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Articolo 94 Formalità per il trasferimento di proprietà e residenza intestatario
In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicolimotoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione di usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquistoil competente ufficio del PRAsu richiesta avanzata dall'acquirente entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertataprovvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicatinonché all'emissione  e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
L'Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C.su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.
Chi non osserva le disposizioni stabilite dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.1.000.000 a £.5.000.000.
Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiestonel termine stabilito nei commi 1 e 2l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.500.000 a £.2.500.000.
La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste al comma 4 ed inviata all'Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C.che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
Per gli atti di trasferimento della proprietà degli autoveicolimotoveicoli e rimorchi posti in essere fino a data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro 90 giorni procederesenza l'applicazione di sanzioni alle necessarie regolarizzazioni.
Ai fini dell'esonero dell'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al PRAnell'ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi dirittiè sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscalegli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tassesoprattasse ed accessori
 



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