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Articolo 94 Formalità per il trasferimento di proprietà e residenza intestatario
In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione di usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione  e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
L'Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.
Chi non osserva le disposizioni stabilite dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.1.000.000 a £.5.000.000.
Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito nei commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.500.000 a £.2.500.000.
La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste al comma 4 ed inviata all'Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C., che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
Per gli atti di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino a data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro 90 giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni alle necessarie regolarizzazioni.
Ai fini dell'esonero dell'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al PRA, nell'ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse ed accessori