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Articolo 158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate: 
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o cosi vicino ad essi da intralciarne la marcia; 
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione; 
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità; 
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; 
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione; f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; 
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; 
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo e inoltre vietata: 
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; 
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli, 
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; 
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; 
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; 
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; 
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, 
i) nelle aree pedonali urbane; 
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati; 
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica; 
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; 
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione. 
3. Nei centri abitati e vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione. 
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso. 
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.121.200 a £.484.400. 
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.60.600 a £.242.400