 17.L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento dellespese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e allaorganizzazione del traffico eventualmente necessaria perl'effettuazione del trasporto nonché alle opere dirafforzamento necessarie.

11.L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per iveicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superarenessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quandogarantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombroprevista dal regolamento.

12.Non costituisce trasporto eccezionalee pertanto non èsoggetto alla relativa autorizzazioneil traino di veicoli in avarianon eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagliarticoli 61 o 62quando tale traino sia effettuato con veicolirispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicatenel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario araggiungere la più vicina officina.

13.Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolatoil cui semirimorchio è allestito con gruppo frigoriferoautorizzatosporgente anteriormente a sbalzoa condizione che ilcomplesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'articolo 61.

14.I veicoli per il trasporto di persone che per specificate egiustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le massestabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cuial comma 1. I predetti veicoliqualora utilizzino i sistemi dipropulsione ad alimentazione elettricasono esenti dal titoloautorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezzarispetto all'articolo 61 dovuta all'asta di presa di corrente inposizione di riposo. L'immatricolazioneove ricorrael'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nelladisponibilità di imprese autorizzate ad effettuare iltrasporto di persone.

15.L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli edè comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni diesercizio indicate nella carta di circolazione prevista dalloarticolo 93.

16.Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive efunzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasportoeccezionalenonché dei mezzi d'opera.

17.Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilasciodelle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionaliivicomprese le eventuali tolleranzel'ammontare dell'indennizzo nelcaso di trasporto eccezionale per massae i criteri per laimposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia dellastrada.

18.Chiunquesenza aver ottenuto l'autorizzazioneesegua uno deitrasporti eccezionali indicati nei commi 23 e 7ovvero circoli conuno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1è soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattro milioni.

19.Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicoloeccezionalesenza osservare le prescrizioni stabilitenell'autorizzazioneè soggetto alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

20.Chiunqueavendola ottenutacircoli senza avere con sél'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Ilviaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizionedell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere lasomma dovuta.

21.Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse daquelle previste nell'articolo 54comma 1lettera n)èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire cinquecentomila a lire duemilioni e alla sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a seimesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente dachi accerta la violazione e trasmessasenza ritardoall'ufficioprovinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotteràil provvedimento di sospensione. Alla terza violazioneaccertata inun periodo di cinque anniè disposta la revocasulla cartadi circolazionedella qualifica di mezzo d'opera.

22.Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti dimassa stabiliti nell'articolo 62 sulle strade e sulle autostrade nonpercorribili ai sensi del presente articolo ä soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecinquecentomila a lire duemilioni.

23.Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 181921 e22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolononché al committente quando si tratta di trasporto eseguitoper suo conto esclusivo.

24.Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 181921e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida del conducente per un periodo da quindici asessanta giorninonché la sospensione della carta dicircolazione del veicolo da uno a sei mesisecondo le norme di cuial capo Isezione IIdel titolo VI.

25.Nelle ipotesi di violazione dei commi 181921 e 22 l'agenteaccertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino ache non sia munito dell'autorizzazioneovvero non abbia ottemperatoalle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli devequando la sosta nel luogo in cui è stata accertata laviolazione costituisce intralcio alla circolazioneprovvedere a cheil veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare lasosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale dicontestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicoloe del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni comesopra impartite non sono osservatela sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente è da uno a tremesi.

26.Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchineagricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.



TITOLOII

DELLACOSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

 

CapoI - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

 

Art. 13 (Norme per la costruzione e la gestione delle strade)

1.Il Ministro dei lavori pubblicisentiti il Consiglio superiore deilavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricercheemana entroun anno dalla entrata in vigore del presente codicesulla base dellaclassificazione di cui all'articolo 2le norme funzionali egeometriche per la costruzioneil controllo e il collaudo dellestradedei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle diesclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate allasicurezza della circolazione di tutti gli utenti della stradaallariduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per lasalvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed alrispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregioarchitettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzionedell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispettodelle direttive e degli atti di indirizzo del Ministerodell'ambienteche viene richiesto di specifico concerto nei casiprevisti dalla legge.

2.La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo perle strade esistenti allorquando particolari condizioni localiambientalipaesaggistichearcheologiche ed economiche non neconsentono l'adeguamentosempre che sia assicurata la sicurezzastradale e siano comunque evitati inquinamenti.

3.Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.

4.Il Ministro dei lavori pubblicientro due anni dalla entrata invigore del presente codiceemanacon i criteri e le modalitàdi cui al comma 1le norme per la classificazione delle stradeesistenti in base alle caratteristiche costruttivetecniche efunzionali di cui all'articolo 2comma 2.

5.Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro reteentro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Glistessi enti proprietari provvedono alla declassificazione dellestrade di loro competenzaquando le stesse non possiedono piùle caratteristiche costruttivetecniche e funzionali di cuiall'articolo 2comma 2.

6.Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire etenere aggiornati la cartografiail catasto delle strade e le loropertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decretoche il Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consigliosuperiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale dellericerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e iservizi permanenti connessi alle esigenze della circolazionestradale.

7.Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuarerilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbianovalidità temporale riferita all'anno nonché peradempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.

8.Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolol'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza strada ledi cui all'articolo 35comma 3ha il compito di acquisire i datidell'intero territorio nazionaleelaborarli e pubblicizzarliannualmente nonché comunicarli agli organismi internazionali.Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alledirettivenorme e tempi fissati nel presente articolo e nei relatividecreti.

 

Art. 14   (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade)

1.Gli enti proprietari delle stradeallo scopo di garantire lasicurezza e la fluidità della circolazioneprovvedono:
a)alla manutenzionegestione e pulizia delle stradedelle loropertinenze e arredononché delle attrezzatureimpianti eservizi
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade erelative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione dellasegnaletica prescritta.

2.Gli enti proprietari provvedonoinoltre:
a) al rilascio delleautorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b)alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alledisposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad essoattinentinonché alle prescrizioni contenute nelleautorizzazioni e nelle concessioni.

3.Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'enteproprietario della strada previsti dal presente codice sonoesercitati dal concessionariosalvo che sia diversamente stabilito.

4.Per le strade vicinali di cui all'articolo 2comma 7i poteridell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitatidal comune.

 



Art. 15   (Atti vietati)

1.Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
    a)danneggiare in qualsiasi modo le operele piantagioni e gli impiantiche ad esse appartengonoalterarne la forma ed invadere od occuparela piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericoloper la circolazione;
    b) danneggiarespostarerimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ognialtro manufatto ad essa attinente;
    c)impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nellerelative opere di raccolta e di scarico;
    d)impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terrenisottostanti     e) far circolare bestiamefattaeccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previstesulla conduzione degli animali;
    f) gettareo depositare rifiuti o materie di qualsiasi specieinsudiciare eimbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
    g)apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote deiveicoli provenienti da accessi e diramazioni;
    h)scaricaresenza regolare concessionenei fossi e nelle cunettemateriali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque diqualunque natura;
    i) gettare dai veicoliin movimento qualsiasi cosa.

2.Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1lettere a)b) e g)è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

3.Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1lettere c)d)e)f)h) ed i)è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

4.Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzioneamministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazionestessa del ripristino dei luoghi a proprie spesesecondo le normedel capo Isezione IIdel titolo VI.

 



Art. 16   (Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelleintersezioni fuori dei centri abitati)

1.Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietàstradali fuori dei centri abitati è vietato:
    a)aprire canalifossi ed eseguire qualunque escavazione nei terrenilaterali alle strade;
    b) costruirericostruire o ampliarelateralmente alle stradeedificazioni diqualsiasi tipo e materiale;
    c) impiantarealberi lateralmente alle stradesiepi vive o piantagioni ovverorecinzioni. Il regolamentoin relazione alla tipologia dei divietiindicatialla classificazione di cui all'articolo 2comma 2nonchéalle strade vicinalidetermina le distanze dal confine stradaleentro le quali vigono i divieti di cui sopraprevedendoaltresìuna particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati maentro le zone previste come edificabili o trasformabili daglistrumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cuiagli articoli 892 e 893 del codice civile.

2.In corrispondenza di intersezioni stradali a rasoalle fasce dirispetto indicate nel comma 1lettere b) e c)devesi aggiungerel'area di visibilità determinata dal triangolo avente due latisugli allineamenti delimitanti le fasce di rispettola cui lunghezzamisurata a partire dal punto di intersezione degli allineamentistessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamentoeil terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3.In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata lacostruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce dirispetto da associare alle rampe esterne devono essere quellerelative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle chesi intersecano.

4.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e delregolamento è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

5.La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzioneamministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazionestessa del ripristino dei luoghi a proprie spesesecondo le normedel capo Isezione IIdel titolo VI.



Art. 17 (Fasce dirispetto nelle curve fuori dei centri abitati)

1.Fuori dei centri abitatiall'interno delle curve devesi assicurarefuori della proprietà stradaleuna fascia di rispettoinibita a qualsiasi tipo di costruzionedi recinzionedipiantagionedi depositoosservando le norme determinate dalregolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.

2.All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabiliteper le strade in rettilineo.

3.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e delregolamento è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

4.La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzioneamministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazionestessa del ripristino dei luoghi a proprie spesesecondo le normedel capo Isezione IIdel titolo VI.

 

 

Art. 18  (Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati)

1. Nei centri abitatiper le nuove costruzioniricostruzioni ed ampliamentile fasce dirispetto a tutela delle strademisurate dal confine stradalenonpossono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamentoin relazione alla tipologia delle strade.

2. In corrispondenza diintersezioni stradali a rasoalle fasce di rispetto indicate nelcomma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata daltriangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce dirispettola cui lunghezza misurata a partire dal punto diintersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delledistanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di stradae ilterzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza diintersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata lacostruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'internodell'area di intersezione che pregiudichinoa giudizio dell'enteproprietariola funzionalità dell'intersezione stessa e lefasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono esserequelle relative alla categoria di strada di minore importanza traquelle che si intersecano.

4. Le recinzioni e lepiantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai pianiurbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare oridurrea giudizio dell'ente proprietario della stradail campovisivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

5. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo e del regolamento èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire duecentomila a lire ottocentomila.

6. La violazione dellesuddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoriadell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino deiluoghi a proprie spesesecondo le norme del capo Isezione IIdeltitolo VI.

 

 

Art. 19 (Distanze di sicurezza dalle strade)

1. La distanza dallestrade da osservare nella costruzione di tiri a segnodi opifici odepositi di materiale esplosivogas o liquidi infiammabilidi cavecoltivate mediante l'uso di esplosivononché di stabilimentiche interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o laregolarità della circolazione stradaleè stabilitadalle relative disposizioni di legge ein difetto di essedalprefettoprevio parere tecnico degli enti proprietari della strada edei vigili del fuoco.

2. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lirequattromilioni.

3. La violazione dellesuddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoriadell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino deiluoghi a proprie spesesecondo le norme del capo Isezione IIdeltitolo VI.

 



Art. 20   (Occupazione della sede stradale)

1. Sulle strade di tipoA)B)C)e D) ä vietata ogni tipo di occupazione della sedestradaleivi compresi fiere e mercaticon veicolibaracchetendee simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione dellacarreggiata puï essere autorizzata a condizione che vengapredisposto un itinerario alternativo per il traffico.

2. L'ubicazione dichioschiedicole od altre installazionianche a carattereprovvisorionon è consentitafuori dei centri abitatisullefasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitatiferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed aicommi precedentil'occupazione di marciapiedi da parte di chioschiedicole od altre installazioni può essere consentita fino adun massimo della metà della loro larghezzapurché inadiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per lacircolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni nonpossono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilitàdelle intersezionidi cui all'articolo 18comma 2. Nelle zone dirilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolaricaratteristiche geometriche della stradai comunilimitatamentealle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigoredel codicepossono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi inderoga alle disposizioni del presente commaa condizione che siagarantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e dellepersone con limitata o impedita capacità motoria.

4. Chiunque occupaabusivamente il suolo stradaleovveroavendo ottenuto laconcessionenon ottempera alle relative prescrizionièsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire duecentomila a lire ottocentomila.

5. La violazione di cuiai commi 23 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opereabusive a proprie spesesecondo le norme del capo Isezione IIdeltitolo VI.

 



Art. 21   (Operedepositi e cantieri stradali)

1. Senza preventivaautorizzazione o concessione della competente autorità di cuiall'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprirecantieri stradalianche temporaneisulle strade e loro pertinenzenonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree divisibilità.

2. Chiunque eseguelavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione oalla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimentinecessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione emantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deveprovvedere a rendere visibilesia di giorno che di notteilpersonale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

3. Il regolamentostabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per ladelimitazione e la segnalazione dei cantierialla realizzabilitàdella visibilità sia di giorno che di notte del personaleaddetto ai lavorinonché agli accorgimenti necessari per laregolazione del trafficononché le modalità disvolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

4. Chiunque viola ledisposizioni del presente articoloquelle del regolamentoovvero leprescrizioni contenute nelle autorizzazioniè soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilionea lire quattromilioni.

5. La violazione dellesuddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoriadell'obbligo della rimozione delle opere realizzatea caricodell'autore delle stesse e a proprie spesesecondo le norme del capoIsezione IIdel titolo VI.



Art. 22   (Accessi e diramazioni)

1. Senza la preventivaautorizzazione dell'ente proprietario della stradanon possonoessere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada aifondi o fabbricati lateraline nuovi innesti di strade soggette auso pubblico o privato.

2. Gli accessi o lediramazioni già esistentiove provvisti di autorizzazionedevono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni dicui al presente titolo.

3. I passi carrabilidevono essere individuati con l'apposito segnalepreviaautorizzazione dell'ente proprietario.

4. Sono vietatetrasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti evariazioni nell'uso di questisalvo preventiva autorizzazionedell'ente proprietario della strada.

5. Il regolamentodetermina i casi in cui l'ente proprietario può negarel'autorizzazione di cui al comma 1.

6. Chiunque ha ottenutol'autorizzazione deve realizzare e mantenereove occorrele operesui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimine lecaratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

7. Il regolamentoindica le modalità di costruzione e di manutenzione degliaccessi e delle diramazioni.

8. Il rilasciodell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti diqualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parchegginel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Nel caso diproprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito dicostruzioni o modifiche di opere di pubblica utilitànei casidi impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessiesistentinonché in caso di forte densità degliaccessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetrichenel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni nongarantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per lacircolazionel'ente proprietario della strada rilascial'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente allarealizzazione di particolari opere quali innesti attrezzatiintersezioni a livelli diversi e strade paralleleanche se lestesseinteressando più proprietàcompor-tino lacostituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e lamanutenzione delle opere stesse.

10. Il Ministro deilavori pubblici stabilisce con proprio decretoper ogni strada o perogni tipo di strada da considerare in funzione del trafficointeressante le due arterie intersecantisile caratteristichetecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e dellediramazioninonché le condizioni tecniche e amministrativeche dovranno dall'ente proprietario essere tenute a basedell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietatal'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che alivelli sfalsatinonché lungo le corsie di accelerazione e didecelerazione.

11. Chiunque apre nuoviaccessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'usosenza l'autorizzazione dell'ente proprietariooppure mantiene inesercizio accessi preesistenti privi di autorizzazioneésoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire duecentomila a lire ottocentomila. La violazione importa lasanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino deiluoghia carico dell'autore della violazione stessa e a propriespesesecondo le norme del capo Isezione IIdel titolo VI. Lasanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possonoessere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilasciodi questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzioneamministrativa pecuniaria.

12. Chiunque viola lealtre disposizioni del presente articolo e del regolamento èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire cinquantamila a lire duecentomila.

 

 

Art. 23   (Pubblicità sulle strade e sui veicoli)

1. Lungo le strade o invista di esse è vietato collocare insegnecartellimanifestiimpianti di pubblicità o propagandasegniorizzontali reclamisticisorgenti luminosevisibili dai veicolitransitanti sulle stradeche per dimensioniformacoloridisegnoe ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaleticastradaleovvero possano rendere difficile la comprensione o ridurnela visibilità e l'efficaciaovvero arrecare disturbo agliutenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericoloper la sicurezza della circolazione; in ogni casodetti impianti nondevono costituire ostacolo ocomunqueimpedimento alla circolazionedelle persone invalide. Sono altresì vietati I cartelli e glialtri mezzi pubblicitari rifrangentinonché le sorgenti e lepubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulleisole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata laposa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. E' vietatal'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose suiveicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarierifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamentopurché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o didistrazione dell'attenzione nella guida per I conducenti degli altriveicoli.

3. Lungo le stradenell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli atutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghidi interesse storico o artisticoè vietato collocare cartellie altri mezzi pubblicitari.

4. La collocazione dicartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista diesse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da partedell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presentinorme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è deicomunisalvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietariose la strada è stataleregionale o provinciale.

5. Quando i cartelli egli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili daun'altra strada appartenente ad ente diversol'autorizzazione èsubordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli egli altri mezzi pubblici posti lungo le sedi ferroviariequandosiano visibili dalla stradasono soggetti alle disposizioni delpresente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'EnteFerrovie dello Statoprevio nulla osta dell'ente proprietario dellastrada.

6. Il regolamentostabilisce le norme per le dimensionile caratteristichel'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le stradele fasce dipertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento dicarburante. Nell'interno dei centri abitatilimitatamente allestrade di tipo E) ed F)per ragioni di interesse generale o diordine praticoI comuni hanno la facoltà di concedere deroghealle norme relative alle distanze minime per il posizionamento deicartelli e degli altri mezzi pubblicitarinel rispetto delleesigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. E' vietata qualsiasiforma di pubblicità lungo e in vista degli itinerariinternazionalidelle autostrade e delle strade extraurbaneprincipali e relativi accessi. Su dette strade è consentita lapubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo seautorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibiledalle stesse. Sono consentiti I cartelli indicanti servozo oindicazioni agli utenti purché autorizzati dall'enteproprietario delle strade.

8. E' parimenti vietatala pubblicitàrelativa ai veicoli sotto qualsiasi formacheabbia un contenutosignificato o fine in contrasto con le norme dicomportamento previste da questo codice. La pubblicità fonicasulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelleforme stabilite dal regolamento. Nei centri abitatiper ragioni dipubblico interesseI comuni possono limitarla a determinate ore e aparticolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamentoalle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'attodell'entrata in vigore del presente codiceprovvede il regolamentodi esecuzione.

10. Il Ministero deilavori pubblici può impartire Agli enti proprietari dellestrade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presentearticolo e di quelle attuate del regolamentononché disporrea mezzo di propri organiil controllo dell'osservanza delledisposizioni stesse.

11. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo e quelle del regolamento èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila.

12. Chiunque nonosserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.

13. Dalle violazionisuddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligoa carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le operecartellimanifesti ed ogni altro impianto e forma di pubblicitàsecondo le norme del Capo ISezione II del Titolo VI. Quando larimozione importa la necessità di entrare nel fondo altruilarimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalladiffida notificata dall'ente proprietario della strada a terzo.

 



Art. 24   (Pertinenze delle strade)

1. Le pertinenzestradali sono le parti della strada destinate in modo permanente alservizio o all'arredo funzionale di essa.

2. Le pertinenzestradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle delregolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenzedi servizio.

3. Sono pertinenze diesercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada oineriscono permanentemente alla sede stradale.

4. Sono pertinenze diservizio le aree di serviziocon i relativi manufatti per ilrifornimento ed il ristoro degli utentile aree di parcheggiolearee ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunquedestinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente edesclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenzedi servizio sono determinatesecondo le modalità fissate nelregolamentodall'ente proprietario della strada in modo che nonintralcino la circolazioneo limitino la visibilità.

5. Le pertinenzecostituite da aree di servizioda aree di parcheggio e da fabbricatidestinate al ristoro possono apparte nere anche a soggetti diversidall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietarioin concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dalregolamento.

6. Chiunque installa omette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilasciodello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previstodalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'articolo 26o litrasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimentoèsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire unmilione a lire quattromilioni.

7. Chiunque viola leprescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire cinquecentomila a lire duemilioni.

8. La violazione di cuial comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria dellarimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamenteacarico dell'autore della violazione ed a sue spesesecondo le normedel capo Isezione IIdel titolo VI. La violazione di cui al comma7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensionedell'attività esercitata fino all'attuazione delleprescrizioni violatesecondo le norme del capo Isezione IIdeltitolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento dellasomma indicata nel comma 7.

 



Art. 25   (Attraversamenti ed uso della sede stradale)

1. Non possono essereeffettuatisenza preventiva concessione dell'ente proprietarioattraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze concorsi d'acquacondutture idrichelinee elettriche e ditelecomunicazionesia aeree che in cavo sotterraneosottopassi esovrappassiteleferiche di qualsiasi speciegasdottiserbatoi dicombustibili liquidio con altri impianti ed opereche possonocomunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cuisopra devonoper quanto possibileessere realizzate in modo taleche il loro uso e la loro manutenzione non intralcino la circolazionedei veicoli sulle stradegarantendo l'accessibilità dallefasce di pertinenza della strada.

2. Le concessioni sonorilasciate soltanto in caso di assoluta necessitàprevioaccertamento tecnico dell'autorità competente di cuiall'articolo 26.

3. I cassonetti per laraccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devonoessere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio allacircolazione.

4. Il regolamentostabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.

5. Chiunque realizzaun'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varial'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lireunmilione a lire quattromilioni.

6. Chiunque non osservale prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme delregolamento è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

7. La violazioneprevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoriadell'obbligoa carico dell'autore della violazione ed a sue spesedella rimozione delle opere abusivamente realizzatesecondo le normedel capo Isezione IIdel titolo VI.

8. La violazioneprevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoriadella sospensione di ogni attività fino all'attuazionesuccessiva delle prescrizioni violatesecondo le norme del capo Isezione IIdel titolo VI.

 

 

Art. 26   (Competenza per le autorizzazioni e le concessioni)

1. Le autorizzazioni dicui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario dellastrada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'enteconcessionario della strada in conformità alle relativeconvenzioni; l' eventuale delega è comunicata al Ministero deilavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.

2. Le autorizzazioni ele concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'enteproprietario della strada e per le strade in concessione si provvedein conformità alle relative convenzioni.

3. Per i tratti distrade stataliregionali o provincialicorrenti nell'interno dicentri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitantiilrilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenzadel comuneprevio nulla osta dell'ente proprietario della strada.

4. L'impianto su stradee sulle relative pertinenze di linee ferroviarietranviariedispeciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a serviziopubblicoo anche il solo attraversamento di strade o relativepertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui soprasonoautorizzatiin caso di assoluta necessità e ove non sianopossibili altre soluzioni tecnichecon decreto del Ministro deilavori pubblicisentiti il Ministro dei trasportise trattasi dilinea ferroviariae l'ente proprietario della strada ese trattasidi strade militaridi concerto con il Ministro della difesa.

 

 

Art. 27   (Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni)

1. Le domande dirette aconseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presentetitolose interessano strade o autostrade statalisono presentateal competente ufficio dell'A.N.A.S.ein caso di strade inconcessioneall'ente concessionario che provvede a trasmetterle conil proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S.ove leconvenzioni di concessione non consentono al concessionario diadottare il relativo provvedimento.

2. Le domande rivolte aconseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade nonstatali sono presentate all'ente proprietario della strada.

3. Le domande sonocorredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno delrichiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e diistruttoriaprevio deposito di eventuali cauzioni.

4. I provvedimenti diconcessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sonoinogni casoaccordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e conl'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalleoperedalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

5. I provvedimenti diconcessione ed autorizzazione di cui al presente titoloche sonorinnovabili alla loro scadenzaindicano le condizioni e leprescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali essesono assoggettatela somma dovuta per l'occupazione o per l'usoconcessononché la duratache non potrà comunqueeccedere gli anni ventinove. L'autorità competente puòrevocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motividi pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradalesenzaessere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

6. La duratadell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici serviziä fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termineper l'ultimazione dei relativi lavori.

7. La somma dovuta perl'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze puòessere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualitàovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare lamisura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano allastrada o autostradaquando la concessione costituisce l'oggettoprincipale dell'impresaal valore economico risultante dalprovvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio chel'utente ne ricava.

9. L'autoritàcompetente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui alpresente titolo puï chiedere un deposito cauzionale.

10. Chiunqueintraprende lavorieffettua occupazioni o esegue depositiinteressanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per lequali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenerenelluogo dei lavoridell'occupazione o del depositoil relativo attoautorizzatorio o copia conformeche è tenuto a presentare adogni richiesta dei funzionariufficiali o agenti indicatinell'articolo 12.

11. Per la mancatapresentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire centomila a lire quattrocentomila.

12. La violazione delcomma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione dei lavorisecondo le norme del capo Isezione IIdeltitolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo oaccertata mancanza dello stessoda effettuare senza indugiolasospensione è definitiva e ne consegue la sanzioneamministrativa accessoria dell'obbligoa carico dell'autore dellaviolazionedel ripristino a sue spese dei luoghi secondo le normedel capo Isezione IIdel titolo VI.

 

 

Art. 28   (Obblighi dei concessionari di determinati servizi)

1. I concessionari diferroviedi tranviedi filoviedi funiviedi teleferichedilinee elettriche e telefonichesia aeree che sotterraneequelli diservizi di oleodottidi metanodottidi distribuzione di acquapotabile o di gasnonché quelli di servizi di fognature equelli dei servizi che interessano comunque le stradehannol'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni impostedall'ente proprietario per la conservazione della strada e per lasicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti aservizi di trasportoi relativi provvedimenti sono comunicati alMinistero dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamentosono indicate le modalità di rilascio delle concessioni edautorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.

2. Qualora percomprovate esigenze della viabilità si renda necessariomodificare o spostaresu apposite sedi messe a disposizionedall'ente proprietario della stradale opere e gli impianti esercitidai soggetti indicati nel comma 1l'onere relativo allo spostamentodell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; itermini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sonopreviamente concordati tra le particontemperando i rispettiviinteressi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificatoilgestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e acorrispondere le eventuali penali fissate nelle specificheconvenzioni.

 

 

Art. 29   (Piantagioni e siepi)

1. I proprietariconfinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da nonrestringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare irami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e chenascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque laleggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effettodi intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul pianostradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasispecie e dimensioniil proprietario di essi è tenuto arimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lireottocentomila.

4. Alla violazionedelle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativaaccessoria dell'obbligoper l'autore della stessadel ripristino asue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo lenorme del capo Isezione IIdel titolo VI.

 

 

Art. 30   (Fabbricatimuri e opere di sostegno)

1. I fabbricati ed imuri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essereconservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblicae da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.

2. Salvi iprovvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essereadottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumitàilprefettosentito l'ente proprietario o concessionariopuòordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stessoproprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se ilproprietariononostante la diffidanon abbia provveduto a compierele opere necessarie.

3. In caso diinadempienza nel termine fissatol'autorità competente aisensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o alconsolidamentoaddebitando le spese al proprietario.

4. La costruzione e lariparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostradequalora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondiadiacentisono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hannoper scopo la stabilità o la conservazione delle strade odautostradela costruzione o riparazione è a carico dell'enteproprietario della strada.

5. La spesa si dividein ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Ilriparto della spesa è fatto con decreto del Ministro deilavori pubblicisu proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S.per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decretodel presidente della regionesu proposta del competente ufficiotecnico.

6. La costruzione diopere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere ifondi adiacentieffettuata in sede di costruzione di nuove stradeèa carico dell'ente cui appartiene la stradafermo restando a caricodei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione dieventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.

7. In caso di mancataesecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta neiconfronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.

8. Chiunque non osservale disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila alire duemilioni.

 

Art. 31   (Manutenzione delle ripe)

1. I proprietari devonomantenere le ripe dei fondi laterali alle stradesia a valle che amonte delle medesimein stato tale da impedire franamenti ocedimenti del corpo stradaleivi comprese le opere di sostegno dicui all'articolo 30lo scoscendimento del terrenol'ingombro dellepertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta dimassi o di altro materiale sulla strada.
Devono altresìrealizzareove occorronole necessarie opere di mantenimento edevitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

2. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lireottocentomila.

3. La violazionesuddetta importa a carico dell'autore della violazionela sanzioneamministrativa accessoria del ripristinoa proprie spesedellostato dei luoghisecondo le norme del capo Isezione IIdel titoloVI.

 



Art. 32   (Condotta delle acque)

1. Coloro che hannodiritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti aprovvedere alla conservazione del fosso ein difettoacorrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarieper la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventualidanni non causati da terzi.

2. Salvo quanto èstabilito nell'articolo 33coloro che hanno diritto di attraversarele strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire edi mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per lacondotta delle acque; devonoaltresìeseguire e mantenere lealtre opere d'arteanche a monte e a valle della stradache siano osi rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviareai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Taliopere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecnichecontenute nel disciplinare allegato all'atto di concessionerilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto lasorveglianza dello stesso.

3. L'irrigazione deiterreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadanosulla sede stradale né comunque intersechino questa e le suepertinenzeal fine di evitare qualunque danno al corpo stradale opericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gliaventi diritto sui terreni lateralisui quali si effettual'irrigazione.

4. L'ente proprietariodella stradanel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 nonprovvedano a quanto loro impostoingiunge ai medesimi l'esecuzionedelle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità dicui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provveded'ufficioaddebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

5. Parimenti procede ilprefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1quando nonsiano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.

6. Chiunque viola lenorme del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lireottocentomila.

 



Art. 33    (Canali artificiali e manufatti sui medesimi)

1. I proprietari e gliutenti di canali artificiali in prossimità del confinestradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure dicarattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sullasede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fascedi pertinenza.

2. Gli oneri dimanutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopracanali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti diquestia meno che non ne provino la preesistenza alle strade oabbiano titolo o possesso in contrario.

3. I manufatti astruttura portante in legname esistenti sui canali artificiali cheattraversano la strada devononel caso di ricostruzioneessereeseguiti con strutture murarie o in cemento armatoin ferro o mistesecondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'enteproprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per lastrada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le operericadenti in località soggette a servitù militari perle quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.

4. La ricostruzione deimanufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopraindicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utentidelle acque ed è a loro spese:

a) quando occorrespostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali

b) quandoa giudiziodell'ente proprietarioi manufatti presentano condizioni diinsufficiente sicurezza.

5. E'altresìa carico di detti proprietari la manutenzione dei manufattiricostruiti.

6. In caso diampliamento dei manufatti di ogni altro tipoper dar luogoall'allargamento della sede stradaleil relativo costo è acarico dell'ente proprietario della stradafermo restando a caricodei proprietaripossessori o utenti delle acquel'onere dimanutenzione dell'intero manufatto.

7. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lireottocentomila.

 

 

Art. 34   (Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamentodelle infrastrutture stradali)

1. I mezzi d'opera dicui all'articolo 54comma 1lettera n)devono essere munitiaifini della circolazionedi apposito contrassegno comprovantel'avvenuto pagamento di un indennizzo di usuraper un importo parialla tassa di possessoda corrispondere contestualmente alla stessae per la stessa durata.

2. Per la circolazionesulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alleconcessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo diusura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradaleapplicata al veicolo in condizioni normalimaggiorata del 50%edeve essere versata insieme alla normale tariffa alle portecontrollate manualmente.

3. I proventidell'indennizzo di usuradi cui al comma 1affluiscono in unapposito capitolo di previsione dell'entrata del bilancio delloStato.

4. Il regolamentodetermina le modalità di assegnazione dei proventi delle sommedi cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusivacopertura delle spese per le opere connesse al rinforzoall'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.

5. Se il mezzo d'operacircola senza il contrassegno di cui al comma 1il conducente èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire centomila a lire quattrocentomila. Se non è statocorrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1siapplicano le sanzioni previste dall'articolo 1comma terzo dellalegge 24 gennaio 1978n.27e successive modificazionia carico delproprietario.
____________

(*) Il testo dell'art. 1terzocommadella legge n. 27/1978

(Modifiche al sistemasanzionatorio in materia di tasse automobilistiche)aggiuntodall'art. 5quarantanovesimo commadel D.L. 30 dicembre 1982n.953convertitocon modificazionidalla legge 28 febbraio 1983n.53è il seguente: Per i veicoli e gli autoscafi iscritti neipubblici registriqualora il pagamento sia effettuato entro il mesesuccessivo alla scadenza del termine stabilitosi applica a caricodel proprietario del veicolo o autoscafo una sopratassa pari al dieciper cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafocui il pagamento si riferisce. La sopratassa è elevata alventi per cento se il pagamento è effettuato entro il secondomese successivo alla scadenza del termine stabilito. Qualora ilversamento sia effettuato successivamente la sopratassa è pariall'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento lepredette sopratasse sono dovute sulla parte dei tributi noncorrisposta. L'importo delle sopratasse non può essereinferiore a lire cinquemila.

 

 

CapoII - Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale

 

Art. 35    (Competenze)

1. Il Ministero deilavori pubblici è competente ad impartire direttive perl'organizzazione della circolazione e della relativa segnaleticastradalesentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di suacompetenzasu tutte le stradeeccetto quelle di esclusivo usomilitarein ordine alle quali è competente il comandomilitare territoriale. Stabilisceinoltrei criteri per lapianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietaridelle stradecoordinando questi ultimi nei casi e nei modi previstidal regolamento ecomunqueove si renda necessario.

2. Il Ministro deilavori pubblici è autorizzato ad adeguare con propri decretile norme del regolamento per l'esecuzione del presente codice alledirettive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia.Analogamente il Ministro dei trasporti è autorizzato adadeguare con propri decreti le norme regolamentari relative allesegnalazioni di cui all'articolo 44.

3. L'Ispettoratocircolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici assume ladenominazione di Ispettorato generale per la circolazione e lasicurezza stradaleche è posto alle dirette dipendenze delMinistro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono demandate leattribuzioni di cui ai commi 1 e 2nonché le altreattribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cuial presente codicele quali sono svolte con autonomia funzionale edoperativa.

 



Art. 36     (Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilitàextraurbana)

1. Ai comuniconpopolazione residente superiore a trentamila abitantiè fattoobbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.

2. All'obbligo di cuial comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazioneresidente inferiore a trentamila abitanti i quali registrinoanchein periodi dell'announa particolare affluenza turisticarisultinointeressati da elevati fenomeni di pendolarismo o sianocomunqueimpegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevantiproblematiche derivanti da congestione della circolazione stradale.L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione epubblicatoa cura del Ministero dei lavori pubblicinella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana.

3. Le provinceprovvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilitàextraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle stradeinteressate. La legge regionale può prevedereai sensidell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990n. 142 (*)che allaredazione del piano urbano del traffico delle areeindicateall'articolo 17 della stessaprovvedano gli organi della cittàmetropolitana.

4. I piani di trafficosono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni dicircolazione e della sicurezza stradalela riduzione degliinquinamenti acustico ed atmosfericoed il risparmio energeticoinaccordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani ditrasporto e nel rispetto dei valori ambientalistabilendo lepriorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il pianourbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemitecnologicisu base informatica di regolamentazione e controllo deltrafficononché di verifica del rallentamento della velocitàe di dissuasione della sostaal fine anche di consentire modificheai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie inrelazione agli obiettivi da perseguire.

5. Il piano urbano deltraffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindacometropolitanoove ricorrano le condizioni di cui al comma 3sonotenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici perl'inserimento nel sistema informativo previsto dall'articolo 226comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente dellaprovincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui alcomma 3.

6. La redazione deipiani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delledirettive emanate dal Ministro dei lavori pubbicidi concerto con ilMinistro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle areeurbanesulla base delle indicazioni formulate dal Comitatointerministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Ilpiano urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generalidella programmazione economico-sociale e territoriale fissato dallaregione ai sensi dell'articolo 3quarto commadella legge 8 giugno1990n. 142.

7. Per il perseguimentodei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integraleattuazione di quanto previsto dal comma 3le autoritàindicate dall'articolo 27terzo commadella legge 8 giugno 1990n.142convocano una conferenza tra i rappresentanti delleamministrazionianche stataliinteressate.

8. E' istituitopressoil Ministero dei lavori pubblicil'albo degli esperti in materia dipiani di trafficoformato mediante concorso biennale per titoli. Ilbando di concorso è approvato con decreto del Ministro deilavori pubblici di concerto con il Ministro della università edella ricerca scientifica e tecnologica.

9. A partire dalla datadi formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 èfatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani ditrafficooltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprioUfficio tecnico del trafficoagli esperti specializzati inclusinell'albo stesso.

10.I comuni e gli entiinadempienti sono invitatisu segnalazione del prefettodalMinistero dei lavori pubblici a provvedere entro un termineassegnatotrascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzioned'ufficio del piano e alla sua realizzazione.
____________

(*)Il testo dell'art. 3comma 4della legge n. 142/1990 (Ordinamentodelle autonomie locali) è il seguente:"4. La regionedetermina gli obiettivi della programmazione economico-sociale eterritoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate alfinanziamento del programma di investimenti degli enti locali".Ä Il testo dell'art. 17 della stessa legge n. 142/1990 èil seguente: "Art. 17 (Aree metropolitane). Ä 1. Sonoconsiderate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni diTorinoMilanoVeneziaGenovaBolognaFirenzeRomaBariNapolie gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti distretta integrazione e in ordine alle attività economicheaiservizi essenziali alla vita socialenonché alle relazioniculturali e alle caratteristiche culturali e alle ;caratteristicheterritoriali.
2. La regione procede alla delimitazioneterritoriale di ciascuna area metropolitanasentiti i comuni e leprovince interessateentro un anno dalla data di entrata in vigoredella presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincidecon il territorio di una provincia si procede alla nuovadelimitazione delle circoscrizioni provinciali e all'istituzione dinuove province ai sensi dell'articolo 16 considerando l'areametropolitana come territorio di una nuova provincia.
4. Nell'areametropolitana la provincia si configura come autoritàmetropolitana con specifica podestà statuaria ed assume ladenominazione di "città metropolitana".
5. Inattuazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio1948n. 3 (statuto speciale per la Sardegna)la regione Sardegnapuò con legge dare attuazione a quanto previsto nel presentearticolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari".
ÄIl testo dell'art. 19 della citata legge n. 142/1990 è ilseguente:"Art. 19 (Funzioni della città metropolitana edei comuni).Ä 1. La legge regionalenel ripartire fra i comunie la città metropolitana le funzioni amministrativeattribuisce alla città metropolitanaoltre alle funzioni dicompetenza provincialele funzioni normalmente affidate ai comuniquando hanno percepito carattere sovracomunale o debbonoper ragionidi economicità ed efficienzaessere svolte in formacoordinata nell'area metropolitananell'ambito delle seguentimaterie:

a) pianificazioneterritoriale dell'area metropolitana;

b) viabilitàtraffico e trasporti;

c) tutela evalorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d) difesa del suolotutela idrogeologicatutela e valorizzazione delle risorse idrichesmaltimento dei rifiuti;

e) raccolta edistribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

 f) servizi diarea vasta nei settori della sanitàdella scuola e dellaformazione professionale e degli altri servizi urbani di livellometropolitano.

