CODICE PENALE LIBRO I DEI REATI IN GENERALE Art. 15 ( Legge 468/99)
Competenza in materia penale del giudice di pace
1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 581 (percosse);
582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa);
590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando in tutti i casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a venti giorni;
593, primo e secondo comma (omissione di soccorso);
594 (ingiuria);
595, primo e secondo comma (diffamazione);
612, primo comma (minaccia);
626 (furti punibili a querela dell'offeso);
627 (sottrazione di cose comuni);
631 (usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis;
632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis;
633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis;
635, primo comma (danneggiamento);
636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis;
637 (ingresso abusivo nel fondo altrui);
638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui);
639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e
647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito).
2. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale:
689 (somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente);
690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza);
691 (somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza);
726, primo comma (atti contrari alla pubblica decenza) e
731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).
3. Al giudice di pace è inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi speciali, da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata;
b) reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;
c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie.