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DEI DELITTI CONTRO L`ECONOMIA PUBBLICA,
L`INDUSTRIA E IL COMMERCIO
CAPO I
DEI DELITTI CONTRO L`ECONOMIA PUBBLICA
499 Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione
Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire 4 milioni.
500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all`economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.635 n. 5).
Se la diffusione avviene per colpa (c.p.43) la pena è della multa da lire 200.000 a 4 milioni.
501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio
Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 1 a 50 milioni di lire.
Se l`aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate (c.p.64).
Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all`estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l`interdizione dai pubblici uffici (c.p.28, 32 quater, 518).
501 bis Manovre speculative su merci
Fuori dei casi previsti dall`articolo precedente, chiunque, nell`esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1 a 50 milioni di lire.
Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell`esercizio delle medesime attività, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.
L`autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza (c.p.p.382), anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme (sull`istruzione formale). L`autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all`art. 625 c p.p.
La condanna importa l`interdizione dall`esercizio di attività commerciali o industriali (c.p.30, 32 quater) per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell`autorità e la pubblicazione
della sentenza (c.p.36).
502 Serrata e sciopero per fini contrattuali
Il datore di lavoro, che, col solo scopo d`imporre ai suoi dipendenti modificazione ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore a lire 2 milioni.
I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire 200.000.
503 Serrata e sciopero per fini non contrattuali
Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall`articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire 2 milioni, se si tratta d`un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 200.000, se si tratta di lavoratori (c.p.510-512) .
504 Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero
Quando alcuno dei fatti preveduti dall`art. 502 è commesso con lo scopo di costringere l`Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni (c.p.510-512) .
505 Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta
Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall`art. 502 soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta soggiacciono alle pene ivi stabilite (c.p.510-512) .
506 Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci
Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà .
507 Boicottaggio
Chiunque, per uno degli scopi indicati negli artt. 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.
508 Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio
Chiunque, col solo scopo d impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l`altrui azienda agricola o industriale (c.p.614, 633, 634), ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.
Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a lire 1 milione, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia (c.p.635) gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un`altra delle cose indicate nella disposizione precedente.
509 Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro
Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo (o dalle norme emanate dagli organi corporativi) è punito con la multa fino a lire 1 milione.
Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunziata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti Collettivi di lavoro, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.5 10 n.5 12).
510 Circostanze aggravanti
Quando i fatti preveduti dagli artt. 502 e seguenti. sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate (c.p.64).
511 Pena per i capi, promotori e organizzatori
Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli artt. 502 e seguenti. sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.
512 Pena accessoria
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 502 e ss. importa l`interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.
CAPO II
DEI DELITTI CONTRO L`INDUSTRIA E IL COMMERCIO
513 Turbata libertà dell`industria o del commercio
Chiunque adopera violenza sulle cose (c.p.392 n.2) ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l`esercizio di un`industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni .
513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Chiunque nell`esercizio di un`attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni .
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un`attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
514 Frodi contro le industrie nazionali
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all`industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 1 milione.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata (64) e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474 (c.p.518).
515 Frode nell`esercizio del commercio
Chiunque, nell`esercizio di una attività commerciale, ovvero un uno spaccio aperto al pubblico, consegna all`acquirente una cosa mobile per un`altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto (c.p.440-445), con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 4 milioni .
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire 200.000.
516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.442, 444, 518).
517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell`ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull`origine, provenienza o qualità dell`opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge (c.p.473, 474, 514), con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.518).
CAPO III
DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI PRECEDENTI
518 Pubblicazione della sentenza
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.