2. Alla cittàmetropolitana competono le tassele tariffe e i contributi suiservizi ad essi attribuiti.
3. Ai comuni dell'area metropolitanarestano le funzioni non attribuite espressamente alla "cittàmetropolitana". Ä Il testo dell'art. 27comma 3dellalegge n. 142/1990più volte citata è il seguente: "3.Per verificare la possibilità di concordare l'accordo diprogrammail presidente della regione o il presidente dellaprovincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti ditutte le amministrazioni interessate."

 



Art. 37    (Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale)

1. L'apposizione e lamanutenzione della segnaleticaad eccezione dei casi previsti nelregolamento per singoli segnalifanno carico:

a) agli entiproprietari delle stradefuori dei centri abitati;

b) ai comunineicentri abitaticompresi i segnali di inizio e fine del centroabitatoanche se collocati su strade non comunali;

c) al comunesullestrade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;

d) nei tratti di stradenon di proprietà del comune all'interno dei centri abitati conpopolazione inferiore ai diecimila abitantiagli enti proprietaridelle singole strade limitatamente ai segnali concernenti lecaratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanentesegnaletica è di competenza del comune.

2. Gli enti di cui alcomma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti diservizio stradaliesclusi i segnali di avvio ai posti di prontosoccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e lamanutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.

3. Contro iprovvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano lacollocazione della segnaletica è ammesso ricorsoentrosessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamentoal Ministro dei lavori pubbliciche decide in merito.

 



Art. 38    (Segnaletica stradale)

1. La segnaleticastradale comprende i seguenti gruppi:

a) segnali verticali;

b) segnali orizzontali;

c) segnali luminosi;

d) segnali edattrezzature complementari.

 2. Gli utentidella strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzodella segnaletica stradale ancorché in difformità conle altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnalisemaforiciesclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cuiall'articolo 41prevalgono su quelle date a mezzo dei segnaliverticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizionidei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali.In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cuiall'articolo 43.

3. E' ammessa lacollocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioniin caso di urgenza e necessità in deroga a quanto dispostodagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare leprescrizioni rese note a mezzo di tali segnalianche se appaiono incontrasto con altre regole della circolazione.

4. Quanto stabilitodalle presenti norme e dal regolamento per la segnaletica stradalefuori dai centri abitatisi applica anche nei centri abitati allestrade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocitàpari o superiore a 70 km/h.

5. Nel regolamento sonostabilitiper ciascun gruppoi singoli segnalii dispositivi o imezzi segnaleticinonché la loro denominazioneilsignificatoi tipile caratteristiche tecniche (formadimensionicolorimaterialirifrangenzailluminazione)le modalità ditracciamentoapposizione ed applicazione (distanze ed altezze)lenorme tecniche di impiegoi casi di obbligatorietà. Sonoinoltreindicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettivedidascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai finidel comportamento dell'utente della strada. I segnali sonocomunquecollocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento allacircolazione delle persone invalide.

6. La collocazionedella segnaletica stradale risponde a criteri di uniformitàsul territorio nazionalefissati con decreto del Ministro dei lavoripubblici nel rispetto della normativa comunitaria e internazionalevigente.

7. La segnaleticastradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da partedegli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve esseresostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmenteinefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il qualeä stata collocata.

8. E' vietato apporresu un segnale di qualsiasi gruppononché sul retro dellostesso e sul suo sostegnotutto ciò che non è previstodal regolamento.

9. Il regolamentostabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessisegnaletici di direzionein corrispondenza o prossimità delleintersezioni stradali.

10. Il campo diapplicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende lestrade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privataaperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'usopubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaleticaoveadottatadevono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.

11. Per le esigenzeesclusive del traffico militarenelle strade di uso pubblico èammessa l'installazione di segnaletica stradale militareconmodalità particolari di apposizionele cui norme sono fissatedal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti aconsentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnaliritenuti necessari dall'autorità militare per la circolazionedei propri veicoli.

12. I conducenti deiveicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti arispettare la segnaletica stradalesalvo che sia diversamentedisposto dalle presenti norme.

13. I soggetti diversidagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 789 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

14. Nei confronti deglienti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cuial presente articolo o al regolamento o che facciano uso impropriodelle segnaletiche previsteil Ministero dei lavori pubbliciingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza neltermine di quindici giorni dall'ingiunzioneprovvede il Ministro deilavori pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario della stradale spese relativecon ordinanza-ingiunzione che costituisce titoloesecutivo.

15. Le violazioni daparte degli utenti della strada delle disposizioni del presentearticolo sono regolate dall'articolo 146.  

 

 

Art. 39     (Segnali verticali)

1. I segnali verticalisi dividono nelle seguenti categorie:

A) segnali di pericolo:preavvisano l'esistenza di pericoline indicano la natura eimpongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;

B) segnali diprescrizione: rendono noti obblighidivieti e limitazioni cui gliutenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:

a) segnali diprecedenza;

b) segnali di divieto;

c) segnali di obbligo;

C) segnali diindicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della stradainformazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazionedi localitàitinerariservizi ed impianti; si suddividonoin:

a) segnali dipreavviso;

b) segnali didirezione;

c) segnali di conferma;

d) segnali diidentificazione strade;

e) segnali diitinerario;

f) segnali di localitàe centro abitato;

g) segnali di nomestrada;

h) segnali turistici edi territorio;

i) altri segnali chedanno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;

 l) altri segnaliche indicano installazioni o servizi.

2. Il regolamentostabilisce formedimensionicolori e simboli dei segnali stradaliverticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.

3. Ai soggetti diversidagli enti proprietari delle strade che non rispettano ledisposizioni del presente articolo e del regolamento si applica ilcomma 13 dell'articolo 38.

 

 

Art. 40   (Segnali orizzontali)

1. I segnaliorizzontalitracciati sulla stradaservono per regolare lacircolazioneper guidare gli utenti e per fornire prescrizioni odutili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.

2. I segnaliorizzontali si dividono in:

a) striscelongitudinali;

b) strisce trasversali;

c) attraversamentipedonali o ciclabili;

d) frecce direzionali;

e) iscrizioni esimboli;

 f) strisce didelimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;

 g) isole ditraffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;

 h) strisce didelimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasportopubblico di linea;

 i) altri segnalistabiliti dal regolamento.

3. Le striscelongitudinali possono essere continue o discontinue. Le continueeccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenzaindicanoil limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata;le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.

4. Una striscialongitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua;in tal caso esse indicano ai conducentimarcianti alla destra diquella discontinuala possibilità di oltrepassarle.

5. Una strisciatrasversale continua indica il limite prima del quale il conducenteha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizionisemaforiche o il segnale di "fermarsi e dare precedenza" oil segnale di "passaggio a livello" ovvero un segnalemanuale del personale che espleta servizio di polizia stradale.

6. Una strisciatrasversale discontinua indica il limite prima del quale ilconducente ha l'obbligo di arrestare il veicolose necessarioperrispettare il segnale "dare precedenza".

7. Nel regolamento sonostabilite norme per le formele dimensionii colorii simboli e lecaratteristiche dei segnali stradali orizzontalinonché leloro modalità di applicazione.

8. Le striscelongitudinali continue non devono essere oltrepassate: le discontinuepossono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte lealtre norme di circolazione. E' vietato valicare le striscelongitudinali continuetranne che dalla parte dove èeventualmente affiancata una discontinua.

9. Le strisce dimargine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli inattività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli chedebbono effettuare una sosta di emergenza.

10. E' vietata:

a) la sosta sullecarreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;

 b) lacircolazione sopra le strisce longitudinalisalvo che per il cambiodi corsia;

c) la circolazione deiveicoli non autorizzati sulle corsie riservate.

11. In corrispondenzadegli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono darela precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogocomportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confrontidei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gliattraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche allepersone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedentipossono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali dipericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.

 



Art. 41     (Segnali luminosi)

1. I segnali luminosisi suddividono nelle seguenti categorie

a) segnali luminosi dipericolo e di prescrizione;

b) segnali luminosi diindicazione;

c) lanterne semaforicheveicolari normali;

d) lanterne semaforicheveicolari di corsia;

e) lanterne semaforicheper i veicoli di trasporto pubblico;

f) lanterne semaforichepedonali;

g) lanterne semaforicheper velocipedi;

h) lanterne semaforicheveicolari per corsie reversibili;

i) lanterna semaforicagialla lampeggiante;

l) lanterne semaforichespeciali;

m) segnali luminosiparticolari.

2. Le luci dellelanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e dicolore:

a) rossoconsignificato di arresto;

b) gialloconsignificato di preavviso di arresto;

c) verdeconsignificato di via libera.

3. Le luci dellelanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata sufondo nero; i colori sono rossogiallo e verde; il significato èidentico a quello delle luci di cui al comma 2ma limitatamente aiveicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.

4. Le luci dellelanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a formadi barra bianca su fondo neroorizzontale con significato diarrestoverticale o inclinata a destra o sinistra con significato divia liberarispettivamente dirittoa destra o sinistrae di untriangolo giallo su fondo nerocon significato di preavviso diarresto.

5. Gli attraversamentipedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioniacustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforichepedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colorisono:

a) rossoconsignificato di arresto e non consente ai pedoni di effettuarel'attraversamentoné di impegnare la carreggiata;

b) gialloconsignificato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente aipedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarloil più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovanosul marciapiede di impegnare la carreggiata;

c) verdeconsignificato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamentodella carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.

6. Le luci dellelanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di biciclettacolorata su fondo nero; i colori sono rossogiallo e verde; ilsignificato è identico a quello delle luci di cui al comma 2ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.

7. Le luci dellelanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di Xcon significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare ilvarco sottostante la lucee verde a forma di frecciaconsignificato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare ilvarco sottostante la luce.

8. Tutti i segnali edispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti adomologazione da parte del Ministero dei lavori pubbliciprevioaccertamento del grado di protezione e delle caratteristichegeometrichefotometrichecromatiche e di idoneità indicatidal regolamento e da specifiche normative.

9. Durante il periododi accensione della luce verdei veicoli possono procedere versotutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale edorizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area diintersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterlasgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devonodare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia datacontemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devonoaltresìdare la precedenza ai veicoli provenienti da destraed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno adimmettersi.

10. Durante il periododi accensione della luce giallai veicoli non possono oltrepassaregli stessi punti stabiliti per l'arrestodi cui al comma 11a menoche vi si trovino così prossimial momento dell'accensionedella luce giallache non possano più arrestarsi incondizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devonosgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportunaprudenza.

11. Durante il periododi accensione della luce rossai veicoli non devono superare lastriscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli nondevono impegnare l'area di intersezionené l'attraversamentopedonalené oltrepassare il segnalein modo da poterneosservare le indicazioni.

12. Le luci dellelanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli ditrasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondentiluci delle lanterne semaforiche normalima limitatamente ai soliveicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce odalle barre; di conseguenzai conducenti di detti veicoli devonoattenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 910 e 11.

13. Nel caso in cui lalanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spentao presenti indicazioni anomaleil pedone o il ciclista ha l'obbligodi usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilitàche verso altre direzioni siano accese luci che consentano ilpassaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria diattraversamento.

14. Durante il periododi accensione delle luci verdegialla o rossa a forma di biciclettai ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel casodi lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente aicommi 910 e 11.

15. In assenza dilanterne semaforiche per i velocipedii ciclisti sulle intersezionisemaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.

16. Durante il periododi accensione delle luci delle lanterne semaforiche per corsiereversibilii conducenti non possono percorrere la corsia oimpegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possonopercorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde aforma di freccia rivolta verso il basso. E' vietato ai veicoli diarrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche percorsie reversibili anche quando venga data l'indicazione della Xrossa.

17. In presenza di unaluce gialla lampeggiantedi cui al comma 1lettera i)i veicolipossono procedere purché a moderata velocità e conparticolare prudenzarispettando le norme di precedenza.

18. Qualora per avariao per altre cause una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi tiposia spenta o presenti indicazioni anomaleil conducente ha l'obbligodi procedere a minima velocità e di usare particolare prudenzaanche in relazione alla possibilità che verso altre direzionisiano accese luci che consentono il passaggio. Seperaltroleindicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne semaforicheefficienti egli deve tener conto di esse.

19. Il regolamentostabilisce formecaratteristichedimensionicolori e simboli deisegnali luminosinonché le modalità di impiego e ilcomportamento che l'utente della strada deve tenere in rapporto allevarie situazioni segnalate.

 



Art. 42    (Segnali complementari)

1. I segnalicomplementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:

a) il tracciatostradale;

b) particolari curve epunti critici;

c) ostacoli posti sullacarreggiata o ad essa adiacenti.

2. Sonoaltresìsegnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta oa rallentare la velocità.

3. Il regolamentostabilisce formedimensionicolori e simboli dei segnalicomplementarile loro caratteristiche costruttive e le modalitàdi impiego e di apposizione.



Art. 43   (Segnalazioni degli agenti del traffico)

1. Gli utenti dellastrada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazionidegli agenti preposti alla regolazione del traffico.

2. Le prescrizioni datemediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altraprescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero dellenorme di circolazione.

3. Le segnalazionidegli agenti sonoin particolarele seguenti:

a) braccio alzatoverticalmente significa: "attenzionearresto" per tuttigli utentiad eccezione dei conducenti che non siano più ingrado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se ilsegnale è fatto in una intersezioneesso non impone l'arrestoai conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione stessa;

b) braccio o bracciatesi orizzontalmente significano: "arresto" per tutti gliutentiqualunque sia il loro senso di marciaprovenienti dadirezioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle bracciaeper contro "via libera" per coloro che percorrono ladirezione indicata dal braccio o dalle braccia.

4. Dopo le segnalazionidi cui al comma 3l'agente potrà abbassare il braccio o lebraccia; la nuova posizione significa ugualmente "arresto"per tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro dilui e "via libera" per coloro che si trovano di fianco.

5. Gli agentiperesigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza dellacircolazionepossono altresì far accelerare o rallentare lamarcia dei veicolifermare o dirottare correnti veicolari o singoliveicolinonché dare altri ordini necessari a risolveresituazioni contingentianche se in contrasto con la segnaleticaesistenteovvero con le norme di circolazione.

6. Nel regolamento sonoprecisate altre segnalazioni eventualmente necessarie per laregolazione del trafficononché modalità e mezzi perrendere facilmente riconoscibili e visibili a distanzasia di giornoche di nottegli agenti preposti alla regolazione del traffico e iloro ordinianche a mezzo di apposito segnale distintivo.  

 

 

Art. 44   (Passaggi a livello)

1. In corrispondenzadei passaggi a livello con barriere può essere collocatoadestra della stradaun dispositivo ad una luce rossa fissaposto acura e spese dell'esercente la ferroviail quale avverta in tempoutile della chiusura delle barriereintegrato da altro dispositivodi segnalazione acustica. I dispositiviluminoso e acusticosonoobbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o nonvisibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barrierele sbarrei cancelli e gli altri dispositivi di chiusuraequivalenti.

2. In corrispondenzadei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocatosulladestra della stradaa cura e spese dell'esercente la ferroviaundispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamenteche entra in funzione per avvertire in tempo utile della chiusuradelle semibarriereintegrato da un dispositivo di segnalazioneacustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso chela carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitrafficoinvalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada asenso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera carreggiata soloin entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.

3. Nel regolamento sonostabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori dipresegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livellolecaratteristiche dei segnali verticaliluminosi ed acusticinonchéla superficie minima rifrangente delle barrieredelle semibarriere edei cavalletti da collocare in caso di avaria.

4. Le opere necessarieper l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle per assicurare lavisibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblicautilitànonché di indifferibilità e urgenza aifini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa dipubblica utilità.

 

 

Art. 45   (Uniformità della segnaleticadei mezzi di regolazione econtrollo ed omologazioni)

1. Sono vietati lafabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o nonconforme a quella stabilita dal presente codicedal regolamento odai decreti o da direttive ministerialinonché lacollocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso daquello prescritto.

2. Il Ministero deilavori pubblici può intimare agli enti proprietariconcessionari o gestori delle stradeai comuni e alle provincealleimprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione dellasegnaleticadi sostituireintegrarespostarerimuovere ocorreggereentro un termine massimo di quindici giorniogni segnalenon conformeper caratteristichemodalità di scelta delsimbolodi impiegodi collocazionealle disposizioni dellepresenti norme e del regolamentodei decreti e direttiveministerialiovvero quelli che possono ingenerare confusione conaltra segnaleticanonché a provvedere alla collocazione dellasegnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello dicui all'articolo 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con ilMinistero dei trasporti.

3. Decorso inutilmenteil tempo indicato nella intimazionela rimozionela sostituzionel'installazionelo spostamentoovvero la correzione e quanto altrooccorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui alcomma 2sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblicicheesercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietariconcessionari o gestori delle stradea cura dei dipendenti degliuffici centrali o periferici.

4. Le spese relativesono recuperate dal Ministro dei lavori pubblicia carico degli entiinadempientimediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

5. Per i segnali cheindicano installazioni o serviziposti in opera dai soggettiautorizzatil'ente proprietario della strada può intimareove occorraai soggetti stessi di reintegrarespostarerimuovereimmediatamente ecomunquenon oltre dieci giornii segnali che nonsiano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano ancheparzialmente deteriorati o non più corrispondenti allecondizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione dialtra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicatonella intimazionel'ente proprietario della strada provveded'ufficioa spese del trasgressore. Il prefetto su richiestadell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanzache costituisce titolo esecutivo.

6. Nel regolamento sonoprecisati i segnalii dispositivile apparecchiature e gli altrimezzi tecnici di controllo e regolazione del trafficononchéquelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delleviolazioni alle norme di circolazioneed i materiali cheper laloro fabbricazione e diffusionesono soggetti all'approvazione odomologazione da parte del Ministero dei lavori pubbliciprevioaccertamento delle caratteristiche geometrichefotometrichefunzionalidi idoneità e di quanto altro necessario. Nellostesso regolamento sono precisate altresì le modalitàdi omologazione e di approvazione.

7. Chiunque viola lenorme del comma 1 e quelle relative del regolamentoèsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire cinquecentomila a lire duemilioni.

8. La fabbricazione deisegnali stradali è consentita alle imprese autorizzatedall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradaledi cui all'articolo 35comma 3che provvedea mezzo di specificoservizioad accertare i requisiti tecnico-professionali e ladotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nelregolamento. Nel regolamento sonoaltresìstabiliti i casidi revoca dell'autorizzazione.

9. Chiunqueabusivamente costruiscefabbrica o vende i segnalidispositivi oapparecchiaturedi cui al comma 6non omologati o comunque difformidai prototipi omologati o approvati è soggettoove il fattonon costituisca reatoalla sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da lire unmilione a lire quattromilioni. A tale violazioneconsegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca dellecose oggetto della violazionesecondo le norme del capo IsezioneIIdel titolo VI.





TITOLOIII

DEIVEICOLI

 

CapoI - Dei veicoli in generale

Art. 46   (Nozione di veicolo)

1.Ai fini delle norme del presente codicesi intendono per veicolitutte le macchine di qualsiasi specieche circolano sulle stradeguidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelleper uso di bambini o di invalidianche se asservite da motorelecui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.

 

Art. 47    (Classificazione dei veicoli)

1.I veicoli si classificanoai fini del presente codicecome segue:

a) veicoli a braccia;

b) veicoli a trazioneanimale;

c) velocipedi;

d) slitte;

e) ciclomotori;

f) motoveicoli;

g) autoveicoli;

h) filoveicoli;

i) rimorchi;

l) macchine agricole;

m) macchine operatrici;

n) veicoli concaratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore ei loro rimorchi di cui al comma 1lettere e)f)g)h)i) e n)sono altresì classificati come segue in base alle categorieinternazionali:

a) - categoria L1:veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta dimotore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massimadi costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i50 km/h;

- categoria L2: veicolia tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motoretermico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima dicostruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50km/h;

- categoria L3: veicolia due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motoretermico) supera i 50 cc o la cui velocità massima dicostruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50km/h;

- categoria L4: veicolia tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale medianolacilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque siail sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli concarrozzetta laterale);

- categoria L5: veicolia tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale medianolacilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque siail sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

b) - categoria M:veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almenoquattro ruote;

- categoria M1: veicolidestinati al trasporto di personeaventi al massimo otto posti asedere oltre al sedile del conducente;

- categoria M2: veicolidestinati al trasporto di personeaventi più di otto posti asedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a5 t;

- categoria M3: veicolidestinati al trasporto di personeaventi più di otto posti asedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5t;

c) - categoria N:veicoli a motore destinati al trasporto di merciaventi almenoquattro ruote;

- categoria N1: veicolidestinati al trasporto di merciaventi massa massima non superiore a35 t;

- categoria N2: veicolidestinati al trasporto di merciaventi massa massima superiore a 35t ma non superiore a 12 t;

- categoria N3: veicolidestinati al trasporto di merciaventi massa massima superiore a 12t;

d) - categoria 0:rimorchi (compresi i semirimorchi);

- categoria 01:rimorchi con massa massima non superiore a 075 t;

- categoria 02:rimorchi con massa massima superiore a 075 t ma non superiore a 35t;

- categoria 03:rimorchi con massa massima superiore a 35 t ma non superiore a 10 t;

- categoria 04:rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

 



Art. 48   (Veicoli a braccia)

1. I veicoli a bracciasono quelli:

a) spinti o trainatidall'uomo a piedi;

b) azionati dalla forzamuscolare dello stesso conducente.

 

 

Art. 49   (Veicoli a trazione animale)

1. I veicoli a trazioneanimale sono i veicoli trainati da uno o più animali e sidistinguono in:

a) veicoli destinatiprincipalmente al trasporto di persone;

b) veicoli destinatiprincipalmente al trasporto di cose;

c) carri agricolidestinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.

2. I veicoli a trazioneanimale muniti di pattini sono denominati slitte.

 



Art. 50   (Velocipedi)

1. I velocipedi sono iveicoli con due o più ruote funzionanti a propulsioneesclusivamente muscolareper mezzo di pedali o di analoghidispositiviazionati dalle persone che si trovano sul veicolo.

2. I velocipedi nonpossono superare 130 m di larghezza3 m di lunghezza e 220 m dialtezza.

 



Art. 51   (Slitte)

1. La circolazionedelle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattinia trazioneanimaleè ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte dighiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamentodel manto stradale.

2. Chiunque circola conslitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire trentamila a lire centoventimila.

 



Art. 52   (Ciclomotori)

1. I ciclomotori sonoveicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenticaratteristiche:

a) motore di cilindratanon superiore a 50 ccse termico;

b) capacità disviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.

2. I ciclomotori a treruote possonoper costruzioneessere destinati al trasporto dimerci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delledirettive comunitarie a riguardocon decreto del Ministro deitrasportioin alternativain applicazione delle corrispondentiprescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o neiregolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite -Commissione economica per l'Europarecepiti dal Ministero deitrasportiove a ciò non osti il diritto comunitario.

3. Le caratteristichedei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione.Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione dellecaratteristiche suindicate e le modalità per il controllodelle medesimenonché le prescrizioni tecniche atte adevitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoliqualora superino il limite stabilito per una delle caratteristicheindicate nei commi 1 e 2 sono considerati motoveicoli.

 



Art. 53   (Motoveicoli)

1. I motoveicoli sonoveicoli a motorea duetre o quattro ruotee si distinguono in:

a) motocicli: veicoli adue ruote destinati al trasporto di personein numero non superiorea due compreso il conducente;

b) motocarrozzette:veicoli a tre ruote destinati al trasporto di personecapaci dicontenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente edequipaggiati di idonea carrozzeria;

c) motoveicoli pertrasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto dipersone e cosecapaci di contenere al massimo quattro posti compresoquello del conducente;

d) motocarri: veicoli atre ruote destinati al trasporto di cose;

e) mototrattori:motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi.Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolatocon la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui alcomma 2che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;

f) motoveicoli pertrasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto dideterminate cose o di persone in particolari condizioniecaratterizzati dall'essere muniti permanentemente di specialiattrezzature relative a tale scopo;

g) motoveicoli per usospeciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolariattrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoliè consentito il trasporto del personale e dei materialiconnessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

h) quadricicli amotore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose conal massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guidaaitrasporti specifici e per uso specialela cui massa a vuoto nonsuperi le 055 tcon esclusione della massa delle batterie se atrazione elettrica
capaci di sviluppare sustrada orizzontale una velocità massima
fino a 80 km/h. Lecaratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Dettiveicoliqualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sonoconsiderati autoveicoli.
2.Sonoaltresìconsiderati motoveicoli i motoarticolati:complessi di veicolicostituiti da un mototrattore e da unsemirimorchiodestinati al trasporto di cui alle lettere d)f) eg).

3. Nel regolamento sonoelencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli pertrasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli nonpossono superare 160 m di larghezza400 m di lunghezza e 250 m dialtezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo nonpuï eccedere 25 t.

5. I motoarticolatipossono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. I motoveicoli di cuialle lettere d)e)f) e g) possono essere attrezzati con un numerodi postiper le persone interessate al trasportonon superiore aduecompreso quello del conducente.

 

 

Art.54     (Autoveicoli)

1. Gli autoveicoli sonoveicoli a motore con almeno quattro ruoteesclusi i motoveicoliesi distinguono in:

a) autovetture: veicolidestinati al trasporto di personeaventi al massimo nove posticompreso quello del conducente;

b) autobus: veicolidestinati al trasporto di persone equipaggiati con più di noveposti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli pertrasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pienocarico non superiore a 35 t o 45 t se a trazione elettrica o abatteriadestinati al trasporto di persone e di cose e capaci dicontenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicolidestinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o altrasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali:veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi osemirimorchi;

f) autoveicoli pertrasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinatecose o di persone in particolari condizionicaratterizzatidall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relativea tale scopo;

g) autoveicoli per usospeciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentementedi speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasportoproprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto delpersonale e dei materiali connessi col ciclo operativo delleattrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'usodelle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessidi veicoli costituiti da due unità distinteagganciatedellequali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'articolo 61commi 1 e 2costituiscono un'unica unità gli autotrenicaratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per iltrasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso sevengono superate le dimensioni massime di cui all'articolo 61ilveicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati:complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobuscomposti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezionesnodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatorisituati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. Lasezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra itronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due partipossono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoliaventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente peressere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone almassimocompreso il conducente;

n) mezzi d'opera:veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura peril carico e il trasporto di materiali di impiego o di risultadell'attività ediliziastradaledi escavazione mineraria emateriali assimilati ovvero che completanodurante la marciailciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia;tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti atrasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'articolo 62e non superiori a quelli di cui all'articolo 10comma 8e comunquenel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'articolo 61. Imezzi d'opera devono esserealtresìidonei allo specificoimpiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuoristrada.

2. Nel regolamento sonoelencatiin relazione alle speciali attrezzature di cui sono munitii tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasportispecifici ed autoveicoli per usi speciali.

 



Art. 55    (Filoveicoli)

1. I filoveicoli sonoveicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a unalinea aerea di contatto per l'alimentazione; sono consentite lainstallazione a bordo di un motore ausiliario di trazionenonnecessariamente elettricoe l'alimentazione dei motori da unasorgente ausiliaria di energia elettrica.

2. I filoveicolipossono essere distinticompatibilmente con le loro caratteristichenelle categorie previste dall'articolo 54 per gli autoveicoli.

 



Art.57     (Macchine agricole)

1. Le macchine agricolesono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelleattività agricole e forestali e possonoin quanto veicolicircolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasportoper conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli esostanze di uso agrariononché di addetti alle lavorazioni;possonoaltresìportare attrezzature destinate allaesecuzione di dette attività.

2. Ai fini dellacircolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) SEMOVENTI:

1) trattrici agricole:macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno dueassiprevalentemente atte alla trazioneconcepite per tirarespingereportare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonchéazionare determinati strumentieventualmente equipaggiate conattrezzature portate o semiportate da considerare parte integrantedella trattrice agricola;

2) macchine agricoleoperatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte perl'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione dioperazioni agricole;

3) macchine agricoleoperatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terrachepossono essere equipaggiate con carrello separabile destinatoesclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva nonpuï superare 07 t compreso il conducente;

b) TRAINATE:

1) macchine agricoleoperatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per iltrasporto di attrezzature e di accessori funzionali per lelavorazioni meccanico-agrarietrainabili dalle macchine agricolesemoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a)numero 3);

2) rimorchi agricoli:veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole;possono eventualmente essere muniti di apparecchiature perlavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico nonsia superiore a 15 tsono considerati parte integrante dellatrattrice traente;

3. Ai fini dellacircolazione su stradale macchine agricole semoventi a ruotepneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte asuperaresu strada orizzontalela velocità di 40 km/h; lemacchine agricole a ruote metallichesemi pneumatiche o a cingolimetallicipurché muniti di sovrappattininonché lemacchine agricole operatrici ad un asse con carrello per ilconducente non devono essere atte a superaresu strada orizzontalela velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricoledi cui alla lettera a)numeri 1) e 2)e di cui alla lettera b)numero 1)possono essere attrezzate con un numero di posti per gliaddetti non superiore a trecompreso quello del conducente; irimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivodegli addettipurché muniti di idonea attrezzatura nonpermanente.

 



Art. 58   (Macchine operatrici)

1. Le macchineoperatrici sono macchine semoventi o trainatea ruote o a cingolidestinate ad operare su strada o nei cantieriequipaggiateeventualmentecon speciali attrezzature. In quanto veicoli possonocircolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamentodi cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o delcantierenei limiti e con le modalità stabilite dalregolamento di esecuzione.

2. Ai fini dellacircolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegateper la costruzione e la manutenzione di opere civili o delleinfrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b) macchinesgombranevespartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia esimili;

c) carrelli: veicolidestinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchineoperatrici semoventiin relazione alle loro caratteristichepossonoessere attrezzate con un numero di postiper gli addettinonsuperiore a trecompreso quello del conducente.

4. Ai fini dellacircolazione su strada le macchine operatrici non devono essere attea superaresu strada orizzontalela velocità di 40 km/h; lemacchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli nondevono essere atte a superaresu strada orizzontalela velocitàdi 15 km/h.

 



Art. 59    (Veicoli con caratteristiche atipiche)

1. Sono consideratiatipici i veicoli elettrici leggeri da cittài veicoli ibridio multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoliultraleggerinonché gli altri veicoli che per le lorospecifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negliarticoli dal 52 al 58.

2. Il Ministro deitrasportisentiti i Ministri interessatistabiliscecon propriodecreto:

a) la categoriafraquelle individuate nei suddetti articolialla quale i veicoliatipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e dellaguida;

b) i requisiti tecnicidi idoneità alla circolazione dei medesimi veicoliindividuandolicon criteri di equivalenzafra quelli previsti peruna o più delle categorie succitate.

 

 

Art. 60   (Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico ecollezionistico)

1. Sono consideratiappartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche imotoveicoli e gli autoveicoli d'epocanonché i motoveicoli egli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nellacategoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicolicancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazionein musei o locali pubblici e privatiai fini della salvaguardiadelle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casacostruttricee che non siano adeguati nei requisitinei dispositivie negli equipaggiamentialle vigenti prescrizioni stabilite perl'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti inapposito elenco presso il Centro storico della Direzione generaledella M.C.T.C..

3. I veicoli d'epocasono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazionepuò essere consentita soltanto in occasione di appositemanifestazioni o raduni autorizzatilimitatamente all'ambito dellalocalità e degli itinerari di svolgimento delle manifestazionio raduni. All'uopo i veicoliper poter circolaredevono essereprovvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competenteufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella cuicircoscrizione è compresa la località sede dellamanifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamentepresentatoda parte dell'ente organizzatorel'elencoparticolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sonoindicati la validità della stessai percorsi stabiliti e lavelocità massima consentita in relazione alla garanzia disicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento diproprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzionegenerale della M.C.T.C.per l'aggiornamento dell'elenco di cui alcomma 2.

4. Rientrano nellacategoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico ocollezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione nei registriprevisti dall'articolo 5comma trentaquattresimo del decreto-legge30 dicembre 1982n.953 (*)convertito con modificazionidalla legge28 febbraio 1983n.53. I detti veicoliqualora non iscritti alP.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codiceper potercircolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei registri delP.R.A.secondo le norme del presente codice. La reimmatricolazione èammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono lecaratteristiche di valore storico o collezionistico necessarie perindividuare tale tipo di veicolideterminate dal regolamento. Ilregolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i requisititecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricolleganoai requisiti previsti al momento della costruzionecon lemodificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze dellacircolazione.I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elencopresso la Direzione generale della M.C.T.C..

5. I veicoli diinteresse storico o collezionistico possono circolare sulle stradepurché posseggano i requisiti previsti per questo tipo diveicoli determinati dal regolamento ai sensi del comma 4.

6. Chiunque circola conveicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3ovverocon veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti perquesto tipo di veicoli dal regolamentoè soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomilaa lire quattrocentomila se si tratta di autoveicolio da lirecinquantamila a lire duecentomila se si tratta dimotoveicoli.
____________

(*) Il testo deltrentaquattresimo comma dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982 (Misure inmateria tributaria) è il seguente: "Gli autoveicoli e imotocicli d'interesse storicoinseriti nei registri: Automotoclubstorico italianoStorico LanciaItaliano FIATItaliano Alfa Romeosono esenti dalle tasse e dalla sopratassa indicata neltrentaquattresimo comma".

 



Art.61     (Sagoma limite)

1. Fatto salvo quantodisposto nell'articolo 10 e nei commi successivi del presentearticoloogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

a) larghezza massimanon eccedente 250 m; nel computo di tale larghezza non sono compresele sporgenze dovute ai retrovisoripurché mobili;

b) altezza massima noneccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizipubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerariprestabiliti è consentito che tale altezza sia di 430 m;

c) lunghezza totalecompresi gli organi di trainonon eccedente 750 m per i veicoli adun asse e 12 mcon l'esclusione dei semirimorchiper i veicoliisolati a due o più assi.

2. Gli autoarticolati egli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totalecompresi gliorgani di trainodi 1650 msempre che siano rispettati gli altrilimiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodatiadibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati apercorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezzamassima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere lalunghezza massima di 1835 msempre che siano rispettati gli altrilimiti stabiliti nel regolamento.

3. Le caratteristichecostruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sonostabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

4. La larghezza massimadei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime ditemperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di260 mescluse le sporgenze dovute ai retrovisoripurchémobili.

5. Ai fini dellainscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi diveicoliil regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e lemodalità di controllo.

6. I veicoli che perspecifiche esigenze funzionali superanoda soli o compreso il lorocaricoi limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possonoessere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionalise rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.

7. Chiunque circola conun veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico chesupera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolosalvo chelo stesso costituisca trasporto eccezionaleè soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecinquecentomila a lire duemilioni. Per la prosecuzione del viaggio siapplicano le disposizioni contenute nell'articolo 164comma 9.

 



Art.62    (Massa limite)

1. La massa limitecomplessiva a pieno carico di un veicolosalvo quanto dispostonell'articolo 10 e nei commi 2345 e 6 del presente articolocostituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e daquella del suo cariconon può eccedere 5 t per i veicoli adun asse8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o piùassi.

2. Con esclusione deisemirimorchiper i rimorchi muniti di pneumatici tali che il caricounitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non siasuperiore a 8 daN/cm2la massa complessiva a pieno carico non puòeccedere 6 t se ad un assecon esclusione dell'unitàposteriore dell'autosnodato22 t se a due assi e 26 t se a tre o piùassi.

3. Salvo quantodiversamente previsto dall'articolo 104per i veicoli a motoreisolati muniti di pneumaticitali che il carico unitario mediotrasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8daN/cm2 e quandose trattasi di veicoli a tre o più assiladistanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 mla massacomplessiva a pieno carico del veicolo isolato non puòeccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si trattadi veicoli a tre o più assi;26 t e 32 trispettivamentesesi tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quandol'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e disospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministerodei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assidestinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massacomplessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.

4. Nel rispetto dellecondizioni prescritte nei commi 23 e 6la massa complessiva di unautotreno a tre assi non può superare 24 tquella di unautoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare30 tquella di un autotrenodi un autoarticolato o di unautosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t sea cinque o più assi.

5. Qualunque sia iltipo di veicolola massa gravante sull'asse più caricato nondeve eccedere 12 t.

6. In corrispondenza didue assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 tse ladistanza assiale è inferiore a 1m; nel caso in cui la distanzaassiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 13 m il limite nonpuò superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari osuperiore a 13 m ed inferiore a 2 mtale limite non puòeccedere 20 t.

7. Chiunque circola conun veicolo che supera compreso il caricosalvo quanto dispostodall'articolo 167i limiti di massa stabiliti dal presente articoloe dal regolamento è soggetto alle sanzioni previstedall'articolo 10.

 



Art.63     (Traino veicoli)

1. Nessun veicolo puòtrainare o essere trainato da più di un veicolosalvo che ciòrisulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali dicui all'articolo 10e salvo quanto disposto dall'articolo 105.

2. Un autoveicolo puòtrainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è piùatto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenzialiovvero nei casi previsti dall'articolo 159. La soliditàdell'attaccole modalità del trainola condotta e le cauteledi guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza dellacircolazione.

3. Salvo quantoindicato nel comma 2il Ministero dei trasporti puòautorizzareper speciali esigenzeil traino con autoveicoli diveicoli non considerati rimorchi.

4. Nel regolamento sonostabiliti i criteri per la determinazione della massa limiterimorchiabilenonché le modalità e procedure perl'agganciamento.

5. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lirequattrocentomila.

 


CapoII - Dei veicoli a trazione animaleslitte e velocipedi

Art. 64    (Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delleslitte)

1. I veicoli a trazioneanimale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo difrenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunqueoccasione facilmente e rapidamente manovrato.

2. Sono vietati idispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul mantostradale.

3. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo e dell'articolo 69 èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire cinquantamila a lire duecentomila.

 

Art.65   (Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli atrazione animale e delle slitte)

1. Nelle ore e nei casiprevisti dall'articolo 152comma 1i veicoli a trazione animale ele slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano inavanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettanoall'indietro luce rossadisposti sui lati del veicolo. Devonoaltresìessere muniti di due catadiottri bianchianteriormentedue catadiottri rossi posteriormente e di uncatadiottro arancione su ciascun lato.

2. I veicoli di cui alcomma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.

3. Chiunque circola conun veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti didispositivi di segnalazione visivanei casi in cui l'uso deimedesimi è prescrittoovvero con dispositivi non conformialle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

 

Art. 66  (Cerchioni alle ruote)

1. I veicoli a trazioneanimaledi massa complessiva a pieno carico sino a 6 tpossonoessere muniti di cerchioni metallicisempre che tale massa nonsuperi 015 volte la somma della larghezza dei cerchioniespressa incentimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti diruote gommate.

