home page
pagina iniziale |
by |
Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessita per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.
Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
E vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, e consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitori.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.60.600 a £.242.400 .
Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del Capo 1, Sezione II del Titolo VI.