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Repubblica Italiana



LEGISLAZIONE
SUL
DIRITTO D'AUTORE





Gazz. Uff. 16 luglio 1941, n. 166.

L. 22 aprile 1941, n. 633 (1).

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (1/circ).

 

TITOLO I - Disposizioni sul diritto di autore:

Capo I - Opere protette - Artt. 1 - 5

Capo II - Soggetti del diritto - Artt. 6 - 11

Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore:

Sez. I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera - Artt. 12 - 19

Sez. II - Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore(Diritto morale dell'autore) - Artt. 20 - 24

Sez. III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera - Artt. 25 - 32

Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere:

Sez. I - Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche - Artt. 33 - 37

Sez. II - Opere collettive, riviste e giornali . 38 - 43

Sez. III - Opere cinematografiche - Artt. 44 - 50

Sez. IV - Opere radiodiffuse - Artt. 51 - 60

Sez. V - Opere registrate su apparecchi meccanici- Artt- 61 - 64

Capo V - Utilizzazioni libere - Artt. 65 - 71

TITOLO II - Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore:

Capo I - Diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi 72 - 78

Capo II - Diritti relativi alla emissione radiofonica- Artt- Artt. 79

Capo III - Diritti degli autori, degli interpreti e degli artisti esecutori - Artt. 85 - 85

Capo IV - Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali - Artt- Artt. 86

Capo V - Diritti relativi alle fotografie - Artt. 87 - 92

Capo VI - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto:

Sez. I - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare - Artt- Artt. 93 - 95

Sez. II - Diritti relativi al ritratto - Artt. 96 - 98

Capo VII - Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria - Artt. 99

Capo VIII - Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie. Divieto di taluni atti di concorrenza sleale. 100 - 102

TITOLO III - Disposizioni comuni:

Capo I - Registri di pubblicità e deposito delle opere- Artt- Artt. 103 - 106

Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione:

Sez. I - Norme generali - Artt. 107 - 114

Sez. II - Trasmissione a causa di morte . 115 - 117

Sez. III - Contratto di edizione - Artt. 118 - 135

Sez. IV - Contratto di rappresentazione e di esecuzione - Artt. 136 - 141

Sez. V - Ritiro dell'opera dal commercio - Artt. 142 - 143

Sez. VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative - Artt- Artt. 144 - 155

Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie:

Sez. I - Difese e sanzioni civili:

§ 1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica - Artt. 156 - 167

§ 2. - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale - Artt- Artt. 168 - 170

Sez. II - Difese e sanzioni penali - Artt. 171 - 174

TITOLO IV - Diritto demaniale - Artt. 175 - 179

TITOLO V - Enti di diritto pubblico per la pubblicazione e l'esercizio del diritto di autore- Artt. 180 - 184

TITOLO VI - Sfera di applicazione della legge - Artt. 185 - 189

TITOLO VII - Comitato consultivo permanente per il diritto di autore - Artt. 190 - 195

TITOLO VIII - Disposizioni generali, transitorie e finali - Artt. 196 - 206

 

 

Appendice - Direttiva Europea del 1996 sulla tutela delle Banche Dati

 

 

TITOLO I (1/a)

Disposizioni sul diritto d'autore

Capo I - Opere protette

 

1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 (1/b).

 

 

2. In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II (1/c);

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso (1/d).

 

3. Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

 

4. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

 

5. Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.

 

Capo II - Soggetti del diritto

 

6. Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

 

 

7. È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

 

8. È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-

diffusione dell'opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero (2).

 

9. Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché non sia rivelato.

Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

 

 

10. Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

 

11. Alle amministrazioni dello Stato,... (3), alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

 

Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore

Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera

 

12. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

 

12-bis. Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato (3/a).

 

 

13. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

 

14. Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

 

 

15. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.

 

15-bis. 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato (3/b).

 

 

16. 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo (3/c).

 

16-bis. 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;

b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:

1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;

2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;

c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinata alla ricezione del pubblico (3/d).

 

 

17. 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre, a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati dell'Unione europea le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica (3/e).

 

 

18. Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.

L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.

 

18-bis. 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.

4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.

5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (3/f).

6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata (3/g).

 

19. I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti (3/cost).

 

Sezione II - Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore (Diritto morale dell'autore)

 

20. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (3/h).

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

 

21. L'autore di un'opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore.

Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

 

22. I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.

 

23. Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare (4) sentita l'associazione sindacale competente (5).

 

24. Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.

Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.

Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.

Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.

 

Sezione III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera (6)

 

25. I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte (6/a).

 

26. Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.

Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore, si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di cinquant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 3, per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche (6/a).

 

27. Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.

Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'art. 25 (6/b).

 

27-bis. [La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma] (6/b) (6/c).

 

28. Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare (6/d), secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.

La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto, a partire dalla data del deposito della denuncia, di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima.

 

29. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello Stato,... (7) alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

 

30. Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno di pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.

Se si tratta di opera collettiva, periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.

 

31. Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore (8).

 

 

32. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata (8/a).

 

32-bis. I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore (8/b).

 

32-ter. I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma (8/c).

 

Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere

Sezione I - Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche

 

33. In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.

 

 

34. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.

Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.

Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.

Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.

Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.

 

35. L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:

1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;

2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli artt. 139 e 141;

3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione.

Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.

 

36. Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.

 

37. Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole o di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica, e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.

Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.

 

Sezione II - Opere collettive, riviste e giornali

 

38. Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione dell'art. 7.

Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti convenuti e, in difetto, delle norme seguenti.

 

39. Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporre liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.

Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la produzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.

 

40. Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.

Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.

 

41. Senza pregiudizio della applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.

Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

 

 

42. L'autore dell'articolo, o altra opera, che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione. Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.

 

43. L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.

 

Sezione III - Opere cinematografiche

 

44. Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.

 

45. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'art. 103, prevale la presunzione stabilita nell'articolo medesimo.

 

46. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44.

Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire, direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera, un compenso separato per la proiezione.

Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.

Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.

 

46-bis. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.

2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.

4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (8/d).

 

47. Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.

L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'art. 44 della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici nominato dal Ministro per la cultura popolare (9) secondo le norme fissate dal regolamento.

Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

 

48. Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.

 

49. Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

 

50. Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

 

Sezione IV - Opere radiodiffuse

 

51. In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.

 

 

52. L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

È necessario il consenso dell'autore, per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

 

53. Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.

Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.

 

54. L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, e di esclusiva spettanza degli organi dello Stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'art. 2, capoverso, della L. 14 giugno 1928, n. 1352 (10), e dell'art. 2 del R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 654, convertito nella L. 4 giugno 1936, n. 1552 (11).

Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.

 

55. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco o su nastro metallico o con procedimento analogo l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

 

56. L'autore dell'opera radiodiffusa, ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.

La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.

 

57. Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.

Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.

 

58. Per l'esecuzione in pubblici esercizi, a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra l'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) (12) e la rappresentanza della associazione sindacale competente.

 

 

59. La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'art. 55.

 

60. Qualora il Ministero della cultura popolare (12/a) lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.

 

Sezione V - Opere registrate su apparecchi meccanici

 

61. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del capo terzo di questo titolo:

1) di adattare e di registrare l'opera sopra il disco fonografico, la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni o di voci;

2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, nonché il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dell'opera così adattata o registrata (12/b);

3) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o altro istrumento meccanico sopraindicato, nonché di autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo (12/c).

La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione, nonché l'autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite o alla ritrasmissione via cavo (13).

Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione (3/cost).

 

62. Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio riproduttore di suoni o di voci, nel quale l'opera dell'ingegno è stata registrata, non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte, sul disco o apparecchio, le indicazioni seguenti:

1) titolo dell'opera riprodotta;

2) nome dell'autore;

3) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;

4) data della fabbricazione.

 

63. Il disco o altro apparecchio analogo devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli artt. 20 e 21 di questa legge.

Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.

 

64. La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero, a termini dell'art. 5 della L. 2 febbraio 1939, n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di Stato, allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.

 

Sezione VI - Programmi per elaboratore (13/a)

 

64-bis. 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso (13/b).

 

64-ter. 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i princìpi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle (13/b).

 

64-quater. 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle (13/c).

4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma (13/b).

 

Capo V - Utilizzazioni libere

 

65. Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato.

 

66. I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere liberamente riprodotti nelle riviste o giornali, anche radiofonici, purché si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso fu tenuto.

 

67. Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purché si indichino la fonte o il nome dell'autore.

 

68. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca.

È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e, in genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore (3/cost).

 

69. 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione (14).

 

 

70. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera.

Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fisserà la modalità per la determinazione dell'equo compenso (15).

Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

 

71. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato e della G.I. possono eseguire in pubblico pezzi musicali o parte di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

 

TITOLO II

Capo I - Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (15/a)

 

72. 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I della presente legge, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita del fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro.

2. Il produttore di fonogrammi ha altresì il diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito, nonché di autorizzare il noleggio ed il prestito dei fonogrammi prodotti. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma dei fonogrammi (16).

 

73. Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati (16/a).

La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento (16/b).

Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dalla amministrazione dello Stato e da enti a ciò autorizzati dallo Stato (16/c).

 

73-bis. 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento (16/d).

 

74. Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del disco o apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, prevista nell'articolo che precede, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

Su richiesta dell'interessato, il Ministero della cultura popolare (17), in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare la utilizzazione del disco e dell'apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci previ accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione.

 

75. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Se il disco fonografico o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci è pubblicato o comunicato al pubblico durante tale termine, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, della prima comunicazione al pubblico del disco o apparecchio analogo (17/a).

 

76. Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul suddetto disco o apparecchio le indicazioni stabilite dall'art. 62, in quanto applicabili.

 

77. I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.

Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione (17/b).

 

78. È considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione del disco originale o dell'apparecchio originale analogo riproduttore di suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei suoni e delle voci.

È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

 

Capo I-bis - Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (18)

 

78-bis. 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento è titolare del potere esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione europea;

c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento (18/a).

 

Capo II - Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva (18/b)

 

79. 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;

b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;

d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3. L'espressione "radio-diffusione" ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.

4. L'espressione "su filo o via etere" include le emissioni via cavo e via satellite.

5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione (18/b).

 

Capo III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori (18/c)

 

80. 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

2. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo ivi compresa quella via satellite delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis (18/d);

d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;

e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (18/e).

 

81. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione (18/f).

Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.

Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma primo dell'art. 54.

 

82. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:

1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;

2) i direttori dell'orchestra o del coro;

3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante o non di semplice accompagnamento (18/f).

 

83. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti dell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente (18/f).

 

84. 1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (18/g) (18/h).

 

85. I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione (18/i).

 

85-bis. 1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis (18/l).

 

Capo III-bis - Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore (18/m)

 

85-ter. 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto applicabili.

2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico (18/m).

 

Capo III-ter - Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (18/n)

 

85-quater. 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica.

2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.

3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata (18/n).

 

85-quinquies. I termini finali di durata dei diritti previsti dal capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma (18/o).

 

Capo IV - Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali

 

86. All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.

Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.

 

Capo V - Diritti relativi alle fotografie

 

87. Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

 

 

88. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.

Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il Ministro per la cultura popolare (19), con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia (19/a).

 

89. La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.

 

 

90. Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;

2) la data dell'anno di produzione della fotografia;

3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

 

91. La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88 (19/a).

 

92. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

[Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'art. 105] (19/b).

[Il termine decorre dalla data del deposito stesso] (19/b).

[Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione "riproduzione riservata per quarant'anni"] (19/b) (20).

 

Capo VI - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto

Sezione I - Diritti relativi alle corrispondenze epistolari

 

93. Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario (21).

Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.

Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero.

È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.

 

94. Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.

 

95. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli altri atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.

 

Sezione II - Diritti relativi al ritratto (22)

 

 

 

96. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.

 

 

97. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.

 

 

98. Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.

 

Capo VII - Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria

 

99. All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare (23) secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma (24).

 

Capo VIII - Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie - Divieto di taluni atti di concorrenza sleale

 

100. Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.

 

 

101. La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.

Sono considerati atti illeciti:

a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;

b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

 

102. È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

 

TITOLO III

Disposizioni comuni

Capo I - Registri di pubblicità e deposito delle opere

 

103. È istituito presso il Ministero della cultura popolare (23) un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

L'Ente italiano per il diritto di autore (25) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi (25/a).

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici (25/a).

 

104. Possono, altresì, essere registrati nel registro, sulla istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.

Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.

 

105. Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare (26) un esemplare o copia della opera o del prodotto, nei termini (27) e nelle forme stabilite dal regolamento.

Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa (28).

Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.

 

106. L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.

L'omissione del deposito impedisce lo acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.

Il Ministro per la cultura popolare (26) può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.

 

Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione

Sezione I - Norme generali

 

107. I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

 

108. L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano (28/a).

 

109. La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.

Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente (3/cost).

 

 

110. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

 

110-bis. 1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.

2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.

3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica (28/b).

 

111. I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all'autore.

Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del codice di procedura civile.

 

112. I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.

 

113. L'espropriazione è disposta per decreto reale (29), su proposta del Ministro per la cultura popolare (29/a), di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale (30), sentito il Consiglio di Stato.

Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità spettante all'espropriato.

Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.

 

114. Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennità, le quali rimangono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

 

Sezione II - Trasmissione a causa di morte

 

115. Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'Autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.

Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.

La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono.

 

116. L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.

Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita all'Ente italiano per il diritto di autore (31) con decreto del Tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente medesimo.

La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

 

117. L'amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.

Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione (32).

 

Sezione III - Contratto di edizione

 

118. Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

 

119. Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo fatto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo, nella stessa categoria di facoltà esclusive.

 

120. Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:

1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;

2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;

3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu diffuso il termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l'Autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.

 

121. Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestata o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà, sia manifestata dalle persone indicate nell'art. 23.

Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.

 

 

122. Il contratto di edizione può essere "per edizione" o "a termine".

Il contratto "per edizione" conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.

Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

Il contratto di edizione "a termine" conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:

enciclopedie, dizionari;

schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;

lavori di cartografia;

opere drammatico-musicali e sinfoniche.

In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.

 

123. Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

 

124. Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.

Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova edizione.

Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risoluto.

L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistono giusti motivi da parte dell'editore.

 

125. L'autore è obbligato:

1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;

2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.

 

126. L'editore è obbligato:

1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;

2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.

 

127. La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.

In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'Autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.

È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.

Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

 

 

128. Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.

L'Autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine, predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.

 

129. L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.

L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall'Autorità giudiziaria.

Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.

 

130. Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;

traduzioni, articoli di giornali o di riviste;

discorsi o conferenze;

opere scientifiche;

lavori di cartografia;

opere musicali o drammatico-musicali;

opere delle arti figurative.

Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

 

131. Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.

 

132. L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.

 

133. Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita sottoprezzo o ad uso di macero.

 

134. I contratti di edizione si estinguono:

1) per il decorso del termine contrattuale;

2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;

3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'art. 121;

4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;

5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto dall'art. 133;

6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.

 

135. (33) Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.

Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art. 132.

 

Sezione IV - Contratti di rappresentazione e di esecuzione

 

136. Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.

 

137. L'autore è obbligato:

1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;

2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

 

138. Il concessionario è obbligato:

1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;

2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;

3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.

 

139. Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli artt. 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.

 

140. Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell'articolo 128.

 

141. Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale, è regolato dalle disposizioni di questa sezione, in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.

 

Sezione V - Ritiro dell'opera dal commercio

 

142. L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.

Questo diritto è personale e non è trasmissibile.

Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al Ministero della cultura popolare (34), il quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento (35).

Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'Autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

 

143. L'Autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati fissando, la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento.

L'Autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della decadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.

Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'Autorità giudiziaria cessa di pieno diritto la efficacia della sentenza.

La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'Autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per la violazione del diritto di autore (36).

 

Sezione VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative

 

144. Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti originali, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione (36/a).

L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica.

 

145. Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno altresì diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli esemplari originali delle proprie opere abbiano ulteriormente conseguito nelle successive vendite pubbliche, ragguagliata alla differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e di quella immediatamente precedente.

 

146. Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a lire 1000 per i disegni e le stampe, a lire 5000 per le pitture, a lire 10.000 per le sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore.

 

147. Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in questa sezione, conseguito in qualsiasi vendita non considerata pubblica da questa legge, raggiunga lire 4000 per i disegni e le stampe, lire 30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e superi il quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque effettuata, tale maggior valore è attribuito in misura del 10 per cento agli autori delle opere ed è a carico del proprietario venditore.

Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall'esemplare e del concorso delle condizioni previste da questo articolo.

La percentuale è ridotta al cinque per cento se il venditore provi a sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non inferiore alla metà di quello da lui realizzato.

Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni dell'articolo 145.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere anonime o pseudonime, salvo, per queste ultime, quanto è disposto dall'art. 8 della presente legge.

 

148. Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli si considerano opere originali anche quelle replicate dall'autore ma non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda in particolare le stampe, si considerano originali quelle tratte dall'incisione originaria e firmate dall'autore.

 

149. Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:

a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi del R.D.L. 29 gennaio 1934, n. 454 (37), convertito nella L. 5 luglio 1934, n. 1607;

b) le vendite giudiziarie;

c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;

d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata;

e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate od eseguite da terzi.

 

150. I diritti previsti dagli artt. 144, 145, 146 e 147 spettano all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi limitatamente ai primi tre gradi, secondo le norme del codice civile; in difetto dei successori sopra indicati essi sono devoluti alla cassa di previdenza e di assistenza del sindacato nazionale delle belle arti (38).

Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni dopo la sua morte e non possono formare oggetto di alienazione o di preventiva rinuncia.

 

151. La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica, a termini dell'art. 144 è fissata nella misura dell'uno per cento sino alla somma di lire 50.000 del due per cento per la somma eccedente tale prezzo e sino alle lire 100.000, e del cinque per cento per l'eccedenza ulteriore di prezzo.

 

152. Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art. 145 sono così determinate:

2% per aumenti di valore non eccedenti L.10.000 3% per aumenti di valore non eccedenti L.20.000

4% per aumenti di valore non eccedenti L.30.000

5% per aumenti di valore non eccedenti L.50.000

6% per aumenti di valore non eccedenti L.75.000

7% per aumenti di valore non eccedenti L.100.000

8% per aumenti di valore non eccedenti L.125.000

9% per aumenti di valore non eccedenti L.150.000

10% per aumenti di valore non eccedenti L.175.000

 

153. Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli artt. 144 e 145 e di versarne il relativo importo all'ente italiano per il diritto di autore (39), nel termine stabilito dal regolamento.

Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi presiede la vendita è costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate (40).

 

154. Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno il prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate a cura di chi legalmente presiede alla vendita, all'Ente italiano per il diritto di autore (41). Questo provvede alla relativa registrazione nelle forme stabilite dal regolamento.

L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera, salvo impugnativa di falso (40).

 

155. I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere modificati con regio decreto da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100 (42).

 

Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie

Sezione I - Difese e sanzioni civili

§ 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica

 

156. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.

L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.

 

157. Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può richiedere al Prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione, o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato (43).

Il Prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e a documenti a lui sottoposti, permettendo, o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'Autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.

 

 

158. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.

 

159. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.

Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione, o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.

Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

 

160. La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto il sequestro può esser autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.

 

161. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, può essere ordinata dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od anche il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.

Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore (44).

 

162. I provvedimenti previsti nel precedente articolo sono autorizzati, su ricorso della parte interessata, con decreto del Pretore del mandamento dove i provvedimenti stessi devono essere eseguiti, per qualunque valore, a meno che vi sia lite pendente fra le parti, nel qual caso sono autorizzati con decreto del Pretore o del Giudice istruttore, quando la lite pende innanzi a magistratura collegiale.

Se vi sia urgenza, i provvedimenti possono, anche in questo caso, essere autorizzati dal Pretore del mandamento dove devono eseguirsi.

Con lo stesso decreto può essere imposta al richiedente la prestazione di una idonea cauzione.

Salvo il caso di pericolo nel ritardo, l'Autorità giudiziaria prima di provvedere sul ricorso, deve chiamare in camera di consiglio, per sommarie informazioni, la parte a carico della quale il provvedimento dovrebbe essere eseguito per essere sentita nel contraddittorio della parte istante.

Il decreto è notificato, prima dell'esecuzione o contemporaneamente alla esecuzione stessa, alla parte contro la quale deve essere eseguito. La esecuzione è fatta per mezzo di ufficiale giudiziario con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti, nominati nel decreto suddetto.

Trattandosi di pubblici spettacoli non si applicano all'esecuzione del decreto le limitazioni di giorni e di ore fissate per atti di questa natura dal codice di procedura civile (45).

 

163. Sempre quando non sia altrimenti ordinato nel decreto di sequestro, ai fini dell'esercizio della giustizia penale, i provvedimenti previsti nei precedenti articoli perdono ogni efficacia, senza bisogno di pronuncia dell'Autorità giudiziaria, qualora entro otto giorni da quello della loro esecuzione, non venga promosso davanti al giudice competente il giudizio di convalida dei provvedimenti medesimi contro colui ai danni del quale si è proceduto.

 

 

164. Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli artt. 180 e 184 si osservano le regole seguenti:

1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualità;

2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;

3) l'ente di diritto pubblico può valersi del procedimento di ingiunzione nelle condizioni previste dagli artt. 3 e 12 del R.D. 7 agosto 1936, n. 1531 (46), secondo le disposizioni del regolamento, il quale designa il funzionario ed il pubblico ufficiale autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti negli articoli suddetti.

 

165. L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario a tutela dei suoi interessi.

 

166. Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata, per la sola parte dispositiva, in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.

 

167. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi.

 

§ 2 - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale

 

168. Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione (47) precedente, salva l'applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.

 

169. L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.

 

170. L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.

 

Sezione II - Difese e sanzioni penali

 

171. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 (48) chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (48/a):

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero] (48/b);

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 (48/c) se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

 

171-bis. 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 (48/d). Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 3.000.000 (48/d) se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.

2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati (49).

 

171-ter. 1. È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:

a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;

b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);

c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.

2. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto è di rilevante gravità.

3. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati (49/a).

3-bis. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (49/b).

 

171-quater. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:

a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore (49/cost);

b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80 (49/c).

 

 

172. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa sino a lire 2.000.000 (49/d) (49/e).

Con la stessa pena è punito chiunque:

a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli artt. 180 e 183;

b) non ottempera agli obblighi previsti negli artt. 153 e 154;

c) viola le norme degli artt. 175 e 176 (49/f).

[È punito con la sanzione amministrativa fino a lire 400.000 (49/g) chiunque violi le norme degli artt. 177 e 178] (49/h).

 

173. Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi.

 

174. Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli artt. 159 e 160.

 

TITOLO IV

Diritto demaniale

 

175. [Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di un'opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l'opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell'opera.

L'ammontare del diritto demaniale (50) è determinato con decreto reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100 (51).

La determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni è attribuita all'Ente italiano per il diritto di autore (52), secondo le norme del regolamento (53), sulla base dell'ammontare del compenso normalmente richiesto dall'ente suddetto per le opere tutelate eseguite in analoghe condizioni] (53/a) (54).

 

176. [Il diritto demaniale è dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell'articolo precedente. In tal caso, fermi restando i diritti dell'autore della elaborazione, l'ammontare del diritto demaniale è determinato nella metà di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto l'opera di pubblico dominio nella sua forma originale] (53/a) (54).

 

177. [Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall'editore a favore della cassa di assistenza e di previdenza degli autori scrittori, e musicisti, un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto è ridotto al 2 per cento.

Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l'ammontare del diritto è ridotto alla metà] (53/a) (54/a).

 

178. [Ai fini della corresponsione del diritto previsto all'articolo precedente, ogni esemplare delle opere suddette destinate allo spaccio deve essere contrassegnato dall'Ente italiano per il diritto di autore (53/a), secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore.

Il diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del regolamento] (53/a) (54/a).

 

179. [La corresponsione del diritto previsto nell'art. 177 può essere effettuata globalmente mediante convenzione stipulata tra le associazioni sindacali interessate] (54/a).

 

TITOLO V

Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

 

180. L'attività di intermediario (53/a), comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva all'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) (53) (54/b).

Tale attività è esercitata per effettuare:

1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;

2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

L'attività dell'ente si eserciterà altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.

La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinate dal regolamento.

Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel regno, nell'Africa italiana e nei possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito all'Ente italiano il diritto di autore (55) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori o aventi causa.

I proventi di cui al precedente comma riscossi dall'E.I.D.A. (55), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti (56), per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

 

180-bis. 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la Società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.

2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.

3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita (56/a).

 

181. Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni l'Ente italiano per il diritto di autore (55) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.

L'ente può assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.

 

 

182. L'Ente italiano per il diritto di autore (55) è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare (57), secondo le norme del regolamento.

Il suo statuto è approvato con decreto reale (58), su proposta del Ministro per la cultura popolare (59), di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'Africa italiana (60), per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale (61).

 

183. L'esercizio delle attività per il collocamento, presso le compagnie, e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane (62), è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministro della cultura popolare (63), secondo le norme del regolamento.

A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte.

Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.

L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare (63), secondo le norme del regolamento.

 

184. Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denuncia entro tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denunce ricevute al Ministero della cultura popolare (63) con le sue eventuali osservazioni e proposte.

L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.

All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'art. 182 (64).

 

TITOLO VI

Sfera di applicazione della legge

 

185. Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189.

Si applica egualmente alle opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate per la prima volta in Italia.

Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.

 

186. Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.

Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti. (65).

 

187. In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'articolo 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.

Se lo straniero, è apolide o di nazionalità controversa, la norma del comma precedente è riferita allo Stato nel quale l'opera è stata pubblicata per la prima volta (66).

 

188. L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, è accertata e regolata con decreto reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100 (67).

La durata della protezione dell'opera straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello Stato di cui è cittadino l'autore straniero.

Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente.

Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell'opera o ad altre formalità qualsiasi, l'opera straniera è sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto reale.

Il decreto reale può altresì sottoporre la protezione dell'opera straniera allo adempimento di altre particolari formalità o condizioni (68).

 

189. Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere della ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.

In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli artt. 186, 187 e 188 (68).

 

TITOLO VII

Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

 

190. È istituito presso il Ministero della cultura popolare (69) un comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare (70) o quando sia prescritto da speciali disposizioni.

 

191. Il comitato è composto:

a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare (70);

b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa (71);

c) di un rappresentante del p.n.f. (72);

d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa italiana (73), di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni (74), e di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale (75);

e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare (69) e, del capo dell'ufficio della proprietà letteraria scientifica ed artistica;

f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo (71);

g) del presidente dell'Ente italiano per il diritto di autore (76);

h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la cultura popolare (70).

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare (70) e durano in carica un quadriennio.

 

192. Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Ministro per la cultura popolare (70) ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal ministro (70) stesso.

 

193. Il comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni speciali.

Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente.

Il Ministro per la cultura popolare (70), su proposta del presidente del comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee al comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.

 

194. La segreteria è affidata al capo dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica e artistica presso il Ministero della cultura popolare (69).

 

195. Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.

 

TITOLO VIII

Disposizioni generali transitorie e finali

 

196. È considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli artt. 12 e seguenti di questa legge.

Nei riguardi delle opere dell'arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia o di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.

 

197. I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro dello 0,50 per cento.

 

 

198. Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare (77) è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire un milione, sui proventi del diritto previsto dagli artt. 175 e 176, da erogarsi, con le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.

 

199. La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore in conformità delle disposizioni vigenti.

 

199-bis. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data (77/a).

 

200. Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.

 

201. Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della entrata in vigore di questa legge che vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto deposito e dette formalità devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.

 

202. Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.

 

203. Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione (78).

Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione è regolata dai principi generali di questa legge, in quanto applicabili.

 

204. A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la Società italiana autori ed editori assume la denominazione di E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto di autore) (79).

 

205. Sono abrogate la legge 18 marzo 1926, n. 256, di conversione in legge del R.D.L. 7 novembre 1925, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta legge.

Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937, n. 1251, di conversione in legge del R.D.L. 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la L. 2 giugno 1939, n. 739, di conversione del R.D.L. 5 dicembre 1938, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.

 

206. Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso.

Dette sanzioni potranno comportare la sanzione amministrativa non superiore a lire 40.000 (80).

La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa (81).

Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto (82) dell'Ente italiano per il diritto di autore (79).

 

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Note

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1941, n. 166.

(1/circ) Vedi Circ. 10 giugno 1998, n. 147/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 22 luglio 1998, n. 318, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee.

(1/b) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.).

(1/c) Numero aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29) entrato in vigore, per il successivo art. 7, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(1/d) Numero aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.).

(2) Per la tutela dello pseudonimo, vedi art. 9 codice civile 1942.

(3) Il partito nazionale fascista, che l'articolo elencava fra gli altri enti titolari di diritto d'autore, è stato soppresso con R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704.

(3/a) Aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.).

(3/b) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 48, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, riportato alla voce Radiodiffusione e televisione.

(3/c) Così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, riportato al n. A/XIX.

(3/d) Aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, riportato al n. A/XIX.

(3/e) Così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII.

(3/f) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3/g) Aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII.

