Versione ebook di Readme.it powered by Softwarehouse.it Art.171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
1. È fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologatisecondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti:
a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli;
b) ai conducenti di motocicli di qualsiasi cilindratao di motocarrozzettenonché agli eventuali passeggeriquesti ultimi anche se minorenni.
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportatodella violazione risponde il conducente.
3. Se la violazione è commessa da conducente minorennein luogo della sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo per giorni trentaai sensi del capo Isezione IIdel titolo VI.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motociclimotocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
5. I caschi di cui al comma 4ancorché utilizzatisono soggetti al sequestro ed alla relativa confiscaai sensi delle norme di cui al capo Isezione IIdel titolo VI.