2. La larghezza diciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; ibordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondaticon raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nelladeterminazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nellamisura massima di 5 mm per parte.

3. La superficie dirotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigolisporgenze o discontinuità.

4. I comuni accertanola larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pienocarico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato atrasporto di cose.

5. Chiunque circola conun veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabilitidal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

 

 

Art. 67  (Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte)

1. I veicoli a trazioneanimale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente leindicazioni del proprietariodel comune di residenzadellacategoria di appartenenzadel numero di matricola eper quellidestinati al trasporto di cosedella massa complessiva a pienocaricononché della larghezza dei cerchioni.

 

2. La targa deve essererinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioniprescritte o quando le indicazioni stesse non siano piùchiaramente leggibili.

3. La fornitura delletarghe è riservata ai comuni che le consegnano agliinteressati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Ilmodello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo chel'interessato corrisponderà al comune è stabilito condecreto del Ministro dei lavori pubblici.

4. I veicoli a trazioneanimale e le slitte sono immatricolati in apposito registro delcomune di residenza del proprietario.

5. Chiunque circola conun veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targaprescrittaovvero viola le disposizioni del comma 2èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire cinquantamila a lire duecentomila.

6. Chiunqueabusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale oslitteovvero usa targhe abusivamente fabbricateè soggettoove il fatto non costituisca reatoalla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

7. Alle violazioni dicui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoriadella confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati oabusivamente fabbricatasecondo le norme del capo Isezione IIdeltitolo VI.

Art. 68  (Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi diequipaggiamento dei velocipedi)

1. I velocipedi devonoessere muniti di pneumaticinonché:

a) per la frenatura: diun dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in manierapronta ed efficace sulle rispettive ruote;

b) per le segnalazioniacustiche: di un campanello;

c) per le segnalazionivisive: anteriormente di luci bianche o gialleposteriormente diluci rosse e di catadiottri rossi; inoltresui pedali devono essereapplicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essereapplicati sui lati.

2. I dispositivi disegnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono esserepresenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'articolo152comma 1.

3. Le disposizionipreviste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano aivelocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.

4. Con decreto delMinistro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristichecostruttivefunzionali nonché le modalità diomologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche checonsentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.

5. I velocipedi possonoessere equipaggiati per il trasporto di un bambinocon idoneeattrezzaturele cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.

6. Chiunque circola conun velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi difrenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non siaconforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo enell'articolo 69è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

7. Chiunque circola conun velocipede di cui al comma 4non omologatoè soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecinquantamila a lire duecentomila.

8. Chiunque produce omette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi diequipaggiamento non conformi al tipo omologatoove ne sia richiestal'omologazioneè soggettose il fatto non costituisce reatoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecinquecentomila a lire duemilioni.

Art. 69  (Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura deiveicoli a trazione animaledelle slitte e dei velocipedi)

1. Nel regolamento sonostabilitiper i veicoli di cui agli articoli 4950 e 51il numeroil colorele caratteristiche e le modalità di applicazionedei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e lemodalità di applicazione dei dispositivi di frenatura deiveicoli a trazione animale e dei velocipedinonchélimitatamente ai velocipedi le caratteristiche dei dispositivi disegnalazione acustica.

 

Art. 70   Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte)

1. I comuni sonoautorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza conveicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'areacomunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cuitali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. Iveicoli a trazione animale destinati a servizi di piazzaoltre allatarga indicata nell'articolo 67devono essere muniti di altra targacon l'indicazione "servizio di piazza". I comuni possonodestinare speciali areedelimitate e segnalateper lo stazionamentodelle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.

2. Il regolamento diesecuzione determina:

a) i tipi di vettura atrazione animale con le quali può essere esercitato ilservizio di piazza;

b) le condizioni ed irequisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetturea trazione animale;

c) le modalitàper la revisioneche deve essere eseguita di regola ogni cinqueanni;

d) le modalitàper il rilascio delle licenze di cui al comma 1.

3. Nelle localitàe nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slittepossono essere destinate slitte al servizio di piazza. Siapplicanoin quanto compatibilile norme sul servizio di piazza atrazione animale.

4. Chiunque destinavetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazzasenza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomilaa lire quattrocentomila. Se la licenza è stata ottenutamanon ne sono osservate le condizionila sanzione è delpagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Intal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritirodella licenza.

5. Dalla violazioneprevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzioneaccessoria della confisca del veicolosecondo le norme di cui alcapo Isezione IIdel titolo VI.

 


CapoIII - Veicoli a motore e loro rimorchi

SezioneI - Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici perla circolazione

Art. 71   (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e lororimorchi)

1. Le caratteristichegenerali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e lororimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza dellacircolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo diinquinamentocompresi i sistemi di frenaturasono soggette adaccertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro deitrasporticon propri decretidi concerto con il Ministrodell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altriMinistri quando interessatistabilisce periodicamente le particolaricaratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere iveicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per usospecialenonché i veicoli blindati.

3. Il Ministro deitrasporticon propri decretidi concerto con gli altri Ministriquando interessatistabilisce periodicamente le prescrizionitecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2nonchéle modalità per il loro accertamento.

4. Qualora i decreti dicui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttivecomunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nellepredette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamatidecretise a ciò non osta il diritto comunitariol'omologazione è effettuata in applicazione dellecorrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti onelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le NazioniUnite - Commissione economica per l'Europarecepiti dal Ministerodei trasporti.

5. Con provvedimentodel Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. -sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materiedi propria competenza.

6. Chiunque circola conun veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizionistabilite dal regolamento è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lirequattrocentomila. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasportodi merci pericolosela sanzione amministrativa è da lireduecentomila a lire ottocentomila.

 

Art. 72   (Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi)

1. I ciclomotoriimotoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a) dispositivi disegnalazione visiva e di illuminazione;

b) dispositivisilenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

c) dispositivi disegnalazione acustica;

d) dispositiviretrovisori;

e) pneumatici o sistemiequivalenti.

2. Gli autoveicoli e imotoveicoli di massa a vuoto superiore a 035 t devono essere munitidel dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresìessere equipaggiati con:

a) dispositivi diritenuta e dispositivi di protezionese trattasi di veicolipredisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attaccoaventi le caratteristiche indicateper ciascuna categoria diveicolicon decreto del Ministro dei trasporti;

b) segnale mobile dipericolo di cui all'articolo 162;

c) contachilometriavente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

3. Gli autoveicolipossono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamentoautomatico di pedaggi anche urbanioppure per la ricezioni disegnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possonoaltresì essere equipaggiati con il segnale mobileplurifunzionale di soccorsole cui caratteristiche e disciplinad'uso sono stabilite nel regolamento.

4. I filoveicoli devonoessere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 12 e 3inquanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devonoessere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1lettere a)ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino dirimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati conidonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro deitrasportisentito il Ministro dell'internocon propri decretistabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essereequipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione allaloro particolare destinazione o usoovvero in dipendenza diparticolari norme di comportamento.

7. Il Ministro deitrasporticon propri decretistabilisce norme specifiche suidispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad esserecondotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

8. I dispositivi di cuiai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte delMinistero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.secondomodalità stabilite con decreti del Ministro dei trasportisalvo quanto previsto nell'articolo 162. Negli stessi decreti èindicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredodella domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cuial comma 8 sono altresì stabiliteper i dispositivi indicatinei precedenti commile prescrizioni tecniche relative al numeroalle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggiolecaratteristiche del contrassegno che indica la conformità deidispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative ele modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme dicui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttivecomunitariele prescrizioni tecniche sono quelle contenute nellepredette direttivesalvo il caso dei dispositivi presenti al comma7;in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decretil'omologazione è effettuata in applicazione dellecorrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti onelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le NazioniUnite - Commissione economica per l'Europarecepiti dal Ministerodei trasporti.

11. L'omologazionerilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui soprapuò essere riconosciuta valida in Italia a condizione direciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto delMinistro dei trasporti può essere reso obbligatorio ilrispetto di tabelle e norme di unificazione aventi caratteredefinitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttivefunzionalie di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circolacon uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno deidispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alledisposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecentomila a lire quattrocentomila.



Art. 73   (Veicoli su rotaia in sede promiscua)

1. I veicoli su rotaiaper circolare in sede promiscuadevono essere muniti di dispositividi illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi aquelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivitali da consentire al conducente l'agevole visibilità anche atergo. Negli stessi il campo di visibilità del conducenteinavanti e lateralmentedeve essere tale da consentirgli di guidarecon sicurezza.

2. Con decreto delMinistro dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e lemodalità di installazione dei dispositivi di cui al comma 1nonché le caratteristiche del campo di visibilità delconducente.

3. Chiunque circola insede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno deidispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno deidispositivi stessiivi compreso il campo di visibilitànonsia conforme per caratteristiche o modalità di installazione efunzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire centomila a lire quattrocentomila.

 

Art. 74   (Dati di identificazione)

1. I ciclomotoriimotoveicoligli autoveicolii filoveicoli e i rimorchi devono avereper costruzione:

a) una targhetta diidentificazionesolidamente fissata al veicolo stesso;

b) un numero diidentificazione impresso sul telaioanche se realizzato con unastruttura portante o equivalenteriprodotto in modo tale da nonpoter essere cancellato o alterato.

2. La targhetta e ilnumero di identificazione devono essere collocati in punti visibilisu una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile disostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.

3. Nel caso in cui ilnumero di identificazione del telaio o della struttura portante siacontraffattoalteratomanchi o sia illeggibiledeve essereriprodottoa cura degli uffici della Direzione generale dellaM.C.T.C.un numero distintivopreceduto e seguito dal marchio conpunzone dell'ufficio stesso.

4. Nel regolamento sonostabilite le caratteristichele modalità di applicazione e leindicazioni che devono contenere le targhette di identificazionelecaratteristiche del numero di identificazionele caratteristiche ele modalità di applicazione del numero di ufficio di cui alcomma 3.

5. Qualora le norme delregolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttivecomunitariele prescrizioni tecniche sono quelle contenute nellepredette direttive; è fatta salva la facoltà per gliinteressati di chiedereper l'omologazionel'applicazione dellecorrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti enelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le NazioniUnite - Commissione economica per l'Europarecepite dal Ministerodei trasporti.

6. Chiunque contraffàasportasostituiscealteracancella o rende illeggibile latarghetta del costruttoreovvero il numero di identificazione deltelaioè punito con l'arresto da quattro a dodici mesi e conl'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilionisalvo che ilfatto costituisca più grave reato.

 

 

Art. 75    (Accertamento dei requisiti di idoneitàalla circolazione e omologazione)

1. I ciclomotoriimotoveicoligli autoveicolii filoveicoli e i rimorchiper essereammessi alla circolazionesono soggetti all'accertamento dei dati diidentificazione e della loro corrispondenza alle prescrizionitecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previstedalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da unnormale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50cctale accertamento è limitato al solo motore.

2. L'accertamento dicui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte deicompetenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. conmodalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Conlo stesso decreto è indicata la documentazione chel'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.

3. I veicoli indicatinel comma 1i loro componenti o entità tecnicheprodotti inseriesono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo aseguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2effettuata su unprototiposecondo le modalità stabilite con decreto delMinistro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indcata ladocumentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domandadi omologazione.

4. I veicoli di tipoomologato da adibire a servizio di noleggio con conducente pertrasporto di persone di cui all'articolo 85 o a servizio di piazzadicui all'articolo 86o a servizio di linea per trasporto di personedi cui all'articolo 87sono soggetti all'accertamento di cui alcomma 2.

5. Fatti salvi gliaccordi internazionalil'omologazione totale o parzialerilasciatada uno Stato esteropuò essere riconosciuta in Italia acondizione di reciprocità.

6. L'omologazione puòessere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivoaccertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalitàpreviste nel comma 2.

7. Sono fatte salve lecompetenze del Ministero dell'ambiente.



Art. 76   (Certificato di approvazionecertificato di origine e dichiarazionedi conformità)

1. L'ufficio dellaDirezione generale della M.C.T.C. che ha proceduto con esitofavorevole all'accertamento di cui all'articolo 75comma 2rilasciaal costruttore del veicolo il certificato di approvazione.

2. Alla richiesta diaccertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolorilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli ditipo omologato in uno Stato membro delle Comunità europee chea termine dell'articolo 75comma 4sono soggetti all'accertamentodei requisiti di idoneità alla circolazioneil certificato diorigine è sostituito dalla dichiarazione di conformitàdi cui al comma 6.

3. Il rilascio delcertificato di approvazione è sospeso per i necessariaccertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che ilveicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.

4. Nel regolamento sonostabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato diapprovazione e del certificato di origine.

5. La Direzionegenerale della M.C.T.C.visto l'esito favorevole dell'accertamentosul prototipo di cui all'articolo 75comma 3rilascia alcostruttore il certificato di omologazione ed il certificato checontiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.

6. Per ciascun veicolocostruito conformemente al tipo omologatoil costruttore rilasciaall'acquirente la dichiarazione di conformità. Taledichiarazioneredatta sul modello approvato dal Ministero deitrasportiper i veicoli di tipo omologato in Italia in base adomologazione nazionaleattesta che il veicolo è conforme altipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la pienaresponsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore devetenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni diconformità rilasciate.

7. Nel caso di veicoliallestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che hacostruito l'autotelaioogni costruttore rilasciaper la parte dipropria competenzala certificazione di origine che deve essereaccompagnata dalla dichiarazione di conformitào dalcertificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso diomologazione in più fasile relative certificazioni sonocostituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e lemodalità operative per le suddette omologazioni sono stabilitedal Ministro dei trasporticon proprio decreto.

8. Chiunque rilascia ladichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicolinon conformi al tipo omologato è soggettoove il fatto noncostituisca reatoalla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da lire unmilione a lire quattromilioni.

 

Art. 77   (Controlli di conformità al tipo omologato)

1. Il Ministero deitrasporti ha facoltà di procederein qualsiasi momentoall'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli amotoredei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia statarilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Hafacoltàinoltredi sospendere l'efficacia della omologazionedei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessaqualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancatorispetto della conformità al tipo omologato.

2. Con decreto delMinistro dei trasportisentiti i Ministeri interessatisonostabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e glieventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono acarico del titolare dell'omologazione.

3. Chiunque produce omette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato èsoggettose il fatto non costituisce reatoalla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lirequattromilioni.

4. Sono fatte salve lecompetenze del Ministero dell'ambiente.

 

Art. 78  (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli incircolazione e aggiornamento della carta di circolazione)

1. I veicoli a motoreed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso icompetenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quandosiano apportate una o più modifiche alle caratteristichecostruttive o funzionaliovvero ai dispositivi d'equipaggiamentoindicati negli articoli 71 e 72oppure sia stato sostituito omodificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione dellemodifichegli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. nedanno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini deiconseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sonostabiliti le caratteristiche costruttive e funzionalinonché idispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati soloprevia presentazione della documentazione prescritta dal regolamentomedesimo. Sono stabilitealtresìle modalità per gliaccertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola conun veicolo al quale siano state apportate modifiche allecaratteristiche indicate nel certificato di omologazione o diapprovazione e nella carta di circolazioneoppure con il telaiomodificato e che non risulti abbia sostenutocon esito favorevolele prescritte visita e provaovvero circola con un veicolo al qualesia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risultiabbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e provaèsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire cinquecentomila a lire duemilioni.

4. Le violazionisuddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritirodella carta di circolazionesecondo le norme del capo Isezione IIdel titolo VI.



Art. 79   (Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione)

1. I veicoli a motoreed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti incondizioni di massima efficienzacomunque tale da garantire lasicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti dicui al comma 2.

2. Nel regolamento sonostabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristichefunzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devonocorrispondere i veicoliparticolarmente per quanto riguarda ipneumatici e i sistemi equivalentila frenaturai dispositivi disegnalazione visiva e di illuminazionela limitazione dellarumorosità e delle emissioni inquinanti.

3. Qualora le norme dicui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttivecomunitariele prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelledirettive stesse.

4. Chiunque circola conun veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttivee funzionali prescritteovvero circola con i dispositivi di cuiall'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installatièsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire centomila a lire quattrocentomila.

 

Art. 80    (Revisioni)

1. Il Ministro deitrasporti stabiliscecon propri decretii criterii tempi e lemodalità per l'effettuazione della revisione generale oparziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchialfine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezzaper la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessinon producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti;le revisionisalvo quanto stabilito nei commi 8 e seguentisonoeffettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generaledella M.C.T.C.. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cuideve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi checostituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza aifini della sicurezza stessa.

2. Le prescrizionicontenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sonomantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive dellaComunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli amotore.

3. Per le autovettureper gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale dimassa complessiva a pieno carico non superiore a 35 t e per gliautoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere dispostaentro quattro anni dalla data di prima immatricolazione esuccessivamente ogni due anninel rispetto delle specifichedecorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicolidestinati al trasporto di persone con numero di posti superiore anove compreso quello del conducenteper gli autoveicoli destinati aitrasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pienocarico superiore a 35 tper i rimorchi di massa complessiva a pienocarico superiore a 35 tper i taxiper le autoambulanzeper iveicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipicilarevisione deve essere disposta annualmentesalvo che siano stati giàsottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e6.

5. Gli uffici dellaDirezione generale della M.C.T.C.anche su segnalazione degli organidi polizia stradale di cui all'articolo 12qualora sorgano dubbisulla persistenza dei requisiti di sicurezzarumorosità edinquinamento prescrittipossono ordinare in qualsiasi momento larevisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenentila disciplina relativa alla revisione limitata al controllodell'inquinamento acustico ed atmosfericosono emanati sentito ilMinistero dell'ambiente.

7. In caso di incidentestradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravidanni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizionidi sicurezza per la circolazionegli organi di polizia stradale dicui all'articolo 12commi 1 e 2intervenuti per i rilievisonotenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generaledella M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisionesingola.

8. Il Ministro deitrasportial fine di assicurare in relazione a particolari econtingenti situazioni operative degli uffici provinciali dellaDirezione generale della M.C.T.C.il rispetto dei termini previstiper le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenereal massimo sedici persone compreso il conducenteovvero con massacomplessiva a pieno carico fino a 35 tpuò per singoleprovince individuate con proprio decreto affidare in concessionequinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione chesvolgono la propria attività nel campo della meccanica emotoristicacarrozzeriaelettrauto e gommista ovvero ad impresecheesercendo in prevalenza attività di commercio di veicoliesercitino altresìcon carattere strumentale o accessoriol'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essereiscritte nel registro delle imprese esercenti attività diautoriparazione di cui all'articolo 2primo commadella legge 5febbraio 1992n. 122 (1). Le suddette revisioni possono esserealtresì affidate in concessione ai consorzi e alle societàconsortilianche in forma di cooperativaappositamente costituititra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione delmedesimo registroin modo da garantire l'iscrizione in tutte equattro le sezioni.

9. Le imprese di cui alcomma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionalidi attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delleattività di verifica e controllo per le revisioniprecisatinel regolamento;il titolare della ditta oin sua veceilresponsabile tecnico devono essere in possesso dei requisitipersonali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisitidevono sussistere durante tutto il periodo della concessione. IlMinistro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalitàtecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle impresedi cui al comma 8.

10. Il Ministero deitrasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodicicontrolli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controllianche a campionesui veicoli sottoposti a revisione presso lemedesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cuiall'ottavo comma sono effettuaticon le modalità di cuiall'articolo 19primosecondoterzo e quarto commadella legge 1dicembre 1986n.870 (2)da personale della Direzione generale dellaM.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato inqualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti allequalifiche della ex carriera direttiva tecnicaindividuati nelregolamento. I relativi importi a carico delle officine dovrannoessere versati in conto corrente postale ed affluire alle entratedello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero deitrasportila cui denominazione viene conseguentemente modificata dalMinistro del tesoro.

11. Nel caso in cuinel corso dei controllisi accerti che l'impresa non sia piùin possesso delle necessarie attrezzatureoppure che le revisionisiano state effettuate in difformità dalle prescrizionivigentile concessioni relative ai compiti di revisione sonorevocate.

12. Il Ministro deitrasporticon proprio decretodi concerto con il Ministro deltesorostabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svoltedalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui alcomma 8nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulleofficine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero deitrasporti - Direzione generale della M.C.T.C.ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cuial comma 8entro i termini e con le modalità che sarannostabilite con disposizioni del Ministro dei trasportitrasmettonoall'ufficio provinciale competente della Direzione generale dellaM.C.T.C. la carta di circolazionela certificazione della revisioneeffettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite edegli interventi prescritti effettuatinonché l'attestazionedel pagamento della tariffa da parte dell'utenteal fine dellarelativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovràprocedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento dellacarta stessa. Effettuato tale adempimentola carta di circolazionesarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generaledella M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officinecheprovvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenutaannotazione sulla carta di circolazione la certificazionedell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti glieffetti la carta di circolazione.

14. Chiunque circolacon un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisioneè soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Tale sanzione èraddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una voltain relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovveronel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazionein attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende lasanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta dicircolazionesecondo le norme del capo Isezione IIdel titolo VI.

15. Le imprese di cuial comma 8nei confronti delle quali sia stato accertato da partedei competenti uffici provinciali della Direzione generale dellaM.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalitàstabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13sonosoggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire cinquecentomila a lire duemilioni. Se nell'arco di due annidecorrenti dalla prima vengono accertate tre violazionil'ufficioprovinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca laconcessione.

16. L'accertamentodella falsità della certificazione di revisione comporta lacancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produceagli organi competenti attestazione di revisione falsa èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire cinquecentomila a lire duemilioni. Da tale violazione discendela sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta dicircolazionesecondo le norme del capo Isezione IIdel titoloVI.
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(1) Il testo dell'art. 2comma 1dellalegge n. 122/1992 (Disposizioni in materia di sicurezza dellacircolazione stradale e disciplina dell'attività diautoriparazione) è il seguente:
1. Presso ogni camera dicommercioindustriaartigianato e agricoltura è istituitoentro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente leggeun registro delle imprese esercenti attività diautoriparazioni. Il registro è articolato in quattro sezioniciascuna relativa ad una delle attività di cui al comma 3dell'art. 1e in un elenco speciale delle imprese di cui all'art.4.
(2) Il testo dell'art. 19commi 123 e 4della legge n.870/1986 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzionegenerale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessionedel Ministero dei trasporti) è il seguente:

1. Le operazioni di cuiai numeri 1)3)4)5) e 6) della tabella 3allegata alla presenteleggepossono essere effettuate - a richiesta degli interessati -presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a lorocarico. In tal caso il personale sarà compensato con unaindennità oraria commisurata alla diaria di missione.

2. Qualora i servizivengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficioalpersonale sarà riconosciutasempre a carico dei richiedentil'indennità di missione ed il rimborso delle spese ditrasporto prevista dalle vigenti disposizioniil cui onere saràa carico dei richiedenti.

4. Per lo svolgimentodei servizi di cui ai commi precedenti il personale èautorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborsodelle spesestabilito dalle vigenti normesarà anch'esso acarico degli interessati richiedenti.

 

Art. 81  (Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti - Direzionegenerale della M.C.T.C.)

1. Gli accertamentitecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore edi quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenentiai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. della VIVIIVIIIe IX qualifica funzionale o dirigentimuniti di diploma di laurea iningegneria o architetturaovvero diploma di perito industrialeperito nauticogeometra o maturità scientifica.

2. I dipendenti di cuial comma 1muniti di diploma di perito industrialeperito nauticogeometra o maturità scientificavengono abilitatiall'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di appositocorso di qualificazione con esame finalesecondo le modalitàstabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

3. Il regolamentodetermina i profili professionali che danno titolo all'effettuazionedegli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.

4. Con decreto delMinistro dei trasporti vengono fissate le norme e le modalitàdi effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.

 

SezioneII - Destinazione ed uso dei veicoli

Art. 82   (Destinazione ed uso dei veicoli)

1. Per destinazione delveicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristichetecniche.

2. Per uso del veicolos'intende la sua utilizzazione economica.

3. I veicoli possonoessere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

4. Si ha l'uso di terziquando un veicolo è utilizzatodietro corrispettivonell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta dicircolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a usoproprio.

5. L'uso di terzicomprende:

a) locazione senzaconducente;

b) servizio di noleggiocon conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

c) servizio di lineaper trasporto di persone;

d) servizio ditrasporto di cose per conto terzi;

e) servizio di lineaper trasporto di cose;

f) servizio di piazzaper trasporto di cose per conto terzi.

6. Previaautorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.gli autocarri possono essere utilizzatiin via eccezionale etemporaneaper il trasporto di persone. L'autorizzazione èrilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazioneviene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducentei qualipossono essere impiegatiin via eccezionale secondo direttiveemanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministerialiinservizio di linea e viceversa.

7. Nel regolamento sonostabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazionealle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

8. Ferme restando ledisposizioni di leggi specialichiunque utilizza un veicolo per unadestinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta dicircolazione è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

9. Chiunquesenzal'autorizzazione di cui al comma 6utilizza per il trasporto dipersone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecinquecentomila a lire duemilioni.

10. Dalla violazionedei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della carta di circolazione da uno a sei mesisecondo lenorme del capo Isezione IIdel titolo VI. In caso di recidiva lasospensione è da sei a dodici mesi.

 

Art. 83  (Uso proprio)

1. Per gli autobusadibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasportospecifico di persone ugualmente adibiti a uso propriola carta dicircolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubbliciimprenditoricollettivitàper il soddisfacimento dinecessità strettamente connesse con la loro attivitàaseguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale dellaM.C.T.C. sulla sussistenza di tali necessitàsecondodirettive emanate dal Ministero dei trasporti con decretiministeriali.

2. La carta dicircolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto dicose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenzaper l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su dettacarta dovranno essere annotati gli estremi della licenza perl'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così comeprevisto dalla legge 6 giugno 1974n.298 (*)e successivemodificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agliautoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiorea 6 t.

3. Per gli altridocumenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasportodi cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilitedalle norme speciali in materia.

4. Chiunque adibisce aduso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titoloprescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nellacarta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

5. La violazione di cuial comma 4 importa la sanzione accessoria della sospensione dellacarta di circolazione per un periodo da due a otto mesisecondo lenorme di cui al capo Isezione IIdel titolo VI.

6. Chiunque adibisce aduso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titoloprescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenzaè punito con le sanzioni previste dall'articolo 46 della legge6 giugno 1974n.298.
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(*) La legge n. 298/1974reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatoridi cose per conto di terzidisciplina degli autotrasporti di cose eistituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti dimerci su strada". Il testo dell'art. 46 della citata legge èil seguente: "Art. 46 (Trasporti abusivi). - Fermo quantoprevisto dall'articolo 36 della presente leggechiunque dispongal'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli senzalicenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o ilimiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazioneè punitocon la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire centomilaa lire trecentomila. Quando l'accertamento dei reati di cui alprecedente comma avviene durante l'esecuzione del trasportoda partedegli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionaria cuispettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma delsuccessivo art. 60si procede al sequestro del veicolo". Lamisura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al primocomma dell'articolo soprariportato è stata successivamentemoltiplicata per due (legge 24 novembre 1981n. 113quarto comma).La misura attuale della sanzione è quindi "da lireduecentomila a lire seicentomila".

 

Art.84     (Locazione senza conducente)

1. Agli effetti delpresente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senzaconducente quando il locatoredietro corrispettivosi obbliga amettere a disposizione del locatarioper le esigenze diquest'ultimoil veicolo stesso.

2. E' ammessanell'ambito delle disposizioni che regolano i trasportiinternazionali tra Stati membri delle Comunità europeel'utilizzazione di autocarritrattoririmorchi e semirimorchiautotreni e autoarticolati locati senza conducentedei quali risultilocataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delleComunità europeea condizione che i suddetti veicolirisultino immatricolati o messi in circolazione conformemente allalegislazione dello Stato membro.

3. L'impresa italianaiscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi etitolare di autorizzazioni può utilizzare autocarririmorchie semirimorchiautotreni ed autoarticolati muniti diautorizzazioneacquisiti in disponibilità mediante contrattodi locazione ed in proprietà di altra impresa italianaiscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare diautorizzazioni.

4. Possonoinoltreessere destinati a locazione senza conducente:

a) i veicoli ad usospeciale ed i veicoli destinati al trasporto di cosela cui massacomplessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

b) i veicoli aventimassimo nove posti compreso quello del conducentedestinati altrasporto di personenonché i veicoli per il trasportopromiscuo e le autocaravanle caravan ed i rimorchi destinati altrasporto di attrezzature turistiche e sportive.

5. La carta dicircolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base dellaprescritta licenza.

6. Il Ministro deitrasporticon proprio decretod'intesa con il Ministrodell'internoè autorizzato a stabilire eventuali criterilimitativi e le modalità per il rilascio della carta dicircolazione.

7. Chiunque adibisce alocazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire cinquecentomila a lire duemilioni se trattasi di autoveicoli orimorchi ovvero da lire cinquantamila a lire duecentomila se trattasidi altri veicoli.

8. Alla suddettaviolazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della carta di circolazione per un periodo da due a ottomesisecondo le norme del capo Isezione IIdel titolo VI.

 

 Art. 86    (Servizio di piazza con autovetture con conducenteo taxi)

1. Il servizio dipiazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinatodalle leggi specifiche che regolano il settore.

2. Chiunque guidi untaxi senza essere munito della relativa licenza è soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lireduecentomila a lire ottocentomila. Dalle violazioni conseguono lesanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta dicircolazione e della confisca del veicoloai sensi delledisposizioni del capo Isezione IIdel titolo VI.

3. Chiunquepuressendo munito di licenzaguida un taxi senza ottemperare alle normein vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazione consegue lasanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta dicircolazione e della licenzaai sensi delle norme del capo Isezione IIdel titolo VI.

 

Art.87   (Servizio di linea per trasporto di persone)

1. Agli effetti delpresente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di lineaquando l'esercentecomunque remuneratoeffettua corse per unadestinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offertaindifferenziata al pubblicoanche se questo sia costituito da unaparticolare categoria di persone.

2. Possono esseredestinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobusgli autosnodatigli autoarticolatigli autotrenii filobusifilosnodatii filoarticolati e i filotreni destinati a taletrasporto.

3. La carta dicircolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nullaosta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relativeconcessioni.

4. I suddetti veicolipossono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le qualil'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titololegalesalvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Ilconcedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicolidestinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessapurché non sia pregiudicata la regolarità del servizio.A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da undocumento rilasciato dall'autorità concedentein cui sonoindicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali iveicoli possono essere utilizzati.

5. I proprietari diautoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto dipersone possono locare temporaneamente e in via eccezionalesecondodirettive emanate con decreto del Ministro dei trasportiad altriesercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propriveicolicon l'autorizzazione delle rispettive autoritàcompetenti a rilasciare le concessioni.

6. Chiunque utilizza inservizio di linea un veicolo non adibito a tale usoovvero impiegaun veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legaleè soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

7. La violazione di cuial comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione dellacarta di circolazione da due a otto mesisecondo le norme del capoIsezione IIdel titolo VI.

 

Art. 88   (Servizio di trasporto di cose per conto terzi)

1. Agli effetti delpresente articolo un veicolo si intende adibito al servizio ditrasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbligadietro corrispettivoa prestare i servizi di trasporto ordinati dalmittente.

2. La carta dicircolazione è rilasciata sulla base della autorizzazioneprescritta per effettuare il servizio ed è accompagnatadall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche chedisciplinano la materiache costituisce parte integrante della cartadi circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974n.298(*)non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva apieno carico non superiore a 6 t.

3. Chiunque adibisce altrasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso oviola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nellacarta di circolazione è punito con le sanzioni previste dallalegge 6 giugno 1974n. 298.
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(*) Per la leggen. 298/1974 si veda in nota all'art. 83.



Art. 89   (Servizio di linea per trasporto di cose)

1. Il servizio di lineaper trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specificheche regolano la materia.



Art. 90   (Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza)

1. Il servizio dipiazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinatodalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione èrilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuareil servizio.

2. Chiunque utilizzaper il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazzaveicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila alire duemilioni.

 

SezioneIII - Documenti di circolazione e immatricolazione

Art. 98    (Circolazione di prova)

1. Le fabbrichecostruttrici di veicoli a motore e di rimorchii lororappresentanticoncessionaricommissionari e agenti di venditaicommercianti autorizzati di tali veicolile fabbriche costruttricidi carrozzerie e di pneumaticigli esercenti di officine diriparazione e di trasformazioneanche per proprio contonon sonosoggetti all'obbligo di munire della carta di circolazione di cuiagli articoli 93110 e 114 i veicoli che facciano circolare peresigenze connesse con prove tecnichesperimentali o costruttivedimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o diallestimento. I detti veicoliperòdevono essere provvistidi una autorizzazione per la circolazione di provarilasciatadall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.. Sulveicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolaredell'autorizzazione o un suo dipendente munito di appo- sita delega.

2. La validitàdell'autorizzazione è annuale; può essere confermataprevia verifica dei requisiti necessari.

3. Chiunque adibisce unveicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecentomila a lire quattrocentomila. La stessa sanzione si applica seil veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolaredell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni dicui al comma 3 superano il numero di trela sanzione amministrativaè del pagamento di una somma da lire duecentomila a lireottocentomila; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzioneamministrativa accessoria della confisca del veicolosecondo lenorme del capo Isezione IIdel titolo VI.

 

Art. 99   (Foglio di via)

1. Gli autoveicoliimotoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni diaccertamento e di controllo della idoneità tecnicaperrecarsi ai transiti di confine per l'esportazioneper partecipare ariviste prescritte dall'autorità militarea mostre o a fiereautorizzate di veicoli nuovi ed usatiper i quali non è statapagata la tassa di circolazionedevono essere muniti di un foglio divia e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio provincialedella Direzione generale della M.C.T.C..

2. Il foglio di viadeve indicare il percorsola durata e le eventuali prescrizionitecniche. La durata non può comunque eccedere i giornisessanta. Tuttaviaper particolari esigenze di sperimentazione diveicoli nuovi non ancora immatricolatil'ufficio provinciale dellaDirezione generale della M.C.T.C. può rilasciare alla fabbricacostruttrice uno speciale foglio di viasenza limitazioni dipercorsodella durata massima di centottanta giorni.

3. Chiunque circolasenza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoriadi cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

4. Chiunque circolasenza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio divia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

5. Ove le violazioni dicui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volteallasuccessiva la sanzione amministrativa è del pagamento di unasomma da lire centomila a lire quattrocentomila e ne consegue lasanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolosecondo le norme del capo Isezione IIdel titolo VI.

 

Art. 100    (Targhe di immatricolazione degli autoveicolideimotoveicoli e dei rimorchi)

1. Gli autoveicolidevono essere munitianteriormente e posteriormentedi una targacontenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devonoessere muniti posteriormente di una targa contenente i dati diimmatricolazione.

3. I rimorchi devonoessere muniti di una targa posteriore contenente i dati diimmatricolazione.

4. I rimorchi e icarrelli appendicequando sono agganciati ad una motricedevonoessere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati diimmatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicateai commi 123 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. I veicoli incircolazione di prova devono essere muniti posteriormente di unatarga che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso diautotreni o autoarticolati la targa deve essere applicataposteriormente al veicolo rimorchiato.

7. Nel regolamento sonostabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazioneripetitricidi prova e di riconoscimento.

8. Nel regolamento èstabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipoconesclusione di quelle ripetitricidevono portare.

9. Il regolamentostabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per laformazione dei dati di immatricolazione;

b) la collocazione e lemodalità di installazione;

c) le caratteristichecostruttivedimensionalifotometrichecromatiche e di leggibilitànonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicolimotoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizionidistintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazionedel veicolo.

11. Chiunque viola ledisposizioni dei commi 123 e 4 è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lirequattrocentomila.

12. Chiunque circolacon un veicolo munito di targa non propria o contraffatta èpunito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lirecinquecentomila a lire duemilioni.

13. Chiunque viola ledisposizioni dei commi 56 e 10 è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lirecentoventimila.

14. Chiunque falsificamanomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhemanomessefalsificate o alterate è punito ai sensi del codicepenale.

15. Dalle violazioni dicui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoriadel ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Dallaviolazione di cui al comma 12 deriva la sanzione accessoria dellaconfisca del veicolosecondo le norme di cui al capo Isezione IIdel titolo VI.

 

Art. 101   (Produzionedistribuzionerestituzione e ritiro delle targhe)

1. La produzione e ladistribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiatisono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporticon propriodecretosentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanzestabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo diproduzione e di una quota di maggiorazione da destinareesclusivamente alle attività previste dall'articolo 208comma2. Il Ministro dei trasporticon proprio decretodi concerto con iMinistri del tesoro e dei lavori pubbliciassegna annualmente iproventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero deilavori pubblici nella misura del venti per cento e alla Direzionegenerale della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per cento. IlMinistro del tesoro è autorizzato ad adottarecon propridecretile necessarie variazioni di bilancio.

2. Le targhe sonoconsegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione generaledella M.C.T.C.all'atto dell' immatricolazione dei veicoli.

3. Le targhe delveicolo e il relativo documento di circolazione devono essererestituiti all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. incaso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entronovanta giorni dal rilascio del documento stesso.

4. Nel caso di mancatoadempimento degli obblighi di cui al comma 3l'ufficio dellaDirezione generale della M.C.T.C.su apposita segnalazionedell'ufficio del P.R.A. provvedetramite gli organi di poliziaalritiro delle targhe e della carta di circolazione.

5. Chiunqueabusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicolimotoveicoli e rimorchi è soggettose il fatto non costituiscereatoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire cinquecentomila a lire duemilioni.

6. La violazione di cuial comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dellaconfisca delle targhe secondo le norme di cui al capo Isezione IIdel titolo VI.

 

Art. 102    (Smarrimentosottrazionedeterioramento edistruzione di targa)

1. In caso dismarrimentosottrazione o distruzione di una delle targhe di cuiall'articolo 100l'intestatario della carta di circolazione deveentro quarantotto orefarne denuncia agli organi di polizia che neprendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

2. Trascorsi quindicigiorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento osottrazione anche di una sola delle targhesenza che queste sianostate rinvenutel'intestatario deve richiedere alla Direzionegenerale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicoloconle procedure indicate dall'articolo 93.

3. Durante il periododi cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicoloprevia apposizione sullo stessoa cura dell'intestatariodi unpannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nellatarga originaria; la posizione e la dimensione del pannellononchéi caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli dellatarga originaria.

4. I dati diimmatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempreleggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano piùleggibilil'intestatario della carta di circolazione deve richiedereall'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. unanuova immatricolazione del veicolocon le procedure indicatenell'articolo 93.

5. Nei casi didistruzione di una delle targhe di cui all'articolo 100comma 1l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevutadi cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione delveicolo.