(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-6 aprile 1995, n. 108 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42 della Costituzione.

(3/h) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29).

(4) Ora, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo va precisato che il Ministero della cultura popolare è stato soppresso con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne ha demandato le attribuzioni ad un Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni. La denominazione di quest'ultimo organo è stata, poi, con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407, modificata in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo. Con D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416 anche questo Sottosegretariato è stato soppresso e la gestione dei relativi servizi è stata affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con D.Lgs.C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941, è stato istituito, alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissariato per il turismo, quale organo centrale di governo in materia di turismo.

Con D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 274, nel dare "sistemazione ai servizi stampa e spettacolo" si è, all'art. 1, disposto che le attribuzioni demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di cinematografia, teatro e spettacoli in genere fossero assolte dalla Direzione generale dello spettacolo, quelle in materia di stampa e di radio dal Servizio delle informazioni e quelle spettanti all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, appunto dall'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, uffici tutti che venivano, con lo stesso decreto, istituiti o riorganizzati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Successivamente, con L. 31 luglio 1959, n. 617, è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo; sono stati soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e le relative attribuzioni sono state devolute al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Pertanto, le attribuzioni che la presente legge assegna al Ministero della cultura popolare appartengono, ora, per alcune ipotesi, alla competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per altre a quella del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(5) Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, riportato alla voce Lavoro.

(6) La durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla presente legge è stata prorogata dapprima di sei anni con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, riportato al n. A/IV, poi fino al 31 dicembre 1961, con L. 19 dicembre 1956, n. 1421, riportata al n. A/V ed infine al 31 dicembre 1962, con L. 27 dicembre 1961, n. 1337, riportata alla nota 2 all'art. 1 della citata legge n. 1421 del 1956.

(6/a) Vedi, anche, l'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee.

(6/a) Vedi, anche, l'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee.

(6/b) Vedi, anche, l'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee.

(6/b) Vedi, anche, l'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee.

(6/c) Aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.) e successivamente abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(6/d) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri; vedi nota 4 all'art. 23.

(7) Vedi nota 3 all'art. 11.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(8/a) Articolo così sostituito prima dall'art. 3, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29) e poi dall'art. 3, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(8/b) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29) e poi così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(8/c) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(8/d) Aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, riportato al n. A/XIX e poi così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L'art. 17 dello stesso D.Lgs. ha disposto che l'equo compenso previsto dal presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 1998.

(9) Ora, dal Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23.

(10) Recante norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche.

(11) Recante conferimento d'incarico al Ministero per la stampa e la propaganda per la nomina della Commissione per la vigilanza nelle radiodiffusioni. Cfr. anche D.Lgs.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428, recante nuove norme in materia di vigilanza e controllo nelle radiodiffusioni circolari.

(12) Per effetto del D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 433, l'E.I.D.A. ha riassunto la precedente denominazione di Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

(12/a) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23.

(12/b) Numero così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII.

(12/c) Numero così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, riportato al n. A/XIX.

(13) Comma prima sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII e poi così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, riportato al n. A/XIX.

(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-6 aprile 1995, n. 108 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42 della Costituzione.

(13/a) L'art. 5, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.), ha aggiunto la Sezione VI con gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater.

(13/b) L'art. 5, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.), ha aggiunto la Sezione VI con gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater. Successivamente l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 64-ter è stato così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 205 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 96).

(13/b) L'art. 5, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.), ha aggiunto la Sezione VI con gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater. Successivamente l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 64-ter è stato così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 205 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 96).

(13/c) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 205 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 96).

(13/b) L'art. 5, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.), ha aggiunto la Sezione VI con gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater. Successivamente l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 64-ter è stato così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 205 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 96).

(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-6 aprile 1995, n. 108 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42 della Costituzione.

(14) Così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII.

(15) Vedi il D.P.C.M. 10 dicembre 1968, riportato al n. A/VIII.

(15/a) Rubrica così sostituita dall'art. 6, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII.

(16) Così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII.

(16/a) Periodo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 maggio 1974, n. 490 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1974, n. 273) e poi così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII. Il comma 1 è stato, inoltre, così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, riportato al n. A/XIX.

(16/b) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 14 maggio 1974, n. 490 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1974, n. 273).

(16/c) Vedi il D.P.C.M. 15 luglio 1976, riportato al n. A/XIII.

(16/d) Aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII.

(17) Ora, Presidenza del Consiglio dei Ministri: vedi nota 4 all'art. 23.

(17/a) Articolo prima modificato dall'art. 3, L. 5 maggio 1976, n. 404, riportata al n. C/IV, e poi così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(17/b) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 5 maggio 1976, n. 404, riportata al n. C/VI.

(18) Il capo I-bis e l'art. 78-bis sono stati così inseriti dall'art. 10, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII. Inoltre, il comma 2 dell'art. 78-bis è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(18/a) Il capo I-bis e l'art. 78-bis sono stati così inseriti dall'art. 10, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII. Inoltre, il comma 2 dell'art. 78-bis è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(18/b) Il capo II e l'art. 79 sono stati così sostituiti dall'art. 11, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII. Inoltre, il comma 5 dell'art. 79 è stato così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(18/b) Il capo II e l'art. 79 sono stati così sostituiti dall'art. 11, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII. Inoltre, il comma 5 dell'art. 79 è stato così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(18/c) Rubrica così sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII.

(18/d) Lettera così modificata prima dall'art. 6, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, riportato al n. A/XIX e poi dall'art. 10, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(18/e) Così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII. L'ultimo periodo della lett. e) è stato aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione.

(18/f) Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII.

(18/f) Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII.

(18/f) Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII.

(18/g) Articolo prima sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII, e poi modificato dall'art. 7, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, riportato al n. XIX, ed infine così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(18/h) L'art. 17, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha disposto che l'equo compenso di cui al presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 1998.

(18/i) Articolo così sostituito prima dall'art. 166, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII, e poi dall'art. 13, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(18/l) Aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, riportato al n. A/XIX.

