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Articolo 157 Arrestofermata e sosta dei veicoli
Agli effetti delle presenti norme:
per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sostaper consentire la salita o la discesa delle personeovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermatache non deve comunque arrecare intralcio alla circolazioneil conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempocon possibilità di allontanamento da parte del conducente;
per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
Salvo diversa segnalazioneovvero nel caso previsto dal comma 4in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiataparallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzatodeve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedonicomunque non inferiore ad un metro.
Fuori dei centri abitatii veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiatama non sulle piste per velocipedi nesalvo che sia appositamente segnalatosulle banchine. In caso di impossibilitala fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiataparallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta e vietata.
Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta e consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiatapurché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
Nei luoghi ove la sosta e permessa per un tempo limitato e fatto obbligo ai conducenti di segnalarein modo chiaramente visibilel'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta e fatto obbligo di porlo in funzione.
E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolodi discendere dallo stessononché di lasciare aperte le portesenza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.60.600 a £.242.400.



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