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Costituzione
della
Repubblica Italiana
(pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1947)
Principi Fondamentali
Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoii di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la liberta e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilita e la propria scelta, una attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società.
Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono
regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate
dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla
cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I
loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze.
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e
la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La
condizione giuridica dello straniero e regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio
delle liberta democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha
diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa
l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
Diritti e Doveri dei
Cittadini
TITOLO I
Rapporti Civili
Art. 13. La libertà personale è inviolabile.
Non e ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della
liberta personale, se non per atto motivato dall'autorita giudiziaria
e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali
di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l'autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore alla autorita giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e
restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
liberta.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
Art. 14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si
possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per
la tutela della liberta personale.
Gli accertamenti e le
ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica
o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15. La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per
atto motivato dell'autorita giudiziaria con le garanzie stabilite
dalla legge.
Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le
limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di
sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino e libero di
uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge.
Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi
pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto
al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in
luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica.
Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete
e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro
soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso
di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa
prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi,
quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende
revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire,
con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire
e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le
condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere
punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure
di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27. La responsabilita penale è personale.
L'
imputato non e considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle
leggi militari di guerra.
Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
Rapporti Etico-Sociali
Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio.
Il
matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare.
Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei
casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del
matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i
limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e
altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei
compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternita, l'infanzia e la gioventù, favorendo
gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare
i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali
sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e
gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel
fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà
e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello
degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di
Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.
Art. 34. La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
TITOLO III
Rapporti Economici
Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione
professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e
le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i
diritti del lavoro.
Riconosce la liberta di emigrazione, salvo
gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela
il lavoro italiano all'estero.
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantita e qualita del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e
stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le con- dizioni di lavoro devono consentire l'adempimento
della sua essen- ziale funzione familiare e assicurare alla madre e
al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce
il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La
Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità
di retribuzione.
Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano
preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidita e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto
all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti
previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti
o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera.
Ai
sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di
legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti
dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro
iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce.
Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i
controlli opportuni perché l'attivita economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I
beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti
allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti.
La proprietà privata può
essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le
norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i
diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunita di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento
del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone
obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa
limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del
latifondo e la ricostituzione delle unita produttive; aiuta la
piccola e la media proprietà.
La legge dispone
provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento
con i mezzi piu idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il
carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e
allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in
tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del
credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei
grandi complessi produttivi del paese.
TITOLO IV
Rapporti Politici
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,
che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto e personale
ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e dovere civico.
Il
diritto di voto non può essere limitato se non per incapacita
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso
possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle
cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni
pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al
loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del
cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti
e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino, ne l'esercizio dei diritti
politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica.
Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II
Ordinamento della
Repubblica
TITOLO I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in
seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione.
Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila
abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili
a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età.
Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per
duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La
Valle d'Aosta ha un solo senatore.
Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e
diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di
età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno
compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi e stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente
della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60. La Camera dei deputati e eletta per cinque anni,
il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera
non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso
di guerra.
Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro
settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha
luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finchè
non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno
non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può
essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e
convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il
Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si
riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono
pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se
non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non
sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche
se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono.
Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere.
Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere
perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto
a procedimento penale; ne può essere arrestato, o altrimenti
privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere
un delitto per il quale e obbligatorio il mandato o l'ordine di
cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in
arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in
esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
Art. 69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi
Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a
ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita
l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e
poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con
votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l'urgenza.
Puo altresì stabilire in quali casi e forme
l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al
momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e
rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e
votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera e sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73. Le leggi sono promulgate dai Presidente della
Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano
l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione
ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso.
Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di
promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere
chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano
nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75. È indetto referendum popolare per
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un
atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali.
Non e ammesso il referendum
per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a
referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le
modalità di attuazione del referendum.
Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle
Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con la forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I
decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti.
Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi dal
Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
proposta di delegazione.
Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che
importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su
materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
Il Presidente della
Repubblica
Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal
Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del
Presidente della Repubblica ha luogo per scru- tinio segreto a
maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio e
sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84. Può essere eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età
e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente
della Repubblica e incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge.
Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per
sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il
Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il
Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre
mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni
dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i
poteri del Presidente in carica.
Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in
ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di
morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente
della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente
della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo
dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Puo inviare
messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne
fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere
dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi
ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore
della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le
pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti
i loro Pre- sidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tali facolta negli ultimi sei mesi del
suo mandato.
Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne
assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore
legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni,
tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In
tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei ministri
Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
ministri.
Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla
sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la
fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera e non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la
politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene
l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e
coordinando l'attivita dei ministri.
I ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede
all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero,
le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione
Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo
della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono
conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con
legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo,
i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari
Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di
esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che
tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È
organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e
secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha
l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i
limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo di
consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei Conti esercita il controllo
preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche
quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa,
nei casi e nelle forme stabiliti dalla legg, al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due
istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
La Magistratura
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale
Art. 101. La giustizia è amministrata
in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata
da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti
giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per
determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme
della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della
giustizia.
Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di
giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e,
in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi.
La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I
tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto
per i reati militari commessi da appartenenti alle Forme armate.
Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della
magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne
fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per
due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle
varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra
professori ordinari di università in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un
vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I
membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finche sono in
carica, essere iscritti negli albi professionali, ne far parte del
Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può
ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte
le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del
Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati
all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di universita in materie giuridiche e avvocati
che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere
dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o
funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il
Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione
disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle
garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura
l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico
ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
Art. 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
Art. 111. Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e
contro i provvedimenti sulla liberta personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, e sempre ammesso ricorso
in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale
norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di
guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte
dei Conti il ricorso in Cassazione e ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione.
Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere
esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di
giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
TITOLO V
Le Regioni, le Province, i
Comuni
Art. 114. La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
Art. 115. Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo e industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Art. 118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative
per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di
interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle
leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti
locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione
l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita
normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro
uffici.
Art. 119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle
forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la
coordinano con la finanza dello Stato delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi
erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese
necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere
a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno
e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo
le modalità stabilite con legge della Repubblica.
Art. 120. La Regione non può istituire dazi
d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non puo
limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte
del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale
esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite
alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La
Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione: promulga le leggi ed
i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo
centrale.
Art. 122. Il sistema d'elezione, il numero e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri
regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno puo
appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una
delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il
Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di
presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei
voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i
membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi
componenti.
Art. 123. Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia
con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le
norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto
regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su
leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione
delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo Statuto è
deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.
Art. 124. Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 125. Il controllo di legittimità sugli atti
amministrativi della Regione è esercitato, in forma
decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti
da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi
ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con
richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del
Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di
giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con
sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126. Il Consiglio regionale può essere sciolto
quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la
Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o
violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o
per impossibilita di formare una maggioranza, non sia in grado di
funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni di
sicurezza nazionale.
Lo scioglimento e disposto con decreto
motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento
e nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio
regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede
all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti
improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
Art. 127. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è
comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte
del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni
dall'apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici
giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata
urgente dai Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo
consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate
ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga
che una legge approvata dal Consigio regionale ecceda la competenza
della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di
altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato
per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la
approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla
comunicazione, promuovere la questione di legittimita davanti alla
Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi
davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la
competenza.
Art. 128. Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Art. 129. Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni
di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni
provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni
esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
Art. 130. Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata, agli enti deliberanti, di riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132. Si può con legge costituzionale, sentiti i
Consigli regiona]i, disporre la fusione di Regioni esistenti o la
creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti,
quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la
proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse.
Si puo, con referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e
Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed
aggregati ad un'altra.
Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e
la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono
stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni,
sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni
interessate, puo con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi
Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
Garanzie Costituzionali
Sezione I
La Corte Costituzionale
Art. 134. La Corte Costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello
Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri
dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i
Ministri, a norma della Costituzione.
Art. 135. La Corte Costituzionale è composta di
quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un
terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I
giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche
a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il
presidente fra i suoi componenti. I giudici sono nominati per dodici
anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla
legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio di
giudice della Corte e incompatibile con quello di membro del
Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della
professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal
Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per
l'eleggibilità a senatore.
Art. 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge,
la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è
pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano
nelle forme costituzionali.
Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le
condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi
di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza
dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le
altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della
Corte.
Contro le decisioni della Corte Costituzionale non e
ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi
costituzionali.
Art. 138. Le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da
ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi
stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di
una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a
referendum se la legge e stata approvata nella seconda votazione da
ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Disposizioni Transitorie e Finali
I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica
sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica,
i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di
legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del
Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte
del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa
quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti
nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno
scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in
seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa
dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che
hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere
nominati senatori si può rinunciare prima della firma del
decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni
politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV. Per la prima elezione del Senato il Molise e considerato come Regione a se stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V. La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del
Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al
riordinamento del tribunale supremo militare in relazione all'art.
III.
VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge
sull'ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento
vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte
Costituzionale, la decisione delle controversie indicate
nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme
preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
I giudici
della Corte Costituzionale nominati nella prima composizione della
Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in
carica dodici anni.
VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi
elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno
dall'entrata in vigore della Costituzione
Leggi della Repubblica
regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio
delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni
amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai
Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le
Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica
regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario
dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni
devono, tranne che in casi di necessita, trarre il proprio personale
da quello dello Stato e degli enti locali.
XI. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo I 16, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformita con l'articolo 6.
XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi
forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48,
sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata
in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di
voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime
fascista.
XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono
elettori e non possono ricoprire uffici pubblici ne cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro
discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel
territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale,
degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro
discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le
costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti
dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I
predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come
parte del nome.
L'Ordine mauriziano e conservato come ente
ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge
La legge
regola la soppressione della Consulta araldica.
XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII. L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo
Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per
la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali
speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle
elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può
essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle
materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e
secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16
marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti
restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni
di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo
interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente
articolo, e convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del
Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII. La presente Costituzione e promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da
parte dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1 gennaio
1948.
Il testo della Costituzione e depositato nella sala
comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto,
durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa
prenderne cognizione.
Legge costituzionale 9-2-63 n.2
(G.U.
12-2-63 n.40)
Art 56. La Camera dei deputati è
eletta a suffragio universale diretto.
Il numero dei deputati è
di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori
che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale
risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per
seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione
di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
Art 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di
trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero
senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta
uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa
applicazione del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento
generale sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
[N.B.: che il Molise ne abbia due è stato aggiunto con
legge costituzionale 27-12-63 n.3 (G.U. 4-1-64 n.3) quindi si
modifica anche l'art. 131.]
Art 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può
essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Legge costituzionale 22-11-67 n.2
(G.U.
25-11-67 n.294)
Art. 135. La Corte Costituzionale è
composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente
della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I
giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche
a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte
costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno
di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte
elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge,
il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile fermi in ogni casi i termini di scadenza dall'ufficio di
giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile
con quello di membro del Parlamento, di un consiglio regionale, con
l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed
ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il
Presidente della Republica e contro i ministri intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a
senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione
con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici
ordinari.