6. L'intestatario dellacarta di circolazione che in caso di smarrimentosottrazione odistruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione odella targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agliadempimenti di cui al comma 1ovvero circola con il pannello di cuial comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e2è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

7. Chiunque circola contarga non chiaramente e integralmente leggibile è soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecinquantamila a lire duecentomila.

   

Art. 103    (Obblighi conseguenti alla cessazione dellacircolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi)

1. La parteinteressataintestataria di un autoveicolomotoveicolo o rimorchioo l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A.entro sessanta giornila distruzionela demolizione o la definitivaesportazione all'estero del veicolo stessorestituendo ilcertificato di proprietàla carta di circolazione e letarghe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazioneall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvedendoaltresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta dicircolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sonostabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra ilP.R.A. e la Direzione generale della M.C.T.C..

2. Le targhe ed idocumenti di circolazione vengonoaltresìritirati d'ufficiotramite gli organi di poliziache ne curano la consegna agli ufficidel P.R.A.nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozionedel veicolo dalla circolazioneai sensi dell'articolo 159non siastata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non siastato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti odall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stessoarticolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agliadempimenti previsti dal comma 1.

3. I gestori di centridi raccolta e di vendita di motoveicoliautoveicoli e rimorchi daavviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami nonpossono alienaresmontare o distruggere i suddetti mezzi senza averprima adempiutoqualora gli intestatari o gli aventi titolo non loabbiano già fattoai compiti di cui al comma 1. Gli estremidella ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e deidocumenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositiregistri di entrata e di uscita dei veicolida tenere secondo lenorme del regolamento.

4. Agli stessi obblighidi cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccoltao altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'articolo 215comma 4.

5. Chiunque viola ledisposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lireottocentomila. La sanzione è da lire cinquecentomila a lireduemilioni se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e4.

 
CapoIV - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchineoperatrici

Art. 104   (Sagome e masse limite delle macchine agricole)

1. Alle macchineagricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada siapplicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'articolo 61rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.

2. Salvo quantodiversamente disposto dall'articolo 57la massa complessiva a pienocarico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 tse a un asse8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.

3. Per le macchineagricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumaticitaliche il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sullastrada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quandose trattasi di veicolia tre o più assila distanza fra due assi contigui non siainferiore a 120 mle masse complessive di cui al comma 2 nonpossono superare rispettivamente 6 t14 t e 2O t.

4. La massa massimasull'asse più caricato non può superare 1O t; quella sudue assi contigui a distanza inferiore a 12O m non puòsuperare 11 t ese a distanza non inferiore a 12O m14 t.

5. Qualunque sia lacondizione di carico della macchina agricola semoventela massatrasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche nondeve essere inferiore al 2O% della massa della macchina stessa inordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per lemacchine con velocità inferiore a 15 km/hridotto al 13% perle macchine agricole semicingolate.

6. La massa complessivadelle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.

7. Le trattriciagricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato osemiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

a) lo sbalzo anterioredel complesso non deve risultare superiore al 6O % della lunghezzadella trattrice non zavorrata;

b) lo sbalzo posterioredel complesso non deve risultare superiore al 90 % della lunghezzadella trattrice non zavorrata;

c) la lunghezzacomplessiva dell'insiemedata dalla somma dei due sbalzi e del passodella trattrice agricolanon deve superare il doppio di quella dellatrattrice non zavorrata;

d) la sporgenzalaterale non deve eccedere di 16O m dal piano mediano verticalelongitudinale della trattrice;

e) la massa delcomplesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare lamassa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dalregolamentonei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;

f) il bloccaggiotridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deveimpediredurante il trasportoqualsiasi oscillazione degli stessirispetto alla trattricea meno che l'attrezzatura sia equipaggiatacon una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asseverticale rispetto al piano di appoggio.

8. Le macchine agricoleche per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedentiquelle previste nei commi dall' 1 al 6 e le trattrici equipaggiatecon attrezzature di tipo portato o semiportatoche non rientrano neilimiti stabiliti nel comma 7sono considerate macchine agricoleeccezionali e devono essere muniteper circolare su stradadell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabilerilasciata dalcompartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dallaregione di partenza per la rimanente rete stradale.

9. Nel regolamento sonostabilite posizionicaratteristiche fotometrichecolorimetriche emodalità di applicazione di pannelli e dispositivi disegnalazione visivaatti a segnalare gli ingombri dati dalle macchineagricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicatele condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.

1O. Chiunque circola sustrada con una macchina agricola che supera le sagome o le massefissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamentodi una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

11. Chiunque circola sustrada con una macchina agricola eccezionale in violazione dellenorme sul bloccaggio degli attrezzisui pannelli e dispositivi disegnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare leprescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lireduecentomila a lire ottocentomila.

12. Chiunque circola sustrada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sél'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Ilviaggio potrà proseguire solo dopo la esibizionedell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere lasomma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.

13. Dalle violazioni dicui ai commi 1O e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoriaprevista dai commi 24 e 25 dell'articolo 10

 

Art.105     (Traino di macchine agricole)

1. I convogli formatida macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate nonpossono superare la lunghezza di 1650 m.

2. Nel limite di cui alcomma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchioagricolo o non più di due macchine operatrici agricolesemunite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.

3. Alle trattriciagricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto ditraino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di disposivo difrenaturaanche se considerate parte integrante del veicolo traente.

4. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lireottocentomila .



Art. 106   (Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchineagricole)

1. Le macchine agricoleindicate nell'articolo 57comma 2devono essere costruite in modocheai fini della circolazione stradalegarantiscano sufficientestabilità sia quando circolano isolatamentesia quandoeffettuano il trainose previstosiainfinequando sonoequipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve esseregarantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricolesemoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire unidoneo campo di visibilitàanche quando sono equipaggiate concabina di guida chiusacon dispositivi di protezione del conducentee con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deveessere facilmente accessibile e confortevole ed i comandiadeguatamente agibili.

2. Le macchine agricolesemoventi indicate nell'articolo 57comma 2lettera a)esclusequelle di cui al punto 3)devono essere munite di:

a) dispositivi per lasegnalazione visiva e per l'illuminazione;

b) dispositivi per lafrenatura;

c) dispositivo disterzo;

d) dispositivosilenziatore del rumore emesso dal motore;

e) dispositivo per lasegnalazione acustica;

f) dispositivoretrovisore;

g) ruote o cingoliidonei per la marcia su strada;

h) dispositiviamovibili per la protezione dalle parti pericolose;

i) dispositivi diagganciamentoanche amovibilise predisposte per il traino;

l) superficitrasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.

3. Le macchine agricolesemoventi indicate nell'articolo 57comma 2lettera a)punto 3)devono essere munitecon riferimento all'elencazione del comma 2deidispositivi di cui alle lettere b)c)d)g) ed h); devono inoltreessere munite dei dispositivi di cui alla lettera a)anche seamovibili; nel limite di massa di 03 t possono essere sprovviste deidispositivi di cui alla let-tera b).

4. Le macchine agricoletrainate indicate nell'articolo 57comma 2lettera b)devonoessere munite dei dispositivi di cui al comma 2lettere a)b)g)h)ed i); le macchine agricole trainate di cui all'articolo 57comma 2lettera b)punto 1)se di massa complessiva inferiore od uguale aquella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente permacchine operatrici trainate prive di frenipossono esseresprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sullemacchine agricole trainateesclusi i rimorchi agricolièconsentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.

5. Le prescrizionitecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchineagricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munitequando non espressamente previste dal regolamentosono stabilite condecreto del Ministro dei trasportidi concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle forestefatte salve le competenze del Ministrodell' ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lostesso strumento possono essere stabilite caratteristichenumero emodalità di applicazione dei dispositivi di cui al presentearticolo.

6. Le macchine agricoleindicate nell'articolo 57comma 2devono inoltre rispondere alledisposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dallenormative per la sicurezza e igiene del lavorononché per laprotezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.

7. Qualora i decreti dicui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive delConsiglio o della Commissione delle Comunità europeeleprescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive;per l'omologazione si fa salva la facoltàper gliinteressatidi richiedere l'applicazione delle corrispondentiprescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelleraccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite -Commissione economica per l'Europaaccettati dal Ministerocompetente per la materia.

8. Con gli stessidecreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme diunificazione attinenti alle disposizioni dei commi 12345 e 6.

 

Art.107    (Accertamento dei requisiti di idoneitàdelle macchine agricole)

1. Le macchine agricoledi cui all'articolo 57comma 2sono soggette all'accertamento deidati di identificazionedella potenza del motore quando ricorre edella corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed allecaratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabiliscele categorie di macchine agricole operatrici trainate che sonoescluse dall'accertamento di cui sopra.

2. L'accertamento dicui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli ufficidella Direzione generale della M.C.T.C. secondo modalitàstabilite con decreto del Ministro dei trasportidi concerto con iMinistri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e dellaprevidenza socialefatte salve le competenze del Ministrodell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore.

  1. Perle macchine agricole di cui al comma 1i loro componenti o entitàtecnicheprodotti in seriel'accertamento viene effettuato su unprototipo mediante omologazione del tiposecondo modalitàstabilite con decreto del Ministro dei trasportisentito ilComitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.)fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia diemissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordiinternazionalil'omologazione totale o parziale rilasciata da unoStato estero può essere riconosciuta valida in Italia acondizione di reciprocità. 





TITOLOIV

GUIDADEI VEICOLI A CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

 

Art. 121    (Esamedi idoneità)

1.L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente diguida si consegue superando una prova di verifica delle capacitàe dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.

2.Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttivemodalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro deitrasporti sulla base delle direttive della Comunità Europea econ il ricorso a sussidi audiovisiviquestionari d'esame equant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3.Gli esami per la patente di guidaper i certificati professionali dicui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degliistruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati dadipendenti della Direzione generale della M.C.T.C.

4.Nel regolamento sono determinati i profili professionali deidipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno titoloall'effettuazione degli esami di cui al comma 3.

5.Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme emodalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degliesami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.

6.L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola puòsvolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dalcompetente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. idoneoallo scopo o presso centri di istruzione da questa formati elegalmente costituiti.

7.Le prove d'esame sono pubbliche.

8.Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorsoun mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione perl'esercitazione di guida.

9.A partire dal primo gennaio 1995 la prova pratica di guidaconesclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria Ava in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

10.Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed unasuccessiva prova deve trascorrere almeno un mese.

11.Gli esami possono essere sostenutiprevia prenotazione da inoltrarsinon oltre il 5° giorno precedente la data della prova entro iltermine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione diguida. Nel limite di detta validità. E' consentito ripetereper una volta soltantouna delle due prove di esame .

12.Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame diguidail competente ufficio provinciale della Direzione Generaledella M.C.T.C rilascia la patente di guida a chi ne ha fattorichiesta ai sensi dell'art. 116.

 



Art. 122    (Esercitazioni di guida)

1.A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guidaovvero per l'estensione di validità della patente ad altrecategorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici epsichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione peresercitarsi alla guida.

2.L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicolidelle categorie per le quali è stata richiesta la patente ol'estensione di validità della medesimapurché al suofianco si troviin funzione d'istruttorepersona di età nonsuperiore a sessantacinque annimunita di patente valida per lastessa categoriaconseguita da almeno dieci anniovvero valida perla categoria superiore; l'istruttore devea tutti gli effettivigilare sulla marcia del veicolointervenendo tempestivamente edefficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non èmunito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio eper l'innesto a frizionel'istruttore non può avere etàsuperiore a sessanta anni.

3.Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patentedi categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelledi cui al comma 5.

4.Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devonoessere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica"P". Tale contrassegno è sostituito per i veicolidelle autoscuole con la scritta "scuola guida". Lecaratteristiche di tali contrassegni e le modalità diapplicazione saranno determinate nel regolamento.

5.Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere postooltreal conducentealtra persona in funzione di istruttoresonoconsentite in luoghi poco frequentati.

6.L'autorizzazione è valida per sei mesi.

7.Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazionema avendoa fiancoin funzione di istruttorepersona provvista di patente diguida ai sensi del comma 2è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila alire duemilioni. La stessa sanzione si applica alla persona che fungeda istruttore.

8.Chiunqueautorizzato per l'esercitazioneguida senza avere afiancoin funzione di istruttorepersona provvista di patentevalida ai sensi del comma 2è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila alire duemilioni. Alla violazione consegue la sanzione accessoria delfermo amministrativo del veicolo per tre mesisecondo le norme delcapo Isezione IIdel titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire centomila a lire quattrocentomila.

9.Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecentomila a lire quattrocentomila.

 

Art. 123   (Autoscuole)

1.Le scuole per l'educazione stradalel'istruzione e la formazione deiconducenti sono denominate autoscuole.

2.Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanzaamministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica daparte degli uffici provinciali della Direzione generale dellaM.C.T.C..

3.I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanzaamministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di appositedirettive emanate dal Ministro dei trasportinel rispetto deiprincipi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnicasull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole inrelazione alla popolazioneall'indice della motorizzazione e allaestensione del territorio.

4.Le persone fisiche o giuridichele societàgli enti possonoottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui alcomma 2 deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio edei beni patrimoniali dell'autoscuolarispondendo del suo regolarefunzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di societàod enti l'autorizzazione può essere rilasciata a personadelegata dal legale rappresentante della società od entesecondo quanto previsto dal regolamento.

5.L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anniventunorisulti di buona condotta e sia in possesso di adeguatacapacità finanziariadi diploma di istruzione di secondogrado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore diguida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presentecommaad eccezione della capacità finanziaria che deve essereposseduta dalla persona giuridicasono richiesti al legalerappresentante onel caso di società od entialla persona daquesti delegata.

6.L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquentiabitualiprofessionali o per tendenza e a coloro che sono sottopostia misure amministrative di sicurezza personali o alle misure diprevenzione previste dall'articolo 120comma 1.

7.L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica edidattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idoneidal Ministero dei trasportiche rilascia specifico attestato diqualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate siconsorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilisticariconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione generale dellaM.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministrodei trasportile dotazioni complessivein personale edattrezzaturepossono essere adeguatamente ridotte.

8.L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesiquando:

a) l'attivitàdell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare nonprovveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori chenon siano più ritenuti idonei dal competente ufficioprovinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;

c) il titolare nonottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale dellaDirezione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamentodell'autoscuola.

9. L'autorizzazione èrevocata quando:

a) siano venuti meno lacapacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga menol'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottatipiù di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

1O. Il Ministro deitrasporti stabiliscecon propri decreti: i requisiti minimi dicapacità finanziaria; i requisiti di idoneità degliinsegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; leprescrizioni sui locali e sull'arredamento didatticoanche al finedi consentire l'eventuale svolgimento degli esaminonché ladurata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento dellaidoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; iprogrammi di esame per il conseguimento della patente di guida.

11. Chiunque gestisceun'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lirequattromilioni. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativaaccessoria dell' immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazionedella relativa attivitàordinata dal competente ufficiosecondo le norme di cui al capo Isezione IIdel titolo VI.

12. Chiunque insegnateoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delleautoscuole senza essere a ciò abilitato ed autorizzatoèsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire duecentomila a lire ottocentomila.

13. Nel regolamentosaranno stabilite le modalità per il rilascio dellaautorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento sarannodettate norme per lo svolgimentoda parte degli enti pubblici noneconomicidell'attività di consulenzasecondo la legge 8agosto 1991n. 264. [Per il titolo della legge n. 264/1991 siveda in nota all'art. 92]

 

Art. 124   (Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici)

1. Per guidare macchineagricoleescluse quelle con conducente a terranonchémacchine operatriciescluse quelle a vaporeche circolano sustradaoccorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo116comma 3e precisamente:

a) della categoria Aper la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 115comma 1lettera c);

b) della categoria Bper la guida delle macchine agricolenonché delle macchineoperatrici;

c) della categoria Cper le macchine operatrici eccezionali.

2. Con decreto delMinistro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche deiveicoli di cui al comma 1 cheeventualmente adattatipossono essereguidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali dellecategorie A e Bpreviste dall'articolo 116comma 5.

3. Qualora non sianecessario prescrivere adattamentilo stesso decreto di cui al comma2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guidamacchine agricole o macchine operatrici senza essere munito dellapatente è punito ai sensi dell'articolo 116comma 13.All'incauto affidamento si applica la disposizione di cuiall'articolo 116comma 12.

 

Art. 125   (Validità della patente di guida)

1. Le patenti di guidadelle categorie C e D sono validerispettivamenteanche per laguida dei veicoli per i quali è richiesta la patente dellacategoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiestala patente delle categorie B e C.

2. La patente specialedi guida delle categorie ABC e D rilasciata a mutilati o minoratifisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi lecaratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta dicircolazione.

3. Chiunquemunito dipatente di categoria BC o Dguida un autoveicolo per il quale èrichiesta una patente di categoria diversa da quella della patente dicui è in possessoè soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lireottocentomila.

4. Parimenti chiunquemunito di patente speciale delle categorie ABC o Dguida unveicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato inrelazione alla sua mutilazione o minorazioneovveromunito dipatente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minoratofisicoguida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per lacui guida è prevista una patente di categoria diversaèsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire centomila a lire quattrocentomila.

5. Dalle violazioni dicui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente da uno a sei mesisecondo le normedel capo Isezione IIdel titolo VI.



Art. 126    (Durata e conferma della validità della patente di guida)

1. Le patenti di guidadelle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora sianorilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno dietà sono valide per cinque annie a chi ha superato ilsettantesimo anno di età sono valide per tre anni.

2. La patente specialedi guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minoratifisici e quella della categoria C sono valide per cinque annie pertre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patentedella categoria D è valida per cinque anni.

3. Il Ministro deitrasporticon propri decretipuò stabilire termini divalidità più ridotti per determinate categorie dipatenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicolicondottiall'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici epsichici determinando altresì in quali casi debba addivenirsialla sostituzione della patente.

4. L'accertamento deirequisiti previsti dall'articolo 119comma 1per la guida deimotoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo 116comma 8deve essere effettuato ogni due anni. Detto accertamento biennaledovrà effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbianosuperato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo aguidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 35tautotreni ed autoarticolatiadibiti al trasporto di cosela cuimassa complessiva a pieno carico non sia superiore a 2O te macchineoperatrici.

5. La validitàdella patente può essere confermata da ogni prefettura; a talfine occorre presentare un certificato medicodi data non anteriorea tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'articolo119comma 2dal quale risulti che il titolare è in possessodei requisiti fisici e psichici descritti. Nel caso dell'articolo116comma 5la visita ä effettuata dalla commissione di cuiall'articolo 119comma 4.

6. L'autoritàsanitarianel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rileviche siano venute a mancare le condizioni per la conferma dellavalidità della patentecomunica al prefetto del luogo diresidenza e al competente ufficio della Direzione generale dellaM.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cuiagli articoli 129comma 2e 130.

7. Chiunque guida conpatente la cui validità sia scaduta è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lireduecentomila a lire ottocentomila. Dalla violazione consegue lasanzione amministrativa accessoria del ritiro della patentesecondole norme del capo Isezione IIdel titolo VI. 

 

 Art. 127   (Permesso provvisorio di guida)

1. In caso dismarrimentosottrazione o distruzione della patente il titolaredeveentro quarantotto orefarne denuncia agli organi di poliziaiquali rilasciano attestazione di resa denuncia.

2. La prefetturacompetenteprevia presentazione della attestazione di cui al comma 1e della dichiarazione di assunzione di responsabilità ai finiamministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968n.15 e 11 maggio 1971n.390 [Per il titolo delle leggi n. 15/1968e n. 390/1971 si veda in nota all'art. 95]rilascia un documentoprovvisorio di guida della validità massima di un mese.

3. In caso di accertatadistruzionela domanda di duplicato può essere presentataimmediatamente.

4. Trascorso un mesesenza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto orecuperatol'interessato ne richiede il duplicato presentandoall'ufficio provinciale della Direzione generale M.C.T.C. la relativadomanda indirizzata al prefetto del luogo di residenza.


Art. 128   (Revisione della patente di guida)

1. I prefetti e gliuffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono disporre chesiano sottoposti a visita medica presso la commissione medica localedi cui all'articolo 119comma 4o ad esame di idoneità ititolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenzanei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti odell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati al prefetto per glieventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.L'esito della visita medica è comunicato anche ai competentiuffici della Direzione generale della M.C.T.C..

2. Chiunque circolisenza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzionesoggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiaratoa seguitodell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1temporaneamente inidoneo alla guida.

3. Dalle violazionisuddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritirodella patentesecondo le norme del capo Isezione IIdel titoloVI.

 

Art.129     (Sospensione della patente di guida)

1. La patente di guidaè sospesaper la durata stabilita nel provvedimento diinterdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativaaccessoriaquando il titolare sia incorso nella violazione di unadelle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo Vperil periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

2. La patente di guidaè sospesa a tempo indeterminato qualorain sede diaccertamento sanitario per la conferma di validità o per larevisione disposta ai sensi dell'articolo 128risulti la temporaneaperdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo 119.Intal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato nonproduca la certificazione della commissione medica locale attestanteil recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. Dei suddettiprovvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competentiuffici della Direzione generale della M.C.T.C..

3. La patente di guidaè sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare odal prefetto che ha disposto la revisione ai sensi dell'articolo 128.Per le patenti rilasciate da uno Stato esterodal prefetto del luogodove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 eall'articolo 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimentoall'autorità competente dello Stato che ha rilasciato lapatente e lo annotaove possibilesul documento di guida.

4. Avverso ilprovvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 èammesso ricorso al Ministro dei trasportinel termine di giorniventi dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvedenei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro ècomunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzionegenerale della M.C.T.C.. Se il ricorso è accoltola patente èrestituita all'interessato.



Art. 130    (Revoca della patente di guida)

1. La patente di guidaè revocata dal prefetto del luogo di residenza del titolaredella stessasecondo le norme di cui al capo Isezione IIdeltitolo VI:

a) quando il titolarenon sia in possessocon carattere permanentedei requisiti fisici epsichici prescritti dall'articolo 119;

b) quando il titolarenon sia più in possesso dei requisiti morali previstidall'articolo 120;

c) quando il titolaresottoposto alla revisione ai sensi dell'articolo 128risulti non piùidoneo;

d) quando il titolareabbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altrarilasciata da uno Stato estero.

2. Allorchésiano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento direvoca della patente di guidal'interessato può direttamenteconseguireper esame e con i requisiti psichici e fisici previstiper la conferma di validitàuna patente di guida di categorianon superiore a quella della patente revocatasenza che sianooperanti i criteri di propedeuticità previsti dallo articolo116 per il conseguimento delle patenti delle categorie CD ed E. Lelimitazioni di cui all'articolo 117 si applicano con riferimento alladata di rilascio della patente revocata.

 

Art. 131    (Agenti diplomatici esteri)

1. Le violazioni alledisposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici econsolari accreditati in Italiao da altre persone checon riguardoa tali violazionigodanonei limiti previsti dalle normeinternazionalidelle immunità spettanti agli agenti suddettisono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro chele hanno accertate al Ministero degli affari esteriper lecomunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.

2. Per le autovetture egli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agentidiplomaticiagli agenti consolari di carriera e alle altre personeindicate nel comma 1il Ministero dei trasportisu richiesta delMinistero degli affari esteririlasciaai sensi delle vigentinormeprevie visita e provaquando prescrittela carta dicircolazione e provvede all'immatricolazioneassegnando specialitarghe di riconoscimentonei tipi e nelle caratteristichedeterminate con decreto del Ministro dei trasportidi concerto conil Ministro degli affari esteri.

3. Le violazionicommesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui alcomma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sonoperseguite nei modi ordinari di leggeoltre alla segnalazione pervia diplomatica nei confronti del titolare dell'autoveicolo.

4. La validitàdelle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazionerilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lostatus diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. Larelativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novantagiorni dalla scadenza.

5. Le disposizioni delpresente articolo si applicano a condizione di reciprocitàsalvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.

 

 

Art. 132   (Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri)

1. Gli autoveicoliimotoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e cheabbiano già adempiuto alle formalità doganalio aquelle di cui all'articolo 53comma 2del decreto legge 30 agosto1993n. 331se prescrittesono ammessi a circolare in Italia perla durata massima di un annoin base al certificato diimmatricolazione dello Stato di origine.

2. La disposizione dicui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune diCampione d'Italia.

3. Le targhe deiveicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili econtenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabee da caratteri latini maiuscolisecondo le modalità cheverranno stabilite nel regolamento.

4. Il mancato rispettodella norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sulterritorio nazionale.

5. Chiunque viola ledisposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lirequattrocentomila.

 



Art. 133   (Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione)

1. Gli autoveicolimotoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato esteroquandocircolano in Italiadevono essere muniti posteriormente della sigladistintiva dello Stato di origine.

2. La sigla deve essereconforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.

3. Sugli autoveicolimotoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano inItalia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Statodi immatricolazione del veicolo.

4. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lirequattrocentomila.

 



Art. 134   (Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadiniitaliani residenti all'estero o a stranieri)

1. Agli autoveicolimotoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbricaacquistati per l'esportazioneche abbiano già adempiuto alleformalità doganalise prescrittee appartengano a cittadiniitaliani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggiosono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di unannosalvo eventuale prorogae una speciale targa diriconoscimentocome stabilito nel regolamento.

2. Chiunque circola conla carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validitàè soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da lire centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazioneconsegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delveicolosecondo le norme del capo Isezione IIdel titolo VI.

 

Art. 135   (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri)

1. I conducenti munitidi patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da unoStato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali èvalida la loro patente o il loro permessopurché non sianoresidenti in Italia da oltre un anno.

2. Qualora la patente oil permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non sianoconformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cuil'Italia abbia aderitoessi devono essere accompagnati da unatraduzione ufficiale in lingua italiana o da un documentoequipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioniinternazionali.

3. I conducenti munitidi patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Statoestero nel qualeper la guida di determinati veicolièprescrittoaltresìil possesso di un certificato diabilitazione professionale o di altri titoli abilitativioltre chedella patente o del permesso rilasciati dallo Stato stessodevonoessere munitiper la guida dei suddetti veicolidei necessarititoli abilitativi di cui sopraconcessi dall'autoritàcompetente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

4. Chiunque viola ledisposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lirequattrocentomila.

5. Chiunque guidamunito della patente di guida ma non del certificato di abilitazioneprofessionale o di idoneitàquando prescrittoèsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire duecentomila a lire ottocentomila.

6. I conducenti munitidi patenti di guida o di permesso internazionalerilasciati da unoStato esterosono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni ele norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimisi applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

 



Art. 136   (Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e daStati della comunità europea)

1. I titolari dipatente in corso di validitàrilasciata da uno Stato membrodella comunità economica europeache abbiano acquisito laresidenza anagrafica in Italiapossono ottenerea richiesta edietro consegna della suddetta patentela patente di guida dellestesse categorie per le quali è valida la loro patente senzasoste nere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121. Lapatente sostituita è restituitada parte dell'autoritàitaliana che ha rilasciato la nuova patenteall'autoritàdello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni siapplicano per il certificato di abilitazione professionalesenzaperaltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo asé stante.

2. Le disposizioni dicui al comma 1 si applicanoa condizione di reciprocitàanche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi noncomunitarifatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

3. Il rilascio dipatente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previocontrollo del possesso da parte del richiedente dei requisitipsichicifisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene anorma dell'articolo 126comma 5.

4. L'accertamento deirequisiti psichici e fisici non è richiesto qualora sidimostri che il rilascio della patente da sostituireemessa da unoStato membro della comunità europeaè statosubordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti aquelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuovapatente non può essere accordata una validità che vadaoltre il termine stabilito per la patente da sostituire.

5. Nel caso in cui èrichiesta la sostituzioneai sensi dei precedenti commidi patenterilasciata da uno Stato esterogià in sostituzione di unaprecedente patente italianaè rilasciata una nuova patente dicategoria non superiore a quella originariaper ottenere la quale iltitolare sostenne l'esame di idoneità.

6. A coloro chetrascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione dellaresidenza in Italiaguidano con patente o altro prescritto documentoabilitativorilasciati da uno Stato esteronon più in corsodi validità si applicano le sanzioni previste per chi guidasenza essere munito della patente di guida o del certificato diabilitazione professionale.

7. A coloro cheavendoacquisito la residenza in Italia da non oltre un annoguidano conpatente o altro necessario documento abilitativorilasciati da unoStato esteroscaduti di validitàovvero a coloro chetrascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione dellaresidenza in Italiaguidano con i documenti di cui sopra in corso divaliditàsi applicano le sanzioni previste per chi guida conpatente italiana scaduta di validità.

  

Art. 137   (Certificati internazionali per autoveicolimotoveicolirimorchi epermessi internazionali di guida)

1. I certificatiinternazionali per autoveicolimotoveicoli e rimorchi necessari percircolare negli Stati nei qualiai sensi delle convenzioniinternazionalitali documenti siano richiestisono rilasciati dagliuffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.previaesibizione dei documenti di circolazione nazionali.

2. I prefettirilasciano i permessi internazionali di guidaprevia esibizionedella patente.

 



Art. 138   (Veicoli e conducenti delle Forze armate)

1. Le Forze armateprovvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazioneagli accertamenti tecniciall'immatricolazione militareal rilasciodei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.

2. I veicoli delleForze armatequalora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62devono essere munitiper circolare sulle strade non militaridi unaautorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militaresentiti gli enti competenticonformemente a quanto previstodall'articolo 10comma 6. All'eventuale scorta provvede il predettocomando competente.

3. Le Forze armateprovvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:

a) all'addestramentoall'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per laguidaall'esame di idoneità e al rilascio della patentemilitare di guidache abilita soltanto alla guida dei veicolicomunque in dotazione delle Forze armate;

b) al rilascio deicertificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria edi istruttore di scuola guidarelativi all'addestramento di cui allalettera a).

4. Gli insegnantigliistruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alledisposizioni del presente titolo.

5. Coloro che sonomuniti di patente militare possono otteneresenza sostenere l'esamedi idoneitàla patente di guida per veicoli dellecorrispondenti categoriesecondo la tabella di equipollenzastabilita dal Ministero dei trasportidi concerto con il Ministerodella difesasempreché la richiesta venga presentata per iltramite dell'autorità dalla quale dipendono durante ilservizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dallacessazione dal servizio.

6. Il personaleprovvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare puòottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione adistruttore di guida civile senza esame e secondo le modalitàstabilite dal Ministero dei trasportipurché gli interessatine facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dallacessazione dal servizio.

7. I veicoli alienatidalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civileprevio accertamento dei prescritti requisiti.

8. Le caratteristichedelle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essitrainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa trail Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero deitrasporti.

9. Le Forze armateprovvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattivee fissili specialimettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche ele misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.

1O. In ragione dellapubblica utilità del loro impiego in servizi di istitutoimezzi di trasporto collettivo militareappartenenti alle categorieM2 e M3sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.

11. Le disposizioni delpresente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti dellaPolizia di Statodella Guardia di finanzadel Corpo di Poliziapenitenziariadel Corpo nazionale dei vigili del fuocodei Corpidei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzanodella Croce rossa italianadel Corpo forestale dello Stato e dellaProtezione civile.

12. Chiunque munito dipatente militareovvero munito di patente rilasciata ai sensi delcomma 11guida un veicolo immatricolato con targa civileèsoggetto alle sanzioni previste dall'articolo 125comma 3. Lapatente di guida è sospesa dall'autorità che l'harilasciatasecondo le procedure e la disciplina propriedell'amministrazione di appartenenza.

 



Art. 139    (Patente di servizio per il personale che esplica servizio di poliziastradale)

1. Il personale giàin possesso di patente di guidache esplica il servizio di poliziastradale indicato nell'articolo 12comma 1per guidare i veicoliimmatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi dell'articolo 93comma 11deve essere munito di una patente speciale di serviziocheindichi le generalità dell'intestatariotutti i dati attialla sua identificazionela sua qualifica ed il corpoufficio ocomando da cui dipende.

2. La patente diservizio è rilasciata dal prefetto della provincia nella qualel'agente o dipendente esplica il servizio di polizia stradalesurichiesta del corpocomando o ufficio cui appartiene. Nelregolamento sono stabiliti i requisiti e le modalità per ilrilascio di tale patente.

  1. La patenterilasciata dall'autorità militare ai sensi dell'articolo 138è alternativa a quella prevista dal comma 1.







TITOLOV

NORMEDI COMPORTAMENTO

 

 Art. 140    (Principio informatore della circolazione)

1.Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituirepericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ognicaso salvaguardata la sicurezza stradale.

2.I singoli comportamentioltre quanto già previsto neiprecedenti titolisono fissati dalle norme che seguono.

 



Art. 141    (Velocità)

1.E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo inmodo cheavuto riguardo alle caratteristicheallo stato ed alcarico del veicolo stessoalle caratteristiche e alle condizionidella strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasinaturasia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone edelle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2.Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicoloed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie incondizione di sicurezzaspecialmente l'arresto tempestivo delveicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi aqualsiasi ostacolo prevedibile.

3.In particolareil conducente deve regolare la velocità neitratti di strada a visibilità limitatanelle curveinprossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghifrequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnalinelle fortidiscesenei passaggi stretti o ingombratinelle ore notturneneicasi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche oper altre causenell'attraversamento degli abitati o comunque neitratti di strada fiancheggiati da edifici.

4.Il conducente devealtresìridurre la velocità eoccorrendoanche fermarsiquando riesce malagevole l'incrocio conaltri veicoliin prossimità degli attraversamenti pedonali ein ogni casoquando i pedoni che si trovino sul percorso tardino ascansarsi o diano segni di incertezza e quandoal suo avvicinarsigli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

5.Il conducente non deve gareggiare in velocità.

6.Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridottada costituire intralcio o pericolo per il normale flusso dellacircolazione.

7.All'osservanza delle disposizioni del presente articolo ètenuto anche il conducente di animali da tiroda soma e da sella.

8.Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomilaa lire quattrocentomila.

9.Chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lireduecentomila a lire ottocentomila.

10.Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma dalire trentamila a lire centoventimila.

11.Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire cinquantamila a lire duecentomila. 

  

Art. 142   (Limiti di velocità)

1.Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vitaumana la velocità massima non può superare i 130 km/hper le autostradei 110 km/h per le strade extraurbane principalii90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le stradeextraurbane localied i 50 km/h per le strade nei centri abitaticon la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimodi 70 km/h sulle strade urbane di scorrimentoprevia l'apposizionedegli appositi segnali.

2.Entro i limiti massimi suddettigli enti proprietari della stradapossono fissareprovvedendo anche alla relativa segnalazionelimitidi velocità minimi e limiti di velocità massimidiversi da quelli fissati al comma 1in determinate strade e trattidi strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicatinel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversiseguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavoripubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo diadeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir menodelle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. IlMinistro dei lavori pubblici può modificare i provvedimentipresi dagli enti proprietari della stradaquando siano contrari alleproprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui alcomma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizionedi limitiove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in casodi mancato adempimento il Ministro dei lavori pubblici puòprocedere direttamente alla esecuzione delle opere necessariecondiritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3.Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocitàsottoindicate:

a) ciclomotori: 45km/h;

b) autoveicoli omotoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericoloserientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cuiall'articolo 168comma 1quando viaggiano carichi: 50 km/h fuoridei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole emacchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altrisistemi equipollenti; 15 km/h int utti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/hfuori dei centri abitati;

e) treni costituiti daun autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h)i) ed l)dell'articolo 54comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/hsulle autostrade;

f) autobus e filobus dimassa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori deicentri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicolidestinati al trasporto di cose o ad altri usidi massa complessiva apieno carico superiore a 35 t e fino a 12t: 80 km/h fuori dei centriabitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicolidestinati al trasporto di cose o ad altri usidi massa complessiva apieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massacomplessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per iltrasporto di persone ai sensi dell'articolo 82comma 6: 70 km/h fuoridei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quandoviaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuoridei centri abitati.

4. Nella parteposteriore dei veicoli di cui al comma 3ad eccezione di quelli dicui alle lettere a) e b)devono essere indicate le velocitàmassime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicolil'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero suisemirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicolimilitari ricompresi nelle lettere c)g)h) ed i) del comma 3quando siano in dotazione alle Forze armateovvero ai Corpi edorganismi indicati nell'articolo 138comma 11.

5. In tutti i casi neiquali sono fissati limiti di velocità restano fermi gliobblighi stabiliti dall'articolo 141.

6. Per ladeterminazione dell'osservanza dei limiti di velocità sonoconsiderate fonti di prova le risultanze di apparecchiaturedebitamente omologatenonché le registrazioni delcronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradalicomeprecisato dal regolamento.

7. Chiunque non osservai limiti minimi di velocitàovvero supera i limiti massimi divelocità di non oltre 10 km/hè soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila alire duecentomila.

8. Chiunque supera dioltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocitàè soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

9. Chiunque supera dioltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecinquecentomila a lire duemilioni. Da tale violazione consegue lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente diguida da uno a tre mesiai sensi delle norme di cui al capo Isezione IIdel titolo VI. Se la violazione è commessa da unconducente in possesso della patente di guida da meno di tre annilasospensione della stessa è da tre a sei mesi.

10. Chiunque viola ledisposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lirecentoventimila .

11. Se le violazioni dicui ai commi 78 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoliindicati al comma 3lettere b)e)f)g)h)i) e l)le sanzioniivi previste sono raddoppiate.

12. Quando il titolaredi una patente di guida sia incorsoin un periodo di due anniinuna ulteriore violazione del comma 9la sanzione amministrativaaccessoria è della sospensione della patente da due a seimesiai sensi delle norme di cui al capo Isezione IIdel titoloVI. Se la violazione è commessa da un conducente in possessodella patente di guida da meno di tre annila sospensione dellastessa è da quattro a otto mesi.

 



Art. 143   (Posizione dei veicoli sulla carreggiata)

1. I veicoli devonocircolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimitàdel margine destro della medesimaanche quando la strada èlibera.

2. I veicoli sprovvistidi motore e gli animali devono essere tenuti il più vicinopossibile al margine destro della carreggiata.

3. La disposizione delcomma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrocianoovvero percorrono una curva o un raccordo convessoa meno checircolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiataad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata asenso unico di circolazione.

4. Quando una strada èdivisa in due carreggiate separatesi deve percorrere quella didestra; quando è divisa in tre carreggiate separatesi devepercorrere quella di destra o quella centralesalvo diversasegnalazione.

5. Salvo diversasegnalazionequando una carreggiata è a due o piùcorsie per senso di marciasi deve percorrere la corsia piùlibera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate alsorpasso.

6. Sulle strade di tipoA) e B) di cui all'articolo 2comma 2a tre o più corsie persenso di marciala corsia di destra è riservata ai veicolilenti.

7. All'interno deicentri abitatisalvo diversa segnalazionequando una carreggiata èa due o più corsie per senso di marciasi deve percorrere lacorsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistrasono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducentiqualunque sial'intensità del trafficopossono impegnare la corsia piùopportuna in relazione alla direzione che essi intendono prenderealla successiva intersezione; i conducenti stessi non possonoperaltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra oa sinistrao per fermarsiin conformità delle norme cheregolano queste manovreovvero per effettuare la manovra di sorpassoche in tale ipotesi è consentita anche a destra.