(18/m) L'art. 14, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha aggiunto il Capo III-bis e l'art. 85-ter.

(18/m) L'art. 14, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha aggiunto il Capo III-bis e l'art. 85-ter.

(18/n) L'art. 15, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha aggiunto il Capo III-ter e l'art. 85-quater.

(18/n) L'art. 15, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha aggiunto il Capo III-ter e l'art. 85-quater.

(18/o) Articolo aggiunto dall'art. 16, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(19) Ora, il Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23.

(19/a) Le tariffe sono state fissate con l'articolo unico del D.P.C.M. 2 aprile 1963, riportato al n. A/VI.

(19/a) Le tariffe sono state fissate con l'articolo unico del D.P.C.M. 2 aprile 1963, riportato al n. A/VI.

(19/b) Comma soppresso dall'art. 5, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29).

(19/b) Comma soppresso dall'art. 5, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29).

(19/b) Comma soppresso dall'art. 5, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29).

(20) Vedi proroga disposta dall'art. 6, D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, riportato al n. A/IV.

(21) Vedi, in tema di reati contro la inviolabilità della corrispondenza, gli articoli 616, 618, 619 e 620 codice penale 1930.

(22) Vedi l'art. 10 c.c. 1942.

(23) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23.

(24) Vedi proroga disposta dall'art. 6, D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, riportato al n. A/IV.

(23) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23.

(25) Ora, Società italiana degli autori ed editori: vedi nota 12 all'art. 58.

(25/a) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.). L'art. 12 dello stesso D.Lgs. ha, inoltre, così disposto:

"Art. 12. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la Società italiana degli autori ed editori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe".

(25/a) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.). L'art. 12 dello stesso D.Lgs. ha, inoltre, così disposto:

"Art. 12. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la Società italiana degli autori ed editori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe".

(26) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23, secondo comma.

(27) In merito al termine prescritto per il deposito, vedi la nota all'art. 35 del regolamento, riportato al n. A/III.

(28) Comma così inserito dall'art. 7, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.). Vedi, anche, la nota 25/a.

(26) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23, secondo comma.

(28/a) Articolo così sostituito dall'art. 13, L. 8 marzo 1975, n. 39, riportata alla voce Elezioni.

(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-6 aprile 1995, n. 108 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42 della Costituzione.

(28/b) Aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, riportato al n. A/XIX, e corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 1996, n. 286.

(29) Ora, presidenziale.

(29/a) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23.

(30) Ora, Ministro per la pubblica istruzione: vedi nota 15 all'art. 69.

(31) Ora, Società italiana degli autori ed editori: vedi nota 12 all'art. 58.

(32) Vedi l'art. 1109 cod. civ. 1942.

(33) Vedi l'art. 83, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, riportato alla voce Fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa.

(34) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23.

(35) Vedi art. 13 del regolamento, riportato al n. A/III.

(36) Vedi artt. 156 e seguenti.

(36/a) Comma così modificato dall'art. 6, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29) entrato in vigore, per effetto del successivo art. 7, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(37) Recante norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni.

(38) Il sindacato nazionale delle belle arti è stato soppresso con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Alla Cassa di previdenza e assistenza del predetto sindacato deve oggi, pertanto, sostituirsi l'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, il cui Statuto è stato approvato con D.P. 22 ottobre 1953, n. 1282.

(39) Ora, alla Società italiana degli autori ed editori: vedi nota 12 all'art. 58.

(40) Vedi, per le sanzioni relative, l'art. 172.

(41) Ora, Società italiana degli autori ed editori: vedi nota n. 12 all'art. 58.

(40) Vedi, per le sanzioni relative, l'art. 172.

(42) Recava disposizioni sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

(43) Vedi l'art. 14 del regolamento, riportato al n. A/III.

(44) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.) e poi così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 205 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 96).

(45) Vedi gli artt. 519 e 678 c.p.c. 1942.

(46) Ora, artt. 635 e 642 c.p.c. 1942.

(47) Recte "paragrafo".

(48) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(48/a) Alinea così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.).

(48/b) Lettera così sostituita dall'art. 3, L. 5 maggio 1976, n. 404, riportata al n. C/VI e poi abrogata dall'art. 3, L. 29 luglio 1981, n. 406, riportata alla voce Fonografia.

(48/c) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 24 cod. pen. l'entità della sanzione non può superare lire 10.000.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(48/d) Gli importi sono stati così modificati dall'art. 4, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 205 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 96).

(48/d) Gli importi sono stati così modificati dall'art. 4, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 205 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 96).

(49) Aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.).

(49/a) Aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII.

(49/b) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 204 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 96).

(49/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-28 febbraio 1997, n. 53 (Gazz. Uff. 5 marzo 1997, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-

quater, lettera a), introdotto dall'art. 18, del D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 2, lettera d), e 12 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

(49/c) Aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII.

(49/d) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

(49/e) Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, riportato al n. A/XVIII.

(49/f) Con riferimento alla violazione delle norme di cui agli articoli 175 e 176 sul diritto demaniale la sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 39, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato elevato a lire 4.000.000 dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, riportato alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), dall'art. 114, primo e terzo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge, nonché dall'art. 8, primo comma, D.L. 30 novembre 1989, n. 332, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

(49/g) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

(49/h) Comma abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159, riportata al n. A/XVI.

(50) Con l'art. 5 della L. 6 febbraio 1942, n. 95, riportata al n. A/II, l'ammontare del diritto demaniale è stato determinato nella misura del cinque per cento.

(51) Vedi nota n. 43 all'art. 155.

(52) Ora, Società italiana degli autori ed editori: vedi nota n. 12 all'art. 58.

(53) Vedi l'art. 50 del Regolamento, riportato al n. A/III, e l'art. 46 dello Statuto della S.I.A.E., riportato al n. B/III.

(53/a) Vedi l'art. 172.

(54) Abrogato dall'art. 6, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

(53/a) Vedi l'art. 172.