8. Nelle strade conbinari tranviari a rasoi veicoli possono procedere sui binaristessi purchécompatibilmente con le esigenze dellacircolazionenon ostacolino o rallentino la marcia dei tramsalvadiversa segnalazione.

9. Nelle strade condoppi binari tranviari a rasoentrambi su di un lato dellacarreggiatai veicoli possono marciare a sinistra della zonainteressata dai binaripurché rimangano sempre entro la partedella carreggiata relativa al loro senso di circolazione.

10. Ove la fermata deitram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta adestra dell'asse della stradai veicolisalvo diversa segnalazioneche imponga il passaggio su un lato determinatopossono transitareindifferentemente a destra o a sinistra del salvagentepurchérimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso dicircolazione e purché non comportino intralcio al movimentodei viaggiatori.

11. Chiunque circolacontromano è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

12. Chiunque circolacontromano in corrispondenza delle curvedei raccordi convessi o inogni altro caso di limitata visibilitàovvero percorre lacarreggiata contromanoquando la strada sia divisa in piùcarreggiate separateè soggetto alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.Dalla violazione prevista dal presente commaconsegue la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente da uno atre mesiai sensi del capo Isezione IIdel titolo VI. In casi direcidiva la sospensione è da due a sei mesi.

13. Chiunque viola lealtre disposizioni del presente articolo è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecinquantamila a lire duecentomila.

 



Art. 144   (Circolazione dei veicoli per file parallele)

1. La circolazione perfile parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno duecorsie per ogni senso di marciaquando la densità deltraffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte dellacarreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad unavelocità condizionata da quella dei veicoli che precedonoovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano.E' ammessaaltresìlungo il tronco stradale adducente a unaintersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal casoal segnale di via liberaessa deve continuare anche nell'area dimanovra dell'intersezione stessa.

2. Nella circolazioneper file parallele è consentito ai conducenti di veicoliesclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotoridi non mantenersipresso il margine della carreggiatapur rimanendo in ogni caso nellacorsia prescelta.

3. Il passaggio da unacorsia all'altra è consentitoprevia la necessariasegnalazionesoltanto quando si debba raggiungere la prima corsia didestra per svoltare a destrao l'ultima corsia di sinistra persvoltare a sinistraovvero per effettuare una riduzione di velocitào una volontaria sospensione della marcia al margine dellacarreggiataquando ciò non sia vietato. I conducenti che sitrovano nella prima corsia di destra possonoinoltrespostarsi dadetta corsia quando devono superare un veicolo senza motore ocomunque assai lentosempre previa la necessaria segnalazione.

4. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila alire duecentomila.

 



Art. 145    (Precedenza)

1. I conducentiapprossimandosi ad una intersezionedevono usare la massima prudenzaal fine di evitare incidenti.

2. Quando due veicolistanno per impegnare una intersezioneovvero laddove le lorotraiettorie stiano comunque per intersecarsisi ha l'obbligo di darela precedenza a chi proviene da destrasalvo diversa segnalazione.

3. Negliattraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i conducenti hannol'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaiesalvo diversa segnalazione.

4. I conducenti devonodare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle qualisia così stabilito dall'autorità competente ai sensidell'articolo 37 e la prescrizione sia resa nota con appositosegnale.

5. I conducenti sonotenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arrestoprimadi immettersi nella intersezionequando sia così stabilitodall'autorità competente ai sensi dell'articolo 37 e laprescrizione sia resa nota con apposito segnale.

6. Negli sbocchi sustrada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hannol'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sullastrada.

7. E' vietato impegnareuna intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie otranviarie quando il conducente non ha la possibilità diproseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo daconsentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.

8. Negli sbocchi sustrada di sentieritratturimulattiere e piste ciclabili èfatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chicircola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristichedi dette vie variano nell'immediata prossimità dello sboccosulla strada.

9. I conducenti diveicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi dellaprecedenza.

10. Chiunque viola ledisposizioni di cui al presente articolo è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomilaa lire quattrocentomila.

11. Quando lo stessosoggetto sia incorsoin un periodo di due anniin una delleviolazioni di cui al comma 10 per almeno due volteall'ultimainfrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente da uno a tre mesiai sensi del capo Isezione IIdel titolo VI.

 

Art. 146    (Violazione della segnaletica stradale)

1. L'utente dellastrada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dallasegnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degliarticoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento

2. Chiunque non osservai comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relativenorme di regolamentoovvero dagli agenti del trafficoèsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire cinquantamila a lire duecentomila. Sono fatte salve leparticolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonchédall'articolo 191comma 4.

3. Il conducente delveicolo che prosegue la marcianonostante che le segnalazioni delsemaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessaèsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire centomila a lire quattrocentomila.

 

 Art. 147  (Comportamento ai passaggi a livello)

1. Gli utenti dellastradaapprossimandosi ad un passaggio a livellodevono usare lamassima prudenza al fine di evitare incidenti edevono osservare lesegnalazioni indicate nell'articolo 44.

2. Prima di impegnareun passaggio a livello senza barriere o semibarrieregli utentidella strada devono assicurarsiin prossimità dellesegnalazioni previste nel regolamento di cui all'articolo 44comma3che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversarerapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senzaimpegnarli.

3. Gli utenti dellastrada non devono attraversare un passaggio a livello quando:

a) siano chiuse ostiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;

b) siano in movimentodi apertura le semibarriere;

c) siano in funzione idispositivi di segnalazione luminosa o acustica previstidall'articolo 44comma 2e dal regolamentodi cui al comma 3 dellostesso articolo;

d) siano in funzione imezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimoarticolo.

4. Gli utenti dellastrada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. Incaso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare diportarlo fuori dei binari oin caso di materiale impossibilitàdeve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ognipericolo per le personenonché fare in modo che i conducentidei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenzadel pericolo.

5. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lirequattrocentomila.

6. Quando lo stessosoggetto sia incorsoin un periodo di due anniin una violazione dicui al comma 5 per almeno due volteall'ultima violazione consegue lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente diguida da uno a tre mesiai sensi del capo Isezione IIdel titoloVI.

 



Art. 148  (Sorpasso)

1. Il sorpasso èla manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo unanimale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla partedella carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

2. Il conducente cheintende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

a) che la visibilitàsia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersisenza costituire pericolo o intralcio;

b) che il conducenteche lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di volercompiere analoga manovra;

c) che nessunconducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiataovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistraqualora lacarreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsieabbiainiziato il sorpasso;

d) che la strada sialibera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione delsorpassotenuto anche conto della differenza tra la propria velocitàe quella dell'utente da sorpassarenonché della presenza diutenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedonol'utente da sorpassare.

3. Il conducente chesorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sullastessa corsiadopo aver fatto l'apposita segnalazionedeve portarsisulla sinistra dello stessosuperarlo rapidamente tenendosi daquesto ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appenapossibilesenza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata osemicarreggiata sono suddivise in più corsieil sorpasso deveessere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra delveicolo che si intende superare.

4. L'utente che vienesorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle stradead una corsia per senso di marcialo stesso utente deve tenersi ilpiù vicino possibile al margine destro della carreggiata.

5. Quando la larghezzail profilo o lo stato della carreggiatatenuto anche conto delladensità della circolazione in senso contrarionon consentonodi sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lentoingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocitàilconducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare ese necessariomettersi da parte appena possibileper lasciar passare i veicoli cheseguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza diquest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in serviziopubblico di linea per trasporto di persone.

6. Sulle carreggiate adalmeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente chedopoaver eseguito un sorpassosia indotto a sorpassare un altro veicoloo animalepuò rimanere sulla corsia impegnata per il primosorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicolipiù rapidi che sopraggiungono da tergo.

7. Il sorpasso deveessere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che sivuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistraovveroin una carreggiata a senso unicoche intende arrestarsi asinistrae abbia iniziato dette manovre.

8. Il sorpasso deitramqualora gli stessi non circolino in sede stradale riservatadeve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata adestra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a sensounico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo ilati.

9. Qualora il tram o ilfilobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e ladiscesa dei viaggiatori e non esista un salva genteil sorpasso adestra è vietato.

10. E' vietato ilsorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o deidossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casiil sorpasso è consentito solo quando la strada è a duecarreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno duecorsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata appositasegnaletica orizzontale.

11. E' vietato ilsorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altrononchéil superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi alivelloai semafori o per altre cause di congestione dellacircolazionequando a tal fine sia necessario spostarsi nella partedella carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

12. E' vietato ilsorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni.Esso èperòconsentito:

a) quando il conducentedel veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intendesvoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;

b) quando avvenga sustrada a precedenzapurché a due carreggiate separate o asenso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e lecorsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;

c) quando il veicoloche si sorpassa è a due ruote non a motoresempre che non sianecessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al sensoopposto di marcia;

d) quando lacircolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.

13. E' vietato ilsorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi alivello senza barrieresalvo che la circolazione stradale siaregolata da semaforinonché il sorpasso di un veicolo che sisia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di unattraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare lacarreggiata.

14. E' vietato ilsorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a35 toltre che nei casi sopraprevistianche nelle strade o trattidi esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.

15. Chiunque sorpassa adestraeccetto i casi in cui ciò sia consentitoovverocompia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 23 e 8è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Alla stessa sanzionesoggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 45 e 7.

16. Chiunque nonosservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9101112 e 13 èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire centomila a lire quattrocentomila. Quando non si osservi ildivieto di sorpasso di cui al comma 14la sanzione amministrativa èdel pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.Ove il medesimo soggettoin un periodo di due annisia incorso inuna delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volteall'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente di guida da uno a tre mesiovvero dadue a sei mesi quando si tratti del divieto di cui al comma 14.

 


Art.149  (Distanza di sicurezza tra veicoli)

1. Durante la marcia iveicoli devono tenererispetto al veicolo che precedeuna distanzadi sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivoe siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

2. Fuori dei centriabitatiquando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcunecategorie di veicolitra tali veicoli deve essere mantenuta unadistanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osservanei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.

3. Quando siano inazione macchine sgombraneve o spargitricii veicoli devono procederecon la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a talimacchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli cheprocedono in senso opposto sono tenutise necessarioad arrestarsial fine di non intralciarne il lavoro.

4. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila alire duecentomila.

5. Quandodall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articoloderiva una collisione con grave danno ai veicoli e tale dadeterminare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 8Ocomma 7la sanzione amministrativa è del pagamento di unasomma da lire centomila a lire quattrocentomila. Ove il medesimosoggettoin un periodo di due annisia incorso per almeno due voltein una delle violazioni di cui al presente commaall'ultimaviolazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente da uno a tre mesiai sensi del capo Isezione IIdel titolo VI.

6. Se dalla collisionederivano lesioni gravi alle personeil conducente è soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecinquecentomila a lire duemilionisalva l'applicazione dellesanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidiocolposo. Si applicano le disposizioni del capo IIsezioni I e IIdel titolo VI.

 


Art.150  (Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade dimontagna)

1. Quando l'incrocionon sia possibile a causa di lavoriveicoli fermi o altri ostacoliil conducenteil cui senso di marcia è ostacolato e non puòtenersi vicino al margine destro della carreggiatadeve arrestarsiper lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.

2. Sulle strade dimontagna o comunque a forte pendenzase l'incrocio con altri veicoliè malagevole o impossibileil conducente che procede indiscesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile almargine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzolaoveesista. Tuttaviase il conducente che procede in salita dispone diuna piazzola deve arrestarsi su di essase la strada è tantostretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.

3. Quando la manovra diretromarcia si rende necessariai complessi di veicoli hanno laprecedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massacomplessiva a pieno carico superiore a 35 t rispetto a quelli dimassa complessiva a pieno carico fino a 35 t; gli autobus rispettoagli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi allamedesima categoria tra quelle suddettela retromarcia deve essereeseguita dal conducente del veicolo che procede in discesaa menoche non sia manifestamente più agevole per il conducente delveicolo che procede in salitain particolare se quest'ultimo sitrovi in prossimità di una piazzola.

4. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila alire duecentomila.

5. Alla violazionedelle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 149commi 5 e 6.

 



Art. 151  (Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazionedei veicoli a motore e dei rimorchi)

1. Ai fini del presentetitolo si intende per:

a) proiettore diprofondità: il dispositivo che serve ad illuminare inprofondità la strada antistante il veicolo;

b) proiettoreanabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la stradaantistante il veicolo senza abbagliare;

c) proiettorefendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorarel'illuminazione della strada in caso di nebbiacaduta di nevepioggia o nubi di polvere;

d) proiettore diretromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la stradaretrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della stradache il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;

e) indicatore luminosodi direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve asegnalare agli altri utenti della strada che il conducente intendecambiare direzione verso destra o verso sinistra;

f) segnalazioneluminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gliindicatori luminosi di direzione;

g) dispositivod'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve adilluminare la targa posteriore;

h) luci di posizioneanteriore e posteriore: i dispositivi che servono a segnalarecontemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dallaparte anteriore e posteriore;

i) luce posteriore pernebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere piùvisibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbiadi pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;

l) luce di sosta: ildispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sostain un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;

m) luce d'ingombro: ildispositivo destinato a completare le lucidi posizione del veicoloper segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;

n) luce di arresto: ildispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducenteaziona il freno di servizio;

o) catadiottro: ildispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza delveicolo;

p) pannello riflettenteo fluorescente: il dispositivo a luce riflessa oppure fluorescentedestinato a segnalare particolari categorie di veicoli. 

 

 

Art. 152   (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)

1. L'uso deidispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli èobbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora primadel suo sorgere ed anche di giorno nelle galleriein caso di nebbiadi caduta di nevedi forte pioggia e in ogni altro caso di scarsavisibilità.

2. Ad eccezione deivelocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motociclil'uso deidispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anchedurante la fermata o la sostaa meno che il veicolo sia resopienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocatofuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo sitrova sulle corsie di emergenza.

3. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila alire duecentomila.

 



Art. 153   (Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione deiveicoli a motore e dei rimorchi)

1. Nelle ore e nei casiindicati nell'articolo 152comma 1durante la marcia dei veicoli amotore e dei veicoli trainatisi devono tenere accese le luci diposizionele luci della targa ese prescrittele luci di ingombro.In aggiunta a tali lucisui veicoli a motoresi devono tenereaccesi:

a) i proiettorianabbaglianti: nei centri abitatiquando la illuminazione pubblicamanchi o sia insufficiente; fuori dei centri abitatianche sel'illuminazione pubblica sia sufficiente; fuori e dentro i centriabitatianche di giornoin caso di nebbiafumofoschianevicatain attopioggia intensa. Nei centri abitati tali proiettori devonoessere utilizzati anche quando la illuminazione pubblica siadiscontinua e quando altre sorgenti di luce possano pregiudicare siala visibilità per il conducentesia quella del veicolo daparte di altri;

b) i proiettori diprofondità fuori dei centri abitati quando l'illuminazioneesterna manchi o sia insufficiente. Peraltrodurante le breviinterruzioni della marcia connesse con le esigenze dellacircolazionedevono essere usati i proiettori anabbaglianti.

2. I proiettori diprofondità non devono essere usati fuori dei casirispettivamente previsti nel comma 1. Di giornoin caso di nebbiafumofoschianevicata in attopioggia intensai proiettorianabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituitida proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli chetrasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi iproiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e neicasi indicati dall'articolo 152comma 1nei centri abitati anche sel'illuminazione pubblica sia sufficiente.

3. I conducenti devonospegnere i proiettori di profondità passando a quellianabbaglianti nei seguenti casi:

a) quando stanno perincrociare altri veicolieffettuando la commutazione delle luci alladistanza necessaria affinché i conducenti dei veicoliincrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senzapericolo;

b) quando seguono altroveicolo a breve distanzasalvo che l'uso dei proiettori diprofondità avvenga brevemente in modo intermittente persegnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;

c) in qualsiasi altracircostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti dellastrada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binarisu corsid'acqua o su altre strade contigue

4. E' consentito l'usointermittente dei proiettori di profondità per dareavvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare alveicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso èconsentito durante la circolazione notturna e diurna ein deroga alcomma 1punto b)anche all'interno dei centri abitati.

5. Nelle ore e nei casiindicati nell'articolo 152durante la fermata e la sosta si devonotenere accese le luci di posizionele luci della targa eseprescrittele luci di ingombro.

6. Nei centri abitati enelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152comma 1durante lasosta al margine della carreggiatai veicoli a motoree lororimorchi se agganciatiaventi lunghezza non superiore a 6 m elarghezza non superiore a 2 m possono essere segnalatiutilizzandoin luogo delle luci di posizionele luci di sosta poste dalla partedel traffico.

7. I conducenti deiveicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa dipericolo:

a) nei casi di ingombrodella carreggiata;

b) durante il temponecessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ovequesto sia necessario;

c) quando per avaria ilveicolo è costretto a procedere a velocitàparticolarmente ridotta;

d) quando siverifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;

e) in tutti i casi incui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo pergli altri utenti della strada.

8. In caso di nebbiacon visibilità inferiore a 50 mdi pioggia intensa o di fittanevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbiaqualora il veicolo ne sia dotato.

9. E' vietato l'uso didispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicatinell'articolo 151.

10. Chiunque viola ladisposizione del comma 3 è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lirequattrocentomila.

11. Chiunque viola lealtre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente idispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila alire duecentomila.

 



Art. 154   (Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre)

1. I conducenti cheintendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso dellacircolazioneper cambiare direzione o corsiaper invertire il sensodi marciaper fare retromarciaper voltare a destra o a sinistraper impegnare un'altra stradao per immettersi in un luogo nonsoggetto a pubblico passaggioovvero per fermarsidevono:

a) assicurarsi di potereffettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altriutenti della stradatenendo conto della posizionedistanzadirezione di essi;

b) segnalare consufficiente anticipo la loro intenzione.

2. Le segnalazionidelle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositiindicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuareper tutta la durata della manovra e devono cessare allorchéessa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deveessere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi.Quando i detti dispositivi manchinoil conducente deve effettuare lesegnalazioni a manoalzando verticalmente il braccio qualora intendafermarsi e sporgendolateralmenteil braccio destro o quellosinistroqualora intenda voltare.

3. I conducenti devonoaltresì:

a) per voltare adestratenersi il più vicino possibile al margine destrodella carreggiata;

b) per voltare asinistraanche per immettersi in luogo non soggetto a pubblicopassaggioaccostarsi il più possibile all'asse dellacarreggiata equalora si tratti di intersezioneeseguire la svoltain prossimità del centro della intersezione e a sinistra diquestosalvo diversa segnalazioneovvero quando si trovino su unacarreggiata a senso unico di circolazionetenersi il piùpossibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casii conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devonousare la massima prudenza;

c) nelle manovre diretromarcia e di immissione nel flusso della circolazionedare laprecedenza ai veicoli in marcia normale.

4. E' vietato usareimpropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.

5. Nell'esecuzionedelle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate orallentare improvvisamente.

6. L'inversione delsenso di marcia è vietata in prossimità o incorrispondenza delle intersezionidelle curve e dei dossi.

7. Chiunque viola ladisposizione del comma 6 è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lirequattrocentomila.

8. Chiunque viola lealtre disposizioni del presente articolo è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecinquantamila a lire duecentomila.

 



Art. 155   (Limitazione dei rumori)

1. Durante lacircolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo diguidare i veicolispecialmente se a motoresia dal modo in cui èsistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazionestessa.

2. Il dispositivosilenziatorequalora prescrittodeve essere tenuto in buonecondizioni di efficienza e non deve essere alterato.

3. Nell'usareapparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicolinon si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilitàfissati dal regolamento.

4. I dispositivi diallarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitarel'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento einogni casonon devono superare i limiti massimi di esposizione alrumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri1 marzo 1991 [Limiti massimi di esposizione al rumore negliambienti abitativi e nell'ambiente esterno].

5. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila alire duecentomila..

 



Art. 156    (Uso dei dispositivi di segnalazione acustica)

1. Il dispositivo disegnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione esolamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deveessere la più breve possibile.

2. Fuori dei centriabitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica èconsentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lorichiedano al fine di evitare incidentiin particolare durante lemanovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giornose nericorre la necessitàil segnale acustico può esseresostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante iproiettori di profonditànei casi in cui ciò non siavietato.

3. Nei centri abitatile segnalazioni acustiche sono vietatesalvo i casi di effettivo eimmediato pericolo. Nelle ore notturnein luogo delle segnalazioniacusticheè consentito l'uso dei proiettori di profonditàa breve intermittenza.

4. In caso dinecessitài conducenti dei veicoli che trasportano feriti oammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti elimitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

5. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila alire duecentomila.

 

 

 

Art. 157   (Arrestofermata e sosta dei veicoli)

1. Agli effetti dellepresenti norme:

a) per arresto siintende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenzedella circolazione;

b) per fermata siintende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ovenon sia ammessa la sostaper consentire la salita o la discesa dellepersoneovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante lafermatache non deve comunque arrecare intralcio alla circolazioneil conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;

c) per sosta si intendela sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempoconpossibilità di allontanamento da parte del conducente;

d) per sosta diemergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui ilveicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi permalessere fisico del conducente o di un passeggero.

2. Salvo diversasegnalazioneovvero nel caso previsto dal comma 4in caso difermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il piùvicino possibile al margine destro della carreggiataparallela mentead esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiederialzatodeve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transitodei pedonicomunque non inferiore ad un metro.

3. Fuori dei centriabitatii veicoli in sosta o in fermata devono essere collocatifuori della carreggiatama non sulle piste per velocipedi nésalvo che sia appositamente segnalatosulle banchine. In caso diimpossibilitàla fermata e la sosta devono essere effettuateil più vicino possibile al margine destro della carreggiataparallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sullecarreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.

4. Nelle strade urbanea senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo ilmargine sinistro della carreggiatapurché rimanga spaziosufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque noninferiore a tre metri di larghezza.

5. Nelle zone di sostaall'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modoprescritto dalla segnaletica.

6. Nei luoghi ove lasosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligoai conducenti di segnalarein modo chiaramente visibilel'orario incui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllodella durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.

7. E' fatto divieto achiunque di aprire le porte di un veicolodi discendere dallostessononché di lasciare aperte le portesenza essersiassicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio pergli altri utenti della strada.

8. Chiunque viola ledisposizioni di cui al presente articolo è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecinquantamila a lire duecentomila.

 



Art. 158   (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli)

1. La fermata e lasosta sono vietate:

a) in corrispondenza oin prossimità dei passaggi a livello e sui binari di lineeferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarnela marcia;

b) nelle gallerieneisottoviasotto i sovrapassaggisotto i fornici e i porticisalvodiversa segnalazione;

c) sui dossi e nellecurve efuori dei centri abitati e sulle strade urbane discorrimentoanche in loro prossimità;

d) in prossimitàe in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici inmodo da occultarne la vistanonché in corrispondenza deisegnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie dicanalizzazione;

e) fuori dei centriabitatisulla corrispondenza e in prossimità delle aree diintersezione;

f) nei centri abitatisulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimitàdelle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo piùvicino della carreggiata trasversalesalvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi eattraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclistinonchésulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedisalvo diversa segnalazione.

2. La sosta di unveicolo è inoltre vietata:

a) allo sbocco deipassi carrabili;

b) dovunque vengaimpedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppurelo spostamento di veicoli in sosta;

c) in seconda filasalvo che si tratti di veicoli a due ruote;

d) negli spaziriservati allo stazionamento e alla fermata degli autobusdeifilobus e dei veicoli circolanti su rotaia eove questi non sianodelimitatia una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 mnonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli inservizio di piazza;

e) sulle aree destinateal mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cosenelle orestabilite;

f) sulle banchinesalvo diversa segnalazione;

g) negli spaziriservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalidedi cui all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o deiraccordi tra i marciapiedirampe o corridoi di transito e lacarreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

h) nelle corsie ocarreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonaliurbane;

l) nelle zone atraffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spaziasserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenzao di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

n) davanti aicassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o) limitatamente alleore di esercizioin corrispondenza dei distributori di carburanteubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 mprima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

3. Nei centri abitati èvietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolotrainantesalvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta ela fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte aevitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suoconsenso.

5. Chiunque viola ledisposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lirequattrocentomila.

6. Chiunque viola lealtre disposizioni del presente articolo è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecinquantamila a lire duecentomila.

7. Le sanzioni di cuial presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendarioper il quale si protrae la violazione.

 

Art. 159   (Rimozione e blocco dei veicoli)

1. Gli organi dipoliziadi cui all'articolo 12dispongono la rimozione dei veicoli:

a) nelle strade e neitratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario dellastrada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce graveintralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale didivieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;

b) nei casi di cui agliarticoli 157comma 4e 158commi 12 e 3;

c) in tutti gli altricasi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o graveintralcio alla circolazione;

d) quando il veicolosia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanatedall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione opulizia delle strade e del relativo arredo.

2. Gli enti proprietaridella strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozionedei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle normeregolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere lecaratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministrodei trasporti può provvedersi all'aggiornamento dellecaratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti allarimozionein relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione dellatecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza dellacircolazione.

3. In alternativa allarimozione è consentitoanche previo spostamento del veicoloil blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruotesenza onere di custodiale cui caratteristiche tecniche e modalitàdi applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione didetto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo inposizione irregolare costituisca intralcio o pericolo allacircolazione.

4. La rimozione deiveicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzioneamministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniariepreviste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1aisensi delle norme del capo Isezione IIdel titolo VI.

5. Gli organi dipolizia possonoaltresìprocedere alla rimozione dei veicoliin sostaove per il loro stato o per altro fondato motivo si possaritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione puòprovvedere anche l'ente proprietario della stradasentitipreventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal casol'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10settembre 1982n.915 .
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[Il testo dell'art.15 del D.P.R. n. 915/1982 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442relative ai rifiutin. 76/403 relativa allo smaltimento deipoliclorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relative airifiuti tossici e nocivi) è il seguente: "Art. 15(Veicoli a motorerimorchi e simili) - I veicoli a motoreirimorchi e simili cheper volontà dei proprietari o perdisposizione di leggesiano destinati alla demolizione debbonoessere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositicentri di raccolta per la demolizionel'eventuale recupero di partie la rottamazione. I veicoli a motorei rimorchi e simili rinvenutida organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degliarticoli 927-929 del codice civilenonché quelli acquistatiper occupazione dagli stessi organi in base all'art. 923 del codicecivilesono conferiti ai centri di raccolta per la demolizionel'eventuale recupero di parti e la rottamazionenei casi e con leprocedure e le modalità che saranno fissate con appositodecreto interministeriale emanato dal Ministro dell'internodiconcerto con il Ministro del tesoro. La scelta delle aree da adibirea centri di raccolta di cui ai commi precedenti è effettuatadalla regioneche ne stabilisce anche la superficie massimasentitii commi interessatinel quadro del piano di cui all'articolo 6lettera a). Nei casi in cui i centri siano realizzati e gestiti dasoggetti diversi dai comuni o dai consorzi di cui all'art. 6ènecessaria una apposita licenza comunale che stabiliscetra l'altroi limiti massimi della superficie del centro e della quantitàdi materiale complessivamente accumulabile nel centro stessononchéil tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali daavviare alla demolizione o rottamazionenon superiore comunque acentottanta giorni dalla data del conferimentoal fine di evitarel'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolarne unasollecita riutilizzazione. Nei casi in cui il centro di raccolta ègestito direttamente dal comunei requisiti di cui al commaprecedente sono fissati nel regolamento comunale. Il comuneilconsorzio o l'impresa che gestisce il centro di raccolta devecorrispondere al proprietario del veicolo conferito i prezzoragguagliato al suo valore commerciale. Il gestore del centro diraccolta non può avviare alla rottamazione il veicolo se nondopo aver accertato l'avvenuta radiazione dello stesso dal registroautomobilistico ed aver riportato su apposito registroda tenerecostantemente aggiornato presso il centro stessogli estremi dellaformalità di radiazione. Resta salva la facoltà degliufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di accedere inqualunque ora nei luoghi destinati all'esercizio delle attivitàcontemplate nel presente articolo al fine di vigilare sull'osservanzadelle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti.]

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Art. 160   (Sosta degli animali)

1. Salvo quantodisposto nell'articolo 672 (*) del codice penalenei centri urbaniil conducente deve vigilare affinché gli animali in sostacono senza attaccoa lui affidatisiano sempre perfettamenteassicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati inmodo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione deiveicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potrannosostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori deicentri abitati è vietata la sosta degli animali sullacarreggiata.

2. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lirecentoventimila.
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[L'art. 672 del codicepenale cita: "Art. 672 (Omessa custodia e malgoverno di animali)- Chiunque lascia liberio non custodisce con le debite cauteleanimali pericolosi da lui possedutio ne affida la custodia apersona inespertaè punito con la sanzione amministrativa dalire cinquantamila a lire cinquecentomila. Alla stessa penasoggiace:
1) chiin luoghi apertiabbandona a se stesso glianimali da tiroda soma o da corsao li lascia comunque senzacustodiaanche se non siano discioltio li attacca o conduce inmodo da esporre a pericolo l'incolumità pubblicaovvero liaffida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animaliinmodo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone".
Lafattispecie di cui al primo comma è stata depenalizzata e cosìsanzionata dagli articoli 33lettera a)e 38 della legge 24novembre 1981n. 689in tema di depenalizzazione. L'art. 1 delD.P.R. 29 luglio 1982n. 571recante norme per l'attuazione degliarticoli 15ultimo commae 17penultimo commadella legge 24novembre 1981n. 689in tema di depenalizzazioneindividua laprefettura come destinataria del apporto per la violazione previstadall'art. 672 sopratrascritto.]

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Art. 161   (Ingombro della carreggiata)

1. Nel caso di ingombrodella carreggiata per avaria del veicoloper caduta del carico o perqualsiasi altra causail conducenteal fine di evitare ognipericolo per il traffico sopraggiungentedeve sollecitamente renderelibero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuoverel'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata ose ciònon è possibilea collocarlo sul margine destro dellacarreggiata e parallelamente all'asse di essa.

2. Chiunque non abbiapotuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscideinfiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio allacircolazionedeve provvedere immediatamente ad adottare le cautelenecessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.

3. Nei casi previstidal presente articolol'utente deve provvedere a segnalare ilpericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cuiall'articolo 162 o in mancanza con altri mezzi idoneinonchéinformare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.

4. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila alire duecentomila. 

 

 

Art. 162   (Segnalazione di veicolo fermo)

1. Fatti salvi gliobblighi di cui all'articolo 152fuori dei centri abitati i veicoliesclusi i velocipedii ciclomotori a due ruote e i motocicliche perqualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiatadi notte quandomanchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o diemergenza ein ogni casoanche di giornoquando non possono esserescorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergodevono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolodi cuii veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alladistanza prevista dal regolamento.

2. Il segnale mobile dipericolo è di forma triangolarerivestito di materialeretroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consental'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticalein modo da garantirne la visibilità.

3. Nel regolamento sonostabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione delsegnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato eriportare gli estremi dell'approvazione.

4. Qualora il veicolonon sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericoloilconducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacementel'ostacolo.

5. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila alire duecentomila.

 



Art. 163    (Convogli militaricortei e simili)

1. E' vietatointerrompere convogli di veicoli militaridelle forze di polizia odi mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresìinserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.

2. E' vietatointerrompere colonne di truppe o di scolaricortei e processioni.

3. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila alire duecentomila.

 



Art. 164    (Sistemazione del carico sui veicoli)

1. Il carico deiveicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o ladispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità alconducente né impedirgli la libertà dei movimenti nellaguida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da nonmascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva néle targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

2. Il carico non devesuperare i limiti di sagoma stabiliti dallo articolo 61 e non puòsporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; puòsporgere longitudinalmente dalla parte posteriorese costituito dacose indivisibilifino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stessopurché nei limiti stabiliti dall'articolo 61.

3. Fermi restando ilimiti massimi di sagoma di cui all'articolo 61comma 1possonoessere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagomadel veicolopurché la sporgenza da ciascuna parte non superi30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.Palisbarrelastre o carichi simili difficilmente percepibilicollocati orizzontalmentenon possono comunque sporgere lateralmenteoltre la sagoma propria del veicolo.

4. Gli accessori mobilinon devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagomapropria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

5. E' vietatotrasportare o trainare cose che striscino sul terrenoanche se inparte sostenute da ruote.

6. Se il carico sporgeoltre la sagoma propria del veicolodevono essere adottate tutte lecautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. Inogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata medianteuno o due speciali pannelli quadrangolaririvestiti di materialeretroriflettenteposti alle estremità della sporgenza in mododa risultare costantemente normali all'asse del veicolo.

7. Nel regolamento sonostabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione deipannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato eriportare gli estremi dell'approvazione.

8. Chiunque viola ledisposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lirequattrocentomila.

9. Il veicolo non puòproseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto asistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presentearticolo. Perciò l'organo accertatorenel caso che trattasidi veicolo a motoreoltre all'applicazione della sanzione di cui alcomma 8procede al ritiro immediato della carta di circolazione edella patente di guidaprovvedendo con tutte le cautele che ilveicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; delritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione dellaviolazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorchéil carico sia stato sistemato in conformità delle presentinorme. Le modalità della restituzione sono fissate dalregolamento.

 



Art. 165   (Traino di veicoli in avaria)

1. Al di fuori dei casiprevisti dall'articolo 63il trainoper incombente situazione diemergenzadi un veicolo da parte di un altro deve avvenireattraverso un solido collegamento tra i veicoli stessidaeffettuarsi mediante aggancio con funecatenacavobarra rigida odaltro analogo attrezzopurché idoneamente segnalati in modotale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da partedegli altri utenti della strada.

2. Durante leoperazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato ildispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'articolo 151lettera f)oppurein mancanza di tale segnalazionemantenereesposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cuiall'articolo 164comma 6ovvero il segnale mobile di cuiall'articolo 162. Il veicolo trainanteove ne sia munitodevemantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescrittodal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.

3. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lirequattrocentomila.

 

Art.166    (Trasporto di cose su veicoli a trazioneanimale)

1. Sui veicoli atrazione animale il trasporto di cose non può superare lamassa complessiva a pieno carico indicata nella targa.

2. Chiunque circola conun veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicatanella targaove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione dicui all'articolo 62è soggetto alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. 

 

 

Art. 167   (Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi)

1. I veicoli a motore ei rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sullacarta di circolazione.

2. Chiunque circola conun veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta esseresuperiore di oltre il cinque per centoa quella indicata nella cartadi circolazionequando detta massa è superiore a 10 t èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da lirecinquantamila a lire duecentomilase l'eccedenza non supera 1 t;

b) da lire centomila alire quattrocentomilase l'eccedenza non supera le 2 t;

c) da lire duecentomilaa lire ottocentomilase l'eccedenza non supera le 3 t;

d) da lirecinquecentomila a lire duemilionise l'eccedenza supera le 3 t.

3. Per i veicoli dimassa complessiva a pieno carico non superiore a 10 tle sanzioniamministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorchéla eccedenzasuperiore al cinque per centonon superirispettivamente il dieciventitrenta per centooppure superi iltrenta per cento della massa complessiva.

4. Gli autoveicoliadibiti al trasporto di veicoli di cui all'articolo 10comma 3lettera d)possono circolare con il loro carico soltanto sulleautostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 650 m econ altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un francominimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20cm. I veicoli di cui all'articolo 10comma 3lettere e) e g)possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezzalibera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimorispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.

5. Chiunque circola conun autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pienocarico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quellaindicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unicasanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.

6. La sanzione di cuial comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di unosolo dei veicolianche se non ci sia eccedenza di massa nelcomplesso.

7. Chiunque circola inviolazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lireduecentomila a lire ottocentomilaferma restando la responsabilitàcivile di cui all'articolo 2054 (*) del codice civile.

8. Agli effetti dellesanzioni amministrative previste dal presente articolo le massecomplessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazionenonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione diqualsiasi percentualesi devono considerare arrotondati ai centochilogrammi superiori.

9. Le sanzioniamministrative previste nel presente articolo si applicano sia alconducente che al proprietario del veicolononché alcommittentequando si tratta di trasporto eseguito per suo contoesclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo ètenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorsel'indennizzo di cui all'articolo 10comma 10commisuratoall'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'articolo 62.

10. Quando èaccertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento dellamassa complessiva a pieno carico indicata nella carta dicircolazionela continuazione del viaggio ä subordinata allariduzione del carico entro i limiti consentiti.

11. Le sanzioniamministrative previste nel presente articolo sono applicabili ancheai trasporti ed ai veicoli eccezionalidefiniti all'articolo 10quando venga superata la massa complessiva massima indicatanell'autorizzazionelimitando in questo caso la franchigia delcinque per cento alle masse massime relative a quel veicoloai sensidell'articolo 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata alrilascio di una nuova autorizzazione.

12. Costituiscono fontidi prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti dipesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazioneagli organi di polizianonché i documenti di accompagnamentoprevisti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono acarico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

13. Ai veicoliimmatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dalpresente articolo.
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[* Il testo dell'art.2054 del codice civile è il seguente: "Art. 2054(Circolazione di veicoli) - Il conducente di un veicolo senza guidadi rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a personeo a cose dalla circolazione del veicolose non prova di aver fattotutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro traveicoli si presumefino a prova contrariache ciascuno deiconducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito daisingoli veicoli. Il proprietario del veicolooin sua vecel'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominioèresponsabile in solido del conducentese non prova che lacircolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sonoresponsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difettodi manutenzione del veicolo". Con sentenza 29 dicembre 1972n.205 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 2054secondo commasoprascritto"limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoliesclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operianche se uno dei veicoli non abbia riportato danni"].

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Art. 168   (Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi)

1. Ai fini deltrasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelliappartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeorelativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose dicui alla legge 12 agosto 1962n. 1839 (1)e successivemodificazioni e integrazioni.

2. Le prescrizionirelative all'etichettaggioall'imballaggioal caricoallo scaricoed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza deltrasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agliallegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto delMinistro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti può altresìprescriverecon propri decretiparticolari attrezzature edequipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasportodi singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Perle merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio leprescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite condecreto del Ministro dei trasportidi concerto con il Ministrodell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle mercipericolosecon esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti dirifornimento stradali per autoveicolidebbono a ciò' essereabilitati; il Ministro dei trasporticon propri decretistabilisceentro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codicele necessarie misure applicative.

3. Le merci pericoloseil cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagliaccordi internazionalipossono essere trasportate su stradaall'interno dello Statoalle medesime condizioni stabilite per ipredetti trasporti internazionali. Per le merci che presentinopericolo di esplosione e per i gas tossiciresta salvo l'obbligo pergli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasportoqualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Con i decreti delMinistro dei trasportidi concerto con i Ministri dell'internodell'industriadel commercio e dell'artigianato e della sanitàpossono essere classificate merci pericoloseai fini del trasportosu stradamaterie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sonoindicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole mercielencate possono essere ammesse al trasporto; per le merciassimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresìessere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasportoprecisando l'autorità competentenonché i criteri e lemodalità da seguire.

5. Per il trasportodelle materie fissili o radioattive si applicano le normedell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962n. 1860modificatodall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30dicembre 1965n. 1704 (2)e successive modifiche.

6. Il Ministro deitrasporti provvede con propri decreti al recepimento delle direttivecomunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada dellemerci pericolose.

7. Chiunque circola conun veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto dimerci pericolosela cui massa complessiva a pieno carico risultasuperiore a quella indicata sulla carta di circolazioneèsoggetto alle sanzioni amministrative previste nell'articolo 167comma 2in misura doppia.

8. Chiunque trasportamerci pericolose senza regolare autorizzazionequando siaprescrittaovvero non rispetta le condizioni impostea tutela dellasicurezzanegli stessi provvedimenti di autorizzazioneèpunito con l'arresto sino a otto mesi e con l'ammenda da lirecinquecentomila a lire duemilioni. All'accertamento del reatoconseguono le sanzioni amministrative accessorie della sospensionedella carta di circolazione e della sospensione della patente diguida per un periodo da due a sei mesia normarispettivamentedelcapo Isezione IIe del capo IIsezione IIdel titolo VI.

9. Parimentichiunqueviola le prescrizioni contenute nei decreti del Ministro deitrasporti di concerto con il Ministro dell'internodi cui al comma 2ovvero non rispetti le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. A tale violazioneconsegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida e della carta di circo- lazione da uno aquattro mesia norma del capo Isezione IIdel titolo VI.

10. Alle violazioni dicui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'articolo167comma 9.
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[1/ La legge n. 1839/1962reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo altrasporto internazionale di merci pericolose su stradacon annessiprotocollo ed allegatiadottato a Ginevra il 30 settembre 1957".
2/L'art. 2 del D.P.R. n. 1704/1965 sostituisce l'art. 5 della legge 31dicembre 1962n. 1860sull'impiego pacifico dell'energia nuclearecon il seguente: "Art. 5 - Il trasporto delle materie fissilispeciali in qualsiasi quantità e delle materie radioattive inquantità totale di radioattività o di peso che ecceda ivalori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidentedella Repubblica 13 febbraio 1964n. 185deve essere effettuato davettori terrestriaerei e marittimiautorizzati con decreto delMinistro per l'industria e il commerciorispettivamente di concertocon il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e con ilMinistro per la marina mercantile. Possono essere effettuati senzaautorizzazione singoli trasporti occasionali di materie radioattivein quantità totale di radioattività o di peso che nonecceda i valori che saranno determinati con decreto del Ministro perl'industria e il commercioemanato con le forme dell'art. 30 deldecreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964n. 185. Intali casiprima della esecuzione del trasportodeve esserne datacomunicazione al prefetto e al medico provinciale delle province enelle quali ha inizio e termine il trasporto stessomedianteapposita denunzia che preceda di almeno 48 ore l'inizio deltrasporto. Singoli trasporti di materie fissili specialiinqualsiasi quantitàe di materie radioattive in quantitàtotale di radioattività o di peso che ecceda il limite fissatonel comma precedentedebbono essere effettuati da vettori terrestriaerei e marittimi all'uopo autorizzati con decreto del Ministro perl'industria e il commerciodi concerto con il Ministro interessato.Le disposizioni contenute nei commi precedenti non esimono il vettoredalla osservanza delle vigenti norme sulla disciplina dei trasporti.Con decreto del Presidente della Repubblicasentito il Consiglio deiMinistrisu proposta dei Ministri competentidi concerto con ilMinistro per l'industria e il commercioudito il parere del Comitatonazionale per l'energia nuclearesono emanate le norme regolamentarirelative al trasporto di materie fissili speciali e delle materieradioattivein accordo con le norme di base fissate dalla Comunitàeuropea della energia atomica. Fino a quando non saranno emanate lenorme regolamentari relative al trasporto delle materie fissilispeciali e delle materie radioattive di cui al comma precedenteiltrasporto di dette materie deve essere effettuato nell'osservanzadelle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti edell'aviazione civile per i trasporti terrestri e aerei e dalMinistro della marina mercantile per i trasporti marittiminelrispetto anche delle norme di protezione sanitaria contenute neldecreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964n. 185cherisultino applicabili".]

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Art. 169   (Trasporto di personeanimali e oggetti sui veicoli a motore)

1. In tutti i veicoliil conducente deve avere la più ampia libertà dimovimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

2. Il numero dellepersone che possono prendere posto sui veicoliesclusi quelli di cuial comma 5anche in relazione all'ubicazione dei sedilinon puòsuperare quello indicato nella carta di circolazione.

3. Il numero dellepersone che possono prendere postosedute o in piedisugliautoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di personeesclusele autovetturenonché il carico complessivo del veicolo nonpossono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella cartadi circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento inrelazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.

4. Tutti i passeggeridei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare lalibertà di movimento del conducente e da non impedirgli lavisibilità. Inoltresu detti veicoliesclusi i motocicli e iciclomotori a due ruoteil conducente e il passeggero non devonodeterminare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

5. Sulle autovetture esugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose èconsentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di dueragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che sianoaccompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore adanni sedici.

6. Sui veicoli diversida quelli autorizzati a norma dell'articolo 38 del decreto delPresidente della Repubblica 8 febbraio 1954n.320 (*)èvietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno ecomunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per laguida. E' consentito il trasporto di soli animali domesticianche innumero superiorepurché custoditi in apposita gabbia ocontenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamentediviso da rete od altro analogo mezzo idoneo chese installati invia permanentedevono essere autorizzati dal competente ufficioprovinciale della Direzione generale della M.C.T.C..

7. Chiunque guidaveicoli destinati a trasporto di personeescluse le autovetturechehanno un numero di persone e un carico complessivo superiore aivalori massimi indicati nella carta di circolazioneovvero trasportaun numero di persone superiore a quello indicato nella carta dicircolazioneè soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

8. Qualora leviolazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente ilveicolo ad uso di terzisi applica la sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioninonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella carta di circolazione da uno a sei mesia norma del capo Isezione IIdel titolo VI.

9. Qualora leviolazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di unaautovetturail conducente è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila alire duecentomila.

10. Chiunque viola lealtre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomilaa lire quattrocentomila.
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[ Il testodell'art. 38 della legge 320/1954 (Regolamento di poliziaveterinaria) è il seguente: "Art. 38 - Il prefettoprimadi concedere l'autorizzazionefa accertare dal veterinarioprovinciale se:

a) gli autoveicolied i rimorchi posseggono i requisiti di cui al precedente articolo;

b) l'esercentedispone di adatti mezzi per l'operazione di pulizialavaggio edisinfezione presso la propria autorimessa ovvero presso altraconvenientemente attrezzata. L'autorizzazione è valevole perun anno".]

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Art. 170   (Trasporto di personeanimali e oggetti sui veicoli a motore a dueruote)

1. Sui motocicli e suiciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso dellebracciadelle mani e delle gambedeve stare seduto in posizionecorretta e deve reggere il manubrio con ambedue le maniovvero conuna mano in caso di necessità per le opportune manovre osegnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

2. Sui ciclomotori èvietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.

3. Sui motociclil'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile edequilibratonella posizione determinata dalle apposite attrezzaturedel veicolo.

4. E' vietato aiconducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainareda altri veicoli.

5. Sui veicoli di cuial comma 1 è vietato trasportare oggetti che non sianosolidamente assicuratiche sporgano lateralmente rispetto all'assedel veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre icinquanta centimetriovvero impediscano o limitino la visibilitàal conducente. Entro i predetti limitiè consentito iltrasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia ocontenitore.

6. Chiunque viola ledisposizioni di cui al presente articolo è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecinquantamila a lire duecentomila.

7. Se le violazioni dicui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenneallasanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativodel veicolo per trenta giorniai sensi del capo Isezione IIdeltitolo VI.

 



Art. 171   (Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote)

1. E' fatto obbligodurante la marcia di indossare e di tenere regolarmente allacciato uncasco protettivo conforme ai tipi omologatisecondo la normativastabilita dal Ministero dei trasporti:

a) ai conducentiminorenni alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli;

b) ai conducenti dimotocicli di qualsiasi cilindratao di moto carrozzettenonchéagli eventuali passeggeriquesti ultimi anche se minorenni.

2. Chiunque viola lepresenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportatodellaviolazione risponde il conducente.

3. Se la violazione ècommessa da conducente minorennein luogo della sanzione pecuniariasi applica il fermo amministrativo del veicolo per giorni trentaaisensi del capo Isezione IIdel titolo VI.

4. Chiunque importa oproduce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chicommercializza caschi protettivi per motociclimotocarrozzette ociclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lirequattromilioni.

5. I caschi di cui alcomma 4ancorché utilizzatisono soggetti al sequestro edalla relativa confiscaai sensi delle norme di cui al capo I sezioneIIdel titolo VI. 

 

 

Art. 172  (Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta)

1. Il conducente ed ipasseggeri dei veicoli delle categorie:

a) M1;

b) M2ad eccezionedegli occupanti i sedili posterioridi coloro che viaggiano suveicoli di massa massima ammissibile superiore a 35 t e su quelliche dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri inpiedi;

c) N1ad eccezionedegli occupanti i sedili posteriori;classificati nell'articolo 47comma 2muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo72comma 2hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazionedi marcia.

2. Il conducente ètenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi diritenuta.

3. Sono esentatidall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

a) gli appartenentialle forze di polizia e ai corpi di polizia municipalenell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti edaddetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi diinterventi di emergenza;

c) gli appartenenti aservizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuanoscorte;

d) i conducenti diautoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico dapiazzaovvero adibiti al noleggio con conducentedurante ilservizio nei centri abitati;

e) gli istruttori diguida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122comma2;

f) le persone cherisultinosulla base di certificazione rilasciata dalla unitàsanitaria locale o dalle competenti autorità sanitarie dialtro Stato membro delle Comunità europeeaffette dapatologie particolari che costituiscono controindicazione specificaall'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicarela durata di validitàdeve recare il simbolo previstonell'articolo 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibitasu richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;

g) le donne in stato digravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologocurante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguentiall'uso delle cinture di sicurezza.

4. I passeggeri di etàinferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 150 mdevono essere trattenuti da un sistema di ritenutaadeguato allaloro statura ed al loro peso.

5. I bambini di etàinferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono nonessere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in unveicolo in cui tale sistema non sia disponibilepurché sianoaccompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore aisedici anni.

6. Le norme di cui alcomma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sediliposteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in serviziopubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducentedurante il servizioquando circolano nei centri abitati o suitinerario da e per stazioni ferroviarieporti e aeroportiacondizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di etànon inferiore ad anni sedici.

7. I sistemi diritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo lenormative stabilite dal Ministero dei trasporti.

8. Chiunque non fa usodelle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire cinquantamila a lire duecentomila. Quando il mancato usoriguarda il minoredella violazione risponde il conducente ovverose presente sul veicolo al momento del fattochi è tenutoalla sorveglianza del minore stesso.

9. Chiunquepurfacendo uso della cinturane altera od ostacola il normalefunzionamentoè soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

10. Chiunque importa oproduce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chicommercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo nonomologato è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.

11. Le cinture osistemi di ritenuta di cui al comma 10ancorché installatisui veicolisono soggetti al sequestro ed alla relativa confiscaaisensi delle norme di cui al capo Isezione IIdel titolo VI.

 


Art.173   (Uso dilenti o di determinati apparecchi durante la guida)

1. Il titolare dipatente di guidaal quale in sede di rilascio o rinnovo dellapatente stessa sia stato prescritto di integrare le propriedeficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzodi lenti o di determinati apparecchiha l'obbligo di usarli durantela guida.

2. E' vietato alconducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefoniciovvero di usare cuffie sonorefatta eccezione per i conducenti deiveicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138comma11e di polizianonché per i conducenti dei veicoli adibitiai servizi delle stradedelle autostrade ed al trasporto di personein conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce che nonrichiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

3. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila alire duecentomila.

Art. 174  (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di personeo cose)

1. La durata dellaguida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di coseei relativi controllisono disciplinati dalle norme previste dalregolamento CEE n. 3820/85.

2. Gli estratti delregistro e le copie dell'orario di servizio di cui all'articolo 14del regolamento CEE n.3820/85 debbono essere esibitiper ilcontrolloal personale cui sono stati affidati i servizi di poliziastradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice.

3. I registri diservizio di cui all'articolo 14 del suddetto regolamentoconservatidall'impresadebbono essere esibitiper il controlloai funzionaridella Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato dellavoro.

4. Il conducente chesupera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausaentro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n.3820/85 èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire centomila a lire quattrocentomila.

5. Il conducente chenon osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvistodell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario diservizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire centomila a lire quattrocentomila.

6. Gli altri membridell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da lire trentamila a lire centoventimila.

7. Chiunque non ha consé o tiene in modo incompleto o alterato lo estratto delregistro di servizio o copia dell'orario di servizio èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire trentamila a lire centoventimilasalva l'applicazione dellesanzioni previste dalla legge penaleove il fatto costituisca reato.

8. Per le violazionidelle norme di cui al presente articolo l'impresada cui dipende illavoratore al quale la violazione si riferisceè obbligata insolido con l'autore della violazione al pagamento della somma daquesti dovuta.

9. L'impresa chenell'esecuzione dei trasportinon osserva le disposizioni contenutenel regolamento CEE n.3820/85 (*) e non tiene i documenti prescrittio li tiene scadutiincompleti o alterati è soggetta allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomilaa lire quattrocentomila per ciascun dipendente cui la violazione siriferiscesalva l'applicazione delle sanzioni previste dalla leggepenaleove il fatto costituisca reato.

10. Nel caso diripetute inadempienzetenuto conto anche della loro entità efrequenzal'impresa che effettua il trasporto di persone in servizionon di linea o di cose incorre nella sospensioneper n periodo dauno a tre mesidel titolo abilitativo al trasporto riguardante ilveicolo cui le infrazioni si riferisconosea seguito di diffidarivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in uncongruo termine la sua posizionenon vi abbia provveduto.

11. Qualora l'impresadi cui al comma 10malgrado il provvedimento adottato a suo caricocontinui a dimostrare una costante recidività nel commettereinfrazionianche nell'eventuale esercizio di altri servizi ditrasportoincorre nella decadenza o revoca del provvedimento chel'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente siriferiscono.

12. Per le inadempienzecommesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori inservizio di linea si applicano le sanzioni previste dalledisposizioni vigenti in materia.

13. La sospensioneladecadenza o la revocadi cui ai commi precedentisono dispostedall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita altrasporto.

14. Contro iprovvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti ufficidella Direzione generale della M.C.T.C.ai sensi del comma 11èammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro deitrasportiil quale decide entro sessanta giorni. I provvedimentiadottati da autorità diverse sono definitivi.
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[*Il regolamento n. 3820/85/CEErelativo all'armonizzazione di alcunedisposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su stradaè stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunitàeuropee n. L370 del 31 dicembre 1985. Il testo dell'art 14 del citatoregolamento è il seguente: "Art. 14 (Controllo esanzioni). -1. Per i trasporti regolari di viaggiatori nazionaliinternazionalii cui capilinea sono situati ad una distanza di 50chliometri in linea d'aria da una frontiera tra due stati membri edil cui percorso di linea non supera i 100 chilometria cui siapplica il presente regolamento l'impresa stabilisce un orario diservizio e tiene un registro di servizio.2. Nel registro di servizioper ciascun conducenteil nominativola sedenonchél'orario prestabilito per i vari periodi di guidagli altri periodidi lavoro ed i periodi di disponibilità. 3. Il registro devecontenere tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2 per un periodominimo comprendente la settimana in corsola settimana precedente ela settimana successiva. 4. Il registro deve essere firmato daltitolare dell'impresa o da un suo delegato. 5. Ogni conducenteaddetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 deve essere munito di unestratto del registro di servizio e di una copia dell'orario diservizio. 6. Il registro di servizio è tenuto dall'impresa perun anno dopo lo scadere del periodo cui si riferisce. L'impresa devedare al conducente interessato un estratto del registro di servizioqualora questo lo richieda. 7. Il presente articolo non si applica aiconducenti di veicoli muniti di un apparecchio di controlloutilizzato conformemente al regolamento CEE n. 3821/85 del Consigliodel 20 dicembre 1985relativo all'apparecchio di controllo nelsettore dei trasporti su strada.]

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Art. 175   (Condizioni e limitazioni della circolazione sulleautostrade e sulle strade extraurbane principali)

1. Le norme delpresente articolo e dell'articolo 176 si applicano ai veicoli ammessia circolare sulle autostradesulle strade extraurbane principali esu altre stradeindividuate con decreto del Ministro dei lavoripubblicisu proposta dell'ente proprietarioe da indicare conapposita segnaletica d'inizio e fine.

2. E' vietata lacircolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade dicui al comma 1:

a) velocipediciclomotorimotocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motoretermico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se amotore termico;

b) altri motoveicoli dimassa a vuoto fino a 400 Kg o di massa complessiva fino a 1300 Kg;

c) veicoli non munitidi pneumatici;

d) macchine agricole emacchine operatrici;

e) veicoli con caricodisordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiticonsentiti;

f) veicoli a tenuta nonstagna e con carico scopertose trasportano materie suscettibili didispersione;

g) veicoli il cuicarico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e62ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 10;

h) veicoli le cuicondizioni di usoequipaggiamento e gommatura possono costituirepericolo per la circolazione;

i) veicoli con cariconon opportunamente sistemato e fissato.

3. Le esclusioni di cuial comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli entiproprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati.L'esclusione di cui al comma 2lettera d)relativamente allemacchine operatrici-grucome individuate dalla carta dicircolazionenon si applica sulle strade extraurbane principali.

4. Nel regolamento sonofissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione allacircolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principalidi determinate categorie di veicoli.

5. Con decreto delMinistro dei lavori pubblicida pubblicare nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica Italianafermi restando i poteri di ordinanza deglienti proprietari di cui all'articolo 6possono essere escluse daltransito su talune autostradeo tratti di esseanche altredeterminate categorie di veicoli o trasportiqualora le esigenzedella circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicolidestinati a servizi pubblici di lineail provvedimento èadottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quelliappartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con ilMinistro della difesa.

6. E' vietata lacircolazione di pedoni e animalieccezion fatta per le aree diservizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possonocircolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenzaè consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere ipunti per le richieste di soccorso.

7. Sulle carreggiatesulle rampesugli svincolisulle aree di servizio o di parcheggio ein ogni altra pertinenza autostradale è vietato:

a) trainare veicoli chenon siano rimorchi;

b) richiedere oconcedere passaggi;

c) svolgere attivitàcommerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sonoconsentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzatedall'ente proprietario;

d) campeggiaresalvoche nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilitodall'ente proprietario o concessionario.

8. Nelle zone attiguealle autostrade o con esse confinanti è vietatoanche a chisia munito di licenza o di autorizzazionesvolgere attivitàdi propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attivitàcommerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostradestesse.

9. Nelle aree diservizio e di parcheggiononché in ogni altra pertinenzaautostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per untempo superiore alle ventiquattro oread eccezione che nei parcheggiriservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altrearee analogamente attrezzate.

10. Decorso il termineindicato al comma 9il veicolo può essere rimossocoattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159

11. Gli organi dipolizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta cheper il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersiabbandonatinonché al loro trasporto in uno dei centri diraccolta autorizzati a norma dell'articolo 15 del decreto delPresidente della Repubblica 10 settembre 1982n. 915 (1). Per talioperazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'enteproprietario.

12. Il soccorsostradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti ealle imprese autorizzatianche preventivamentedall'enteproprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e dipolizia.

13. Chiunque viola ledisposizioni del comma 2lettere e) ed f)è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecinquecentomila a lire duemilioni.

14. Chiunque viola ledisposizioni del comma 7lettere a)b) e d)è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecinquantamila a lire duecentomilasalvo l'applicazione delle normedella legge 28 marzo 1991n.112 (2).

15. Chiunque viola ledisposizioni dei commi 7lettera c)e 8 è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecinquecentomila a lire duemilioni. Dalla detta violazione consegue lasanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo delveicolo per giorni sessantasecondo le disposizioni di cui al capoIsezione IIdel titolo VI.

16. Chiunque viola lealtre disposizioni del presente articolo è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecinquantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda ledisposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da liretrentamila a lire centoventimila.

17. Accertate leviolazioni di cui ai commi 2 e 4gli organi di polizia impongono aiconducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostradadando lanecessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui alcomma 2lettere e) ed f)la norma si applica solo nel caso in cuinon sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dallepresenti norme.
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(1) Per il testo dell'art. 15del D.P.R. n. 915/1982 si veda in nota all'art. 159.
(2) La leggen. 112/1991 reca "Norme in materia di commercio su areepubbliche".

Art. 176  (Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sullestrade extraurbane principali)

1. Sulle carreggiatesulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'articolo 175comma 1è vietato:

a) invertire il sensodi marcia e attraversare lo spartitrafficoanche all'altezza deivarchinonché percorrere la carreggiata o parte di essa nelsenso di marcia opposto a quello consentito;

b) effettuare laretromarciaanche sulle corsie per la sosta di emergenzafattaeccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o diparcheggio;

c) circolare sullecorsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprenderela marcia;

d) circolare sullecorsie di variazione di velocità se non per entrare o usciredalla carreggiata.

2. E' fatto obbligo:

a) di impegnare lacorsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcianonchédi dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultimacorsia;

b) di impegnaretempestivamenteper uscire dalla carreggiatala corsia di destraimmettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suoinizio;

c) di segnalaretempestivamente nei modi indicati nell'articolo 154 il cambiamento dicorsia.

3. In occasione diarresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione dicodequalora la corsia per la sosta di emergenza manchi o siaoccupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente allacircolazione dei veicoli di polizia e di soccorsoi veicoli cheoccupano la prima corsia di destra devono essere disposti il piùvicino possibile alla striscia di sinistra.

4. In caso di ingorgo èconsentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solofine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso diuscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.

5. Sulle carreggiatesulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solofermarsifuorché in situazioni d'emergenza dovute a malesseredegli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo;in tali casiil veicolo deve essere portato nel più brevetempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza omancandoquestasulla prima piazzola nel senso di marciaevitando comunquequalsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

6. La sosta d'emergenzanon deve eccedere il tempo strettamente necessario per superarel'emergenza stessa e non devecomunqueprotrarsi oltre le tre ore.Decorso tale termine il veicolo può essere rimossocoattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175comma 10.

7. Fermo restando ildisposto dell'articolo 162durante la sosta e la fermata di notteincaso di visibilità limitatadevono sempre essere tenuteaccese le luci di posizionenonché gli altri dispositiviprescritti dall'articolo 153comma 5.

8. Qualora la naturadel guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per lasosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenzaoppure allorchéil veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositispazideve essere collocatoposteriormente al veicolo e alladistanza di almeno 100 m dallo stessol'apposito segnale mobile. Lostesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchinadi emergenzadi notte o in ogni altro caso di limitata visibilitàqualora siano inefficienti le luci di posizione.

9. Nelle autostrade concarreggiate a tre o più corsiesalvo diversa segnalazioneèvietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto mercila cuimassa a pieno carico supera le 5 ted ai conducenti di veicoli ocomplessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnarealtre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destrodella carreggiata.

10. Fermo restandoquando disposto dall'articolo 144 per la marcia per file parallele èvietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.

11. Sulle autostradeper il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggioi conducentiove previsto e segnalatodevono arrestarsi in corrispondenza delleapposite barriereeventualmente incolonnandosi secondo leindicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addettoe corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffevigenti.

12. I conducenti deiveicoli adibiti ai servizi dell'autostradapurché muniti dispecifica autorizzazione dell'ente proprietariosono esentatiquando sussistano effettive esigenze di serviziodall'osservanzadelle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:

a) la manovra diinversione del senso di marcia;

b) la marcialaretromarcia e la sosta in banchina di emergenza;

c) il traino deiveicoli in avaria.

13. I conducenti di cuial comma 12nell'effettuare le manovreche devono essere eseguitecon la massima prudenza e cauteladevono tenere in funzione suiveicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a lucegialla lampeggiante.

14. Sono esoneratidall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti aservizi di poliziaantincendio e delle autoambulanzeche tengano infunzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luceblu lampeggiante.

15. Il personale inservizio sulle autostrade e loro pertinenze è esoneratoincaso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportunecauteledall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.

16. Per l'utente diautostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entratao che impegnigli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo insuo possessoil pedaggio da corrispondere è calcolato dallapiù lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo.All'utente ä data la facoltà di prova in ordine allastazione di entrata.

17. Chiunque transitasenza fermarsi in corrispondenza delle stazionicreando pericolo perla circolazione nonché per la sicurezza individuale ecollettivaovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eluderein tutto o in parte il pagamento del pedaggioè soggettosalvo che il fatto costituisca reatoalla sanzione amministrativadel pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

18. Parimenti ilconducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola conla revisione prevista dall'articolo 80ovvero che non l'abbiasuperata con esito favorevoleè soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lireottocentomila. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicoloche verrà restituito al conducenteproprietario o legittimodetentoreovvero a persona delegata dal proprietariosolo dopo laprenotazione per la visita di revisione. Si applicano le normedell'articolo 214.

19. Chiunque viola ledisposizioni del comma 1lettera a)quando il fatto sia commessosulle carreggiatesulle rampe o sugli svincoliè punito conl'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da lire duecentomila alire unmilione.

20. Chiunque viola ledisposizioni del comma 1lettere b)c) e d)e dei commi 6 e 7 èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire cinquecentomila a lire duemilioni.

21. Chiunque viola lealtre disposizioni del presente articolo è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomilaa lire quattrocentomila .

22. Dall'accertamentodel reato per la violazione del divieto di cui al comma 1letteraa)consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesisecondo le disposizioni di cui al capo IIsezione IIdel titolo VI.Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1lettere c) e d)alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente diguida per un periodo da due a sei mesi.

 

 

Art. 177   (Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizidi polizia o antincendio e delle autoambulanze)

1. L'uso deldispositivo acustico supplementare di allarme equalora i veicoli nesiano munitianche del dispositivo supplementare di segnalazionevisiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducentidegli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia oantincendioa quelli delle autoambulanze e veicoli assimilatiadibiti al trasporto di plasma ed organisolo per l'espletamento diservizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devonoavere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio daparte della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolatigli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente lavia libera ai veicoli suddetti.

2. I conducenti deiveicoli di cui al comma 1nell'espletamento di servizi urgenti diistitutoqualora usino congiuntamente il dispositivo acusticosupplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a lucelampeggiante blunon sono tenuti a osservare gli obblighii divietie le limitazioni relativi alla circolazionele prescrizioni dellasegnaletica stradale e le norme di comportamento in genereadeccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispettocomunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovisulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1o sulle stradeadiacenti in prossimità degli sbocchi sulla primaappenaudito il segnale acustico supplementare di allarmeha l'obbligo dilasciare libero il passo ese necessariodi fermarsi. E' vietatoseguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione dimarcia.

4. Chiunqueal difuori dei casi di cui al comma 1fa uso dei dispositivisupplementari ivi indicati è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lirequattrocentomila.

5. Chiunque viola ledisposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila alire duecentomila.

 



Art. 178   (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli nonmuniti di cronotachigrafo)

1. I librettiindividualigli estratti del registro di servizio e le copiedell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibitiper il controlloagli organi di polizia stradale di cui all'articolo12.

2. I librettiindividuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cuial regolamento devono essere esibitiper il controlloai funzionaridella Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato dellavoro.

3. Il conducente chesupera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausaentro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodidi riposo prescritti ovvero è sprovvisto del librettoindividuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio odella copia dell'orario di servizio di cui al regolamento èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire centomila a lire quattrocentomila. La stessa sanzione si applicaagli altri membri dell'equipaggio che non osservano le detteprescrizioni.

4. Chiunque non ha consé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individualedi controllo o l'estratto del registro di servizio o copiadell'orario di servizio è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila alire duecentomilasalvo che il fatto costituisca reato.

5. Per le violazionialle norme di cui al presente articolo l'impresada cui dipende illavoratore al quale la violazione si riferisceè obbligata insolido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.

6. L'impresa chenell'esecuzione dei trasportinon osserva le disposizioni contenutenel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detienescadutiincompleti o alterati è soggetta alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lireottocentomila per ciascun dipendente cui la violazione si riferiscesalvo che il fatto costituisca reato.

7. Nel caso di ripetuteinadempienzetenuto conto anche della loro entità efrequenzal'impresa che effettua trasporto di persone in servizionon di linea o di cose incorre nella sospensioneper un periodo dauno a tre mesidell'autorizzazione al trasporto riguardante ilveicolo cui le infrazioni si riferiscono sea seguito di diffida daparte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine ditrenta giorni la sua posizionenon vi abbia provveduto.

8. Qualora l'impresamalgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7sia recidivaanche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasportoincorrenella revoca dell'autorizzazione al trasporto.

9. Le stesse sanzionisi applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone inservizio di linea.

1O. Le sanzioni dellasospensione e delle revocadi cui ai commi 78 e 9sono adottatedall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

11. Contro iprovvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entrotrenta giorni al Ministro dei trasportiil quale decide entrosessanta giorni.

 



Art. 179     (Cronotachigrafo)

1. I veicoli devonocircolare provvisti di cronotachigrafocon le caratteristiche e lemodalità d'impiego stabilite nel regolamento CEE n. 3821/85(1)nei casi previsti dal regolamento stesso.

2. Chiunque circola conun autoveicolo non munito di cronotachigrafonei casi in cui esso èprevistoovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafoavente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nelregolamento o non funzionanteoppure non inserisce il foglio diregistrazioneè soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. Lasanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso chel'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione delcronotachigrafo.

3. Il titolare dellalicenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette incircolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativifogli di registrazioneovvero con cronotachigrafo manomesso oppurenon funzionanteè soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.

4. Qualora sianoaccertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui alcomma 3l'ufficio provinciale della Direzione generale dellaM.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione dellalicenza o autorizzazionerelativa al veicolo con il quale leviolazioni sono state commesseper la durata di un anno. Lasospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5. Se il conducente delveicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza odell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessapersonale sanzioni previste sono applicate una sola volta nellamisura stabilita per la sanzione più grave.

6. Per le violazioni dicui al comma 3le violazioni accertate devono essere comunicateall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

7. Ferma restandol'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedentiilfunzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolocon cronotachigrafo mancantemanomesso o non funzionante diffida ilconducente con annotazione sul verbale a regolarizzare lastrumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora ilconducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non sianola stessa personail predetto termine decorre dalla data diricezione della notifica del verbaleda effettuare al piùpresto.

8. Decorso inutilmenteil termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7durante iquali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n.3821/85è dispostoin caso di circolazione del veicoloilfermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituitodopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta dicircolazione.

9. Alla violazione dicui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesisecondo le norme del capo Isezione IIdel titolo VI.

10. Gli articoli 1516e 20 della legge 13 novembre 1978n.727 (2)sono abrogati. Per lerestanti norme della legge 13 novembre 1978n.727e successivemodificazionisi applicano le disposizioni del titolo VI. Nel casodi accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e3il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale perle necessarie verifiche del ripristino della regolarità difunzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.

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[ 1) Il regolamenton. 3821/85/CEErelativo all'apparecchio di controllo nel settore deitrasporti su stradaè stato pubblicato nella GazzettaUfficiale delle Comunità europee n. L370 del 31 dicembre 1985e successivamente modificato dal regolamento n. 3314/90/CEEpubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n.L353 del 17 dicembre 1990. Il testo dell'art. 16 del citatoregolamento è il seguente: "Art. 16": 1. In caso diguasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchioil datore dilavoro deve farlo riparare da un installatore in una officinaautorizzataappena le circostanze lo consentono. Se il ritorno allasede può essere effettuato solo dopo un periodo superiore auna settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazionedel funzionamento difettosola riparazione deve essere effettuatadurante il percorso. Gli stati membri possono prevedere nel quadrodelle disposizioni di cui all'articolo 19la facoltà per leautorità competenti di vietare l'uso del veicolo per i casi incui non si ripari il guasto o il funzionamento difettoso allecondizioni sopra stabilite. 2. Durante il periodo del guasto o delfunzionamento difettoso dell'apparecchioi conducenti devonoriportare le indicazioni relative ai gruppi di tempinella misura incui non sono più correttamente registrati dall'apparecchiosul foglio o sui fogli di registrazioneoppure su un foglio ad hocda accludere al foglio di registrazione".
2) Si riporta iltesto degli articoli 1516 e 20 della legge n. 727/1978 (Attuazionedel regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970e successivemodificazioni e integrazionirelativo alla istituzione di unospeciale apparecchio di misura destinato al controllo di impieghitemporali nel settore dei trasporti su strada)abrogati dal presentecodice: "Art. 15. - Chiunque circola con veicoli sprovvistineicasi prescrittidi cronotachigrafi CEE e dei relativi fogli diregistrazioneè soggettoper ogni veicolo cui la violazionesi riferiscealla sanzione amministrativa del pagamento di una sommada lire settantacinquemila a lire centocinquantamila". "Art16. - Il datore di lavoroche mette in circolazione veicoli senzache siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 15 delregolamento (CEE) n. 1463/70è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a liresessantamila. Alla stessa sanzione amministrativa sono soggetti anchei membri dell'equipaggio che circolano in violazione degli obblighidi cui all'articolo 15 del predetto regolamento CEE. Le sanzioni dicui ai precedenti commi sono raddoppiate nel caso che l'infrazioneriguardi i sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo". "Art.20. - Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sonoapplicate con l'osservanza delle disposizioni previsti negli articolida 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975n. 706. Il rapporto previstodall'articolo 7 della predetta legge deve essere presentato:

    - alla prefetturaper le violazioni di cui agli articoli 151718 e 19 dellapresente legge;

- agli ufficiprovinciali metrici e del saggio dei metalli preziosiper leviolazioni di cui agli articoli 121314 e 16. è fatta salval'applicazione della legge penaleove i fatti che concretano leinfrazioni di cui ai precedenti articoli costituiscano reato".]

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Art. 180     (Possesso dei documenti di circolazione e diguida)

1. Per poter circolarecon veicoli a motore il conducente deve avere con sé iseguenti documenti:

a) la carta dicircolazione o il certificato di idoneità tecnica allacircolazione del veicolo;

b) la patente di guidavalida per la corrispondente categoria del veicolo;

c) l'autorizzazione perl'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria delveicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b)nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato diassicurazione obbligatoria.

2. La persona che fungeda istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con séla patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuolaguida deve aver con sé anche l'attestato di qualificaprofessionale di cui all'articolo 123comma 7.

3. Il conducente devealtresìavere con sé l'autorizzazione o la licenzaquando il veicolo è impiegato in uno degli usi previstidall'articolo 82.

4. Quando l'autoveicolosia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta dicircolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di provail conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione.

5. Il conducente deveavere con sé il certificato di abilitazione professionale e ilcertificato di idoneitàquando prescritti.

6. Il conducente diciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneitàtecnica del veicolo e un documento di riconoscimento.

7. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila alire duecentomila. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione èda lire trentamila a lire centoventimila.

8. Chiunque senzagiustificato motivo non ottempera all'invito della autorità dipresentarsientro il termine stabilito nell'invito medesimoaduffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti aifini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dalpresente codiceè soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

 



Art. 181   (Esposizione dei contrassegni per la circolazione)

1. E' fatto obbligo diesporre sugli autoveicoli e motoveicoliesclusi i motociclinellaparte anteriore o sul vetro parabrezzail contrassegno attestante ilpagamento della tassa automobilistica e quello relativoall'assicurazione obbligatoria.

2. I conducenti dimotocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1purché abbiano con sé i contrassegni stessi.

3. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lirecentoventimila. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo180.

 

 

Art. 182 (Circolazione dei velocipedi)

1. I ciclisti devonoprocedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni dellacircolazione lo richiedano ecomunquemai affiancati in numerosuperiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devonosempre procedere su unica fila salvo che uno di essi sia minore dianni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

2. I ciclisti devonoavere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrioalmeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento divedere liberamente davanti a séai due lati e compiere con lamassima libertàprontezza e facilità le manovrenecessarie.

3. Ai ciclisti èvietato trainare veicolisalvo nei casi consentiti dalle presentinormecondurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devonocondurre il veicolo a mano quandoper le condizioni dellacircolazionesiano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In talcaso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza ela comune prudenza.

5. E' vietatotrasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non siaappositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia alconducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni dietàopportunamente assicurato con le attrezzaturedi cuiall'articolo 68comma 5.

6. I velocipediappositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altrepersone oltre al conducente devono essere condottise a piùdi due ruote simmetrichesolo da quest'ultimo.

7. Sui veicoli di cuial comma 6 non si possono trasportare più di quattro personeadulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasportocontemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.

8. Per il trasporto dioggetti e di animali si applica l'articolo 170.

9. I velocipedi devonotransitare sulle piste loro riservate quando esistonosalvo ildivieto per particolari categorie di essicon le modalitàstabilite nel regolamento.

10. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lirecentoventimila. La sanzione è da lire cinquantamila a lireduecentomila quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

 

Art. 183 (Circolazione dei veicoli a trazione animale)

1. Ogni veicolo atrazione animale deve essere guidato da un conducente che non devemai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantementeil controllo degli animali.

2. Un veicolo adibitoal trasporto di persone o di cose non può essere trainato dapiù di due animali se a due ruote o da più di quattrose a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.

3. I veicoli adibiti altrasporto di cosequando devono superare forti pendenze o per altrecomprovate necessitàpossono essere trainati da un numero dianimali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazionedell'ente proprietario della strada. Nei centri abitatil'autorizzazione ä rilasciata in ogni caso dal sindaco.

4. I veicoli trainatida più di tre animali devono avere due conducenti.

5. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lirecentoventimila.

 



Art. 184  (Circolazione degli animalidegli armenti e delle greggi)

1. Per ogni due animalida tiroquando non siano attaccati ad un veicoloda soma o dasellae per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno unconducenteil quale deve avere costantemente il controllo deimedesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per lacircolazione.

2. La disposizione delcomma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoligruppia meno che la strada attraversi una zona destinata alpascolosegnalata con gli appositi segnali di pericolo.

3. Nelle ore e nei casiprevisti dall'articolo 152ad eccezione per le stradesufficientemente illuminate o interne ai centri abitatii conducentidevono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti inorizzontale luce arancione in tutte le direzioniesposto in modo cherisulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parteposteriore.