(54) Abrogato dall'art. 6, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

(53/a) Vedi l'art. 172.

(54/a) Abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159, riportata al n. A/XVI.

(53/a) Vedi l'art. 172.

(53/a) Vedi l'art. 172.

(54/a) Abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159, riportata al n. A/XVI.

(54/a) Abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159, riportata al n. A/XVI.

(53/a) Vedi l'art. 172.

(53) Vedi l'art. 50 del Regolamento, riportato al n. A/III, e l'art. 46 dello Statuto della S.I.A.E., riportato al n. B/III.

(54/b) Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, riportato al n. A/XIX.

(55) Ora, Società italiana degli autori ed editori: vedi nota n. 12 all'art. 58.

(55) Ora, Società italiana degli autori ed editori: vedi nota n. 12 all'art. 58.

(56) La Confederazione è stata soppressa con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

(56/a) Aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, riportato al n. A/XIX.

(55) Ora, Società italiana degli autori ed editori: vedi nota n. 12 all'art. 58.

(55) Ora, Società italiana degli autori ed editori: vedi nota n. 12 all'art. 58.

(57) Ora, della Presidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23.

(58) Ora, del Presidente della Repubblica.

(59) Ora, del Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23.

(60) Il Ministro per l'Africa italiana è stato soppresso con L. 29 aprile 1953, n. 430.

(61) Ora, per la pubblica istruzione: vedi nota 15 all'art. 69.

(62) Vedi art. 172.

(63) Ora, del Ministero del turismo e dello spettacolo: vedi nota n. 4 all'art. 23.

(63) Ora, del Ministero del turismo e dello spettacolo: vedi nota n. 4 all'art. 23.

(63) Ora, del Ministero del turismo e dello spettacolo: vedi nota n. 4 all'art. 23.

(64) L'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) fu costituito con R.D.L. 18 febbraio 1937, n. 456, convertito in legge dalla L. 17 giugno 1937, n. 1250.

A tale decreto furono apportate modificazioni con D.Lgs.C.P.S. 11 maggio 1947, n. 382, recante in allegato il nuovo statuto dell'Ente, sostituito a quello annesso al suddetto R.D.L. del 1937. Successivamente, con D.P.R. 5 luglio 1968 (Gazz. Uff. 28 settembre 1968, n. 247) l'Ente italiano per gli scambi teatrali è stato incorporato nell'Ente teatrale italiano (E.T.I.), ai sensi dell'art. 1, L. 4 dicembre 1956, n. 1404.

(65) In merito alle disposizioni di cui agli artt. 186, secondo comma, 187, 188 e 189, secondo comma, vedi l'articolo unico (che qui si riporta) del D.Lgs.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 82 (Gazz. Uff. 12 settembre 1946, n. 206):

"Articolo unico. - L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188 e 189 comma secondo, della L. 22 aprile 1941, n. 633, è sospesa.

Qualora non sussistano le condizioni menzionate negli articoli 185 secondo comma e 189 primo comma, della legge predetta, le opere di autori stranieri sono protette a condizione di reciprocità, salva l'applicazione delle convenzioni internazionali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".

(66) Vedi nota all'art. 186.

(67) Vedi nota n. 43 all'art. 155.

(68) Vedi nota n. 65 all'art. 186.

(68) Vedi nota n. 65 all'art. 186.

(69) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23, secondo comma.

(70) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23, secondo comma.

(70) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23, secondo comma.

(71) Le organizzazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944, n. 369.

(72) Il P.N.F. è stato soppresso con R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704.

(73) Il Ministero dell'Africa italiana è stato soppresso con L. 29 aprile 1953, n. 430.

(74) Ora, Ministero dell'industria e commercio (R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e D.Lgs.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377).

(75) Ora, della pubblica istruzione: vedi nota n. 15 all'art. 69.

(69) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23, secondo comma.

(71) Le organizzazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944, n. 369.

(76) Ora, Società italiana degli autori ed editori: vedi nota n. 12 all'art. 58.

(70) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23, secondo comma.

(70) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23, secondo comma.

(70) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23, secondo comma.

(70) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23, secondo comma.

(70) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota n. 4 all'art. 23, secondo comma.

(69) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 4 all'art. 23, secondo comma.

(77) Ora, del Ministero del tesoro. Con l'art. 1, L. 21 maggio 1951, n. 391, la somma annua da devolvere a favore delle casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'art. 198, è stata elevata a lire quindicimilioni a partire dall'esercizio finanziario 1950/51. Con l'art. 1, L. 7 aprile 1954, n. 100, il predetto stanziamento annuale è stato aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1952/53 di venti milioni di lire, per corrispondere un contributo di pari importo alla Casa di riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" in Milano. Con l'art. 1, L. 20 dicembre 1954, n. 1227, la somma annua è stata elevata, a partire dall'esercizio finanziario 1954/55, a lire sessanta milioni, fermo rimanendo l'aumento di lire venti milioni per il contributo annuo a favore della Casa di riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" in Milano. Infine, con l'art. 1, L. 16 aprile 1973, n. 198 (Gazz. Uff. 16 maggio 1973, n. 125), riportata al n. A/IX, la somma annua è stata elevata, a partire dall'esercizio finanziario 1972, a lire 160 milioni, ferme restando le disposizioni delle leggi 7 aprile 1954, n. 100 e 23 dicembre 1962, n. 1572, relative al contributo in favore della Casa di riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" di Milano.

(77/a) Aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.).

(78) Non sono state emanate norme sull'argomento.

(79) Con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 433, l'E.I.D.A. ha riassunto l'antica denominazione di Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E).

(80) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

(81) Il regolamento è stato approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1942, n. 286). Legge e regolamento sono, pertanto, entrati in vigore il 18 dicembre 1942. Il regolamento è riportato al n. A/III.

(82) Lo Statuto, approvato con D.P.R. 20 ottobre 1962, n. 1842, è riportato al n. B/III.

(79) Con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 433, l'E.I.D.A. ha riassunto l'antica denominazione di Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E).