4. A tergo dei veicolia trazione animale possono essere legati non più di dueanimali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3.Tuttavia nei casi previsti dall'articolo 152 tali animali nondovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per iveicolo a cui sono legati.

5. Gli armentilegreggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano sustrada devono essere condotti da un guardiano fino al numero dicinquanta e da non meno di due per un numero superiore.

6. I guardiani devonoregolare il transito degli animali in modo che resti libera sullasinistra almeno la metà della carreggiata. Sonoaltresìtenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori alnumero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare laregolarità della circolazione.

7. Le moltitudini dianimali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade edinottedevono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro;ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione cheproietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioniespostoin modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quellaposteriore.

8. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila alire duecentomila.



Art. 185  (Circolazione e sosta delle autocaravan)

1. I veicoli di cuiall'articolo 54comma 1lettera m)ai fini della circolazionestradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previstinegli articoli 6 e 7sono soggetti alla stessa disciplina previstaper gli altri veicoli.

2. La sosta delleautocaravandove consentitasulla sede stradalenon costituiscecampeggioattendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sulsuolo salvo che con le ruotenon emette deflussi proprisalvoquelli del propulsore meccanicoe non occupa comunque la sedestradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolomedesimo.

3. Nel caso di sosta oparcheggio a pagamentoalle autocaravan si applicano tariffemaggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture inanaloghi parcheggi della zona.

4. E' vietato loscarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su stradeed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimentoigienico-sanitario.

5. Il divieto di cui alcomma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati diappositi impianti interni di raccolta.

6. Chiunque viola ledisposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lirequattrocentomila.

7. Nel regolamento sonostabiliti i criteri per la realizzazionelungo le strade eautostradenelle aree attrezzate riservate alla sosta e alparcheggio delle autocaravan e nei campeggidi impiantiigienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acquechiare e lurideraccolti negli appositi impianti interni di dettiveicolile tariffe per l'uso degli impianti igienico- sanitarinonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni dianaloghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori el'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogniimpianto.

8. Con decreto delMinistro della sanitàdi concerto con il Ministrodell'ambientesono determinate le caratteristiche dei liquidi edelle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residuiorganici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impiantiigienico-sanitari di cui al comma 4.

 



Art. 186  (Guida sotto l'influenza dell'alcool)

1. E' vietato guidarein stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.

2. Chiunque guida instato di ebbrezza è punitoove il fatto non costituisca piùgrave reatocon l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lirecinquecentomila a lire duemilioni. All'accertamento del reatoconsegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente da quindici giorni a tre mesiovvero da un mese a seimesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corsodi un annoai sensi del capo IIsezione IIdel titolo VI.

3. Il veicoloqualoranon possa essere guidato da altra persona idoneapuò esserefatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino allapiù vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietarioo gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

4. In caso di incidenteo quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo sitrovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenzadell'alcoolgli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti eprocedure determinati dal regolamento.

5. Qualoradall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tassoalcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamentol'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dellaapplicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

6. In caso di rifiutodell'accertamento di cui al comma 4il conducente è punitosalvo che il fatto costituisca più grave reatocon l'arrestofino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lireduemilioni.

 

Art. 187   (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti)

1. E'vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichicacorrelata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. In caso di incidenteo quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducentedel veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanzestupefacenti o psicotropegli agenti di polizia stradale di cuiall'articolo 12fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dallaleggehanno facoltà di accompagnare il conducente presso lestrutture pubbliche di cui all'articolo 2comma 1lettera b)deldecreto ministeriale 12 luglio 1990n. 186per il prelievo dicampioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica epsichica sarà accertato con le modalità stabilite condecreto del Ministro della sanitàdi concerto con i Ministridell'interno e dei lavori pubblici. Copia del referto sanitariopositivo deve essere tempestivamente trasmessaa cura dell'organo dipolizia che ha proceduto agli accertamential prefetto del luogodella commessa violazione per gli eventuali provvedimenti dicompetenza.

3. Il prefettosullabase della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 2ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensidell'articolo 119 e può disporrein via cautelarelasospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame direvisioneche deve avvenirecomunquenel termine indicato dalregolamento.

4. Si applicano ledisposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 186.

5. In caso di rifiutodell'accertamento di cui al comma 2il conducente è punitosalvo che il fatto costituisca più grave reatocon l'arrestofino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lireduemilioni.

 

Art. 188   (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide)

1. Per la circolazionee la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli entiproprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenereapposite strutturenonché la segnaletica necessariaperconsentire ed agevolare la mobilità di essesecondo quantostabilito nel regolamento.

2. I soggettilegittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sonoautorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limitideterminati dal regolamento e con le formalità nel medesimoindicate.

3. I veicoli alservizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sonotenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati insosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

4. Chiunque usufruiscedelle strutture di cui al comma 1senza avere l'autorizzazioneprescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprioè soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecentomila a lire quattrocentomila.

5. Chiunque usa dellestrutture di cui al comma 1pur avendone dirittoma non osservandole condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dalcomma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamentodi una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.



Art. 189   (Comportamento in caso di incidente)

1. L'utente dellastradain caso di incidente comunque ricollegabile al suocomportamentoha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenzaoccorrente a coloro cheeventualmenteabbiano subito danno allapersona.

2. Le persone coinvoltein un incidente devono porre in atto ogni misura idonea asalvaguardare la sicurezza della circolazione ecompatibilmente contale esigenzaadoperarsi affinché non venga modificato lostato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delleresponsabilità.

3. Ove dall'incidentesiano derivati danni alle sole cosei conducenti e ogni altro utentedella strada coinvolto devono inoltreove possibileevitareintralcio alla circolazionesecondo le disposizioni dell'articolo161. Gli agenti in servizio di polizia stradalein tali casidispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazionesalva soltanto l'esecuzionecon assoluta urgenzadegli eventualirilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso iconducenti devonoaltresìfornire le proprie generalitànonché le altre informazioni utilianche ai fini risarcitorialle persone danneggiate ose queste non sono presenticomunicareloro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunquenellecondizioni di cui al comma 1non ottempera all'obbligo di fermarsiin caso di incidentecon danno alle sole coseè soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lireduecentomila a lire ottocentomila.

6. Chiunquenellecondizioni di cui al comma 1in caso di incidente con danno allepersonenon ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con lareclusione fino a quattro mesi. Il conducente che si sia dato allafuga è in ogni caso passibile di arresto. Si applica lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente diguida da tre mesi ad un annoai sensi del capo IIsezione IIdeltitolo VI.

7. Chiunquenellecondizioni di cui al comma 1non ottempera all'obbligo di prestarel'assistenza occorrente alle persone ferite è punito con lareclusione fino a dodici mesi e con la multa fino a lire duemilioni.

8. Il conducente che sifermi eoccorrendopresti assistenza a coloro che hanno subitodanni alla personamettendosi immediatamente a disposizione degliorgani di polizia giudiziariaquando dall'incidente derivi ildelitto di omicidio colposo o di lesioni personali colposenon èsoggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

9. Chiunque nonottempera alle disposizioni di cui ai commi 23 e 4 èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire centomila a lire quattrocentomila.

 

 Art. 190   (Comportamento dei pedoni)

1. I pedoni devonocircolare sui marciapiedisulle banchinesui viali e sugli altrispazi per essi predisposti; qualora questi manchinosiano ingombriinterrotti o insufficientidevono circolare sul margine dellacarreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causareil minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centriabitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto aquello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marciae sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoliquando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Damezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgereai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centriabitatiprive di illuminazione pubblicaè fatto obbligo dimarciare su unica fila.

2. I pedoniperattraversare la carreggiatadevono servirsi degli attraversamentipedonalidei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi nonesistonoo distano più di cento metri dal punto diattraversamentoi pedoni possono attraversare la carreggiata solo insenso perpendicolarecon l'attenzione necessaria ad evitaresituazioni di pericolo per sé o per altri.

3. E' vietato ai pedoniattraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietatoattraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamentipedonaliqualora esistanoanche se sono a distanza superiore aquella indicata nel comma 2.

4. E' vietato ai pedonisostare o indugiare sulla carreggiatasalvo i casi di necessità;èaltresìvietatosostando in gruppo suimarciapiedisulle banchine o presso gli attraversamenti pedonalicausare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che siaccingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista diattraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. E' vietato ai pedonieffettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agliautobusfiloveicoli e tram in sosta alle fermate.

7. Le macchine per usodi bambini o di persone invalideanche se asservite da motoreconle limitazioni di cui all'articolo 46possono circolare sulle partidella strada riservate ai pedoni.

8. La circolazionemediante tavolepattini od altri acceleratori di andatura ävietata sulla carreggiata delle strade.

9. E' vietatoeffettuare sulle carreggiate giochiallenamenti e manifestazionisportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni èvietato usare tavolepattini od altri acceleratori di andatura chepossano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lirecentoventimila.

 

Art. 191    (Comportamento dei conducenti nei confronti deipedoni)

1. Quando il trafficonon è regolato da agenti o da semaforii conducenti devonodare la precedenzarallentando e all'occorrenza fermandosiaipedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducentiche svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso sitrova un attraversamento pedonale devono dare la precedenzarallentando e all'occorrenza fermandosiai pedoni che transitanosull'attraversamento medesimoquando ad essi non sia vietato ilpassaggio.

2. Sulle stradesprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentireal pedoneche abbia già iniziato l'attraversamento impegnandola carreggiatadi raggiungere il lato opposto in condizioni disicurezza.

3. I conducenti devonofermarsi quando una persona invalida con ridotte capacitàmotorie o su carrozzellao munita di bastone biancoo accompagnatada cane guidao comunque altrimenti riconoscibileattraversa lacarreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque preveniresituazioni di pericolo che possano derivare da comportamentiscorretti o maldestri di bambini o di anzianiquando sia ragionevoleprevederli in relazione alla situazione di fatto.

4. Chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lirequattrocentomila.

 

Art. 192    (Obblighi verso funzionariufficiali e agenti)

1. Coloro che circolanosulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionariufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi dipolizia stradalequando siano in uniforme o muniti dell'appositosegnale distintivo.

2. I conducenti deiveicoli sono tenuti ad esibirea richiesta dei funzionariufficialie agenti indicati nel comma 1il documento di circolazione e lapatente di guidase prescrittie ogni altro documento cheai sensidelle norme in materia di circolazione stradaledevono avere con sé.

3. I funzionariufficiali ed agentidi cui ai precedenti commipossono:

a) procedere adispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle normerelative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolomedesimo;

b) ordinare di nonproseguire la marcia al conducente di un veicoloqualora idispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumaticipresentino difetti o irregolarità tali da determinare gravepericolo per la propria e altrui sicurezzatenuto anche conto dellecondizioni atmosferiche o della strada;

c) ordinare aiconducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoliquandoquesti siano prescrittidi fermarsi o di proseguire la marcia conl'osservanza di specifiche cautele.

4. Gli organi dipolizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possonoper controllinecessari ai fini dell'espletamento del loro servizioformare postidi blocco ein tal casousare mezzi atti ad assicuraresenzapericolo di incidentiil graduale arresto dei veicoli che non sifermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Lecaratteristiche di detti mezzinonché le condizioni e lemodalità del loro impiegosono stabilite con decreto delMinistro dell'internodi concerto con i Ministri dei lavori pubblicie di grazia e giustizia.

5. I conducenti devonoottemperare alle segnalazioni che il personale militareanche noncoadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'articolo 12comma 1impartisce per consentire la progressione del convogliomilitare.

6. Chiunque viola gliobblighi di cui ai commi 123 e 5 è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lirequattrocentomila.

7. Chiunque viola ledisposizioni di cui al comma 4ove il fatto non costituisca piùgrave reatoè punito con l'arresto fino a tre mesi e conl'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila



Art. 193   (Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile)

1. I veicoli a motoresenza guida di rotaiecompreso i filoveicoli e i rimorchinonpossono essere posti in circolazione sulla strada senza la coperturaassicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sullaresponsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque circolasenza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lirequattromilioni.

3. La sanzioneamministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quandol'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso iterzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi altermine di cui all'articolo 1901 (1)secondo commadel codicecivile.

4. Si applicano gliarticoli 13comma terzo e 21comma primodella legge 24 novembre1981n. 689 (2).
____________

(1) Si riporta l'art. 1901secondo commadel codice civile: "Se alle scadenze convenute ilcontraente non paga i premi successivil'assicurazione resta sospesadalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello dellascadenza".
(2) Il testo dell'art. 13comma 3della legge n.689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente: "èsempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante postoin circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato ildocumento di circolazione". Il testo dell'art. 21comma 1della citata legge n. 689/1981 è il seguente: "Quando èaccertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24dicembre 1969n. 990è sempre disposta la confisca delveicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui èingiunto il pagamentose entro il termine fissato conl'ordinanza-ingiunzione non viene pagatooltre alla sanzionepecuniaria applicataanche il premio di assicurazione per almeno seimesi".

 

TITOLOVI

DEGLIILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE DELLE RELATIVE SANZIONI

 

CapoI - Degli illeciti e delle relative sanzioni

Sezione I- Degli illeciti amministrativi  importanti sanzioniamministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime

Art. 194   (Disposizioni di carattere generale)

1.In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da unadeterminata violazione consegua una sanzione amministrativapecuniariasi applicano le disposizioni generali contenute nellesezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981n.689 [Lalegge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale]salve lemodifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.


Art. 195    (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1.La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di unasomma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissatodalla singola normasempre entro il limite minimo generale di liretrentamila ed il limite massimo generale di lire quattromilioni. Talelimite massimo generale può essere superato solo quando sitratti di sanzioni proporzionaliovvero di più violazioni aisensi dell'articolo 198ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cuial comma 3.

2.Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissatadal presente codicetra un limite minimo ed un limite massimosi hariguardo alla gravità della violazioneall'opera svoltadall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dellaviolazionenonché alla personalità del trasgressore ealle sue condizioni economiche.

3.La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie èaggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazioneaccertata dall'ISTATdell'indice dei prezzi al consumo per lefamiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei dueanni precedenti. All'uopoentro il 1 dicembre di ogni biennioilMinistro di grazia e giustiziadi concerto con i Ministri deltesorodei lavori pubblicidei trasporti e per i problemi dellearee urbanefissaseguendo i criteri di cui soprai nuovi limitidelle sanzioni amministrative pecuniarieche si applicano dal 1gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quellimassimi di cui al comma 1.

 

Art. 196   (Principio di solidarietà)

1.Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniariail proprietario del veicolooin sua vecel'usufruttuariol'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolodi locazione finanziariaè obbligato in solido con l'autoredella violazione al pagamento della somma da questi dovutase nonprova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la suavolontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 rispondesolidalmente il locatario eper i ciclomotoril'intestatario delcontrassegno di identificazione.

2.Se la violazione è commessa da persona capace di intendere edi volerema soggetta all'altrui autoritàdirezione ovigilanzala persona rivestita dell'autorità o incaricatadella direzione o della vigilanza è obbligatain solido conl'autore della violazioneal pagamento della somma da questi dovutasalvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3.Se la violazione è commessa dal rappresentante o daldipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione prividi personalità giuridica o comunque da un imprenditorenell'esercizio delle proprie funzioni o incombenzela personagiuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore èobbligatoin solido con l'autore della violazioneal pagamentodella somma da questi dovuta.

4.Nei casi di cui ai commi 12 e 3chi ha versato la somma stabilitaper la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confrontidell'autore della violazione stessa.

Art. 197   (Concorso di persone nella violazione)

1.Quando più persone concorrono in una violazioneper la qualeè stabilita una sanzione amministrativa pecuniariaciascunasoggiace alla sanzione per la violazione previstasalvo che la leggedisponga diversamente.



Art. 198   (Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrativepecuniarie)

1. Salvo che sia diversamente stabilito dallaleggechi con una azione od omissione viola diverse disposizioni cheprevedono sanzioni amministrative pecuniarieo commette piùviolazioni della stessa disposizionesoggiace alla sanzione previstaper la violazione più grave aumentata fino al triplo.

2.In deroga a quanto disposto nel comma 1nell'ambito delle areepedonali urbane e nelle zone a traffico limitatoil trasgressore aidivieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti olimitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singolaviolazione.

 

Art. 199   (Non trasmissibilità dell'obbligazione)

1.L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativapecuniaria non si trasmette agli eredi.



Art. 200   (Contestazione e verbalizzazione delle violazioni)

1.La violazionequando è possibiledeve essere immediatamentecontestata tanto al trasgressore quanto alla persona che siaobbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

2.Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenenteanche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi sianoinserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.

3.Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore esepresentealla persona obbligata in solido.

4.Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio ocomando da cui dipende l'agente accertatore.



Art. 201   (Notificazione delle violazioni)

1.Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestatailverbalecon gli estremi precisi e dettagliati della violazione e conla indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazioneimmediatadeveentro centocinquanta giorni dall'accertamentoessere notificato all'effettivo trasgressore oquando questi non siastato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducentedi un veicolo a motoremunito di targaad uno dei soggetti indicatinell'articolo 196quale risulta dai pubblici registri alla datadell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deveessere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione.Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati siaidentificato successivamentela notificazione può essereeffettuata agli stessi entro centocinquanta giornidall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deveessere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.

2.Qualora la residenzala dimora o il domicilio del soggetto cui deveessere effettuata la notifica non siano notila notifica stessa nonè obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettuaagli altri soggetti di cui al comma 1.

3.Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicatinell'articolo 12dei messi comunali o di un funzionariodell'amministrazione che ha accertato la violazione con le modalitàpreviste dal codice di procedura civileovvero a mezzo della postasecondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.Comunquele notificazioni si intendono validamente eseguite quandosiano fatte alla residenzadomicilio o sede del soggettorisultantedalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoliistituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. odalla patente di guida del conducente.

4.Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico dichi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativapecuniaria.

5.L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazionea titolo disanzione amministrativa pecuniariasi estingue nei confronti delsoggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termineprescritto.

 

 

Art. 202  (Pagamento in misura ridotta)

1. Per le violazioniper le quali il presente codice stabilisce una sanzioneamministrativa pecuniariaferma restando l'applicazione delleeventuali sanzioni accessorieil trasgressore è ammesso apagareentro sessanta giorni dalla contestazione o dallanotificazioneuna somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

2. Il trasgressore puòcorrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipendel'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto correntepostaleoppurese l'Amministrazione lo prevedea mezzo di contocorrente bancario. All'uoponel verbale contestato o notificatodevono essere indicate le modalità di pagamentocon ilrichiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postaleoeventualmentesu quelli in conto corrente bancario.

3. Il pagamento inmisura ridotta non è consentito quando il trasgressore nonabbia ottemperato all'invito a fermarsi ovverotrattandosi diconducente di veicolo a motoresi sia rifiutato di esibire ildocumento di circolazionela patente di guida o qualsiasi altrodocumento cheai sensi delle presenti normedeve avere con sé;in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve esseretrasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.



Art. 203  (Ricorso al prefetto)

1. Il trasgressore ogli altri soggetti indicati nell'articolo 196nel termine di giornisessanta dalla contestazione o dalla notificazionequalora non siastato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui èconsentitopossono proporre ricorso al prefetto del luogo dellacommessa violazioneda presentarsi all'ufficio o comando cuiappartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi conraccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Il responsabiledell'ufficio o del comando indicati nel comma 1 è tenuto atrasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dal deposito odal ricevimento del ricorsocon la prova delle eseguitecontestazioni o notificazioninonché con ogni altro elementoutile alla decisioneanche se fornito dal ricorrente.

3. Qualoraneitermini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenutoil pagamento in misura ridottail verbalein deroga alledisposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981n.689 (*)costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metàdel massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese diprocedimento.


____________

[ * Il testo dell'art.17 della citata legge n. 689/1981 è il seguente: "Art.17 (Obbligazioni del rapporto). - Qualora non sia stato effettuatoil pagamento in misura ridottail funzionario o l'agente che haaccertato la violazionesalvo che ricorra l'ipotesi previstanell'art. 24deve presentare rapportocon la prova delle eseguitecontestazioni o notificazioniall'ufficio periferico cui sonodemandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenzarientra la materia alla quale si riferisce la violazione oinmancanzaal prefetto. Deve essere presentato al prefetto ilrapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico dellenorme sulla circolazione stradaleapprovato con decreto dalPresidente della Repubblica 15 giugno 1959n. 393dal testo unicoper la tutela delle stradeapprovato con regio decreto 8 dicembre1933numero 1740e dalla legge 20 giugno 1935n. 1349suiservizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delleregioni e negli altri casiper le funzioni amministrative ad essedelegateil rapporto è presentato all'ufficio regionalecompetente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunaliil rapporto è presentatorispettivamenteal presidentedella giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmentecompetente è quello del luogo in cui è stata commessala violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto alsequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informarel'autorità amministrativa competente a norma dei precedenticommiinviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto delPresidente della Repubblicasu proposta del Presidente delConsiglio dei Ministrida emanare entro centottanta giorni dallapubblicazione della presente leggein sostituzione del decreto delPresidente della Repubblica 13 maggio 1976n. 407saranno indicatigli uffici periferici dei singoli Ministeriprevisti nel primocommaanche per casi in cui leggi precedenti abbiano regolatodiversamente la competenza. Con il decreto indicato nel commaprecedente saranno stabilite le modalità relative allaesecuzione del sequestro previsto dall'art. 13al trasporto ed allaconsegna delle cose sequestratealla custodia ed alla eventualealienazione o distruzione delle stesse; sarà altresìstabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioniper lematerie di loro competenzaprovvederanno con legge nel termineprevisto dal comma precedente.
]

Art. 204  (Provvedimenti del prefetto)

1. Il prefettoesaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comandoaccertatorenonché il ricorso e i documenti allegatisentitigli interessati che ne abbiano fatta richiestase ritiene fondatol'accertamento emetteentro sessanta giorniordinanza motivata conla quale ingiunge il pagamento di una somma determinatanel limitenon inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singolaviolazionesecondo i criteri dell'articolo 195comma 2.L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificataall'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute alpagamento ai sensi del presente titolo. Oveinvecenon ritengafondato l'accertamentoil prefettonello stesso termineemetteordinanza motivata di archiviazione degli atticomunicandolaintegralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organoaccertatoreil quale ne da notizia ai ricorrenti.

2.L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativapecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deveessere effettuatoentro il termine di trenta giorni dallanotificazioneall'ufficio del registro o al diverso ufficio indicatonella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto ilpagamentoentro trenta giorni dalla sua effettuazionene dacomunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.

3.L'ordinanza-ingiunzionetrascorso il termine per il pagamento dellasanzione amministrativa pecuniariacostituisce titolo esecutivo perl'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

Art. 205  (Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria)

1. Control'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativapecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro iltermine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimentoo disessanta giorni dalla stessase l'interessato risiede all'estero.

2. Nei casi indicatidal comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civilenel testosostituito dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991n. 374 (a)l'opposizione è proposta innanzi al giudice di pace del luogodella commessa violazione. Resta ferma la competenza del pretorequando sia stata applicata una sanzione amministrativa accessoria.

3. Il giudizio diopposizione previsto dal comma 2 è regolato dalle disposizionidi cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981n.689(b).
____________

[ a) L'art. 17 della legge n. 374/1991(Istituzione del giudice di pace) sostituisce l'art. 7 del codice diprocedura civile con il seguente: "Art. 7 (Competenza delgiudice di pace). - Il giudice di pace è competente per lecause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinquemilioniquando dalla legge non sono attribuite alla competenza dialtro giudice. Il giudice di pace è altresì competenteper le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione diveicoli e di natantipurché il valore della controversia nonsuperi lire trenta milioni. Il giudice di pace è inoltrecompetentecon il limite di valore di cui al secondo commaper lecause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre1981n. 689salvo che la sanzione pecuniaria sia stata ancheapplicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma lacompetenza del pretore in funzione di giudice del lavoroe per lecause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza edassistenza obbligatorie.
E' competente qualunque ne sia il valore:

1) per le causerelative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanzestabilite dalla leggedai regolamenti o dagliusi riguardo alpiantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le causerelative alla misura ed alle modalità d'uso deiservizi dicondominio di case;

3) per le causerelative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti acivile abitazione in materia di immissionidi fumo o di caloreesalazionirumoriscuotimenti e simili propagazioni che superino lanormale tollerabilità.

4) per le cause diapposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75del testo unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica9 ottobre 1990n. 309".

 (b) Il testo degliarticoli 22 e 23 della citata legge 689/1981 è il seguente:"Art. 22 (Opposizione dell'ordinanza-ingiunzione). - Control'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che disponela sola confiscagli interessati possono proporre opposizionedavanti al pretore del luogo in cui è stata commessa laviolazioneentro il termine di trenta giorni dalla notifica delprovvedimento. Il termine è di sessanta giorni sel'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediantericorsoal quale è allegata l'ordinanza notificata. Ilricorso deve contenere altresìquando l'opponente non abbiaindicato un suo procuratorela dichiarazione di residenza o laelaborazione di domiciliole notificazioni al ricorrente vengonoeseguite mediante deposito in cancelleria. Quando è statonominato un procuratorele notificazioni e le comunicazioni nelcorso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo lemodalità stabilite dal codice di procedura civile.L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimentosalvo cheil pretoreconcorrendo gravi motividisponga diversamente conordinanza inoppugnabile". "Art. 23 (Giudizio diopposizione). - Il pretorese il ricorso è proposto oltre iltermine previsto dal primo comma dell'art. 22ne dichiaral'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione. Seil ricorso è tempestivamente propostoil pretore fissal'udienza di comparizione con decretosteso in calce al ricorsoordinando all'autorità che ha emesso il provvedimentoimpugnato di depositare in cancelleriadieci giorni prima dellaudienza fissatacopia del rapporto con gli atti relativiall'accertamentononché alla contestazione o notificazionedella violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificatia curadella cancelleriaall'opponente onel caso sia stato indicatoalsuo procuratoree all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Trail giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devonointercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 313del codice di procedura civile. L'opponente e l'autorità cheha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente;l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersianche di funzionari appositamente delegati. Se alla prima udienzal'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurrealcun legittimo impedimentoil pretorecon ordinanza ricorribileper cassazioneconvalida il provvedimento oppostoponendo a caricodell'opponente anche le spese successive all'opposizione. Nel corsodel giudizio il pretore disponeanche d'ufficioi mezzi di provache ritiene necessari e può disporre la citazione di testimonianche senza la formulazione di capitoli. Appena terminatal'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusionied a procedere nella stessa udienza alla discussione della causapronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura deldispositivo. Tuttavia dopo la precisazione delle conclusioniilpretorese necessarioconcede alle parti un termine non superiore adieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causaall'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine perla discussione e la pronuncia della sentenza. Il pretore puòanche redigere e leggereunitamente al dispositivola motivazionedella sentenzache è subito dopo depositata in cancelleria. Atutte le notificazione e comunicazioni occorrenti si provveded'ufficio. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ognitassa e imposta. Con la sentenza il pretore può rigettarel'opposizioneponendo a carico dell'opponente le spese delprocedimento o accoglierlaannullando in tutto o in partel'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entitàdella sanzione dovuta. Il pretore accoglie l'opposizione quando nonvi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.La sentenza è inappellabile ma è ricorribile percassazione".]

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Art. 206  (Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Se il pagamento nonè effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 22 della legge24 novembre 1981n.689 (a)la riscossione delle somme dovute atitolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolatadall'articolo 27 della stessa legge 24 novembre 1981n.689 (b).

2. I ruoli per i titoliesecutivii cui proventi spettano allo Statosono predisposti dalprefetto competente per territorio della commessa violazione. Se iproventi spettano ad ente diversoi ruoli sono predisposti dalleamministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.

3. I ruoli di cui alcomma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente difinanza competenteil quale da in carico all'esattore il ruolo perla riscossione in unica soluzione.
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[ a) Peril testo dell'art. 22 della legge n. 689/1981 si veda in notaall'articolo 205.
b) Il testo dell'art. 27 della medesima legge689/1981 è il seguente: "Art. 27 (Esecuzione forzata). -Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22decorsoinutilmente il termine fissato per il pagamentol'autoritàche ha emesso l'ordinanza di ingiunzione procede alla riscossionedelle somme dovute in basa alle norme previste per la esazione dalleimposte direttetrasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza chelo dà in carico all'esattore per la riscossione in unicasoluzionesenza l'obbligo del non riscosso come riscosso. ècompetente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autoritàche ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattoridopo avertrattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto aquella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle sommeriscosseeffettuano il versamento delle somme medesime aidestinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delleprocedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se lasomma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decretopenale di condanna ai sensi dell'art. 24si procede alla riscossionecon l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.Salvo quanto previsto nell'art. 26in caso di ritardo nel pagamentola somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre adecorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile efino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. Lamaggioranza assorbe gli interessi eventualmente previsti dalledisposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenzadell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema diriscossione delle imposte dirette.
]

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Art. 207   (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE)

1. Quando con unveicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violatauna disposizione del presente codice da cui consegue una sanzioneamministrativa pecuniariail trasgressore è ammesso adeffettuare immediatamentenelle mani dell'agente accertatoreilpagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202. L'agentetrasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la sommariscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressorefacendo menzione delpagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressoremedesimo.

2. Qualora iltrasgressore non si avvalgaper qualsiasi motivodella facoltàprevista del pagamento in misura ridottaegli deve versareall'agente accertatorea titolo di cauzioneuna somma pari allametà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per laviolazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddettail trasgressore può fornire apposito documento fideiussorioche garantisca il pagamento delle somme dovute. Del versamento dellacauzione o del rilascio del documento fideiussorio è fattamenzione nel verbale di contestazione della violazione. L'una el'altro sono versati al comando od ufficio da cui l'accertatoredipende.

3. In mancanza delversamento della cauzione o della presentazione della garanzia di cuial comma 2viene disposto in via cautelare l'immediato ritiro dellapatente da parte dell'agente accertatore. In mancanza della patentesi applica il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non siastato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2e comunqueper unperiodo non superiore a sessanta giorni.

4. Le disposizioni delpresente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà deicittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.

 

Art. 208   (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. I proventi dellesanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dalpresente codice sono devoluti allo Statoquando le violazioni sianoaccertate da funzionariufficiali ed agenti dello Statononchéda funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie etranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioniprovince e comuniquando le violazioni siano accertate dafunzionariufficiali ed agentirispettivamentedelle regionidelleprovince e dei comuni.

2. I proventi di cui alcomma 1spettanti allo Statosono destinati:

a) al Ministero deilavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e lasicurezza stradalenella misura dell'ottanta per cento del totaleannuodefinito a norma dell'articolo 2lettera x)della legge 13giugno 1991n. 190 (1)per studiricerche e propaganda ai finidella sicurezza stradaleattuata anche attraverso il Centro dicoordinamento delle informazioni sul trafficosulla viabilitàe sulla sicurezza stradale (CCISS)istituito con legge 30 dicembre1988n.556 (2)per la redazione dei piani urbani di trafficoperfinalità di educazione stradale e per l'assistenza eprevidenza del personale della Polizia di Stato dell'Arma deicarabinieri e della Guardia di finanza;

b) alla Direzionegenerale della M.C.T.C. nella misura del venti per cento del totaleannuo sopra richiamatoper studi e ricerche sulla sicurezza delveicolo.

3. Il Ministro deilavori pubblicidi concerto con i Ministri del tesoro e deitrasportidetermina annualmente le quote dei proventi da destinarsialle suindicate finalità. Il Ministro del tesoro èautorizzato ad adottarecon propri decretile necessarie variazionidi bilancionel rispetto delle quote come annualmente determinate.

4. I proventi spettantiagli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalitàdi cui al comma 2nonché al miglioramento della circolazionesulle stradeal potenziamento e miglioramento della segnaleticastradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36allafornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di poliziastradale di loro competenza. Gli stessi enti determinano annualmentecon delibera della giuntale quote da destinarsi alle suindicatefinalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro deilavori pubblici; per i comuni la comunicazione è dovuta soloda quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

5. Il Ministro deltesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti leoccorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nellostato di previsione della spesa del Ministero dei lavoripubblici.
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[ 1) Il testo dell'art. 2comma1lettera x)della legge n.190/1991 (Delega al Governo per larevisione delle norme concernenti la disciplina della circolazionestradale) è il seguente: "1. Il codice della strada dovràessere informato alle esigenze di tutela della sicurezza stradale eai seguenti principi e criteri direttivi: a) - w) (omissis); x)determinazionenella misura del 5 per centodei proventi delleinfrazioni spettanti ad organi dello Stato da devolvere ai competentiorgani ministeriali per studiricerche e propaganda ai fini dellasicurezza stradaleper la redazione dei piani urbani di traffico eper finalità di educazione stradale; previsione che ilMinistero dei lavori pubblicidi concerto con il Ministero deitrasporti e del tesorodetermini annualmente le quote dei proventida destinare alle suddette finalità.
(2) La legge n.556/1988 converte in leggecon modificazioniil decreto-legge 4novembre 1988n. 465recante misure urgenti e straordinarie per larealizzazione di strutture turistichericettive e tecnologiche.]

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Art. 209    (Prescrizione)

1. La prescrizione deldiritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioniamministrative pecuniarie per violazioni previste dal presentecodice è regolata dall'articolo 28 della legge 24 novembre1981n.689 . [ L'art. 28 della citata legge 689/1981 è ilseguente: "Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere lesomme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge siprescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui èstata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione èregolata dalle norme del codice civile"].



Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie asanzioni amministrative pecuniarie


Art. 210  (Sanzioni amministrative accessorie a sanzioniamministrative pecuniarie in generale)

1. Quando le norme delpresente codice dispongono che ad una sanzione amministrativapecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniariaquest'ultima si applica di dirittosecondo le norme che seguono.

2. Le sanzioniamministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presentecodice si distinguono in:

a) sanzioni relative adobblighi di compiere una determinata attività o di sospendereo cessare una determinata attività

b) sanzioni concernentiil veicolo;

c) sanzioni concernentii documenti di circolazione e la patente di guida.

3. Nei casi in cui èprevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca delveicolonon è ammesso il pagamento in misura ridotta dellasanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbaledi contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefettodel luogo della commessa violazione entro dieci giorni.

4. Dallaintrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo disanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilitàdi qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla mortedell'obbligatosi estingue ogni procedura in corso per la suaesecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro dellacarta di circolazione o della patentel'organo competente dispone ildissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

 

Art. 211    (Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristinodello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive)

1. Nel caso in cui lenorme del presente codice dispongono che da una violazione conseguala sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghiovverol'obbligo di rimozione di opere abusivel'agente accertatore ne famenzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensidell'articolo 200 oin mancanzanella notificazione prescrittadall'articolo 201. Il verbale così redatto costituisce titoloanche per l'applicazione della sanzione accessoria.

2. Il ricorso alprefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende allasanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2dell'articolo 203. Nel caso di mancato ricorsol'ufficio o comandoda cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale alprefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3entrotrenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.

3. Il prefettonell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzionepecuniariagli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristinodei luoghi o di rimozione delle opere abusivenel termine fissato inrelazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato deiluoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancatoricorsol'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entrotrenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio ocomando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sottoil controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada.Eseguite le operel'ente proprietario della strada ne avverteimmediatamente il prefettoil quale emette ordinanza di estinzionedel procedimento per adempimento della sanzione accessoria.L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'enteproprietario della strada.

4. Ove il trasgressorenon compia nel termine le opere cui è obbligatoil prefettosu comunicazione dell'ente proprietario o concessionario dellastradada facoltà a quest'ultimo di compiere le operesuddette. Successivamente al compimentol'ente proprietariotrasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emetteordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titoloesecutivo ai sensi di legge.

5. Nell'ipotesi in cuiil prefetto non ritenga fondato l'accertamentol'ordinanza diarchiviazione si estende alla sanzione accessoria.

6. Nei casi diimmediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi diimpossibilità a provvedere da parte del trasgressorel'agenteaccertatore trasmettesenza indugioal prefetto il verbale dicontestazione. In tal caso il prefetto può disporrel'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'enteproprietariocon le modalità di cui al comma 4.

7. L'opposizionedicui all'articolo 205si estende alla sanzione accessoria.

 

Art. 212   (Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinataattività)

1. Nell'ipotesi in cuile norme del presente codice dispongono che da una violazioneconsegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o dicessare da una determinata attivitàl'agente accertatore nefa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensidell'articolo 200 o nella notificazione da effettuare secondol'articolo 201. Il verbale così redatto costituisce titoloanche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questaquando lecircostanze lo esiganodeve essere adempiuta immediatamentealtrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giornidal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto ilcontrollo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

2. Il ricorso alprefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende allasanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'articolo 203commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorsonell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria edella sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamentol'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

3. L'opposizioneprevista dall'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.

4. Quando iltrasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei terminidi cui al comma 1l'ufficio o comando summenzionato provvede alladenuncia del trasgressore per il reato di cui all'articolo 650 (*)del codice penale eprevia notifica al trasgressore medesimoprovvedecon i suoi agenti od organiall'esecuzione coattivadell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbaleche deveessere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le speseeventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico deltrasgressore ed al riguardo provvede il prefetto conordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

5. Ove trattasi diattività continuativa sottoposta dal presente codice adeterminate condizioniil trasgressore può successivamenteporre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presentaistanza all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questoaccertatoil venir meno degli impedimenticonsente a che l'attivitàsospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è datacomunicazione al prefetto.
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 (*) Testodell'art. 650 del codice penale: "Art.650 (Inosservanza deiprovvedimenti dell'Autorità). Chiunque non osserva unprovvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione digiustizia o di sicurezza pubblicao d'ordine pubblico o d'igieneèpunitose il fatto non costituisce un più grave reatoconl'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lirequattrocentomila. L'ammenda originaria fino a lire duemila èstata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della legge 12 luglio1961n. 603recante modificazioni al codice penale esuccessivamente quintuplicata dall'art. 113 della legge 24 novembre1981n. 689.]

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Art. 213   (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confiscaamministrativa)

1. Nell'ipotesi in cuiil presente codice prevede la sanzione acces soria della confiscaamministratival'organo di polizia che accerta la violazioneprovvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto dellaviolazione facendone menzione nel verbale di contestazione dellaviolazione.

2. L'organo di poliziache procede al sequestro fa rimuovere il veicolo e lo fa condurre inun apposito luogo di custodia secondo le modalità previste dalregolamento. Di ciò si fa menzione nel verbale dicontestazione della violazione. Sul veicolo è postasegnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalitàstabilite dal regolamento.

3. Avverso ilprovvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto aisensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorsoilsequestro è confermato. Nel caso di declaratoria diinfondatezza dell'accertamentol'ordinanza di archiviazione siestende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.

4. Chiunquedurante ilperiodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestrocircolaabusivamente con il veicolo stessoè punito con l'arresto dauno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lireottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente da uno a tre mesi.

5. Quando sianotrascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto dicui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso alprefetto quando questo non sia presentatoo dalla scadenza delperiodo prescritto di durata del sequestrosenza che sia statapresentata istanza di dissequestroil veicolo può esserevenduto secondo le modalità previste nel regolamento. Ilprezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniariase questa non è stata soddisfattanonché delle spese ditrasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale èrestituito all'avente diritto. Per le altre cose oggetto delsequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione.

6. La sanzionestabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene apersone estranee alla violazione amministrativa e l'uso puòessere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

7. Il provvedimento conil quale è stata disposta la confisca del veicolo ècomunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propriregistri.

 

Art. 214    (Fermo amministrativo del veicolo)

1. Nelle ipotesi in cuiil presente codice prevede la sanzione accessoria del fermoamministrativo del veicolol'organo di polizia che accerta laviolazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed afar ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodiasecondo lemodalità previste dal regolamento. Di ciò èfatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nelcaso di fermo amministrativo del ciclomotoreè ritirato ilcertificato di idoneità tecnicafacendone menzione nelverbale di contestazione.

2. Il veicolo èrestituito all'avente titolo oin caso di trasgressione commessa daminorenneai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenneappositamente delegataprevio pagamento delle spese di trasporto ecustodia.

3. Della restituzione èredatto verbale da consegnare in copia all'interessato.

4. Avverso ilprovvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammessoricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Quando il ricorsosia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazionel'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa larestituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.

6. Quando sia statapresentata opposizione ai sensi dell'articolo 205la restituzionenon può avvenire se non dopo il provvedimento della autoritàgiudiziaria che rigetta il ricorso.

7. E' sempre dispostoil fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cuia norma del presente codice è previsto il provvedimento disospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedonogli organi di polizia di cui all'articolo 12comma 1. Nelregolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguiredetta sanzione accessoria.

8. Chiunque circola conun ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo è soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecinquecentomila a lire duemilioni. Viene dispostainoltrelacustodia del veicolo in un deposito autorizzato.



Art. 215 (Sanzioneaccessoria della rimozione o blocco del veicolo)

1. Quandoai sensi delpresente codiceè prevista la sanzione amministrativaaccessoria della rimozione del veicoloquesta è operata dagliorgani di polizia che accertano la violazionei quali provvedono ache il veicolosecondo le norme di cui al regolamento di esecuzionesia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione dellasanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazionenotificato a termine dell'articolo 201.

2. I veicoli rimossi aisensi del comma 1 sono restituiti all'avente dirittoprevio rimborsodelle spese di interventorimozione e custodiacon le modalitàpreviste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applicail terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile.

3. Nell'ipotesi in cuiè consentito il blocco del veicoloquesto è dispostodall'organo di polizia che accerta la violazionesecondo le modalitàstabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fattamenzione nel verbale di contestazione notificato ai sensidell'articolo 201. La rimozione del blocco è effettuata arichiesta dell'avente dirittoprevio pagamento delle spese diinterventobloccaggio e rimozione del bloccosecondo le modalitàstabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il terzo commadell'articolo 2756 del codice civile [Testo dell'art. 2756terzocommadel codice civile: Il creditore può ritenere la cosasoggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suocredito e può anche venderla secondo le norme stabilite per lavendita del pegno].

4. Trascorsicentottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente lacontestazione della violazione e l'indicazione della effettuatarimozione o bloccosenza che il proprietario o l'intestatario deldocumento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comandoda cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il bloccoil veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalitàstabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazioneil ricavatoserve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versatanonché delle spese di rimozionedi custodia e di blocco.L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.

5. Avverso la sanzioneamministrativa accessoria della rimozione o blocco del veicolo èammesso ricorso al prefettoa norma dell'articolo 203.
 

 

Art. 216    (Sanzione accessoria del ritiro dei documenti dicircolazione della targa o della patente di guida)

1. Nell'ipotesi in cuiai sensi del presente codiceè stabilita la sanzioneamministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione odel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricoleo di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previsteovverodella targaovvero della patente di guidail documento èritiratocontestualmente all'accertamento della violazionedall'organo accertatore ed inviatoentro i cinque giorni successivial competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se sitratta della carta di circolazionedel certificato di idoneitàtecnica per le macchine agricoledelle autorizzazionilicenze odella targaovvero alla prefettura se si tratta della patente; lacompetenza territoriale di detti uffici è determinata conriferimento al luogo della commessa violazione. Il prefettocompetente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimentiadottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza deltrasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale dicontestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite lemodalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia.Nei casi di ritiro della targasi procede al fermo amministrativodel veicolo ai sensi dell'articolo 214.

2. La restituzione deldocumento può essere chiesta dall'interessato soltanto quandoha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione vieneeffettuata dagli enti di cui al comma 1previo accertamento delcompimento delle prescrizioni suddette. 3. Il ritiro e la successivarestituzione sono annotate nella carta di circolazione o nelcertificato di idoneità tecnica per le macchine agricoleonella patente.

4. Il ricorso alprefetto presentato ai sensi dell'articolo 203 si estende anche allasanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorsola sanzioneaccessoria è confermata. In caso di declaratoria diinfondatezza dell'accertamentoquesta si estende alla sanzioneaccessoria e l'interessato può chiedere immediatamenteall'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.

5. L'opposizione di cuiall'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunquedurante ilperiodo in cui il documento di circolazione è ritiratocircola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisceovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirataèpunito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lireduecentomila a lire ottocentomila.

 

Art. 217   (Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione)

1. Nell'ipotesi in cuiil presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensionedella validità della carta di circolazionequesta èritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione;del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione.L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazionelimitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolonel luogo di custodia indicato dall'interessatocon annotazione sulverbale di contestazione.

2. L'organo che haritirato la carta di circolazione la inviaunitamente a copia delverbalenel termine di cinque giorniall'ufficio provinciale dellaDirezione generale della M.C.T.C.chenei quindici giornisuccessiviemana l'ordinanza di sospensioneindicando il periodocui questa si estende. Tale periodonei limiti minimo e massimofissati dalla singola normaè determinato in relazione allagravità della violazione commessaall'entità del dannoapportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbeapportare. L'ordinanza è notificata all'interessato ecomunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giornoin cui il documento è ritiratoa norma del comma 1. Qualoral'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindicigiorniil titolare può ottenerne la restituzione da partedell'ufficio provinciale della Direzione generale dellaM.C.T.C..Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da unoStato esteroil competente ufficio della Direzione generale dellaM.C.T.C. ne sospende la validità ai fini della circolazionesul territorio nazionale per un determinato periodo con le stessemodalità. L'interdizione alla circolazione è comunicataall'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la cartadi circolazione e viene annotata sulla stessa.

3. Al termine delperiodo fissato la carta di circolazione viene restituitaall'interessato dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C..Della restituzione è data comunicazione al prefetto edall'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Lemodalità per la restituzione del documento agli stranieri sonostabilite nel regolamento.

4. Avverso l'ordinanzadi cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso alprefetto. Il prefettose ritiene fondato l'accertamentoapplica lasanzione accessoria; se lo ritiene infondatodispone l'immediatarestituzione.

5. L'opposizione di cuiall'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunquedurante ilperiodo di sospensione della carta di circolazionecircolaabusivamente con lo stesso veicolo è punito con l'arresto dauno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lireottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente da tre a dodici mesi.

 

Art. 218   (Sanzione accessoria della sospensione della patente)

1. Nell'ipotesi in cuiil presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente di guida per un periodo determinatola patente è ritirata dall'agente od organo di polizia cheaccerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbaledi contestazione della violazione. L'agente accertatore rilasciapermesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario acondurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessatocon annotazione sul verbale di contestazione.

2. L'organo che haritirato la patente di guida la inviaunitamente a copia delverbaleentro cinque giorni dal ritiroalla prefettura del luogodella commessa violazione. Il prefettonei quindici giornisuccessiviemana l'ordinanza di sospensioneindicando il periodocui si estende la sospensione stessa. Tale periodonei limiti minimoe massimo fissati nella singola normaè determinato inrelazione alla gravità della violazione commessa ed allaentità del danno apportatononché al pericolo chel'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza ènotificata immediatamente all'interessato e comunicata al competenteufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Essa èiscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dalgiorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanatanel termine di quindici giorniil titolare della patente puòottenerne la restituzione da parte della prefettura.

3. Quando le norme delpresente codice dispongono che la durata della sospensione dellapatente di guida è aumentata a seguito di piùviolazioni della medesima disposizione di leggel'organo di poliziache accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patenteconstata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensidel comma 1indicandoanche nel verbalela disposizione applicataed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applicaaltresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedentisospensioni risulti successivamentel'organo od ufficio che ne vienea conoscenza informa immediatamente il prefettoche provvede a normadel comma 2.

4. Al termine delperiodo di sospensione fissatola patente viene restituita dalprefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competenteufficio della Direzione generale della M.C.T.C.che la iscrive neipropri registri.

5. Avverso ilprovvedimento di sospensione della patente è ammessaopposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. Chiunquedurante ilperiodo di sospensione della validità della patentecircolaabusivamente è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e conl'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica lasanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

 

Art. 219  (Revoca della patente di guida)

1. Quandoai sensi delpresente codiceè prevista la revoca della patente di guidail provvedimento è emesso dal prefetto del luogo di residenzadel titolare della patente stessanei casi previsti dall'articolo130comma 1e dal prefetto del luogo della commessa violazionequando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativaaccessoria.

2. L'organol'ufficioo comandoche accerta l'esistenza di una delle condizioni per lequali la legge prevede la sanzione della revoca della patentenedàentro i cinque giorni successivicomunicazione al prefettoindicato nel comma 1. Questiprevio accertamento delle condizionipredetteemette l'ordinanza di revoca della patenteconl'intimazione all'intestatario di consegnarlaentro cinque giornidalla notifica dell'ordinanza stessaalla prefettura. Dell'ordinanzasi dà comunicazione all'ufficio competente della Direzionegenerale della M.C.T.C..

3. Avverso ilprovvedimento di revoca è ammesso ricorso al Ministro deitrasportientro venti giorni dalla comunicazione dell'ordi nanza dicui al comma 2. Il Ministro decide nei sessanta giorni successivi. Seil ricorso è accoltoil provvedimento stesso èrevocato e la patente è restituita all'interessato; larestituzione è comunicata al competente ufficio dellaDirezione generale della M.C.T.C..



CapoII - Degli illeciti penali

Sezione I - Disposizioni generali in tema di reati e relativesanzioni

Art. 220   (Accertamento e cognizione in tema di reati previsti dal presentecodice)

1. Per le violazioniche costituiscono reatol'agente od organo accertatore ètenutosenza ritardoa dare notizia del reato al pubblicoministeroai sensi dell'art.347 del codice di procedura penale.

2. La sentenza o ildecreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto delluogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di condannasono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.

3. Quando da unaviolazione prevista dal presente codice derivi un reato contro lapersonal'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblicoministeroai sensi del comma 1.

4. L'autoritàgiudiziariain tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazioneamministrativarimette gli atti all'ufficio o comando che hacomunicato la notizia di reatoperché si proceda contro iltrasgressore ai sensi delle disposizioni del Capo I del presentetitolo. In tali casi I termini ivi previsti decorrono dalla datadella ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.

 

Art. 221   (Connessione obiettiva con un reato)

1. Qualora l'esistenzadi un reato dipenda dall'accertamento di una violazione noncostituente reatoe per questa non sia stato effettuato il pagamentoin misura ridottail giudice penale competente a conoscere del reatoè anche competente a decidere sulla predetta violazione e adapplicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dallalegge per la violazione stessa.

2. La competenza delgiudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se ilprocedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difettodi una condizione di procedibilità. Si applica la disposizionedi cui al comma 4 dell'articolo 220.

Sezione II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzionipenali

Art. 222   (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati)

1. Qualora da unaviolazione delle norme di cui al presente codice derivino danni allepersoneil giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioniamministrative pecuniarie previstenonché le sanzioniamministrative accessorie della sospensione o della revoca dellapatente.

2. Quando dal fattoderivi una lesione personale colposa la sospensione della patente èda quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesionepersonale colposa grave o gravissima la sospensione della patente èda uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione èda due mesi a un anno.

3. Il giudice puòapplicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca dellapatente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasientro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condannadefinitiva per la prima violazione.

 


Art.223   (Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato)

1. Nelle ipotesi direato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cuiall'articolo 222commi 2 e 3l'agente o l'organo che ha proceduto alrilevamento del sinistro trasmetteentro dieci giornicopia delrapporto e del verbale della violazione contestatatramite ilproprio comando o ufficioal prefetto del luogo della commessaviolazione. Copia dello stesso rapporto è trasmessacontestualmenteall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C..

2. Il prefetto appenaricevuti gli attisentito il competente ufficio della Direzionegenerale della M.C.T.C.che deve esprimere parere entro quindicigiorni dalla ricezione del rapportodisponeove sussistano fondatielementi di una evidente responsabilitàla sospensioneprovvisoria della validità della patente fino ad un massimo diun anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patenteentrocinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanzapresso il proprioufficio; il provvedimento è iscritto sulla patente ecomunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C..

3. Nelle altre ipotesidi reato per le quali è prevista la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione o della revoca della patente di guidal'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamentela patente e la trasmetteunitamente al rapportoentro diecigiornitramite il proprio comando o ufficioalla prefettura delluogo della commessa violazione. Il prefettoricevuti gli attidispone la sospensione provvisoria della validità dellapatente di guidafino ad un massimo di un anno. Il provvedimento èiscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzionegenerale della M.C.T.C.. Se il ritiro immediato non èpossibileper qualsiasi motivoil verbale di contestazione ètrasmessosenza indugioal prefetto che ordina all'autore dellaviolazione di consegnare la patente entro cinque giorni dallacomunicazione della ordinanzapresso il proprio ufficio.

4. Il cancelliere delgiudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenutiirrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedurapenale (*)nel termine di quindici giornine trasmette copiaautentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.

5. Avverso ilprovvedimento di sospensione della patentedi cui al comma 2èammesso ricorso al Ministro dei trasportinel termine di ventigiorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministroprovvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento delMinistro è comunicato all'interessato ed ai competenti ufficidella Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ricorso èaccoltola patente è restituita all'interessato. Avverso ilprovvedimento di sospensione della patentedi cui al comma 3èammessa pposizioneai sensi dell'articolo 205.
____________

[*)Testo dell'art. 648 del codice di procedura penale: "Art. 648(Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali).

1. Sono irrevocabilile sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non èammessa impugnazione diversa dalla revisione.

2. Se l'impugnazioneè ammessala sentenza è irrevocabile quando èinutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnarel'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è statoricorso per cessazionela sentenza è irrevocabile dal giornoin cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiarainammissibile o rigetta il ricorso.

3. Il decreto penaledi condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorsoil termine per proporre opposizione o quello per impugnarel'ordinanza che la dichiara inammissibile". ]

_____________

 

Art. 224    (Procedimento di applicazione delle sanzioniamministrative accessorie della sospensione e della revoca dellapatente)

1. Quando la sentenzapenale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sonoirrevocabilianche a pena condizionalmente sospesail prefettoseè previsto dal presente codice che da esso consegua lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patenteadotta il relativo provvedimento per la durata stabilitadall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione alcompetente ufficio provinciale della Direzione generale dellaM.C.T.C..

2. Quando la sanzioneamministrativa accessoria è costituita dalla revoca dellapatenteil prefettoentro quindici giorni dalla comunicazione dellasentenza o del decreto di condanna irrevocabileadotta il relativoprovvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficiodella Direzione generale della M.C.T.C..

3. La declaratoria diestinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzionedella sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione delreato per altra causail prefetto procede all'accertamento dellasussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione dellasanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successivaalla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sullaapplicazione della sanzione amministrativa accessoria.

4. Salvo quantoprevisto dal comma 3nel caso di sentenza irrevocabile diproscioglimentoil prefettoricevuta la comunicazione dellacancelleriaordina la restituzione della patente all'intestatario.L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato eall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Essa èiscritta nella patente.







TITOLOVII

DISPOSIZIONIFINALI E TRANSITORIE

 

CapoI - DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 225   (Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali)

1.Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibilel'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle stradedei veicolie degli utenti e dei relativi mutamentisono istituiti:

a) presso il Ministerodei lavori pubblici un archivio nazionale delle strade;

b) presso la Direzionegenerale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei veicoli;

c) presso la Direzionegenerale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati allaguidache include anche incidenti e violazioni.

 

 

Art. 226   (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionali)

1. Presso il Ministerodei lavori pubblici è istituito l'archivio nazionale dellestradeche comprende tutte le strade distinte per categoriecomeindicato nell'articolo 2.

2. Nell'archivionazionaleper ogni stradadevono essere indicati i dati relativiallo stato tecnico e giuridico della stradaal traffico veicolareagli incidenti e allo stato di percorribilità anche da partedei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54comma 1lettera n)che eccedono i limiti di massa stabilitinell'articolo 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabilitinell'articolo 10comma 8.

3. La raccolta dei datiavviene attraverso gli enti proprietari della stradache sono tenutia trasmettere all'Ispettorato Generale per la circolazione e lasicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico egiuridico delle singole stradeallo stato di percorribilitàda parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensidell'articolo 54comma 1lettera n)nonché i datirisultanti dal censimento del traffico veicolaree attraverso laDirezione generale della M.C.T.C.che è tenuta a trasmettereal suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidentiregistrati nell'anagrafe di cui al comma 10.

4. In attesa dellaattivazione dell'archivio nazionale delle stradela circolazione deimezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade noncomprese negli elenchi delle strade non percorribiliche annualmentesono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici nellaGazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle societàconcessionarieper le autostrade in concessionedall'A.N.A.S.perle autostrade e le strade statalidalle regioniper la rimanenteviabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalitàper la formazionela trasmissionel'aggiornamento e lapubblicazione degli elenchi.

5. Presso la Direzionegenerale della M.C.T.C. è istituito l'archivio nazionale deiveicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'articolo 47comma 1lettere e)f)g)h)i)l)m) e n).

6. Nell'archivionazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativialle caratteristiche di costruzione e di identificazioneall'emanazione della carta di circolazione e del certificato diproprietàa tutte le successive vicende tecniche e giuridichedel veicoloagli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto.

7. L'archivio ècompletamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con idati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C.dalP.R.A.dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di poliziastradale di cui all'articolo 12dalle compagnie di assicurazioneche sono tenuti a trasmettere i daticon le modalità e neitempi di cui al regolamentoal C.E.D. della Direzione generale dellaM.C.T.C..

8. Nel regolamento sonospecificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.

9. Le modalitàdi accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.

10. Presso la Direzionegenerale della M.C.T.C. è istituita l'anagrafe nazionale degliabilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

11. Nell'anagrafenazionale devono essere indicatiper ogni conducentei datirelativi al procedimento di rilascio della patentenonché atutti i procedimenti successivicome quelli di rinnovodirevisionedi sospensionedi revocanonché i dati relativialle violazioni commesse alla guida di un determinato veicoloagliincidenti che si siano verificati durante la circolazione ed allesanzioni comminate.

12. L'anagrafenazionale è completamente informatizzata; è popolata edaggiornata con i dati raccolti dalla Direzione generale dellaM.C.T.C.dalle prefetturedagli organi addetti all'espletamento deiservizi di polizia stradale di cui all'articolo 12dalle compagniedi assicurazioneche sono tenuti a trasmettere i daticon le modalitàe nei tempi di cui al regolamentoal C.E.D. della Direzione generaledella M.C.T.C..

13. Nel regolamento perl'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificatii contenutile modalità di impiantodi tenuta e diaggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presentearticolo.

 

Art. 227   (Servizio e dispositivi di monitoraggio)

1. Nell'ambitodell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi dimonitoraggio per il rilevamento della circolazionei cui dati sonodestinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivionazionale delle strade di cui all'articolo 226comma 1e per laindividuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.

2. Gli enti proprietaridelle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma1 e contestualmenteove ritenuto necessarioquelli per ilrilevamento dell'inquinamento acustico e atmosfericoin conformitàper tali ultimialle direttive impartite dal Ministerodell'ambientesentito il Ministero dei lavori pubblici.

3. Gli enti proprietaridelle strade inadempienti sono invitatisu segnalazione delprefettodal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro untermine assegnatotrascorso il quale il Mini stero provvede allainstallazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.

 

 

Art. 228   (Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati perl'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presentecodice)

1. Con il regolamentosono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3allegata alla legge 1° dicembre 1986n.870relativi alletariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione dicompetenza degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.

2. La destinazionedegli importi prevista dall'art. 16 della legge 1° dicembre 1986n. 870è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 percentoper le spese relative al procedimento centralizzato diconferma di validità della patente di guida di cui all'art.126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art.19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1potranno esserealtresìaggiornati I limiti di destinazionedegli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamatiarticoli 16 e 19.

3. Gli importi relativiai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative dicompetenza del Ministero dei lavori pubblici sono destinati alleseguenti spese:

a) per l'acquisto delleattrezzature tecniche necessarie per I servizi del Ministero deilavopri pubblicinonché per il funzionamento e lamanutenzione delle attrezzature stesse;

b) per la effettuazionedi corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazionepost-laurea del personale del suindicato dicasteroin meritoall'applicazione del presente codicenonché per lapartecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;

c) per le diverseoperazioni riguardanti garecollaudiomologazionisopralluoghifornitura e provvista di materiali e stampati veri necessari perl'espletamento di tutti I servizi di competenza del Ministero deilavori pubblicimagazzinaggiodistribuzione e spedizione deimateriali e stampati suddetti.

d) Per la formazione el'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade e deicensimenti di traffico di cui all'art.226.

4. Il Ministero deltesoro è autorizzato ad adottarecon propri decretilenecessarie variazioni di bilancioaccreditando gli importi versatinei capitoli del Ministero dei lavori pubblici.

5. Con il regolamentosono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per leoperazioni tecniche e tecnico-amministrativenonché per glioneri di concessioneautorizzazionelicenze e permessidovuti aglienti prorpietari delle stradesalvo quanto stabilito per Iconcessionari di strade nelle convenzioni di concessione.

6. Gli importi di cuial comma 5 sono destinati alle seguenti spese:

a) per l'acquisto delleattrezzature tecniche necessarie per I servizinonché per ilfunzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse.

b) per la effettuazionedi corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o dispecializzazione post-laureain lerito all'applicazione del presentecodicenonché per la partecipazione del personale stesso aicorsi anzidetti;

c) per la formazione el'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade dipropria competenza e dei censimenti della circolazione.

 


Art.229  (Attuazione di direttive comunitarie)

1. Salvo i casi diattuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'articolo 4della legge 9 marzo 1989 (*)n.86le direttive comunitarienellematerie disciplinate dal presente codicesono recepite con decretidei Ministri della Repubblicasecondo le competenze loro attribuiteda emanarsi entro i termini dalle stesse indicati ocomunquenonoltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Comunità europea.
____________

(*) Il testodell'art. 4 della legge n. 86/1989 (Norme generali sullapartecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulleprocedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è ilseguente: "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). 1. Nellematerie già disciplinate con leggema non riservate allaleggele direttive possono essere attuate mediante regolamento secosì dispone la legge comunitaria.
2. Il Governo presentaalle Camerein allegato al disegno di legge comunitariaun elencodelle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazionedi cui all'art. 3lettera c).
3. Se le direttive consentonoscelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se sirende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative odindividuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioniamministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplinalalegge comunitaria detta le relative disposizioni.
4. Fuori deicasi preveduti dal comma 3prima dell'emanazione del regolamentoloschema di decreto è sottoposto al parere delle commissionipermanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblicacompetenti per materiache dovranno esprimersi nel termine diquaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale terminei decretisono emanati in mancanza di detto parere.

5. Il regolamento diattuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17della legge 23 agosto 1988n. 400su proposta del Presidente delConsiglio dei Ministrio del Ministro per il coordinamento dellepolitiche comunitarie da lui delegatoentro quattro mesi dalla datadi entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi ilparere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quarantagiorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento èemanato anche in mancanza di detto parere.

6. La legge comunitariaprovvede in ogni caso a norma dell'art. 3lettera b)ovel'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione dinuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione dinuove spese o di minori entrate.

7. Restano salve ledisposizioni di legge che consentonoper materie particolariilrecepimento di direttive mediante atti amministrativi.

8. Al disegno di leggecomunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o daattuare in via amministrativa."

 

 

Art. 230   (Educazione stradale)

1. Allo scopo dipromuovere la formazione dei giovani in materia di comportamentostradale e della sicurezza del traffico e della circolazioneiMinistri dei lavori pubblici e della pubblica istruzionedi intesacon i Ministri dell'interno e dei trasportiavvalendosi dellacollaborazione dell'Automobile club d'Italianonché di enti eassociazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione edella sicurezza stradale individuati con decreto del Ministro deilavori pubblicipredispongonoentro un anno dall'entrata in vigoredel presente codiceappositi programmicorredati dal relativo pianofinanziarioda svolgere come attività obbligatoria nellescuole di ogni ordine e gradoivi compresi gli istituti diistruzione artistica e le scuole materneche concernano laconoscenza dei principi della sicurezza stradalenonché dellestradedella relativa segnaleticadelle norme generali per lacondotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti.

2. Il Ministro dellapubblica istruzionecon propria ordinanza disciplina le modalitàdi svolgimento dei predetti programmi nelle scuoleanche conl'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipalenonchédi personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubblichee private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositicorsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmistessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambitodegli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazionimedesime.

 

 

Art. 231   (Abrogazione di norme precedentemente in vigore)

1. Sono abrogate dalladata di entrata in vigore del presente codicesalvo quantodiversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presentetitolole seguenti disposizioni:

- regio decreto 8dicembre 1933n.1740 nella parte rimasta in vigore ai sensidell'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15giugno 1959n. 393;

- regio decreto legge16 dicembre 1935n.2771modificato dalla legge 24 dicembre 1951n.1583articolo 3;

-legge 12 febbraio1958n. 126ad eccezione dell'articolo 14;

- decreto delPresidente della Repubblica 15 giugno 1959n. 393;

- decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno 1959n. 420;

- legge 7 febbraio1961n. 59articolo 25lettera n);

- legge 24 luglio 1961n. 729articolo 9sesto comma;

- legge 12 dicembre1962n. 1702;

- legge 3 febbraio1963n. 74;

- legge 11 febbraio1963n. 142;

- legge 26 giugno 1964n. 434;

- legge 15 febbraio1965n. 106;

- legge 14 maggio 1965n. 576;

- legge 4 maggio 1966n. 263;

- legge 1 giugno 1966n. 416;

- legge 20 giugno 1966n. 599;

- legge 13 luglio 1966n. 615limitatamente al capo VI;

- decreto-legge 21dicembre 1966n.1090convertito dalla legge 16 febbraio 1967n.14;

- legge 9 luglio 1967n. 572;

- legge 4 gennaio 1968n. 14;

- legge 13 agosto 1969n. 613;

- legge 24 dicembre1969n. 990articolo 32limitatamente ai veicoli;

- legge 10 luglio 1970n. 579;

- decreto delPresidente della Repubblica 22 febbraio 1971n. 323;

- legge 31 marzo 1971n. 201;

- legge 3 giugno 1971n. 437;

- legge 22 febbraio1973n. 59;

- decreto-legge 23novembre 1973n. 741convertito dalla legge 22 dicembre 1973n.842;

- legge 27 dicembre1973n. 942;

- legge 14 febbraio1974n. 62;

- legge 15 febbraio1974n. 38;

- legge 14 agosto 1974n. 394;

- decreto-legge 11agosto 1975n. 367convertito dalla legge 10 ottobre 1975n. 486;

- legge 10 ottobre1975n. 486;

- legge 25 novembre1975n. 707;

- legge 7 aprile 1976n. 125;

- legge 5 maggio 1976n. 313;

- legge 8 agosto 1977n. 631;

- legge 18 ottobre1978n. 625articolo 4terzo comma;

- legge 24 marzo 1980n. 85;

- legge 24 novembre1981n. 689articolo 16secondo commaper la parte relativa altesto unico delle norme sulla circolazione stradaleapprovato condecreto del Presidente della Repubblica

15 giugno 1959n. 393;

- legge 10 febbraio1982n. 38;

- legge 16 ottobre1984n. 719;

- legge 11 gennaio1986n. 3;

- decreto-legge 6febbraio 1987n. 16convertito dalla legge 30 marzo 1987n. 132articoli 891415 e 16;

- legge 14 febbraio1987n. 37;

- legge 18 marzo 1988n. 111;

- legge 24 marzo 1988n. 112;

- legge 24 marzo 1989n. 122titolo IV;

- legge 22 aprile 1989n. 143;

- decreto-legge 24giugno 1989n. 238convertito dalla legge 4 agosto 1989n. 284;

- legge 23 marzo 1990n. 67;

- legge 2 agosto 1990n. 229;

- legge 15 dicembre1990n. 399;

- legge 8 agosto 1991n. 264articolo 7comma 3;

- legge 14 ottobre1991n.336;

- legge 8 novembre1991n.376;

- legge 5 febbraio1992n.122articolo 12.

2. Sono inoltreabrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili conle norme del presente codice.

3. In deroga a quantoprevisto dal capo I del titolo IIcontinuano ad applicarsi ledisposizioni di cui al libro quartotitolo Icapo VIdel testounico delle disposizioni legislative in materia postaledibancoposta e di telecomunicazioniapprovato con decreto delPresidente della Repubblica 29 marzo 1973n. 156 [Il D.P.R. n.156/1973 approva il testo unico delle disposizioni legislative inmateria postaledi bancoposta e di telecomunicazioni.]. Restanocomunquein vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio1978n. 27 [La legge n. 27/1978 reca: "Modifiche al sistemasanzionatorio in materia di tasse automobilistiche"].
 

CapoI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Art. 232   (Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e diattuazione)

1. In tutti i casi incuiai sensi delle norme del presente codiceè demandata aiMinistri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzioneo di attuazione nei limiti delle proprie competenzele relativedisposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data dientrata in vigore del presente codicesalvi i diversi terminifissati dal medesimo.

2. I decreti di cui alcomma 1nonché quelli previsti dall'articolo 3comma 2della legge delega 13 giugno 1991n. 190 (*)entrano in vigore doposei mesi dalla loro pubblicazione.

3. Fino alla scadenzadel termine di applicazionerimangono in vigore nelle singolematerie le disposizioni regolamentari previgentisalvo quantodiversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.
____________

[*) Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 190/1991 è ilseguente: "Art. 3 -
1. Entro il termine di cui all'articolo 1il Governoai sensi dell'articolo 17comma 1della legge 23 agosto1988n. 400adotta norme regolamentari per l'esecuzione el'attuazione delle disposizioni del codice della stradaconcontestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno 1959n. 420e delle altrenorme regolamentari incompatibilia adeguando le disposizioniregolamentari concernenti la segnalazione stradale alle normecontenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionaliin materiafissando altresì i criteri dell'uniformepianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spettal'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto diquanto già disposto in attuazione dell'articolo 19-bis deltesto unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15giugno 1959n. 393introdotto dall'articolo 18 della legge 18 marzo1988n. 111.
2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 1 iMinistri competenti per materiaai sensi dell'articolo 17comma 3della legge 23 agosto 1988n.400adottanocon proprio decretonorme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delledisposizioni del codice della strada che investano la loro esclusivacompetenzanonché norme regolamentari per la riorganizzazionedi uffici od organicompresi quelli delle aziende od amministrazioniautonomedei rispettivi dicasteriin funzione delle nuove o diversecompetenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essereprevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessariper l'attuazione del codice della strada.
3. I regolamenti di cuiai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza eproduttività dell'amministrazione e della semplificazione esnellimento delle procedureriducendo al massimoanche in funzionedella prevalente natura degli istituti e dei provvedimentil'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando inogni caso duplicazioni di competenze e di controlli.]

____________

 

Art. 233   (Norme transitorie relative al titolo I)
   

1. La regolamentazionedei parcheggi ai sensi dell'articolo 7 deve essere effettuata neltermine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Finoa quella data si applicano le disposizioni previgenti.

2. Le disposizioni dicui all'articolo 9 si applicano alle competizioni sportive su stradache avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella data si applicanole disposizioni previgenti.

3. Restano ferme ledisposizioni contenute nell'articolo 14comma 2del decreto-legge29 marzo 1993n. 82convertitocon modificazionidalla legge 27maggio 1993n. 162.
____________

(*) Decreto-legge 28dicembre 1993n. 542. "Disposizioni urgenti in materia didifferimento di termini previsti da disposizioni legislative"."Art. 59 - Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 10del decreto legislativo 30 aprile 1992n. 285. 1. Le disposizionicontenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992n.285come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10settembre 1993n. 360si applicano a decorrere dal 1 luglio 1994.E' comunque l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondoi limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.

 


Art.234   (Norme transitorie relative al titolo II)

1. Per gli adeguamenticonseguenti alle disposizioni degli articoli 2022 e 23 èfissato il termine di tre anni a decorrere dall'entrata in vigoredelle presenti norme. Fino a tale data sono consen tite leoccupazionile installazioni e gli accessi attualmente esistenti.

2. Le norme relative alrilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II edalle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 siapplicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. Ilavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni econcessioni rilasciate anteriormente al detto terminedevono essereiniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla datadell'autorizzazione o concessionefatti salvi i diversi terminieventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazioneo di concessione.

3. Entro sei mesidall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate ledirettive di cui all'articolo 36comma 6; entro un annodall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani ditraffico di cui ai commi 12 e 3 dello stesso articoloda attuarenell'anno successivo.

4. Entro un annodall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericoloe di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme delpresente codice e del regolamento; la restante segnaletica deveessere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzionei nuovisegnali devono essere conformi alle norme del presente codice e delregolamento. Fino a tale data è consentito il permanere dellasegnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devonoessere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggia livello di cui all'articolo 44.

5. Le norme di cui agliarticoli 1617 e 18 si applicano successivamente alla delimitazionedei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazionedelle strade prevista dall'articolo 2comma 2. Fino all'attuazionedi tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni inmateria.

 

 

Art. 235   (Norme transitorie relative al titolo III)

1. Le disposizioniconcernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazionedelle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III siapplicano dal 1 ottobre 1993salvo che per l'attuazione sia previstal'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanatientro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dallapubblicazionerestando salva la facoltà di applicazioneimmediata a richiesta dei soggetti interessati.

2. Le disposizioni delcapo II del titolo III relative ai veicoli a trazione animaleslittee velocipedi si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993salvo cheper l'attuazionesia prevista l'emanazione di appositi decreti. Idecreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano invigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1 aprile1995 non possono più essere immessi in circolazione veicolinon rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.

3. Le disposizionidella sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorreredal 1 ottobre 1993salvo cheper l'attuazionesia previstal'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanatientro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dallapubblicazionerestando salva la facoltà di applicazioneimmediataa richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazioneveicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presentinorme.

4. Il Ministro deitrasporti puòcon propri decretidisporre che determinatirequisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati intempi pió brevi di quelli stabiliti nel presente articoloinrelazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristichesulla sicurezza stradale.

5. Le disposizionidella sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso deiveicoli) si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993. Fino a taledata la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sonodisciplinate dalle norme già in vigore.

6. Le norme delpresente codice relative alle carte di circolazionealle lorocaratteristiche ed al loro rilascioalle formalità relativeal trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilasciodella carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 9394 e95nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agliarticoli 96979899 e 103si applicano a partiredal 1 ottobre1993salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione diappositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo1994ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Leprocedure per il rilascio e le annotazioni in corsosecondo le normegià vigenticontinuano e la carta di circolazione rilasciatasecondo esse conserva piena validità. Parimenti conservanopiena validità le carte di circolazione tuttora esistentifino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla datadi decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deveessere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizionesi applica al certificato di proprietà.

7. Le disposizionisulle targhe di cui agli articoli 100101 e 102 si applicano apartire dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data le targheil lororilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già invigore.

8. Alle macchineagricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV del titolo III(Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchineoperatrici)sia in ordine alle loro caratteristiche che alla lorocostruzione ed omologazionealla circolazionealla revisione edalla targaturasi applicano in quanto compatibili le disposizionidel presente articolo. Fanno eccezione le motoagricole di cui alleprevigenti disposizioni in materiache possono essere immesse incircolazione senza necessità di successivi adeguamenticon laclassificazione prevista dalle disposizioni citatefino allascadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessaecomunque non oltre il 31 marzo 1996. Per i complessi costituiti datrattrici e attrezzi comunque portatidi cui all'articolo 104comma7lettera e)immessi in circolazione alla data di entrata in vigoredel presente codicesi applicano le disposizioni per essiprevigenti.

 



Art. 236   (Normetransitorie relative al titolo IV)

1. Le disposizioni delpresente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuovepatenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciatesuccessivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell'articolo117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superatosuccessivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quelmomento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme giàvigenti conservano la loro validità. Parimenti conservanovalidità le patenti già rilasciate alla predetta data.Tale validità dura fino alla prima conferma di validitào revisione che si effettuaai sensi dell'articolo 126 o 128dopola detta scadenza; in tal caso si procederàall'atto dellaconferma o della revisione a conformare la patente alle nuove norme.Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti dicategoria B o superiorerilasciate anteriormente al 26 aprile 1988per la guida dei motocicli.

2. Le autoscuoleattualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme delpresente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino atale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.

 

Art. 237   (Norme transitorie relative al titolo V)

1. Gli utenti dellastrada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presentecodice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e lemacchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilitàcivile di cui all'articolo 193 decorre dal 1 ottobre 1993. Dallastessa data è abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre1969n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilitàcivile derivante dalla circolazione delle macchine agricole puòessere stipulatoin relazione alla effettiva circolazione dellemacchine sulla stradaanche per periodi infrannualinon inferioriad un bimestre.

2. Per le violazionicommesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsile sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsile disposizioni concernenti le procedure di accertamento e diapplicazionerispettivamente previste dalle disposizioniprevigenti.
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[ *) Assicurazione obbligatoriadella responsabilità civile derivante dalla circolazione deiveicoli a motore e dei natanti.]

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Art. 238   (Norme transitorie relative al titolo VI)

1. Le disposizioni deltitolo VIcapo Isi applicano dal 1 gennaio 1993.

2. Le sanzioniamministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dalpresente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entratain vigore.

3. Sono decise dalpretoresecondo le norme anteriormente vigentile cause pendentidinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21novembre 1991n.374 (*)anche se attribuite dal presente codicealla competenza del giudice di pace.
____________

(*) Peril titolo della legge n. 374/1991 si veda in nota all'articolo 205.

 

 

Art. 239   (Norme transitorie relative al titolo VII)

1. Gli archivi el'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sonoimpiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data inizieràl'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioniinteressati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovràessere completato nell'anno successivo.

2. Il servizio ed idispositivi di monitoraggio di cui all'articolo 227 sono installati apartire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati nel trienniosuccessivo.

 


Art.240    (Entrata in vigore delle norme del presente codice)

1. Le norme delpresente codice entrano in vigore il 1 gennaio 1993.






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